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REGIONE ABRUZZO GIUNTA REGIONALE Incontro informativo La Direttiva Servizi: novità ed opportunità per le imprese in Europa L’attuazione della Direttiva.

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1 REGIONE ABRUZZO GIUNTA REGIONALE Incontro informativo La Direttiva Servizi: novità ed opportunità per le imprese in Europa L’attuazione della Direttiva Servizi da parte della Regione Abruzzo Elena Sico Dirigente Servizio “Affari comunitari e Cooperazione interistituzionale” Direzione “Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali” L’Aquila 28 febbraio 2011 Sala Convegni ANCE Via A. De Gasperi, 60 – L’Aquila

2 La “Direttiva servizi”: finalità
Eliminare le barriere allo sviluppo del settore dei servizi tra gli Stati membri, al fine di realizzare una maggiore competitività del mercato dei servizi e promuovere la crescita economica nell’Unione europea; Garantire l’equilibrio tra l’apertura del mercato e la tutela del consumatore; Incrementare la trasparenza e l’informazione dei consumatori.

3 Da cosa nasce la “Direttiva servizi”
Dall’esigenza di rendere effettivo l’esercizio: della libertà di stabilimento dei prestatori di servizi negli Stati membri dell’UE; della libertà di prestazione dei servizi negli Stati membri dell’UE.

4 Gli ostacoli da superare per garantire le libertà sancite dal Trattato UE
Eccessiva gravosità delle procedure amministrative; Incertezza giuridico-amministrativa delle attività transfrontaliere; Mancanza di fiducia reciproca tra gli Stati membri.

5 Come si superano gli ostacoli
Le azioni cardine della Direttiva servizi: Le misure di armonizzazione degli ordinamenti giuridici degli Stati membri; Le misure di armonizzazione delle procedure e dell’organizzazione amministrativa degli Stati membri (Sportelli unici, procedure elettroniche); Le misure per favorire la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri (IMI).

6 A cosa si applica la “Direttiva servizi”
Alle attività economiche, di carattere imprenditoriale o professionale, svolte senza vincolo di subordinazione, dirette allo scambio di beni o alla fornitura di altra prestazione anche a carattere intellettuale; Ai regimi autorizzatori (qualunque procedura che obbliga un prestatore o un destinatario a rivolgersi ad una autorità competente allo scopo di ottenere un provvedimento formale o un provvedimento implicito per accedere ad una attività di servizi o al suo esercizio); Ai requisiti (qualsiasi regola che impone un obbligo, un divieto, una condizione o un limite al quale il prestatore o il destinatario debba conformarsi per accedere o esercitare un’attività economica)

7 L’avvio del processo di attuazione da parte della Regione Abruzzo
Le attività propedeutiche all’attuazione della Direttiva servizi hanno preso avvio nel 2008, attraverso una complessa attività di censimento e di valutazione dei regimi autorizzatori e dei requisiti disciplinati e previsti dalle normative e dagli atti amministrativi regionali; Il coordinamento delle attività è stato svolto dalla Direzione “Affari della Presidenza”, che ha coinvolto inizialmente tutte le direzioni regionali effettuando la rilevazione di tutti i regimi autorizzatori; Le attività sono state svolte in raccordo con le altre Regioni, attraverso proficui confronti con il Dipartimento per il Coordinamento delle Politiche Comunitarie e con funzionari della Commissione europea.

8 La formalizzazione del processo di attuazione della Direttiva servizi
Nell’ambito del quadro giuridico di riferimento e dell’Obiettivo strategico “Semplificazione amministrativa, normativa e riforme istituzionali” (Programma di Governo presentato dal Presidente della Giunta al Consiglio regionale ai sensi dell’art. 47 dello Statuto regionale) il processo di attuazione della Direttiva servizi è stato formalizzato con la DGR. n. 567 del 12 ottobre 2009 con la quale sono state approvate le linee di indirizzo per le Direzioni regionali competenti per materia; In particolare è stato stabilito che la Direzione “Affari della Presidenza”, attraverso il competente Servizio e con la collaborazione di un gruppo di lavoro costituito dai referenti delle Direzioni regionali competenti per materia svolgesse le seguenti attività: elaborazione del progetto di legge regionale di attuazione della direttiva servizi; adempimenti previsti dalla direttiva (notifiche attraverso il sistema IPM); predisposizione di apposita reportistica recante i risultati conseguiti.

