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La fatturazione delle operazioni e la detrazione IVA

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Presentazione sul tema: "La fatturazione delle operazioni e la detrazione IVA"— Transcript della presentazione:

1 La fatturazione delle operazioni e la detrazione IVA
Corso INFN GENOVA 3-4 Giugno 2013 Lorella Zanobini -

2 Lorella Zanobini - l.zanobini@adm.unipi.it
Direttamente collegato al momento di effettuazione dell’operazione vi è l’obbligo dell’emissione della fattura. FATTURA  documento cardine sul quale ruota tutto il meccanismo IVA e che permette di applicare gli istituti: della rivalsa “il soggetto che effettua la cessione di beni o prestazione di servizi imponibile deve addebitare la relativa imposta, a titolo di rivalsa, al cessionario o committente” della detrazione “per la determinazione dell’imposta dovuta o dell’eccedenza .…, è detraibile dall’ammontare dell’imposta relativa alle operazioni effettuate, quello dell’imposta … addebitata al soggetto passivo a titolo di rivalsa in relazione a beni e servizi acquistati nell’esercizio di impresa, arte , professione” Lorella Zanobini -

3 Lorella Zanobini - l.zanobini@adm.unipi.it
La Legge di stabilità -228/2012- per adeguare la norma a quanto prescritto dalla Direttiva 2010/45/Ue, riformula completamente l’ Art. 21 DPR 633/1972 “Per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura (cartacea od elettronica) anche sotto forma di nota, conto , parcella o simili o, ferma restando la sua responsabilità, assicura che la stessa sia emessa dal cessionario o dal committente (cd. autofattura) ovvero, per suo conto, da un terzo (cd. fattura in outsourcing) ” La fattura non ha formati standard da rispettare se vi sono i requisiti sostanziali per definirla come tale. Anche le operazioni di esiguo importo vanno fatturate Lorella Zanobini -

4 Prestazioni di commercio elettronico
Vanno sempre fatturate Con risoluzione n.274 del 3 luglio 2008 l’Agenzia delle Entrate ha dichiarato che le operazioni di “e-commerce” diretto non sono riconducibili a nessuna fattispecie di esclusione (il quesito era stato presentato da una ditta che vendeva musica on-line e chiedeva la possibilità di riepilogare gli incassi anche con carta di credito sul registro dei corrispettivi) Lorella Zanobini -

5 Lorella Zanobini - l.zanobini@adm.unipi.it
Fattura elettronica Già prevista dalle direttive 2001/115/CE e 2006/112/CE art. da 232 a 237 Per fattura elettronica si intende la fattura che e' stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico (art. 21 c.1 DPR 633/72). Il soggetto passivo può scegliere il formato con cui la fattura elettronica viene emessa o ricevuta (es. XML ma anche qualsiasi altro tipo di formato elettronico come ad es. un messaggio di posta elettronica con PDF allegato della fattura oppure un fax ricevuto su pc e quindi non stampato su supporto analogico). Non va confusa con la “trasmissione elettronica della fattura cartacea” il ricorso alla fattura elettronica e' subordinato all'accettazione da parte del destinatario Elementi caratterizzanti della fattura elettronica: Il riferimento temporale (data della fattura che deve coincidere con quella di emissione cioè con la data e l’ora di trasmissione) La firma elettronica qualificata o digitale dell’emittente garantisce il requisito di autenticità dell’origine e integrità del contenuto Sistemi di trasmissione EDI (assicurano gli stessi requisiti suddetti) Lorella Zanobini -

