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La tutela dei minori in Italia

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Presentazione sul tema: "La tutela dei minori in Italia"— Transcript della presentazione:

1 La tutela dei minori in Italia
La tutela dei minori e uffici giudiziari per la tutela in Spagna Maria Rosa Spallarossa Università degli studi di Genova (Italia) 18 maggio 2009 Prof. Mª del Carmen Cazorla González-Serrano Universidad Rey Juan Carlos Madrid (Spagna) 18 maggio 2009

2 INDICE SOMMARIO I Definizione e contenuto
I.1. l’apertura di una tutela (art. 343 c.c.), I.2. l’apertura di una tutela (art. 343 c.c.) II. Soggetti cui può essere conferito l’ufficio tutelare II. 1Nomina del tutore. Ruolo del giudice tutelare (art. 348 c.c.). IIICapacità del tutore IV Costituzione della tutela.Contenuto del decreto di nomina del tutore. Pubblicità V. soggetti che non possono svolgere la funzione di tutore per incapacità V. 1.soggetti che non possono svolgere la funzione di tutore per dispensa VI Esercizio della tutela VII A) Diritti del tutore VII B) Doveri del tutore VIII Responsabilità del tutore IX . 1 rimozione del tutore IX esonero dall’ufficio del tutore XI. le funzioni del giudice tutelare XI. 1. autorizzazione del giudice tutelare XI. 2. autorizzazione del Tribunale, su parere del giudice tutelare Definizione e concetto di tutela Nomina del tutore Capacità del tutore Costituzione della tutela Cause d’incapacità e di dispensa dall’ufficio tutelare L’esercizio della tutela Diritti e doveri del tutore Responsabilità del tutore Rimozione del tutore Le cause d’estinzione della tutela Uffici Giudiziari: Funzioni del giudice tutelare spagnolo. Casi in cui il tutore necessita dell’autorizzazione giudiziaria.

3 I. definizione e contenuto:
misura di protezione dei soggetti: minori non emancipati (art. 343 c.c.) interdetti e minori emancipati che si trovino in condizioni di abituale infermità di mente, che li rende incapaci di provvedere al proprio interesse (art. 414 c.c.) misura con funzione a carattere privatistico, di servizio privato, in quanto ai titolari dell’ufficio sono attribuiti i compiti propri dei genitori mancanti La tutela è un istituto di protezione dei minori non emancipati, che sostitutisce la patria potestà, in tutti i casi in cui questa manchi o sia cessata. I diritti e doveri del tutore sono sempre posti a beneficio del tutelato (art.222Cce). Chi sono i soggetti sottoposti a tutela? i minori non emancipati che non siano soggetti alla patria potestà l’ incapace quando la sentenza lo abbia stabilito. le persone soggette alla proroga della patria potestà, quando questa sia cessata, salvo che sia disposta la curatela. I minori che si trovano in situazione di abbandono.

4 Forme di tutela diverse forme di tutela:
Il genitore, che ha esercitato per ultimo la potestà (art. 348, c. 1, c. c.) può designare un tutore per: testamento atto pubblico scrittura privata autenticata diverse forme di tutela: 1º Tutela Testamentaria art Cce La nomina avviene mediante testamento o atto pubblico notarile da parte dei genitori che hanno la patria potestà 2º Tutela Legittima art. 234 Cce La nomina del tutore è fatta secondo la legge in mancanza di designazione o in presenza di gravi motivi in contrario, Il tutore è nominato per legge (art. 348, c. 2, c. c.): ascendenti o altri prossimi parenti o affini del minore L’ULTIMA DECISIONE IL GIUDICE 3º Tutela Dativa art. 235 Cce La nomina del tutore proviene dal giudice 4º Auto-tutela art Cce in via temporanea può essere nominato tutore il legale rappresentante di istituto o collegio o comunità di tipo familiare (art. 348 c.c.) chi abbia sufficiente capacità d’agire, in previsione di una futura dichiarazione di incapacità, potrà adottare ogni disposizione relativa alla propria persona o ai suoi beni, inclusa la designazione del tutore (l. 41/2003, 18 novembre)

