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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA UFFICIO FORMAZIONE Corte di Appello di Reggio Calabria
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DEL PUBBLICO DIPENDENTE Corso di Formazione
DIRITTI E DOVERI DEL PUBBLICO DIPENDENTE Corso di Formazione Reggio Calabria novembre 2011 A cura del dottor CAGLIOTI GAETANO WALTER ( Dirigente Tribunale di Vibo Valentia )
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RESPONSABILITA’ DEL PUBBLICO DIPENDENTE
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Responsabilità generale
La responsabilità è la situazione in cui viene a trovarsi una persona chiamata a rispondere di un danno che è tenuto a risarcire. Il dipendente pubblico, come ogni cittadino è direttamente responsabile dei danni prodotti ai terzi nell’espletamento delle sue funzioni. Responsabilità generale La responsabilità può essere civile, penale,amministrativa,disciplinare e dirigenziale L’art. 28 della Costituzione al fine di garantire la liceità dell’azione amministrativa afferma che i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli Enti Pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative degli atti compiuti in violazione di diritti
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Responsabilità civile
Si ha quando dalla trasgressione dei doveri d’ufficio derivi per la P.A. o per i terzi un danno patrimoniale.
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la RESPONSABILITA’ CIVILE può essere di due tipi:
CONTRATTUALE EXTRA CONTRATTUALE In entrambi i tipi di responsabilità si è tenuti a risarcire il danno prodotto
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CONTRATTUALE - scaturisce dall’inadempimento di un obbligo contrattuale
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EXTRACONTRATTUALE detta anche Aquiliana deriva dalla violazione del dovere giuridico del neminen laedere Ai sensi dell’ ART.2043 c.c. “Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”
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LA RIFERIBILITA’ DEL FATTO ALL’AMMINISTRAZIONE
Art. 28 Cost.: i funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazione dei diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato ed agli enti pubblici.
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RESPONSABILITA’ DIRETTA della P.A. per fatto proprio ex art.2043 c.c.
Dipendente Amministrazione Immedesimazione organica
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LA RIFERIBILITA’ DEL FATTO ALL’AMMINISTRAZIONE
L’espressione di cui all’art. 28 Cost. che “estende” allo Stato ed agli enti pubblici la responsabilità del dipendente per l’illecito compiuto in occasione del servizio, secondo la giurisprudenza va interpretata nel senso che ove lo svolgimento delle funzioni istituzionali è “l’occasione necessaria” per la produzione dell’illecito, il risarcimento potrà essere richiesto, in via alternativa, al dipendente o all’amministrazione.
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LA RIFERIBILITA’ DEL FATTO ALL’AMMINISTRAZIONE
Laddove invece il fatto avvenga per uno scopo che fuoriesce dall’attività propria dell’amministrazione o addirittura collide con esso, l’autore del fatto sarà l’unico soggetto tenuto al risarcimento.
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LA RIFERIBILITA’ DEL FATTO ALL’AMMINISTRAZIONE
La responsabilità del dipendente è quindi chiaramente configurata, nella norma costituzionale, come diretta e altrettanto diretta rimane quella dell’amministrazione di appartenenza
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l’art. 28 Cost. rafforza la tutela per i soggetti destinatari dell’azione amministrativa, rendendo i dipendenti pubblici personalmente tenuti al risarcimento per gli illeciti compiuti, a fini di responsabilizzazione degli stessi, consentendo alla vittima dell’illecito di rivolgersi, in via alternativa, sia al dipendente autore del fatto che all’amministrazione di appartenenza.
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Nel caso in cui l’amministrazione sia costretta a pagare il prezzo del risarcimento dei danni provocati da propri dipendenti potrà effettuare la rivalsa nei loro confronti. A tal fine sarà necessario incardinare il processo per la responsabilità amministrativa innanzi alla Corte dei Conti, al termine del quale il dipendente, autore del danno, dovrà rimborsare all’amministrazione ciò che questa ha risarcito, ma solo se il primo ha agito con dolo o colpa grave.
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IL DOLO si identifica nell’intenzionalità del fatto, cioè nell’avere volontariamente e coscientemente cagionato un danno ingiusto a terzi. LA COLPA GRAVE consiste nella violazione dei criteri minimi di prudenza, diligenza e perizia.
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RESPONSABILITA’ CIVILE del dipendente
Verso terzi Nei confronti dell’Amministrazione
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RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI
AMMINISTRAZIONE Terzo danneggiato SOLIDARIETA’ PASSIVA FUNZIONARIO
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da una interpretazione meramente letterale della norma si rinviene una responsabilità del dipendente (specie se P.U.) in tutte le ipotesi in cui questi violi un suo specifico dovere recando pregiudizio economico ad un terzo. il dipendente risponde non solo per il non fare ma anche il fare illegittimo, incongruo, insufficiente, il fare solo apparente e formale che in ogni caso costituisce violazione dei doveri che il dipendente ha in qualità di pubblico ufficiale.
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ESEMPIO Si ha illecito civile con conseguente obbligo del risarcimento del danno nel caso in cui l’Ufficiale Giudiziario ometta di descrivere e quindi di pignorare i beni mobili che si trovano nell’abitazione del debitore senza un valido motivo ( che si ha solo quando presso il debitore non si rinvengono affatto dei beni ovvero quando vi sia la prova certa dell’altrui proprietà degli stessi) commettendo illecito civile, che ha come conseguenza l’obbligo del risarcimento del danno.
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La prassi di verbali di pignoramento ove è scritto “ suonato reiteratamente senza avere risposta alcuna ”, “ sconosciuto all’indirizzo ”, “ rinvenuto chiuso ”, “ non si rinvengono beni utilmente pignorabili ” o frasi analoghe è corretta solo nella misura in cui l’Ufficiale Giudiziario abbia fatto tutto il possibile per provvedere con tempestività ed efficacia al pignoramento dei beni del debitore.
