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Le riforme strutturali di quattro settori

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Presentazione sul tema: "Le riforme strutturali di quattro settori"— Transcript della presentazione:

1 Le riforme della Pubblica Amministrazione ed il modello delle relazioni sindacali

2 Le riforme strutturali di quattro settori
La riforma del SSN 1992 (d.lgs. 502) La riforma della previdenza del 1992 (d.lgs. 503) La riforma del pubblico impiego del 1993 (d.lgs. 29) La riforma sistema finanziamento regioni autonomie locali 1992 (d.lgs. 504) Modificata con l. 59/1997 e vari d.lgs. tra (ora d.lgs. 165/2001). Introduce: Modificata nel (L. 133/1999 e 56/2000) preparatoria modifica costituzionale verso il Modificata nel (L. 418/1998, d.lgs. 229/1999 Modificata nel 1995 con L. 335 Sostituisce le USL con le Aziende sanitarie e ospedaliere, affidandole al D.G. Verifica nel In esame nuova delega Il decentramento funzioni statali a Regioni-Autonomie locali preparatorie del FEDERALISMO (L. 18 ottobre 2001 n. 3)

3 Linee strategiche della riforma del pubblico impiego del 1993
Razionalizzazione e riorganizzazione delle P.A. Applicazione delle stesse politiche salariali del settore privato nel rinnovo dei contratti collettivi nazionali secondo le regole dell’Accordo sulla politica dei redditi stipulato nel 1993 fra Governo e Sindacati Privatizzazione del rapporto di lavoro dei dipendenti e dirigenti pubblici ed allineamento delle fonti con il settore privato Affidamento all’ARAN della contrattazione collettiva nazionale per tutti i settori pubblici Modello del dialogo sociale (Relazioni sindacali). Rappresentatività e rappresentanza delle OO.SS.

4 Razionalizzazione e riorganizzazione delle P.A.
Affidata a ciascuna P.A. secondo i propri ordinamenti sulla base dei principi contenuti nel d.lgs. 29/1993 ( ora d.lgs. 165/2001, tra i quali si ricordano: Separazione tra indirizzo politico e gestione Potere organizzatorio Direzione per obiettivi Trasparenza, qualità dei servizi, rapporti con il cittadino Gestione risorse umane con le leve del privato datore di lavoro Semplificazione dei procedimenti Ruolo di centralità della dirigenza

5 Ruolo di centralità della dirigenza
POTERE POLITICO POTERE SINDACALE DIRIGENZA Artt. 9, 40, 42 e 43 del d.lgs. 165/2001 Artt. 4, 5 e 14 del d.lgs. 165/2001 PERSONALE Art. 45 del d.lgs. 165/2001 ed i CCNL

6 Le relazioni sindacali
Gli aspetti più rilevanti riguardano: soggetti negoziali di parte pubblica e sindacale definizione comparti ed aree di contrattazione livelli e tipologie di contratti direttive e procedure per la stipulazione contratti accertamento della rappresentatività e la rappresentanza nei luoghi di lavoro diritti e le prerogative sindacali

7 (Giugni, Diritto sindacale 2001)
Definizioni generali Parte del diritto del lavoro concernente il sistema di norme strumentali poste dallo Stato, dalle organizzazioni lavoratori e degli imprenditori per disciplinare, in una economia di mercato, la dinamica dei conflitti di interessi derivante dall’ineguale distribuzione del potere nei processi produttivi Diritto sindacale (Giugni, Diritto sindacale 2001)

8 Segue: Definizioni generali
Conflitto tra capitale e lavoro, dapprima inquadrato nella lotta di classe tra chi ha la proprietà dei mezzi di produzione e chi, non avendola, cede la propria forza lavoro. In tempi recenti nel concetto sono ricomprese tutte le ipotesi di conflitto con l’autorità esercitata nell’organizzazione del lavoro, indipendentemente dalla proprietà pubblica o privata essendo l’organizzazione ispirata a modelli gerarchici. Il conflitto può avere dunque valenze politiche ed istituzionali diverse dalla lotta di classe Conflitto industriale

9 Segue: Definizioni generali
La disciplina delle relazioni industriali ha lo stesso oggetto del diritto sindacale, inquadrato sotto il profilo sociologico. E’ un sottosistema del sistema sociale che rappresenta l’insieme delle interrelazioni fra tre soggetti (imprenditori, prestatori di lavoro organizzati ed organi pubblici) che agiscono in un sistema di variabili economiche, politiche, tecnologiche e normative dirette a regolare il sistema produttivo o a creare un sistema di controllo sullo stesso Relazioni industriali (sindacali) (Giugni, Diritto sindacale 2001)

