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PubblicatoMosè Casati Modificato 10 anni fa
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ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE Giornate di studio
Frascati 25÷27 Ottobre 2004 Laboratori Nazionali di Frascati Analisi delle strutture meccaniche negli apparati sperimentali dal punto di vista degli organi ispettivi
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(Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro
(Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro. art. 437 c.p.) Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.
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(Omissione colposa di cautele o difese contro i disastri o infortuni sul lavoro. art. 451 c.p.)
Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da £ a £
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(Omicidio colposo. art. 589 c.p.)
Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con la violazione delle norme sulla disciplina per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da uno a cinque anni. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni 12.
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(Lesioni personali colpose. art. 590 c.p.)
Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a £ Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da £ a £ ; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da £ a £ Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con la violazione delle norme sulla disciplina per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da due a sei mesi o della multa da £ a £. £ ; e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da sei mesi a due anni o della multa da £ a £ Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.
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(Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose. art. 2050 c. c
Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.
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(Tutela delle condizioni di lavoro. art. 2087 c.c.)
L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.
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(Produzione,vendita e noleggio per il mercato interno. art
(Produzione,vendita e noleggio per il mercato interno. art.7 DPR 547/55) Sono vietate dal 01/01/56 la costruzione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di macchine, di parti di macchine, di attrezzature, di utensili e di apparecchi in genere, destinati al mercato interno, nonchè la installazione di impianti, che non siano rispondenti alle norme del decreto stesso (DPR 547/55). Ai fini del comma precedente il contratto di locazione finanziaria avente per oggetto i beni ivi indicati non costituisce vendita, noleggio o concessione in uso. Chiunque conceda in locazione finanziaria beni assoggettati a qualsiasi forma di omologazione obbligatoria è tenuto a che detti beni siano accompagnati dalle previste certificazioni o dagli altri documenti richiesti dalla legge. La inosservanza dell'obbligo è punita ai dell'art. 390 del DPR 547/55 - ex L. 02/05/83 n
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(Nuove apparecchiature, nuovi impianti e ristrutturazioni. art.46 D.L.vo 277/91)
La progettazione, la costruzione e la realizzazione di nuovi impianti, macchine ed apparecchiature, gli ampliamenti e le modifiche sostanziali di fabbriche ed impianti esistenti avvengono in conformità all'art. 41, comma 1 (ossia riducendo al minimo, in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, i rischi derivati dall'esposizione al rumore privilegiando gli interventi alla fonte). I nuovi utensili, macchine ed apparecchiature destinati ad essere utilizzati durante il lavoro che possono provocare ad un lavoratore che li utilizzi in modo appropriato e continuativo un'esposizione quotidiana personale al rumore pari o superiore a 85 dBA sono corredati da un'adeguata informazione relativa al rumore prodotto nelle normali condizioni di utilizzazione ed ai rischi che questa comporta. Il datore di lavoro privilegia, all'atto dell'acquisto di nuovi utensili, macchine, apparecchiature, quelli che producono nelle normali condizioni di funzionamento, il più basso livello di rumore.
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(Obblighi dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori e degli installatori. art.6 D.L.vo 626/94)
I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono macchine nonchè dispositivi di protezione rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza previsti nelle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di macchine, di attrezzature di lavoro e di impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza. Chiunque conceda in locazione finanziaria beni assoggettati a forme di certificazione o di omologazione obbligatoria è tenuto a che i medesimi siano accompagnati dalle previste certificazioni o dagli altri documenti previsti dalla legge. Gli installatori e montatori di impianti, macchine o altri mezzi tecnici devono attenersi alle norme di sicurezza e di igiene del lavoro, nonchè alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti dei macchinari e degli altri mezzi tecnici per la parte di loro competenza.
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(Definizione di macchina. art.1 comma 2 lett. a) D.P.R. 459/96)
1) un insieme di pezzi o di organi, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro, anche mediante attuatori, con circuiti di comando e di potenza o altri sistemi di collegamento, connessi solidalmente per un'applicazione ben determinata, segnatamente per la trasformazione, il trattamento, lo spostamento o il condizionamento di materiali; 2) un insieme di macchine e di apparecchi che, per raggiungere un risultato determinato, sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale; 3) un'attrezzatura intercambiabile che modifica la funzione di una macchina, commercializzata per essere montata su una macchina o su una serie di macchine diverse o su un trattore dell'operatore stesso, nei limiti in cui tale attrezzatura non sia un pezzo di ricambio o un utensile...
