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LE NOTIFICAZIONI IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI A MEZZO PEC
Le notifiche in proprio a mezzo PEC LE NOTIFICAZIONI IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI A MEZZO PEC Ordine degli Avvocati di Rovigo Sala Auditorium Liceo Scientifico Statale P. Paleocapa ROVIGO
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LE NOTIFICAZIONI IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI A MEZZO PEC
Le notifiche in proprio a mezzo PEC LE NOTIFICAZIONI IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI A MEZZO PEC Le fonti normative Legge n. 53 del 1994 D.M n. 44 del 2011 D.L. n.179 del 2012 (Art.16 quater) del che modifica L.53/1994 Decreto n.48 “Regolamento recante modifiche al D.M. n. 44/2011, concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione” DL n. 90 del 2014 DPCM Da quando è possibile notificare a mezzo pec: maggio 2013 Avv. Guido Previatello -
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PREREQUISITI L’avvocato può eseguire la notificazione a mezzo della Posta Elettronica Certificata se sono verificate cinque condizioni: 1) Essere il possesso dell’autorizzazione del Consiglio dell'ʹOrdine presso il quale l’avvocato è iscritto? (ex art. 7 della Legge 53/94 e succ. mod.) SOLO PER LE NOTIFICHE IN PROPRIO NON P.E.C. !!! Infatti con il DL 90/2014: Notifiche ex L. n. 53/94 tramite PEC: autorizzazione COA (art. 46, D.L. n. 90/2014) L’art. 46, co. 1, lett. a) del decreto legge, modificando l’art. 1 della Legge n. 53/1994, non prevede più la richiesta dell’avvocato e il rilascio dell’autorizzazione del COA di appartenenza per poter effettuare notifiche in proprio a mezzo PEC. Viene, conseguentemente, meno anche l’obbligo di indicare nella relata di notifica telematica l’autorizzazione del COA di appartenenza. Avv. Guido Previatello -
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PREREQUISITI 2) il possesso di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) risultante da pubblici elenchi. Si tratta (in sostanza) dell’indirizzo comunicato all’Ordine ai sensi dell’articolo 16, comma 7, del decreto--‐‑legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; in ogni caso per verificare il proprio indirizzo: sul sito → scheda “servizi” → login tramite smart card → ”accedi” → a Registro Generale degli Indirizzi Elettronici, nell’area privata del Punto di Accesso del proprio Ordine di appartenenza → ”accedi” a Registro Generale degli Indirizzi Elettronici. 3) il rilascio da parte del cliente della procura alle liti a norma dell'ʹarticolo 83 del codice di procedura civile o, per gli atti stragiudiziali, una procura notarile; 4) la disponibilità dell’indirizzo di PEC del destinatario tratto da pubblici elenchi. pubblici elenchi : delle PA ( – registri PA) (NB: NON UTILIZZARE Dei professionisti e aziende ( il registro delle imprese gli albi degli Ordini, (non affidabile .. Non sempre è aggiornato il sito o l’albo) ReGIndE, aggiornato con periodicità sistematica 5) il possesso di un dispositivo di firma digitale. Avv. Guido Previatello -
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DI DOCUMENTO ANALOGICO OTTENUTO DA SCANSIONE (art. 22 CAD)
COPIA INFORMATICA DI DOCUMENTO ANALOGICO OTTENUTO DA SCANSIONE (art. 22 CAD) DOCUMENTO INFORMATICO (art. 20 CAD) DUPLICATO INFORMATICO (art. 23 bis comma 1 CAD) COPIA INFORMATICA DI DOCUMENTO INFORMATICO (art. 23 bis comma 2 CAD) Estratta da “i documenti informatici e estrazione del duplicato informatico ” proposta da FIIF
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LE FASI DELLA NOTIFICAZIONE 1) Predisposizione dell'atto/degli atti da notificare. Preliminarmente è necessario predisporre l'atto o gli atti da notificare. Consiglio: inserirli in una cartella del sistema operativo del proprio computer o del proprio server, anche ai fini della conservazione, per l'ipotesi in cui sia necessario procedere a verifiche in ordine alla validità della notificazione. La Legge consente di notificare due tipologie di oggetti informatici: 1) documenti informatici (art. 21 D.Lgs n. 82 Codice Amministrazione Digitale): si tratta di documenti creati direttamente dall’avvocato in forma elettronica (atto di citazione, atto di precetto ecc.), in uno dei