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PubblicatoPierina Sarti Modificato 11 anni fa
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Problemi connessi alla tutela dei dati e dei diritti di proprietà intellettuale in relazione allaccessibilità in rete del Patrimonio Culturale Giovanna Damiani 21 novembre 2003
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IL GRUPPO DI LAVORO ITALIANO: Problemi connessi alla protezione dei dati e dei diritti di proprietà intellettuale in relazione allaccessibilità in rete del Patrimonio Culturale Nellambito del work package 4 di MINERVA, interoperabilità e fornitura di servizi, nel Regno Unito, in Grecia e in Italia sono stati istituiti sottogruppi specifici per portare il tema su un tavolo di discussione e di confronto comune, lavorando in accordo e in coordinamento con i partner europei di Minerva e in cooperazione con altri progetti europei IST che affrontano gli stessi argomenti.
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Il gruppo di lavoro italiano attualmente comprende rappresentanti di diversi settori nei quali si articola il MiBAC, si è aperto a rappresentanti del mondo della ricerca e dellimprenditoria privata del settore, e in progresso di tempo si arricchirà di nuove competenze professionali e si aprirà ai settori della musica, del cinema e dellarte contemporanea, agli Enti territoriali e locali e ai detentori del patrimonio ecclesiastico.
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Obiettivo è delineare possibili soluzioni che consentano di raggiungere un equilibrio fra fruibilità universale del Patrimonio Culturale e Scientifico e tutela dei diritti, in particolare dei diritti di proprietà intellettuale, e sostenibilità, eventualmente pervenendo alla redazione di una bozza di raccomandazioni su accessibilità e tutela dei diritti.
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RISORSE DIGITALI E DIRITTI Risorse digitali gestite da istituzioni culturali e rispetto dei diritti IPR Le istituzioni culturali pubbliche gestiscono risorse digitali così esemplificate: Risorse born digital prodotte da editori o soggetti esterni, quali ad esempio Web Art, Computer Art, periodici, enciclopedie, ed anche altre opere prodotte allorigine in formato digitale diffuse on line Risorse born digital prodotte in proprio allinterno delle istituzioni, quali siti web, bibliografie, manuali, banche dati catalografiche, bibliografiche e di immagini, thesauri, vocabolari di controllo, lemmari, indici
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Risorse born digital prodotte allinterno delle istituzioni in collaborazione con esterni (consulenti o società private), quali siti web, CD-ROM, bibliografie specialistiche, manuali, banche dati catalografiche e di immagini, OPAC, thesauri, vocabolari di controllo, lemmari, indici Risorse digitali che riproducono materiali provenienti da collezioni di proprietà delle istituzioni pubbliche relative alle diverse tipologie di beni culturali (storico artistici, archeologici, architettonici, demoetnoantropologici, librari, archivistici) realizzate allinterno delle istituzioni.
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Risorse digitali che riproducono materiali provenienti da collezioni di proprietà delle istituzioni pubbliche relative alle diverse tipologie di beni culturali (storico artistici, archeologici, architettonici, demoetnoantropologici, librari, archivistici) realizzate in collaborazione con esterni (altre istituzioni o società private) Risorse digitali che riproducono materiali provenienti da collezioni di proprietà delle istituzioni pubbliche relative alle diverse tipologie di beni culturali (storico artistici, archeologici, architettonici, demoetnoantropologici, librari, archivistici) realizzate totalmente da privati.
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Pertanto lindividuazione dei diritti è attività prioritaria al momento dellerogazione e gestione dei servizi da parte delle istituzioni culturali ed è strettamente connessa alle tipologie delle risorse digitali sopra elencate. Con lavvento di Internet le istituzioni culturali si trovano nella condizione di dover rafforzare il proprio potere contrattuale al momento di sottoscrivere con editori o produttori una licenza duso. Le istituzioni della memoria (archivi, musei, biblioteche) evidenziano lesigenza generale di poter contare su un modello di licenza/contratto, delineato e condiviso dai Ministeri della cultura europei, che sia rispettoso degli interessi, pubblici e privati, delle parti in gioco, ma che soprattutto salvaguardi il diritto allinformazione ed alla conoscenza da parte dei cittadini di tutti i Paesi.
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Nel caso di opere digitali, prodotte allinterno dalle istituzioni culturali (born digital o derivate da pubblicazioni a stampa) è importante che si delinei chiaramente quale vuole essere la politica dellistituzione nella diffusione dei prodotti. La scelta si pone tra due punti limite: comportarsi come un editore/produttore commerciale, o garantire libero e completo accesso alle opere prodotte, fatti salvi i diritti dautore eventualmente connessi ai nuovi prodotti.
