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Albini-Crespi-Di SeriCepa 2003 1 Il trasferimento di azienda Loutsourcing e le problematiche del decentramento Profili sindacali e giuslavoristici.

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1 Albini-Crespi-Di SeriCepa 2003 1 Il trasferimento di azienda Loutsourcing e le problematiche del decentramento Profili sindacali e giuslavoristici

2 Albini-Crespi-Di SeriCepa 2003 2 1. Il fenomeno dell outsourcing

3 Albini-Crespi-Di SeriCepa 2003 3 La finalità Loutsourcing consente di concentrarsi su quello che le imprese sanno fare meglio e per il quale sono in grado di sviluppare innovazione e valore.

4 Albini-Crespi-Di SeriCepa 2003 4 Un fenomeno in crescita Le spese per servizi di outsourcing superano i mille miliardi di dollari. Negli Stati Uniti il fenomeno ha fatto registrare una crescita del 15% nel 2000 quando sono stati spesi 340 miliardi di dollari. In Europa si stima che il fenomeno sia di circa 250 miliardi di dollari.

5 Albini-Crespi-Di SeriCepa 2003 5 I perché di una fortuna Diminuzione dei costi operativi grazie alle economie di scala. Maggiori risorse per attività core Prestazioni performanti grazie al miglior impiego di assets Miglioramento dellimmagine e della brand equity.

6 Albini-Crespi-Di SeriCepa 2003 6 Un percorso evolutivo Vengono esternalizzate solo attività marginali (pulizie) Si esternalizza solo per i picchi produttivi (anni 60-70). Diventa una scelta strategica come strumento dei processi di ristrutturazione (anni 80) Interi processi vengono esternalizzati per realizzare modelli di partnership fra imprese (anni 90) Limpresa a rete e le attività core.

7 Albini-Crespi-Di SeriCepa 2003 7 La strumentazione giuridica Lesternalizzazione si può realizzare attraverso differenti strumenti. I principali sono: il trasferimento di ramo dazienda la cessione di contratti. Il contratto di appalto. il contratto di subfornitura.

8 Albini-Crespi-Di SeriCepa 2003 8 2. Il trasferimento di ramo di azienda

9 Albini-Crespi-Di SeriCepa 2003 9 La fonte originaria Il regime giuridico dei rapporti di lavoro in caso di trasferimento di azienda o di ramo di azienda è contenuto nellarticolo 2112 del codice civile. Si offre tutela in termini di stabilità ai lavoratori dipendenti dallimpresa che trasferisce a terzi lazienda o una parte di essa.

10 Albini-Crespi-Di SeriCepa 2003 10 Le tre direttive comunitarie La legge 29.12.1990, n.428, emanata in attuazione della Direttiva 77/187/CEE, ha modificato per la prima volta il dettato normativo. Il decreto legislativo 2.2.2001, n.18, emanato in attuazione della Direttiva 98/50/CE, ha per la seconda volta modificato la disciplina. La legge comunitaria 2001 (legge 23.1.2002, n.39) ha dato delega al Governo per dare attuazione alla Direttiva 2001/23/CE. La terza modifica...

11 Albini-Crespi-Di SeriCepa 2003 11 La nozione Qualsiasi operazione che comporti il mutamento nella titolarità di attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, al fine della produzione o lo scambio di beni o di servizi, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità, a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base dei quali il trasferimento è attuato, ivi compreso lusufrutto e laffitto di azienda.

12 Albini-Crespi-Di SeriCepa 2003 12 La nozione di parte Si considerano rilevanti le parti di azienda, intese come articolazioni funzionalmente autonome di unattività economica organizzata preesistente come tale al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità. –Modifiche allart.2112 c.c. del d.lgs. 18/2001

13 Albini-Crespi-Di SeriCepa 2003 13 Loggetto La nozione di trasferimento di azienda si amplia rispetto allart.2555 del codice civile comprendendo ogni fattispecie che importi il mutamento nella titolarità dellattività. Sono compresi tutti i fenomeni in cui permanga lazienda e muti la titolarità dellimprenditore. La conservazione dellidentità dellattività economica organizzata oggetto del trasferimento deve sussistere fino alla conclusione del trasferimento. Il passaggio dei pacchetti azionari e la trasformazione di società restano esclusi.

14 Albini-Crespi-Di SeriCepa 2003 14 Il negozio Il trasferimento si realizza indipendentemente dalla tipologia negoziale utilizzata. Le vicende circolatorie non attengono esclusivamente ai negozi traslativi, potendo la fattispecie realizzarsi – stante la giurisprudenza comunitaria – attraverso le più svariate tipologie negoziali ivi compreso usufrutto e affitto.