10 Segue: Definizioni generali
La materia delle relazioni sindacali è il contesto normativo dei rapporti fra interessi organizzati nel loro aspetto strutturale non solo logico formale ma anche nei loro effetti sugli equilibri politici, economici e sociali. Nei conflitti sociali tuttavia, l’effettività delle norme valide può essere oggetto di mediazione politica che può indurre a non dare loro applicazione. Perciò il diritto sindacale poggia la sua effettività sulla costanza del consenso sociale e la mediazione politica contribuisce a dare al sistema stabilità e continuità. Come nel diritto internazionale la mediazione politica regola il conflitto tra Stati per cui si può anche rinunciare alla effettività di sanzioni Relazioni industriali (sindacali)

11 Segue: Definizioni generali
Artt. 39 e 40 della Costituzione Legge 300/1970 Legge 146/1990 Legge 83/2000 Regolazione del diritto sindacale nel sistema privato Importanza del ruolo della giurisprudenza nell’interpretazione dei principi costituzionali e delle leggi Regolazione del diritto sindacale nel sistema pubblico Artt. 39 e 40 della Costituzione Legge 300/1970 Legge 146/1990 Legge 83/2000 d.lgs. 165/2001 Ordinamento intersindacale = insieme regole poste dai soggetti attori delle relazioni sindacali ed in alcuni casi anche dall’ordinamento statale

12 Segue: Definizioni generali
Connessione tra i pubblici poteri ed azioni delle parti sociali come cambiamento della strategia sindacale in un mutato scenario economico sociale (globalizzazione, terziarizzazione dell’economia), strategia che non si basa sulla sola mobilitazione dei lavoratori avverso la controparte imprenditoriale ma abbraccia l’intera politica economica del Governo. Significato più limitato e diverso quella inserita nei contratti Concertazione

13 Segue: Definizioni generali
Individuazione dei soggetti legittimati Regole del conflitto Sindacato movimento Democrazia diretta Democrazia sindacale Sindacato associazione Democrazia partecipativa Tutela legislativa e maggior potere sindacale hanno portato al garantismo. L’irrigidimento del sistema superato con la deregulation: la stessa legge continua a garantire alcune tutele e contemporaneamente demanda alla contrattazione collettiva la possibilità di integrarla Garantismo collettivo

14 Segue: Definizioni generali
Art. 18 Costituzione sulla libertà di associazione Aggregazione soggetti in forma organizzata titolari libertà sindacale. Anche l’individuo per il proselitismo nella fase che precede l’organizzazione Sotto profilo strumentale Libertà sindacale Art. 39 Costituzione sulla libertà di organizzazione per tutela propri interessi Atto diretto alla auto tutela di interessi giuridici connessi con l’attività di lavoro Sotto il profilo teleologico I sindacati sono sottoposti a registrazione, il cui presupposto è la democraticità statuto. Acquistano così personalità giuridica e in proporzione ai loro iscritti stipulino i CCNL. PARTE NON APPLICATA

15 Segue: Definizioni generali
Art. 39 della Costituzione sulla libertà di organizzazione sindacale prevede ai commi 2, 3 e 4 che: I sindacati sono sottoposti a registrazione, il cui presupposto è la democraticità statuto. Acquistano così personalità giuridica e in proporzione ai loro iscritti possono stipulare i CCNL Ciò ha comportato che: CCNL non hanno efficacia erga omnes; normativa applicabile è quella civilistica anche se operano nella P.A.; le OO.SS. sono associazioni non riconosciute ma comunque soggetto giuridico, centro di imputazione giuridiche Mancata realizzazione con legge ordinaria dei suddetti principi per motivi di politica sindacale (controlli, rappresentatività, etc.)