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RESPONSABILITA’ CIVILE DIPENDENTI UFFICI GIUDIZIARI
ARTT. 60 e 162 c.p.c. : il Cancelliere e l’ufficiale giudiziario rispondono della nullità degli atti commessi con dolo o colpa grave e possono essere tenuti in questi casi a pagare le spese per la rinnovazione dell’atto nullo e il risarcimento dei danni.
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ART. 60 co. 1 c.p.c.: i cancellieri e gli ufficiali giudiziari sono civilmente responsabili quando senza giusto motivo ricusano di compiere gli atti che sono loro legalmente richiesti oppure omettono di compierli nel termine che su istanza di parte è fissato dal giudice.
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Le responsabilità civili del dipendente giudiziario, nella specie Cancelliere e Ufficiale Giudiziario, quindi previste espressamente dal codice di procedura civile sono due: RESPONSABILITA’ CIVILE PER RIFIUTO O RITARDO NELL’ ESECUZIONE DI UN ATTO LEGALMENTE RICHIESTO DALLA PARTE RESPONSABILITA’ CIVILE PER ATTO NULLO
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Responsabilità penale
RESPONSABILITA’ PENALE: si ha quando la trasgressione dei doveri d’ufficio da parte del dipendente è tale da causare una o più violazioni del codice penale assumendo le caratteristiche di un reato.
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Responsabilità dell’impiegato verso la P.A.
I funzionari e i dipendenti pubblici rispondono dei danni prodotti nell’esercizio delle loro funzioni non solo verso i terzi ma anche verso la Pubblica Amministrazione. Tale responsabilità può essere patrimoniale e disciplinare. Quella patrimoniale a sua volta può essere amministrativa e contabile
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la RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE
AMMINISTRATIVA CONTABILE
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La Responsabilità Amministrativa è di tipo contrattuale
suo presupposto è infatti il rapporto d’impiego che lega il dipendente alla pubblica amministrazione
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La Responsabilità contabile è una specie particolare della responsabilità amministrativa peculiare di chi maneggia denaro per conto dello Stato e o degli enti pubblici che incombe tanto sui contabili di diritto (incaricati di denaro, valori o altre cose dell’amministrazione) quanto su quelli di fatto (quelli che senza una legale autorizzazione si ingeriscono nelle predette attività)
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La Responsabilità Amministrativa si differenzia
da quella civile ( diretta al risarcimento del danno ) perché ad essere danneggiato non è un terzo ma la pubblica Amministrazione cui spetta quindi la soddisfazione patrimoniale del danno ricevuto. da quella penale perché ha natura risarcitoria e non punitiva
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Responsabilità amministrativa elementi
La responsabilità amministrativa deriva da attività colpose o dolose dell’impiegato ed è caratterizzata da quatto elementi senza i quali essa non può sussistere Il fatto : il danno, suscettibile di valutazione economica, erariale deve essere certo, attuale ed economicamente valutabile . l’elemento psicologico : perché il danno sia riferibile alla volontà di chi ha agito è richiesto il dolo o la colpa grave ( la Suprema Corte ha affermato che la sola lesione derivante da un atto dichiarato illegittimo è sufficiente di per sé dimostrare l’elemento psicologico della colpa. Il nesso di causalità : l’evento dannoso deve essere collegato alla condotta illecita del dipendente Il rapporto di servizio: perché nasca responsabilità amministrativa è necessario che tra l’autore dell’illecito e l’amministrazione danneggiata sussista un rapporto di servizio
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Responsabilità Dirigenziale Fonti normative
Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n 165 Contrattazione collettiva di area dirigenziale
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Tipica solo e soltanto del personale con qualifica dirigenziale “privatizzato”
Non si tratta di un istituto nuovo nell’ordinamento amministrativo in quanto già l’art. 19 del DPR 30 giugno 1972 n 748 prevedeva “ ...i dirigenti sono responsabili, nell’esercizio delle relative funzioni del buon andamento,dell’imparzialità e della legittimità dell’azione degli uffici a cui sono preposti” Altra ipotesi di responsabilità era “la grave inosservanza degli indirizzi generali emanati dal Consiglio dei ministri e dalle direttive del Dicastero di competenza” Sanzioni la messa a disposizione e nei casi più gravi il collocamento a riposo
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IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
FONTE REGOLATRICE Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 ( attuazione legge 4 marzo 2009 n 15) ARTICOLO 54 Modifiche all’articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 .....Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari,alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche,la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge....
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RESPONSABILITA’ DISCIPLINARE:
si ha quando il dipendente commette infrazioni degli obblighi connessi al rapporto di lavoro con la P.A. E’ fonte di responsabilità disciplinare anche la violazione dei doveri ai quali deve uniformarsi il comportamento del dipendente come stabilito dal codice di comportamento. Il potere di punire chi abbia commesso fatti illeciti si attua attraverso norme e sanzioni disciplinari.
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IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 ( attuazione legge 4 marzo 2009 n 15) Capo V Articolo 67 In attuazione dell’articolo 7 della legge 4 marzo 2009 n 15, le disposizioni del presente capo recano modifiche in materia di sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche in relazione ai rapporti di lavoro di cui all’art. 2 comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, al fine di potenziare il livello di efficienza degli uffici pubblici e di contrastare i fenomeni di scarsa produttività ed assenteismo. ....omissis...
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IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 ( attuazione legge 4 marzo 2009 n 15) Articolo 67 Omissis... Resta ferma la devoluzione al giudice ordinario delle controversie relative al procedimento e alle sanzioni disciplinari, ai sensi dell’articolo 63 del decreto legislativo n. 165 del 2001 Articolo 68 Omissis....La contrattazione collettiva non può istituire procedure di impugnazione dei provvedimenti disciplinari.
