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IL MERCATO DEL LAVORO ITALIANO ED EUROPEO

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Presentazione sul tema: "IL MERCATO DEL LAVORO ITALIANO ED EUROPEO"— Transcript della presentazione:

1 IL MERCATO DEL LAVORO ITALIANO ED EUROPEO
DOCENTE: DR. MAURIZIO CROCE

2 COSA E’ UN MERCATO OFFERTA Se O>D = p Se D>O= p DOMANDA

3 COSA È IL MERCATO DEL LAVORO E COME FUNZIONA/ATTORI
Ministero del Lavoro Enti Bilaterali Associazioni Sindacali O F E R T A D O M A N Regione Associazioni datoriali CCIAA Università Province Agenzie per il lavoro Scuole secondarie Centri per l’Impiego agenzie di somministrazione di lavoro a tempo determinato Centri Formazione Professionale EUR.E.S. agenzie di ricerca e selezione del personale Comuni e Informagiovani Com.li agenzie di intermediazione Associazioni del Terzo Settore INPS Consulenti del Lavoro ASL INAIL

4 COSA È IL MERCATO DEL LAVORO E COME FUNZIONA/PROCESSI e ATTIVITA’
GOVERNANCE, COORDINAMENTO POLITICHE DEL LAVORO RELAZIONI INDUSTRIALI: negoziazione per i contratti collettivi di lavoro economico-normativi, definizione di situazioni di crisi aziendale, concessione di ammortizzatori sociali SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO: la fornitura professionale di manodopera, a tempo determinato, INTERMEDIAZIONE: l'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, anche in relazione all'inserimento lavorativo dei disabili e dei gruppi di lavoratori svantaggiati, comprensiva tra l'altro: della raccolta dei curricula dei potenziali lavoratori; della preselezione e costituzione di relativa banca dati; della promozione e gestione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro; della effettuazione, su richiesta del committente, di tutte le comunicazioni conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito della attività di intermediazione; dell'orientamento professionale; della progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all'inserimento lavorativo; RICERCA E SELEZIONE DEL PERSONALE: l'attività di consulenza di direzione finalizzata alla risoluzione di una specifica esigenza dell'organizzazione committente, attraverso l'individuazione di candidature idonee a ricoprire una o più posizioni lavorative in seno all'organizzazione medesima, su specifico incarico della stessa, e comprensiva di: analisi del contesto organizzativo dell'organizzazione committente; individuazione e definizione delle esigenze della stessa; definizione del profilo di competenze e di capacità della candidatura ideale; pianificazione e realizzazione del programma di ricerca delle candidature attraverso una pluralità di canali di reclutamento; valutazione delle candidature individuate attraverso appropriati strumenti selettivi; formazione della rosa di candidature maggiormente idonee; progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all'inserimento lavorativo; assistenza nella fase di inserimento dei candidati; verifica e valutazione dell'inserimento e del potenziale dei candidati; SUPPORTO ALLA RICOLLOCAZIONE PROFESSIONALE: l'attività effettuata su specifico ed esclusivo incarico dell'organizzazione committente, anche in base ad accordi sindacali, finalizzata alla ricollocazione nel mercato del lavoro di prestatori di lavoro, singolarmente o collettivamente considerati, attraverso la preparazione, la formazione finalizzata all'inserimento lavorativo, l'accompagnamento della persona e l'affiancamento della stessa nell'inserimento nella nuova attività

5 ASSOCIAZIONI DEL TERZO SETTORE
PROCESSI ATTORI GOVERNANCE ASSISTENZA / RAPPRESENTANZA RELAZIONI INDUSTRIALI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO INTERMEDIAZIONE RICERCA E SELEZIONE SUPPORTO ALLA RICOLLOCAZIONE MINISTERO DEL LAVORO REGIONE PROVINCE CENTRI PER L’IMPIEGO EUR.E.S COMUNI ASL INPS INAIL ASSOCIAZIONI DEL TERZO SETTORE CENTRI FORMAZIONE PROFESSIONALE

6 ASSISTENZA / RAPPRESENTANZA RELAZIONI INDUSTRIALI
PROCESSI ATTORI GOVERNANCE ASSISTENZA / RAPPRESENTANZA RELAZIONI INDUSTRIALI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO INTERMEDIAZIONE RICERCA E SELEZIONE SUPPORTO ALLA RICOLLOCAZIONE SCUOLE SECONDARIE UNIVERSITÀ ASSOCIAZIONI SINDACALI ENTI BILATERALI ASSOCIAZIONI DATORIALI CCIAA AGENZIE PER IL LAVORO AGENZIE DI SOMMINISTRAZ. AGENZIE DI RICERCA E SELEZIONE AGENZIE DI INTERMEDIAZ. CONSULENTI DEL LAVORO