5 II. nomina del tutore (art. 348 c. c. ). 1
II. nomina del tutore (art. 348 c.c.) Soggetti cui può essere conferito l’ufficio tutelare persone fisiche (art. 348 c.c.), solo in via temporanea il legale rappresentante di istituto o collegio o comunità di tipo familiare in ogni caso persona idonea all’ufficio, di ineccepibile condotta, che dia affidamento di educare ed istruire il minore ex art 147 c.c. persona designata dal genitore, che ha esercitato per ultimo la potestà, (art. 348, c. 1, c. c.) per testamento atto pubblico scrittura privata autenticata in mancanza di designazione o in presenza di gravi motivi in contrario, per legge (art. 348, c. 2, c. c.): ascendenti o altri prossimi parenti o affini del minore Ente di assistenza (art. 354 c.c.); enti locali ( servizi socio-assistenziali di Provincia e Comune, secondo le loro rispettive competenze, nelle persone dei loro amministratori – artt. 6, 7, l. 328/2000) Ordine di scelta per la nomina del tutore (art. 234 Cce) la persona designata per la propria tutela in previsione di essere dichiarato incapace nel futuro il coniuge che convive con il tutelato I genitori la/e persona/e nominate tutore mediante disposizione di ultima volontà. il discendente, l’ascendente oppure il fratello designati dal giudice, escluse (art. 243,244 Cce) le persone che abbiano manifestato grave inimicizia nei confronti del minore o dell’ incapace le persone che abbiano tenuto una cattiva condotta le persone che abbiano importanti conflitti d’interesse con il minore i soggetti falliti

6 II. 2 Nomina del tutore. Ruolo del giudice tutelare
riceve notizia dei presupposti di apertura di una tutela deve sentire, se opportuno, ascendenti o altri prossimi parenti o affini del minore (art. 348, c. 2, c.c.) deve sentire il minore che abbia compiuto dodici anni (art. 348, c. 3, c.c.) nomina il tutore (artt. 344 c.c., 44 disp. att. c.c., 346, 348 c.c.) prima che il tutore abbia assunto le proprie funzioni può dare provvedimenti urgenti (art. 361 c.c.) d’ufficio su richiesta del P.M. su richiesta di un parente o di un affine del minore emette provvedimenti con decreto (art. 43 disp. att. c.c.) il giudice (art 231 Cce) previa udienza dei parenti prossimi previa udienza delle persone che il giudice ritenga opportuno ascoltare previa udienza del tutelato, sempre che abbia sufficiente maturità e sia maggiore di 12 anni non possono essere nominate tutore le persone escluse dai genitori, per testamento o per atto pubblico salvo che il giudice stabilisca diversamente nell’interesse del minore il giudice può, con provvedimento motivato, alterare l’ordine, oppure prescindere da tutte le persone menzionate, sempre che ciò vada a beneficio del minore (art. 245 Cce)

7 III. Capacità del tutore
persone fisiche (art. 348 c.c.), in ogni caso persona idonea all’ufficio, di ineccepibile condotta, che dia affidamento di educare ed istruire il minore ex art 147 c.c. Ente di assistenza (art. 354 c.c.); enti locali ( servizi socio-assistenziali di Provincia e Comune, secondo le loro rispettive competenze, nelle persone dei loro amministratori – artt. 6, 7, l. 328/2000) persone fisiche ( chi ha la piena capacità di agire (art 241 Cce) persone giuridiche che non abbiano finalità lucrative sempre al fine di proteggere il minore (art. 242 Cce)