formati consentiti dall'art. 13 delle Specifiche Tecniche previste dall'art. 34 del D.M. 44/2011 (ad esempio attraverso un programma di elaborazione testi o altri programmi idonei), che debbono essere sottoscritti digitalmente con le apposite utility rese disponibili unitamente al kit di firma digitale (smart card/chiavetta USB). Va sottolineato che, di norma, il tipo di file maggiormente fruibile è quello in .pdf e che, nell'ipotesi in cui l'atto notificato debba essere depositato telematicamente successivamente alla notificazione (ad esempio per procedere all'iscrizione a ruolo del giudizio) l'unico formato utilizzabile è proprio il formato .pdf, privo di elementi attivi ed ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, in quanto a mente dell'art. 12 delle Specifiche Tecniche, tale formato è l'unico valido per gli atti processuali in forma di documento informatico. Stante la sua più agevole fruibilità appare comunque consigliabile utilizzare sempre documenti informatici in formato .pdf che, quindi, potranno essere ottenuti in tre passaggi: 1. redazione dell'atto in un programma di elaborazione testi; 2. trasformazione del testo nel formato .pdf attraverso le apposite funzionalità; 3. apposizione della firma digitale (il programma necessario alla sottoscrizione è normalmente contenuto nella smart card / business key usata per firmare; programmi e modalità di sottoscrizione possono variare a seconda del certificatore che ha rilasciato la firma digitale). Avv. Guido Previatello -
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2) copie informatiche di atti originariamente formati su supporto analogico (art. 22 CAD): si tratta delle riproduzioni informatiche di atti originali in forma cartacea, che possono essere ottenute tramite la scansione del documento stesso. In seno alla relata di notifica dovrà poi essere inserita l’asseverazione di conformità della copia telematica all’originale cartaceo. Il file da notificare deve avere uno dei seguenti formati: .pdf, .odf, .rtf, .txt, .jpg, .gif , .tiff, .xml.; è consentito l’utilizzo dei seguenti formati compressi, purché contenenti file nei formati previsti al comma precedente: .zip, .rar, .arj. Anche in questo caso, tuttavia, appare consigliabile utilizzare, tra quelli ammessi, il formato .pdf, peraltro agevolmente gestito dalla maggiore parte degli scanner da ufficio in commercio, che producono direttamente la copia informatica in tale formato. Avv. Guido Previatello -
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3) Copia informatica di atti o provvedimenti estratti dai fascicoli informatici (art. 16 bis comma 9 bis D.L. 179/12). La previsione dell’art. 52 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n che ha modificato, per quanto qui di interesse, l’art. 16 bi dell’avvocato di estrarre copie informatiche degli atti e dei provvedimenti contenuti nel fascicolo informatico. Anche in tal caso, come quello sopra previsto, l’attestazione di conformità dovrà essere riportata nella relata di notifica. Si deve a tal proposito evidenziare che molto spesso i provvedimenti non contengono tutti i relativi estremi, per cui è opportuno richiamare quelli mancanti nella relata di notifica. 4) Duplicato informatiche di atti o provvedimenti estratti dai fascicoli informatici (art. 16 bis comma 9 bis D.L. 179/12). è oggi possibile estrarre un duplicato informatico del file. Il duplicato informatico sarà producibile, come previsto dal citato articolo, “mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine”. Non si dovrà quindi fare riferimento a quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione digitale. Inoltre non sarà necessario autenticare il duplicato, dato che non è una copia. È opportuno ricordare che l’avvocato non può autenticare provvedimenti giudiziali che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice. s D.L. 179/12 – ha introdotto la facoltà da parte Avv. Guido Previatello -
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DOCUMENTI INFORMATICI DEVE ESSERE ATTESTATA LA CONFORMITA’ APPLICANDO
PER QUALI DI QUESTI DOCUMENTI INFORMATICI DEVE ESSERE ATTESTATA LA CONFORMITA’ APPLICANDO IL DPCM ? Avv. Guido Previatello -
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NON SI APPLICA IL DPCM SI APPLICA IL DPCM NON SI APPLICA IL DPCM