6 Requisiti della fattura elettronica (ma anche cartacea)
Autenticità dell’origine  comprovazione dell’identità del fornitore o del prestatore o dell’emittente della fattura e della riferibilità della fattura allo stesso attraverso: riferimento temporale in fase di emissione (data e ora di emissione) la firma elettronica avanzata apposta dall’emittente che garantisce la provenienza della fattura Con le nuove disposizioni comunitarie: anche mediante appositi sistemi di controllo di gestione Integrità del contenuto  immodificato dall’emissione alla conservazione delle fatture. La garanzia richiesta è limitata al contenuto, sembrerebbe ammissibile il cambio di formato es. passando da XML a PDF. Unico vincolo  archiviazione nella forma originale – cartacea o elettronica- con cui sono state trasmesse o messe a disposizione - Leggibilità del documento  il documento deve poter essere letto e consultato nel tempo, a prescindere dal formato originale con cui è stato emesso e conservato Lorella Zanobini -

7 Fattura elettronica semplificazioni L. 228/2012
L’art. 1 c della Legge di stabilità, in recepimento della direttiva 2010/45/UE ha introdotto semplificazioni in tema di fatturazione elettronica, emissione e conservazione dei documenti favorire l’utilizzomezzo di contrasto a evasioni e frodi riduzione dei costi (es.postali, di stampa) per le imprese accrescimento dell’efficienza delle imprese (automatizzazione dei processi di invio, ricezione, gestione,contabilizzazione) Autenticità dell’origine ed integrità del contenuto (e leggibilità del documento), dall’emissione al termine del periodo di conservazione, adesso possono essere assicurati anche attraverso sistemi di controllo di gestione interni a ciascun soggetto passivo tali da assicurare un collegamento affidabile tra fattura e cessione di beni o prestazioni di servizi connessa, attraverso piste di controllo affidabili che permettano collegamenti inequivocabili tra tutti i documenti del ciclo fatturazione (dall’accordo iniziale alla conservazione) Lorella Zanobini -

8 Fattura elettronica emissione senza assenzo
E’ possibile emettere fatture elettroniche anche nei confronti di soggetti che non hanno dato l’assenzo alla trasmissione in via elettronica. In questo caso le fatture emesse in formato elettronico devono essere inviate al destinatario in formato analogico. Tali fatture possono comunque essere conservate e archiviate dall’emittente in formato elettronico Riferimenti fondamentali di prassi dell’Agenzia delle Entrate: - circolare 45 del 19/10/ circolare 36 del 6/12/2006 Riferimenti normativi: Decreto del Min.Fin. del 23/01/2004

9 Lorella Zanobini - l.zanobini@adm.unipi.it
FATTURA ELETTRONICA Conservazione Elettronica dei documenti obbligatori La Legge di stabilità del 2013 ha introdotto delle semplificazioni anche per la conservazione delle fatture elettroniche L’Art. 39 DPR 633/72 (tenuta e conservazione dei registri e dei documenti) già prevede: “I registri, i bollettari, gli schedari, i tabulati, nonché le fatture, le bollette doganali e gli altri documenti previsti dal DPR 633/72 devono essere conservati a norma dell’art. 22 DPR 29/9/73 n. 600 ” –tenuta e conservazione delle scritture contabili- Ciò significa che devono essere devono essere conservati ordinatamente, per ciascun affare, gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevuti e le copie delle lettere e dei telegrammi spediti e delle fatture emesse. I documenti che hanno rilevanza fiscale in particolare devono essere conservati fino a quando non sono stati definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo di imposta. Pertanto, se ci sono accertamenti in corso, notificati nei termini, la conservazione delle scritture contabili è, dunque, obbligatoria, come detto, fino a che gli stessi non siano definiti, ed eventualmente, anche oltre il termine massimo di dieci anni stabilito dall’articolo 2220 del codice civile dalla data dell’ultima registrazione Lorella Zanobini -