8 IV costituzione della tutela. A. Iniziativa per apertura
ufficiale di stato civile entro dieci giorni da dichiarazione di morte di persona che ha lasciato figli minori dichiarazione di nascita di figlio di genitori ignoti notaio entro dieci giorni da pubblicazione di testamento che designa un tutore o un protutore cancelliere entro quindici giorni da pubblicazione di decisioni dalle quali derivi apertura di tutela parenti entro il terzo grado entro dieci giorni dalla notizia di fatto da cui deriva apertura della tutela persona designata come tutore entro dieci giorni dalla notizia della designazione (art. 345 c.c.) Pubblico ministero Giudice Parenti e persone che abbiano in cura il minore Chiunque sia venuto a conoscenza di una situazione di pericolo in cui si trovi il minore (art Cce)

9 B. Udienza e nomina del tutore
Il Giudice tutelare riceve notizia dei presupposti di apertura di una tutela deve sentire, se opportuno, ascendenti o altri prossimi parenti o affini del minore (art. 348, c. 2, c.c.) deve sentire il minore che abbia compiuto dodici anni (art. 348, c. 3, c.c.) nomina il tutore (artt. 344 c.c., 44 disp. att. c.c., 346, 348 c.c.) 1º UDIENZA Parenti prossimi del minore o dell’incapace Persone che sia opportuno ascoltare Tutelato con sufficiente giudizio e maggiore di 12 anni. 2º ORDINANZA Conferimento dell’incarico al tutore nominato (art. 259 Cce)

10 C. misure di garanzie prima dell’ assunzione delle funzioni (art. 361 c. c.) il G.T., su richiesta di P. M. parente o affine del minore dà i provvedimenti urgenti per la cura del minore la conservazione del patrimonio e la sua amministrazione il tutore tra i dieci e i trenta giorni dalla nomina procede all’inventario dei beni (art. 362 c. c.), con il ministero del cancelliere o di un notaio delegato dal giudice deposita denaro, titoli di credito al portatore, oggetti preziosi (art. 369 c. c.) investe i capitali (art. 372 c.c.) 1°cauzione/pegno (art. 260 Cce) Il giudice stabilisce se è necessaria e ne determina il relativo ammontare L’Ente pubblico non ha bisogno di prestare cauzione/pegno 2º inventario dei beni del tutelato (art. 262 Cce) dopo l’assunzione dell’incarico, nel termine di sessanta giorni inerente all’adempimento della funzione tutelare l’inventario si forma con l’intervento del Pubblico ministero e citazione delle persone che il giudice ritenga opportuno convocare

11 V. soggetti che non possono svolgere la funzione di tutore
per incapacità (art. 350 c.c.): persone che non hanno la libera amministrazione del proprio patrimonio persone escluse per disposizione scritta del genitore persone o parenti di persone che hanno o avranno una lite in pregiudizio del minore persone incorse nella perdita o nella decadenza dalla potestà o sono state rimosse da altra tutela 1º Le persone che siano incorse nella perdita o nella sospensione della patria potestà 2º Coloro che siano stati legalmente rimossi da una tutela precedente 3º I condannati a qualsiasi pena privativa di libertà, mentre stanno scontando la condanna 4º I condannati per qualsiasi delitto che faccia supporre che non possano svolgere ottimamente la tutela 5º Le persone per le quali esista un’assoluta impossibilità di fatto (art. 243,244 Cce)

12 V. dispensa dall’ufficio di giudice tutelare
per causa preesistente (art. 251 Cce) per dispensa (artt. 351, 352 c.c.) d’ufficio => alte cariche dello Stato su domanda => cariche ricoperte, età, più di tre figli propri, esercizio di altra tutela, infermità permanente missione governativa fuori dello Stato residenza fuori della circoscrizione Trib. dove è costituita la tutela di persona fisica: età, malattia, occupazioni personali o professionali, mancanza di vincoli di qualsiasi genere fra tutore e tutelato di persona giuridica: mancanza dei mezzi sufficienti per il buon svolgimento della tutela per causa sopravvenuta (art. 254 Cce): età, malattia, occupazioni personali o professionali, nel termine di 15 giorni (art. 252 Cce)

