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LA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA ED IGIENE NEI LUOGHI DI LAVORO

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Presentazione sul tema: "LA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA ED IGIENE NEI LUOGHI DI LAVORO"— Transcript della presentazione:

1 LA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA ED IGIENE NEI LUOGHI DI LAVORO
Università degli Studi di Padova Corso di Laurea in Ingegneria Ambientale A.A. 2007/2008

2 LE RESPONSABILITA’ DI IMPRESA
1. LE RESPONSABILITA’ DI IMPRESA IN GENERALE

3 1. La responsabilità di impresa
IL CONCETTO DI RESPONSABILITÀ situazione in cui un soggetto è chiamato a rispondere verso i terzi delle conseguenze di un determinato comportamento.

4 1. La responsabilità di impresa
Questo comportamento può essere: una azione o una omissione commesso con dolo o colpa proprio o di terzi

5 1. La responsabilità di impresa
Comportamento: Azione (esempi: disattivare una protezione; eseguire una operazione scorretta) Omissione (esempi: non seguire un’istruzione di sicurezza; non vigilare sul comportamento altrui; non pretendere il rispetto dei doveri di sicurezza)

6 1. La responsabilità di impresa
Il comportamento (attivo o passivo) può essere: doloso (esempio: disattivare una protezione); colposo (esempio: dimenticare una cautela necessaria) commesso con dolo eventuale (esempio: agire anche a costo che l’evento dannoso si verifichi: l’esempio dell’incidente “ripetuto”) o colpa grave (agire avendo previsto la possibilità dell’evento dannoso: l’esempio della negligenza ripetutamente “tollerata”)

7 1. La responsabilità di impresa
Il comportamento (attivo o passivo, doloso o colposo) può essere: proprio; di terzi (esempi in tutti i campi: guida dell’auto; minori e incapaci; dipendenti e subordinati; fornitori di servizi “pericolosi”; fornitori di macchinari “pericolosi”; imprudenze della vittima)

8 1. La responsabilità di impresa
La catena della responsabilità COMPORTAMENTO DOLOSO O COLPOSO DANNO NESSO CAUSALE (NON INTERROTTO) RESPONSABILITA’ OBBLIGO AL RISARCIMENTO

9 1. La responsabilità di impresa
L’interruzione del nesso causale art. 41 c.p.: causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento nella sicurezza, il comportamento “abnorme” o la violazione intenzionale di una precisa istruzione

10 1. La responsabilità di impresa
La responsabilità può riguardare soggetti privati: responsabilità civile contrattuale ed extracontrattuale; lo Stato: responsabilità penale e amministrativa

11 LA RESPONSABILITA’ PENALE
2. LA RESPONSABILITA’ PENALE

12 2. La responsabilità di impresa - la responsabilità penale -
PRINCIPIO DI LEGALITA’ Occorre una espressa previsione legislativa del fatto vietato e della sanzione comminata

13 2. La responsabilità di impresa - la responsabilità penale -
Elemento oggettivo (tipicità): Comportamento Evento Nesso causale Assenza di cause di giustificazione (antigiuridicità) Elemento oggettivo (colpevolezza): Dolo Colpa

14 3. IN PARTICOLARE: LA RESPONSABILITA’ PENALE DELLE IMPRESE il d.lgs. n. 231/2001

15 3. La responsabilità penale delle imprese
Il d. lgs. n. 231/2001 ha parzialmente derogato ai principi vigenti in Italia in materia di responsabilità penale

16 3. La responsabilità penale delle imprese
Ha infatti introdotto una responsabilità delle società per i reati commessi da soggetti che rivestono una posizione apicale nel suo interesse o a suo vantaggio deroga al principio di personalità della responsabilità penale

17 3. La responsabilità penale delle imprese
Condizioni per la configurazione della responsabilità di impresa ai sensi del d. lgs. n. 231/01: soggetto agente che riveste posizione apicale; 2) commissione di un reato indicato nel d. lgs. n. 231/01; 3) Elusione fraudolenta del modello di gestione creato dalla società per impedire la commissione di reati

18 3. La responsabilità penale delle imprese
Grande novità inserita dalla legge n. 123/2007 omicidio e lesioni gravi e gravissime colposi commessi in violazione di norme relative alla salute e sicurezza sul lavoro

19 3. La responsabilità penale delle imprese
Elusione fraudolenta del modello di gestione creato dalla società per impedire la commissione di reati La società non risponde del reato commesso dal dirigente solo se riesce a fornire prova dell’elusione fraudolenta Importanza del sistema di gestione

20 3. La responsabilità penale delle imprese
Le sanzioni Pecuniarie Interdittive Confisca Pubblicazione della sentenza

21 LA FILOSOFIA DELLA SICUREZZA
4. LA FILOSOFIA DELLA SICUREZZA E DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO

22 La storia del debito di sicurezza
4. La filosofia della sicurezza e della prevenzione nei luoghi di lavoro La storia del debito di sicurezza Prima della Costituzione: C.C. art.2087 – art.2043 1917: introduzione della assicurazione obbligatoria 1948: Costituzione Repubblicana Anni 50: normativa specifica Anni 90: revisione della normativa specifica

23 La normativa degli anni 50
4. La filosofia della sicurezza e della prevenzione nei luoghi di lavoro La normativa degli anni 50 DPR 547/55: prevenzione infortuni DPR 302/56: norme integrative DPR 303/56: igiene del lavoro

24 La normativa degli anni 50 individua
4. La filosofia della sicurezza e della prevenzione nei luoghi di lavoro La normativa degli anni 50 individua specifici presidi prevenzionali e di igiene precetti a struttura rigida piuttosto che precetti a struttura elastica precetti obbligatori a carico del “debitore di sicurezza”, penalmente sanzionati Precetti a struttura rigida ecc. vedi Leaci, p.15

25 La normativa degli anni 90
4. La filosofia della sicurezza e della prevenzione nei luoghi di lavoro La normativa degli anni 90 OTTO DIRETTIVE “SOCIALI” EUROPEE VENGONO RECEPITE NEL D.LGS. N. 626/1994

26 4. La filosofia della sicurezza e della prevenzione nei luoghi di lavoro
Il d.lgs. n. 626/1994 (segue …) abbandona l’approccio tecnicistico ed introduce l’applicazione di un “sistema di gestione” della sicurezza responsabilizza l’impresa attribuendole la responsabilità della valutazione dei rischi e della individuazione delle misure per fronteggiarli

27 individua nuovi soggetti “della sicurezza”
4. La filosofia della sicurezza e della prevenzione nei luoghi di lavoro (… segue) Il d.lgs. n. 626/1994 individua nuovi soggetti “della sicurezza” pone l’accento sulla necessità di formazione ed informazione adeguate colloca i lavoratori al centro dell’organizzazione della sicurezza, attribuendo loro ruoli attivi e responsabilità