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Riferimenti normativi:
legge 4 marzo 2009 n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni Art. 55, 55-bis del D.L.gs 165/2001 per come modificati ed introdotti dal decreto legislativo 27 ottobre 2009 n 150 Articolo 2106 codice civile Art. 2, comma secondo, decreto legislativo 25 luglio 2006 n 240 Art. 24 CCNL 16/5/1995, come modificato dall’art. 12 del CCNL 12/6/2003 Art. 10 Norme disciplinari clausole generali del CCNL 02-05 Art. 27 Modifiche al sistema disciplinare del CCNL 2006/2009 Direttiva Disciplinare n 8 del 6 dicembre 2007 del Ministro per le riforme e le innovazioni nella Pubblica Amministrazione
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l’art. 55 Decreto legislativo n
l’art. 55 Decreto legislativo n. 165/2001, per come sostituito dall’art 68 dal Capo decreto legislativo n. 150/09 dispone che la tipologia, l’entità delle infrazioni e le relative sanzioni disciplinari sono regolate dal contratto collettivo nazionale di lavoro nonché dalle norme attualmente vigenti in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni e nell’ambito di quanto disposto dal Capo V del decreto legislativo 150/2009
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IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
Nell’ambito della c.d. privatizzazione del rapporto di pubblico impiego appariva importante la scelta del Legislatore per la contrattualizzazione della materia disciplinare dei pubblici dipendenti. Infatti dopo aver sancito la piena applicabilità dell’art c.c.,che riguarda le violazioni del dovere di diligenza ( art c.c) e dell’obbligo di fedeltà( art c.c.) e dell’art. 7 commi 1, 5 e 8, dello statuto dei lavoratori che riguarda : l’affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti delle norme disciplinari, il decorso di gg 5 dalla contestazione scritta del fatto per l’applicazione dei provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale, perenzione di tutti gli effetti delle sanzioni disciplinari trascorsi due anni dalla loro applicazione aveva espressamente previsto che la tipologia e l’entità delle infrazioni e delle relative sanzioni erano definite dai contratti collettivi. L’individuazione dei comportamenti illeciti e la definizione delle sanzioni erano quindi rimesse esclusiva alla contrattazione collettiva che integrerà in tal modo il codice civile e lo Statuto dei lavoratori. L’attuale modifica operato dal decreto legge n 150/09 ha mantenuto alla contrattazione collettiva la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni fatte salve le previsioni della nuova normativa ( c.d. decreto Brunetta) che ha introdotto una nuova tipologia di illeciti e di sanzioni. Ulteriore elemento di allontanamento dal previgente sistema è dato dal mancato richiamo, nell’articolo 55 dlgvo 165/01 per come modificato dal dlgvo 150/09 all’articolo 7 , co. 1,5 e 8 dello statuto dei lavoratori
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IL PRINCIPIO DI PUBBLICITA’
Il principio di pubblicità trova piena applicazione nella previsione della pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione del codice disciplinare, recante l’indicazione delle predette infrazioni e relative sanzioni. La pubblicazione sul sito equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all’ingresso della sede di lavoro
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OBBLIGATORIETA’ DELL’AZIONE DISCIPLINARE
Articolo 55- sexies Dlvo 165/01, co 3 e 4, per come modificato Dlvo 150/09 c.3.Il mancato esercizio o la decadenza dell'azione disciplinare, dovuti all'omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare o a valutazioni sull'insussistenza dell'illecito disciplinare irragionevoli o manifestamente infondate, in relazione a condotte aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare, comporta, per i soggetti responsabili aventi qualifica dirigenziale, l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione in proporzione alla gravità dell'infrazione non perseguita, fino ad un massimo di tre mesi in relazione alle infrazioni sanzionabili con il licenziamento, ed altresì la mancata attribuzione della retribuzione di risultato per un importo pari a quello spettante per il doppio del periodo della durata della sospensione. Ai soggetti non aventi qualifica dirigenziale si applica la predetta sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, ove non diversamente stabilito dal contratto collettivo. c.4. La responsabilità civile eventualmente configurabile a carico del dirigente in relazione a profili di illiceità nelle determinazioni concernenti lo svolgimento del procedimento disciplinare e' limitata, in conformità ai principi generali, ai casi di dolo o colpa grave.
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IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA’ (art c.c.): comporta che tra l’infrazione commessa e la sanzione irrogata vi sia proporzione con conseguente principio di gradualità della sanzione; Sulla base e per il rispetto dei sopra citati principi sono fissati ( art. 13 Codice di Disciplina CCNL ) dei criteri generali
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per come modificato dall’art. 27 CCNL 2006/2009
Art Codice disciplinare dal CCNL 02-05 per come modificato dall’art. 27 CCNL 2006/2009 1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravita della mancanza e in conformità a quanto previsto dall'ari. 55 del D.Lgs. n. 165 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, sono fissati i seguenti criteri generali: _ a) il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati anche in relazione: • alla intenzionalità del comportamento, alla rilevanza della violazione di norme o disposizioni; • al grado di disservizio o di pericolo provocato dalla negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento; • all'eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti; • alle responsabilità derivanti dalla posizione di lavoro occupata dal dipendente; • al concorso nella mancanza di più lavoratori in accordo tra loro; • al comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo ai precedenti disciplinari, nell'ambito del biennio previsto dalla legge; • al comportamento verso gli utenti; b) al lavoratore che abbia commesso mancanza della stessa natura già sanzionata nel biennio di riferimento, è irrogata, a seconda della gravità del caso e delle circostanze, una sanzione di maggiore entità prevista nell’ambito del medesimo comma c) al dipendente responsabile di più mancanze compiute in un'unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità
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Per le infrazioni di minore gravità superiori
al rimprovero verbale ed inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a 10 giorni La normativa in vigore prevede due procedure con differenze e diversità circa la potestà disciplinare, i termini procedurali e la facoltà di sospensione Resta fuori dalla regolamentazione le infrazioni per le quali è previsto il rimprovero verbale(si applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo) Per le infrazioni di maggiore gravità superiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a 10 giorni
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LE SANZIONI DISCIPLINARI di competenza del dirigente
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Rimprovero verbale Rimprovero scritto (censura) Multa di importo variabile fino ad un massimo di 4 ore di retribuzione Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a 10 gg.
