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PubblicatoConcetta Novelli Modificato 11 anni fa
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Il cognome dei figli Gilda Ferrando
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Le funzioni del cognome di natura pubblica, relative alla certezza degli stati familiari risultanti dagli atti di stato civile di natura privata, in quanto segno identificativo della discendenza familiare di natura individuale, in quanto espressivo della identità della persona, pur nel mutare degli status familiari
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Cognome e identità Il diritto a conservare il "proprio" cognome, segno dell'identità personale, prima ancora che indice dell'appartenenza alla famiglia paterna. Corte cost. 3 febbraio 1994, n. 13 – mutamento di status Corte cost. 23 luglio 1996, n. 297 – art. 262 c.c. Corte cost. 11 maggio 2001, n. 120 - art. 299 c.c
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Un campo del diritto considerato finora come materia regolata più o meno dagli usi e trattato solamente dagli specialisti emerge come una materia centralissima per i diritti dell'uomo". E. Jayme Cognome e protezione dell'identità della persona (con particolare riguardo alla recente legislazione tedesca e con spunti al diritto internazionale privato),RDC1995, 855
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Bundesverfassungsgericht 5 marzo 1991 Il cognome (nome acquistato per la nascita) di una persona è espressione dell'individualità e dell'identità: per questo motivo l'individuo può pretendere in principio che l'ordinamento giuridico lo rispetti e lo protegga
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La tutela dellidentità nel codice civile cognome della donna divorziata (art. 5,c. 3, l. 898 del 1970) cognome del figlio naturale (art. 262, c.2 c.c.) cognome del figlio legittimato (art. 33, d.p.r. 396/2000; Cass. 27 aprile 2001, n. 6098, Fam. dir., 2001, 266)
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II cognome della famiglia in Europa Cognome paterno (Italia) Doppio cognome (Spagna) Scelta del cognome della famiglia (Francia, Germania)
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La Corte di Strasburgo Burghartz c. Svizzera 22 febbraio 1994 Stjerna c. Finlandia 25 novembre 1994 in quanto mezzo di identificazione personale e di collegamento ad una famiglia, il cognome concerne la vita privata e familiare, concepita come comprensiva del diritto della persona ad instaurare rapporti con i suoi simili (c.d. vita privata sociale); ambedue i coniugi hanno diritto a che il loro cognome divenga cognome della famiglia. Tekeli c. Turquie, 16 febbraio 2005 solo delle ragioni molto forti possono far ritenere compatibile con la Convenzione una differenza di trattamento fondata esclusivamente sul sesso
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Il cognome della famiglia in Italia Corte cost., ord.,11 febbraio 1988, n. 176 Corte cost., ord., 19 maggio 1988, n. 586 Lunità della famiglia come limite alleguaglianza Corte cost. 16 febbraio 2006, n. 61 lattuale sistema di attribuzione del cognome è retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, la quale affonda le proprie radici nel diritto di famiglia romanistico, e di una tramontata potestà maritale, non più coerente con i principi dellordinamento e con il valore costituzionale delluguaglianza tra uomo e donna. Tuttavia la Corte emette ad una pronuncia di inammissibilità: lintervento che si invoca con la ordinanza di rimessione richiede una operazione manipolativa esorbitante dai poteri della Corte in quanto implica lesercizio di una discrezionalità legislativa riservata al Parlamento. Cass. 14 luglio 2006, n. 16093, in Fam. dir., 2006, 469 Si adegua pur notando che la modifica in senso paritario delle regole sul cognome costituisce attuazione del principio di eguaglianza tra uomo e donna, tra marito e moglie del diritto del figlio ad identificarsi anche nel ramo di ascendenza materno
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Cass., ord., 22 settembre 2008, n. 23934 Rimette alle sezioni unite la questione del cognome del figlio legittimo Le ragioni del dissenso dalla precedente pronuncia : di ordine interno di ordine internazionale
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di ordine interno La giurisprudenza civile e amministrativa è incline ad introdurre deroghe sempre più numerose alla regola dellattribuzione ai figli del cognome paterno. In tal modo si fanno prevalere le ragioni private, legate allidentità delle persone, su quelle pubbliche di certezza in passato prevalenti.