28 Le Migliori Tecniche Disponibili (segue …)
4. La filosofia della sicurezza e della prevenzione nei luoghi di lavoro Le Migliori Tecniche Disponibili (segue …) art. 3 d.lgs. n. 626/1994: eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non è possibile, loro riduzione al minimo art. 4 d.lgs. n. 626/1994: il datore di lavoro aggiorna le misure di prevenzione … in relazione al grado di evoluzione della tecnica … Vedi Leaci p.29 + BAT

29 (… segue) Le Migliori Tecniche Disponibili
4. La filosofia della sicurezza e della prevenzione nei luoghi di lavoro (… segue) Le Migliori Tecniche Disponibili Giurisprudenza della Corte costituzionale Si tratta delle misure che … corrispondono ad applicazioni tecnologiche generalmente praticate e ad accorgimenti organizzativi e procedurali altrettanto generalmente acquisiti … Vedi Leaci p.29 + BAT

30 5. I SOGGETTI TUTELATI DALLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA

31 Persone che prestano il proprio lavoro alle
I LAVORATORI (segue …) Persone che prestano il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, con rapporto di lavoro subordinato anche speciale.

32 (segue …) CATEGORIE PARTICOLARI
I LAVORATORI (segue …) CATEGORIE PARTICOLARI STAGISTI: equiparati dalla definizione LAVORATORI CON CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO (escluso l’obbligo di informazione, salvo patto contrario - art. 23 D. Lgs. 276/2003) LAVORATORI CON CONTRATTO DI LAVORO A PROGETTO (art. 66 D. Lgs. 276/2003) DISTACCATI: dipende dal contratto - può applicarsi l’art.7 - opportuno considerarli equiparati ad ogni effetto sotto il profilo passivo -

33 VISITATORI E TERZI non si applicano le disposizioni del d.lgs. n. 626/1994 si applica l’art C.C. è opportuno inserire la loro tutela nel generale sistema di gestione della sicurezza

34 I SOGGETTI DESTINATARI DEGLI OBBLIGHI E DEI COMPITI
6. I SOGGETTI DESTINATARI DEGLI OBBLIGHI E DEI COMPITI Il precetto di cui al 2087 era generico, non assistito da una legislazione speciale e neppure da una sanzione penale, quindi inidoneo alla prevenzione. L’introduzione della assicurazione obbligatoria può avere avuto un effetto deresponsabilizzante. Precetti costituzionali: Leaci, p.2

35 DESTINATARI DI OBBLIGHI
Datore di lavoro Medico Competente Dirigente Progettisti,fabbricanti, fornitori e installatori Preposto Appaltatori e lavoratori autonomi Lavoratore

36 DESTINATARI DI COMPITI
Squadra prevenzione incendi Servizio di Protezione e Prevenzione Squadra evacuazione Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza Squadra pronto soccorso e salvataggio

37 IL DATORE DI LAVORO Soggetto titolare del rapporto di lavoro o comunque quello che ha la responsabilità dell’impresa stessa o dell’unità produttiva, in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa (art. 2 lett. b) d.lgs. n. 626/94) Se l’impresa assume forma individuale: TITOLARE DELL’IMPRESA Se l’impresa ha carattere di società: L’INTERO CDA IN ASSENZA DI DELEGA VALIDA

38 LA RIUNIONE PERIODICA DI CUI ALL’ART. 11 D.LGS. 626/1994
Il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione indice almeno una volta all'anno, o in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio una riunione cui partecipano: datore di lavoro responsabile del servizio di prevenzione e protezione medico competente rappresentante per la sicurezza.

39 LA RIUNIONE PERIODICA DI CUI ALL’ART. 11 D.LGS. 626/1994
(… segue) Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti: il documento di valutazione dei rischi l'idoneità dei mezzi di protezione individuale i programmi di informazione e formazione dei lavoratori Il datore di lavoro, anche tramite il servizio di prevenzione e protezione, provvede alla redazione del verbale della riunione che è tenuto a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.

40 OBBLIGHI DI INFORMAZIONE DEL DATORE DI LAVORO NEI CONFRONTI DEL SPP
Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione informazioni in merito a: la natura dei rischi; l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive; la descrizione degli impianti e dei processi produttivi; i dati del registro degli infortuni e delle malattie professionali; le prescrizioni degli organi di vigilanza.

41 Il Consiglio di Amministrazione
art C.C. i componenti del C.d.A. sono solidalmente responsabili tranne che per le attribuzioni proprie degli “Amministratori Delegati” o del Comitato Esecutivo in ogni caso i componenti del C.d.A. sono responsabili se non hanno vigilato sul generale andamento della gestione

42 (Cass. civ., sez. Lav., 28 gennaio 1989)
IL DIRIGENTE Sono dirigenti coloro che, rispondendo direttamente all’imprenditore o ad altro dirigente a ciò espressamente delegato, svolgono funzioni di elevato grado di professionalità, con ampia autonomia La qualifica di dirigente spetta al prestatore di lavoro il quale sia in concreto investito di attribuzioni che, per la loro ampiezza e per i poteri di iniziativa, gli consentano di adottare scelte operative e di imprimere un indirizzo all’attività aziendale (Cass. civ., sez. Lav., 28 gennaio 1989)

43 Nella gestione della attività aziendale deve attuare
IL DIRIGENTE Nella gestione della attività aziendale deve attuare la politica, le linee guida e le indicazioni di carattere generale fornite dal datore di lavoro, anche vigilando sull’operato dei preposti.

44 (Cass. pen. sez. IV, 30 aprile 1991)
IL PREPOSTO Sono preposti coloro che, sovraintendono a tutte le attività alle quali siano addetti lavoratori subordinati o ad essi equiparati (art. 4 D.P.R. 574/55) Al preposto compete tutto quanto concerne la direzione e la sorveglianza degli operai che gli sono sottoposti, affinché dagli stessi non vengano eseguite operazioni o manovre avventate dalle quali possano scaturire condizioni di pericolo (Cass. pen. sez. IV, 30 aprile 1991)

45 (Cass. pen. sez. IV, 30 aprile 1991)
IL PREPOSTO DEVE Osservare le disposizioni impartite Vigilare affinché le disposizioni impartite vengano osservate Al preposto compete tutto quanto concerne la direzione e la sorveglianza degli operai che gli sono sottoposti, affinché dagli stessi non vengano eseguite operazioni o manovre avventate dalle quali possano scaturire condizioni di pericolo (Cass. pen. sez. IV, 30 aprile 1991)

46 IL PREPOSTO DEVE ALTRESI’ Segnalare ai vertici aziendali
eventuali pericoli non adeguatamente gestiti o carenze nei sistemi di protezione.