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(Definizione di componente di sicurezza. art. 1 comma 2 lett. b) D. P
(Definizione di componente di sicurezza. art.1 comma 2 lett. b) D.P.R. 459/96) ...un componente, purchè non sia un'attrezzatura intercambiabile, che il costruttore o il suo mandatario stabilito nella U.E. immette sul mercato allo scopo di assicurare, con la sua utilizzazione, una funzione di sicurezza e il cui guasto o cattivo funzionamento pregiudica la sicurezza o la salute delle persone esposte.
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(Requisiti delle macchine elettriche. art.2 c.5 DPR 459/96)
Le macchine per le quali i rischi sono principalmente di origine elettrica devono rispondere in via prioritaria alle disposizioni di cui alla L. 18/10/77 n. 791, di attuazione della direttiva 73/23/CEE, ed alle successive modifiche.
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(Conformità ai requisiti essenziali di sicurezza. art.2 comma 1 - D.P.R. 459/96)
Possono essere immessi sul mercato o messi in servizio le macchine ed i componenti di sicurezza conformi alle disposizioni del presente regolamento ed ai requisiti essenziali di cui all'allegato I, purchè, debitamente installati, mantenuti in efficienza ed utilizzati conformemente alla loro destinazione, non pregiudichino la sicurezza e la salute.
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Requisiti di sicurezza 1/8
- deve essere assicurato il montaggio, il funzionamento, le regolazioni, lo smontaggio e le manutenzioni senza l'esposizione a rischi prevedibili per le persone; - la costruzione deve esser frutto di scelte tecniche mirate ad eliminare o ridurre al minimo i rischi che in tal caso devono essere resi noti; - deve esser interdetto l'uso per condizioni anomale e rischiose ma comunque prevedibili; - deve essere ottimizzata l'ergonomia; - devono essere previsti i DPI necessari per integrare la sicurezza dell'uso; - deve esser fornita a corredo l'attrezzatura necessaria per eseguirne regolazioni e manutenzioni;
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Requisiti di sicurezza 2/8
- devono essere impiegati per la costruzione materiali e per il funzionamento prodotti che non presentino rischi per la sicurezza e la salute delle persone esposte; - deve esser assicurata una illuminazione artificiale ausiliaria a corredo della macchina quando condizioni normali di illuminazione degli ambienti non siano sufficienti alla sua operatività in condizioni di sicurezza ovvero per eseguirne la manutenzione a organi interni; - deve esser trasportata e stoccata in modo sicuro prevedendo la dotazione, ovvero la possibilità di attacco, di dispositivi per il sollevamento/trasporto manuale o meccanico; - deve assicurarsi l'affidabilità, la resistenza meccanica e l'ergonomia dei sistemi di comando e controllo ad evitare qualsiasi situazione pericolosa e/o azionamenti accidentali;
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Requisiti di sicurezza 3/8
- deve essere assicurata dai posti di comando la possibilità di vedere la presenza di persone nelle zone a rischio ovvero devono essere previsti dispositivi sonori o visivi di allertamento per la messa in moto lenta e graduale della macchina; - deve essere assicurato lo shut-down in condizioni di normali funzionamento e senza che ciò possa costituire alcun rischio per le persone esposte; - deve essere assicurato lo shut-down in condizioni di emergenza della macchina e di quelle ad essa collegate, senza che ciò possa costituire un aumento dei rischi per le persone esposte rispetto alla situazione di emergenza;
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Requisiti di sicurezza 4/8
- deve essere garantito l'azionamento univoco della macchina secondo l' impostazione del selettore modale di funzionamento che se consente, in taluni casi, l'esclusione dei dispositivi di protezione deve: · escludere il comando automatico; · prevedere la movimentazione con azione continua dei dispositivi di comando; · consentire la movimentazione in condizioni di sicurezza migliorate (es. ridotta velocità); · impedire qualsiasi movimento pericoloso. - deve essere garantita l'assenza di rischi in conseguenza di avaria al circuito di alimentazione di energia e/o a quello di comando; - devono essere utilizzati solo sistemi software per l'interfaccia uomo/macchina di facile impiego;
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Requisiti di sicurezza 5/8
