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Il ruolo dei Vigili del Fuoco nella nuova disciplina della sicurezza del lavoro “Il nuovo T.U. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei.

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Presentazione sul tema: "Il ruolo dei Vigili del Fuoco nella nuova disciplina della sicurezza del lavoro “Il nuovo T.U. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei."— Transcript della presentazione:

1 Il ruolo dei Vigili del Fuoco nella nuova disciplina della sicurezza del lavoro
“Il nuovo T.U. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” Corato (BA) 19 giugno 2009 DOTT. ING. GIOVANNI MICUNCO

2 Perché siamo qui ? più amministrazioni lavorano sul tema …
Per parlare del tema sicurezza dei lavoratori negli ambienti di lavoro più amministrazioni lavorano sul tema … … ma i lavoratori continuano a morire !!!

3 la “nuova 626” news il "T.U." D.L.vo 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. [S.O. n. 108 G.U. n aprile 2008]

4 VIGILI DEL FUOCO e nuovo T.U. VIGILI DEL FUOCO gettonatissimi

5 1° - Soggetti … compreso il personale volontario
[art. 2, 1° comma, lett. a) ] non computato ai fini particolari obblighi [art. 4, 1° comma, lett. g) ] … tenendo conto delle effettive particolari esigenze

6 2° - informazione e assistenza
… art. 10

7 D.L.vo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” art. 10 – Informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro … anche mediante convenzioni …attività di informazione, assistenza, consulenza, formazione, promozione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare nei confronti delle imprese artigiane, delle imprese agricole e delle piccole e medie imprese e delle rispettive associazioni dei datori di lavoro.

8 3° - Vigilanza … art. 13 … vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro … per quanto di specifica competenza … … anche per le proprie aree riservate [art. 13, 3° comma]

9 D.L.vo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” art. 13 – 5° comma Il personale delle pubbliche amministrazioni, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di consulenza 2 2

10 4° - Formazione … art. 32, 4° comma
… per la parte di relativa competenza … … agli addetti e responsabili del servizio di prevenzione e protezione [art. 32, 1° e 2° comma]

11 5° - Deroga … vie di uscita e di emergenza [all.to IV, p.to 1.5.6]

12 all.to IV – parte 1 – Ambienti di lavoro
D.L.vo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” all.to IV – parte 1 – Ambienti di lavoro 1.5. Vie e uscite di emergenza … l’apertura delle porte delle uscite di emergenza nel verso dell’esodo non è richiesta quando possa determinare pericoli per passaggio di mezzi o per altre cause, fatta salva l’adozione di altri accorgimenti adeguati specificatamente autorizzati dal Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio.

13 6° - Controllo Misure contro l’incendio e l’esplosione
[all.to IV, p.ti e 4.4]

14 all.to IV – Requisiti dei luoghi di lavoro
D.L.vo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” all.to IV – Requisiti dei luoghi di lavoro 4. Misure contro l’incendio e l’esplosione Le aziende e le lavorazioni nelle quali si producono, si impiegano, si sviluppano o si detengono prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti e che, per dimensioni, ubicazione ed altre ragioni presentano in caso di incendio gravi pericoli per la incolumità dei lavoratori sono soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando provinciale dei vigili del fuoco …  decreto [p.to 4.3.2]

15 all.to IV – Requisiti dei luoghi di lavoro
D.L.vo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” all.to IV – Requisiti dei luoghi di lavoro 4. Misure contro l’incendio e l’esplosione 4.4. I progetti di nuovi impianti o costruzioni … o di modifiche … devono essere sottoposti al preventivo esame del Comando provinciale … al quale dovrà essere richiesta la visita di controllo ad impianto o costruzione ultimati, prima dell’inizio delle lavorazioni.

16 … FIN QUI POCO DI NUOVO … D.L.vo 81/2008

17 … vediamo ancora … Art. 46 - Prevenzione incendi
[Titolo I – Principi comuni Capo III – Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro Sezione VI – Gestione delle emergenze]

18 art. 46 – Prevenzione incendi
D.L.vo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” art. 46 – Prevenzione incendi Definizione [1° comma] La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statuale, … ! … diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale … … gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell’ambiente

19 art. 46 – Prevenzione incendi
D.L.vo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” art. 46 – Prevenzione incendi Obbligo [2° comma] Nei luoghi di lavoro soggetti … devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l’incolumità dei lavoratori

20 art. 46 – Prevenzione incendi
D.L.vo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” art. 46 – Prevenzione incendi Disposizioni normative “Fermo restando quanto previsto dal D.L.vo 8 marzo 2006, n. 139 [c.d. “Testo Unico” antincendi] e dalle disposizioni concernenti la prevenzione incendi di cui al presente decreto …”  decreto/i ministeriale/i Interno + Lavoro + Previdenza Sociale per definire … a) criteri per misure di prevenzione, protezione, esercizio, controllo e manutenzione, criteri di gestione delle emergenze b) caratteristiche del servizio di prevenzione e protezione antincendi [3° comma]