10 Lorella Zanobini - l.zanobini@adm.unipi.it
FATTURA ELETTRONICA segue Conservazione Elettronica dei documenti obbligatori Nell’ipotesi, invece, che la società non sia soggetta ad accertamenti, la documentazione va comunque conservata ai fini fiscali sino allo scadere del periodo entro il quale è possibile effettuare  l’attività di controllo. Mette conto evidenziare che gli avvisi di accertamento, ai fini reddituali, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla, l’avviso di accertamento può essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Da ultimo si ricorda che le fatture relative all’acquisto di beni ammortizzabili (ancora presenti in azienda) devono esser conservate fino alla scadenza del termine per l’accertamento dell’anno d’imposta in cui si è verificata la dismissione del cespite Lorella Zanobini -

11 Lorella Zanobini - l.zanobini@adm.unipi.it
FATTURA ELETTRONICA segue Conservazione Elettronica dei documenti obbligatori Le fatture elettroniche devono essere conservate in modalità elettronica in conformità alle disposizioni del Dm emanato ai sensi dell’art. 21,c. 5, D.Lgs n. 82/2005 recante il codice dell’Amministrazione Digitale. Entro 15 gg dalla loro emissione deve essere completato il processo di conservazione sostitutiva con apposizione di firma digitale e marca temporale. Le fatture create in formato elettronico (ma non elettroniche in senso stretto es. mancanza dell’accettazione del destinatario) e quelle cartacee possono essere conservate elettronicamente. Il soggetto passivo deve assicurare, per finalità di controllo, l’accesso automatizzato all’archivio e che tutti i documenti ed i dati in esso contenuti, compresi quelli che garantiscono l’autenticità e l’integrità delle fatture, siano stampabili e trasferibili su altro supporto informatico. Lorella Zanobini -

12 Fatturazione in outsourcing introdotta dalla Direttiva 2001/115/CE
Consiste nella possibilità di affidare al cessionario del bene o committente del servizio o ad un terzo la possibilità di emettere al posto del cedente e del commissionario la fattura previo accordo documentabile tra le parti Nell’articolo 21 lettera h) è specificato che in tal caso in fattura va riportata l’annotazione se “la stessa è compilata dal cliente ovvero, per conto del cedente o del prestatore, da un terzo “ Lorella Zanobini -

13 Lorella Zanobini - l.zanobini@adm.unipi.it
OUTSORCING e fattura elettronica il servizio può essere reso all’esterno .. …. qualora per dimensioni e realtà gestionale, il fornitore non ritenga utile adottarla all'interno della propria impresa. A tale proposito esistono società di servizi che espletano l'incombenza relativa alla fatturazione in tutti i suoi passaggi: emissione, invio al destinatario (spedizione cartacea e/o trasmissione elettronica), registrazione in contabilità, archiviazione, conservazione. Il terzo dovrà provvedere a tutte queste funzioni in quanto sono operazioni concatenate fra di loro. Nella fattura dovrà essere prevista una dicitura nella quale si evinca la compilazione effettuata dal terzo e non dal fornitore. La normativa europea prevede che qualora si dia mandato al terzo di svolgere tale servizio, ciascuno Stato membro UE possa prevedere ulteriori condizioni aggiuntive di conformità alla norma qualora esso sia residente o domiciliato in paesi extra-comunitari. Lorella Zanobini -

14 Lorella Zanobini - l.zanobini@adm.unipi.it
Fattura elettronica nella PA Già prevista dalle direttive 2001/115/CE e 2006/112/CE art. da 232 a 237 In GU 118 del 22 Maggio il D. MEF Aprile 2013 n. 55 Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della Fattura Elettronica da applicarsi alle Amministrazioni Pubbliche ai sensi dell’art. 1 c. da 209 a 213 L. 24/12/2007 n. 244 Al fine di semplificare il procedimento di fatturazione e registrazione delle operazioni imponibili, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 213, l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e con gli enti pubblici nazionali, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica, con l'osservanza del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52, e del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Lorella Zanobini -