- deve esser assicurata nelle prevedibili condizioni d'uso la stabilità della macchina; - devono esser evitati rischi dovuti alla rottura della macchina o dei suoi organi durante il funzionamento; - devono essere evitati rischi dovuti alla caduta ed alla proiezione di oggetti; - deve evitarsi che, salvo esigenze proprie dell'operatività, il macchinario o sue parti interne abbiano superfici rugose e/o spigoli vivi e/o angoli acuti; - devono essere evitati rischi dovuti: · alla capacità della macchina di eseguire lavorazioni combinate; · alle variazioni delle prestazioni della macchina (es. variaz. di velocità, potenza ecc.); · agli elementi mobili sia di trasmissione (es. cinghie, catene ecc.) che di quelli che partecipano alla lavorazione (es. utensili da taglio, elementi mobili delle presse ecc.);
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Requisiti di sicurezza 6/8
- deve essere assicurata, per le protezioni e per i dispositivi di protezione: · la robustezza; · l'assenza di rischi supplementari; · l'impossibilità di accidentale esclusione; · la corretta ubicazione ai fini dell'efficacia; · la possibilità di ispezionare ed eseguire manutenzioni alle parti protette ottimizzandoli in funzione alla loro caratteristica (fissi, mobili o regolabili). - devono essere evitati rischi dovuti: · all'energia elettrica; · all'elettricità statica; · ad errori di montaggio; · a temperature estreme; · d'incendio ed esplosione; · al rumore, alle vibrazioni, alle radiazioni esterne; · alle emissioni di polveri, gas ecc.;
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Requisiti di sicurezza 7/8
- devono essere evitate situazioni che possano determinare imprigionamenti e cadute di persone esposte; - devono essere previste le procedure per eseguire interventi di manutenzione in sicurezza (raggiungimento posti di lavoro, punti di intervento, isolamento delle fonti di alimentazione elettrica, limitazione degli interventi dell'operatore, pulizia delle parti interne ecc.); - deve esser prevista un'adeguata dotazione di sistemi di segnalazione e di dispositivi di allarme, nonchè dei rischi residui;
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Requisiti di sicurezza 8/8
- deve essere applicata sul macchinario la marcatura indicante: · nome del fabbricante ed indirizzo; · marcatura CE; · designazione della eventuale serie e del tipo; · anno di costruzione; - deve essere predisposto il "libretto per l'uso", redatto in una della lingua degli Stati membri e, prima della messa in servizio, in quella dello Stato in cui viene utilizzata, che deve contenere: · riscontri con la marcatura (escluso il numero di serie); · condizioni di utilizzazione; · schemi per messa in esercizio, manutenzione ed ispezione; · indicazioni sui livelli di rumore e vibrazioni prodotti.
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Norme di buona tecnica – 1/3
- Norma UNI EN 292-1:1992: Sicurezza del macchinario - Concetti fondamentali, principi generali di progettazione - Terminologia, metodologia di base. - Norma UNI EN 292-2/A1:1995: Sicurezza del macchinario - Concetti fondamentali, principi generali di progettazione - Specifiche e principi tecnici.
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Norme di buona tecnica – 2/3
- Norma UNI EN 294:1993: Sicurezza del macchinario - Distanze di sicurezza per impedire il raggiungimento di zone pericolose con gli arti superiori. - Norma UNI EN 349:1994: Sicurezza del macchinario - Spazi minimi per evitare lo schiacciamento di parti del corpo. - Norma UNI EN 418:1994: Sicurezza del macchinario - Dispositivi di arresto di emergenza, aspetti funzionali - Principi di progettazione.
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Norme di buona tecnica – 3/3
Norma UNI EN 457:1993: Sicurezza del macchinario - Segnali acustici di pericolo - Requisiti generali, progettazione e prove. - Norma UNI EN 614-1:1997: Sicurezza del macchinario - Principi ergonomici di progettazione - Terminologia e principi generali. - Norma UNI EN 1037:1997: Sicurezza del macchinario - Prevenzione dell'avviamento inatteso.
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(Immissione sul mercato e messa in servizio delle macchine. art
(Immissione sul mercato e messa in servizio delle macchine. art.2 comma 1 lett. a - D.P.R. 459/96) Prima dell'immissione sul mercato o della messa in servizio, il costruttore o il suo mandatario residente nell'U.E. deve attestare la conformità ai requisiti essenziali di cui al comma 1: a) per le macchine mediante la dichiarazione CE di conformità di cui all'allegato II, punto A, e l'apposizione della marcatura di conformità di cui all'art. 5.