COPIA INFORMATICA DI DOCUMENTO ANALOGICO OTTENUTO DA SCANSIONE (art. 22 CAD) DOCUMENTO INFORMATICO (art. 20 CAD) NON SI APPLICA IL DPCM SI APPLICA IL DPCM DUPLICATO INFORMATICO (art. 23 bis comma 1 CAD) COPIA INFORMATICA DI DOCUMENTO INFORMATICO (art. 23 bis comma 2 CAD) NON SI APPLICA IL DPCM SI APPLICA IL DPCM Estratta da “i documenti informatici e estrazione del duplicato informatico ” proposta da FIIF
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Predisposizione della procura alle liti Nel caso in cui l'atto da notificare debba essere accompagnato dalla procura alle liti, la stessa deve essere predisposta a mente dell'art. 83, comma 3 c.p.c., il quale prevede due modalità di formazione: a) come documento informatico sottoscritto con firma digitale del cliente; b) oppure come copia informatica tratta dalla procura rilasciata su supporto cartaceo, sottoscritta dal cliente, la cui firma deve essere “certificata” di pugno dall'avvocato. La copia informatica ottenuta tramite scansione della procura cartacea deve poi essere “autenticata” tramite apposizione della firma digitale da parte dell'avvocato. La procura, così ottenuta, potrà quindi essere allegata unitamente all'atto a cui si riferisce al messaggio PEC con il quale si effettua la notificazione, ottenendo che la medesima sia considerata come apposta “in calce” a tale atto, come previsto dall'art. 18 DM 44/2011 e 83 3° co. c.p.c. Avv. Guido Previatello -
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È necessario segnalare l’opportunità che la procura sia riferibile all’atto, nel senso che la stessa non dovrà essere generica, ma dovrà prevedere richiami univoci al tipo di atto e alle parti. Ovviamente la procura alle liti va acclusa solo per gli atti che richiedono la sua apposizione (esempio: atti introduttivi, di costituzione ecc. ecc.). Avv. Guido Previatello -
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esempio Avv. Guido Previatello -
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Predisposizione della relazione di notificazione. Si tratta di un documento informatico separato rispetto agli atti da notificare e, quindi, da formare a mente dell'art. 21 CAD con le modalità già descritte sopra per il documento informatico, procedendo sempre alla sua sottoscrizione con firma digitale. Il contenuto obbligatorio della relazione di notificazione è determinato dall'art. 3 bis, comma 5, della legge 53/1994, al quale si può rimandare, anche per la sua forma di semplice elencazione. Avv. Guido Previatello -
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esempio Avv. Guido Previatello -
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LA RELATA, COMPOSTA COME SOPRA, DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DIGITALMENTE E ALLEGATA AL MESSAGGIO DI NOTIFICA. Avv. Guido Previatello -
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Invio del messaggio PEC La notificazione, a mente dell'art. 3 bis della Legge avviene “…mediante allegazione dell’atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata…”, quindi le modalità pratiche di esecuzione sono le seguenti: 1) creare un nuovo messaggio PEC nel programma di posta elettronica adeguatamente configurato per l'utilizzazione dell'account PEC (possono essere utilizzati sia i programmi client residenti nel computer del mittente: per es. Outlook, Thunderbird, Mail, ecc.) ovvero utilizzando i servizi di webmail messi a disposizione dai gestori PEC; 2) compilare il campo destinatario con l'indirizzo PEC relativo, che deve essere tratto da pubblici elenchi; 3) compilare l'oggetto del messaggio con la seguente dicitura obbligatoria: “Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994”; Avv. Guido Previatello -
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4) allegare al messaggio l'atto/atti da notificare come precedentemente predisposti e la relazione di notificazione all’esito delle allegazioni il messaggio apparirà composto in modo analogo all’immagine che segue: Avv. Guido Previatello -
