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Prof. Bertolami Salvatore

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Presentazione sul tema: "Prof. Bertolami Salvatore"— Transcript della presentazione:

1 Prof. Bertolami Salvatore
GIUSNATURALISMO Giusnaturalismo moderno: se vogliamo definirlo in termini generalissimi, possiamo dire che il giusnaturalismo è la teoria della superiorità del diritto naturale su quello positivo; mentre il positivismo giuridico è la teoria dell’esclusività del diritto positivo. Il giusnaturalismo (dal latino ius naturale, "diritto di natura") è il termine generale che racchiude quelle dottrine filosofico-giuridiche che affermano l'esistenza di un diritto naturale, cioè di un insieme di norme di comportamento dedotte dalla "natura" e conoscibili dall'essere umano. Il giusnaturalismo si contrappone al cosiddetto positivismo giuridico basato sul diritto positivo, inteso quest'ultimo come corpus legislativo creato da una comunità umana nel corso della sua evoluzione storica. Giusnaturalismo antico [modifica] Il pensiero ha origini antichissime, e di sovente viene suddiviso in vari tronconi storici: un giusnaturalismo antico, fondato sul pensiero del filosofo Aristotele e dalla successiva scuola stoica che abbracciò anche l'antica Roma e coinvolse il celeberrimo retore, politico e avvocato romano Marco Tullio Cicerone. Il pensiero su cui si basa il giusnaturalismo antico è riassumibile nel pensiero del grande filosofo greco espresso nella sua Etica nicomachea. Vanno tuttavia ricordati, prima di Aristotele, anche due filosofi che nell'ambito della Sofistica fondarono la teoria naturalistica del diritto: Ippia di Elide ed Antifonte di Atene. Per Ippia esiste un diritto naturale, universalmente valido, superiore a quello positivo che è un prodotto arbitrario e mutevole delle convenzioni umane. Egli dice infatti che gli uomini sono "tutti parenti, familiari e concittadini per natura non per legge; perché il simile è per natura parente del simile, mentre la legge, essendo tiranna degli uomini, costringe a fare molte cose contro natura" [1]. Per Antifonte le leggi umane non hanno una sanzione necessaria come le norme di natura e perciò sono ad esse inferiori, poiché "le norme di legge sono accessorie, quelle di natura essenziali; quelle di legge sono frutto di convenzione, non di creazione della natura; quelle di natura sono frutto di creazione, non di convenzione. Perciò, se uno trasgredisce le norme di legge, finché non se ne accorgono gli autori di esse va esente da biasimo e da pena ... ma se violenta oltre il possibile le norme create dalla natura, se anche nessuno se ne accorge, non minore è il male, nè è maggiore anche se tutti lo sanno, perché si offende non l'opinione ma la verità" [2]. SUccessivo a quello antico fu, nel XIII secolo, il giusnaturalismo scolastico, che ha avuto come suo massimo esponente un altro grandissimo filosofo, San Tommaso d'Aquino, dove il diritto naturale diveniva un "insieme di primi principi etici, generalissimi" che condizionano il legislatore nel diritto positivo, in quanto sigillo di Dio nella creazione delle cose. È il diritto dell'uomo a rivendicare la propria libertà che è un diritto naturale. Giusnaturalismo moderno [modifica] L'attuale giusnaturalismo invece nacque nei secoli XVII e XVIII. Si parla in questo caso di giusnaturalismo razionalistico moderno, divisibile in due filoni: quello derivato dal pensiero illuministico di fine '700 e quello che si sviluppa a partire dal pensiero di Thomas Hobbes (il quale per la verità considerava il diritto naturale proprio solo allo stato di natura, ovvero alla condizione in cui l'uomo si trova prima di stipulare quel contratto sociale che porta all'istituzione dello stato; pertanto Hobbes non può ritenersi autenticamente un giusnaturalista), trovando la sua compiuta formulazione nel pensiero di Ugo Grozio. Secondo la formulazione di Grozio e dei teorici razionalisti del giusnaturalismo, gli uomini, pur in presenza dello stato e del diritto positivo ovvero civile, restano titolari di alcuni diritti naturali, quali il diritto alla vita, alla proprietà etc., diritti inalienabili che non possono essere modificati dalle leggi. Questi diritti naturali sono tali perché razionalmente giusti, ma non sono istituiti per diritto divino; anzi, Dio li riconosce come diritti proprio in quanto corrispondenti alla ragione. Grozio rappresenta il primo momento di una riflessione laica sulla politica. Secondo Grozio i diritti dell’uomo sono tali per natura e perciò sono inalienabili. Inoltre, poiché la natura umana è la razionalità, l’origine del diritto naturale è la ragione. Il diritto quindi non deriva da Dio, ma dalla ragione, che è comune a tutti gli uomini (perciò il diritto naturale è uguale per tutti e in questo modo vengono meno i motivi di contrasto). Comunque, poiché non tutti utilizzano la ragione allo stesso modo, occorre un controllo (leggi e sanzioni) che garantiscono il rispetto dei diritti di chiunque. Un autore molto importante che ha approfondito il diritto naturale del '900 è stato sicuramente Murray Newton Rothbard; a differenza di molti suoi predecessori è però arrivato a conclusioni diverse: criticò fortemente la teoria del contratto sociale di Hobbes e dello stesso Rosseau; l'interpretazione del diritto naturale data dal filosofo e scrittore americano è alla base dell'anarco-capitalismo, teoria che propone la cancellazione di ogni autorità statale. Prof. Bertolami Salvatore