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Rimprovero verbale, scritto e multa art. 13 c
Rimprovero verbale, scritto e multa art. 13 c.2 CCNL per come modificato dall’art. 27 CCNL 2006/2009 La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a 4 ore di retribuzione si applica al dipendente per: a) inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro; b) condotta non conforme ai principi di correttezza verso altri dipendenti o nei confronti del pubblico; c) negligenza nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare azione di vigilanza; d) inosservanza delle norme in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro nel caso in cui non ne sia derivato un pregiudizio al servizio o agli interessi dell'amministrazione o di terzi; e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'amministrazione, nel rispetto di quanto previsto all'art. 6 della L. 20 maggio 1970 n. 300; . f) insufficiente rendimento. L'importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell'amministrazione e destinato ad attività sociali.
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Sospensione e privazione retribuzione fino a 10 gg art. 13 c
Sospensione e privazione retribuzione fino a 10 gg art. 13 c. 3 CCNL per come modificato dall’art. 27 CCNL 2006/2009 La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a 10 giorni si applica per: Recidiva nelle mancanze che abbiano comportato l’applicazione del massimo della multa oppure quando le mancanze previste nel precedente comma 2 presentino caratteri di particolare gravita Assenza ingiustificata dal servizio fino a giorni 10 o arbitrario abbandono dello stesso, l’entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell’assenza o dell’abbandono del servizio, al disservizio determinatosi,agli eventuali danni causati all’amministrazione, agli utenti e ai terzi. Ingiustificato ritardo non superiore a 10 gg a trasferirsi nella sede assegnata dall’amministrazione; Svolgimento di altre attività lavorative durante lo stato di malattia o infortunio Rifiuto di testimonianza o testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari Minacce, ingiurie gravi, calunnia o diffamazione verso il pubblico o altro dipendente manifestazioni ingiuriose nei confronti dell’amministrazione, tenuto conto del rispetto della libertà di pensiero e di espressione; Atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della persona; Sistematici e reiterati atti o comportamenti ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un altro dipendente
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Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari art. 55 bis, punto 4 del decreto legislativo n. 165 del 2001per come introdotto dall’art. 69 decreto legislativo n 150/2009
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LE SANZIONI DISCIPLINARI di competenza dell’Ufficio disciplinare
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Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 gg
Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 gg. fino ad un massimo di 6 mesi.
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Sospensione e privazione retribuzione da 11 gg a 6 mesi art. 13 c
Sospensione e privazione retribuzione da 11 gg a 6 mesi art. 13 c. 4 CCNL per come modificato dall’art. 27 CCNL 2006/2009 La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica per: Recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma precedente quando sia stata comminata la sanzione massima oppure quando le mancanze previste dal comma 3 presentino caratteri di particolare gravità Assenza ingiustificata dal servizio oltre giorni 10 e fino a 15 giorni Occultamento di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione di somme o beni di spettanza o pertinenza dell’Amm.o ad essa affidati, quando in relazione alla posizione rivestita, il lavoratore abbia un obbligo di vigilanza o di controllo Insufficiente persistente scarso rendimento dovuto a comportamento negligente Esercizio , attraverso sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi ostili e denigratori, di forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un altro dipendente al fine di procurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo Atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, di particolare gravità che siano lesivi della dignità della persona Fatti e comportamenti tesi all’elusione dei sistemi di rilevamento elettronici della presenza e dell’orario o manomissione dei fogli di presenza o delle risultanze anche cartacee degli stessi.tale sanzione si applica anche a chi avalli, aiuti o permetta tali atti o comportamenti Alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti Qualsiasi comportamento da cui sia derivato danno grave all’amministrazione o a terzi Nella sospensione dal servizio prevista nel presente comma il dipendente è privato della retribuzione fino al decimo giorno , dall’undicesimo viene corrisposta una indennità pari al 50% della retribuzione nonché gli eventuali assegni del nucleo familiare. Il periodo di sospensione non è computabile ai fini dell’ anzianità di servizio
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Art. 55-sexies (Responsabilità disciplinare per condotte pregiudizievoli per l'amministrazione e limitazione della responsabilità per l'esercizio dell'azione disciplinare). 1. La condanna della pubblica amministrazione al risarcimento del danno derivante dalla violazione, da parte del lavoratore dipendente, degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento di cui all'articolo 54, comporta l'applicazione nei suoi confronti, ove già non ricorrano i presupposti per l'applicazione di un'altra sanzione disciplinare, della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi, in proporzione all'entità del risarcimento. 2. Fuori dei casi previsti nel comma 1, il lavoratore, quando cagiona grave danno al normale funzionamento dell'ufficio di appartenenza, per inefficienza o incompetenza professionale accertate dall'amministrazione ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, e' collocato in disponibilità, all'esito del procedimento disciplinare che accerta tale responsabilità, e si applicano nei suoi confronti le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 8, e all'articolo 34, commi 1, 2, 3 e 4. Il provvedimento che definisce il giudizio disciplinare stabilisce le mansioni e la qualifica per le quali può avvenire l'eventuale ricollocamento. Durante il periodo nel quale e' collocato in disponibilità, il lavoratore non ha diritto di percepire aumenti retributivi sopravvenuti. 3. Il mancato esercizio o la decadenza dell'azione disciplinare, dovuti all'omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare o a valutazioni sull'insussistenza dell'illecito disciplinare irragionevoli o manifestamente infondate, in relazione a condotte aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare, comporta, per i soggetti responsabili aventi qualifica dirigenziale, l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione in proporzione alla gravità dell'infrazione non perseguita, fino ad un massimo di tre mesi in relazione alle infrazioni sanzionabili con il licenziamento, ed altresì la mancata attribuzione della retribuzione di risultato per un importo pari a quello spettante per il doppio del periodo della durata della sospensione. Ai soggetti non aventi qualifica dirigenziale si applica la predetta sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, ove non diversamente stabilito dal contratto collettivo. 4. La responsabilità civile eventualmente configurabile a carico del dirigente in relazione a profili di illiceità nelle determinazioni concernenti lo svolgimento del procedimento disciplinare e' limitata, in conformità ai principi generali, ai casi di dolo o colpa grave.