7 COSA È IL MERCATO DEL LAVORO E COME FUNZIONA/ATTORI
IL MINISTERO DEL LAVORO Dal 1997 inizia la progressiva delega di funzioni alle Regioni ed alle Province (Dalla L. 264 del 1949 al D. Lgs.469/97) Al Ministero resto un ruolo di coordinamento centrale, monitoraggio e valutazione Resta il ruolo attivo nelle Relazioni industriali

8 COSA È IL MERCATO DEL LAVORO E COME FUNZIONA/ATTORI
LE REGIONI Dal 1997 inizia la competenza di coordinamento sul collocamento (D. Lgsvo. 469/97) e sulle politiche del lavoro (L. Cost. n. 3 del 2001 – Riforma del Titolo V della Costituzione) Hanno anche un ruolo nelle relazioni industriali

9 COSA È IL MERCATO DEL LAVORO E COME FUNZIONA/ATTORI
LE PROVINCE/CPI Con il D. Lgs.vo 469/97 gestiscono il collocamento attraverso i nuovi Centri per l’Impiego Con il D. Lgs.vo 181/00 e 297/02 cambia il concetto di disoccupazione: Da disoccupato che “aspetta” di essere collocato A persona che effettua la DID – Dichiarazione di Immediata Disponibilità all’impiego e sviluppa un atteggiamento proattivo nella ricerca “attiva di lavoro”

10 COSA È IL MERCATO DEL LAVORO E COME FUNZIONA/ATTORI
LE PROVINCE/CPI oltre agli adempimenti amministrativi, devono erogare nuovi servizi di: Accoglienza e informazioni Orientamento Intermediazione Consulenza alle imprese Per migliorare l’occupabilità del cittadino

11 COSA È IL MERCATO DEL LAVORO E COME FUNZIONA/ATTORI
LE PROVINCE/CPI L’ultima forma di collocamento obbligatorio riguarda i lavoratori diversamente abili (L. 68/99). SOGGETTI BENEFICIARI Persone affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%. Persone invalide del lavoro con grado di invalidità superiore al 33% Persone non vedenti, persone sorde Persone invalide di guerra. invalide civili di guerra e invalide per servizio Vedove, orfani, profughi ed equiparati ad orfani, nonché i soggetti individuati dalla legge 407 del 1998 (vittime del terrorismo e della criminalità organizzata)

12 COSA È IL MERCATO DEL LAVORO E COME FUNZIONA/ATTORI
LE PROVINCE/CPI/COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO SOGGETTI OBBLIGATI ALL’ASSUNZIONE E QUOTA D’OBBLIGO Datori di lavoro con n. dipendenti : • da 15 a 35 un disabile • da 36 a 50 due disabili • da 51 a 150 7% (disabili) e un altro beneficiaro della legge 68/99 • oltre 150 7% (disabili) 1% di altri beneficiari della legge 68/99 CONVENZIONI  Gli uffici competenti possono stipulare convenzioni con il datore di lavoro al fine di favorire l’inserimento dei disabili. Nelle convenzioni si possono stabilire i tempi, e modalità delle assunzioni (facoltà di scelta nominativa, svolgimento di tirocini, assunzione con contratto a termine, periodi di prova piu’ ampi) L’organismo competente può proporre l’adozione di deroghe ai limiti di eta’ e di durata dei contratti di formazione lavoro e apprendistato, se giustificati da specifici progetti di inserimento mirato.

13 COSA È IL MERCATO DEL LAVORO E COME FUNZIONA/ATTORI
LE PROVINCE/CPI/COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO AGEVOLAZIONI FISCALI Attraverso le convenzioni e, nei limiti del Fondo Nazionale, si possono concordare: Fiscalizzazione per max otto anni dei contributi previdenziali e assistenziali per l’assunzione di lavoratori disabili con ridotta capacità lavorativa superiore al 79%. Fiscalizzazione per max otto anni dei contributi previdenziali e assistenziali per per l’assunzione di lavoratori con handicap intellettivo e psichico indipendentemente dalla percentuale di invalidità. Fiscalizzazione del 50% per max. 5 anni per l’assunzione di lavoratori con ridotta capacita’ lavorativa tra il 67 e 79% Rimborso forfetario parziale delle spese necessarie per la trasformazione del posto di lavoro per disabili con invalidità superiore al 50% o per l’apprestamento di tecnologie di telelavoro o la rimozione di barriere architettoniche.