16 Segue: Definizioni generali
Carta dei diritti riconosce: libertà di associazione, livelli di negoziazione, diritto di sciopero Normativa comunitaria Non vi è comunque una competenza comunitaria Gli stati membri regolano la materia dei diritti sindacali secondo la propria convenienza. La comunità interviene solo in caso di garanzie insufficienti

17 Segue: Definizioni generali
I principi dello statuto dei lavoratori Tutela libertà e dignità lavoratori (artt. 2, 4, 6, 7, 8) Effettività della libertà sindacale (artt ) Legislazione di sostegno alle OO.SS. Nullità atti discriminatori (artt. 15, 16) Divieto di costituire sindacati di comodo (art. 17) Divieto di trattamenti economici collettivi discriminatori Libertà di non aderire ad alcun sindacato (art. 15)

18 Cenni storici: dal 1983 al 1993 1983 la legge quadro 93 1988 dpr. 395
introduce principio maggiore rappresentatività a livello nazionale ma non definisce i parametri recepisce l’accordo interconfederale cui si deve la prima definizione dei criteri di misurazione della rappresentatività unico criterio la firma dei ccnl immediatamente precedenti e….. criteri per distacchi e permessi diritto di assemblea obbligo adozione codici di autoregolamentazione (anticipatori della legislazione sul diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali) tavoli separati individua i comparti

19 Cenni storici: dal 1988 il ruolo del Dipartimento della Funzione Pubblica
Art. 8 del dpr. 395 affida il compito della rilevazione dati e della misurazione della rappresentatività al dipartimento della funzione pubblica rappresentatività: 5% su criteri 1 o 2 alternativi ma anche presenza 1/3 province e regioni risalgono al 1988 le prime circolari-direttive del dipartimento, ne seguiranno molte altre per la dirigenza la % sale al 6 (il contratto è unico) confederazioni: OO.SS. rappresentative in due comparti o presenti al CNEL i criteri: 1 - deleghe 2 - voti negli organismi amm.vi degli enti 3 - diffusione delle deleghe nel territorio (1 e 2 alternativi) le confederazioni “rappresentative” sono ammesse in tutte le trattative anche se non hanno organizzazioni che vi aderiscono problemi di costituzionalità: fonte negoziale applicazione demandata al dipartimento

20 Il potere discrezionale del Dipartimento F.P.
criteri meramente numerici temperati dalle circolari-direttive del dipartimento i sindacati per raggiungere la % si aggregano ne deriva una mobilità sindacale che impone nuovi interventi del dipartimento in corso di trattativa riconoscimento quindi di un potere discrezionale ammissibilità OO.SS. vicine al 5 o 6% o di particolari tipologie di lavoratori regole uguali per la sede decentrata notevole contenzioso a cui si deve la definizione delle specifiche tipologie professionali il compito di misurare la rappresentatività è delle singole amministrazioni si supera il concetto di soglia ne deriva che nelle amministrazioni i soggetti sindacali possono essere diversi da quelli nazionali

21 Cenni storici: dal 1992 al 1995 1992 - i collegati alla
finanziaria sospendono la contrattazione collettiva tra il 1994 e il 1995 il dipartimento emana numerosi decreti d.lgs. 29 avvia il processo di privatizzazione dalla 537 scaturisce il d.pcm 770 che rimane in vigore sino al 1998 l’art. 47 conferma l’impianto precedente sino ad un nuovo accordo protocollo luglio 1993 prevede la costituzione delle RSU la dirigenza è contrattualizzata la costituzione delle RSU nel pubblico impiego viene sospesa dal TAR la individuazione delle OO.SS. rappresentative resta al dipartimento della F.P.

22 Il Referendum del 1995 totale vuoto normativo esito positivo
il Consiglio di Stato individua in una fonte normativa, presumibilmente la legge, la fonte abilitata a rivedere il sistema della rappresentatività abrogazione art. 19 primo comma dello statuto dei lavoratori (RSA) la legge è la 59 del 1997 e i d.lgs. 396 del 1997 e 80 del 1998 abrogazione art. 47 del 29 effetti del referendum non vale più la regole della presunta maggiore rappresentatività la Corte Costituzionale sollecita più volte l’intervento del legislatore totale vuoto normativo

23 Il vuoto normativo a livello nazionale dopo referendum
i criteri Aran: in parte uguali ai precedenti, in parte diversi la Corte Costituzionale considera illegittima ogni forma di cristallizzazione della rappresentatività restano uguali le % e la diffusione territoriale il Governo incarica l’Aran è tolto il riferimento ai voti negli organismi amm.vi degli enti l’Aran non ha competenza e non è un datore di lavoro sparisce il riferimento alle specifiche tipologie professionali ricomprese nella dirigenza il difetto di competenza dell’Aran viene eccepito le confederazioni sono ammesse solo se hanno due OO.SS. rappresentative e aderenti nei comparti o nelle aree l’Aran assume due provvedimenti amministrativi (delibere del 1996)