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ALEGATO II A al DPR 459/96 - nome ed indirizzo del fabbricante o del suo mandatario nella CEE; - descrizione della macchina; - l'indicazione delle disposizioni pertinenti alle quali la macchina è conforme; - eventuale nome ed indirizzo dell'organismo notificato ed il numero dell'attestato di certificazione CE ovvero nome ed indirizzo dell'organismo notificato cui è stato trasmesso il fascicolo tecnico ovvero di quello che ha eseguito la verifica; - eventuale riferimento alle norme armonizzate ovvero alle norme e specifiche tecniche nazionali applicate; - identificazione del firmatario che ha delega dal fabbricante o del suo mandatario stabilito nella CEE.
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(Immissione sul mercato e messa in servizio dei componenti di sicurezza. art.2 comma 2 lett. b - D.P.R. 459/96) Prima dell'immissione sul mercato o della messa in servizio, il costruttore o il suo mandatario residente nell'U.E. deve attestare la conformità ai requisiti essenziali di cui al comma 1: b) per i componenti di sicurezza, mediante la dichiarazione CE di conformità di cui all'allegato II, punto C.
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ALEGATO II C al DPR 459/96 - nome ed indirizzo del fabbricante o del suo mandatario nella CEE; - descrizione del componente di sicurezza; - funzione di sicurezza svolta dal componente di sicurezza, se non è desumibile in modo evidente dalla descrizione; - eventuale nome ed indirizzo dell'organismo notificato ed il numero dell'attestato di certificazione CE del tipo ovvero nome ed indirizzo dell'organismo notificato cui è stato trasmesso il fascicolo tecnico ovvero di quello che ha eseguito la verifica; - eventuale riferimento alle norme armonizzate ovvero alle norme e specifiche tecniche nazionali applicate; - identificazione del firmatario che ha delega dal fabbricante o del suo mandatario stabilito nella CEE.
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(Libera circolazione di macchine non autonomamente funzionanti. art
(Libera circolazione di macchine non autonomamente funzionanti. art.2 comma 4 - D.P.R. 459/96) Le macchine che, per dichiarazione del costruttore o di un suo mandatario residente nella U.E., sono destinate ad essere incorporate od assemblate con altre macchine per costituire una macchina ai sensi del presente regolamento possono circolare sul mercato interno prive della marcatura di conformità CE, purchè corredate della dichiarazione del fabbricante di cui al punto B dell'allegato II, salvo il caso in cui esse possano funzionare in modo indipendente.
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ALEGATO II B al DPR 459/96 - nome ed indirizzo del fabbricante o del suo mandatario nella CEE; - descrizione della macchina o delle parti di macchine; - eventuale nome ed indirizzo dell'organismo notificato ed il numero dell'attestato di certificazione CE ovvero nome ed indirizzo dell'organismo notificato cui è stato trasmesso il fascicolo tecnico ovvero di quello che ha eseguito la verifica; - eventuale riferimento alle norme armonizzate; - menzione del divieto di messa in servizio prima che la macchina in cui deve essere incorporata sia stata dichiarata conforme alle disposizioni della direttiva; - identificazione del firmatario .
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(Requisiti essenziali di sicurezza e conformità a norme armonizzate
(Requisiti essenziali di sicurezza e conformità a norme armonizzate . art.2 comma 3 - D.P.R. 459/96) Si presumono rispondenti ai requisiti essenziali di cui al comma 1 le macchine ed i componenti di sicurezza costruiti in conformità alle norme armonizzate di cui all'art. 3 che li riguardano.
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(Requisiti essenziali di sicurezza e conformità a norme armonizzate
(Requisiti essenziali di sicurezza e conformità a norme armonizzate . art.2 comma 3 - D.P.R. 459/96) Si presumono rispondenti ai requisiti essenziali di cui al comma 1 le macchine ed i componenti di sicurezza costruiti in conformità alle norme armonizzate di cui all'art. 3 che li riguardano.
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(Norme armonizzate e disposizioni di carattere equivalente. art
(Norme armonizzate e disposizioni di carattere equivalente. art. 3 commi 1÷3 - D.P.R. 459/96) .... si intendono per norme armonizzate le disposizioni di carattere tecnico adottate dagli organismi di normazione europea su mandato della Commissione dell'Unione Europea e da quest'ultima approvate, i cui riferimenti sono pubblicati sulla G.U.C.E. e trasposte in una norma nazionale. I riferimenti delle norme nazionali che traspongono le norme armonizzate sono pubblicati con D.M.I.C.A. nella G.U. della R.I.. In assenza di norme armonizzate, con D.M.I.C.A. sono pubblicati nella G.U. della R.I. i riferimenti delle nome nazionali che soddisfano a tutti o parte dei requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I ....