15 Lorella Zanobini - l.zanobini@adm.unipi.it
Fattura elettronica nella PA D. MEF Aprile 2013 n. 55 DECORRENZA DEI TERMINI A decorrere dal termine di sei mesi dall’entrata in vigore del presente DM Il Sistema di Interscambio è reso disponibile alle PA art. 209 che volontariamente e in accordo con in fornitori intendo avvalersene per la ricezione delle fatture elettroniche. Decorrono dal termine di dodici mesi dall’entrata in vigore del presente DM gli obblighi nei confronti di: Ministeri Agenzie Fiscali Enti Nazionali di previdenza e assistenza sociale individuati come tali nell’elenco delle PA inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi art. 1 c.5 L. 30/12/2004 n. 311, pubblicato dall’ISTAT entro il 31 Luglio di ogni anno Decorrono dal termine di ventiquattromesi mesi dall’entrata in vigore del presente DM gli obblighi nei confronti delle Amministrazioni diverse da quelle sopra indicate e da quelle di cui art. 214 L. 244/97 (Regioni) Lorella Zanobini -

16 Lorella Zanobini - l.zanobini@adm.unipi.it
Fattura elettronica nella PA D. MEF Aprile 2013 n. 55 SOLO FATTURE ELETTRONICHE A decorrere dalle date predette, le Amministrazioni non possono accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica tramite il Sistema di Interscambio Trascorsi tre mesi da tali date le Amministrazioni non possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all’invio delle fatture in formato elettronico. Lorella Zanobini -

17 Fattura elettronica nella PA D. MEF 3 Aprile 2013 n. 55
Le Amministrazioni IDENTIFICANO i propri Uffici deputati in via esclusiva alla ricezione delle fatture elettroniche dal parte del Sistema di Interscambio e ne curano l’inserimento nell’IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni) –che dovrà essere sempre aggiornato in merito agli Uffici- in tempo utile per garantirne l’utilizzo in sede di trasmissione delle fatture elettroniche. Le Amministrazioni completano il caricamento egli Uffici entro 3 mesi dalla decorrenza degli obblighi I codici IPA degli uffici sono consultabili su Le regole di identificazione e gestione degli Uffici destinatari di fatture elettroniche in ambito IPA sono riportate nell’allegato D del presente Regolamento Lorella Zanobini -

18 Fattura elettronica nella PA D. MEF 3 Aprile 2013 n. 55
Il MEF rende disponibile, gratuitamente, sul proprio portale alle imprese abilitate al MEPA fornitrici delle P.A. strumenti di supporto informatici per la generazione e la conservazione delle fatture elettroniche , nonché servizi di comunicazione con il Sistema di Interscambio come previsto nell’allegato E al presente Regolamento Gli operatori economici possono, attraverso accordi tra le parti, avvalersi di intermediari per la trasmissione, conservazione e archiviazione della fattura elettronica, mantenendo inalterate le responsabilità fiscali dell’emittente la fattura nei confronti delle PA Le PA possono costituirsi quali intermediari di altre PA, previo accordo tra le parti Lorella Zanobini -

19 Fattura elettronica NELLA pa D. MEF 3 Aprile 2013 n. 55
I dati delle fatture elettroniche da trasmettere al SDI devono essere in formato XML immodificabile Le specifiche tecniche sono rese disponibili entro 30 gg. Dalla data di pubblicazione del Regolamento DM 55/2013 sul sito del Sistema di Interscambio Sanno più dettagliatamente specificate le ulteriori informazioni, visto il carattere elettronico del documento, che dovranno entrare a far parte del contenuto della fattura, oltre alle indicazioni di cui agli art. 21 e 21-bis DPR622/72. Sarà indicato con provvedimento successivo ciò che riguarda le fatture provenienti da fornitori esteri Lorella Zanobini -