14 COSA È IL MERCATO DEL LAVORO E COME FUNZIONA/ATTORI
LE REGIONI/LE PROVINCE/CPI/CRISI AZIENDALI-AMMORTIZZATORI SOCIALI LA CASSA INTEGRAZIONE Le fasi di difficoltà o di vera e propria crisi d'impresa comportano notevoli problemi occupazionali, che assumono importanza, oltre che sotto il profilo economico, anche sul piano sociale. Proprio per sostenere l'impresa e i lavoratori  lo Stato ha predisposto un articolato sistema di interventi. In base alla legge 223/1991 tale sistema può essere così riassunto: - nel caso in cui l'azienda sia colpita da crisi, temporanea o strutturale, il cui superamento permetterà il mantenimento degli stessi livelli occupazionali è previsto l'intervento  della cassa integrazione guadagni (cig) ordinaria o straordinaria - nell'ipotesi in cui l'azienda ritenga di NON poter mantenere gli stessi livelli occupazionali è previsto l'avvio di procedure che portano ai licenziamenti collettivi  e alla conseguente collocazione in mobilità dei lavoratori licenziati Tra i più importanti ammortizzatori sociali italiani, la cassa integrazione guadagni è un intervento di sostegno per lavoratori e aziende in difficoltà. La cassa integrazione guadagni ordinaria (Cigo) interviene per difficoltà temporanee e a carattere transitorio dell'industria (escluso l'artigianato) a prescindere dal numero di dipendenti, del settore edile e dell'agricoltura (per eventi metereologici). L'ente competente in materia di Cigo è l'Inps. La cassa integrazioni guadagni straordinaria (Cigs) è concessa nei casi di crisi, ristrutturazione, riorganizzazione, conversione produttiva, privatizzazioni, fallimento, ecc., alle imprese industriali con più di 15 dipendenti e del commercio con più di 50, e alle aziende dell'editoria. Entrambi gli istituti garantiscono ai lavoratori messi in cassa integrazione, cioè temporaneamente sospesi dal lavoro o impiegati con orario ridotto, un sostegno al reddito. La misura dell'integrazione è identica: l'80% della retribuzione globale spettante per le ore non lavorate. Il decreto legislativo 23 dicembre 1997 n. 469 (art. 3 comma 2) ha conferito alle Regioni le competenze per svolgere l'esame congiunto previsto nelle procedure relative agli interventi di integrazione salariale straordinaria nonché quello previsto nelle procedure per la dichiarazione di mobilità del personale; con lo stesso articolo, al comma 3 ha conferito alle Regioni anche le competenze ad esprimere motivato parere in materia di Cigs.

15 COSA È IL MERCATO DEL LAVORO E COME FUNZIONA/ATTORI
LE REGIONI/LE PROVINCE/CPI/CRISI AZIENDALI-AMMORTIZZATORI SOCIALI LA MOBILITA’ L'iscrizione in lista di mobilità consente di usufruire di particolari misure di politica del lavoro tra cui le agevolazioni contributive alle aziende che assumano lavoratori in mobilità o, per i lavoratori collocati in mobilità da imprese che rientrano nel campo di applicazione della Cigs, di benefici economici (indennità di mobilità). Possono essere iscritti in lista di mobilità prevista dall'art.6, L. 223/1991: i lavoratori licenziati a seguito di riduzione, trasformazione e cessazione di attività o di lavoro da parte di imprese tenute alla effettuazione delle procedure di mobilità (artt. 4 e 24, L. 223/1991), vale a dire che occupino più di 15 dipendenti e che intendano effettuare almeno cinque licenziamenti nell'arco di 120 giorni in ciascuna o più unità produttive nell'ambito di una stessa provincia (licenziamenti collettivi). i lavoratori licenziati da imprese ammesse al trattamento Cigs che, non potendo reimpiegare tutti o parte dei lavoratori sospesi, avviano le procedure di mobilità (art. 4, L. 223/1991). i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro, da imprese anche con meno di 15 dipendenti (art. 4, L. 236/1993), per le quali non ricorrano le condizioni per l'attivazione delle procedure di mobilità (più di 15 dipendenti e almeno 5 licenziamenti nell'arco di 120 gg.). Possono essere iscritti in lista di mobilità i lavoratori - operai, impiegati, quadri - assunti con contratto di lavoro a carattere continuativo e quindi non a termine o stagionale. I nominativi dei lavoratori licenziati a seguito delle procedure di mobilità, vengono comunicati direttamente dall'azienda interessata all'Ufficio mobilità dell'Assessorato Formazione e Lavoro Regionale, che provvede alla compilazione e approvazione degli elenchi dei lavoratori inseriti in lista di mobilità, e al loro invio agli uffici competenti (Centri per l'impiego e Inps). Il lavoratore deve presentarsi entro 60 giorni dal licenziamento presso il Centro per l'impiego territorialmente competente e chiedere l'iscrizione alle liste di mobilità, munito dei seguenti documenti:- lettera di licenziamento - carta di identità - codice fiscale