24 I criteri provvisori dell’Aran
non permettono discrezionalità la Cassazione attribuisce la competenza al G.O. ne deriva la esclusione di OO.SS. prima rappresentative non è noto il giudizio finale perché nel frattempo le trattative si sono concluse impugnative al Tar che le accoglie: ammissione con riserva diverso sarà l’esito del contenzioso che si presenta nel 1998 la motivazione non riguarda i criteri ma la circostanza che il secondo biennio non è un contratto autonomo diversa è la situazione nelle amministrazioni l’Aran propone il regolamento di giurisdizione: la competenza è del G.O. e non del Tar

25 Il livello locale dopo referendum
la rappresentatività è un fatto endosindacale al di fuori di ogni potere discrezionale del datore di lavoro non vi è vuoto normativo è il ccnl che individua i soggetti del secondo livello i ccnl individuano nelle RSA dei sindacati firmatari del ccnl i soggetti del secondo livello affiancati dai rappresentanti territoriali a garanzia del rispetto del principio del collegamento con il contratto nazionale non essendoci più la previgente disciplina pubblicistica (abrogata dal referendum) vale il nuovo art. 19 dello statuto dei lavoratori: regime privatistico in tal senso si pronuncia la corte costituzionale i sindacati non rappresentativi o non firmatari del ccnl non sono più ammessi alla decentrata: perfetta corrispondenza tra firmatari dei contratti nazionali e sindacati ammessi in sede locale ne deriva l’affermazione del principio del collegamento negoziale: la stipula del ccnl

26 Art.47, 47 bis e 50 d.lgs. 29 (42 e 43 d.lgs. 165) sono fissate le regole e viene istituita l’ARAN ccnl validi se sottoscritti da OO.SS. pari al 51% (voti e deleghe) o 60% voti la materia è interamente disciplinata non vale per CCNQ CONTRATTI INTEGRATIVI contrattazione compito di completare nuovo quadro normativo con CCNQ regola maggior consenso possibile è prevista fase transitoria in attesa elezioni RSU C.I.:.Ammissione con 4% ai ccnl o 10% in sede locale Ammissione con 4% ai ccnl nuovo contenzioso ricorsi respinti (norme non discrezionali)

27 Servizio Contrattazione 2 Servizio Contrattazione 3
ARAN PRESIDENTE COMITATO DIRETTIVO Servizio Contrattazione 1 Servizio Contrattazione 2 Servizio Contrattazione 3 Servizi Generali L’ARAN ha la rappresentanza negoziale delle P.A. nella stipulazione dei CCNQ E DEI CCNL. Differenze rispetto all’originaria funzione

28 COMPARTI DI CONTRATTAZIONE
MINISTERI comitato di settore SCUOLA comitato di settore AZIENDE AUTONOME comitato di settore A R N S. S . N. comitato di settore REGIONI – AUTONOMIE LOCALI comitato di settore UNIVERSITA’ comitato di settore comitato di settore RICERCA ENTI PREVIDENZIALI comitato di settore AGENZIE FISCALI comitato di settore P.C.M. comitato di settore ACCADEMIE – CONS. comitato di settore

29 Regioni-Autonomie locali
AREE DELLA DIRIGENZA Ministeri EE.PP Aziende autonome Area I Ricerca Università P.C.M. Agenzie fiscali Regioni-Autonomie locali Area II Area III Sanità Ruoli SPTA area IV Medico-veterinaria Area V Dirigenza scolastica

30 ORGANISMO DI COORDINAMENTO DEI COMITATI DI SETTORE
I COMITATI DI SETTORE SONO COORDINATI DALL’ORGANISMO DI COORDINAMENTO SOTTO LA DIREZIONE DEL MINISTRO DEL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA PER ATTO DI INDIRIZZO GENERALE DETTO “MADRE” DI TUTTI GLI ATTI DI INDIRIZZO SETTORIALI ACCORDI QUADRO

31 Soggetti per stipulazione CCNL Soggetti
ARAN (Rappresentanza Pubbliche Amministrazioni) SINDACATI rappresentativi SINDACATI DI CATEGORIA (che raggiungono il 5% al livello nazionale quale media tra il dato associativo ed elettorale) CONFEDERAZIONI sindacali cui gli stessi aderiscono

