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PubblicatoManlio Catania Modificato 11 anni fa
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CARATTERISTICHE DELLA PROCEDURA DISCIPLINARE IN TUTTI I CCNL DEL PUBBLICO IMPIEGO 2002-2005.
a cura dell’Avv. Maurizio Danza
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Il procedimento disciplinare : LE FASI
LA FASE PREISTRUTTORIA La FASE CONTESTATORIA FASE DI GARANZIA O DIFENSIVA LA FASE DI MERITO O DECISORIA
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Le fasi del procedimento disciplinare nei CCNL
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LA FASE PREISTRUTTORIA
Presupposto: conoscenza del fatto : la notizia disciplinare Durata:20 gg dalla conoscenza del fatto. Termina con la contestazione del fatto o con l’archiviazione del procedimento o con la trasmissione dei fatti da contestare al U.P.D.
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LA FASE CONTESTATORIA Si svolge attraverso taluni fatti o atti tipici : contestazione di addebito convocazione per la difesa Può comportare spostamento di competenza all’U.P.D. o dall’U.P.D.
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La contestazione: requisiti essenziali
Fonte normativa :art.55 c.5 D.L.vo n°165/01. Forma scritta Termini : 20 gg dalla conoscenza la decorrenza del termine .
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LA PROCEDURA CONTESTATORIA DISCIPLINARE
c) dal momento in cui l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, su segnalazione del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora, ha avuto conoscenza del fatto comportante la applicazione di sanzioni più gravi del rimprovero verbale e di quello scritto.“ L'ente, salvo il caso del rimprovero verbale, non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente, senza : 1) previa contestazione scritta dell'addebito 2) averlo sentito a sua difesa con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. La contestazione deve essere effettuata tempestivamente e comunque nel termine di 20 giorni che decorrono: b) dal momento in cui il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora ha avuto conoscenza del fatto;
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LA FASE DI GARANZIA O DIFENSIVA
Descrive le modalità attraverso cui si espleta il diritto di difesa del dipendente incolpato,svolgendo la funzione di controllo della preistruttoria. Strumenti Audizione difensiva Diritto di accesso agli atti
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L’audizione difensiva
Fonte :Art.55 c.5 D.lgs ,tutti i CCNL Caratteristiche Presenza attiva del lavoratore innanzi all’U.P.D. a seguito della convocazione per la difesa. Obbligo dell’amministrazione Facoltà del lavoratore di avvalersene Diritto del dipendente a farsi assistere (sindacato o procuratore). Unico strumento previsto dalla contrattazione collettiva.
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La audizione difensiva
Termini per l’espletamento : 15 GG Eventuale assenza alla audizione. conseguenze Irrogazione sanzione disciplinare entro i successivi 15 gg. (cfr.c.5 art.55 d.lgs e CCNL)
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Il diritto di accesso agli atti istruttori: caratteristiche
Rappresenta uno strumento di verifica della preistruttoria compiuta. E’ strumentale alla audizione difensiva Si espleta alla fine della fase contestatoria.
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Il diritto di accesso: legittimazione
Lavoratore dipendente Difensore del lavoratore (sindacato o procuratore). Modalità di accesso : finalizzate alla riproduzione di copia dei soli atti connessi alla contestazione.
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LA FASE DECISORIA O DI MERITO
- Valutazione del materiale istruttorio e delle giustificazioni addotte dal dipendente. - Si esaurisce nel termine massimo di 120 gg pena estinzione. - può verificarsi lo spostamento di competenza all’U.P.D o dall’U.P.D.
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LA FASE DECISORIA
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LA FASE DECISORIA: LA IRROGAZIONE
La sussistenza del fatto Rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni Intenzionalità Grado di negligenza Rilevanza obblighi violati Grado di danno cagionato Altri criteri
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FASE DECISORIA: NON LUOGO A PROCEDERE
insussistenza del fatto non luogo a procedere Conseguenze: chiusura del procedimento disciplinare Obbligo di comunicazione all’interessato Il termine non luogo a procedere appare improprio atteso che essendo tratto dalla terminologia processuale penale,è come noto descrittivo della evoluzione della fase della udienza preliminare.Più corretto appariva l’utilizzazione di termini quali assoluzione dal procedimento o di proscioglimento( provvedimento di proscioglimento).
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I soggetti competenti in materia di procedimenti disciplinari
FONTE NORMATIVA: ART.55 C.4 d.Lgs.165/01 UFFICI PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI Capo della struttura del dipendente: rimprovero verbale e censura.
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La incompetenza dell’organo procedente
Fase di accertamento: Precedente alla contestazione successiva alla contestazione
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Precedente alla contestazione
La segnalazione all’U.P.D. Segnalazione entro 10 gg Il contenuto : fatti da contestare al dipendente per l’istruzione del procedimento La responsabilità per omessa comunicazione
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Successiva alla Contestazione
Trasmissione atti all’U.P.D. Termini : entro 5 gg Obbligo di comunicazione all’interessato Caratteristica: continuità della contestazione. Resp.tà per omessa comunicazione
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