47 I LAVORATORI Persone che prestano il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, con rapporto di lavoro subordinato anche speciale. Sono equiparati: i soci lavoratori di cooperative o di società, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società e degli enti stessi gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione scolastica, universitaria e professionale avviati presso datori di lavoro allievi degli istituti di istruzione, di università, di corsi di formazione professionali nei quali si faccia uso di macchinari, laboratori, apparecchi ed attrezzature di lavoro, agenti chimici, fisici, e biologici

48 I LAVORATORI DEVONO OSSERVARE LE DISPOSIZIONI LORO IMPARTITE
UTILIZZARE CORRETTAMENTE LE ATTREZZATURE UTILIZZARE CORRETTAMENTE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE SEGNALARE EVENTUALI DEFICIENZE DI MEZZI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE EVITARE DI RIMUOVERE O MODIFICARE I DISPOSITIVI DI SICUREZZA NON COMPIERE DI PROPRIA INIZIATIVA OPERAZIONI ANOMALE O PERICOLOSE SOTTOPORSI AI CONTROLLI SANITARI COLLABORARE PER L’ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI SICUREZZA

49 IL MEDICO COMPETENTE è nominato dal datore di lavoro deve essere in possesso di specifiche caratteristiche e requisiti professionali predispone e realizza il “programma sanitario” collabora nelle attività di valutazione dei rischi e di formazione

50 PROGETTISTI, FABBRICANTI, FORNITORI E INSTALLATORI
Sono tenuti a progettare, produrre, fornire ed installare impianti, macchine ed attrezzature di lavoro “sicuri” La loro responsabilità non esclude quella del datore di lavoro acquirente il quale deve nuovamente accertare l’esistenza, nel bene acquistato, di tutti i requisiti di sicurezza

51 IL SERVIZIO DI PROTEZIONE E PREVENZIONE
è composto da lavoratori particolarmente addestrati e preparati in numero sufficiente, con le capacità necessarie e mezzi e tempo adeguati può essere integrato da persone o servizi esterni alla azienda è diretto da un responsabile Rappresenta, di fatto, il consulente interno del datore di lavoro

52 IL SERVIZIO DI PROTEZIONE E PREVENZIONE
CAPACITA’ E REQUISITI DEI COMPONENTI DEL SERVIZIO adeguati alla natura dei rischi e relativi alle attività lavorative; titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore + attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento a specifici corsi di formazione (salvo possieda laurea triennale in "Ingegneria della sicurezza e protezione" o di "Scienze della sicurezza e " o di "Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro“) frequenza obbligatoria a corsi di aggiornamento

53 IL SERVIZIO DI PROTEZIONE E PREVENZIONE
COMPITI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (segue …) individuare i fattori di rischio, valutare i rischi e individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale; elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive (anche D.P.I.), i sistemi di controllo di tali misure e le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali

54 IL SERVIZIO DI PROTEZIONE E PREVENZIONE
(… segue) COMPITI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza di cui all'art. 11 d.lgs. n. 626/1994; fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’art. 21 d.lgs. n. 626/1994; nei confronti del datore di lavoro sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto.

55 IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI
è il portatore degli interessi dei lavoratori nel sistema aziendale di gestione della sicurezza deve essere consultato ed informato in occasione degli adempimenti di maggiore importanza ha il diritto di accedere a tutti i luoghi di lavoro deve ricevere apposita formazione

56 Prevenzione incendi e lotta antincendio Evacuazione Salvataggio
LE SQUADRE Prevenzione incendi e lotta antincendio Evacuazione Salvataggio Pronto soccorso Gestione dell’emergenza

57 GLI APPALTATORI ED I LAVORATORI AUTONOMI
Obbligo di cooperazione e coordinamento Obblighi del datore di lavoro ospitante: verificare l’idoneità tecnico professionale dell’appaltatore fornire informazioni sui rischi specifici promuovere cooperazione e coordinamento redazione di un documento unico di valutazione dei rischi che deve essere allegato al contratto di appalto

58 7. GLI OBBLIGHI GENERICI

59 6. GLI OBBLIGHI GENERICI Obbligazione generale di sicurezza
in capo al datore di lavoro: eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non sia possibile, loro riduzione al minimo sarà liberato dalla responsabilità, anche penale, dando prova di essersi conformato agli standard di sicurezza propri, riscontrati in concreto e in un preciso momento, delle diverse attività produttive

60 6. GLI OBBLIGHI GENERICI Valutazione dei rischi (elaborazione del documento) Designazione addetti (R.S.P.P., squadra antincendio, evacuazione, pronto soccorso, medico competente) Adozione di tutte le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori

61 6. GLI OBBLIGHI GENERICI documentali (registro infortuni, documentazione sanitaria, verbale riunione periodica) nei contratti di appalto (verifica idoneità professionale, informazione, coordinamento, documento unico di valutazione dei rischi) riunione periodica sulla sicurezza informazione e formazione dei lavoratori

62 LA VALUTAZIONE DEI RISCHI
PROCEDIMENTO DI ANALISI CHE VIENE EFFETTUATO IN OGNI AMBIENTE DI LAVORO, AL FINE DI STIMARE CORRETTAMENTE, SULLA BASE DEI PERICOLI PRESENTI, I RISCHI CUI SONO SOTTOPOSTI I LAVORATORI

63 LA VALUTAZIONE DEI RISCHI
identificazione del PERICOLO: qualità intrinseca di un materiale o di una lavorazione che potenzialmente potrebbe causare un determinato evento dannoso valutazione del RISCHIO: probabilità del verificarsi di un danno nelle condizioni di impiego o di esposizione di un lavoratore in relazione alla gravità del danno stesso

64 FASI DELLA VALUTAZIONE
identificazione dei pericoli identificazione dei lavoratori esposti valutazione dei rischi (gravità del danno in relazione alla probabilità del verificarsi dell’evento) 4. studio sulla possibilità di eliminare - limitare i rischi adozione dei provvedimenti necessari per salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori

65 OBBLIGHI RELATIVI ALLA FORMAZIONE
Riguardano il datore di lavoro, i dirigenti, i preposti (artt. 3, 21 e 22 d.lgs. n. 626/1994) i lavoratori (artt. 5, secondo comma, lettere a), b), c) e 39 d.lgs. n. 626/1994)

66 LA FORMAZIONE SECONDO IL LEGISLATORE
FORMAZIONE AZIENDALE INFORMAZIONE FORMAZIONE ADDESTRAMENTO

67 SCOPO DELL’INFORMAZIONE
trasferire ai lavoratori le conoscenze necessarie in materia di rischi, misure adottate, procedure di emergenza e soggetti deputati a garantire la sicurezza responsabilizzare i lavoratori in ordine al perseguimento degli obiettivi aziendali di sicurezza far acquisire ai lavoratori modalità di comportamento tali da garantire la loro e l’altrui sicurezza

68 CONTENUTI DELL’INFORMAZIONE
art. 21 d.lgs. n. 626/1994 rischi per la salute e la sicurezza connessi all’attività dell’impresa in generale; misure e attività di protezione e prevenzione adottate; rischi specifici, normative di sicurezza e disposizioni aziendali; pericoli connessi all’uso di sostanze pericolose; procedure di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione; nominativi di R.S.P.P. e medico competente; nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di prevenzione incendi, evacuazione e pronto soccorso.