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LICENZIAMENTO DISCIPLINARE Art. 55-quater
1. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi: a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia; b) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione; c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate esigenze di servizio; d) falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera; e) reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui; f) condanna penale definitiva, in relazione alla quale e' prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro. 2. Il licenziamento in sede disciplinare e' disposto, altresì, nel caso di prestazione lavorativa, riferibile ad un arco temporale non inferiore al biennio, per la quale l'amministrazione di appartenenza formula, ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, una valutazione di insufficiente rendimento e questo e' dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione stessa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento di cui all'articolo 54. 3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), d), e) ed f), il licenziamento e' senza preavviso.
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insufficiente rendimento
L'insufficienza del rendimento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, integra il presupposto per l'applicazione di sanzioni disciplinari di vario livello, in ragione della gravità e continuità della condotta mantenuta (in genere dal semplice rimprovero verbale o scritto alla multa di importo pari a 4 ore di retribuzione fino al licenziamento con preavviso). Il parametro cui occorre fare riferimento, deve rinvenirsi nell'art.2104 del codice civile, secondo cui "il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa". Presupposto per l'applicazione della sanzione disciplinare è l'imputabilità della condotta negligente e non il semplice mancato raggiungimento delle prestazioni attese. La mancata realizzazione delle prestazioni attese potrebbe, infatti, essere addebitabile a ragioni oggettive, non imputabili in quanto connesse alle condizioni psico-fisiche del dipendente. L'esigenza di commisurare la condotta del personale addetto alle varie strutture pone a carico dei responsabili degli uffici, l'onere di precisare la qualità della prestazione attesa da ciascuno.
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Licenziamento con preavviso.
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Licenziamento con preavviso art. 13 c
Licenziamento con preavviso art. 13 c. 5 CCNL per come modificato dall’art. 27 CCNL 2006/2009 La sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso si applica : Recidiva plurima, almeno tre volte nell’anno, in una delle mancanze previste ai comma 3 e 4, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia comportato l’applicazione della sanzione massima di 6 mesi di sospensione dal servizio e della retribuzione, salvo quanto previsto al comma 6 lettera a) Recidiva nell’infrazione di cui al comma 4 lettera d), Ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall’Amm. Per riconosciute e motivate esigenze di servizio nel rispetto delle vigenti procedure in relazione alla tipologia di mobilità attivata ; Mancata ripresa del servizio nel termine prefissato dall’Amm. Quando l’assenza ingiustificata si sia protratta per un periodo superiore a 15 gg. Qualora il dipendente riprenda servizio si applica la sanzione di cui al comma 4 Continuità, nel biennio, dei comportamenti attestanti il perdurare di una situazione di insufficiente scarso rendimento dovuta a comportamenti negligenti ovvero per qualsiasi fatto grave che dimostri la piena incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio; Recidiva nel biennio, anche nei confronti di persona diversa, di sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi ostili e denigratori e di forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un collega al fine di procurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo; recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della persona; Condanna passata in giudicato per delitto che, commesso in o fuori servizio ma non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità
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Licenziamento senza preavviso.
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Licenziamento senza preavviso art. 13 c
Licenziamento senza preavviso art. 13 c. 6 CCNL per come modificato dall’art. 27 CCNL 2006/2009 La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per: Terza recidiva nel biennio di minacce,ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico o altri dipendenti, alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti Condanna passata in giudicato per un delitto commesso in o fuori servizio che, pur non attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità; Accertamento che l’impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti ovvero che la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro sia avvenuta a seguito di presentazione di documenti falsi ; Commissione in genere, anche nei confronti di terzi, di fatti o atti dolosi che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro; Condanna passata in giudicato quando consegua comunque l’interdizione perpetua dai pubblici uffici, o condanna per reato di peculato, condanna per reati in materia elettorale, condanna per reati in materia di contratti con la pubblica Amm.
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Sanzioni per mancanze non previste art
Sanzioni per mancanze non previste art. 13 c 7 CCNL per come modificato dall’art. 27 CCNL 2006/2009 Le mancanze non espressamente previste nei commi da 2 a 6 sono comunque sanzionate secondo criteri di cui al comma 1 facendosi riferimento quanto all’individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui all’art. 23 CCNL 1995, e succ. modifiche,quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti
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RECIDIVA Riferimento normativo: art. 13 CCNL 12/6/2003, che modifica l’art. 25 CCNL 16/5/1995 Secondo il criterio generale ( art. 13 c. 1 lettera b) al lavoratore che abbia commesso mancanze della stessa natura già sanzionate nel biennio di riferimento, è irrogata, a seconda della gravità del caso e delle circostanze, una sanzione di maggiore entità prevista nell’ambito del medesimo comma
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SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
I soggetti coinvolti: l’Ufficio per i procedimenti disciplinari ( nel prosieguo indicheremo con la sigla U.P.D.); il Capo della struttura; il dipendente incolpato.
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UFFICIO COMPETENTE L’Ufficio per i procedimenti disciplinari ha sede nell’amministrazione centrale è competente per gli illeciti per i quali è prevista una sanzione superiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni dipende dal Direttore Generale del personale e della formazione. E’ il Direttore Generale del personale e della formazione che esercita la potestà disciplinare.