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(Obblighi per gli installatori. art.2 comma 6 - D.P.R. 459/96)
L'installatore della macchina o del componente di sicurezza deve procedere secondo le istruzioni fornite dal costruttore a corredo della stessa, avendo la piena responsabilità della corretta esecuzione.
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(Procedura di certificazione. art.4 com.1 lett. a - DPR 459/96)
Prima di redigere la dichiarazione di conformità di cui all'art. 2, comma 2, lett. a), il costruttore o un suo mandatario residente nell'U.E., deve: se la macchina non è compresa tra quelle elencate nell'allegato IV, costituire il fascicolo tecnico previsto dall'allegato V ed osservare gli adempimenti previsti dallo stesso allegato;... In questo caso la dichiarazione di conformità CE deve attestare unicamente la conformità ai requisiti essenziali di cui all'allegato I
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Fascicolo tecnico - disegno complessivo della macchina e degli schemi dei circuiti di comando; - dai disegni dettagliati e completi, eventualmente accompagnati da note di calcolo, risultati di prove ecc., che consentono la verifica della conformità della macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e sanitari; - dall'elenco dei requisiti essenziali, dalle norme e dalle altre specifiche tecniche applicate nella progettazione della macchina; - dalla descrizione delle soluzioni adottate per prevenire i rischi presentati dalla macchina; - da eventuali relazioni tecniche o certificazioni ottenuti da un organismo o laboratori competenti; - eventuale relazione tecnica che fornisca i dati di prove svolte, a scelta autonoma o da un organismo competente, in caso che la dichiarazione di conformità è fatta con riferimento ad una norma armonizzata che lo prevede; - da un esemplare delle istruzioni per l'uso della macchina.
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(Procedura di certificazione. art.4 com.1 lett. b -DPR 459/96)
Prima di redigere la dichiarazione di conformità di cui all'art. 2, comma 2, lett. a), il costruttore o un suo mandatario residente nell'U.E., deve: b) se la macchina è compresa tra quelle elencate nell'allegato IV, ed è fabbricata senza rispettare o rispettando solo parzialmente le norme di cui all'art. 3, comma 2, (norme nazionali che traspongono le norme armonizzate) o in mancanza di queste, sottoporre il modello della macchina all'esame per la certificazione CE secondo le procedure previste dall'allegato VI; .... In questo caso la dichiarazione di conformità CE deve attestare la conformità dell'esemplare cui si riferisce al modello sottoposto all'esame per la certificazione CE (ex art. 4 comma 5 D.P.R. 459/96) e la responsabilità dell'organismo autorizzato è relativa alla corretta valutazione della conformità del modello della macchina o del componenete di sicurezza esaminato ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I
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(Procedura di certificazione. art.4 comma 1 lett. c - D.P.R. 459/96)
Prima di redigere la dichiarazione di conformità di cui all'art. 2, comma 2, lett. a), il costruttore o un suo mandatario residente nell'U.E., deve: c) se la macchina è compresa tra quelle elencate nell'allegato IV, ed è fabbricata conformemente alle norme di cui all'art. 3, comma 2, (norme nazionali che traspongono le norme armonizzate), effettuare a scelta uno dei seguenti adempimenti: 1) costituire il fascicolo tecnico previsto dall'allegato VI e trasmetterlo ad un organismo di certificazione notificato che lo conserva agli atti e ne rilascia ricevuta; 2) sottoporre il fascicolo tecnico di cui all'allegato VI all'organismo di certificazione notificato il quale si limita a verificare che sono state correttamente utilizzate le norme di cui all'art.3, comma 2, e rilasciare un attestato di adeguatezza del fascicolo; 3) sottoporre il modello della macchina all'esame per la certificazione CE previsto dall'allegato VI.
