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Corso di Formazione anno 2009 CATANZARO e REGGIO CALABRIA

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Presentazione sul tema: "Corso di Formazione anno 2009 CATANZARO e REGGIO CALABRIA"— Transcript della presentazione:

1 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA UFFICIO FORMAZIONE Corti di Appello di Catanzaro e Reggio Calabria  

2 Corso di Formazione anno 2009 CATANZARO e REGGIO CALABRIA
LE INNOVAZIONI INTRODOTTE AL PROCESSO CIVILE DALLA LEGGE 18 GIUGNO 2009 N 69 A cura del dottor CAGLIOTI GAETANO WALTER (Dirigente Tribunale di Vibo Valentia )

3 I problemi del pianeta giustizia non sono solo collegati alla lungaggine dei processi e
non troveranno definitiva soluzione limitando gli interventi nella unica direzione tesa a una maggiore celerità del rito . Altri ed importanti sono gli elementi e i fattori le cui criticità condizionano e rendono difficile raggiungere livelli di servizio ottimali

4 Informatizzazione dei servizi e del processo
Beni strumentali Informatizzazione dei servizi e del processo

5 PIANTE ORGANICHE COPERTURA ORGANICI

6 RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE
VICE DIRIGENZA RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE meritocrazia

7 COMUNICAZIONE INTERNA
FORNITORI

8 LEGGI di RIFORMA PROCESSO CIVILE
Lo spirito delle riforme che negli anni hanno interessato il processo civile può essere riassunto : a) nella introduzione di mezzi atti a contrastare l’uso dilatorio e l’abuso del processo; b) nella tutela dell’attività difensiva e del contraddittorio; c) nella semplificazione dei riti ; d) nella riduzione dei termini ; LEGGI di RIFORMA PROCESSO CIVILE

9 Legge 26 novembre 1990 n 353 modificata dalla 534/95
Rimessione nei termini della parte incorsa in decadenze ad essa non imputabile Assegnazione con ordinanza delle somme non contestate Legge 26 novembre 1990 n 353 modificata dalla 534/95 Modifica dei termini a comparire Modifiche relative all’introduzione della causa Provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado

10 Istituzione dell’Ufficio del giudice di pace
Legge 21 novembre 1991 n 374 Istituzione dell’Ufficio del giudice di pace

11 Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato
Abrogazione degli artt. 2,3 e 4 codice di procedura civile La giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia Legge 31 maggio 1995 n 218 Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato La giurisdizione italiana non sussiste rispetto ad azioni reali aventi ad oggetto beni immobili situati all’estero In materia cautelare la giurisdizione italiana sussiste quando il provvedimento deve essere eseguito in Italia o quando il giudice italiano ha giurisdizione in merito Il processo civile che si svolge in Italia è regolato dalla legge italiana

12 Decreto Legislativo 19 febbraio 1998, n. 51
Istituzione del Giudice unico (dal ) e soppressione delle Preture circondariali Decreto Legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 Istituzione delle sezioni stralcio Disposizioni (artt ) in materia di tassa di iscrizione a ruolo, diritti di cancelleria e imposta di bollo Trasferimento di funzioni pretorili alle amministrazioni

13 Decreto Legge n 35/05 convertito con legge 14.5.2005 n. 80
Delega al governo per la modifica al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione, di arbitrato nonchè riforma delle procedure concorsuali Decreto Legge n 35/05 convertito con legge n. 80 Trasmissione e ricezione atti via fax o indirizzo di posta elettronica trasmissione e ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi Modifiche al libro terzo codice di procedura civile “ del processo di esecuzione”- in materia di pignoramento- Modifiche in materia di procedimenti cautelari e d’urgenza

14 previsione di termini perentori
Ordine comparizione delle parti per tentativo di conciliazione Modifiche in materia di pignoramento Legge 28 dicembre 2005, n. 263 Delega a notaio o avvocato ovvero commercialista per le operazioni relative alle vendite Determinazioni dell’orario di notifica dalle ore 7 alle ore 21 Prima era: dal 1° ottobre al 31 marzo non prima delle 7 e non dopo le 19 dal 1° aprile al 30 settembre non prima delle 6 e non dopo le 20 Estensione alla giornata del sabato della proroga degli atti scadenti in giorno festivo ( per cause iscritte dopo il 1/3/2006) ai sensi della legge 260/49 e succ. mod. sono considerate festive : le domeniche , il 1° gennaio, il 6 gennaio, il 25 aprile, il lunedì dopo Pasqua, il 1° maggio, il 2 giugno, il 15 agosto, il 1° novembre, l’8, il 25 e il 26 dicembre Possibilità per la parte dichiarata contumace di costituirsi entro l’udienza di precisazione delle conclusioni Ulteriori modifiche in materia di scambio atti a mezzo telefax o posta elettronica