21 art. 46 – Prevenzione incendi
D.L.vo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” art. 46 – Prevenzione incendi Disposizioni normative Nelle more “continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro”  D.M. 10 marzo [4° comma]

22 … anche fino a qui ... poco di nuovo

23 nuclei specialistici regionali di assistenza
… art. 46, 5° comma new ! nuclei specialistici regionali di assistenza

24 D.L.vo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” Art. 46, 5° comma “Al fine di favorire il miglioramento dei limiti di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro” ed ai sensi dell’art. 14, 2° comma, lett. h) D.L.vo 8 marzo 2006, n. 139  D.M.Interno “sono istituiti, presso ogni direzione regionale dei vigili del fuoco, dei nuclei specialistici per l’effettuazione di una specifica attività di assistenza alle aziende” con le relative procedure

25 … nuovo servizio … … tutto da pensare … … dall’esito incerto …
2 2

26 … nuovo onere per l’utente …
… mentre si parla di semplificazione … … aspettiamoci delle proteste … 2 2

27 la prevenzione incendi non si tocca!
D.L.vo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” Art. 46, 6° comma la prevenzione incendi non si tocca! … ogni disposizione contenuta nel presente decreto legislativo, concernente aspetti di prevenzione incendi, sia per l’attività di disciplina che di controllo, deve essere riferita agli organi centrali e periferici del Dipartimento dei vigili del fuoco …

28 nel senso di sedi di servizio VV.F. ?
D.L.vo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” Art. 46, 7° comma “Le maggiori risorse derivanti dall’espletamento delle funzioni di controllo di cui al presente articolo … nel senso di sedi di servizio VV.F. ? ma non era assistenza? … sono assegnate al Corpo nazionale dei vigili del fuoco per il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro

29 In conclusione 1. Vigili del Fuoco impegnatissimi anche nel nuovo T.U.
2. … dall’assistenza alla repressione … 3. … aspettiamo i decreti applicativi (ma allora che T.U. cosa è ?) 4. … nuovi adempimenti … e pensare che si parlava di semplificazione … 5. … confermata l’ “esclusività” nella prevenzione incendi (il CPI è salvo?)

30 Il nuovo servizio di assistenza
1. Obbligatorio, facoltativo, “consigliabile” ? 2. Nuovo personale o solo nuovi compiti? 3. Come conviveranno “assistenza regionale” e “controllo provinciale”? 4. Quale “valore aggiunto” alla sicurezza?

31 Conseguenze probabili …
1. … scarso accesso al servizio 2. … miglioramento delle situazioni già buone, dove il management è sensibile 3. … difficoltà di cogliere le differenze tra i diversi servizi (assistenza e controllo) 4. … rischio di situazioni imbarazzanti” tra Uffici, Funzionari e procedure …

32 Qualche ipotesi … 1. … valutazione del rischio d’incendio riferito alla posizione di lavoro 2. … studio delle misure di facilitazione ed integrazione dei servizi di emergenza interni ed esterni 3. … audizioni e simulazioni per verificare le misure di sicurezza e la cultura della sicurezza nei lavoratori 4. … “Bollino rosso” della sicurezza antincendi

33 la causa principale degli infortuni …
Perché … la causa principale degli infortuni … Gli infortuni dovuti a comportamenti inadeguati dei lavoratori, in un enorme numero dei casi, sono dovuti quindi a “Human factors” L’oggettiva difficoltà di gestire il fattore umano ed il relativo errore umano impedisce, in genere, una previsione ed un controllo dei comportamenti lavorativi inerenti la sicurezza Una buona percentuale degli eventi infortunistici è determinata NON già da condizioni o dispositivi di sicurezza carenti ma da… “COMPORTAMENTI INADEGUATI DEI LAVORATORI”

34 Perché … l’elemento per la riduzione degli infortuni è il benessere organizzativo L’organizzazione è composta da due parti: • una parte emersa, visibile (fattori formali e razionali come la struttura, i ruoli, la tecnologia, le risorse finanziarie, i prodotti). • una parte sommersa, non visibile (aspetti informali come norme di gruppo, abitudini, atteggiamenti, valori, identità, cultura). Come un iceberg … dove è l’area sommersa, non visibile, che condiziona la direzione e ne determina il galleggiamento

35 … CE LA METTEREMO TUTTA …
In ogni caso … … CE LA METTEREMO TUTTA … … COME SEMPRE per contribuire alla riduzione degli infortuni e del rischio nei luoghi di lavoro 2 2

36 grazie


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