15 Albini-Crespi-Di SeriCepa 2003 15 Principi generali In caso di trasferimento il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti. Cedente e cessionario sono obbligati in solido per tutti i crediti del lavoratore allatto del trasferimento. Il cessionario deve applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi vigenti salvo che siano sostituiti da altri (del medesimo livello) applicabili. Sostanziali modifiche nel rapporto legittimano il recesso per giusta causa del lavoratore. Il trasferimento non è motivo di licenziamento.

16 Albini-Crespi-Di SeriCepa 2003 16 Le tutele occupazionali Ferma restando la facoltà di esercitare il recesso ai sensi della normativa sui licenziamenti, il trasferimento di azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento. E nuova la previsione che a fronte del peggioramento delle condizioni di lavoro consente al lavoratore di dimettersi, nei tre mesi successivi al trasferimento, per giusta causa.

17 Albini-Crespi-Di SeriCepa 2003 17 Le tutele economiche Il vecchio regime garantiva al ceduto la conservazione del trattamento economico e normativo applicato dal cedente in forza della contrattazione collettiva applicata, fino alla scadenza e salva la facoltà di sostituire tali trattamenti con altri contratti collettivi applicabili allimpresa. La nuova norma limita leffetto sostitutivo solo fra contratti del medesimo livello.

18 Albini-Crespi-Di SeriCepa 2003 18 La responsabilità solidale Il cedente ed il cessionario sono obbligati in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento dazienda. Con le procedure di cui agli artt. 410 e 411 del c.p.c. il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.

19 Albini-Crespi-Di SeriCepa 2003 19 Aspetti sindacali Cedente e cessionario debbono dare comunicazione preventiva (25 gg.) alle rsa/rsu nonché ai sindacati di categoria maggiormente rappresentativi dellintenzione di procedere al trasferimento di azienda (o di ramo) cui siano occupati oltre 15 dipendenti. Linformazione deve riguardare: –la data proposta del trasferimento, –i motivi del programmato trasferimento, –le conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori, –le eventuali misure nei confronti di questi ultimi.

20 Albini-Crespi-Di SeriCepa 2003 20 Esame congiunto Su richiesta scritta delle rsa/rsu o dei sindacati da formularsi entro 7 gg., cedente e cessionario sono tenuti ad effettuare un esame congiunto che si considera concluso decorsi 10 giorni dallinizio dellesame anche qualora laccordo non venga raggiunto.

21 Albini-Crespi-Di SeriCepa 2003 21 Antisindacalità Il mancato rispetto, da parte del cedente o del cessionario degli obblighi previsti per la informazione e la consultazione, costituisce condotta antisindacale ai sensi dellarticolo 28 della legge 20.05.1970, n.300.

22 Albini-Crespi-Di SeriCepa 2003 22 Una domanda interessante … Il vincolo di solidarietà fra cedente e cessionario, contenuto nellarticolo 2112 del codice civile, trova applicazione anche per i debiti contributivi derivanti dallomesso versamento di contributi previdenziali obbligatori da parte del cedente?

23 Albini-Crespi-Di SeriCepa 2003 23 Una risposta istruttiva La Cassazione (16.6.2001,8179) ha stabilito che i debiti contratti dallalienante nei confronti degli istituti previdenziali per lomesso versamento dei contributi non ricadono nella previsione del 2112 c.c. ma, in quanto inerenti allesercizio dellimpresa, sono disciplinati dallarticolo 2560 del codice civile.

24 Albini-Crespi-Di SeriCepa 2003 24 Per dirla fino in fondo … In caso di trasferimento di azienda lacquirente risponde dei debiti del cedente solo se questi risultano dai libri contabili obbligatori. La solidarietà non opera per due motivi: –Il 2112 c.c. introduce un principio di solidarietà solo sui crediti di lavoro che non si estende a crediti di terzi (enti previdenziali). –Il lavoratore non ha credito nei confronti del datore per lomesso versamento contributivo essendo estraneo al rapporto. (salvo, ovviamente, il disposto dellart.2116 c.c. prestazioni o risarcimento)

25 Albini-Crespi-Di SeriCepa 2003 25 Leccezione … Una deroga allarticolo 2112 è prevista dallart.47 comma 5 della legge 482/90 in riferimento ad imprese sottoposte a procedure concorsuali o di cui sia stato dichiarato lo stato di crisi. Qualora vi sia accordo sindacale è possibile disapplicare i principi di continuità e solidarietà per quei lavoratori che passano con il cessionario. I lavoratori che non passano hanno diritto di precedenza nelle assunzioni effettuate nei dodici mesi successivi o nel maggior termine concordato.


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