15 Decreti legislativi 31/1/2006 n 5 e 12/9/2007 n. 169
Riforma del rito fallimentare previsto dal R.D. 267/1942

16 LEGGE 18 giugno 2009 n Il giorno 4 luglio 2009 è entrata in vigore la riforma del Codice di Procedura Civile. La riforma è stata approvata dal Senato in data 26 maggio Scopo principale è quello di ridurre irragionevole durata dei processi civili

17 Accellerazione dei tempi del processo
nuova normativa

18 Termine Da … A … 50 – riassunzione della causa 6 mesi 3 mesi 297 – Richiesta fissazione udienza dopo la sospensione 305, I – Riassunzione del processo interrotto 305, III – termine max fissato dal giudice 307 – Estinzione del processo per inattività delle parti 1 anno 327 – Decadenza dalla impugnazione 353 – Riassunzione a seguito di rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione 392 – Riassunzione causa davanti al giudice di rinvio

19 della decisione della causa:
contenuto delle sentenze : porre a fondamento i fatti non specificatamente contestati Semplificazioni della decisione della causa: redazione della sentenza semplificata: concisa nell’esposizione e potrà limitarsi a richiamare precedenti conformi

20 Adeguamento di norme del processo a pronunce della Corte Costituzionale
Immediata esecutività, nei procedimenti esecutivi, ex art 669 septies ( provvedimento negativo) della condanna alle spese

21 Abrogazione dell’articolo 3 legge 21/12/2006
che assoggettava alle norme del processo del lavoro le controversie relative al risarcimento dei danni per morte o lesione conseguenti a incidente stradale

22 Delega al Governo per la riforma del processo amministrativo, per la riduzione e la semplificazione dei processi civili con la riunificazione di tutti i riti previsti dalle leggi speciali ( escluso fallimento e in materia di famiglia e di minori) e la regolamentazione della mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commerciali

23 natura del provvedimento
preclusioni Semplificazione del regime delle questioni di competenza natura del provvedimento

24 Misure coercitive indirette
in caso di condanna ad un obbligo di fare o non fare il giudice potrà fissare una penale per il ritardo e le violazioni successive

25 Filtro ricorsi in cassazione
Accellerazione nei tempi in materia di consulenza tecnica d’ufficio Filtro ricorsi in cassazione

26 Dovere dell’avvocato di informare il cliente prima del giudizio
della possibilità di avvalersi dell’istituto della conciliazione Calendario del processo : individuate le prove da assumere il giudice deve stabilire tutte le date successive di udienza

27 Integrazione del pignoramento (su istanza quando il ricavato della vendita non sia sufficiente
a soddisfare tutti i creditori) . Se sono pignorate cose nuove il giudice ne dispone la vendita senza necessità di nuova istanza

28 Nel caso di sospensione del processo esecutivo, a seguito di opposizione all’esecuzione,
se l’ordinanza non viene reclamata o viene confermata in sede di reclamo, e il giudizio di merito non è introdotto nel termine perentorio assegnato, il giudice dell’esecuzione, anche d’ufficio, con ordinanza, dichiara l’estinzione del processo e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, provvedendo anche sulle spese.

29 Nel processo esecutivo, quando questi è estinto, l’estinzione opera di diritto( non deve,come in precedenza, essere eccepita dalla parte interessata) ed è dichiarata con ordinanza dal giudice dell’esecuzione non oltre la prima udienza successiva al verificarsi della stessa. L’ordinanza è comunicata a cura del cancelliere se è pronunciata fuori dall’udienza

30 Accellerazione dei tempi del processo
vecchie normative

31 Le udienze di mero rinvio sono vietate ( ultimo comma art.419 cpc)
Responsabilità civile del giudice : ....quando senza giusto motivo rifiuta, omette o ritarda di provvedere sulle domande e istanze delle parti ....( art. 55 cpc abrogato D.P.R. 497/87) Condanna oltre che alle spese al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ( art. 96 cpc) quando la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave Art. 188 cpc il giudice istruttore provvede all’assunzione dei mezzi di prova e, esaurita l’istruzione, rimette le parti al collegio per la decisione

32 La riforma entra in vigore per le cause nuove
Cause introdotte con citazione Cause introdotte con deposito di ricorso

33 alcuni istituti della nuova normativa si applicano
Niente ricostruzione dei fatti di causa in sentenza preclusioni di nuovi documenti in appello alcuni istituti della nuova normativa si applicano anche alle cause in corso: impugnabilità della sentenza nei giudizi di opposizione ai procedimenti esecutivi estensione ai procedimenti pendenti al 1/3/06 della riforma in tema di computo dei termini: gli atti compiuti fuori udienza che scadono il sabato sono prorogati di diritto al primo giorno non festivo successivo

34 (B) LA COMPETENZA CIVILE DEL GIUDICE DI PACE art. 7 c.p.c.