20 Fattura elettronica nella PA D. MEF 3 Aprile 2013 n. 55
Ai sensi del Regolamento appena pubblicato si intende per fattura elettronica un documento informatico in formato XML (eXtensible Markup Language) sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale, secondo la normativa, anche tecnica, vigente in materia Per il contenuto informatico è fatto riferimento alle indicazioni contenute nell’allegato A del Regolamento La trasmissione della fattura al SDI e da questi ai soggetti riceventi può avvenire anche attraverso l’utilizzo della: PEC o analogo sistema che certifichi data e ora dell’invio e della ricezione delle comunicazioni, nonché l’integrità del contenuto oltre che di sistemi di cooperazione applicativa informatica o trasmissione dati indicati nel regolamento Lorella Zanobini -

21 Fattura elettronica nella PA -passaggi- D. MEF 3 Aprile 2013 n. 55
Il fornitore predispone la fattura Il fornitore o un terzo delegato ad emettere fattura per conto di questo appone la firma elettronica qualificata o digitale sulla fattura Il fornitore o il terzo delegato, trasmette la fattura al SDI per mezzo dei canali specificati nel regolamento Il SDI inoltra al destinatario o terzo ricevente di cui il destinatario si avvale, la fattura attraverso i canali previsti. Se il codice del destinatario indicato in fattura non risulta corretto, il SDI invierà l’esito negativo esplicativo al mittente Tutti i canali di trasmissione prevedono dei messaggi di ritorno a conferma del buon esito della trasmissione consistenti in ricevute di consegna della fattura elettronica o notifiche di scarto o di mancata consegna tra tutti e i tre soggetti. Lorella Zanobini -

22 Lorella Zanobini - l.zanobini@adm.unipi.it
Fattura Semplificata operativa dal 1° gennaio 2013 art. 21-bis DPR 633/72 art. 220-bis Direttiva 2010/45/CE – L. 228/2012 La fattura di ammontare complessivo non superiore a 100 euro, nonché la fattura rettificativa di cui all’art. 26 (nota di variazione), può essere emessa in modalità semplificata. Non è consentito emettere la fattura semplificata per le seguenti operazioni: a) cessioni intracomunitarie di cui all’articolo 41 del DL n. 331/91; b) operazioni di cui all’articolo 21, comma 6‐bis, DPR 633/72, lett. a)  operazioni territorialmente non rilevanti in Italia: cessioni di beni e prestazioni di servizi (diverse da quelle finanziarie esenti di cui all’art. 10, nn. da 1 a 4 e n. 9) territorialmente non rilevanti in Italia nei confronti di soggetto passivo comunitario con indicazione in fattura “inversione contabile” e l’eventuale indicazione della norma di riferimento; cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dall’Unione Europea per le quali deve essere indicato in fattura “operazione non soggetta”. Può essere emessa anche mediante l’utilizzazione del registratore di cassa (bar, ristoranti..) – nuovo co.4 art. 1 L. 26/01/1983 n. 18 Lorella Zanobini -

23 Lorella Zanobini - l.zanobini@adm.unipi.it
La fattura semplificata deve contenere “almeno” le seguenti indicazioni a) data di emissione; b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco; c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; d) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore; e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; in alternativa, in caso di soggetto stabilito nel territorio dello Stato può essere indicato il codice fiscale o il numero di partita IVA, ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento; f) descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi; g) ammontare del corrispettivo complessivo e dell’imposta incorporata, ovvero dei dati che permettono di calcolarla; h) per le fatture emesse ai sensi dell’articolo 26, il riferimento alla fattura rettificata e le indicazioni specifiche che vengono modificate Lorella Zanobini -

24 La fattura differita (Art. 21, comma 4, lett. a, DPR 633/72)
‐ per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da documento di trasporto, o documento idoneo ad individuare i soggetti trai quali è effettuata l’operazione, nonché ‐ per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti dello stesso soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello nel quale la cessione o la prestazione si considerano effettuate (novità L. 228/2012) Per le prestazioni di servizio ”idonea documentazione” può essere costituita dai cosiddetti “rapportini” utilizzati generalmente nei casi degli interventi di varie imprese ( es. per manutenzioni varie, software). Registrazione entro il termine di emissione ma con riferimento al mese di effettuazione delle operazioni (art. 23, DPR 633/72). Lorella Zanobini -