32 Regole accertamento rappresentatività a livello nazionale
Accertamento biennale, effettuato dall’ARAN COMPARTI: sindacati che raggiungono dati elettorali (ottenuti nelle elezioni per RSU in ogni Azienda) 5% MEDIA tra dati associativi (dipendono dai contributi lavoratori ai sindacati. Il pagamento è attestato da ciascuna P.A.) Aree dirigenza: misurazione solo sul dato associativo in mancanza RSU 4% Richiesto parere al Consiglio Stato ? 5%

33 La rappresentatività a regime
conferma della biennalità dell’accertamento stabilità biennale della delegazione ART. 18 CCNQ DEL 7 AGOSTO 1998 i movimenti associativi avvenuti dopo l’accertamento producono i propri effetti dal biennio successivo autonomia dei singoli contratti (giudice ordinario)

34 Soggetti per stipulazione CCNQ
ARAN (Rappresentanza Pubbliche Amministrazioni) CONFEDERAZIONI Le delegazioni sindacali operano separatamente per i CCNQ dei comparti o della dirigenza; insieme per le materie trasversali cui aderiscono in ciascun comparto o area, rispettivamente, due organizzazioni di categoria rappresentative secondo le regole indicate nel lucido precedente

35 Il comitato paritetico
accertamento dopo la certificazione dei dati comitato paritetico: Aran e sindacati modalità di voto ricostituzione del comitato per ogni accertamento individuati 23 criteri per l’assegnazione di voti e deleghe sindacati non presenti: CNEL

36 Gli accertamenti svolti dall’ARAN
(disciplina a regime) 1998–1999 (disciplina transitoria) 5% media voti e deleghe (le RSU sono elette) 4% sulle sole deleghe (le RSU non sono ancora elette) 5% sulle sole deleghe per la dirigenza (mancano le RSU) CCNQ del 7 agosto 1998 modificato il 27 gennaio 1999 5% delle sole deleghe nella scuola (le RSU sono elette nel 2000 dopo l’autonomia scolastica) il CCNQ regola i distacchi, i permessi, le altre prerogative sindacali, le flessibilità nella fruizione La materia è ormai completamente affidata alle parti

37 Accertamento 2002-2003 Validità: CCNQ del 18 dicembre 2002
quadriennio normativo e primo biennio economico Le nuove tavole (distacchi e permessi) entrano in vigore dal giorno successivo a quello di stipulazione del ccnq e hanno valore sino a nuovo accordo Modifica n. minuti cumulati (19 e 28 nella Scuola) Disposizioni particolari per il comparto Scuola: fase transitoria e diversa modulazione, nel periodo della contrattazione integrativa, del cumulo dei permessi(5 gg. a bimestre nel limite di 12 gg. anno) in sede di singola scuola previo accordo tra le parti Art. 7, comma 3: con esclusione comparto Scuola e nel limite massimo delle flessibilità art. 12 ccnq è consentito che fino al 20% di tali flessibilità possa effettuarsi il cumulo del distacco part-time retribuito e dell’aspettativa non retribuita

38 Livelli di contrattazione
Si svolge in ARAN. Dà luogo a CCNQ Livello NAZIONALE (o 1° livello) CCNL Si svolge in ogni pubblica Amministrazione.Dà luogo a Livello LOCALE ( o 2° livello) C.I. I livelli sono stabiliti dall’Accordo sulla politica dei redditi del 1993 e confermati dalla legge di riforma del pubblico impiego

39 Tipologie di contratti
CCNQ CCNL Contrattazione Integrativa Accordo sulla definizione comparti e aree, propedeutico apertura negoziati Accordi su materie comuni a vari comparti o aree ovvero tra aree e comparti (es. diritti sindacali, telelavoro, lavoro interinale, conciliazione, arbitrato, etc.) Riguarda ogni singolo comparto o area individuata e disciplina relativo rapporto di lavoro e relazioni sindacali Si svolge sulle materie, con i soggetti e nei limiti del CCNL nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale o pluriennale Differenze con il sistema privato

40 Regole per la contrattazione
Le regole del CCNL sono le stesse per tutti i settori pubblici Esse trattano: La durata (validità) dei contratti L’apertura procedure di negoziazione I soggetti e le relazioni sindacali Certificazione dei contratti

41 Durata dei contratti 4 anni per la parte normativa
2 anni per la parte economica parte normativa I biennio economico Contratti del prossimo quadriennio: II biennio economico Sono stipulati sei CCNL: due per ogni separata area di contrattazione Nel SSN:

42 Le risorse possono essere integrate
Le regole stabilite dall’Accordo sulla politica dei redditi del 1993, valido per tutti i settori pubblici, prevedono Tetto di inflazione programmata per quel periodo calcolata sulla massa salariale di ogni settore dell’anno precedente il rinnovo Primo biennio Inflazione programmata nel secondo periodo Secondo biennio + La possibile differenza tra il tetto di inflazione programmata del I biennio e l’inflazione reale nello stesso periodo Dalla legge finanziaria nazionale per garantire l’avvio delle riforme. Dalle Regioni, Autonomie locali ed altre P.A. per il tramite dei comitati di settore per la contrattazione di II livello Le risorse possono essere integrate

43 Procedure per CCNL singolo comparto o area
All’inizio della stagione negoziale, dopo l’atto di indirizzo generale COMITATO DI SETTORE (Regioni per SSN) GOVERNO ATTO DI INDIRIZZO INIZIO TRATTATIVA (mandato) LINEE DI INDIRIZZO: rapporto di lavoro del personale diritti e doveri orari, turni, flessibilità, ecc. RISORSE ECONOMICHE

44 Certificazione Ipotesi di ACCORDO
Preintesa (eventuale) per consultare base lavoratori Ipotesi di ACCORDO COMITATO DI SETTORE GOVERNO CERTIFICAZIONE POSITIVA CORTE DEI CONTI (entro 15 giorni) La CORTE DEI CONTI per la certificazione si avvale di un nucleo di tre esperti designati dal Dipartimento della Funzione Pubblica su richiesta dell’ARAN STIPULAZIONE FINALE DEL CCNL

45 Certificazione non positiva (art. 47 d.lgs. 165/2001)
In caso di certificazione non positiva L’ARAN, SENTITO IL COMITATO DI SETTORE O IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, PUO’ Assumere iniziative per nuova quantificazione costi Riaprire le trattative Le iniziative sono comunicate a Governo e Corte dei Conti, la quale riferisce al Parlamento sulla definitiva quantificazione dei costi per nuova quantificazione costi Esaurite le suindicate procedure e, comunque, dopo 40 gg. dalla sigla dell’ipotesi, il Presidente dell’Aran ha mandato a sottoscrivere il CCNL

46 Regole per la contrattazione integrativa che individuano:
Contenuti del CCNL Disciplina del rapporto di lavoro Trattamento economico dei dipendenti e dirigenti pubblici Regole per la contrattazione integrativa che individuano: Soggetti Livelli relazioni sindacali (C.I., concertazione, consultazione, informazione) Materie Risorse Procedure di raffreddamento dei conflitti

47 Da contrattazione decentrata ad integrativa (altri comparti ed aree)
CCNL : contrattazione decentrata Risorse nazionali Risorse decentrata CCNL : contrattazione integrativa RISORSE INTEGRATIVA Risorse nazionali F.U.A.

48 Da contrattazione decentrata a contrattazione integrativa (dirigenza SSN)
CCNL : contrattazione decentrata Risorse nazionali Risorse decentrata CCNL : contrattazione integrativa RISORSE INTEGRATIVA Risorse nazionali fondo condizioni lavoro fondo posizione fondo risultato

49 Da contrattazione decentrata a contrattazione integrativa (Comparto SSN)
CCNL : contrattazione decentrata Risorse nazionali Risorse decentrata CCNL : contrattazione integrativa RISORSE INTEGRATIVA Risorse nazionali fondo condizioni lavoro Fondo produttività Fondo fasce, posizioni, etc.

50 SEDI DEL II LIVELLO DI CONTRATTAZIONE
La contrattazione si svolge a livello di singola amministrazione nelle La contrattazione di II livello è articolata sul territorio La contrattazione di II livello è articolata con un sistema misto Regioni Autonomie locali Aziende sanitarie ed ospedaliere Ministeri Ricerca Scuola Agenzie fiscali EE.PP. Università PCM Aziende autonome Accademie e conservatori L’articolazione o meno sul territorio incide sulla composizione trattante di parte sindacale

51 La delegazione di parte sindacale è formata da:
Delegazioni sindacali nelle sedi uniche di contrattazione integrativa (es. Regioni-Autonomie locali o Sanità) La delegazione di parte sindacale è formata da: COMPARTO DIRIGENZA Componenti OO.SS. firmatarie CCNL R.S.U componenti OO.SS. firmatarie CCNL R.S.A

