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Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81 TITOLO VIII

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Presentazione sul tema: "Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81 TITOLO VIII"— Transcript della presentazione:

1 Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81 TITOLO VIII
Per AGENTI FISICI si intendono il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche, di origine artificiale, il microclima e le atmosfere iperbariche che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Per le attività comportanti esposizione a RUMORE si applica il capo II Art.180

2 Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81 TITOLO VIII – Capo I
IL DATORE DI LAVORO nell’ambito della valutazione dei rischi effettuata ai sensi dell’art. 28,valuta tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici. Tale valutazione è programmata ed effettuata, con cadenza almeno quadriennale, da personale qualificato nell’ambito del servizio di prevenzione e protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia. La valutazione dei rischi è aggiornata ogni qual volta si verifichino mutamenti che potrebbero renderla obsoleta, ovvero, quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua revisione. I dati ottenuti dalla valutazione, misurazione e calcolo dei livelli di esposizione costituiscono parte integrante del documento di valutazione del rischio. Art.181

3 Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81 TITOLO VIII – Capo I
Il datore di lavoro nella valutazione dei rischi precisa quali misure di prevenzione e protezione intende attuare al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione agli agenti fisici. In nessun caso i lavoratori devono essere esposti a valori superiori ai valori limite di esposizione. Il datore di lavoro adatta le misure di cui all’articolo 182 alle esigenze dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio, incluse le donne in stato di gravidanza ed i minori. Artt

4 Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81 TITOLO VIII – Capo I
Il datore di lavoro ha l’obbligo di informare e formare i lavoratori riguardo: a) alle misure di prevenzione e protezione adottate b) all'entità e al significato dei valori limite di esposizione e dei valori di azione definiti, nonché ai potenziali rischi associati c) ai risultati della valutazione d) alle modalità per individuare e segnalare gli effetti negativi dell'esposizione per la salute e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione; g) all'uso corretto di adeguati dispositivi di protezione individuale Art.184

5 Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81 TITOLO VIII – Capo I
I lavoratori esposti agli agenti fisici sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente nelle modalità e nei casi previsti sulla base dei risultati della valutazione del rischio che gli sono trasmessi dal datore di lavoro per il tramite del servizio di prevenzione e protezione. Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria riveli in un lavoratore un’alterazione apprezzabile dello stato di salute correlata ai rischi lavorativi può richiedere al datore di lavoro, di: a) sottoporre a revisione la valutazione dei rischi e/o le misure predisposte per eliminare o ridurre i rischi; Il medico competente riporta i dati della sorveglianza sanitaria, ivi compresi i valori di esposizione individuali nella cartella sanitaria e di rischio. Artt

6 DEFINIZIONE DI RUMORE Il suono è un’oscillazione di pressione acustica che si propaga nell’aria con caratteristiche particolari di frequenza e di livello tali da renderli udibili al nostro orecchio Il RUMORE è un suono le cui caratteristiche di frequenza, livello e variabilità nel tempo intensità, da risultare fastidioso o addirittura dannoso per la salute. Generalmente i rumori sono suoni caratterizzati da un andamento di pressione non periodico

7 TIPOLOGIA DI RUMORE Rumore COSTANTE
Livello sonoro con variazioni trascurabili nel tempo Rumore FLUTTUANTE Livello sonoro estremamente variabili nel tempo Rumore IMPULSIVO Livello sonoro con elevati picchi di breve durata

8 UNITA’ DI MISURA DEL RUMORE
L’unità di misura del rumore è il decibel (dB) È un’unità LOGARITMICA, non lineare Se ho la pressione acustica emessa raddoppia ciò corrisponde a un aumento all’incirca di 3 dB È possibile in tal modo comprimere la gamma dei rumori in un range compreso tra 0 e 120 dB, ricordando che ogni 3 dB si ha un raddoppio della pressione sonora. In pratica, se una sorgente sonora produce in un certo punto un livello X, due sorgenti sonore di pari potenza, contemporaneamente in funzione, produrranno un livello X + 3 dB totali.