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(Procedura di certificazione. art. 4 comma 1 lett. c - D. P. R
(Procedura di certificazione. art.4 comma 1 lett. c - D.P.R. 459/96) - le implicazioni – La dichiarazione di conformità CE deve attestare unicamente la conformità ai requisiti essenziali di cui all'allegato I nel caso delle procedure di cui ai punti 1) e 2) (ex art. 4 comma 4 D.P.R. 459/96). Nei casi di certificazione prevista secondo le procedure di cui al punto 2, l'organismo autorizzato ha la responsabilità della corretta valutazione dell'adeguatezza del fascicolo tecnico (ex art. 8 comma 7 D.P.R. 459/96). La dichiarazione di conformità CE deve attestare la conformità dell'esemplare cui si riferisce al modello sottoposto all'esame per la certificazione CE nel caso della procedura di cui al punto 3 (ex art. 4 comma 5 D.P.R. 459/96). Nei casi di certificazione prevista secondo le procedure di cui al punto 3, l'organismo autorizzato ha la responsabilità della corretta valutazione della conformità del modello della macchina o del componenete di sicurezza esaminato ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I (ex art. 8 comma 8 D.P.R. 459/96).
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(Vigilanza. art.7 comma 3 - D.P.R. 459/96)
Qualora gli organismi di vigilanza competenti per la prevenzione e la sicurezza accertino la non conformità di una macchina o di un componente di sicurezza ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I, ne danno immediata comunicazione al M.I.C.A. ed al Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale.
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(Le sicurezza di macchine vecchie ex art.11 comma 1 - D.Lvo 459/96)
...chiunque venda, noleggi o conceda in uso o in locazione finanziaria macchine o componenti di sicurezza già immessi sul mercato o già in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento (21/11/96) e privi della marcatura CE, deve attestare, sotto la propria responsabilità, che gli stessi sono conformi al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, alla legislazione previgente....
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Linee guida e modalità operative per l'applicazione del D
Linee guida e modalità operative per l'applicazione del D.Lvo 626/94 in relazione all'emanazione del DPR 459/96 Macchina usata: una macchina funzionante, ma con ridotto tempo di vita ancora utile, rispetto all'intero tempo di utilizzazione previsto dal fabbricante per gli elementi strutturali di una macchina nuova e/o per i suoi componenti. Modifiche costruttive non rientranti nell'ordinaria o straordinaria manutenzione: le modifiche che introducono elementi di rischio per i quali non è stata effettuata la valutazione in sede di progettazione.
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Esempi di modifiche costruttive che comportano il rilascio del CE
Le seguenti modifiche costruttive richiedano la certificazione di conformità CE della macchina in quanto non rientranti nell'ordinaria o straordinaria manutenzione: 1) modifiche delle modalità di utilizzo non previste dal costruttore (es.: un tornio trasformato in rettifica); 2) modifiche funzionali delle macchina quali: aumento della potenza installata o erogata, aumento della velocità degli organi per la trasmissione del moto o degli organi lavoratori, aumento del numero di colpi, ecc.; 3) installazione di logica programmabile (PC, PLC, logica RAM); 4) impianto composto da più macchine indipendenti, ma solidali per la realizzazione di un determinato prodotto (linea), nel quale viene inserita una o più macchine che modificano, in tutto o in parte, la funzionalità dello stesso.
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Esempi di modifiche interventi che NON comportano il rilascio del CE
Le seguenti modifiche costruttive non richiedano la certificazione di conformità CE della macchina in quanto rientranti nell'ordinaria o straordinaria manutenzione: 1) adeguamenti alle norme che comportano installazione di schermi fissi, schermi mobili non automatici, microcontatti di blocco, arresto di emergenza, freno, comando a doppio pulsante gestito da sistema elettro-meccanico/pneumatico; (N.B.: nel caso di schermi mobili automatici per la protezione delle macchine di cui ai punti A dell'allegato IV al DPR 459/96, il componente di sicurezza deve essere certificato da organismo notificato come previsto dalla procedura di cui all'art.4 del DPR 459/96, in quanto previsto nell'allegato IV, lettera B, punto 3.); 2) sostituzione del quadro elettrico senza modifiche nella logica di funzionamento; 3) installazione di dispositivi elettrosensibili per il rilevamento di persone -barriere immateriali, tappeti sensibili, rilevatori elettromagnetici- (N.B.: il componente di sicurezza deve essere certificato da organismo notificato come previsto dalla procedura di cui all'art.4 del DPR 459/96, in quanto previsto nell'allegato IV, lettera B, punto 1.).
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(Obblighi del datore di lavoro - art.35 comma 1 e 2 - D.Lvo 626/94)
Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere ovvero adattate a tali scopi ed idonee ai fini della sicurezza e della salute. Il datore di lavoro attua le misure tecniche ed organizzative adeguate per ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte. «Inoltre, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinchè durante l'uso delle attrezzature di lavoro siano rispettate le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4- ter" (1 ).