35 (C) L’AMPLIAMENTO DELLA COMPETENZA CIVILE DEL GIUDICE DI PACE
competenza cause beni mobili a € 5.000 (C) L’AMPLIAMENTO DELLA COMPETENZA CIVILE DEL GIUDICE DI PACE Risarcimento danni incidente stradale € Cause relative agli interessi o accessori pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali

36 circolare ministeriale DAG.29/09/2009.0026764.U
(D) L’opposizione, online, alla sanzione amministrativa innanzi al giudice di Pace circolare ministeriale DAG.29/09/ U circolare ministeriale DAG.28/10/ U Con nota trasmessa via in data 6 novembre 2009 a firma del Direttore Generale dei sistemi informativi “ Dal Sito del Ministero della Giustizia è da oggi possibile accedere al nuovo servizio: L’utente può accedere al servizio partendo dal link "Giudici di pace: online le iscrizioni a ruolo” nell’home page del sito o direttamente collegandosi al sito (per utenti che si collegano dalla rete giustizia e dispongono di un servizio di accesso ad Internet è necessario inserire l'indirizzo nelle eccezioni del proxy). Il servizio consente a tutti, cittadini ed avvocati, di: - compilare online un ricorso in opposizione a sanzione amministrativa e la relativa nota di iscrizione a ruolo. È possibile compilare anche la sola nota di iscrizione a ruolo Se l'utente fornisce una potrà ricevere comunicazioni e aggiornamenti sul ricorso, una volta iscritto a ruolo. - accedere tramite Internet alle informazioni sullo stato dei procedimenti proposti innanzi al giudice di pace contenute nella banca dati del software ministeriale Sistema Informatico Giudice di Pace (SIGP), in uso presso gli uffici del giudice di pace.  Presentato il ricorso, il personale di cancelleria potrà acquisirlo nel sistema informativo dell’ufficio utilizzando la lettura del codice a barre inserito nella nota di iscrizione a ruolo già predisposta e stampata dopo la fase di compilazione o importando direttamente i dati contenuti nel file XML predisposto dall’applicativo. Tale procedura di acquisizione consente di semplificare le attività per l'iscrizione a ruolo del ricorso con recupero di tempo per l’utenza e per i professionisti “ Presentazione ministeriale

37 articolo 26 legge 40/06 esenzione tasse e imposte (ordine servizio)
Diritti di copia articolo 26 legge 40/06 esenzione tasse e imposte (ordine servizio) Diritti articolo 30 T.U. spese di giustizia

38 (E) Modifica Procedimento penale innanzi al Giudice di Pace (premessa)

39 (F) Procedimento penale innanzi al Giudice di Pace PRESENTAZIONE IMMEDIATA A GIUDIZIO DELL’IMPUTATO IN CASI PARTICOLARI art. 20-bis legge 28 agosto 2000 n 274 introdotto dalla legge 15 luglio 2009 n. 90 Reati perseguibili d’ufficio, in caso di flagranza di reato ovvero quando la prova è evidente la polizia giudiziaria chiede al pubblico ministero l’autorizzazione a presentare immediatamente l’imputato a giudizio al giudice di pace Se non ritiene di richiedere l’archiviazione il P.M. autorizza la presentazione immediata nei quindici giorni successivi Se non ritiene sussistere i presupposti per la presentazione immediata o la richiesta è manifestatamente infondata ovvero presentata dinanzi ad un giudice di pace incompetente per territorio provvede ai sensi dell’articolo 25 comma 2

40 ( G) Procedimento Penale innanzi al Giudice di Pace Citazione contestuale dell’imputato in udienza in casi particolari art. 20-terlegge 28 agosto 2000 n 274 introdotto dalla legge 15 luglio 2009 n. 90 Nei casi previsti dall’art. 20-bis quando ricorrono gravi e comprovate ragioni d’urgenza ovvero se l’imputato si trova a qualsiasi titolo sottoposto a misure di limitazione o privazione della libertà personale la polizia giudiziaria formula richiesta di citazione contestuale all’udienza. Se sussistono i presupposti il P. M. rinvia l’imputato direttamente dinnanzi al Giudice di Pace con citazione per l’udienza contestuale all’autorizzazione di cui all’articolo 20-bis 3°c. oppure ne dispone la presentazione nei 15 giorni