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Ufficio Competente per i provvedimenti disciplinari previsti dall’articolo 55 comma 4, terzo periodo, d.lvo 165/01 (rimprovero verbale, censura,multa, sospensione dal servizio con privazione della retribuzione massimo per dieci giorni ) E’, ai sensi dell’articolo 2, punto 2, decreto legislativo 25 luglio 2006 n. 240, il Dirigente Amministrativo dell’Ufficio Giudiziario
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Segue Ufficio Competente per sanzioni inferiori alla censura
Per gli Ufficiali Giudiziari: E’ il Presidente del Tribunale e/o della Corte presso cui l’Ufficio Unico è istituito. Nel caso di Uffici Nep istituiti presso le sezioni distaccate di tribunale, Capo struttura è il Presidente del Tribunale da cui dipende la sezione distaccata.
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Art. 55-bis (Forme e termini del procedimento disciplinare)
Alle infrazioni per le quali e' previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo.
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TERMINI Il termine iniziale e quello finale del procedimento
disciplinare sono da intendersi perentori. Nelle fasi intermedie i termini ivi previsti (ordinatori) devono comunque essere applicati nel rispetto dei principi di tempestività ed immediatezza, che consentano la certezza delle situazioni giuridiche.
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LE FASI DEL PROCEDIMENTO: LA CONTESTAZIONE DEGLI ADDEBITI (art
LE FASI DEL PROCEDIMENTO: LA CONTESTAZIONE DEGLI ADDEBITI (art. 24 Norme Disciplinari CCNL 02-05) L’Amministrazione fatta eccezione per il rimprovero verbale non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente se non previa contestazione scritta da effettuarsi tempestivamente e comunque non oltre 20 gg. decorrenti dal giorno in cui l’Ufficio istruttore è venuto a conoscenza del fatto e senza avere sentito il dipendente a sua difesa. È ammessa l’assistenza di un procuratore e o rappresentante di associazione sindacale
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LE FASI DEL PROCEDIMENTO: L’ISTRUZIONE DEL PROCEDIMENTO Art
LE FASI DEL PROCEDIMENTO: L’ISTRUZIONE DEL PROCEDIMENTO Art. 55-bis (Forme e termini del procedimento disciplinare). . Il responsabile, con qualifica dirigenziale, della struttura in cui il dipendente lavora, anche in posizione di comando o di fuori ruolo, quando ha notizia di comportamenti punibili con taluna delle sanzioni disciplinari di cui al comma 1, primo periodo, senza indugio e comunque non oltre venti giorni contesta per iscritto l'addebito al dipendente medesimo e lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato, con un preavviso di almeno dieci giorni. Entro il termine fissato, il dipendente convocato, se non intende presentarsi, può inviare una memoria scritta o, in caso di grave ed oggettivo impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per l'esercizio della sua difesa. Dopo l'espletamento dell'eventuale ulteriore attività istruttoria, il responsabile della struttura conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro sessanta giorni dalla contestazione dell'addebito. In caso di differimento superiore a dieci giorni del termine a difesa, per impedimento del dipendente, il termine per la conclusione del procedimento e' prorogato in misura corrispondente. Il differimento può essere disposto per una sola volta nel corso del procedimento. La violazione dei termini stabiliti nel presente comma comporta, per l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare ovvero, per il dipendente, dall'esercizio del diritto di difesa.
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LE FASI DEL PROCEDIMENTO: L’ISTRUZIONE DEL PROCEDIMENTO Art
LE FASI DEL PROCEDIMENTO: L’ISTRUZIONE DEL PROCEDIMENTO Art. 55-bis (Forme e termini del procedimento disciplinare). Il responsabile della struttura, se non ha qualifica dirigenziale ovvero se la sanzione da applicare e' più grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo, trasmette gli atti, entro cinque giorni dalla notizia del fatto, all'ufficio individuato ai sensi del comma 4, dandone contestuale comunicazione all'interessato.
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LE FASI DEL PROCEDIMENTO: L’ISTRUZIONE DEL PROCEDIMENTO Art
LE FASI DEL PROCEDIMENTO: L’ISTRUZIONE DEL PROCEDIMENTO Art. 55-bis (Forme e termini del procedimento disciplinare). Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari ai sensi del comma 1, secondo periodo. Il predetto ufficio contesta l'addebito al dipendente, lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, istruisce e conclude il procedimento secondo quanto previsto nel comma 2, ma, se la sanzione da applicare e' più grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo, con applicazione di termini pari al doppio di quelli ivi stabiliti e salva l'eventuale sospensione ai sensi dell'articolo 55-ter. Il termine per la contestazione dell'addebito decorre dalla data di ricezione degli atti trasmessi ai sensi del comma 3 ovvero dalla data nella quale l'ufficio ha altrimenti acquisito notizia dell'infrazione, mentre la decorrenza del termine per la conclusione del procedimento resta comunque fissata alla data di prima acquisizione della notizia dell'infrazione, anche se avvenuta da parte del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora. La violazione dei termini di cui al presente comma comporta, per l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare ovvero, per il dipendente, dall'esercizio del diritto di difesa.
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Art. 55-bis (Forme e termini del procedimento disciplinare)
Art. 55-bis (Forme e termini del procedimento disciplinare). COMUNICAZIONI Ogni comunicazione al dipendente, nell'ambito del procedimento disciplinare, e' effettuata tramite posta elettronica certificata, nel caso in cui il dipendente dispone di idonea casella di posta, ovvero tramite consegna a mano. Per le comunicazioni successive alla contestazione dell'addebito, il dipendente può indicare, altresì, un numero di fax, di cui egli o il suo procuratore abbia la disponibilità. In alternativa all'uso della posta elettronica certificata o del fax ed altresì della consegna a mano, le comunicazioni sono effettuate tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno. Il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento. E' esclusa l'applicazione di termini diversi o ulteriori rispetto a quelli stabiliti nel presente articolo.
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Art. 55-bis (Forme e termini del procedimento disciplinare)
Art. 55-bis (Forme e termini del procedimento disciplinare). INFORMAZIONI Nel corso dell'istruttoria, il capo della struttura o l'ufficio per i procedimenti disciplinari possono acquisire da altre amministrazioni pubbliche informazioni o documenti rilevanti per la definizione del procedimento. La predetta attività istruttoria non determina la sospensione del procedimento, ne' il differimento dei relativi termini.