16 COSA È IL MERCATO DEL LAVORO E COME FUNZIONA/ATTORI
LE REGIONI/LE PROVINCE/CPI/CRISI AZIENDALI-AMMORTIZZATORI SOCIALI L'INDENNITÀ DI MOBILITÀ L'indennità di mobilità spetta ai lavoratori licenziati da imprese destinatarie di cassa integrazione guadagni straordinaria (Cigs) I lavoratori licenziati a seguito di una delle condizioni sopra indicate devono comunque: essere iscritti nelle liste di mobilità approvate dalla Commissione regionale per le Politiche del Lavoro attraverso l'apposita Sottocommissione essere stati assunti con contratto di lavoro a carattere continuativo e quindi non a termine o stagionale far valere una anzianità aziendale di dodici mesi, di cui almeno sei mesi di lavoro effettivamente prestato, compresi i periodi di sospensione del lavoro per ferie, festività, infortuni nonché per il periodo di astensione obbligatoria per maternità Durata La durata dell'indennità varia in relazione all'età del lavoratore al momento del licenziamento e all'ubicazione dell'azienda:  per lavoratori fino a 39 anni dura 12 mesi se provengono da aziende del centro nord e 24 per aziende del Mezzogiorno per lavoratori tra 40 e 49 anni i mesi diventano 24 nel centro nord e 36 nel Mezzogiorno per lavoratori da 50 anni compiuti in poi, 36 mesi nel centro-nord e 48 nel Mezzogiorno L'indennità viene sospesa quando l'interessato viene assunto con contratto a tempo determinato o a tempo parziale. L’indennità non è prevista per i lavoratori provenienti da aziende con meno di 15 dipendenti (L. 236/93) Entità L'entità dell'indennità è pari al 100% della Cigs per i primi 12 mesi e all'80% per i periodi successivi. Esistono importi massimi.

17 COSA È IL MERCATO DEL LAVORO E COME FUNZIONA/ATTORI
LE REGIONI/LE PROVINCE/CPI/CRISI AZIENDALI-AMMORTIZZATORI SOCIALI AGEVOLAZONI PER I DATORI DI LAVORO CHE ASSUMANO LAVORATORI IN MOBILITA’ CONTRIBUZIONE EQUIPARATA AL CONTRATTO DI APPRENISTATO 50% INDENNITA’ DI MOBILITA’ PER 12 MESI

18 DISOCCUPAZIONE ORDINARIA
E' un'indennità che spetta ai lavoratori, assicurati contro la disoccupazione, che siano stati licenziati. Spetta anche ai lavoratori che sono stati sospesi da aziende colpite da eventi temporanei non causati né dai lavoratori né dal datore di lavoro (mancanza di lavoro, di commesse o di ordini, crisi di mercato ecc.). Non spetta ai lavoratori che si dimettano volontariamente, a meno che non si tratti di dimissioni per giusta causa (mancato pagamento della retribuzione, molestie sessuali, variazione delle mansioni ecc.). Per ottenerla bisogna essere assicurati all'Inps da almeno due anni e avere almeno 52 contributi settimanali nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro. PER QUANTO TEMPO E IMPORTI A partire dal 1° gennaio 2008 la durata dell’indennità di disoccupazione passa da 7 a 8 mesi, che diventano 12 per coloro che hanno superato i cinquanta anni di età. Ai lavoratori sospesi spetta nel limite massimo di 65 giorni. L’indennità di disoccupazione in pagamento dal 1° gennaio 2008, è pari al 60% della retribuzione lorda mensile per i primi 6 mesi, al 50% per il settimo e l’ottavo mese e al 40% per i mesi successivi. Ai lavoratori sospesi è pagata nella misura del 50% della retribuzione. L’importo massimo dell’indennità è di € 858,58 elevato a € 1.031,93 per i lavoratori che hanno una retribuzione mensile lorda superiore a € 1.857,48. QUANDO CESSA Il trattamento si interrompe quando il lavoratore: ha percepito tutte le giornate d'indennità spettanti viene avviato ad un nuovo lavoro diventa titolare di pensione diretta viene cancellato dalle liste di disoccupazione.

19 DISOCCUPAZIONE A REQUISITI RIDOTTI
A CHI SPETTA Spetta ai lavoratori che non hanno 52 contributi settimanali negli ultimi due anni, ma che:   nell'anno precedente hanno lavorato almeno 78 giornate, comprese le festività e le giornate di assenza indennizzate (malattia, maternità ecc.); risultino assicurati da almeno due anni e hanno almeno un contributo settimanale prima del biennio precedente la domanda.  Spetta, di regola, per un numero di giornate pari a quelle effettivamente lavorate nell'anno precedente e per un massimo di 180 giornate. QUANTO SPETTA L’importo è pari al 35% della retribuzione media giornaliera per i primi 120 giorni e al 40% per i giorni successivi, nei limiti di un importo massimo mensile lordo di 844,06 €, elevato a 1.014,48 € per i lavoratori che hanno una retribuzione lorda mensile superiore a 1.826,07 €.

