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PubblicatoIrene Pisani Modificato 9 anni fa
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A cura dell’Ufficio e Osservatorio elettorale regionale. Testi e realizzazione grafica di Antonio Floridia e Irene Lorieri
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La normativa di riferimento è la legge regionale n. 51 del 26 settembre 2014, che disciplina lo svolgimento delle elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Toscana, e che ha sostituito la precedente legge elettorale regionale (n. 25/2004). Sono state inoltre apportate modifiche alla legge n. 74/2004 che regolamenta il procedimento elettorale. Con una modifica allo Statuto regionale, il numero dei componenti del Consiglio Regionale è stato fissato a 40 (più il Presidente della Giunta)
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LE NOVITA’ INTRODOTTE
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Se al primo turno nessun candidato ha raggiunto il 40% di voti validi è previsto il 1. Doppio turno
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2. Soglie di accesso a) le coalizioni di lista che hanno ottenuto più del 10%, purché almeno una lista che ne fa parte abbia raggiunto il 3% d) le liste non unite in coalizione che hanno raggiunto il 5% c) le liste che, pur facendo parte di una coalizione che non ha raggiunto il 10%, abbiano conseguito individualmente più del 5% b) le liste che, all’interno di una coalizione che ha raggiunto il 10%, abbiano conseguito individualmente più del 3%
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3. Premio di maggioranza Scatta quando una coalizione di liste (o anche una singola lista, se un candidato presidente ha una sola lista a sostegno): Almeno il 60% (24 seggi) se il presidente ottiene più del 45% Almeno il 57.5% (23 seggi) se il presidente ottiene più del 40% e meno del 45% Nel caso si proceda al ballottaggio, la coalizione collegata al vincitore ottiene il 57.5% (23 seggi)
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Combinazioni possibili:
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I nomi dei candidati sono riportati sulla scheda con una casella a fianco: l’elettore deve soltanto tracciare un segno sul riquadro 4. Preferenza agevolata
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5. Doppia preferenza di genere L’elettore può esprimere uno o due voti di preferenza, tracciando un segno nella casella posta a fianco del nome del candidato. Nel caso di espressione di due voti di preferenza, essi devono riguardare candidati di genere diverso. ALTRI CASI: Se l’elettore esprime tre preferenze, sono considerate valide le prime due preferenze espresse a candidati di genere diverso, secondo l’ordine di presentazione della lista; o solo la prima preferenza, nel caso in cui le tre preferenze siano espresse tutte a favore di candidati dello stesso genere SE l’elettore esprime quattro o più preferenze, tutte le preferenze sono da considerare non valide, ferma restando la validità del voto per la lista e per il candidato presidente ad esso collegata
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Ogni lista ha la possibilità di presentare una lista regionale bloccata (facoltativa) di massimo tre candidati. In questo caso i candidati della lista regionale sono i primi ad essere eletti I nomi dei candidati di questa lista non sono indicati sulla scheda, ma solo sul manifesto. Nel caso sia presente tale lista, sulla scheda, sotto il simbolo, viene riportata la dicitura “lista regionale presente” 6. Lista regionale
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13 circoscrizioni 7. Nuova articolazione territoriale 9 province Firenze è divisa in 4 circoscrizioni
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Ogni lista deve presentare i candidati e le candidate in ordine alternato di genere. 8 Ordine alternato di genere nelle candidature.
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Numero minimo e massimo di candidati, per ciascuna circoscrizione Circoscrizione Numero minimo di candidati circoscrizionali Numero massimo di candidati circoscrizionali Arezzo 4 8 Firenze 1 4 8 Firenze 2 4 6 Firenze 3 2 4 Firenze 4 2 4 Grosseto 2 4 Livorno 4 8 Lucca 4 8 Massa Carrara 2 4 Pisa 4 8 Pistoia 4 6 Prato 4 6 Siena 4 6
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Grazie per l’attenzione! E buon lavoro!
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