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5) se si utilizza per l'invio il servizio webmail del proprio gestore PEC assicurarsi che sia stata scelta quale tipologia di ricevuta quella “completa”, richiesta per la validità della notificazione dall'art. 18 DM 44/2011; tale verifica non è necessaria se si invia il messaggio da un programma di posta elettronica di uso comune (Outlook, Thunderbird, Mail), in quanto non risulta che alcuno di essi sia dotato della possibilità di scelta della tipologia di ricevuta ed automaticamente viene generata una ricevuta “completa”; per il caso di utilizzo di programmi specifici che dovessero gestire la tipologia di ricevuta si raccomanda di controllare che la tipologia di ricevuta sia quella “completa”; 6) invio del messaggio. Avv. Guido Previatello -
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Il testo di un mail di notifica (elemento non essenziale): “ATTENZIONE TRATTASI DI NOTIFICAZIONE ESEGUITA AI SENSI DELL’ART. 3 BIS L. 53/1994. SI INVITA IL DESTINATARIO A PRENDERE VISIONE DEGLI ALLEGATI CHE COSTITUISCONO GLI ATTI NOTIFICATI. Nella PROCEDURA ________ n. _____ del 2015 RG – Tribunale di _______________ Si vedano i seguenti allegati: a) ATTO ______ B) Relata di notifica I predetti allegati sono in formato “.p7m” come previsto per legge. Si allegano i medesimi anche atti in formato “.pdf” SI AVVERTE CHE LA LETTURA DEGLI ALLEGATI RICHIEDE L’INSTALLAZIONE DI UN SOFTWARE SPECIFICO SUL COMPUTER DEL DESTINATARIO (ES. DIKE, FIREMACERTA, ARUBASIGN) E CHE TALI SOFTWARE SONO REPERIBILI GRATUITAMENTE SUI SITI DI NAMIRIAL, INFOCERT E ARUBA. IL MITTENTE DELLA PRESENTE NOTIFICAZIONE DECLINA OGNI RESPONSABILITA’ IN RELAZIONE ALLE OPERAZIONI DI SCARICAMENTO, INSTALLAZIONE O DISINSTALLAZIONE DI TALI APPLICATIVI. Distinti saluti. avv. Guido Previatello” Avv. Guido Previatello -
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VERIFICA DEL BUON FINE DELLA NOTIFICAZIONE Come previsto dalla normativa istitutiva del servizio della Posta Elettronica Certificata, la procedura di invio di un messaggio PEC comporta la ricezione di due messaggi di conferma: - la ricevuta di accettazione inviata dal proprio gestore PEC, che conferma la presa in carico del messaggio e contiene i dati che costituiscono prova dell'avvenuta spedizione, con l'indicazione di data ed ora dell'operazione; - la ricevuta di avvenuta consegna, inviata dal gestore PEC del destinatario, che conferma la messa a disposizione del messaggio nella casella di posta elettronica del destinatario e certifica il momento della consegna indicando data ed ora dell'operazione e contiene una copia integrale del messaggio inviato, compresi gli allegati. Avv. Guido Previatello -
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Il buon fine della notificazione si ha esclusivamente con il recapito nella casella PEC del mittente sia della ricevuta di accettazione, sia della ricevuta di avvenuta consegna, qualora sorgessero problemi nella messa a disposizione del messaggio al destinatario, il mittente si vedrà recapitare entro 24 ore un avviso di mancata consegna con l'indicazione dei motivi del mancato buon fine dell'invio del messaggio. Avv. Guido Previatello -
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Il messaggio di avvenuta consegna quindi è la prova del perfezionamento della notifica e riporta tutte le indicazioni relative al momento esatto in cui la notifica si è perfezionata. Avv. Guido Previatello -
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Il tempo di perfezionamento della notifica al fine del rispetto dei termini processuali: - per il notificante corrisponde con la ricevuta di consegna (è come la consegna dell’atto all’ufficio postale). - per il notificando parte dal momento della ricevuta di accettazione (in altri termini, la ricezione coincide con la conferma inviata dal gestore PEC del destinatario, indipendentemente dalla data in cui la pec viene poi letta dal destinatario) Normalmente l'una segue l'altra a distanza di pochi minuti, ma potrebbe accadere anche che ci siano dei ritardi. La nullità, anche per le notifiche a mezzo pec, non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato. È importante sottolineare che alle notificazioni effettuate a mezzo di PEC non si applicano l'obbligo di annotazione delle formalità nel registro cronologico previsto dall'art. 8 della Legge, come specificamente disposto dall’ultimo comma dello stesso articolo. Avv. Guido Previatello -