9 PERCEZIONE DEL RUMORE La percezione del rumore avviene a livello dell’ORECCHIO UMANO sottoforma di pressione acustica. La pressione acustica è una perturbazione subita dall’aria pereffetto della sorgente sonora; è equivalente alla differenza tra la pressione p(t) in un dato istante e quella p(0) esistente prima dell’inizio del fenomeno sonoro: è la grandezza che meglio descrive il fenomeno acustico e viene espressa in Pascal (Pa). Poiché il campo dinamico dell’udito umano è molto ampio, si preferisce esprimere i parametri acustici come logaritmo delrapporto tra valore misurato (p) ed un valore di riferimento pari alla più piccola pressione in grado di produrre una sensazione sonora (p0): Lp=10Log(p2/p02) COME UNITÀ DI MISURA VIENE UTILIZZATO IL DECIBEL (DB);

10 PERCEZIONE DEL RUMORE Poiché la risposta dell’orecchio umano allo stimolo sonoro è logaritmica in ampiezza e varia al variare della frequenza si è deciso di uniformare gli standard di misura approssimando la risposta dell’orecchio umano con un filtro di compensazione che tenga conto delle differenze tra le varie frequenze: filtro A: usato per i livelli sonori inferiori ai 60 dB; filtro B: usato per i livelli sonori tra i 60 dB e gli 80 dB; filtro C: usato per i livelli sonori superiori agli 80 dB; filtro D: usato per i livelli sonori superiori ai 100 dB

11 CLASSIFICAZIONE DEL RUMORE
DANNOSO In funzione del livello e del tempo di esposizione si superano i limiti di legge DISTURBANTE Indipendentemente dal livello e dalla durata di esposizione, genera effetti psicologici negativi sulla persona

12 EFFETTI DEL RUMORE FISIOLOGICI Perdita di udito Mal di testa
Problemi cardiocircolatori PSICOLOGICI Stress Nervosismo Tensione Disturbi della comunicazione Abbattimento Insonnia

13 DANNO DA RUMORE: IPOACUSIA
DIPENDE DA: Livello di rumore Durata dell’esposizione Suscettibilità individuale IPOACUSIA DA RUMORE Il traumatismo sonoro provoca alterazioni anatomopatologiche L’ipoacusia consiste in lesioni dell’orecchio interno.

14 VALUTAZIONE DEL RISCHIO RUMORE CAPO II (Art. 190 D.Lgs. 81/08)
Il datore di lavoro VALUTA l'esposizione dei lavoratori al rumore durante il lavoro prendendo in considerazione in particolare: il livello, il tipo e la durata dell'esposizione i valori limite di esposizione e i valori di azione tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore, con particolare riferimento alle donne in gravidanza e i minori le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai costruttori dell'attrezzatura di lavoro in conformità alle vigenti disposizioni in materia l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l'emissione di rumore il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l'orario di lavoro normale, in locali di cui e' responsabile le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria; la disponibilità di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di attenuazione.

15 VALUTAZIONE DEL RISCHIO RUMORE CAPO II (Art. 191 D.Lgs. 81/08)
Nel caso di attivita' che comportano un'elevata fluttuazione dei livelli di esposizione personale dei lavoratori, il datore di lavoro puo' attribuire a detti lavoratori un'esposizione al rumore al di sopra dei valori superiori di azione, garantendo loro le misure di prevenzione e protezione conseguenti

16 I VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE Art. 189 D.Lgs.81/08
I valori limite di esposizione e i valori di azione, in relazione al livello di esposizione giornaliera al rumore e alla pressione acustica di picco, sono fissati a: Ppeak =valore massimo della pressione acustica istantanea Livello di Esposizione Giornaliera al Rumore (LEX,8h; Lday): valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione al rumore per una giornata lavorativa nominale di otto ore Livello di Esposizione Settimanale al rumore (LEX,w): valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione giornaliera al rumore

17 MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE CAPO II (Art. 192 D.Lgs. 81/08)
Il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo mediante le seguenti misure: a) adozione di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa l'eventualita' di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo III, il cui obiettivo o effetto e' di limitare l'esposizione al rumore; c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro; d) adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo la loro esposizione al rumore; e) adozione di misure tecniche per il contenimento: 1) del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; 2) del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; f) opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensita’ dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, consufficienti periodi di riposo.