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di ordine internazionale gli obblighi internazionali assunti dallItalia con la stipula della CEDU, della Convenzione di New York sulleliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (18 dicembre 1979, ratificata e resa esecutiva con l. 14 marzo1985, n. 132) e del nuovo Trattato Europeo. Gli art. 8 e 14 della Convenzione europea, nellinterpretazione costante della Corte di Strasburgo ostano ad una legislazione nazionale che, come quella italiana ancora segua il tradizionale principio patriarcale nellattribuzione del cognome della famiglia. La lettura del nuovo art. 117 Cost operata dalle sentenze della Corte costituzionale n. 348 e 349 del 24 ottobre 2007, determina una ricollocazione delle citate convenzioni e del Trattato UE nel sistema delle fonti. lobbligo del legislatore nazionale di rispettare tali norme con la conseguenza che la norma nazionale con la stessa incompatibile viola per ciò stesso lart. 117, 1° comma Cost., perchè la norma convenzionale, alla quale la norma costituzionale fa rinvio mobile, dà vita e contenuto a quegli obblighi internazionali genericamente evocati e con essi al parametro, tanto da essere comunemente qualificata norma interposta. nella fattispecie concreta in cui entrambi i genitori sono concordi nellattribuire al figlio il cognome materno, sarebbe possibile pronunciarsi in senso favorevole alla richiesta.
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La doppia nazionalità Corte di Giustizia UE 2 ottobre 2003, n. C-148/02 Il caso: Un minore con doppia cittadinanza belga e spagnola il quale, registrato in Belgio col nome del padre, chiedeva lattribuzione del doppio cognome, con il quale era stato registrato in Spagna Il problema: la diversità di cognomi può generare seri problemi specie per le difficoltà di fruire in uno stato membro di documenti redatti nellaltro Stato membro di cui possiedono la cittadinanza (La Convenzione dellAja 8 settembre 1982 relativa al rilascio del certificato di diversità di cognomi intende ovviare ai problemi pratici derivanti dal diverso cognome attribuito in Stati diversi e facilitare la dimostrazione della propria identità ) La soluzione: Il rifiuto opposto dal Belgio è stato ritenuto dalla Corte in contrasto con gli artt. 12 (divieto di discriminazione basato sulla nazionalità) e 17 (che conferisce a tutti i cittadini di uno stato dellunione lo stato di cittadino dellUnione) del Trattato UE
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Corte di Giustizia UE (G. S.) 14 ottobre 2008, n. C-353/06 Il caso: minore con cittadinanza tedesca, nato e residente in Danimarca e ivi registrato con il doppio cognome Il problema: la legge tedesca prevede la scelta di uno solo dei cognomi (§1617 BGB) La soluzione: la Corte ritiene che il fatto che il minore abbia solo la cittadinanza tedesca non sia rilevante il fatto di essere obbligati a portare, nello Stato membro di cui si è cittadini, un cognome differente da quello già attribuito e registrato nello Stato membro di nascita e di residenza è idoneo ad ostacolare lesercizio del diritto a circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, sancito dallart. 18 CE
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In Italia Artt. 24, l. 218/1995 - Diritti della personalità: legge nazionale Artt. 19, l. 218/1995 - doppia cittadinanza: prevale quella italiana Art. 98,c.2, D.P.R. n.396/2000 Luff. st. civ. nel caso in cui riceva per la registrazione latto di nascita relativo a cittadino italiano nato allestero, al quale sia stato imposto un cognome diverso da quello spettante per la legge italiana, ha il potere di provvedere anche dufficio alla correzione
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Trib. Bologna 9 giugno 2004 Fam. dir., 2004, p. 441 E ammissibile listanza diretta ad ottenere la correzione degli atti di stato civile per far sì che il figlio sia registrato in Italia con gli stessi cognomi che la legge spagnola gli attribuisce. Dalla combinata interpretazione degli artt. 12 e 17 Trattato CE, quale fissata dalla Corte di Giustizia CE del 2 ottobre 2003 (C 148/2002), si ricava il principio che nel caso di persone aventi la cittadinanza di due diversi stati membri dellunione … non è consentito alle Autorità amministrative di uno Stato di limitare gli effetti della cittadinanza dellaltro Stato e … imporre contro la volontà dellinteressato la normativa interna a rettifica degli effetti derivanti dallapplicazione della normativa di uno stato membro: ciò costituirebbe … una forma di discriminazione effettuata in base alla nazionalità (vietata dallart. 12 Tr.CE)
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Cittadini extracomunitari Nel caso di doppia cittadinanza il problema della registrazione con il doppio cognome come si risolve? Con il diritto comunitario Con i principi costituzionali e internazionali
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