20 COSA È IL MERCATO DEL LAVORO E COME FUNZIONA/ATTORI
LE AGENZIE PER IL LAVORO PRIVATE Con il D. Lgs.vo 469/97 nascono le prime Agenzie cd INTERINALI, con la legge Biagi (D. 276/03) i loro compiti si estendono a: SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO INTERMEDIAZIONE RICERCA E SELEZIONE DEL PERSONALE SUPPORTO ALLA RICOLLOCAZIONE PROFESSIONALE A seconda che facciano tutte le attività o una sola abbiamo: AGENZIE PER IL LAVORO AGENZIE DI SOMMINISTRAZIONE (EX INTERINALI) AGENZIE DI INTERMEDIAZIONE AGENZIE DI RICERCA E SELEZIONE AGENNZIE DI OUTPLACEMENT/RICOLLOCAZIONE

21 COSA È IL MERCATO DEL LAVORO E COME FUNZIONA/ATTORI
LE UNIVERSITA’ Con la Legge Biagi (D. Lgs. 276/03) vengono autorizzate a svolgere intermediazione attraverso i loro uffici placement

22 COSA È IL MERCATO DEL LAVORO E COME FUNZIONA/ATTORI
CONSULENTI DEL LAVORO Con la Legge Biagi (D. Lgs. 276/03) vengono autorizzati a svolgere intermediazione attraverso una propria fondazione

23 COSA È IL MERCATO DEL LAVORO E COME FUNZIONA/ATTORI
ASSOCIAZIONI DATORIALI E SINDACALI, ENTI BILATERALI, ASSOCIAZIONI TERZO SETTORE Con la Legge Biagi (D. Lgs. 276/03) vengono autorizzate a svolgere intermediazione

24 COSA È IL MERCATO DEL LAVORO E COME FUNZIONA/ATTORI
COMUNI, SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI, CCIAA Con la Legge Biagi (D. Lgs. 276/03) vengono autorizzate a svolgere intermediazione, purchè accreditate dalla Regione

25 COSA È IL MERCATO DEL LAVORO E COME FUNZIONA/ATTORI
EUR.E.S – European Employment Services La forza operativa della rete è determinata dal gran numero di consiglieri, manager, assistenti e referenti (più di duemila) ripartiti sull'intero territorio dello Spazio Economico Europeo (Unione Europea allargata ai nuovi membri + Norvegia, Islanda e Liechtenstein) e dal 2002 anche in Svizzera, che informano, consigliano ed orientano i candidati alla mobilità lavorativa o le imprese interessate alle assunzioni internazionali. L'Eures dispone di un efficiente sistema di comunicazione istituzionale denominato Portale Europeo per la Mobilità Professionale (Portale EURES) che consente diverse funzionalità: L'accesso ad una banca dati di offerte di lavoro a livello comunitario; L'accesso ad una banca di informazioni generali sulle condizioni di vita e di lavoro nei Paesi aderenti e alle possibilità di formazione all'estero; L'utilizzo di un sistema di posta elettronica e di newsletter/forum che permette una rapida e semplice comunicazione tra gli operatori

26 • una condizione professionale diversa da occupato;
COSA È IL MERCATO DEL LAVORO E COME FUNZIONA/DEFINIZIONI E SITUAZIONE ITALIANA E REGIONALE Forze di lavoro: comprendono le persone occupate e quelle in cerca di occupazione. Occupati: comprendono le persone di 15 anni e più che alla domanda sulla condizione professionale rispondono: • di possedere un’occupazione, anche se nella settimana di riferimento non hanno svolto attività lavorativa (occupati dichiarati); • di essere in una condizione diversa da occupato, ma di aver effettuato ore di lavoro nella settimana di riferimento (altre persone con attività lavorativa). Persone in cerca di occupazione: comprendono le persone di 15 anni e più che dichiarano: • una condizione professionale diversa da occupato; • di non aver effettuato ore di lavoro nella settimana di riferimento dell'indagine; • di essere alla ricerca di un lavoro; • di aver effettuato almeno un’azione di ricerca di lavoro nei 30 giorni che precedono la rilevazione; • di essere immediatamente disponibili ad accettare un lavoro, qualora venga loro offerto. Tasso di occupazione: rapporto tra gli occupati e la popolazione di 15 anni e più. Tasso di disoccupazione: rapporto tra le persone in cerca di occupazione e le forze di lavoro. Tasso di inattività: rapporto tra le persone non appartenenti alle forze di lavoro e la corrispondente popolazione di riferimento. La somma del tasso di inattività e del tasso di attività è pari al 100 per cento (Fonte: ISTAT)