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La normativa di riferimento per la tutela dei dati e dei diritti di proprietà intellettuale in relazione allaccessibilità in rete del Patrimonio Culturale Lo sviluppo delle tecnologie digitali e delle reti hanno profondamente modificato il quadro della tutela del diritto dautore sia perché i diritti che ricorrono nelle risorse digitali sono molteplici, sia perché le modalità di distribuzione e di fruizione rendono il contesto molto meno sicuro, soprattutto per i produttori.
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Larmonizzazione a livello internazionale delle normative è stata avviata nel passato proprio per le caratteristiche intrinseche dei prodotti intellettuali, che hanno sempre circolato con estrema facilità anche al di fuori dei confini nazionali. Le reti e le tecnologie digitali hanno accelerato e ampliato in modo esponenziale questo fenomeno, trasformando rapidamente lo scenario duso delle cosiddette opere dellingegno.
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NORMATIVA INTERNAZIONALE 1886: Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche WTO, accordo TRIPS, 1995: Accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale concernenti il commercio WIPO Copyright Treaty - WTC, 1996: Trattato sul diritto dautore WIPO Performances and Phonograms Treaty - WPPT, 1996: Trattato sui diritti degli artisti ed esecutori di fonogrammi finalizzato allaggiornamento delle regole internazionali di protezione
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NORMATIVA COMUNITARIA Direttiva 96/9/CE: Tutela giuridica delle banche dati Direttiva 2001/29/CE: Armonizzazione di taluni aspetti del diritto dautore e dei diritti connessi nella società dellinformazione COM 2003/46: Proposta di direttiva finalizzata allulteriore rafforzamento della tutela del diritto di proprietà intellettuale
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NORMATIVA ITALIANA L. 633 del 22 aprile 1941: Protezione del diritto dautore e di altri diritti connessi al suo esercizio D.lgs. 169/1999: Tutela giuridica delle banche dati D.lgs. 68/2003: Attuazione della Direttiva 2001/29/CE sullarmonizzazione di taluni aspetti del diritto dautore e dei diritti connessi nella società dellinformazione
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TUTELA DELLA RISERVATEZZA Per garantire il corretto accesso alle informazioni sul patrimonio culturale è necessario che le istituzioni culturali rispettino la normativa in materia di trattamento dei dati personali. Il trattamento dei dati personali è disciplinato dalla Direttiva 95/46/EC, recepita in Italia con la L. 675 del 31/12/1996 che protegge i diritti fondamentali e la libertà delle persone e in particolare il diritto alla protezione dei dati personali.
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ARCHIVI: il Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi storici La tradizione archivistica italiana ha da sempre garantito e tramandato la tutela della riservatezza personale e di quella relativa alla politica interna ed estera dello Stato nel rispetto del dettato normativo. Il Codice nasce dalla considerazione dellinteresse pubblico ed enuncia i principi-guida di comportamento sia per gli archivisti che per gli utenti, si applica senza necessità di sottoscrizione allinsieme dei trattamenti di dati personali comunque effettuati dagli utenti per gli scopi storici ed è volto ad assicurare lequilibrio delle diverse esigenze connesse alla ricerca e alla rappresentazione di fatti storici con i diritti e le libertà fondamentali delle persone interessate.
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BENI AMBIENTALI, ARCHITETTONICI, ARCHEOLOGICI, ARTISTICI, STORICI E DEMOETNOANTROPOLOGICI: il catalogo del patrimonio culturale Il Testo Unico (D.L. 490/1999) in materia di beni culturali e ambientali obbliga ad osservare particolare cautela nella consultazione delle informazioni contenute nel catalogo dei beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici, storici e demoetnoantropologici, al fine di salvaguardare la sicurezza dei beni e la confidenzialità delle informazioni. Linteresse delle più diverse categorie di utenti per i dati contenuti nel catalogo, rende urgente un regolamento che disciplini i criteri per laccesso e la comunicazione delle informazioni in esso contenute.
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SICUREZZA DEI BENI: Salvaguardia dei beni culturali La diffusione in rete di informazioni sul patrimonio culturale deve essere attuata dopo aver valutato gli eventuali rischi che essa può comportare per la sicurezza fisica dei beni.
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SICUREZZA DEI BENI: Conservazione dei beni La digitalizzazione dei beni culturali, in particolare di quelli bibliografici e archivistici, costituisce un formidabile strumento per la conservazione delloggetto culturale, limitandone la manipolazione per la consultazione.