2 GIUSNATURALISMO: caratteri
Si possono distinguere tre grandi forme di giusnaturalismo: 1) per la Scolastica medievale, il diritto naturale sono i primi principi etici generalissimi, dai quali il diritto naturale procede “per conclusionem et per determinationem”: in quest’ottica, le poche norme naturali hanno per destinatari i legislatori, i quali devono determinarle in relazione alle esigenze delle singole comunità e del “bene comune” (bonum commune). 2) Il diritto naturale è l’insieme dei dettami della retta ragione che forniscono la materia della regolamentazione, mentre il diritto positivo riguarda le norme di organizzazione che ne determinano l’attuazione. Una tradizione razionalista che culmina in Immanuel Kant assegna al diritto naturale il contenuto della regola, al diritto positivo la sanzione. Nella prospettiva di Kant, in particolare, il diritto naturale è provvisorio, quello positivo è perentorio. 3) Il diritto naturale è fondamento o principio di legittimità dell’ordinamento giuridico positivo: è questo il caso particolare di Hobbes. Prof. Bertolami Salvatore

3 STATO DI NATURA E STATO CIVILE
Il giusnaturalismo è dunque una corrente di pensiero, sorta intorno al XVII secolo e protrattasi nel Settecento, che intende trattare la morale e la politica come una Scienza e pertanto si ispira a modelli matematico-deduttivi. Esso tende a rintracciare norme di diritto naturale valide universalmente poiché insite nella natura stessa dell’Uomo. In tal senso si afferma il passaggio dallo Stato di Natura allo Stato civile mediante patto o contratto. Affermazione di una teoria liberale del diritto e dello Stato caratterizzata dalla presenza certa di diritti anteriori alla nascita umana, connaturati all’Uomo in quanto tale (Stato di natura preesistente allo Stato civile). Prof. Bertolami Salvatore

4 SOCIETA’ E LEGITTIMAZIONE
Lo Stato di natura di cui parlano i Giusnaturalisti non è ovviamente una condizione storica realmente esistita ma un modello teorico di riferimento per spiegare i fondamenti della Società e la legittimazione della sovranità. Lo Stato di natura e lo Stato civile sono quindi entrambi degli artifizi (strumenti teorici) per giustificare l’esistenza della Società e la preminenza del consenso rispetto alla violenza, all’arbitrio e al disordine. Prof. Bertolami Salvatore

5 FATTORI CAUSA DEL GIUSNATURALISMO
tramonto e dissoluzione graduale della società feudale con la corrispondente affermazione e degli stati nazionali a discapito dell’autorità e cultura religiosa; Cultura del Rinascimento con la riscoperta dei valori del mondo sociale e di un nuovo realismo politico improntato alla ricerca laica; Rivoluzione scientifica volta a spostare sempre più la sua indagine gnoseologica più verso l’Uomo rispetto alla Natura; Avanzamento delle nuove classi sociali quali la borghesia mercantile tese a svecchiare le impostazioni economiche improntate al conservatorismo e protezionismo che di fatto soffocavano l’iniziativa individuale; Riforma protestante (Martin Lutero e Calvino) che contribuì all’affermazione del principio della Libertà di coscienza e della responsabilità individuale. Prof. Bertolami Salvatore


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