27 Un tasso di occupazione complessivo del 70%
COSA È IL MERCATO DEL LAVORO E COME FUNZIONA/DEFINIZIONI E SITUAZIONE ITALIANA E REGIONALE In base alle Decisioni del Consiglio di Lisbona che ha ridefinito la SEO – Strategia Europea per l’Occupazione, gli stati membri dell’UE dovranno raggiungere nel 2010: Un tasso di occupazione complessivo del 70% Un tasso di occupazione femminile del 60% Un tasso di occupazione dei così detti lavoratori maturi (over 50) del 50%

28 COSA È IL MERCATO DEL LAVORO E COME FUNZIONA SITUAZIONE ITALIANA E REGIONALE (Istat, RCFL)

29 Non forze di lavoro Dichia- rati In cerca di prima occ.
Dichia- rati In cerca di prima occ. Altre per- sone con attivià lavorativa TOTALE TOTALE

30 Non forze di lavoro Dichia- rati In cerca di prima occ.
Dichia- rati In cerca di prima occ. Altre per- sone con attivià lavorativa TOTALE TOTALE

31 Non forze di lavoro Dichia- rati In cerca di prima occ.
Dichia- rati In cerca di prima occ. Altre per- sone con attivià lavorativa TOTALE TOTALE

32 Tav. 4. Tasso di occupazione RCFL Media 2008, Confronto tra Regioni
Non forze di lavoro Dichia- rati In cerca di prima occ. Altre per- sone con attivià lavorativa TOTALE TOTALE Tav. 4. Tasso di occupazione RCFL Media 2008, Confronto tra Regioni

33 Non forze di lavoro Dichia- rati In cerca di prima occ.
Dichia- rati In cerca di prima occ. Altre per- sone con attivià lavorativa TOTALE TOTALE

34 Non forze di lavoro Dichia- rati In cerca di prima occ.
Dichia- rati In cerca di prima occ. Altre per- sone con attivià lavorativa TOTALE TOTALE

35 Altre per- sone con attivià lavorativa
TOTALE TOTALE

36 IL MERCATO DEL LAVORO: STANDARD E CLASSIFICAZIONI
COSA è UN PROFILO PROFESSIONALE UN INSIEME DI: CONOSCENZE TEORICHE (SAPERE) COMPETENZE OPERATIVE E CHIAVE (SAPER FARE) COMPETENZE TRASVERSALI/ABILITA’ (SAPER ESSERE)

37 IL MERCATO DEL LAVORO: STANDARD E CLASSIFICAZIONI
CLASSIFICAZIONE DELLE PROFESSIONI ISTAT(CP2001) Elaborata e aggiornata ogni dieci anni dall'Istat in occasione dei Censimenti della popolazione, la Classificazione delle professioni è lo strumento di riferimento utilizzato nel nostro Paese per rilevare le professioni. L'ultima classificazione, prodotta nel 2001, tiene conto del doppio vincolo metodologico del raccordo con la precedente classificazione del 1991 e con la classificazione adottata a livello internazionale, la International Standard Classification of Occupation (ISCO88), ed è per questo motivo completamente raccordabile sia ad essa sia alla versione adottata a livello comunitario (ISCO88-COM). Le professioni sono organizzate in 9 grandi gruppi dettagliati, a seconda del campo delle competenze, in 37 gruppi, 121 classi, 519 categorie e voci professionali.

38 IL MERCATO DEL LAVORO: STANDARD E CLASSIFICAZIONI
L'Istat pubblica la nuova classificazione delle attività economiche Ateco 2007, in vigore a partire dal 1° Gennaio 2008, con un calendario specifico per le singole indagini statistiche ed unico per i paesi della Ue. Tale classificazione costituisce la versione nazionale della nomenclatura europea, NACE rev.2, pubblicata sull'Official Journal il 20 dicembre 2006 (Regolamento (CE) n.1893/2006 del PE e del Consiglio del 20/12/2006). L'Ateco 2007 è stata definita ed approvata da un Comitato di gestione appositamente costituito. Esso prevede la partecipazione, oltre all'Istat che lo coordina, di numerose figure istituzionali: i Ministeri interessati, gli Enti che gestiscono le principali fonti amministrative sulle imprese (mondo fiscale e camerale, enti previdenziali, ecc.) e le principali associazioni imprenditoriali. Grazie alla stretta collaborazione avuta con l'Agenzia delle Entrate e le Camere di Commercio si è pervenuti ad un'unica classificazione. Per la prima volta il mondo della statistica ufficiale, il mondo fiscale e quello camerale adotteranno la stessa classificazione delle attività economiche. Tale risultato costituisce un significativo passo in avanti nel processo di integrazione e semplificazione delle informazioni acquisite e gestite dalla Pubblica Amministrazione.

