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La Via Italiana al Sistema Duale
L’ apprendistato di 3° livello per il conseguimento del diploma
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Premesse teoriche: il sistema duale tedesco…
In Germania, il sistema duale rappresenta una modalità di alternanza scuola-lavoro che offre un sistema di istruzione organizzato in due luoghi di formazione: la scuola e l’azienda. L’obiettivo di questa formazione è quello di fornire un’ampia preparazione professionale di base, conoscenze e abilità tecniche necessarie per svolgere un’attività professionale qualificata, in modo da facilitare l’inserimento nel mondo del lavoro.
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Riferimenti Normativi
LA SPERIMENTAZIONE L’art. 8 bis del D. L. n. 104/2013 “decreto istruzione” convertito in legge 8 novembre 2013 n. 128 ha demandato al Decreto Interministeriale 17 giugno 2014 n. 473, la disciplina per l’avvio del programma sperimentale per gli ultimi due anni delle scuole secondarie superiori con periodi di alternanza scuola-lavoro e con possibilità di stipulare contratti di apprendistato. L’APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE L’apprendistato di 3° livello di alta formazione (art. 5, D. Lgs. n. 167/2011) è utilizzabile per il conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore. Il limite di età minima di 18 anni è stato derogato dal recente D.L. n. 34/2014 convertito nella legge n. 78/2014.
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La proposta di sperimentazione
DEFINIZIONE: Programma sperimentale per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda rivolto gli studenti degli ultimi 2 anni delle scuole secondarie di secondo grado, per il triennio FINALITÁ: Realizzare percorsi di istruzione e formazione finalizzati al conseguimento del titolo di diploma di istruzione secondaria superiore, attraverso l’apprendistato di alta formazione e ricerca. DURATA: Minimo 23 mesi, con inizio in concomitanza dell’avvio del IV anno e conclusione con il conseguimento del titolo del diploma.
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Obiettivi Allineare l’acquisizione delle conoscenze/capacità tecniche e operative alle esigenze del mondo del lavoro; Valorizzare la formazione scolastica e il training svolto durante l’alternanza per velocizzare il processo di professionalizzazione dello studente; Creare un circolo virtuoso tra Scuola e Mondo del lavoro; Gettare le basi per costruire un modello replicabile su tutto il territorio nazionale.
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Strutturazione del percorso
Alternanza scuola-lavoro durante la frequenza del 4° e 5° anno della scuola secondaria superiore: Definire di concerto con l’azienda il numero di ore minimo da svolgere c/o di essa, nel rispetto dei limiti di legge (35 % del monte ore annuo). Garantire continuità di presenza in azienda: 1-2 giorni medi a settimana e durante i periodi di "vacanza" scolastica.
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Chi può partecipare (D.I. 473/14)?
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Agevolazioni Per gli apprendisti per l’acquisizione dei diploma di ISS sono retribuite solamente le ore effettivamente in imprese e non quelle di impegno scolastico. Sotto-inquadramento fino a due livelli o percentualizzazione della retribuzione. Sgravi fiscali: Imprese con max 9 dipendenti: assunzioni da 01/01/2012 a 31/12/2016: sgravio contributivo del 100%, per primi 3 anni; per periodi successivi, aliquota progressiva: 1,50% per il 1anno, 3% il II, 10% dal III. Imprese con 10 o più dipendenti: aliquota fissa (10%). L’incentivo prosegue per l’anno successivo al termine della componente formativa del contratto, in caso di conferma in servizio del lavoratore. Le spese sostenute per la formazione degli apprendisti sono escluse dalla base per il calcolo dell’IRAP. Esclusione degli apprendisti dal computo dei lavoratori al fine dell’applicazione di specifici istituti. Possibilità di usare fondi interprofessionali per finanziare la formazione
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Aspetti contrattuali del D.lgs 167/11
A partire da gennaio 2013 l’assunzione dell’apprendista è subordinata: al rispetto dei seguenti limiti numerici (non applicabili alle imprese artigiane): Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro (esclusi gli artigiani, ai quali si applicano le disposizioni di cui all’art. 4 della l. 443/1985); Per i datori di lavoro che occupano meno di 10 lavoratori, tale rapporto non può superare il 100%; I datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze lavoratori in numero compreso tra 0 e 2 possono assumere al max 3 apprendisti.
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Processo per l’attivazione della sperimentazione delle classi in apprendistato
1 Individuazione Scuole-Aziende 2 Individuazione Settori/Profili Professionali 3 Manifestazione d’interesse da parte di scuole e aziende (ai sensi dell’art. 1, comma 2 D.I. 473/2014) 4 Individuazione attori (OO.SS. del comparto di riferimento, organizzazioni/associazioni di categoria, ordini, etc…) 5 Stesura accordi sindacali (definizione delle deroghe al T.U. sull’apprendistato e predisposizione bozza del PFI) 6 Stipula Protocollo d’intesa tra MIUR, MLPS, USR, Regione e Azienda/e 7 Stesura Convenzione Azienda/e – Istituto Scolastico e i relativi allegati (PFI e scheda distribuzione oraria delle attività di formazione in azienda e di training on the job 8 Stipula del Contratto di Apprendistato AF&R
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La prima sperimentazione in Italia
Progetto ENEL Nel 2014 è stata avviata la prima sperimentazione in Italia con il Gruppo Enel SpA. Gli Istituti Tecnici Industriali coinvolti hanno sede nelle regioni: Campania, Emilia Romagna, Lazio, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto. Il numero di apprendisti interessati è di circa 150. Per l’avvio della sperimentazione sono stati sottoscritti il Protocollo di Intesa tra Ministero dell’Istruzione, Ministero del Lavoro, Regioni ed Enel, di cui al decreto interministeriale del 17 giugno 2014, le convenzioni con i singoli Istituti Tecnici e gli accordi sindacali.
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