18 MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE CAPO II (Art. 192 D.Lgs. 81/08)
Se a seguito della valutazione dei rischi di cui risulta che i valori inferiori di azione sono superati, il datore di lavoro elabora ed applica un programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre l'esposizione al rumore. I luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione sono indicati da appositi segnali. Dette aree sono inoltre delimitate e l'accesso alle stesse e' limitato, ove cio' sia tecnicamente possibile e giustificato dal rischio di esposizione. Nel caso in cui, data la natura dell'attivita', il lavoratore benefici dell'utilizzo di locali di riposo messi a disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi locali e' ridotto a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.

19 USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE CAPO II (Art. 193 D. Lgs
Il datore di lavoro nei casi in cui i rischi derivanti dal rumore non possono essere evitati con le misure di prevenzione e protezione fornisce i dispositivi di protezione individuali per l'udito ESPOSIZIONE > valori inferiori di azione 80 db(A) mette a disposizione dei lavoratori dispositivi di protezione individuale dell'udito; ESPOSIZIONE > o pari a valori superiori di azione 85 db(A) esige che i lavoratori utilizzino i dispositivi di protezione individuale dell'udito Sceglie dispositivi di protezione individuale dell'udito che consentono di eliminare il rischio per l'udito o di ridurlo al minimo, previa consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti; Verifica l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale dell'udito.

20 INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI CAPO II (Art. 195 D. Lgs
Il datore di lavoro garantisce che i lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione vengano informati e formati in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore. INFORMAZIONE e FORMAZIONE Comprendono anche l’addestramento all’uso dei D.P.I.

21 IN DEFINITIVA: I PROVVEDIMENTI DA PRENDERE
Tra 80 e 85 dB: INFORMARE I LAVORATORI ED ESTENDERE IL CONTROLLO SANITARIO A CHI NE FACCIA RICHIESTA PREVIO PARERE POSITIVO DEL MEDICO COMPETENTE Tra 85 e 87 dB: ADOTTARE IDONEA CARTELLONISTICA ,FORMARE I LAVORATORI, SOTTOPORRE I LAVORATORI AL CONTROLLO SANITARIO, FORNIRE I DPI E FARE TUTTO IL POSSIBILE AFFINCHÈ I LAVORATORI LI INDOSSINO 87 dB: FARE DI TUTTO PER RIPORTARE L’ESPOSIZIONE AL DI SOTTO DEI VALORI LIMITE (al superamento del valore limite è doveroso calcolare l’attenuazione introdotta dai DPI per verificare la loro reale efficacia)

22 MISURAZIONE DEL RUMORE
Il fonometro è lo strumento più semplice a disposizione per la misura del rumore. Il circuito di ponderazione o pesatura A del fonometro ha la funzione di comportarsi, con le varie frequenze che lo compongono, nell'identica maniera dell'orecchio umano; sottostima le basse frequenze e sovrastima le alte e, pertanto, generalmente la misura del rumore viene espressa in dBA. Il parametro che si misura è il livello equivalente continuo (Leq) valore in dBA di un rumore continuo che tiene conto di tutte le variazioni di livello sonoro nel tempo, paragonandole ad un unico livello continuo avente pari energia (una sorta di valore medio della rumorosità). Il Leq moltiplicato per il tempo di esposizione misura il livello di esposizione (Lep) del lavoratore

23 LA RELAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO RUMORE
DEVE ESSERE REDATTA IN BASE Alle mansioni svolte Ai tempi reale di esposizione DEVE CONTENERE Descrizione dell’attività, del tipo di lavoro e del ciclo produttivo Data della rilevazione Caratteristiche della strumentazione utilizzata Layout del luogo di lavoro con indicazione dei punti di misura

24 Informazioni aggiuntive
Obbligo di fornire DPIDPI: TIPO DPI Eventuali Vibrazioni (HAV sist. mano/braccio o WBV corpo intero ) Presenza di sostanze ototossiche Interferenza con segnali di avvertimento Lavoro straordinario


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