9 Il primo intervento legislativo di attuazione della Direttiva servizi da parte della Regione Abruzzo
La legge regionale 18 febbraio 2010, n. 5 (Disposizione per l’adeguamento dell’ordinamento giuridico regionale agli obblighi derivanti dalla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, nonché, per la semplificazione e il miglioramento dell’efficacia dell’azione amministrativa della Regione e degli Enti locali per le attività aventi rilevanza economica, e per la manutenzione normativa di leggi regionali di settore)

10 La L.R. n. 5/2010: Disposizioni generali (1)
Le disposizioni prevedono che: la Regione Abruzzo, nel rispetto dell’articolo 117 Cost. ed in attuazione dell’articolo 4 dello Statuto, adegui il proprio ordinamento ai principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, sanciti dal Trattato, attraverso l’attuazione della direttiva servizi ed in osservanza dei principi e dei criteri di cui all’articolo 41 della L. n. 88/2009 (Legge comunitaria 2008); non siano poste limitazioni, nel territorio regionale, alla libertà di stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi degli Stati membri dell’Unione europea, se non giustificate da motivi imperativi di interesse generale e nel rispetto dei principi di non discriminazione, necessità e proporzionalità, al fine di garantire le libertà stesse, di rafforzare i diritti dei destinatari dei servizi e di promuovere la qualità dei servizi.

11 La L.R. n. 5/2010: Disposizioni generali (2)
che la Regione attui nel proprio ordinamento la direttiva servizi mediante misure legislative, regolamentari ed amministrative, nel rispetto del principio di leale collaborazione con i diversi livelli istituzionali, e precisamente con: l’abolizione delle misure incompatibili con il diritto comunitario; la valutazione delle misure potenzialmente restrittive, in base ai criteri di non discriminazione, necessità e proporzionalità; la semplificazione amministrativa, anche attraverso l’operatività degli Sportelli unici per le attività produttive (SUAP), come interlocutori istituzionali unici dei prestatori dei servizi, a prescindere dal luogo di stabilimento; l’implementazione delle procedure elettroniche; le attività volte a concorrere alla cooperazione amministrativa tra gli Stati membri.

12 La L.R. n. 5/2010: Disposizioni generali (3)
che, in attuazione della normativa statale di riferimento, lo Sportello Unico per le Attività Produttive di cui al DPR 20 ottobre 1998, n. 447, costituisca l’unico soggetto pubblico di riferimento per il territorio regionale, relativamente ai procedimenti che abbiano ad oggetto l’esercizio di attività produttive e di prestazioni di servizi che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2006/123/CE.

13 La L.R. n. 5/2010: Adeguamenti delle discipline di settore: Turismo (1)
Bed & Breakfast (L.R. 78/2000): DIA ad efficacia immediata (ai sensi del previgente articolo 19 della L. n. 241/1990); Agenzie di viaggio (L.R. 1/1998): DIA ad efficacia immediata per l’apertura; disciplina dei casi in cui non è prevista la DIA; disciplina dell’apertura di filiali o succursali di agenzie regolarmente operanti in Italia o in altro Stato membro UE;

14 La L.R. n. 5/2010: Adeguamenti delle discipline di settore: Turismo (2)
Direttori tecnici agenzie di viaggio (L.R. 1/1998): Dia ad efficacia immediata ai fini dell’iscrizione all’albo regionale; Previsione che per i cittadini europei, non iscritti in albi di altre Regioni o Province autonome, che intendono esercitare in regime di libera prestazione di servizi o stabilmente la professione di direttore tecnico di agenzia si applichino le disposizioni di cui al D.Lgs. N. 206/2007 "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania”.