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SICUREZZA DEI CONTENUTI Identificazione e salvaguardia dellautenticità del contenuto di opere born digital che possono essere oggetto di manipolazione o di atti di pirateria con modifiche non autorizzate.
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MISURE TECNOLOGICHE A TUTELA DEI DIRITTI DI PROPRIETA INTELLETTUALE Le tecnologie esistenti (filigrana elettronica o watermarking, fingerprinting, criptazione delle immagini con distribuzione delle relative chiavi solo agli utenti registrati) offrono soluzioni importanti ma parziali al problema della tutela del diritto dautore in rete: scoraggiano, rendendolo complesso e costoso, laccesso o limpiego non autorizzato dei dati ma, pur fungendo da deterrente, non sono in grado di impedire ogni abuso per limpossibilità stessa di prefigurare ogni modalità di copiatura del materiale accessibile in rete. Non si potrà inoltre mai escludere che un utente autorizzato faccia un uso improprio dei dati legittimamente acquisiti. Attualmente, nellambito di progetti europei cui partecipa il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, sono in avanzata fase di sviluppo tecniche di criptazione e marchiatura di prodotti digitali iconografici applicati alla messa in rete e alla condivisione di banche dati catalografiche relative ai beni artistici.
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I DIGITAL RIGHTS MANAGEMENT SYSTEMS (DRMS) Il Business Model Un sistema DRM consente: Di gestire lintermediazione distributiva qualora vi siano soggetti terzi tra il titolare dei contenuti e lutente finale Di contabilizzare gli accessi ai contenuti e le relative spettanze di tutti i soggetti coinvolti lungo la catena Di codificare i contenuti allorigine e decodificarli nelluso finale in funzione della validità della licenza digitale in possesso dellutente e con le modalità da questa contemplate Di presidiare la distribuzione delle licenze/certificati digitali a chi, in funzione della corresponsione di quanto predefinito, desideri accedere ad un contenuto
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Per implementare un sistema DRM occorre la preventiva individuazione dei diritti e la definizione di un set di regole (il business model) in accordo con le quali le diverse componenti del sistema opereranno per consentire ai soli utenti autorizzati laccesso ai contenuti. Il business model deve essere adattato al particolare contesto in cui viene utilizzato il DRMS, scegliendo il numero e la tipologia di attori presenti, la lista delle possibili transazioni e le regole applicabili, partendo prima di tutto dalla definizione dei ruoli che possono essere assunti dalle istituzioni culturali pubbliche.
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FRUIZIONE DELLE RISORSE DIGITALI E SVILUPPO DI E-COMMERCE I Principi di Lund auspicano che il patrimonio culturale e scientifico europeo sia reso disponibile al pubblico e rientri in una dinamica di sostenibilità. Le istituzioni culturali possono: essere committenti o produttrici, anche in cooperazione con altre istituzioni e/o soggetti privati, di contenuti e prodotti digitali culturali, dei quali detengono in tutto o in parte i relativi diritti gestire e mettere a disposizione dellutenza, dietro acquisizione di una licenza, risorse digitali i cui diritti sono interamente detenuti da terzi concedere in licenza il proprio nome/marchio per la produzione di risorse digitali, erogare servizi di varia natura
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Levoluzione simultanea delle tecnologie e della domanda di servizi e contenuti in campo culturale ha provocato negli ultimi anni un considerevole incremento del valore dei diritti di proprietà reale e intellettuale detenuti e generati da biblioteche, archivi, siti archeologici e musei. Quanto più tende ad ampliarsi la gamma delle attività svolte dalle istituzioni culturali, tanto più si allarga la gamma dei diritti detenuti e generabili.
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Le tecnologie di conversione, compressione e distribuzione rendono profittevoli e appetibili collezioni tradizionalmente ritenute affatto o scarsamente produttive, e i relativi diritti. In assenza di una regolamentazione dellaccesso ai contenuti culturali digitali prodotti da istituzioni pubbliche o derivati dagli oggetti culturali ad esse affidati è alto il rischio che le istituzioni culturali perdano il controllo sugli usi di tali materiali; daltro canto, esse hanno facoltà di sviluppare autonomamente una politica per la gestione dei contenuti digitali coerente con i propri fini istituzionali o con criteri convenuti nellambito della comunità specifica di appartenenza.
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La comunicazione scientifica (scholarly communication) Le istituzioni culturali si possono avvalere per la diffusione dei risultati delle ricerche svolte al loro interno (rapporti, manuali, bibliografie, ecc.) di un nuovo modello di comunicazione scientifica che, sfruttando le opportunità offerte dal digitale, si sta diffondendo nel mondo scientifico. Lo sviluppo di collezioni/depositi istituzionali (institutional repositories), sostenuti da SW di tipo open source, sembra aprire la strada a uninteressante strategia nella diffusione della produzione culturale e scientifica.