69 CONTENUTO DELLA FORMAZIONE
d.m. 16 gennaio 1997 rischi riferiti al posto di lavoro ed alle mansioni; possibili danni e conseguenti misure di prevenzione e protezione; nozioni relative ai diritti e doveri dei lavoratori in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro; cenni di tecnica della comunicazione interpersonale in relazione al ruolo partecipativo

70 SCOPO DELL’ADDESTRAMENTO
Porre in grado lavoratori specificamente individuati di utilizzare attrezzature loro affidate che richiedano conoscenze e responsabilità particolari (artt. 35 e 38 d.lgs. n. 626/1994)

71 CONTENUTO DELL’ADDESTRAMENTO
trasmissione delle conoscenze pratiche sullo svolgimento di un’operazione o l’utilizzo di una attrezzatura; svolgimento della mansione assegnata sotto l’assistenza dell’addestratore; esercitazioni di verifica; D.M. 16 marzo 1998: addestramento lavoratori nelle aziende soggetto a rischio di incidente rilevante effettuato attraverso esercitazioni pratiche e con l’affiancamento di istruttori qualificati

72 REQUISITI DELLA FORMAZIONE
sufficienza adeguatezza periodicità riferimento alle mansioni ed alle caratteristiche del lavoratore formazione in aula interventi di training on job

73 DESTINATARI DELLA FORMAZIONE
Lavoratori Soggetti della organizzazione per la sicurezza Lavoratori autonomi ed appaltatori Visitatori e terzi

74 8. GLI OBBLIGHI SPECIFICI

75 8. GLI OBBLIGHI SPECIFICI
luoghi di lavoro attrezzature di lavoro dispositivi di protezione movimentazione manuale carichi rumore campi elettromagnetici videoterminali amianto impiego di agenti cancerogeni e mutageni impiego di agenti chimici impiego di agenti biologici atmosfere esplosive vibrazioni

76 8. GLI OBBLIGHI SPECIFICI - LUOGHI DI LAVORO -
Capo VIII – titolo II – d.lgs. n. 626/1994 Devono essere adeguati alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro

77 8. GLI OBBLIGHI SPECIFICI - LUOGHI DI LAVORO -
Il datore di lavoro provvede affinché: le vie di circolazione interne e le uscite di sicurezza siano sgombere i luoghi di lavoro, gli impianti e le attrezzature siano sottoposti a manutenzione regolare i luoghi di lavoro, gli impianti e le attrezzature siano sottoposti a pulizia regolare

78 8. GLI OBBLIGHI SPECIFICI - ATTREZZATURE DI LAVORO -
Capo VIII – titolo III – d.lgs. n. 626/1994 Il datore di lavoro: mette a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere; controlla che le attrezzature siano installate e utilizzate correttamente e sottoposte a verifiche periodiche

79 8. GLI OBBLIGHI SPECIFICI - ATTREZZATURE DI LAVORO -
Vengono indicate prescrizioni specifiche per: lavori in quota lavori che prevedono l’utilizzo di: scale a pioli; ponteggi; sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi

80 8. GLI OBBLIGHI SPECIFICI - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE -
Capo VIII – titolo IV – d.lgs. n. 626/1994 Devono essere utilizzati quando i rischi non possono essere evitati o ridotti a sufficienza con l’utilizzo di misure tecniche di prevenzione Devono essere conformi alle disposizioni del d.lgs. n. 475/1992

81 8. GLI OBBLIGHI SPECIFICI - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE -
Il datore di lavoro analizza e valuta i rischi che non possono essere evitati con altri mezzi individua i DPI necessari e le condizioni in cui devono essere usati mantiene in efficienza i DPI istruisce i lavoratori sulle modalità di utilizzo dei DPI

82 8. GLI OBBLIGHI SPECIFICI - MOVIMENTAZIONE CARICHI -
Capo VIII – titolo V – d.lgs. n. 626/1994 Il datore di lavoro deve adottare le misure organizzative necessarie per evitare la necessità della movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori

83 8. GLI OBBLIGHI SPECIFICI - MOVIMENTAZIONE CARICHI -
Se non è possibile evitare la movimentazione manuale il datore di lavoro: adotta le misure necessarie per ridurre i rischi derivanti dalla movimentazione manuale dei carichi organizza i posti di lavoro affinché la movimentazione manuale avvenga in maniera sicura e sana valuta le condizioni di sicurezza e di salute relative alla mansione specifica

84 8. GLI OBBLIGHI SPECIFICI - RUMORE -
Capo VIII – titolo V bis – d.lgs. n. 626/1994 Vengono indicati valori limite di esposizione (che non possono essere superati) e valori limite di azione ai quali possono essere esposti i lavoratori Nell’ambito della valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve valutare se sono superati i valori di azione indicati dal d.lgs. n. 626/1994 La valutazione deve avvenire almeno ogni 4 anni

85 8. GLI OBBLIGHI SPECIFICI - RUMORE -
Se i valori di azione sono superati, il datore di lavoro valuta i valori di esposizione nel caso in cui siano superati, il datore di lavoro elabora e applica misure tecniche e organizzative volte a ridurre l’esposizione al rumore Se ciò non è possibile, fornisce DPI adeguati

86 8. GLI OBBLIGHI SPECIFICI - RUMORE -
Inoltre: il luoghi di lavoro in cui i valori limite di azione sono superati devono essere contraddistinti da apposito segnale e l’accesso deve essere limitato se i valori limite di esposizione vengono superati, nonostante l’adozione delle misure, il datore di lavoro deve individuare le cause del superamento e adottare ulteriori misure per ricondurre le esposizioni entro il limite il datore di lavoro deve sottoporre a sorveglianza sanitaria i lavoratori che sono sottoposti a valori di esposizione superiori a quelli consentiti

87 8. GLI OBBLIGHI SPECIFICI - CAMPI ELETTROMAGNETICI -
Capo VIII – titolo V ter – d.lgs. n. 626/1994 Vengono indicati valori limite di esposizione (che non possono essere superati) e valori limite di azione ai quali possono essere esposti i lavoratori Nell’ambito della valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve valutare, misurare e calcolare i livelli di campi elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori

88 8. GLI OBBLIGHI SPECIFICI - CAMPI ELETTROMAGNETICI -
Se sono superati i valori di azione, il datore di lavoro calcola se sono superati i valori limite di esposizione nel caso in cui siano superati, il datore di lavoro elabora e applica un programma di azione che comprenda misure tecniche e organizzative volte a prevenire esposizioni superiori ai limiti

89 8. GLI OBBLIGHI SPECIFICI - CAMPI ELETTROMAGNETICI -
Inoltre: il luoghi di lavoro in cui i valori limite di azione sono superati devono essere contraddistinti da apposito segnale e l’accesso deve essere limitato, a meno che non sia provato che i valori limite di esposizione non sono superati il datore di lavoro deve sottoporre a sorveglianza sanitaria i lavoratori che sono sottoposti a valori di esposizione superiori a quelli consentiti Il calcolo e la valutazione dei rischi deve essere effettuata almeno ogni 5 anni

90 8. GLI OBBLIGHI SPECIFICI - VIDEOTERMINALI -
Capo VIII – titolo VI – d.lgs. n. 626/1994 Nell’ambito della valutazione dei rischi, il datore di lavoro analizza i posti di lavoro con particolare riguardo a: rischi per la vista e gli occhi; problemi legati alla postura; condizioni ergonomiche e di igiene

91 8. GLI OBBLIGHI SPECIFICI - VIDEOTERMINALI -
I lavoratori se svolgono le loro attività per più di 4 ore consecutive, hanno diritto ad un’interruzione della stessa mediante pause prima di essere addetti ad attività che prevedono l’utilizzo di videoterminali, devono essere sottoposti a visita medica la visita deve essere ripetuta ogni 2 anni per i lavoratori ritenuti idonei con prescrizioni o ogni 5 negli altri casi Qualora la visita medica ne evidenzi la necessità, il datore di lavoro fornisce a proprie spese dispositivi speciali di correzione

92 8. GLI OBBLIGHI SPECIFICI - AMIANTO -
Capo VIII – titolo VI bis – d.lgs. n. 626/1994 Il lavori di demolizione e manutenzione di opere contenenti amianto possono essere effettuati solo da imprese che hanno determinati requisiti Prima dell’inizio dei lavori il datore di lavoro deve effettuare un piano di lavoro, che deve essere trasmesso all’organo di vigilanza competente per territorio

93 8. GLI OBBLIGHI SPECIFICI - AMIANTO -
Il datore di lavoro prima di intraprendere i lavori di demolizione e manutenzione deve individuare la presenza di amianto valuta i rischi derivanti dalla presenza di amianto prima dell’inizio dei lavori, notifica all’organo di vigilanza una descrizione sintetica contenente: l’ubicazione del cantiere, tipi e quantità di amianto manipolato, numero di lavoratori interessati, etc.

94 8. GLI OBBLIGHI SPECIFICI - AMIANTO -
L’esposizione dei lavoratori alle polveri deve essere ridotta al minimo e, in ogni caso, deve essere inferiore ai valori limite indicati dall’art. 59 decies Il datore di lavoro deve adottare misure appropriate affinché i luoghi nei quali sono svolte le attività siano delimitati e contraddistinti da cartelli e sia vietato fumare Ai lavoratori devono essere forniti idonei DPI

95 8. GLI OBBLIGHI SPECIFICI - AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI -
Capo VIII – titolo VII – d.lgs. n. 626/1994 Il datore di lavoro evita o riduce l’utilizzo di agenti cancerogeni sul luogo di lavoro Se è possibile, li sostituisce con altre sostanze Se non è tecnicamente possibile la sostituzione, provvede affinché l’utilizzo avvenga in un sistema chiuso Se nemmeno ciò è possibile, provvede affinché l’esposizione dei lavoratori sia ridotta al più basso valore tecnicamente possibile, in ogni caso inferiore al limite previsto dal d.lgs. n. 626/1994

96 8. GLI OBBLIGHI SPECIFICI - AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI -
Il datore di lavoro deve effettuare la valutazione dei rischi in base ai risultati, adottare le misure preventive e protettive previste ridurre al minimo il numero di lavoratori esposti a sostanze cancerogene o mutagene sottoporre a vigilanza sanitaria i lavoratori che sono esposti a rischi, in base alla valutazione effettuata

97 8. GLI OBBLIGHI SPECIFICI - AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI -
In caso di incidenti o eventi non prevedibili Il datore di lavoro adotta le misure adeguate per individuare e rimuovere la causa Il lavoratori devono abbandonare immediatamente l’area interessata Il datore di lavoro comunica all’organo di vigilanza l’accaduto e riferisce elle misure adottate per ridurre le conseguenze

98 8. GLI OBBLIGHI SPECIFICI - AGENTI CHIMICI -
Capo VIII – titolo VII bis – d.lgs. n. 626/1994 Nell’ambito della valutazione dei rischi, il datore di lavoro individua la presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro Se gli agenti chimici sono più di uno, i rischi sono valutati in base alla loro combinazione Devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria i lavoratori esposti a sostanze molto tossiche, tossiche, nocive, sensibilizzanti, irritanti, tossiche per il ciclo riproduttivo

99 8. GLI OBBLIGHI SPECIFICI - AGENTI CHIMICI -
I rischi devono essere ridotti al minimo attraverso: progettazione e organizzazione dei sistemi di lavoro fornitura di attrezzature adeguate al tipo di lavoro riduzione al minimo del numero di lavoratori esposti e della durata dell’esposizione fornitura di appositi DPI

100 8. GLI OBBLIGHI SPECIFICI - AGENTI CHIMICI -
Il datore di lavoro deve predisporre procedure di intervento adeguate da attuarsi al verificarsi di incidente In caso di incidenti o emergenze il datore di lavoro adotta immediate misure dirette ad attenuarne gli effetti e a segnalarne la presenza i lavoratori devono abbandonare immediatamente la zona interessata

101 8. GLI OBBLIGHI SPECIFICI - AGENTI BIOLOGICI -
Capo VIII – titolo VIII – d.lgs. n. 626/1994 Il datore di lavoro che intende esercitare attività che comportano l’utilizzo di agenti biologici devono essere in possesso di idonea autorizzazione In ogni caso, deve effettuare una valutazione dei rischi specifici derivante dall’utilizzo degli agenti biologici

102 8. GLI OBBLIGHI SPECIFICI - AGENTI BIOLOGICI -
Nei casi in cui la valutazione evidenzi rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro evita l’utilizzazione degli agenti biologici, se l’attività lo consente limita al minimo il numero di lavoratori esposti adotta misure collettive ed individuali di protezione definisce procedure di emergenza per affrontare incidenti usa il segnale di rischio biologico sottopone a sorveglianza sanitaria i lavoratori esposti agli agenti biologici

