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gli accordi di ristrutturazione ex art. 182 bis L.F.

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Presentazione sul tema: "gli accordi di ristrutturazione ex art. 182 bis L.F."— Transcript della presentazione:

1 gli accordi di ristrutturazione ex art. 182 bis L.F.
convegno ADC 11 novembre 2008 Gianluca Minniti

2 gli accordi in breve Istituto ispirato agli accordi prepackaged statunitensi, anche se la versione italiana è influenzata dalla prassi dei concordati stragiudiziali (in precedenza, gli unici riferimenti normativi erano gli artt. 58 e 90 del T.U.l.b.); Presupposto: stato di crisi [precisazione del correttivo, per evitare uso fraudolento]; Procedimento a 2 fasi: 1. accordo redatto e raggiunto prima del deposito della domanda di omologa; 2. L’intervento del giudice è successivo e non concerne l’amministrazione e la gestione della crisi, ma esclusivamente la garanzia della consistenza e credibilità dell’accordo; convegno ADC 11 novembre 2008 Gianluca Minniti

3 gli accordi in breve (segue)
Deve contenere la documentazione di cui al 161 l.f., ed, in particolare: 1. relazione situazione patrimoniale, economica e finanziaria; 2. stato analitico ed estimativo attività; 3. elenco nominativo creditori; Richiede il preventivo assenso dei creditori che rappresentano il 60% del totale dei crediti (chirografari e privilegiati); È un piano a contenuto libero, deve servire a ristrutturare: riprogrammare le scadenze, ritrattare le condizioni, ma può contenere anche programma di cessioni, rinunce, postergazioni ecc. convegno ADC 11 novembre 2008 Gianluca Minniti

4 gli accordi in breve (segue)
Dev’essere accompagnato da una relazione redatta da un professionista in possesso dei requisiti ex art. 67, comma 3, let. d, l.f. (iscrizione registro revisori + requisiti per nomina a curatore di cui art. 28 l.f.), che attesti che esso è attuabile (nel c.p. “fattibile”) ed idoneo a garantire il “regolare pagamento dei creditori estranei”; Si discute in merito alla sua natura autonoma rispetto al concordato preventivo e, conseguentemente, dell’applicazione in via analogica della relativa disciplina, resa necessaria a causa dell’estrema sinteticità di quella specifica (un solo articolo); convegno ADC 11 novembre 2008 Gianluca Minniti

5 procedimento pubblicazione sul registro delle imprese e deposito in Tribunale della proposta, del piano completo degli allegati, delle firme autenticate da notaio (secondo CCiAA della Lombardia); Entro 30 giorni dalla pubblicazione l’accordo è reclamabile dinanzi al Tribunale da creditori dissenzienti e terzi interessati perché danneggiati (es. concorrente che non ritiene sussistente lo stato di crisi); Tribunale con decreto motivato in camera di consiglio decide le eventuali opposizioni, poi l’omologazione dell’accordo. sussistono orientamenti contrastanti in merito all’ampiezza del controllo del Tribunale in fase di omologa; convegno ADC 11 novembre 2008 Gianluca Minniti

6 procedimento punto fermo: necessità omologa anche in assenza opposizioni (per esenzione da revocatoria); preferibile tesi secondo cui, in caso di mancanza di opposizioni, Tribunale verifica legittimità accordo: 1. raggiungimento percentuale minima aderenti; 2. attuabilità accordo, con particolare riferimento all’idoneità a pagare i dissenzienti [non verifica convenienza]. pubblicato sul registro imprese il decreto di omologa si può impugnare entro 15 giorni dinanzi alla Corte d’Appello ex 183 [applicazione analogica c.p.]. convegno ADC 11 novembre 2008 Gianluca Minniti

7 contenuto Il correttivo ha introdotto la possibilità di definire i debiti tributari facendo ricorso alla transazione fiscale ex art. 182 ter [accettazione Agenzia Entrate deve intervenire prima del deposito dell’accordo]; Tale previsione ha confermato la facoltà di suddividere i creditori in classi e la possibilità di derogare al vincolo della par condicio creditorum e all’obbligo di integrale pagamento dei creditori privilegiati. convegno ADC 11 novembre 2008 Gianluca Minniti