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IPOTESI CONCLUSIVE E PROPOSTE DI LAVORO Le collezioni delle istituzioni culturali (archivi, biblioteche e musei) rappresentano un ineguagliabile patrimonio di conoscenze, che sono alla radice dellidentità e della cultura europea. Insostituibile è quindi il ruolo che queste possono svolgere nella società dellinformazione, anche partecipando alle dinamiche del mercato, ma non abdicando agli obiettivi specifici e agli importanti compiti educativi e di promozione e diffusione della conoscenza.
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Le istituzioni culturali devono confermare il proprio ruolo di mediatori di informazione e conoscenza. Nellambito del progetto MINERVA è importante proporre alcune linee di indirizzo alla riflessione degli organi politici e amministrativi degli Stati membri e dellUnione Europea al fine di pervenire a soluzioni condivise.
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A tal fine il Gruppo di lavoro sottolinea la necessità di: Riconoscere uno status specifico e di pubblica utilità alle istituzioni culturali, sia per i compiti di conservazione della memoria, sia per i servizi educativi e di informazione Promuovere il coordinamento di politiche nazionali, nellambito della legislazione del diritto dautore sulle risorse digitali, proseguendo lopera di armonizzazione già avviata al fine di semplificare le procedure evitando la frammentazione dei sevizi e favorendo laccessibilità e lo sviluppo di nuovi servizi informativi
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Stabilire un unico tavolo a livello comunitario per le trattative con le organizzazioni dei detentori dei diritti, per arrivare a stipulare dei contratti che, mediante uno schema di licenza, assicurino un equo e comune sistema di compensi per tutti i possibili usi delle risorse digitali Promuovere accordi internazionali tra istituzioni e produttori per individuare e dare certezza agli utenti, ovunque essi siano, sulla qualità di servizi ottenibili sui sistemi di tariffazione Promuovere investimenti per progetti che migliorino e rendano economicamente sostenibili i sistemi di DRM e di watermarking, favorendo in questo modo la loro diffusione anche presso istituzioni di medie e piccole dimensioni.
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A conclusione di questa prima parte di ricerca, nellambito dei rapporti di collaborazione stabiliti dal progetto MINERVA, si ritiene opportuno che il lavoro prosegua attraverso ulteriori momenti di confronto utili a definire: Iniziative per promuovere ladozione, a livello nazionale, comunitario e internazionale il set di metadati Dublin Core, come livello minimo di informazioni liberamente accessibili in rete, applicabile alle varie tipologie di beni e prodotti, unitamente alle tipologie di immagini distribuibili. Unitamente ad essi è necessario che siano adottati metadati amministrativi per la gestione dei diritti.
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Lo standard minimo di servizi offerti agli utenti dei servizi in rete sulla base di una gerarchia comune. Per i livelli informativi diversi da quello minimo gratuito, si propone lapplicazione di condizioni e tariffe differenziate per tipologie dutenza e finalità duso, distinguendo quattro tipologie fondamentali - utente generico - utente educational (scopi didattici ed educativi) - utente accademico (istituzioni di ricerca) - utente business (fini commerciali)
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Alla luce delle necessità evidenziate appare opportuno che le istituzioni culturali si adoperino per avviare la progettazione e realizzazione, in un contesto cooperativo, di nuovi servizi di accesso in rete, anche se minimi, sia per sperimentare la loro organizzazione, sia per valutarne limpatto e le reazioni degli utenti. Queste esperienze potrebbero costituire il terreno di verifica delle azioni proposte.
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IL GRUPPO DI LAVORO Giovanna Damiani, coordinatore (MiBAC Soprintendenza BAPPSAD di Firenze) Vito Cappellini (Università di Firenze, Dipartimento di Elettronica e Telecomunicazioni) Andrea De Polo ed Emanuela Sesti (Alinari) Anna Maria Maiorano Mandillo (ICCU) Giuliana De Francesco (MiBAC SG Servizio VI) Silvana Carmen Di Marco (MiBAC SG Servizio VIII) Alessandro Piva (CNIT) Fosca Pizzaroni (Archivio Centrale dello Stato) Erminia Sciacchitano (ICCD) Maria Carla Cavagnis Sotgiu (Osservatorio per i Programmi Internazionali delle Biblioteche) Giuseppina Spina (MiBAC SG Servizio XI)
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