41 (H) Procedimento penale innanzi al giudice di pace Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva 62-bis legge 28 agosto 2000 n 274 introdotto dalla legge 15 luglio 2009 n. 90

42 (I) Il nuovo regime delle questioni di competenza
L’incompetenza per materia, per valore e per territorio va eccepita nel primo atto difensivo (I) Il nuovo regime delle questioni di competenza Il giudice deve rilevarla non oltre la prima udienza Il giudice decide con ordinanza

43 (L) Questioni di giurisdizione
Il giudice,civile,tributario contabile o speciale, che dichiari il proprio difetto di Giurisdizione deve indicare, se esiste, il giudice nazionale che ritiene munito di giurisdizione Se entro 3 mesi dalla pronuncia la domanda viene riproposta al giudice indicato, nel successivo giudizio le parti restano vincolate a tale indicazioni e sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il Giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito fin dall’instaurazione del primo giudizio Il giudice,civile,tributario contabile o speciale, che dichiari il proprio difetto di Giurisdizione deve indicare, se esiste, il giudice nazionale che ritiene munito di giurisdizione Se la parte non osserva il termine per proseguire il giudizio vi è l’estinzione del giudizio. In ogni caso di riproposizione della domanda davanti al giudice competente le prove raccolte davanti al Giudice privo di giurisdizione possono essere valutate come argomento di prova

44 (M) Ricorso in cassazione Il filtro di inammissibilità
Quando il provvedimento impugnato ha deciso la questione in diritto conformandosi alla giurisprudenza della corte e l’esame dei motivi non offre elementi per modificarne l’orientamento Quando è manifestatamente infondata la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo (M) Ricorso in cassazione Il filtro di inammissibilità Saranno dichiarati ammissibili solo i ricorsi : 1) che abbiano ad oggetto questioni di diritto nuove 2) o sui quali sussiste incertezza interpretativa 3) o se la Corte ritiene di dover mutare il proprio orientamento

45 la sezione che valuta sulla ammissibilità del ricorso
è composta da magistrati appartenenti a tutte le sezioni

46 (N1) Ricorso in cassazione Il contributo unificato

47 (N2) Ricorso in cassazione Registrazione degli atti civili

48 (o) consulenze tecniche d’ufficio

49 Termine entro il quale il CTU trasmette alle parti la relazione
Termine entro il quale le parti fanno pervenire al CTU le proprie osservazioni (P) nella nuova disciplina delle consulenze tecniche d’ufficio il giudice assegna Termine, anteriore all’udienza di rinvio, entro il quale il CTU deve depositare in cancelleria l’elaborato peritale, le osservazioni delle parti ed una sintetica valutazione delle stesse Divieto di incarichi annui oltre il 10 % di quelli complessivi

50 (Q) La testimonianza nel processo civile, e penale
- la testimonianza nel processo è obbligatoria - la testimonianza nel processo penale è regolata dagli artt. dal 194 al 207 cpp - la testimonianza nel processo civile è regolata dagli artt. dal 224 al 257 cpc - ex art. 120 cpp non possono testimoniare i minori di anni 14 e gli infermi di mente ex art. 248 cpc i minori di 14 anni possono essere sentiti, senza giuramento ex art. 246 cpc non può testimoniare chi ha interesse nella causa

51 (Q) La testimonianza nel testo unico spese di giustizia
Ai testimoni residenti spetta una indennità di € 0,36 al giorno Per residenti si intende stesso comune o comune a 2,5 Km Ai testimoni non residenti spetta una indennità di € 0,72 per ogni giorno di viaggio e € 1,29 per il giorno di udienza. Spetta il rimborso spese biglietto di seconda classe o biglietto aereo se autorizzato La Testimonianza nel T.U. Spese di Giustizia Ai minori nessuna indennità che spetta a chi li accompagna Ai dipendenti pubblici per causa di servizio indennità di rimborso più differenza indennità di missione Nel processo penale la liquidazione è disposta con ordine del funzionario. I rimborsi e le indennità si perdono se non richiesti entro 100 gg

52 circolari Spese per accompagnamento coatto dei testimoni
Liquidazione teste citati ad istanza di parte nel processo civile testimonianza per cause di servizio

53 LA DISPONIBILITA’ DELLE PROVE
LA DISPONIBILITA’ DELLE PROVE Salvi i casi previsti della legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita. Il giudice può tuttavia,senza bisogno di prova ,porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza

54 LA TESTIMONIANZA SCRITTA
La deposizione è resa compilando un modello È ammessa su accordo tra le parti Risposta a tutti i quesiti e sottoscrizione facoltà di astensione ex art. 249 cpc (S) LA TESTIMONIANZA SCRITTA Art. 257-bis cpc Condanna a pena pecuniaria in caso di non risposta Spedizione in busta chiusa o deposito in cancelleria Esaminate le risposte si può disporre la deposizione del teste anche per prova delegata Oggetto documenti di spesa già depositati dichiarazione senza modello

55 TESTIMONIANZA SCRITTA
È resa su modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministero della Giustizia Il modello con le domande deve essere notificato con le istruzioni per la compilazione Indicazione delle parti e del procedimento Generalità del teste, residenza,domicilio eventuale recapito telefonico, rapporti personali con le parti (T) IL MODELLO NELLA TESTIMONIANZA SCRITTA Art. 103 bis disp. att. c.p.c. Formula di rito, formula del giuramento , ammonimento ai sensi articolo 251 cpc e facoltà di astensione Sottoscrizione del teste al termine di ogni risposta Sottoscrizione del teste, esente da imposta di bollo e da ogni diritto, autenticata da segretario Comunale o cancelliere

56 Accompagnamento coatto
(U) La nuova disciplina sanzionatoria in materia di prova nel processo civile art. 255 c.p.c. Condanna a pena pecuniaria non inferiore ad € 200 e non superiore ad € 1000 ( prima era da 100 a 1000)

57 (V) I nuovi mezzi di prova in appello
Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai fatti della decisione della causo ovvero la che parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile . Può sempre deferirsi il giuramento decisorio

58 Cooperazione europea in materia di prova nel processo civile Regolamento CE 1206/2001

59 alla cooperazione giudiziaria in materia civile
“ ...la Comunità deve adottare...nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile i provvedimenti necessari per il corretto funzionamento del mercato interno (consiglio europeo di Tampere 15/16 ottobre 1999) Regolamento (CE) n /2000 del 29 maggio 2000 relativo alle procedure di insolvenza Regolamento (CE) n. 1348/2000 del 29 maggio 2000 relativo alle notificazioni ed alle comunicazioni negli stati membri degli atti giudiziari ed extra giudiziari in materia civile e commerciale Regolamento (CE) n. 44/2001 del 22 dicembre relativo alla competenza giurisdizionale, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale Regolamento (CE) n. 1206/2001 del 28 maggio 2001 relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli stati membri nel settore delle prove in materia civile e commerciale Regolamento (CE) n. 2201/2003 del 27 novembre 2003 sulla responsabilità genitoriale e relativo alla competenza ed alla esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di potestà dei genitori Regolamento (CE) n. 805 del 21aprile 2004 che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati La Comunità europea ha creato un sito internet denominato “ l’Atlante Giudiziario europeo in materia civile (ATLAS) per le informazioni relative all’attuazione dei regolamenti e per lo svolgimento di tutte le attività inerenti alla cooperazione giudiziaria in materia civile

60 Il regolamento (CE) 1206/2001 ( in vigore dal 1 gennaio 2004) è pubblicato in Gazzetta Ufficiale europea n. 174 L del 27 giugno 2001 Ai sensi del punto 17 della premessa all’adozione del Regolamento (CE) n /01 “ la materia” rientrante nel suo ambito di applicazione “ prevale sulle disposizioni contenute negli accordi o intese bilaterali o multilaterali conclusi dagli Stati membri.... INDIRETTO ( artt reg.): “ l’autorità giudiziaria competente di un’altro Stato membro procede all’assunzione delle prove Il Regolamento europeo stabilisce sono i sistemi di ottenimento della prova: DIRETTO ( art. 17 reg. ): l’autorità giudiziaria di uno Stato membro chiede di “ procedere direttamente essa stessa alla assunzione delle prove in un altro Stato membro”

61 Ai sensi dell’articolo 1 del Regolamento (CE) “ le richieste sono ammesse solo se finalizzate ad essere utilizzate in procedimenti giudiziari pendenti o previsti Nel caso di acquisizione c.d. indiretta le richieste e relative acquisizioni sono trasmesse direttamente all’autorità Giudiziaria competente Nel caso di acquisizione c.d. diretta la richiesta è trasmessa all’Organo Centrale o all’Autorità Competente designata Il Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli affari di Giustizia – Direzione Generale per la Giustizia Civile l’ Italia ha designato quale Autorità centrale La Procura Generale presso la Corte di Cassazione