25 ancora sulle novità della fatturazione differita
La L. 228/ prevede la fattura differita nei soliti termini di emissione e registrazione anche per: Le prestazioni di servizi di cui all’art. 7-ter rese da un soggetto passivo stabilito nello Stato nei confronti di un soggetto passivo stabilito nel territorio di altro Stato membro UE (comma 4 lettera c art. 21) Le prestazioni di servizi (no 7-quater e 7-quinquies) resi o ricevuti da soggetti passivi stabiliti fuori della UE (comma 4 lettera d art.21). Per le prestazioni ricevute, il soggetto passivo nazionale, è tenuto ad assolvere gli obblighi in veste di debitore dell'imposta e nel termine suindicato dovrà emettere l'autofattura Quindi, ampliamento dei termini di emissione anche per le prestazioni di servizi generiche (sottoposte alla regola generale di territorialità dell’art.7 ter del D.P.R. n. 633/1972) scambiate con soggetti Esteri Lorella Zanobini -

26 EMISSIONE DELLA FATTURA
Sempre l’art. 21 DPR 633/72 dispone che la fattura deve essere emessa al momento di effettuazione dell’operazione determinato a norma dell’art. 6. Coordinando i due articoli la fattura in linea generale va emessa: Per le cessioni di beni immobili il giorno di stipula dell’atto Per le cessioni di beni mobili il giorno della consegna o spedizione dei beni Per le prestazioni di servizi il giorno del pagamento del corrispettivo Lorella Zanobini -

27 La tempistica dell’emissione della fattura
Regola generale: - L’obbligo di emissione della fattura si intende tempestivamente adempiuto qualora venga assolto nel giorno di effettuazione dell’operazione ossia entro le ore 24 di tale giorno (principio ribadito dalla circolare del ministero delle finanze nr. 225 del 16 settembre 1996) Lorella Zanobini -

28 Lorella Zanobini - l.zanobini@adm.unipi.it
La fattura, cartacea o elettronica, si considera emessa: (art.21 c /72) All’atto della consegna o spedizione all’altra parte, nel caso di fattura cartacea All’atto della sua trasmissione o messa a disposizione a disposizione del cessionario o committente nel caso di fattura elettronica Modalità di emissione: anche mediante gli apparecchi misuratori fiscali : la Legge di stabilità (n.228/2012) apporta modifiche alla L. 18/1983 che aveva introdotto l’obbligo per i soggetti indicati all’art. 22 DPR 633/72 “commercio al minuto e attività assimilate” di emettere lo scontrino fiscale in sostituzione della fattura se non richiesta dal cliente e stabilisce che “le fatture di cui agli artt. 21 e 21-bis del DPR 633/72 possono essere emesse, alle condizioni previste dagli stessi articoli, mediante gli apparecchi misuratori fiscali di cui al primo comma” Fattura emessa da un terzo responsabilità del cedente o prestatore che deve assicurarne l’emissione e che deve autorizzare preventivamente il cliente o terzo, che acconsentano, all’emissione della fattura (CM 45/E/2005) Lorella Zanobini -

29 Segue l’emissione della fattura
Quindi, fintanto la fattura – analogica o elettronica - non sia uscita dalla sfera del soggetto passivo non può dirsi emessa anche se perfetta in tutti i suoi particolari strutturali. Una fattura correttamente compilata ma non “emessa” nel senso di cui sopra è rilevante anche agli effetti della commissione del reato di emissione di fatture fittizie previsto e punito dall’articolo 8 del dlgs. N.74 del 10 marzo 2000. Lorella Zanobini -

30 Lorella Zanobini - l.zanobini@adm.unipi.it
Art. 8. Dlgs 74/2000 Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti 1. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. 2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di piu' fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato. 3. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti e' inferiore a lire trecento milioni per periodo di imposta, si applica la reclusione da sei mesi a due anni Lorella Zanobini -