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Art. 55-bis (Forme e termini del procedimento disciplinare)
Art. 55-bis (Forme e termini del procedimento disciplinare).OBBLIGO DI TESTIMONIARE Il lavoratore dipendente o il dirigente, appartenente alla stessa amministrazione pubblica dell'incolpato o ad una diversa, che, essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di informazioni rilevanti per un procedimento disciplinare in corso, rifiuta, senza giustificato motivo, la collaborazione richiesta dall'autorità disciplinare procedente ovvero rende dichiarazioni false o reticenti, e' soggetto all'applicazione, da parte dell'amministrazione di appartenenza, della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, commisurata alla gravità dell'illecito contestato al dipendente, fino ad un massimo di quindici giorni.
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Art. 55-bis (Forme e termini del procedimento disciplinare)
Art. 55-bis (Forme e termini del procedimento disciplinare). trasferimento in corso di procedimento disciplinare In caso di trasferimento del dipendente, a qualunque titolo, in un'altra amministrazione pubblica, il procedimento disciplinare e' avviato o concluso o la sanzione e' applicata presso quest'ultima. In tali casi i termini per la contestazione dell'addebito o per la conclusione del procedimento, se ancora pendenti, sono interrotti e riprendono a decorrere alla data del trasferimento.
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Art. 55-bis (Forme e termini del procedimento disciplinare)
Art. 55-bis (Forme e termini del procedimento disciplinare). Dimissioni in corso di procedimento disciplinare In caso di dimissioni del dipendente, se per l'infrazione commessa e' prevista la sanzione del licenziamento o se comunque e' stata disposta la sospensione cautelare dal servizio, il procedimento disciplinare ha egualmente corso secondo le disposizioni del presente articolo e le determinazioni conclusive sono assunte ai fini degli effetti giuridici non preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro.
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LE FASI DEL PROCEDIMENTO: LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO
applicazione della sanzione. L’U.P.D., o il Capo Ufficio per il procedimento di sua competenza, sulla base degli accertamenti effettuati e delle giustificazioni addotte dal dipendente, eroga la sanzione. Ai sensi dell’allegato A del CCNL 94/97 la sanzione disciplinare del rimprovero verbale deve essere comunicata dal Dirigente dell’Ufficio entro il termine di 20 gg da quando è venuto a conoscenza del fatto. Se l’ ufficio ritiene che non vi sia luogo a procedere disciplinarmente dispone la chiusura del procedimento dandone contestuale comunicazione all’interessato.
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IMPUGNAZIONI Art. 67, co 2, Dlvo 150/09
Resta ferma la devoluzione al giudice ordinario delle controversie relative al procedimento e alle sanzioni disciplinari, ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Art. 68, co 3, Dlvo 150/09 La contrattazione collettiva non può istituire procedure di impugnazione dei provvedimenti disciplinari
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Art. 68, co 3, Dlvo 150/09 Resta salva la facoltà di disciplinare mediante i contratti collettivi procedure di conciliazione non obbligatoria, fuori dei casi per i quali e' prevista la sanzione disciplinare del licenziamento, da instaurarsi e concludersi entro un termine non superiore a trenta giorni dalla contestazione dell'addebito e comunque prima dell'irrogazione della sanzione. La sanzione concordemente determinata all'esito di tali procedure non può essere di specie diversa da quella prevista, dalla legge o dal contratto collettivo, per l'infrazione per la quale si procede e non e' soggetta ad impugnazione. I termini del procedimento disciplinare restano sospesi dalla data di apertura della procedura conciliativa e riprendono a decorrere nel caso di conclusione con esito negativo. Il contratto collettivo definisce gli atti della procedura conciliativa che ne determinano l'inizio e la conclusione.
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RAPPORTO TRA PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E PROCEDIMENTO PENALE
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Fonte Normativa: Legge 27 marzo 2001 n 97: Norma sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche Articolo 55 bis decreto legislativo 165/2001 per come introdotto dall’articolo 69 decreto legislativo 27 ottobre 2009 n 150 art. 14 CCNL 12 giugno 2003 per come modificato ed integrato dall’art. 27, punto 3, CCNL 2006/2009
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Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, e' proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. Per le infrazioni di minore gravità, di cui all'articolo 55-bis, comma 1, primo periodo, non e' ammessa la sospensione del procedimento. Per le infrazioni di maggiore gravità, di cui all'articolo 55-bis, comma 1, secondo periodo, l'ufficio competente, nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all'esito dell'istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, salva la possibilità di adottare la sospensione o altri strumenti cautelari nei confronti del dipendente.
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Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con l'irrogazione di una sanzione e, successivamente, il procedimento penale viene definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il dipendente medesimo non lo ha commesso, l'autorità competente, ad istanza di parte da proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi dall'irrevocabilità della pronuncia penale, riapre il procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l'atto conclusivo in relazione all'esito del giudizio penale.
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Se il procedimento disciplinare si conclude con l'archiviazione ed il processo penale con una sentenza irrevocabile di condanna, l'autorità competente riapre il procedimento disciplinare per adeguare le determinazioni conclusive all'esito del giudizio penale. Il procedimento disciplinare e' riaperto, altresì, se dalla sentenza irrevocabile di condanna risulta che il fatto addebitabile al dipendente in sede disciplinare comporta la sanzione del licenziamento, mentre ne e' stata applicata una diversa.