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PROVA DELLA NOTIFICAZIONE La prova della regolarità della notificazione è costituita dai file informatici del messaggio inviato, della ricevuta di accettazione e della ricevuta di avvenuta consegna: in particolare quest'ultima prova il perfezionamento della notificazione in capo al destinatario e, contenendo anche copia del messaggio inviato, ivi compresi gli allegati, è in grado di provare non solo il momento del perfezionamento, ma anche l'oggetto della notificazione ed il suo contenuto. Avv. Guido Previatello -
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Attualmente è possibile depositare per via telematica tali file L’art. 19 bis delle citate Specifiche tecniche ha introdotto la possibilità di produrre i files mediante deposito telematico. Il deposito deve essere eseguito, ovviamente, mediante il redattore atti. L’atto o il provvedimento notificato (in formato .pdf, con estensione o no a seconda che sia stato firmato in CAdES) dovrà essere caricato come atto principale, mentre le due ricevute (in formato .eml o.msg) dovranno essere caricate come allegati. Al momento della creazione della busta si procederà come di consueto sottoscrivendo digitalmente il file principale e quello DatiAtto.xml Avv. Guido Previatello -
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Art. 19 bis - Notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati Provvedimento 16 aprile 2014 del Responsabile per i Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia (specifiche tecniche) 1. Qualora l’atto da notificarsi sia un documento originale informatico, esso deve essere in formato PDF e ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è ammessa la scansione di immagini. Il documento informatico così ottenuto è allegato al messaggio di posta elettronica certificata. 2. Nei casi diversi dal comma 1, i documenti informatici o copie informatiche, anche per immagine, di documenti analogici, allegati al messaggio di posta elettronica certificata, sono privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili, e sono consentiti in formato PDF. 3. Nei casi in cui l'atto da notificarsi sia l'atto del processo da trasmettere telematicamente all’ufficio giudiziario (esempio: atto di citazione), si procede ai sensi del precedente comma Qualora il documento informatico, di cui ai commi precedenti, sia sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata, si applica quanto previsto all’articolo 12, comma La trasmissione in via telematica all’ufficio giudiziario delle ricevute previste dall’articolo 3-bis, comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, nonché della copia dell’atto notificato ai sensi dell’articolo 9, comma 1, della medesima legge, è effettuata inserendo l'atto notificato all'interno della busta telematica di cui all'art 14 e, come allegati, la ricevuta di accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna relativa ad ogni destinatario della notificazione; i dati identificativi relativi alle ricevute sono inseriti nel file DatiAtto.xml di cui all’articolo 12, comma 1, lettera e. Avv. Guido Previatello -
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Oppure deve procedersi alla produzione dei suddetti file, dopo averli salvati nel formato proposto dal client di posta utilizzato o dalla webmail (i file non devono mai essere salvati in formato .txt, perché tale formato comporta la perdita delle proprietà del file e ciò non consentirebbe di fornire la prova della ricezione della PEC) e registrati su un supporto di memorizzazione (per es: chiavetta USB). Avv. Guido Previatello -
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Al fine di consentire un più agevole riscontro dell'avvenuto perfezionamento della notificazione anche nell'ambito di processi gestiti tradizionalmente in forma cartacea si potrà comunque procedere, in linea con quanto previsto dall'art. 9 della Legge 53/1994, con l'esibizione della prova della notificazione stampata su carta. A tal fine sarà necessario stampare: 1) il messaggio di PEC di invio della notificazione; 2) tutti gli atti allegati; 3) la ricevuta di accettazione; 4) la ricevuta di avvenuta consegna. Avv. Guido Previatello -