13 VI. esercizio della tutela
Il tutore ha la cura della persona (art. 357 c.c.) (art. 371 e 348, c. 4, 147 c.c.), amministra il suo patrimonio: con autorizzazione del giudice tutelare e, in alcuni casi, con autorizzazione del tribunale(art. 362 ss. c. c., 147 c.c.) procede all’inventario dei beni del minore deposita titoli e valori investe capitali procede ad atti di acquisto,vendita dei beni, accetta eredità, costituisce pegni ed ipoteche sui beni rappresenta il minore in tutti gli atti civili (art. 357 c.c.). Le principali funzioni del tutore sono: rappresentanza processuale (art. 267 Cce) amministrazione legale del patrimonio del tutelato (art. 270 Cce) cura del minore (soddisfare le esigenze materiali, personali e spirituali del minore)

14 VII A. diritti del tutore
fare proposte circa l’educazione e l’istruzione del minore (art. 371 c.c.) rispetto ed obbedienza da parte del minore (art. 358 c.c.) di regola diritto non a compenso ma ad una equa indennità se assegnata dal giudice tutelare, in considerazione dell’entità del patrimonio e delle difficoltà dell’amministrazione. titolarità di un ufficio di diritto privato: non è soggetto attivo di reati non è soggetto passivo di altri reati non è obbligato alla denuncia dei reati perseguibili d’ufficio per quanto conosciuto nell’esercizio o a causa delle sue funzioni non è tenuto al regime del segreto d’ufficio possibilità di retribuzione (art. 274 Cce) 4%-20% del “rendimiento lìquido” (utile prodotto dai beni?) dei beni sempre che il patrimonio del tutelato lo permetta. diritto ad essere risarcito per i danni sofferti, senza colpa, in conseguenza dell’esercizio della funzione tutelare (art. 220 Cce) rispetto e ubbidienza dal tutelato (art. 268 Cce) ausilio dell’autorità, per lo svolgimento del suo incarico (art. 268 Cce)

15 VII B. doveri del tutore proteggere i tutelati prestare gli alimenti (art. 275 Cce) educare il minore (art. 223 Cce) promuovere il recupero del tutelato informare il giudice annualmente sulla situazione del minore e sulla amministrazione dei suoi beni (art. 232 e 233 Cce) ottenere autorizzazione giudiziale per il compimento di determinati atti (art. 271 Cce) astenersi da realizzare atti vietati dalla legge (art. 221Cce) prestare cauzione/pegno (art.260 Cce) fare l’inventario (art. 262 Cce) rappresentare il minore in tutti gli atti civili, esclusi quelli che quest’ultimo può realizzare da solo (art. 267 Cce) rendere conto al termine della sua gestione (art. 279 Cce) entro tre mesi in relazione al profilo patrimoniale della tutela: predisposizione delle misure di garanzia (inventario, dichiarazione di debito o crediti verso il minore, deposito di titoli, oggetti preziosi, escluse le somme occorrenti per spese urgenti di mantenimento, educazione del minore, amministrazione dei suoi beni). compimento di atti inerenti al patrimonio, con autorizzazione del G.T. (art. 374 c.c.) e del Tribunale (art. 375 c.c.) amministrazione del patrimonio con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 382 c.c.) tenuta di regolare contabilità e rendiconto annuale (art. 380 c.c.) e finale (art. 385 c.c.) in relazione al profilo personale della tutela: mantenere, educare, istruire il minore nel rispetto della sua personalità(art.147c.c.)

16 VIII responsabilità del tutore
Il tutore risponde dei danni cagionati ai minori sottoposti alla sua autorità e con lui conviventi per: amministrazione del patrimonio del minore senza la diligenza del buon padre di famiglia e inosservanza dei doveri di cura e custodia del tutelato (art 270 Cce) mancata autorizzazione per il compimento di determinati atti (art. 271,272 Cce) causa di dispensa rifiutata (art. 256 Cce), rimozione (art 247 Cce) salva la prova di aver usato la diligenza del buon padre di famiglia il tutore è responsabile per i danni causati al minore per violazione dei propri doveri (art. 382 c.c.) di natura patrimoniale inadempimento ai propri doveri verso la persona del minore per danni causati dal minore a terzi (art c.c.)