62 videoconferenza e teleconferenza
Ai sensi del punto 9 premessa all’atto di adozione del Regolamento (CE) “ per garantire la massima chiarezza e certezza del diritto le richieste di assunzione delle prove devono essere trasmesse mediante formulario da compilarsi nella lingua dello Stato dell’autorità giudiziaria richiesta..” La procedura di acquisizione è regolamentata dall’ordinamento dello Stato che procede all’acquisizione Prova testimoniale Le richieste di prova : Consulenza Tecnica videoconferenza e teleconferenza Ai sensi dell’articolo 18 reg. “ per l’esecuzione delle richieste di cui all’articolo 10 non può essere chiesto il rimborso di tasse o spese. Tuttavia se l’autorità giudiziaria richiesta lo chiede, l’autorità richiedente vigila a che si proceda senza indugio al rimborso dei compensi versati a periti e agli interpreti delle spese risultanti dall’applicazione dell’articolo 10, par. 3 e 4..” L’obbligo della parte di sostenere spese e compensi è regolamentata dalla legge dello Stato membro dell’autorità richiedente. Nei casi di nomina di un perito può essere disposto la costituzione di un deposito o di anticipo spese.

63 La Trascrizione Aspetti Generali
artt ss codice civile Normativa di riferimento : decreto legislativo 31/10/1990 n 374 T. U. disposizioni concernenti le imposte ipotecarie e catastali

64 La Trascrizione Aspetti Generali
La trascrizione non si può eseguire se non in forza di sentenza, di atto pubblico o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente (art codice civile) La parte che domanda la trascrizione deve presentare al conservatore dei registri immobiliari copia autenticata se si tratta di atti pubblici o sentenza.... (art codice civile) Vanno chieste le trascrizioni degli atti giudiziali che comportino trasferimento del diritto di proprietà o trasferimento di diritti reali. La legge ( art cc) pone a carico del pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l’atto soggetto a trascrizione l’obbligo di curare che questa venga eseguita ed è tenuto al risarcimento dei danni salva l’applicazione delle pene pecuniarie previste dalle leggi speciali se lascia trascorrere trenta giorni dalla data dell’atto ricevuto o autenticato

65 La Trascrizione Modifiche Legge 69/09 Legge 94/09
Durata di efficacia della trascrizione in 20 anni. Cessa se non rinnovata Modifiche Legge 69/09 Legge 94/09 La durata di efficacia della trascrizione si applica anche nel caso di trascrizione del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo Art. 104 disp.att. cpp “ il sequestro preventivo è eseguito sugli immobili o mobili registrati con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici

66 Circolari ministeriali
La Trascrizione Circolari ministeriali Caso pratico

67 Spese processo civile Art. 8 T.U Spese processo penale Art. 4 T.U.
Spese processuali Spese processo civile Art. 8 T.U Spese processo penale Art. 4 T.U.

68 azione civile nel processo penale
Contributo unificato ( artt. 12 e 11 T.U. spese di Giustizia) azione civile nel processo penale Pagamento forfettario ex art. 30 T.U.

69 (Z) Registrazione degli atti giudiziari nel processo penale art
(Z) Registrazione degli atti giudiziari nel processo penale art. 67 legge 18 giugno 2009 n. 69 All’art. 73-bis T.U – (Termini per la richiesta di registrazione)“ la registrazione della sentenza di condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato deve essere richiesta entro 5 giorni dal passaggio in giudicato” All’art. 73-ter T.U –( Procedura per la registrazione degli atti giudiziari)-“ la trasmissione della sentenza all’ufficio finanziario è curata dal funzionario addetto all’ufficio del giudice dell’esecuzione”

70 Spese Processuali Penali- recupero in misura fissa
SPESE, DIRITTI ED INDENNITA’ PER NOTIFICAZIONI PENALI Tabella dei diritti da recuperarsi in misura fissa per le notificazioni ( D.M 13 novembre 2002 n. 285 pubblicato G.U. 28 dicembre 2002 n. 303) PROCEDIMENTI DAVANTI AL TRIBUNALE E ALLA CORTE DI ASSISE PROCEDIMENTI DAVANTI AL GIUDICE DI PACE tabelle

71 RECUPERO DELLE SPESE NEL PROCESSO PENALE 1
( rif. circolare Min. Giust. Dip. Aff. Giustizia del 7 febbraio 2003 n 1/1641/44(03)U ) Prima della riforma ex art. 67 L. 69/09 L’art. 205 del DPR 30 maggio 2002 n 115 ( testo Unico spese di giustizia ) disponeva che in caso di passaggio in giudicato di una sentenza penale di condanna le spese del processo anticipate dallo Stato sono recuperate per intero ad eccezione dei diritti e delle indennità di trasferta spettanti all’ufficiale giudiziario e delle spese di spedizione per la notificazione degli atti a richiesta dell’ufficiale giudiziario che sono recuperati nella misura fissa stabilita con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro della Giustizia ai sensi dell’articolo 17, comma 3 e 4, della legge 23 agosto 1988 n 400