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Per ciascun documento dovrà essere attestata la conformità degli atti sopra indicati ai documenti informatici da cui sono tratte tramite apposizione su ciascun documento della relativa dichiarazione che potrà avere il seguente tenore ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 9 comma 1-bis e 6 comma 1della L. 53/94 così come modificata dalla lettera d) del comma 1 dell’art. 16-quater, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, aggiunto dal comma 19 dell’art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228 e dell’art. 23 comma 1 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm. si attesta la conformità della presente copia cartacea all’originale telematico da cui è stata estratta [laddove si tratti dell’attestazione di conformità di un atto informatico sottoscritto con firma digitale sarà necessario aggiungere la locuzione <<regolarmente sottoscritto con firma digitale del procuratore nominato>>] [NOME COGNOME DELL’AVVOCATO + SOTTOSCRIZIONE DELL’AVVOCATO] Avv. Guido Previatello -
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Appare opportuno ricordare che all'avvocato che certifica la conformità all'originale è esplicitamente riconosciuta la qualifica di pubblico ufficiale, con quanto ne consegue anche in termini di responsabilità (anche disciplinare). Ovviamente per il caso di contestazione della validità della notificazione si potrà comunque procedere a tutte le verifiche del caso utilizzando i files relativi al messaggio di PEC inviato, alla ricevuta di accettazione ed alla ricevuta di avvenuta consegna. Resta l’obbligo anche nelle notifiche in proprio a mezzo pec, nei casi previsti dalla legge, di sostituirsi all’Ufficiale Giudiziario nel dare avviso alla Cancelleria del Giudice che ha emesso il provvedimento impugnato o il decreto opposto mediante deposito di copia dell’atto notificato. Avv. Guido Previatello -
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Il tempo della notifica notificare entro gli orari del 147 c.p.c., e cioè dalle ore 7,00 alle ore 21,00. (“ La disposizione dell'articolo del codice di procedura civile si applica anche alle notificazioni eseguite con modalita' telematiche. Quando e' eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo”). La notifica si intende perfezionata in giornata se la ricevuta di avvenuta consegna viene generata entro le ore 20:59:59. Se la RAC viene generata tra le e le ore 6:59:59, si intenderà perfezionata il primo giorno non festivo successivo alle ore 7:00. Avv. Guido Previatello -
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Alcuni dubbi: Quesiti proposti e risolti “in rete” Avv. Guido Previatello -
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QUESITO ESTRATTO DA https://avvocatotelematico. wordpress. com//
QUESITO ESTRATTO DA (blog dell’AVV. ROBERTO ARCELLA DI NAPOLI) Quesiti e risposte: ancora sulla necessità/opportunità di firmare gli allegati alla pec di notifica ex L. 53/94 del 10 marzo 2015 D: […] sulle notifiche a mezzo pec in merito al documento informatico estratto dal pst. Per notificare una sentenza estratta dal pst (ai fini della decorrenza del termine breve), posso salvare con nome il file sul mio pc (anche modificando il nome che ha sul pst…??) e poi posso adottare l’app su diritto pratico anche per creare la relata e/o in ogni caso per calcolare ed inserire (prudenzialmente!) nella relata l’hash ed il riferimento temporale, oltre all’attestazione di conformità ex art. 16 bis co 9 bis ecc. Il dubbio è : la sentenza scaricata dal pst deve essere firmata da me digitalmente prima di calcolarne l’hash o è più che sufficiente che sia firmata da me soltanto la relata con l’attestazione di conformità e quindi allego alla pec – oltre alla relata con attestazione firmate digitalmente – semplicemente il file pdf come estratto dal pst e salvato sul pc, magari dandogli un nome (sentenza Tribunale … n.ro … del …) che indichi chiaramente il contenuto? Avv. Guido Previatello -
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QUESITO ESTRATTO DA https://avvocatotelematico. wordpress. com//