39 IL MERCATO DEL LAVORO: STANDARD E CLASSIFICAZIONI
L'ISCED (International Standard Classification of Education, classificazione internazionale standard dell'educazione) è uno standard creato dall'UNESCO come sistema internazionale di classificazione standard per l'istruzione. Livelli di istruzione Diagramma dei livelli di istruzione secondo lo standard ISCED Livello 0 - Istruzione pre-elementare [Pre-primary education] Costituisce lo stadio iniziale del sistema di istruzione organizzato, è pensato principalmente come introduzione dei bambini ad un ambiente scolastico. Nel sistema d'istruzione italiano corrisponde alla scuola materna. Livello 1 - Istruzione elementare o primo stadio di istruzione base [Primary education or first stage of basic education] Nel sistema d'istruzione italiano corrisponde alla scuola elementare. Livello 2 - Istruzione secondaria inferiore o secondo stadio di istruzione base [Lower secondary or second stage of basic education]; La fine di questo livello in molti paesi coincide con la fine dell'istruzione obbligatoria. Nel sistema d'istruzione italiano corrisponde alla scuola media inferiore. Livello 2A Programmi finalizzati all'accesso diretto al livello 3 in una sequenza che porti all'educazione terziaria, per esempio ingresso al livello 3A o 3B. ;Livello 2B Programmi finalizzati all'accesso diretto al livello 3C. ; Livello 2C Programmi principalmente finalizzati all'accesso diretto al mercato del lavoro. Livello 3 - Istruzione secondaria superiore [(Upper) secondary education] Nel sistema d'istruzione italiano corrisponde alla scuola media superiore. Livello 3A ; Programmi finalizzati all'accesso al livello 5A. ; Livello 3B Programmi finalizzati all'accesso al livello 5B. Livello 3C Programmi non finalizzati all'accesso ai livelli 5A e 5B. Questi programmi sono finalizzati invece all'inserimento nel mercato del lavoro, ai programmi del livello 4 o a ulteriori programmi del livello 3. Livello 4 - Istruzione post-secondaria non terziaria [Post-secondary non-tertiary education] Questo livello si colloca a cavallo tra l'istruzione secondaria superiore (livello 3) e il primo stadio dell'educazione terziaria (livello 5). Livello 4A Programmi preparatori all'ingresso al livello 5. Livello 4B Programmi finalizzati all'accesso al mercato del lavoro. Livello 5 - Primo stadio dell'educazione terziaria [First stage of tertiary education] Programmi terziari aventi contenuto più avanzato di quelli offerti ai livelli 3 e 4. L'ingresso a questi programmi richiede di solito il completamento dei livelli 3A o 3B o una qualifica simile al livello 4A. Nel sistema d'istruzione italiano corrisponde alla laurea (di primo o secondo livello). Livello 5A Programmi basati sulla teoria / preparatori alla ricerca (storia, filosofia, matematica, etc.) o finalizzati all'accesso a professioni con abilità superiori (medicina, odontoiatria, architettura, ecc.). Livello 5B Programmi specifici pratico-tecnico-occupazionali. Livello 6 - Secondo stadio dell'istruzione terziaria [Second stage of tertiary education] Nel sistema d'istruzione italiano corrisponde al dottorato di ricerca. IL MERCATO DEL LAVORO: STANDARD E CLASSIFICAZIONI

40 IL MERCATO DEL LAVORO: STANDARD E CLASSIFICAZIONI
IL THESAURUS DELLE FIGURE PROFESSIONALI, scaricabile liberamente, è stato predisposto dal  Ministero del Lavoro come strumento di consultazione per tutti gli operatori attivi nel mercato del lavoro. Thesaurus è uno strumento di lavoro che consente di consultare il repertorio delle Figure Professionali con la descrizione completa delle stesse. L’utente attraverso l’uso del pannello di comandi principali ha tre opzioni di ricerca: Ricerca Elementi; Ricerca Competenze; Navigatore figure. La Ricerca Elementi  consente, attraverso la selezione dell’elemento di interesse dall’elenco del dizionario Isced, di visualizzare (a secondo della scelta tra conoscenza e abilità) una lista relativa alla descrizione dell’elemento stesso. La Ricerca Competenze  consente, attraverso la selezione dell’elemento di interesse dall’elenco del dizionario Isced, di visualizzare una lista relativa alla descrizione della competenza dell’elemento stesso. Il  Navigatore Figure ha una doppia opzione di ricerca per accedere all’elenco delle figure: per Aree occupazionali; per nome profilo (professione). Selezionando l’Area occupazione compare l’elenco, in ordine alfabetico, delle Figure disponibili. Successivamente alla scelta della Figura di interesse viene visualizzato il descrittivo che può essere stampato.