103 8. GLI OBBLIGHI SPECIFICI - AGENTI BIOLOGICI -
Vengono indicate misure specifiche per strutture sanitarie e veterinarie laboratori e stabulari processi industriali

104 8. GLI OBBLIGHI SPECIFICI - ATMOSFERE ESPLOSIVE-
Capo VIII – titolo VIII bis – d.lgs. n. 626/1994 Il datore di lavoro deve valutare i rischi specifici derivanti da atmosfere esplosive tenendo conto di: probabilità e durata della presenza di atmosfere esplosive caratteristiche dell’impianto possibile entità degli effetti prevedibili

105 8. GLI OBBLIGHI SPECIFICI - ATMOSFERE ESPLOSIVE-
Il datore di lavoro deve elaborare e tenere aggiornato il documento sulla protezione contro le esplosioni nei luoghi in cui possono svilupparsi atmosfere esplosive tali da mettere in pericolo la sicurezza dei lavoratori, strutturare i luoghi di lavoro in modo da permettere di svolgere il lavoro in condizioni di sicurezza e garantire un adeguato controllo durante la presenza dei lavoratori

106 8. GLI OBBLIGHI SPECIFICI - VIBRAZIONI -
D.P.R. 547/55 Le macchine devono essere costruite, installate e mantenute in modo da evitare scuotimenti o vibrazioni che possano pregiudicare la loro stabilità, la resistenza dei loro elementi e la stabilità degli edifici Qualora lo scuotimento o la vibrazione siano inerenti ad una specifica funzione tecnologica della macchina, devono adottarsi le necessarie misure o cautele affinché ciò non sia di pregiudizio alla stabilità degli edifici od arrechi danno alle persone

107 9. LE CONSEGUENZE DELLA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI SULLA SICUREZZA

108 La violazione degli obblighi comporta una conseguente responsabilità penale
Procedimento di estinzione delle contravvenzioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro (d.lgs. n. 758/1994)

109 PUNTI FONDAMENTALI DEL PROCEDIMENTO DI ESTINZIONE
ORGANO DI VIGILANZA accerta la violazione impartisce un’apposita prescrizione fissa un tempo adeguato per la regolarizzazione (massimo 6 mesi) entro 60 giorni dalla scadenza del termine verifica se la violazione è stata eliminata riferisce la contravvenzione al P.M., ma il procedimento penale resta sospeso Ammette il contravventore a pagare entro 30 giorni una somma pari ad ¼ dell’ammenda massima stabilita per l’originaria contravvenzione

110 Entro 120 giorni dalla scadenza del termine per l’adempimento
comunica al P.M. l’adempimento e l’avvenuto pagamento della somma la contravvenzione si estingue

111 Sono estranei al procedimento di estinzione di cui al d. lgs. n
Delitti colposi che possono derivare dalla violazione delle norme previste dal d.lgs. 626/94 Omicidio colposo (art. 589 c.p.) Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

112 SI RICORDI! L’omicidio colposo e le lesioni colpose commessi in
violazione di norme sulla salute e la sicurezza sul lavoro sono stati inseriti tra i reati puniti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 Se chi ha commesso la violazione è ritenuto colpevole, verrà condannata anche l’impresa se non prova che l’agente ha eluso fraudolentemente il sistema di gestione predisposto dall’azienda per evitare che il reato fosse commesso

113 L’OBLAZIONE art. 162 c.p.: OBLAZIONE COMUNE
Modo di estinzione del reato che si applica in presenza delle seguenti condizioni: il reato commesso è una contravvenzione per la quale la legge stabilisce solo la pena dell’ammenda, di qualsiasi ammontare; il contravventore deve presentare la richiesta di oblazione prima dell’apertura del dibattimento o del decreto di penale di condanna; il contravventore deve adempiere immediatamente all’obbligo di pagamento. In presenza di tali condizioni, l’applicazione dell’oblazione è automatica.

114 L’OBLAZIONE art. 162 bis c.p.: OBLAZIONE SPECIALE (segue …)
Richiede la presenza delle seguenti condizioni: il reato commesso è una contravvenzione punita con la pena alternativa dell’arresto e dell’ammenda; il contravventore deve presentare la richiesta di oblazione prima dell’apertura del dibattimento o del decreto di penale di condanna; al momento della richiesta, il contravventore deve depositare una somma corrispondente alla metà del massimo dell’ammenda.

115 L’OBLAZIONE (… segue) art. 162 bis c.p.: OBLAZIONE SPECIALE
E’ applicata discrezionalmente dal giudice, ma non può essere concessa se: è contestata la recidiva reiterata (cioè se il soggetto che ha commesso la contravvenzione è recidivo); è ritenuta l’abitualità nelle contravvenzioni o la professionalità nel reato; il giudice ritiene il fatto commesso grave. permangono le conseguenze dannose o pericolose del reato.

116 10. LA DELEGA DI FUNZIONI

117 Non deve essere confusa la suddivisione dei compiti con la delega
LA DELEGA DI FUNZIONI Non deve essere confusa la suddivisione dei compiti con la delega Problemi Delegabilità delle funzioni Effettività del trasferimento

118 LA DELEGA DI FUNZIONI CONDIZIONI OGGETTIVE necessità del decentramento di compiti e responsabilità contenuto specifico pubblicità autonomia decisionale autonomia di spesa forma scritta

119 CONDIZIONI SOGGETTIVE
LA DELEGA DI FUNZIONI CONDIZIONI SOGGETTIVE capacità tecnica del delegato divieto di ingerenza da parte del delegante insussistenza di richieste di intervento mancata conoscenza della negligenza

120 11. LE RECENTI NOVITA’ LEGISLATIVE: la legge n. 123/2007

121 11. LA LEGGE N. 123/2007 Panorama generale
Le ragioni e le finalità La struttura Le singole disposizioni cogenti

122 Le ragioni politico - sociali
11. LA LEGGE N. 123/2007 Le ragioni politico - sociali Rendere più salubre e sicuro il lavoro (artt. 4, 7, 8) Ridurre significativamente il numero degli infortuni sul lavoro, soprattutto quelli mortali (artt. 4, 7, 8, 10, 11) Responsabilizzare organizzativamente ed economicamente i datori di lavoro (artt. 3, 5, 6, 8, 9, 11) Accentuare la natura repressiva e punitiva delle norme sanzionatorie (artt. 2, 5, 9, 12)

123 Le ragioni imposte dal contesto normativo preesistente
11. LA LEGGE N. 123/2007 Le ragioni imposte dal contesto normativo preesistente Carattere obsoleto di numerosi provvedimenti Frammentazione della disciplina della sicurezza sul lavoro in un numero eccessivo di provvedimenti normativi Difficoltà di coordinamento tra normative spesso contraddittorie Rischi di violazioni e abusi accentuati dalla dispersione normativa Necessità di misure immediatamente cogenti in attesa dell’emanazione del Testo Unico di riassetto e riforma delle disposizioni vigenti in materia

