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CLC Studio Legale Corso Italia, 43 – 20122 - MILANO Via Carlo Zima, 1/A – 25025 - BRESCIA www.clclaw.it segreteria@clclaw.it Avv. Daniele Colombo Il.

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1 CLC Studio Legale Corso Italia, 43 – MILANO Via Carlo Zima, 1/A – BRESCIA Avv. Daniele Colombo Il contratto di lavoro intermittente dopo i decreti attuativi del cd Jobs Act

2 PREMESSA Il decreto legislativo di riordino dei contratti non prevede significative novità in materia di contratto di lavoro intermittente la cui disciplina rimane sostanzialmente confermata rispetto a quanto già disciplinato dal d.lgs. 276/03

3 IL LAVORO INTERMITTENTE
Il contratto di lavoro intermittente è il contratto, anche a tempo determinato, mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi, anche con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno. In mancanza di contratto collettivo, i casi di utilizzo del lavoro intermittente sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

4 IL LAVORO INTERMITTENTE
Il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere concluso con soggetti con meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno, e con più di 55 anni.

5 IL LAVORO INTERMITTENTE
In ogni caso, con l'eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore a quattrocento giornate di effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari. In caso di superamento del predetto periodo il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.

6 IL LAVORO INTERMITTENTE
Nei periodi in cui non ne viene utilizzata la prestazione il lavoratore intermittente non matura alcun trattamento economico e normativo, salvo che abbia garantito al datore di lavoro la propria disponibilità a rispondere alle chiamate. In quest’ultimo caso, al lavoratore è dovuta l’indennità di disponibilità.

7 IL LAVORO INTERMITTENTE
La misura dell’indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, è determinata dai contratti collettivi e non è comunque inferiore all’importo fissato con decreto del Min. Lav. L'indennità di disponibilità è esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di contratto collettivo. L’indennità di disponibilità è assoggettata a contribuzione previdenziale per il suo effettivo ammontare.

8 IL LAVORO INTERMITTENTE
Il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata può costituire motivo di licenziamento e comportare la restituzione della quota di indennità di disponibilità riferita al periodo successivo al rifiuto.

9 IL LAVORO INTERMITTENTE
In caso di malattia o di altro evento che gli renda temporaneamente impossibile rispondere alla chiamata, il lavoratore è tenuto a informare tempestivamente il datore di lavoro, specificando la durata dell'impedimento, durante il quale non matura il diritto all’indennità di disponibilità. Ove non provveda all'adempimento, il lavoratore perde il diritto alla indennità di disponibilità per un periodo di quindici giorni, salva diversa previsione del contratto individuale.

10 IL LAVORO INTERMITTENTE
È vietato il ricorso al lavoro intermittente: per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi, che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente ovvero presso unità produttive nelle quali è operante una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario, in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente; ai datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

11 IL LAVORO INTERMITTENTE
Il contratto è stipulato in forma scritta e deve contenere: durata, luogo e modalità della disponibilità, trattamento economico e normativo ecc. Fatte salve previsioni più favorevoli dei contratti collettivi, il datore di lavoro è altresì tenuto a informare con cadenza annuale le RSA/RSU sull'andamento del ricorso al contratto di lavoro intermittente. Obbligo di comunicazione telematico prima di ciclo integrato lavoro intermittente secondo le modalità oggi in vigore sostanzialmente confermate.

12 IL LAVORO INTERMITTENTE
Il lavoratore intermittente non deve ricevere, per i periodi lavorati ea parità di mansioni svolte, un trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello. Il trattamento economico, normativo e previdenziale del lavoratore intermittente, è riproporzionato in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita

13 IL LAVORO INTERMITTENTE: principali differenze
Sembrerebbe che si subordini alle determinazioni dei contratti collettivi anche l'ammissibilità dell'ipotesi di contratto intermittente relativo a periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno, mentre l'attuale disciplina consente in via diretta quest'ipotesi di contratto intermittente; il divieto di ricorso al lavoro intermittente viene posto in termini tassativi, mentre la corrispondente norma vigente fa salva l'ipotesi di una diversa previsione da parte degli accordi sindacali; esclusione del risarcimento del danno in caso di rifiuto ingiustificato alla chiamata;

14 GRAZIE PER LA CORTESE ATTENZIONE
Avv. Daniele Colombo CLC Studio Legale Corso Italia, 43 – MILANO Via Carlo Zima, 1/A – BRESCIA


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