52 Le eccezioni riguardano:
CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA DI LIVELLO TERRITORIALE: ECCEZIONE PER ENTI MINORI ED IPAB PRIVE DI DIRIGENZA (Comparto Regioni-Autonomie locali) Le eccezioni riguardano: Livello (territoriale e non di ente) La delegazione di parte pubblica La delegazione sindacale Procedure autorizzative Le regole sono stabilite in un protocollo di intesa stipulato tra Anci, Uncem ed 00.SS. firmatarie del CCNL al quale possono aderire gli enti e le OO.SS interessate. Vengono derogate le norme sulla rappresentanza delle RSU non esistendo forme di coordinamento territoriale di queste. Gli atti di indirizzo sono formulati con apposita intesa. Il protocollo può riguardare anche la dirigenza. In tal caso partecipano anche l’UPI e l’Unioncamere

53 Sedi e delegazioni sindacali della contrattazione integrativa nel comparto Ministeri
E’ un solo livello anche se articolato in: NAZIONALE (cioè a livello di singola amministrazione) Sede centrale o distaccata di Amm.ne centrale o ufficio periferico individuato come sede di contrattazione parte sindacale formata dalle OO.SS. firmatarie CCNL (senza confederazioni) parte sindacale formata da componenti OO.SS. firmatarie CCNL ed R.S.U DIRIGENZA? Ccnl area I rinvia a precedenti Ccnl in attesa apposita sezione conseguenze

54 Concetto di rappresentatività a livello locale
Per le RSU deriva dal risultato elettorale NON SONO AMMISSIBILI ALLA C.I.: La rappresentatività dei componenti delle OO.SS. firmatarie dei CCNL è nazionale ed è misurata dall’ARAN. Le federazioni di più sindacati sono soggetto unitario Sindacati non ammessi al CCNL anche se a livello locale hanno la media del 5% tra dato associativo ed elettorale I sindacati ammessi alle trattative nazionali non firmatari del CCNL Singoli componenti di federazioni sindacali

55 Soggetti sindacali del II livello
Sono dirigenti sindacali Componenti delle RSU Componenti delle OO.SS. firmatarie dei CCNL Componenti dei terminali di tipo associativo (rimasti operativi o costituiti dopo le elezioni delle RSU), appartenenti alle OO.SS. rappresentative Componenti organismi statutari non collocati in distacco o aspettativa e non coincidenti con gli altri soggetti

56 Segue: SOGGETTI SINDACALI RAPPRESENTATIVI NEL II LIVELLO
COMPONENTI OO.SS. FIRMATARIE DEL CCNL RSU Organismo eletto triennalmente Designati dalle relative OO.SS. Soggetti entrambi necessari nella C.I. Nessun potere di individuazione dei soggetti sindacali è demandato alla azienda discendendo la rappresentanza dall’art. 42 del d.lgs. 165 del 2001 e, per gli aspetti ad esso demandati, dal CCNQ sui diritti e prerogative sindacali

57 Natura della RSU soggetto sindacale unitario ed elettivo avente natura collegiale alla sua costituzione partecipa la generalità dei lavoratori (sindacalizzati e non) per natura ricompone al proprio interno non solo il pluralismo sindacale ma dell’intero insieme dei lavoratori assume le proprie posizioni a maggioranza e quindi la posizione del singolo componente non ha rilievo esterno alla RSU principio di maggioranza nella assunzione delle decisioni (maggioranza come pratica sindacale non solo come forma giuridica) indicono le elezioni, congiuntamente o disgiuntamente, le organizzazioni sindacali rappresentative possono partecipare alle elezioni tutti i sindacati

58 RSU durata e composizione
triennale (elezioni contestuali in tutti gli enti) numero legale scadenza non prorogabile elettorato attivo e passivo rinnovabile nel triennio nella singola amministrazione incompatibilità ma riportata a scadenza generale regole autodefinite di funzionamento caso decadenza accordo di interpretazione autentica federazioni costituite da più sigle sindacali caso decadenza singoli componenti la partecipazione sindacale alle elezioni è facoltativa

59 RSU Nelle RSU del pubblico impiego possono essere
presenti anche eletti su liste di sindacati non rappresentativi (diversità dal privato) Ciò giustifica nella delegazione trattante la presenza delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti nazionali per garantire il collegamento con le scelte negoziali nazionali