31 Fatture spedite per posta elettronica o fax
Fatture cartacee  la posta elettronica (o il fax) è un mezzo di spedizione della fattura per cui risulta indispensabile, per chi la riceve, la sua materializzazione su carta; va garantita la rispondenza tra l’esemplare dell’emittente e del ricevente e nei registri IVA, non è necessaria la firma elettronica qualificata ed il riferimento temporale Fatture elettroniche l’ (o il fax) è mezzo di trasmissione (col consenso del destinatario, esclusa la PA quando uscirà il decreto) ma non è richiesta la stampa della fattura su carta. (Risoluzione 107/2001 e Circolare 45/2005) Lorella Zanobini -

32 Spese di emissione della fattura
Non possono essere addebitate spese inerenti l’emissione della fattura e conseguenti adempimenti e formalità. (art. 21 n. 8 DPR 633/72) La Cassazione tuttavia, con Sentenza n.3532 del ha ammesso, per le compagnie telefoniche, la liceità dell’addebito al contribuente delle spese di spedizione ritenendole diverse da quelle di emissione Lorella Zanobini -

33 La fattura ed il bollo (€ 1,81> 77,47 euro)
Ai sensi dell’art. 6 della tabella, allegato B, al dpr. 26/10/1972 nr. 642, le fatture riguardanti il pagamento di operazioni assoggettate all’IVA sono esenti in modo assoluto dall’imposta di bollo (come pure i documenti susseguenti come il mandato di pagamento). Se la fattura contiene diverse operazioni di cui alcune IVA ed altre no, il bollo si applica (circ. Min. Fin. nr. 1 del 2 gennaio 1984) Ai sensi art. 15 norma succitata sono esenti da bollo le fatture relative ad esportazioni di merci ma sono soggette a bollo le fatture ad esportatori abituali(dich.di intento). Sono soggette a bollo le fatture dei contribuenti minimi . Ai sensi dell’art. 13 della tariffa, eccettuato il caso di cui sopra, sono soggette a bollo le fatture esenti, non imponibili o fuori campo. Le fatture ed altri documenti relativi alle operazioni intracomunitarie sono esenti dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 66, c. 5 DL 30 /08( 1993 n.331. Sulle fatture elettroniche il bollo è corrisposto con modalità virtuale (modello F23 codice tributo 458T secondo le disposizioni stabilite dall’art. 7 del dm 23/1/2004 ribadite dalla circolare 36/2006) Lorella Zanobini -

34 Dati obbligatori della fattura - 1
Contenuto definito dalla direttiva 2001/115/CE recepito c. 2 dell’art. 21 DPR. 633/1972 e adesso modificato dalla L. 228/2012 Data di formazione del documento (che può non coincidere con la data di emissione/trasmissione) Numerazione progressiva (anche relativamente a sezionali) (Ministero delle Finanze : circ.27 del circ. 328 del , ris.29 del e 144 dell’ ) . Per la fattura emessa dal 2013 è richiesto “numero progressivo che la identifica in modo univoco” .  L’Agenzia delle Entrate con RM n. 1 del 10 gennaio ha concesso la possibilità di scelta dei criteri di numerazione. Ove ritenuto più agevole, resta possibile continuare ad adottare il sistema di numerazione progressiva per anno solare, in quanto l’identificazione univoca della fattura è comunque garantita dalla contestuale presenza nel documento della data. Ditta, denominazione o ragione sociale dei soggetti tra cui è intercorsa l’operazione Residenza o domicilio dei soggetti (per non residenti anche l’identificativo del rappresentante fiscale) Numero di partita IVA del cedente o prestatore Numero di partita IVA o codice fiscale del cessionario o committente (fino al era richiesta solo la P.IVA del cedente o prestatore anche se la presenza del quadro VT in dichiarazione obbligava comunque a reperire il dato. Obbligatoriamente era invece già richiesta l’indicazione della PI del cliente in caso di “reverse charge” o in generale dove il cliente era debitore dell’imposta in luogo del commissionario/prestatore nonché che nelle fatture intracomunitarie beni/servizi.) Se committente privato UE o EXTRA UE nessun numero o codice identificativo richiesto. Lorella Zanobini -