QUESITO ESTRATTO DA (blog dell’AVV. ROBERTO ARCELLA DI NAPOLI) RISPOSTA RESA dall’Avv. Roberto Arcella del Foro di Napoli : R: Puoi tranquillamente adoperare, ai fini della redazione della relata di notifica, l’applicazione di diritto pratico (apps.dirittopratico.it) che, come sai, offre la possibilità di integrare le attestazioni di conformità con i dettagli facoltativi dell’impronta e del riferimento temporale. Il nome file può essere tranquillamente cambiato con indicazioni più evocative del contenuto dei documenti e, anzi, porresti in tal modo rimedio ai nomi generici attribuiti in via automatica o dai Cancellieri (AttoAcq.pdf, 2222.pdf etc.). Quanto alla necessità di firmare digitalmente gli atti che si attestano conformi ai fini delle notificazioni ex art. 3 bis L. 53/94, ribadisco ancora una volta il concetto: la norma tecnica (art. 18 DM 44/2011), dopo la novella ex DM 48/2013, sembrerebbe escludere tale necessità: secondo i fautori di questa interpretazione, andrebbe sottoscritta la solo relata. E’ questa però un’interpretazione ancora discussa: se a ciò aggiungi che le regole tecniche ex dpcm 13/11/2014 (sia all’art. 4 che all’art. 6) prevedono la“possibilità” per chi autentica un documento informatico di sottoscriverlo digitalmente, ne deriva il mio suggerimento prudenziale di sottoscrivere tutto ciò che forma oggetto di notifica via p.e.c., relata e documenti. Male non fa ed è più pratico. Avv. Guido Previatello -
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QUESITO ESTRATTO DA (blog dell’AVV. ROBERTO ARCELLA DI NAPOLI) Quesiti e risposte: l’atto oggetto di notifica via pec va firmato digitalmente? Quesito del 4 settembre 2014 D: Salve, innanzitutto ringrazio per il meritevole servizio che offrite. Sono meravigliato da come girando su internet si trovino opinioni differenti su una questione non di poco rilievo: 1) se devo notificare un decreto ingiuntivo (sia esso salvato su pc dal fascicolo telematico sia esso scansionato dal cartaceo) devo sottoscriverlo digitalmente? vedo che voi, in base alla nuova formulazione dell’art. 18 del D.M 44/2011 siete per il si, ma vedo tante guide di blasonati CDO che sono per l’opinione contraria. E, per non sbagliare, mettessimo sia la copia firmata che quella non firmata?? 2) devo notificare un D.I. telematico (duplicato). E’ corretto procedere così: 1) Salvo su PC da fascicolo informatico ricorso, procura, decreto. 2) allego tutto alla Pec come files separati (firmo non firmo, metto entrambi? domanda di cui sopra) 3) In relata faccio attestazione ex art 52 (solo per il decreto, o anche per il ricorso e la procura??) 4) Invio il tutto Grazie mille della risposta che vorrete darmi Avv. Guido Previatello -
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QUESITO ESTRATTO DA (blog dell’AVV. ROBERTO ARCELLA DI NAPOLI) RISPOSTA RESA dall’Avv. Roberto Arcella del Foro di Napoli : R: A mio modo di vedere i documenti infirmatici oggetto della notificazione vanno sempre firmati digitalmente. Ed infatti, l’art. 18. comma 1 DM. 44/2011 precisava (ante DM 48/2013) che anche le scansioni informatiche da notificare devono essere firmate digitalmente (“…il difensore puo’ eseguire la notificazione ai soggetti abilitati esterni con mezzi telematici, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo. A tale scopo trasmette copia informatica dell’attosottoscritta con firma digitale…”). L’art. 19 bis del Provv. 16/4/14 prevede oggi che l’atto del processo sia, tra l’altro, in formato PDF firmato digitalmente (dal 15/5/2014 sia nel formato CAdES che in quello PAdES) e che quando l’atto é destinato al successivo deposito telematico deve essere pure in formato PDF testuale. Parrebbe, quindi, che quando l’atto non è un pdf testuale (e quindi quando ne deve essere attestata la conformità ex art. 3 bis comma 2 L 53/94 ovvero ex art. 52 DL 90/2014) la firma agli allegati non sia più necessaria, bastando quella alla relata. Ciò detto, opterei per l’apposizione, sempre e comunque, della firma digitale: l’aggiunta del medesimo documento non firmato digitalmente a considero francamente inutile se non pericolosa, perché potrebbe far sorgere problemi di contestazione di conformità e di affidamento del destinatario. Sul procedimento descritto nella seconda parte del quesito nulla da osservare. Avv. Guido Previatello -