41 IL MERCATO DEL LAVORO: STANDARD E CLASSIFICAZIONI
ORIENTAONLINE: LA BD PROFESSIONI DI ISFOL Orientaonline è una banca dati integrata finalizzata all'orientamento e alla formazione professionale che contiene dati ed informazioni dettagliate sulle professioni raggruppate secondo una mappa delle aree occupazionali che tende a coprire l'intero sistema produttivo del nostro paese. Le professioni sono raggruppate in ordine alfabetico, per area di interesse e per aree occupazionali.

42 IL MERCATO DEL LAVORO DOMANI: L’INDAGINE UNIONCAMERE MINISTERO DEL LAVORO EXCELSIOR

43 IL MERCATO DEL LAVORO DOMANI: LE PROFESSIONI DELL’AREA RU

44 Le Principali Norme sul Lavoro
Costituzione Repubblicana L. 300/70 “Statuto dei Lavoratori”

45 Lo Statuto dei Lavoratori
“Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento” La Legge n. 300 del 1970, nota come Statuto dei lavoratori, ha due obiettivi fondamentali. Il primo è la tutela della libertà e della dignità del lavoratore con riferimento a situazioni repressive che si possono verificare nell’impresa, quali ad esempio, l’uso della polizia privata nelle fabbriche (art. 2), le perquisizioni personali (art. 6), l’uso di mezzi audiovisivi e tecnici in genere per il controllo a distanza dell’attività dei lavoratori (art. 4), l’esercizio del potere disciplinare (art. 7). Il secondo obiettivo della Legge è espressione della posizione che lo Stato ha assunto in materia di rapporti sindacali sulla linea di una politica di sostegno delle organizzazioni sindacali dei lavoratori. Il legislatore ha cioè ritenuto, da un lato, che, per un fatto di democrazia sostanziale, dovesse essere legittimata la presenza del sindacato all’interno delle imprese e, dall’altro, che tale presenza costituisse la migliore garanzia di una effettiva tutela dei lavoratori. Si segnala in particolare, l’art. 28 della Legge di cui si tratta, per la sua valenza nella realtà delle relazioni industriali all'interno delle imprese, rubricato “Repressione della condotta antisindacale”, che si riporta di seguito. Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e della attività sindacale nonché del diritto di sciopero, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il pretore del luogo ove è posto in essere il comportamento denunziato, nei due giorni successivi, convocate le parti ed assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.

46 Lo Statuto dei Lavoratori
Art. 18 (Reintegrazione nel posto di lavoro). il giudice dichiara inefficace il licenziamento ai sensi o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo e ordina al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici prestatori di lavoro o più di cinque se trattasi di imprenditore agricolo, di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro.

47 La Legge Treu e il D.Lgs. 469/97 modifica della struttura e delle funzioni dei servizi all’impiego: regionalizzazione delle funzioni pubbliche in materia di mercato del lavoro; legittimazione del ruolo dei soggetti privati: società di fornitura di lavoro interinale e società di mediazione; dal controllo dirigistico del mercato del lavoro ai servizi all’impiego e alle politiche attive; nascita del Sistema Informativo lavoro (Sil) quale strumento catalizzatore dei nuovi servizi;

48 La Legge Biagi e il D.Lgs. 276/2003
Somministrazione di lavoro Il contratto di somministrazione dà la possibilità ad un soggetto (impresa) definito utilizzatore di rivolgersi ad un somministratore che fornisce i lavoratori necessari. Il lavoratore assunto da un somministratore svolge la sua attività nell’interesse e sotto la direzione e controllo dell’utilizzatore. Lavoro intermittente È un contratto che pone il lavoratore a disposizione del datore per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo a fronte del quale percepisce un’indennità di disponibilità. Lavoro ripartito È un contratto che impegna in solido due lavoratori a svolgere un’unica e identica obbligazione lavorativa Apprendistato: Sono definite tre tipologie di apprendistato Apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione Apprendistato professionalizzante Apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione Contratto di inserimento: Contratto finalizzato all’adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo mediante un progetto individuale: Contratto di inserimento riservato alle seguenti tipologie di persone: Soggetti di età tra i 18 e 29 anni; Soggetti di età tra i 29 e 32 anni; disoccupati di lunga durata, Lavoratori con più di 50 anni che non abbiano lavorato per almeno due anni; Donne di qualsiasi età residenti in aree con alto tasso di disoccupazione femminile; Persone affette da grave handicap fisico, mentale o psichico Tirocini estivi di orientamento promozione di tirocini estivi per studenti, aventi durata massima di 3 mesi, a fini orientativi e di addestramento pratico. Eventuali borse di lavoro erogate non potranno superare l’importo di 600 euro al mese.


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