15 La L.R. n. 5/2010: Adeguamenti delle discipline di settore: Turismo (3)
Attività turistica di guida speleologica (L.R. 25/2004): DIA ad efficacia immediata per l’iscrizione all’albo regionale delle guide speleologiche (in luogo del procedimento in base al quale, competeva al Comune il rilascio della licenza a coloro in possesso dell’abilitazione e alla Regione la successiva iscrizione all’albo regionale); La previsione in base alla quale l’esercizio dell’attività, in regime di libera prestazione dei servizi da parte delle guide speleologiche provenienti da altre Regioni o Stati membri dell’UE non richiede l’iscrizione all’albo regionale

16 La L.R. n. 5/2010: Adeguamenti delle discipline di settore: Commercio (L.R. 11/2008)
La previsione della DIA ad efficacia immediata per: il commercio al dettaglio negli esercizi di vicinato; le forme speciali di vendita (gli spacci interni, la vendita dei prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici, la vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione, le vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori); eliminazione nell’ambito dei criteri di programmazione per la somministrazione di alimenti e bevande di ogni riferimento a parametri numerici, riconducibili alla popolazione residente sul territorio.

17 La L.R. n. 5/2010: Adeguamenti delle discipline di settore: Professione maestri di sci e guide alpine Previsione della DIA ad efficacia immediata per l’iscrizione all’albo regionale dei maestri di sci e all’albo regionale guide alpine; Eliminazione del requisito della residenza ai fini dell’iscrizione agli albi e sostituzione con quello del domicilio nella Regione Abruzzo; Previsione in base alla quale ai maestri di sci/guide alpine provenienti da altri Stati membri, non iscritti negli albi di altre Regioni o Province autonome, che intendono esercitare stabilmente o temporaneamente in Abruzzo, anche in forma saltuaria, si applicano le disposizioni del D.Lgs. N. 206/2007; Eliminazione delle tariffe professionali minime; Mantenimento tariffe professionali massime (“requisito da valutare”, giustificato in base ai principi di non discriminazione, necessità e proporzionalità).

18 La L.R. n. 5/2010: Adeguamenti delle discipline di settore: Scuole di sci (L.R. 94/1996)
Per l’apertura, previsione del “silenzio assenso” in luogo dell’autorizzazione espressa; Eliminazione del requisito del numero minimo dei maestri di sci per la costituzione delle scuole di sci; Eliminazione del “previo assenso” del Collegio regionale dei maestri di sci ai fini dell’apertura delle scuole di sci.

19 La L.R. n. 5/2010: Adeguamenti delle discipline di settore: Agriturismi (L.R. 32/1994)
Previsione della DIA ad efficacia differita per l’esercizio dell’attività, fermo restando il possesso del certificato di abilitazione all’esercizio dell’attività agrituristica; Previsione, per finalità di monitoraggio e controllo, dell’ elenco regionale degli imprenditori agricoli provvisti del certificato di abilitazione all’esercizio dell’attività e dell’ elenco degli imprenditori agrituristici che hanno presentato la DIA.

20 Il 2° intervento legislativo di attuazione. La L. R. n
Il 2° intervento legislativo di attuazione. La L.R. n. 59/ Legge comunitaria regionale 2010 Commercio (L.R. 11/2008) (1) Riformulazione dei requisiti di accesso e di esercizio dell’attività commerciale di vendita e di quella di somministrazione di alimenti e bevande, in linea con quelli contemplati dall’articolo 71 del D.Lgs. N. 59/2010; Previsione del ricorso alla SCIA (in luogo della DIA ad efficacia immediata), da presentare al SUAP per: l’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento di superficie degli esercizi di vicinato (art. 65 D.Lgs. N. 59/2010); per gli spacci interni (art. 66 D.Lgs. N. 59/2010) inserendo la fattispecie della “vendita nelle scuole e negli ospedali); per la vendita attraverso apparecchi automatici, per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione e per le vendite presso il domicilio dei consumatori (art. 67 D.Lgs n. 59/2010).