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Nei casi di cui in precedenza il procedimento disciplinare e', rispettivamente, ripreso o riaperto entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione di appartenenza del lavoratore ovvero dalla presentazione dell'istanza di riapertura ed e' concluso entro centottanta giorni dalla ripresa o dalla riapertura. La ripresa o la riapertura avvengono mediante il rinnovo della contestazione dell'addebito da parte dell'autorità disciplinare competente ed il procedimento prosegue secondo quanto previsto nell'articolo 55-bis. Ai fini delle determinazioni conclusive, l'autorità procedente, nel procedimento disciplinare ripreso o riaperto, applica le disposizioni dell'articolo 653, commi 1 ed 1-bis, del codice di procedura penale.. la sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all’ accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero che l’imputato non lo ha commesso la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all’ accertamento della sussistenza del fatto della sua illiceità penale e nell’ affermazione che l’imputato lo ha commesso
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La sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all’accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero che l’imputato non lo ha commesso. Ove nel procedimento disciplinare sospeso, al dipendente oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni, il procedimento medesimo riprende per dette infrazioni. Analoga la procedura in caso di proscioglimento.
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La sentenza irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illeicità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso.
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In caso di Revisione di sentenza di condanna il dipendente già licenziato ha diritto, dalla data della sentenza di revisione di assoluzione, alla riammissione in servizio nella medesima sede o in altra da lui richiesta, anche se in soprannumero, nella medesima qualifica e con decorrenza dell’anzianità posseduta dall’atto del licenziamento. Ha altresì diritto al reinquadramento economico.
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RAPPORTO TRA PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E PROCEDIMENTO PENALE
EFFICACIA DELLA SENTENZA DI PATTEGGIAMENTO NEL GIUDIZIO DISCIPLINARE – Decisione del Collegio Arbitrale di Disciplina del 18/5/04 depositata il 23/9/2005. MASSIMA: La sentenza irrevocabile di patteggiamento ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all’accertamento del fatto, alla sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato l’ha commesso.
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SOSPENSIONE CAUTELARE IN CASO DI MISURA PENALE RESTRITTIVA
A norma dell’art. 15 del C.C.N.L /2005 ( per come modificato dall’art. 27 punto 4 CCNL 2006/2009) Il dipendente colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d’ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o dello stato restrittivo della libertà.
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SOSPENSIONE CAUTELARE IN CASO DI PROCEDIMENTO PENALE
Provvede il capo dell’ufficio dando immediata comunicazione all’amministrazione centrale. Cessato lo stato di restrizione della libertà personale l’amministrazione può decidere o per l’eventuale prolungamento del periodo di sospensione o per la immediata riammissione in servizio dell’interessato.
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SOSPENSIONE CAUTELARE IN CASO DI PROCEDIMENTO PENALE
Il dipendente può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale quando: è rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o per fatti tali da comportare, se accertati, l’applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento.
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SOSPENSIONE CAUTELARE IN CASO DI PROCEDIMENTO PENALE
Al dipendente sospeso spetta un’indennità pari al 50% della retribuzione fissa mensile e gli assegni del nucleo familiare con esclusione di ogni compenso accessorio anche se pensionabile. La sospensione cautelare dal servizio a causa di procedimento penale conserva efficacia se non revocata per un periodo massimo di 5 anni. Decorso tale termine la sospensione è revocata di diritto e il dipendente viene riammesso in servizio. Comunque il procedimento disciplinare resta sospeso fino all’esito del procedimento penale
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SOSPENSIONE CAUTELARE IN CORSO DI PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
L’amministrazione può allontanare dal lavoro il dipendente per un periodo di tempo non superiore a 30 gg., in caso di necessari accertamenti su fatti addebitati al dipendente a titolo di infrazione disciplinare, punibili con la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione. Se il procedimento disciplinare si conclude con l’applicazione della sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo dell’allontanamento cautelativo deve essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione limitata agli effettivi giorni di sospensione irrogati. Il periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso quello computato come sospensione dal servizio, è valutabile agli effetti dell’anzianità di servizio. Retribuzione: 50% del minimo garantito + assegni familiari + ratei mensili della tredicesima.
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Art. 55-sexies decreto legislativo 150/2001 per come introdotto dal decreto legislativo n 150 del 2009 Responsabilità disciplinare per condotte pregiudizievoli per l'amministrazione e limitazione della responsabilità per l'esercizio dell'azione disciplinare-
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La condanna della pubblica amministrazione al risarcimento del danno derivante dalla violazione, da parte del lavoratore dipendente, degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento di cui all'articolo 54, comporta l'applicazione nei suoi confronti, ove già non ricorrano i presupposti per l'applicazione di un'altra sanzione disciplinare, della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi, in proporzione all'entità del risarcimento.
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Fuori dei casi previsti nel comma 1, il lavoratore, quando cagiona grave danno al normale funzionamento dell'ufficio di appartenenza, per inefficienza o incompetenza professionale accertate dall'amministrazione ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, e' collocato in disponibilità, all'esito del procedimento disciplinare che accerta tale responsabilità, e si applicano nei suoi confronti le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 8, e all'articolo 34, commi 1, 2, 3 e 4. Il provvedimento che definisce il giudizio disciplinare stabilisce le mansioni e la qualifica per le quali può avvenire l'eventuale ricollocamento. Durante il periodo nel quale e' collocato in disponibilità, il lavoratore non ha diritto di percepire aumenti retributivi sopravvenuti.
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Il mancato esercizio o la decadenza dell'azione disciplinare, dovuti all'omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare o a valutazioni sull'insussistenza dell'illecito disciplinare irragionevoli o manifestamente infondate, in relazione a condotte aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare, comporta, per i soggetti responsabili aventi qualifica dirigenziale, l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione in proporzione alla gravità dell'infrazione non perseguita, fino ad un massimo di tre mesi in relazione alle infrazioni sanzionabili con il licenziamento, ed altresì la mancata attribuzione della retribuzione di risultato per un importo pari a quello spettante per il doppio del periodo della durata della sospensione. Ai soggetti non aventi qualifica dirigenziale si applica la predetta sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, ove non diversamente stabilito dal contratto collettivo.
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La responsabilità civile eventualmente configurabile a carico del dirigente in relazione a profili di illiceità nelle determinazioni concernenti lo svolgimento del procedimento disciplinare e' limitata, in conformità ai principi generali, ai casi di dolo o colpa grave
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