124 11. LA LEGGE N. 123/2007 La struttura art. 1 artt. 2 – 12
Principi e criteri direttivi generali della delega al Governo per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro (entro il 25 maggio 2008) artt. 2 – 12 Disposizioni immediatamente cogenti per rendere più sicuro e salubre il lavoro e ridurre significativamente il numero degli infortuni

125 i rischi da interferenza nel caso di contratto di appalto
11. LA LEGGE N. 123/2007 art. 3: modifiche al d. lgs. n. 626/1994 Modifiche all’art. 7: i rischi da interferenza nel caso di contratto di appalto

126 Campo di applicazione dell’art. 7
11. LA LEGGE N. 123/2007 Campo di applicazione dell’art. 7 L’art. 7 si applica in caso di affidamento da parte del committente di lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi: all’interno della propria azienda all’interno di una singola unità produttiva nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima Casi configurabili: Personale dell’appaltatore si reca (o comunque produce effetti) nel sito produttivo del committente in presenza di personale di quest’ultimo Personale dell’appaltatore si reca (o comunque produce effetti) fuori dal sito produttivo ma nell’ambito del ciclo produttivo del committente (vedi circolare n.24 del 14/11/2007) Personale dell’appaltatore lavora per il committente all’interno del proprio sito produttivo e personale del committente si reca nel sito produttivo dell’appaltatore V. Giurisprudenza in tema di imprenditore che usufruisca dell’opera di lavoratori anche autonomi e li inserisca nell’organizzazione aziendale e, in generale, in tema di terzi estranei che vengano a trovarsi in un determinato cantiere

127 11. LA LEGGE N. 123/2007 I nuovi obblighi introdotti nell’art. 7
e nel regime delle attività in appalto (… segue) Il datore di lavoro committente verifica l’idoneità tecnico professionale – nuove modalità con riferimento alla valutazione dei costi della sicurezza ed alla possibilità di emanazione di provvedimenti di sospensione della attività imprenditoriale (rinvio) fornisce informazioni sui rischi specifici (no nei cantieri 494) fornisce informazioni sulle misure di prevenzione ed emergenza in relazione alla propria attività (no nei cantieri 494) promuove la cooperazione e il coordinamento, esclusi i rischi specifici dell’attività dell’appaltatore elabora un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze allega il UDVRI (Unico Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza) da lui predisposto al contratto di appalto

128 11. LA LEGGE N. 123/2007 (… segue) I nuovi obblighi introdotti nell’art. 7 e nel regime delle attività in appalto (… segue) Il datore di lavoro committente coopera all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione coordina gli interventi di prevenzione e protezione informa il datore di lavoro appaltatore anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese verifica la regolarità previdenziale del rapporto di lavoro dei dipendenti dell’appaltatore incaricati dell’opera avvalendosi della facoltà di identificazione garantita dall’art. 6, l. n. 123/2007 indica nel contratto di somministrazione, di appalto e di subappalto (artt. 1559, 1655, 1656 c.c.) i costi relativi alla sicurezza sul lavoro mette a disposizione del rappresentante dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali, i dati relativi ai costi della sicurezza

129 11. LA LEGGE N. 123/2007 (… segue) I nuovi obblighi introdotti nell’art. 7 e nel regime delle attività in appalto Il datore di lavoro appaltatore allega il UDVRI (Unico Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza) predisposto dal committente al contratto di appalto attua le misure indicate nel UDVRI predisposto dal committente per eliminare le interferenze coopera all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione coordina gli interventi di prevenzione e protezione informa il datore di lavoro committente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese munisce il proprio personale di apposita tessera di riconoscimento e gestisce il suo utilizzo indica nel contratto di somministrazione, di appalto e di subappalto (artt. 1559, 1655, 1656 c.c.) i costi relativi alla sicurezza sul lavoro mette a disposizione del rappresentante dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali, i dati relativi ai costi della sicurezza

130 L’unico documento di valutazione rischi da interferenze
11. LA LEGGE N. 123/2007 L’unico documento di valutazione rischi da interferenze E’ parte integrante del documento di valutazione dei rischi del datore di lavoro committente (quindi si applicano i commi 2,3,5,6,7 dell’art.4/626) Costituisce adempimento “delegato per legge” dell’obbligo (altrimenti indelegabile ai sensi del comma 4 ter dell’art. 1/626) di valutazione dei rischi da interferenze in capo al datore di lavoro appaltatore Va redatto tenendo conto delle “informazioni” di cui al comma 1, punto b Le misure in esso contenute dovranno riguardare sia la “cooperazione” che il “coordinamento” (vedi Cass. 20/09/2002, n ) Le misure dovranno riguardare tutti i rischi passibili di divenire “comuni” ai lavoratori delle due organizzazioni Le “misure” dovranno essere attuate e rispettate “passivamente” dal datore di lavoro appaltatore

131 11. LA LEGGE N. 123/2007 L’allegazione dell’unico documento di valutazione dei rischi al contratto di appalto Viene introdotto di fatto l’obbligo di “forma scritta” per questo tipo di contratti Il termine “allegato” è usato impropriamente e va interpretato nel senso che l’“UDVRI” (Unico Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze) è “parte integrante” del contratto e ne rappresenta un elemento contrattuale imposto dalla legge ai sensi dell’art c.c. L’appaltatore è obbligato contrattualmente ad adottare le misure in esso contenute (inadempimento ex art.1218 C.C.) Il contratto cui non sia allegato l’”UDVRI” è nullo ai sensi dell’art C.C. Poiché l’UDVRI contiene impegni contrattuali di rilievo economico, deve essere predisposto nell’ambito delle trattative precontrattuaali e prima della definizione del prezzo