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QUESITO ESTRATTO DA (blog dell’AVV. ROBERTO ARCELLA DI NAPOLI) Quesiti e risposte: quando va calcolata l’impronta di un file da notificare, prima o dopo averlo firmato? 18.maggio.2015 D: Le chiedo una precisazione in ordine alla Traccia HASH. Superando ogni questione circa l’applicazione o meno di detta norma tecnica ed in particolare nel caso della notifica a mezzo pec: dando per scontato che per precauzione appare opportuno applicare tale normativa. Ciò che non mi è chiaro è il momento in cui la traccia hash debba essere estratta. Infatti, alcuni siti riferiscono che l’impronta debba essere calcolata dopo aver firmato digitalmente la copia informatica del file di cui si deve attestare la conformità in relata di notifica e che sarà oggetto della notifica stessa. Tuttavia questa posizione non mi persuade: così facendo mi sembra che si attesti la conformità di un file firmato digitalmente da me (e per l’effetto modificato) ad un file estratto dal sistema informatico che in origine non è firmato digitalmente . Non sarebbe più corretto estrarre la traccia Hash della copia informatica prima di firmare digitalmente il medesimo file (estraendo così la traccia dello stesso file che ho “scaricato” dal fascicolo informatico). Attestare la conformità del file non ancora firmato in relata di notifica e procedere alla notifica allegando sia il file pdf estratto sia il medesimo file firmato digitalmente (come da Lei suggerito in alcune risposte nel blog): a mio avviso garantirebbe la possibilità al ricevente sia di verificare, una volta ricevuta la mail di notifica e decriptato il file ricevuto: 1) verificata l’identità del mittente; 2) la conformità del file ricevuto a quello presente nel fascicolo informatico da cui è tratto (sia perchè può confrontare i due file presenti nella mail sia perchè potrà estrarre poi il file dal fascicolo informatico). La ringrazio Avv. Guido Previatello -
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RISPOSTA RESA dall’Avv. Roberto Arcella del Foro di Napoli :
QUESITO ESTRATTO DA (blog dell’AVV. ROBERTO ARCELLA DI NAPOLI) RISPOSTA RESA dall’Avv. Roberto Arcella del Foro di Napoli : R: Rispondo sinteticamente: Sia l’art. 4 (per le copie digitali di documenti analogici) che l’art. 6 (copie digitali i documenti digitali) del dpcm prevedono, entrambi al comma 2, che sia quantomeno possibile firmare digitalmente un atto oggetto di attestazione di conformità (“…puo’ essere sottoscritta con firma digitale…”). Avuto riguardo alla funzione dell’impronta del file (che Tu chiami “traccia“, ma che in realtà si chiama proprio “impronta“), essa deve garantire che l’attestazione di conformità si riferisca al documento attestato conforme. Posto che l’apposizione di una firma digitale ad un file genera un documento nuovo di cui muta “la sequenza di bit”, è chiaro che dopo la firma l’impronta del file risulterà diversa da quella del documento non firmato. E’ quindi logico che l’impronta vada calcolata inevitabilmente dopo l’apposizione della firma digitale. Per anticipare l’obiezione di chi sottolinea che, in realtà sarebbe possibile estrarre da un documento firmato in CAdES l’atto firmato (rimuovendo la busta di firma), evidenzio che: a) intanto stai notificando un atto firmato e quindi devi attestare la conformità di ciò che stai notificando, non dell’atto qual era in precedenza; b) se qualcosa si può fare per la firma CAdES, non è invece “reversibile” la firma PAdES, nel senso che questa viene aggiunta “all’interno” delle righe del file pdf, di tal che non è agevolmente tornare allo stesso file prima della firma e con la stessa sequenza di bit. Avv. Guido Previatello -
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Bibliografia per la redazione di queste SLIDE: Vedemecum per le Notifiche in proprio degli Avvocati a cura Unione Triveneta dei consigli dell’Ordine degli Avvocati (blog AVV. ROBERTO ARCELLA di NAPOLI) apps.dirittopratico.it/notifica.html (webapp creata dall’Avv. DE STASIO) (blog AVV. NICOLA GARGANO di Bari) Avv. Guido Previatello -
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LE NOTIFICAZIONI IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI A MEZZO PEC
Le notifiche in proprio a mezzo PEC LE NOTIFICAZIONI IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI A MEZZO PEC Vi ringrazio per la Vostra attenzione Avv. Guido Previatello
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