21 Il 2° intervento legislativo di attuazione. La L. R. n
Il 2° intervento legislativo di attuazione. La L.R. n. 59/2010: Commercio (L.R. 11/2008) (2) Riguardo alle limitazioni all’apertura degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande è stato previsto che i Comuni possano inserire interventi limitativi nei provvedimenti di programmazione delle aperture degli esercizi nelle zone del territorio da sottoporre a tutela solo ed esclusivamente nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 64 del D.Lgs. N. 59/2010 e cioé Parametri oggettivi e di indici di qualità del servizio; Limitatamente ai casi in cui per ragioni (non altrimenti risolvibili) di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità sia impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona, senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo in particolare per il consumo di alcolici e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità; Rispetto delle finalità di tutela e di salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico ed ambientale; Rispetto del divieto di fare ricorso a criteri legati a verifiche di natura economica o fondati sulla prova dell’esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato.

22 Il 2° intervento legislativo di attuazione. La L. R. n
Il 2° intervento legislativo di attuazione. La L.R. n. 59/2010: Commercio (L.R. 11/2008) (3) Elencazione delle attività per la somministrazione di alimenti e bevande, non soggette a programmazione, per il cui esercizio è sufficiente la presentazione della SCIA al SUAP del Comune competente per territorio; In linea con l’articolo 64, comma 1 del D.Lgs. N. 59/2010 è stato previsto che l’apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico sia soggetta ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio. Il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione è soggetto a silenzio-assenso, ai sensi dell’articolo 20 della L.n 241/1990;

23 Il 2° intervento legislativo di attuazione. La L. R. n
Il 2° intervento legislativo di attuazione. La L.R. n. 59/2010: Commercio (L.R. 11/2008) (4) E’ stato previsto che il trasferimento di sede, di titolarità e di gestione degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande sia soggetto a SCIA; Rimane soggetto ad autorizzazione, in linea con l’articolo 64, comma 3, del D.Lgs. N. 59/2010, il trasferimento di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande da una sede collocata in zona non sottoposta a programmazione ad una sede collocata in una zona tutelata nell’ambito di tale programmazione e il trasferimento di sede in zone tutelate. Il procedimento di rilascio dell’autorizzazione è soggetto a silenzio-assenso, ai sensi dell’articolo 20 della L.n. 241/1990;

24 Il 2° intervento legislativo di attuazione. La L. R. n
Il 2° intervento legislativo di attuazione. La L.R. n. 59/2010: Commercio (L.R. 135/1999) Commercio al dettaglio su aree pubbliche È stato eliminato ogni riferimento al requisito della residenza (requisito vietato dalla direttiva servizi) prevedendo che l’autorizzazione sia rilasciata dal Comune nel quale l’operatore, persona fisica o giuridica, ha avviato l’attività in forma itinerante; In coerenza con l’articolo 70, comma 1, del D.Lgs. N. 59/2010 è stato previsto che l’autorizzazione per l’esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche sia rilasciata anche alle società di capitali, regolarmente costituite ed alle società cooperative (oltre che a persone fisiche e società di persone); Sono stati riformulati i requisiti per l’avvio e per l’esercizio dell’attività commerciale di vendita, in armonia con l’articolo 71 del D.Lgs. N. 59/2010; Sono stati ridefiniti i nuovi criteri per la determinazione delle aree ed il numero dei posteggi per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, in armonia con l’articolo 70, comma 3 del D.Lgs. N. 59/2010 che svincola da logiche legate all’equilibrio del mercato ogni regolamentazione locale avente fini di programmazione dell’attività commerciale sulle aree pubbliche.