8 regolare pagamento dei creditori estranei
L’accordo deve assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei. Secondo giurisprudenza e dottrina di gran lunga maggioritarie i creditori non aderenti all’accordo conservano il diritto di essere integralmente soddisfatti e di proporre, in caso contrario, anche istanza di fallimento (nessun effetto remissorio); MA: secondo Tribunale Milano accordo può prevedere pagamento creditori estranei nella stessa misura percentuale dei creditori aderenti; Accordo è “precario” perché creditori estranei sono liberi di avviare azioni esecutive e chiedere il fallimento; convegno ADC 11 novembre 2008 Gianluca Minniti

9 regolare pagamento dei creditori estranei (segue)
Pagamento regolare = nei termini e con mezzi normali? renderebbe accordo difficilmente praticabile: di norma nello stato di crisi la gran parte dei crediti è, infatti, già scaduta. restrizione ai soli mezzi normali sarebbe troppo limitativa dell’autonomia negoziale, in contrasto con lo spirito della riforma. convegno ADC 11 novembre 2008 Gianluca Minniti

10 effetti dalla pubblicazione decorre il divieto di intraprendere azioni esecutive ex art. 51 l.f., per evitare la dispersione del patrimonio durante il tempo tecnico (60 giorni) necessario ad attivare la procedura (effetto M. Twain); con l’omologa si ha il c.d ombrello da revocatoria: gli atti, i pagamenti e le garanzie su beni del debitore posti in essere in esecuzione del piano non sono soggetti a revocatoria ex 67 nel caso il piano non vada a buon fine e si pronunci la sentenza di fallimento (art. 67, comma 3, lett. e); questione applicabilità esenzione agli atti antecedenti e preparatori dell’accordo (es. finanziamenti – ponte); convegno ADC 11 novembre 2008 Gianluca Minniti

11 effetti (segue) effetti si producono dal momento della pubblicazione nel registro delle imprese, ma persistono solo con la definitività dell’omologa: opportunità inserimento clausola sospensiva pattizia subordinata alla omologazione dell’accordo; applicabilità in analogia della detassazione sopravvenienze attive derivanti dal concordato preventivo (art. 84, comma 4 TUIR)? convegno ADC 11 novembre 2008 Gianluca Minniti

12 Il caso Fingruppo Holding Spa
creditori aderenti sono quasi esclusivamente banche; atto unico sottoscritto da tutti gli aderenti (scrittura privata autenticata); interviene a seguito presentazione istanza di fallimento da parte della Procura; Espresso riconoscimento dello stato di crisi. convegno ADC 11 novembre 2008 Gianluca Minniti

13 Il caso Fingruppo Holding Spa (segue)
accordo prevede: 1. impegno irrevocabile soci a versamento “contributo volontario” condizionato a conclusione accordo; 2. cessione partecipazioni detenute da Fingruppo; 3. rinuncia dei creditori aderenti agli interessi; 4. pagamento integrale dei creditori estranei, alle rispettive scadenze; convegno ADC 11 novembre 2008 Gianluca Minniti

14 Il caso Fingruppo Holding Spa (segue)
5. pagamento parziale e con percentuali differenziate dei creditori aderenti (in deroga par condicio); 6. impegno creditori aderenti a rinunce pretese relative a controversie pendenti; 7. rinuncia da parte dei creditori aderenti ad ogni pretesa contro amm.ri e sindaci. convegno ADC 11 novembre 2008 Gianluca Minniti

15 Il caso Fingruppo Holding Spa (segue)
in assenza di opposizioni, intervento del PM (a norma art. 70 c.p.c.) chiedendo che il Tribunale non omologhi; Tribunale riconosce facoltà intervento PM, che non può però ampliare thema decidendum in mancanza di opposizioni; giudizio di omologa - in assenza di opposizioni – ha ad oggetto solo “la verifica della sussistenza delle condizioni previste dalla legge”, in applicazione analogica norme concordato prev. convegno ADC 11 novembre 2008 Gianluca Minniti

16 Il caso Fingruppo Holding Spa (segue)
verifica raggiungimento percentuale minima del 60% e idoneità regolare pagamento creditori estranei (esclusivamente sulla base documentazione allegata al piano e attestazione esperto); censura osservazioni PM perché relative a crediti futuri ed incerti (ed, in particolare, a rischio tassazione sopravvenienze). convegno ADC 11 novembre 2008 Gianluca Minniti


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