132 rapporti e coordinamento
11. LA LEGGE N. 123/2007 art. 7 d.lgs. n. 626/1994 e 494 rapporti e coordinamento l’art. 7 si applica integralmente anche ai cantieri 494 fuori dei casi previsti nel comma 3 dell’art. 3/494 l’art. 7 si applica integralmente nei rapporti di subappalto anche ai cantieri di cui al comma 3 l’art. 7 si applica nei cf. dell’appaltatore principale nei cantieri di cui al comma 3, esclusi gli adempimenti di cui al comma 2 dell’art. 9 il nuovo obbligo di “unica valutazione dei rischi da interferenza” contenuto nell’art. 7 pone problemi di rapporto con il PSC/494 Rapporti con d. lgs. 494/1996: Art. 1, comma 2, d. lgs. 494/1996: le disposizioni del d. lgs. n. 626/1994 si applicano anche al settore dei cantieri temporanei e mobili, fatte salve le disposizioni specifiche contenute nel presente decreto legislativo. Dalla lettura della norma in questione, si evince la possibilità di un’estensione delle norme della 626 anche ai cantieri edili, allorchè l’oggetto di disciplina non trovi puntuale considerazione nella 494. Per quanto attiene allo specifico tema disciplinato dall’art. 7 della 626 – affidamento di lavori ad appaltatori o prestatori d’opera – è evidente che la relativa fattispecie possa interessare anche i cantieri edili, i quali possono assumere la veste di datore di lavoro committente allorchè affidino a ditte terze l’esecuzione dei lavori edili. Più precisamente, potrebbe configurarsi un’ipotesi di subappalto. Orbene, in tali evenienze pare lecito ritenere che le imprese edili subappaltanti siano tenute all’osservanza delle prescrizioni di cui all’art. 7 della 626. Sul punto, si richiama: Cass. Pen., IV, 15 dicembre 2005, n. 5977 Tribunale di Milano, 16 ottobre 2000 Tuttavia, l’assunto non è pacifico: Cass. Pen. IV, 14 dicembre 2000, n. 3516 Riassumendo, i casi di possibile estensione sono: Subappalto di opere edili (l’impresa esecutrice, subappaltante, non è committente ai sensi della 494) Impresa committente ai sensi della 494 che non supera i limiti quali-quantitativi della 494.

133 11. LA LEGGE N. 123/2007 (… segue) Il committente risponde in solido con l’appaltatore per i danni per cui il dipendente dell’appaltatore non risulti indennizzato dall’INAIL (art. 7, comma 3 bis) Il committente può legittimamente rifiutare l’ingresso ai lavoratori non muniti di tessera E’ opportuno che il committente pretenda la indicazione nominativa dei lavoratori nel contratto e la definizione di una procedura di assenso per l’aggiunta di nuovi nominativi

134 11. LA LEGGE N. 123/2007 L’indicazione nei contratti di somministrazione, appalto e subappalto (artt. 1559, 1655, 1656 c.c.) dei costi relativi alla sicurezza sul lavoro L’obbligo è esteso ai contratti di somministrazione (anche di beni?) Non si applica ai contratti di prestazione d’opera L’obbligo sembra gravare sul committente, con indicazione dei costi all’interno del UDVRI I costi da indicare sono quelli relativi alla cooperazione ed al coordinamento L’indicazione discende dalle informazioni fornite dall’appaltatore La mancata indicazione dei costi rende nullo il contratto ai sensi dell’art C.C. Ripercussioni sulla “verifica della idoneità tecnico-professionale”di cui al primo comma Facoltà di accesso consentita anche alle “organizzazioni sindacali dei lavoratori”

135 11. LA LEGGE N. 123/2007 Sanzioni per la violazione del novellato art. 7: Datori di lavoro e dirigenti art. 7, comma 1 e 89, comma 2, lett. b): omessa verifica dell’idoneità tecnico – professionale (anche con riferimento alla valutazione dei costi della sicurezza?) e omessa informazione sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione e di emergenza in relazione alla propria attività – arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 516 a 2582,00 euro. art. 7, comma 2 e 89, comma 2, lett. a): omessa cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione e omesso coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione (appaltanti e appaltatori) – arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 1549,00 a 4131,00 euro. art. 7, comma 3 e 89, comma 2, lett. b): omessa promozione della cooperazione e del coordinamento attraverso l’elaborazione di un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze (!!) (committenti) – arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 516 a 2582,00 euro. Quanto al solo datore di lavoro: art. 4, comma 2 e 89, comma 1: omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi – arresto da tre a sei mesi o ammenda da 1549 a 4131 euro.

136 Sanzioni per la violazione del novellato art. 7: Preposti
11. LA LEGGE N. 123/2007 Sanzioni per la violazione del novellato art. 7: Preposti Artt. 7, comma 1, lett.b) e 90, comma 2, lett. b): omessa informazione sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione e di emergenza in relazione alla propria attività – arresto sino a 1 mese o ammenda da 154 a 516 euro. Artt. 7, comma 2 e 90, comma 2, lett. a): omessa cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione e omesso coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione (nell’ambito delle proprie attribuzioni e competenze) – arresto sino a 2 mesi o ammenda da 258 a euro. Artt. 7, comma 3 e 90, comma 2, lett. b): omessa promozione della cooperazione e del coordinamento attraverso l’elaborazione di un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze (nell’ambito delle proprie attribuzioni e competenze) – arresto sino a 1 mese o ammenda da 154 a 516 euro.

137 11. LA LEGGE N. 123/2007 art. 5: sospensione dell’attività imprenditoriale per violazioni di norme a tutela dei lavoratori Natura cautelare del provvedimento Sospensione – interdizione alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni Competenza dello SPISAL Rapporto con l’art. 36 bis della legge 248/2006: si applica alle attività edili? Circolare 22/08/2007: NO!! Circolare 14/11/2007: SI!! Concetto di “sospensione della attività imprenditoriale”: il cantiere? il reparto? L’unità produttiva? tutta l’azienda? Concetto di “gravi e reiterate violazioni”: la circolare ministeriale non convince Sanzione per l’inosservanza: arresto sino a 3 mesi o ammenda sino a € 260,00 (art. 650 c.p.)

138 La revoca del provvedimento
11. LA LEGGE N. 123/2007 La revoca del provvedimento Competenza: personale ispettivo dello SPISAL Presupposti per la revoca: Accertato ripristino delle regolari condizioni di lavoro in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di sicurezza del lavoro Pagamento (da parte di chi?) di una sanzione amministrativa aggiuntiva a quelle di cui al comma 3, pari a 1/5 delle sanzioni amministrative complessivamente irrogate (ma, in materia di sicurezza, di quali sanzioni amministrative si tratta? Art 89, 3 comma e art 94/626?? – o piuttosto del pagamento “in via amministrativa” a seguito di “prescrizione” di cui all’art. 21 del d.lgs. 758/94 /?)

139 art. 9: modifiche al d. lgs. n. 231/2001
11. LA LEGGE N. 123/2007 art. 9: modifiche al d. lgs. n. 231/2001 i nuovi reati presupposto: omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro non è prevista l’ipotesi del “dolo eventuale” la sanzione pecuniaria da a euro la sanzione interdittiva i rapporti con la sanzione di cui all’art. 5 del d. lgs. n. 231/2001 (sospensione dell’attività imprenditoriale)

140 11. LA LEGGE N. 123/2007 art. 9: modifiche al d. lgs. n. 231/2001
Il modello (non identificabile con il “sistema 626” o con un altro sistema di gestione) deve introdurre misure bypassabili solo in modo fraudolento obbligo di relazione allarmi tecnologici e procedurali raddoppio delle figure responsabili audit comunicazioni con l’organismo di vigilanza

141 Grazie per l’attenzione


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