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(Obblighi del datore di lavoro - art.35 comma 3 - D.Lvo 626/94)
All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro il datore di lavoro prende in considerazione: le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere; i rischi presenti nell'ambiente di lavoro; c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse; “c-bis) i sistemi di comando, che devono essere sicuri anche tenuto conto dei guasti, dei disturbi e delle sollecitazioni prevedibili in relazione all'uso progettato dell'attrezzatura" (2).
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(Obblighi del datore di lavoro - art.35 comma 4 - D.Lvo 626/94)
Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinchè le attrezzature di lavoro siano: a)installate in conformità alle istruzioni del fabbricante; b) utilizzate correttamente; c) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la rispondenza ai requisiti di cui all'art. 36 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso. “c-bis) disposte in maniera tale da ridurre i rischi per gli utilizzatori e per le altre persone, assicurando in particolare sufficiente spazio disponibile tra gli elementi mobili e gli elementi fissi o mobili circostanti e che tutte le energie e sostanze utilizzate o prodotte possano essere addotte o estratte in modo sicuro» (2).
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(Obblighi del datore di lavoro - art.35 comma 4 bis - D.Lvo 626/94)
“[4-bis] Il datore di lavoro provvede affinchè nell'uso di attrezzature di lavoro mobili, semoventi o non semoventi sia assicurato che: a) vengano disposte e fatte rispettare regole di circolazione per attrezzature di lavoro che manovrano in una zona di lavoro; b) vengano adottate misure organizzativi atte a evitare che i lavoratori a piedi si trovino nella zona di attività di attrezzature di lavoro semoventi e comunque misure appropriata per evitare che, qualora la presenza di lavoratori a piedi sia necessaria per la buona esecuzione dei lavori, essi subiscano danno da dette attrezzature; c) il trasporto di lavoratori su attrezzature di lavoro mobili mosse meccanicamente avvenga esclusivamente su posti sicuri predisposti a tale fine, e che, se si devono effettuare lavori durante lo spostamento, la velocità dell'attrezzatura sia adeguata; d) le attrezzature di lavoro mobili, dotate di motore a combustione, siano utilizzate nelle zone di lavoro soltanto qualora sia assicurata una quantità sufficiente di aria senza rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.
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(Obblighi del datore di lavoro - art.35 comma 4 ter - D.Lvo 626/94)
[4-ter] Il datore di lavoro provvede affinchè nell'uso di attrezzature di lavoro destinate a sollevare carichi sia assicurato che: a) gli accessori di sollevamento siano scelti in funzione dei carichi da movimentare, dei punti di presa, del dispositivo di aggancio, delle condizioni atmosferiche, nonchè tenendo conto del modo e della configurazione dell'imbracatura; . le combinazioni di più accessori di sollevamento siano contrassegnate in modo chiaro per consentire all'utilizzatore di conoscerne le caratteristiche qualora esse non siano scomposte dopo l'uso; gli accessori di sollevamento siano depositati in modo tale da non essere danneggiati o deteriorati; b) allorchè due o più attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati sono installate o montate in un luogo di lavoro in modo che i loro raggi di azione si intersecano, siano prese misure appropriate per evitare la collisione tra i carichi e gli elementi delle attrezzature di lavoro stesse; c) i lavori siano organizzati in modo tale che, quando un lavoratore aggancia o sgancia manualmente un carico, dette operazioni possano svolgersi con la massima sicurezza e, in particolare, in modo che il lavoratore ne conservi il controllo diretto o indiretto; d) tutte le operazioni di sollevamento siano correttamente progettate nonchè adeguatamente controllate ed eseguite al fine di tutelare la sicurezza dei lavoratori; in particolare, per un carico da sollevare simultaneamente da due o più attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati, sia stabilita e applicata una procedura d'uso per garantire il buon coordina- mento degli operatori; e) qualora attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati non possano trattenere i carichi in caso di interruzione parziale o totale dell'alimentazione di energia, siano prese misure appropriate per evitare di esporre i lavoratori ai rischi relativi; i carichi sospesi non devono rimanere senza sorveglianza salvo il caso in cui l'accesso alla zona di pericolo sia precluso e il carico sia stato agganciato e sistemato con la massima sicurezza; i) allorchè le condizioni meteorologiche si degradano ad un punto tale da mettere in pericolo la sicurezza di funzionamento, esponendo così i lavoratori a rischi, l'utilizzazione all'aria aperta di attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati sia sospesa e siano adottate adeguate misure di protezione per i lavoratori e, in particolare, misure che impediscano il ribalta- mento dell'attrezzatura di lavoro.