72 RECUPERO DELLE SPESE NEL PROCESSO PENALE 2-1
( rif. circolare Min. Giust. Dip. Aff. Giustizia civ del 14 luglio n 92331/U ) Art. 205 ( testo Unico spese di giustizia ) per come modificato dall’art. 67 legge 18 giugno 2009 n 69 la rubrica è sostituita dalla seguente: «Recupero intero, forfettizzato e per quota»;

73 «1. Le spese del processo penale anticipate dall'erario sono recuperate nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarietà, nella misura fissa stabilita con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n L'ammontare degli importi può essere rideterminato ogni anno al fine di garantire l'integrale recupero delle somme anticipate dall'erario.

74 2. Il decreto di cui al comma 1 determina la misura del recupero con riferimento al grado di giudizio e al tipo di processo. Il giudice, in ragione della complessità delle indagini e degli atti compiuti, nella statuizione di condanna al pagamento delle spese processuali può disporre che gli importi siano aumentati sino al triplo. Sono recuperate per intero, oltre quelle previste dal comma 2-bis, le spese per la consulenza tecnica e per la perizia, le spese per la pubblicazione della sentenza penale di condanna e le spese per la demolizione di opere abusive e per la riduzione in pristino dei luoghi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 32, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326»;

75 «2-quater. Gli importi di cui al comma 2-bis ( sono le spese relative alle intercettazioni ndr), nonché le spese per la consulenza tecnica e per la perizia, le spese per la pubblicazione della sentenza penale di condanna e le spese per la demolizione di opere abusive e per la riduzione in pristino dei luoghi, di cui al comma 2, sono recuperati nei confronti di ciascun condannato in misura corrispondente alla quota del debito da ciascuno dovuta in base al decreto di cui al comma 1,senza vincolo di solidarietà. 2-quinquies. Il contributo unificato e l'imposta di registro prenotati a debito per l'azione civile nel processo penale sono recuperati nei confronti di ciascun condannato al risarcimento del danno in misura corrispondente alla quota del debito da ciascuno dovuta, senza vincolo di solidarietà. 2-sexies. Gli oneri tributari relativi al sequestro conservativo di cui all'articolo 316 del codice di procedura penale sono recuperati nei confronti del condannato a carico del quale è stato disposto il sequestro conservativo»; NB: sino all’emanazione del decreto di cui al comma 1 il recupero avviene secondo le norme anteriormente vigenti

76 (X) Spese Processuali ufficio competente al recupero -1
Articolo 208 T.U prima della legge 64/09 Se non diversamente stabilito in modo espresso, ai fini delle norme che seguono e di quelle cui si rinvia, l’ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione è quello presso il magistrato, diverso dalla corte di cassazione, il cui provvedimento è passato in giudicato o presso il magistrato il cui provvedimento e divenuto definitivo

77 (X) Spese Processuali ufficio competente al recupero-2
Articolo 208 T.U per come modificato della legge 64/09 (rif art 665c.p.p.) a) Per il processo civile , amministrativo , contabile e tributario è quello presso il magistrato , diverso dalla corte di cassazione, il cui provvedimento è passato in giudicato o presso il magistrato il cui provvedimento è divenuto definitivo Se non diversamente stabilito in modo espresso, ai fini delle norme che seguono e di quelle cui si rinvia, l’ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione è così individuato b) Per il processo penale è quello presso il giudice dell’esecuzione

78 GIUDICE DELL’ESECUZIONE ( art. 665 c.p.p.)
1- Salvo diversa disposizione di legge a conoscere dell’esecuzione di un provvedimento è il giudice che lo ha deliberato 2- quando è stato proposto appello se il provvedimento è stato confermato o riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, è competente il giudice di primo grado,altrimenti è competente il giudice di appello 3- quando vi è stato ricorso in cassazione è questo è stato dichiarato inammissibile o rigettato ovvero quando la corte ha annullato senza rinvio il provvedimento impugnato, è competente il giudice di primo grado se il ricorso fu proposto contro provvedimento inappellabile, ovvero a norma dell’art. 569 ( ricorso immediato per cassazione) è il giudice indicato nel comma 2 . Quando è stato pronunciato l’annullamento con rinvio è competente il giudice di rinvio. GIUDICE DELL’ESECUZIONE ( art. 665 c.p.p.) 4- se l’esecuzione concerne più provvedimenti emessi da giudici diversi è competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile. Tuttavia se i provvedimenti sono stati emessi da giudici ordinari e giudici speciali è competente in ogni caso il giudice ordinario