60 PROBLEMATICHE SUI SOGGETTI
Rapporti interni alla RSU Cambiamento soggetti nel biennio contrattuale. Conseguenze su C.I. Rapporti tra RSU ed OO.SS. OO.SS. costituite da più sindacati. Ammissibilità Orari delle riunioni ? Numero dei partecipanti Tavoli separati tra RSU ed OO.SS. ovvero tra queste Sottoscrizione del C.I.: validità. Si applica il 51%? Decadenza RSU: conseguenze sulla C.I. (CCNQ )

61 LIVELLI DI RELAZIONI SINDACALI NELLA SEDE AZIENDALE
Contrattazione integrativa Materie tassative fissate dal CCNL Concertazione Materie tassative fissate dal CCNL Materie fissate da leggi, CCNL o altre decise dall’azienda Consultazione Informazione Materie fissate dal C.I. Commissioni pari opportunità, osservatori Partecipazione La fissazione delle materie dei primi due livelli nel CCNL non limita l’azienda ma la tutela dalle richieste delle OO.SS. invasive dell’organizzazione ed improntate a cogestire. L’obbligo assunto a livello nazionale va rispettato

62 Contrattazione, concertazione, consultazione informazione
Attività negoziale che può essere anche a termine CONTRATTARE È UN OBBLIGO; STIPULARE, SOLO SE CONVENIENTE Contrattazione = Attività non negoziale a termine. Si conclude con un verbale in cui si registrano posizioni parti Concertazione = Attività informale prevista da leggi, CCNL e azienda Consultazione = Atti relativi al rapporto di lavoro individuati dall’azienda in C.I. Può essere preventiva o successiva Informazione = Le procedure di contrattazione e concertazione sono definite dal CCNL; quelle di consultazione ed informazione in azienda

63 Regole della contrattazione integrativa
Le regole discendono dal d.lgs. 165/2001 e dai CCNL che stabiliscono soggetti, materie, limiti, risorse e livelli di relazioni sindacali I C.I. non possono essere in contrasto con vincoli e limiti posti dai CCNL. Le clausole difformi sono nulle e applicabili. Nullità rilevabile da chiunque vi abbia interesse Differenze con il sistema privato caratterizzato da controllo dei costi Le ragioni rappresentanza nei luoghi di lavoro AUTONOMIA dei C.I. rispetto al CCNL

64 Caratteristiche del contratto integrativo
quadriennale per parte normativa Su tutte le materie demandate, in una unica sessione negoziale, salvo particolare natura materia. Tempi previsti sono indicativi Durata biennale per la parte economica, con eventuale cambiamento soggetti come da CCNL Individuazione e utilizzo risorse fondi avviene annualmente in C.I., senza cambiare i criteri del C.I. quadriennale

65 Esse dovrebbero essere simili a quelle del CCNL e cioè
Procedure per il C.I. Esse dovrebbero essere simili a quelle del CCNL e cioè All’organo di Governo dell’amministra-zione compete indicare atto indirizzo e risorse La delegazione di parte pubblica dell’amministrazione porta a termine il negoziato con i soggetti indicati dal CCNL L’ipotesi di C.I., corredata della relazione tecnico finanziaria, ricevuto il parere favorevole dell’organo di Governo viene inviata al controllo Collegio dei revisori, o sindacale o nucleo di valutazione o servizio controllo interno per verifica compatibilità economiche (certificazione costi)

66 Rappresentanza e rappresentatività Riflessioni conclusive
Nel pubblico impiego esiste un forte sistema di relazioni sindacali Trova la sua ragione nella partecipazione delle parti sociali al processo di riforma La fonte negoziale delle relazioni sindacali è regola di autodisciplina Rappresentanza e rappresentatività sono diverse ma interconnesse La rappresentatività deriva dal voto e dalle deleghe La rappresentatività permette la stabilità negoziale Le RSU vivono di vita propria (se nel triennio di vigenza decadono vanno rielette) ma non incidono sulla rappresentatività biennale RSU e Organizzazioni sindacali sono soggetti di pari dignità nel luogo di lavoro Il sistema deriva da un insieme di norme di legge e contrattuali consolidate dalla giurisprudenza Le materie relative ai diritti sindacali non sono disponibili se non nei limiti espressamente previsti dagli accordi quadro La normativa è collocabile sul piano delle fonti allo stesso livello dello Statuto dei diritti dei lavoratori (carattere di specialità del CCNQ sulle prerogative sindacali)


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