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(Obblighi del datore di lavoro - art.35 comma 4 quater - D.Lvo 626/94)
[4-quater] Il datore di lavoro, sulla base della vigente normativa, provvede affinchè le attrezzature di cui all'allegato XIV siano sottoposte a verifiche di prima installazione o di successiva installazione e a verifiche periodiche o eccezionali, di seguito denominate "verifiche", al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento.
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(Obblighi del datore di lavoro - art. 35 comma 4 quinques - D
(Obblighi del datore di lavoro - art.35 comma 4 quinques - D.Lvo 626/94) [4-quinquies] I risultati delle verifiche di cui al comma 4-quater sono tenuti a disposizione dell'autorità di vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione o fino alla messa fuori esercizio dell'attrezzatura, se avviene prima. Un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica deve accompagnare le attrezzature di lavoro ovunque queste sono utilizzate (3).
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(Obblighi del datore di lavoro - art.35 comma 5 - D.Lvo 626/94)
Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro si assicura che: a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro è riservato a lavoratori all'uopo incaricati; b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, il lavoratore interessato è qualificato in maniera specifica per svolgere tali compiti.
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(Disposizioni concernenti le attrezzature di lavoro - art. 36 c. 1 - D
(Disposizioni concernenti le attrezzature di lavoro - art.36 c D.Lvo 626/94) Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono soddisfare alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori stessi ad esse applicabili.
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(Disposizioni concernenti le attrezzature di lavoro - art. 36 c. 2 - D
(Disposizioni concernenti le attrezzature di lavoro - art.36 c D.Lvo 626/94) Le modalità e le procedure tecniche delle verifiche seguono il regime giuridico corrispondente a quello in base al quale l'attrezzatura è stata costruita e messa in servizio.
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(Disposiz. ni concernenti le attrezzature di lavoro -art. 36 c
(Disposiz.ni concernenti le attrezzature di lavoro -art.36 c.8bis/8ter- D.Lvo 626/94) Il datore di lavoro adegua ai requisiti di cui all'allegato XV, entro il 30 giugno 2001, le attrezzature di lavoro indicate nell'allegato predetto, già messe a disposizione dei lavoratori alla data del 5 dicembre 1998 e non soggette a norme nazionali di attuazione di direttive comunitarie concernenti disposizioni di carattere costruttivo, allorchè esiste per l'attrezzatura di lavoro considerata o un rischio corrispondente. Fino a che le attrezzature di lavoro di cui al comma 8-bis non vengono adeguate il datore di lavoro adotta misure alternative che garantiscano un livello di sicurezza equivalente.
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ALEGATO XV al D.Lvo 626/94
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(Disposiz. ni concernenti le attrezzature di lavoro -art. 36 c
(Disposiz.ni concernenti le attrezzature di lavoro -art.36 c.8quater- D.Lvo 626/94) Le modifiche apportate alle macchine definite all'art. 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica , n. 459, a seguito dell'applicazione delle disposizioni del comma 8-bis, e quelle effettuate per migliorare le condizioni di sicurezza sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore, non configurano immissione sul mercato ai sensi dell'art. 1, terzo comma, secondo periodo, del predetto decreto»
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(Informazione sulle attrezzature di lavoro - art.37 D.Lvo 626/94)
Il datore di lavoro provvede affinchè per ogni attrezzatura di lavoro a disposizione, i lavoratori incaricati dispongano di ogni informazione e di ogni istruzione d'uso necessaria in rapporto alla sicurezza e relativa: alle condizioni di impiego delle attrezzature anche sulla base delle conclusioni eventualmente tratte dalle esperienze acquisite nella fase di utilizzazione delle attrezzature di lavoro; alle situazioni anormali prevedibili. Il datare di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l'uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonchè sui cambiamenti di tali attrezzature» Le informazioni e le istruzioni d'uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati.
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Il datore di lavoro si assicura che:
(Formazione e addestramento su attrezzature di lavoro – art. 38 D.Lvo 626/94) Il datore di lavoro si assicura che: i lavoratori incaricati di usare le attrezzature di lavoro ricevono una formazione adeguata sull'uso delle attrezzature di lavoro; i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all'art. 35, quinto comma, ricevono un addestramento adeguato e specifico che li metta in grado di usare tali attrezzature in modo idoneo e sicuro anche in relazione ai rischi causati ad altre persone.
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