Scaricare la presentazione
La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore
1
La responsabilità delle Associazioni sportive dilettantistiche e gli adempimenti fiscali
2
Le associazioni possono costituirsi:
Come associazione riconosciuta ai sensi dell’art. 14 c.c. Come associazione non riconosciuta ai sensi dell’art. 36 .c.c.
3
Le associazioni non riconosciute possono costituirsi per: - atto pubblico; - scrittura privata autenticata; - scrittura privata registrata; Quest’ultima modalità rappresenta la modalità maggiormente utilizzata per la costituzione di un’associazione, in particolar modo di un’associazione sportiva dilettantistica.
4
Le principali differenze tra un’associazione riconosciuta ed un’associazione non riconosciuta sono:
(art. 14 c.c.) Costituzione per atto pubblico e richiesta di riconoscimento; Necessità di un patrimonio adeguato in funzione dello scopo dell’associazione determinata dal soggetto che effettua il riconoscimento (Prefettura o Regione); Acquisto della personalità giuridica che si caratterizza per la netta e completa separazione tra il patrimonio dell’associazione e quello dei singoli associati; Potere di controllo da parte dell’autorità amministrativa che rilascia il riconoscimento, in particolare sull’adeguatezza del patrimonio al momento della costituzione o al momento dell’approvazione delle modifiche dello Statuto; l’atto costitutivo e lo Statuto devono contenere la denominazione, lo scopo, l’indicazione del patrimonio, della sede, le norme l’ordinamento interno e l’amministrazione ; Associazione non riconosciuta (art. 36 c.c.) Costituzione in uno dei tre modi sopra indicati (atto pubblico, scrittura privata autenticata, scrittura privata registrata); Per le obbligazioni sociali assunte dall’associazione rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione (art. 38 c.c.); l’ordinamento interno e l’amministrazione sono stabiliti dagli accordi tra gli associati (Statuto);
5
Il riconoscimento di diritto privato
Ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. 361/2000 “Le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall’iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le prefetture” Quindi si tratta di un’iscrizione di carattere costitutivo la cui discrezionalità dell’Autorità amministrativa è limitata, in quanto l’Autorità si limita al mero accertamento della presenza dei requisiti di Legge.
6
Esistono due registri previsti dal DPR 361/200
Presso le prefetture (ora Ufficio territoriale del Governo) nel caso di associazioni che svolgono attività in più regioni; Presso le regioni a statuto ordinario nell’ambito delle materie previste dall’art. 14 del DPR 616/77 e che operano nell’ambito di una sola regione;
7
Quindi il maggior vantaggio derivante dal riconoscimento è la limitazione della responsabilità per chi ha agito in nome e per conto dell’associazione Vi ricordiamo che la responsabilità nelle A.s.d. non riconosciute grava su: La responsabilità per debiti, anche per debiti fiscali (imposte, sanzioni, interessi), grava sulle persone che effettivamente hanno agito in nome e per conto dell’associazione e quindi le persone che sono venute in rapporto negoziale con i terzi i quali hanno fatto affidamento sulla loro solvibilità e sul loro patrimonio personale; Quindi la responsabilità non è collegata direttamente alla rappresentanza dell’associazione.
8
La privacy e le associazioni sportive
Con il DLgs n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” è state aggiornate le disposizioni legislative in materia di privacy dei dati personali. Definizioni: E’ definito trattamento qualunque operazione o complesso di operazioni con o senza l’ausilio di strumenti elettronici, relativi alla raccolta, la registrazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, la diffusione, la cancellazione, e la distruzione di dati anche se non registrati in una banca dati.
9
dato personale: qualunque informazione relativa alla persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione; dati sensibili: i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. E’ evidente sul punto, la riferibilità delle certificazioni medico-sanitarie richieste, conservate e trasmesse a terzi dagli Enti sportivi; titolare: la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento dei dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza. Vi rientra l’Ente sportivo che proceda, in qualsiasi modo al trattamento dei dati personali dei propri associati.
10
Le misure minime di sicurezza
Per chi utilizza sistemi elettronici Per chi non utilizza sistemi elettronici Generale obbligo di sicurezza dei dati, con conseguente obbligo di custodia e controllo dei dati personali ; Obbligo di acquisire il consenso per il trattamento dei dati personali del soggetto interessato all’atto dell’iscrizione ed eventualmente anche successivamente ; Generale obbligo di sicurezza dei dati, con conseguente obbligo di custodia e controllo dei dati personali ; Obbligo di acquisire il consenso per il trattamento dei dati personali del soggetto interessato all’atto dell’iscrizione ed eventualmente anche successivamente ; Obbligo di redazione del DPS – Documento programmatico sulla sicurezza che deve essere aggiornato in caso di variazioni;
Presentazioni simili
© 2024 SlidePlayer.it Inc.
All rights reserved.