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Aspetti di fiscalità di gruppo:

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Presentazione sul tema: "Aspetti di fiscalità di gruppo:"— Transcript della presentazione:

1 Aspetti di fiscalità di gruppo:
i rapporti con società italiane non indipendenti Deducibilità degli addebiti intercompany 9 giugno 2010 Fabrizio Cravero

2 Introduzione: le condizioni di deducibilità
Gli addebiti intercompany effettuati tra società residenti in Italia sono soggetti alle ordinarie condizioni di deducibilità dalla base imponibile ai fini IRES/IRPEF dei componenti negativi di reddito previsti dal Tuir. In particolare, affinché un onere possa considerarsi deducibile è necessario che: l’operazione di cui l’onere costituisce il corrispettivo abbia avuto materiale esecuzione; l’onere sia inerente all’attività d’impresa dell’acquirente del bene o servizio; l’onere sia di competenza del periodo d’imposta in cui viene esercitato il diritto alla deduzione dello stesso. Nell’ambito della prassi dell’Amministrazione Finanziaria e della giurisprudenza di legittimità si è affermata la tesi per cui anche tali operazioni debbano avvenire anche nel rispetto del principio del valore normale e potrebbe pertanto essere oggetto di sindacato il quantum della deduzione. 2 2

3 Materiale esecuzione La materiale esecuzione dell’operazione per cui la società sopporta un determinato costo è un presupposto per l’accertamento dell’inerenza del costo stesso. Nell’ambito dei rapporti intercompany si pone essenzialmente un problema di prova dell’avvenuta esecuzione dell’operazione. Necessità/opportunità di mantere evidenza di: Contratto per la prestazione del servizio; Copia di eventuali output del servizio; Corrispondenza Documentazioni comprovante il sostenimento di costi accessori (viaggi, trasporto, telefonia, ecc.) alla prestazione del servizio 3 3

4 Inerenza Il principio di inerenza è enunciato al comma 5 dell’art. 109 Tuir, in base al quale: “Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili in quanto esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi”. Il caso degli interessi Nesso costo-ricavo VS nesso costo-attività: i componenti negativi di reddito devono trovarsi in rapporto di stretta correlazione (causa-effetto) con l’attività produttiva di ricavi imponibili; Effettività o potenzialità della relazione causa-effetto (ovvero necessarietà o meno del costo): l’inerenza del costo dipende dalla sua astratta riferibilità all’attività aziendale; deve essere sostenuto con la prospettiva di fornire (anche se in via mediate ed indiretta) un beneficio/utilità all’impresa Onere della prova 4 4

5 Competenza Art. 109 Tuir Comma 1: “I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi, per i quali le precedenti norme della presente Sezione non dispongono diversamente, concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell'esercizio di competenza non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare concorrono a formarlo nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni”. Comma 2: “Ai fini della determinazione dell'esercizio di competenza: a) i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, alla data della consegna o spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale. Non si tiene conto delle clausole di riserva della proprietà. La locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti è assimilata alla vendita con riserva di proprietà; b) i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi; c) per le società e gli enti che hanno emesso obbligazioni o titoli similari la differenza tra le somme dovute alla scadenza e quelle ricevute in dipendenza dell'emissione è deducibile in ciascun periodo di imposta per una quota determinata in conformità al piano di ammortamento del prestito”. 5 5

6 Inerenza: casi specifici
L’applicazione del principio di inerenza presenta delle peculiarità con riferimento alle prestazioni di servizi intercompany, in particolare con riferimento a quei casi dove il servizio e/o il fornitore dello stesso sono imposti dalla capogruppo. L’inerenza dell’addebito per servizi deve essere verificata alla luce delle seguenti condizioni: se la società beneficiaria sarebbe stata disposta a pagare un’altra impresa (non del gruppo)/professionista per avere quel determinato servizio ovvero ad impiantare un’organizzazione interna per lo svolgimento di tali attività; se il servizio ha apportato (o avrebbe potuto apportare, almeno potenzialmente) un vantaggio (economico, gestionale, commerciale, …) alla società beneficiaria e se tale vantaggio non è stato meramente occasionale/casuale o indiretto. Costituisce un indizio della mancanza di inerenza dell’addebito intercompany: La duplicazione di servizi che la società riceve anche da terzi; La duplicazione di attività che la società beneficiaria svolge internamente. 6 6

7 Inerenza: casi specifici
Non sono da considerare inerenti i c.d. costi dell’azionista ovvero i costi per attività rese per finalità esclusive della controllante, quali: I costi sostenuti per il controllo delle società partecipate (personale, IT, ecc.) I costi sostenuti per la redazione del bilancio consolidato; Le spese relative a decisioni che la controllante deve assumere con riferimento alle partecipate. Il problema dei costi aventi natura mista. 7 7

8 La determinazione dei corrispettivi
Distinzione tra Cost sharing agreements: - Valutazioni in merito all’applicazione del mark up (remunerazione o mero recupero dei costi amministrativi/gestionali); - chiavi di ripartizione funzionali alla determinazione della proporzionalità costi benefici in capo ai singoli prestatari; - molteplicità delle chiavi di ripartizione in caso di molteplicità ed eterogeneità dei servizi. Contratti per la prestazione di servizi specifici: - Corrispettivi specifici vs corrispettivi forfetari - Determinazione dei corrispettivi in base a criteri di mercato (specifici per il servizio) - Mark up Evitare compensi forfetari (se non conformi alle modalità di determinazione dei corrispettivi di mercato). 8 8

9 Elementi di prova La forma del contratto
La necessità della forma scritta ad probationem fiscale. La data certa: Scrittura privata autenticata Spedizione in plico-busta Registrazione del contratto (se non oneroso in termini della relativa imposta) Servizio postale dedicato 9 9

10 Spunti per la redazione dei contratti intercompany per prestazioni di servizi
Adozione di clausole di mercato quali: Possibilità di audit dei costi sostenuti da altre società del gruppo in caso di CSA o di servizi remunerati al cost plus o predisposizione di report da parte di terzi (sul costo complessivo e sulla corretta applicazione delle chiavi di ripartizione); Determinazione dei corrispettivi con criteri diversi a seconda dei meccanismi di remunerazione (tariffa oraria, tariffe specifiche per servizio, cost plus, ecc.): separare diverse categorie di attività che, sul mercato, vengono svolte da soggetti diversi con competenze ed organizzazioni imprenditoriali diverse; Puntuale definizione dei corrispettivi o dei driver che li determinano; Previsione di sistemi di reportistica interna ed esterna (es. time sheets) In caso di CSA, prevedere la partecipazione di tutte le società interessate alla predisposizione budget del costo dei servizi; Previsione di acconti e conguagli; In caso di CSA o servizi fatturati al mark up: chiara definizione dei costi; Termini e modalità di pagamento di mercato; Evitare commistione tra servizi o tra beni e servizi. Inserire obblighi di reportistica dei servizi resi. Prevedere formalità specifiche per la richiesta e (se possibile) la fornitura dei servizi 10 10


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