25 Il 2° intervento legislativo di attuazione. La L. R. n. 59/2010
Il 2° intervento legislativo di attuazione. La L.R. n. 59/ Artigianato: l’acconciatore e l’estetista È stato previsto che per le attività di acconciatore e di estetista l’esercizio sia soggetto alla presentazione del SCIA al SUAP. Se la SCIA è contestuale alla comunicazione unica, la segnalazione è presentata al registro delle imprese che la trasmette immediatamente al SUAP; È stato previsto che l’esercizio delle attività di acconciatore e di estetista non sia subordinato al rispetto del criterio della distanza minima, di parametri numerici prestabiliti riferiti alla presenza di altri soggetti che svolgono le medesime attività, fermo restando il possesso dei requisiti di qualificazione professionale e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico sanitari; E’ stato previsto che presso ogni sede dell’impresa, dove vengono svolte le attività, sia designato un responsabile tecnico in possesso della necessaria qualificazione professionale, che garantisce la sua presenza durante lo svolgimento delle attività.

26 Il 2° intervento legislativo di attuazione. La L. R. n. 59/2010
Il 2° intervento legislativo di attuazione. La L.R. n. 59/ Artigianato: le tintolavanderie È stato previsto che l’esercizio dell’attività di tintolavanderia sia soggetto a SCIA da presentare al SUAP; Se la SCIA è contestuale alla comunicazione unica, la segnalazione è presentata al registro delle imprese che la trasmette immediatamente al SUAP; È stato previsto che presso ogni sede sia designato un responsabile tecnico, in possesso dell’idoneità professionale. In sede di prima applicazione, il responsabile tecnico deve essere nominato entro 60 giorni dalla conclusione del primo corso di qualificazione tecnico- professionale. Le imprese che non hanno designato il responsabile tecnico entro il termine indicato, non possono continuare a svolgere l’attività di tintolavanderia.

27 Il progetto di legge regionale recante disposizioni di attuazione della direttiva servizi in materia di turismo L’apertura, il trasferimento e le modifiche concernenti l’operatività delle strutture turistico-ricettive alberghiere sono soggetti a SCIA da presentare al SUAP del Comune territorialmente competente; Il titolare della struttura ricettiva, contestualmente alla presentazione della SCIA, dichiara la classificazione spettante alla struttura in base ai requisiti previsti; L’apertura (trasferimento) delle strutture turistiche extra-alberghiere (case per ferie, ostelli per la gioventù, rifugi montani ed escursionistici, affittacamere, case ed appartamenti per vacanze in forma imprenditoriale, residenze di campagna, strutture turistico-ricettive all’aria aperta) sono soggette a SCIA da presentare al SUAP del Comune territorialmente competente; Bed & Breakfast: soggetto alla SCIA da presentare al SUAP del Comune territorialmente competente.

28 IMI (Internal Market Information System)
È un sistema informativo, elaborato dalla Commissione europea, per facilitare la cooperazione tra gli Stati membri; Permette alle Autorità competenti degli Stati membri di assistersi reciprocamente e di scambiarsi informazioni, sia in caso di stabilimento, sia in tema di libera circolazione dei servizi

29 IMI in Abruzzo La Regione Abruzzo, su richiesta dell’Ufficio di Gabinetto del Ministro per le Politiche europee, ha designato nel 2009 il proprio referente da registrare nel sistema IMI. La Giunta regionale nel 2010 ha affidato alla Direzione “Affari della Presidenza” l’obiettivo gestionale n. 006 “Attività volte a concorrere alla cooperazione amministrativa tra gli Stati membri, attraverso l’utilizzo della procedura elettronica IMI”; Il Servizio “Affari comunitari e Cooperazione interistituzionale” ha presentato nel 2010 il progetto “Utilizzo Sistema IMI” così articolato: 1° fase: Individuazione, d’intesa con le altre Regioni, delle attività di servizi per le quali la Regione si qualifica “Autorità competente”: entro il 31 marzo 2010 2° fase: Utilizzo della procedura anche in riscontro alle richieste da parte delle Autorità competenti degli altri Stati membri: continua 3° fase: Partecipazione ai corsi di formazione organizzati dal Dipartimento Politiche Comunitarie/Formez/Commissione europea: secondo calendario fissato; 4° fase: Elaborazione di una proposta di organizzazione IMI in Abruzzo: entro il 31 dicembre 2010.

30 IMI in Abruzzo Processo di implementazione

31 Grazie per l’attenzione


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