17 IX. la rimozione del tutore
Cause di rimozione (art. 384 c.c.): negligenza del tutore abuso dei poteri inettitudine nell’adempimento dei poteri immeritevolezza dell’ufficio per atti anche estranei alla tutela o per insolvenza Causa di esonero esercizio eccessivamente gravoso, solo in presenza di un eventuale sostituto (art. 383 c. c.) Cause di rimozione del tutore dal suo ufficio (art. 247 Cce) causa legale d’incapacità cattiva gestione dell’ufficio inadempimento dei doveri gravi e prolungati problemi di convivenza con il minore perdita sopravvenuta dei requisiti richiesti dalla legge (art. 241 Cce) il giudice decide: d’ufficio o su istanza del P.M. di qualsiasi altra persona interessata

18 XI funzioni del giudice tutelare
esercita tutti i poteri di direzione, di vigilanza, di deliberazione e autorizzazione, riguardanti la costituzione e l’ esercizio della tutela. esercita poteri di controllo, riguardo agli aspetti patrimoniali e personali del minore. integra le funzioni del tutore per il compimento degli atti che eccedono l’ordinaria amministrazione e detta le disposizioni opportune a tutela dell’integrità del patrimonio del minore. coopera con il tutore nei compiti di educazione, istruzione e cura del minore. può modificare diversi aspetti gia regolati dal Cce, sempre con provvedimento motivato e nell’interesse del minore soprintende alle tutele dà istruzioni relative agli interessi morali e patrimoniali del minore (art. 44 disp. att. c.c.), ha funzioni direttive, consultive, di controllo (art. 44 disp. att. c.c.), deliberative. può farsi assistere (art. 344, c.2, c.c.) da organi della pubblica istruzione e della polizia giudiziaria uffici dello stato civile, cancellieri Servizi Sociali del Comune (art. 23 d.p.r. 616/1997) a seconda del contenuto dell’assistenza richiesta: informazioni, relazioni psico-pedagogiche, incarichi di vigilanza sulla esecuzione dei provvedimenti, audizione del minore

19 XI. 1. autorizzazione del giudice tutelare
investimento di capitali (art. 372 c. c.) acquisto di beni, eccetto beni mobili per uso del minore o per amministrazione patrimonio (art c. c.) riscossione capitali, cancellazione ipoteche, svincolo pegni, assunzione obbligazioni, eccetto impiego per spese mantenimento minore e o.a. (art c. c.) accettazione o rinuncia ad eredità, accettazione donazioni, legati soggetti a pesi o condizioni (art c. c.) contratti di locazione ultranovennali o che superino di 1 anno la maggiore età (art c. c.) azioni in giudizio, salvo possessorie o sfratto o provvedimenti conservativi (art c. c.) internamento del tutelato in un istituto di salute mentale o di educazione o formazione speciale rinuncia a qualsiasi diritto divisione della eredità o di un bene comune. accettazione o rinuncia alla eredità spese straordinarie sui beni concessione o richiesta di prestito di somme di denaro. atti di disposizione a titolo gratuito di beni e diritti del tutelato cessione ai terzi di crediti del tutelato nei confronti del tutore. azioni in giudizio in nome dei soggetti sottoposti a tutela

20 XI. 2. autorizzazione del Tribunale, su parere del giudice tutelare
continuazione dell’esercizio dell’impresa che è nel patrimonio del minore (art. 371, c. 3, c. c.) alienazione di beni, esclusi frutti e beni mobili deteriorabili (art c.c.) costituzione di ipoteche o pegni (art c.c.) divisioni o giudizi di divisione (art c.c.) compromessi, transazioni, concordati (art c.c.)


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