79 Provvisoria esecuzione delle disposizioni civili ( art. 540 c.p.p.)
1- la condanna alla restituzione e al risarcimento del danno è dichiarata provvisoriamente esecutiva , a richiesta della parte civile, quando ricorrono giustificati motivi Provvisoria esecuzione delle disposizioni civili ( art. 540 c.p.p.) 2- la condanna al pagamento della provvisionale è immediatamente esecutiva

80 Spese Processuali modalità di recupero
Spese Processuali dal 1 luglio 2002 al 31 dicembre 2007 Spese Processuali modalità di recupero Spese Processuali maturate dal 1 gennaio 2008 Spese Processuali nuova normativa

81 Spese Processuali dal 1° luglio 2002 al 31 dicembre 2007 - 1
Soppressione delle funzioni di cassa degli uffici finanziari attribuendole ai concessionari ( anche se già si faceva dal 1 gennaio 1998) Nuova disciplina in applicazione del D.P.R. 115/02 T.U spese di giustizia Uffici Giudiziari obbligo entro un mese dal passaggio in giudicato del provvedimento notifica al debitore invito al pagamento mediante trasmissione F3 e avviso La riscossione, bonaria o coattiva, dei crediti erariali non più al cancelliere ma al concessionario

82 Spese Processuali dal 1° luglio 2002 al 31 dicembre 2007 - 2
Registro delle spese pagate dall’erario Mod. 1/A/SG sostituisce il modello 12 Decreto Ministero Giustizia e Ministero economia e Finanze del 28/5/2003 approvazione modelli registri in materia di spese di giustizia da tenere a partire dal 1 luglio 2003 Registro unificato delle spese prenotate a debito Mod. 2/A/SG sostituisce i modelli campione civile e campione penale Registro dei crediti da recuperare e delle successive Vicende del credito Mod. 3/GS

83 Spese Processuali maturate dal 1 gennaio 2008 -1
Entrata in vigore comma 367 Legge 24 dicembre n. 244 (finanziaria 2008) Acquisizione dati anagrafici del debitore e supporto alla quantificazione del credito effettuata dall’ufficio competente Entro 120 giorni una o più convenzioni per spese e e pene pecuniarie provvedimenti passati in giudicato dal 1 gennaio 2008 per: Notifica al debitore di invito al pagamento Iscrizione a ruolo del credito scaduto il termine per l’adempimento spontaneo

84 Spese Processuali maturate dal 1 gennaio 2008 -2
Modifica della procedura di riscossione delle spese Processuali e delle pene pecuniarie esigibili Notifica, a cura dell’agente di riscossione , al debitore di intimazione , entro trenta giorni, al pagamento. Notifica contestuale della cartella di pagamento con intimazione ad adempiere entro venti giorni successivi alla scadenza del termine dei 30 giorni Entrata in vigore art. 227ter Legge 133/2008 Eliminata la fase della redazione dell’invito di pagamento a cura dell’ufficio giudiziario

85 Spese Processuali maturate dal 1 gennaio 2008 -3
Agente della riscossione non è il cancelliere Eliminazione fase dell’invio, a cura della cancelleria, dell’invito bonario al pagamento Circolare DAG.29/09/ U Circolare DAG.03/03/ U Normativa applicabile inizialmente ai soli crediti per i quali non si era provveduto alla notifica dell’invito al pagamento. Successivamente a tutti i crediti specificando nella trasmissione al concessionario quelli per i quali si era proceduto all’invito Specificazione che la presente disciplina non si applica al recupero del contributo unificato

86 Spese Processuali nuova normativa
Viene meno il vincolo di solidarietà Modifica dell’individuazione dell’ufficio competente nelle attività connesse alla riscossione Art. 67 legge 18 giugno 2009 n. 69 Circolare DAG.14/09/ U All’entrata in vigore della convenzione il Concessionario ( Equitalia giustizia spa) provvederà : 1) acquisizione dei dati anagrafici del debitore e quantificazione del credito nella misura stabilita dal decreto Ministero della Giustizia ex art. 205 DPR 115/02 2) iscrizione a ruolo il credito Ai sensi dell’articolo 67,punto 4, legge 69/09 “ fino all’emanazione del decreto di cui all’articolo 205 c 1 Il recupero delle spese avviene secondo le norme anteriormente vigenti

87 Spese Processuali e per finire La prescrizione è quella ordinaria
La notifica dell’invito al pagamento costituisce atto idoneo all’interruzione della prescrizione Fino all’entrata in vigore della nuova normativa per le spese per quota l’interruzione della prescrizione nei confronti di un debitore si estende anche gli altri


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