35 Sul REVERSE CHARGE: il debitore dell’imposta
Se il principio dei rapporti B2B è quello del committente è chiaro che un contratto c/terzi che ci vede fornitori di un servizio nei confronti di un soggetto estero (UE o extra-UE) non sarà territoriale in Italia ma nel Paese del committente e quindi dovremo emettere fattura non territoriale non evidenziando in essa l’imposta ma specificando “Inversione contabile” sei nei confronti si committente UE oppure “non soggetta” se committente Extra UE ed eventualmente il titolo di non applicazione della stessa. Lorella Zanobini - 35

36 Operazioni in “reverse charge”
Di regola debitore IVA è il soggetto che effettua l’operazione imponibile: in alcuni casi l’obbligo viene traslato al destinatario della fattura purché soggetto passivo. Questo è “il reverse charge” che può essere realizzato in due modi: Trasferendo al destinatario l’obbligo della fatturazione (ad.es.acquisti nel territorio dello Stato da Soggetti passivi non residenti -art. 17 c.2-.) Se il destinatario è un privato: identificazione del soggetto non residente o Rappresentante Fiscale Integrando la fattura che ci perviene dal cedente/commissionario senza indicazione dell’IVA Lorella Zanobini -

37 Un esempio di fattura non territoriale 7-ter
Università di _Pisa Lungarno Pacinotti 43 Pisa CODICE IDENTFICATIVO IVA: IT XXXXXYYYYYY X Company ltd 25 Main Street LONDON VAT:GB Fattura nr del 14 Marzo 2010 Servizi di consulenza progettazione edile IMPONIBILE: 1000,00 € “Inversione contabile” art. 44 Direttiva 28 /11/2006 n.2006/112/CE e art. 7-ter DPR 633/72 Applicata marca da bollo da € 1,81 sull’originale Lorella Zanobini - 37

38 OBBLIGHI SUCCESSIVI ALL’EMISSIONE DELLA FATTURA NON TERRITORIALE
Registrazione delle fatture emesse nel registro vendite art. 23 DPR 633/72 entro quindici giorni dall’emissione nell’ordine della loro numerazione e con riferimento alla data della loro emissione Indicazione in dichiarazione annuale Dal 2013 concorreranno al volume d’affari per espressa modifica dettata dalla Legge 228/2012 all’articolo 20 DPR 633/72 Lorella Zanobini - 38

39 Se l’Università riceve una prestazione di servizi dall’estero
Ad esempio una consulenza/assistenza tecnica da Società Tedesca. Il criterio territoriale generico impone di considerare territoriale tale operazione nel paese del committente Poiché il committente è l’Università, soggetto passivo d’imposta o comunque identificato ai fini IVA, l’IVA sarà dovuta in Italia A nulla rileva l’eventuale identificazione diretta o rappresentante fiscale eventualmente posseduto in Italia dalla società tedesca Lorella Zanobini - 39

40 Reverse Charge con Integrazione
Per realizzare il reverse charge l’Agenzia delle Entrate, con circolare 12 Marzo 2010 nr. 12/E al punto 3.2 ha precisato (valevole solo in ambito comunitario): “Ciò stante il committente (nonostante la norma contenuta nel decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 18 faccia riferimento all’autofattura) conserva la facoltà di integrare il documento ricevuto dal prestatore (comunitario) con l’IVA relativa, fermo restando l’obbligo di rispettare le regole generali sul momento di effettuazione dell’operazione.” Lorella Zanobini - 40

41 Il momento di effettuazione dell’operazione
Il momento di emissione dell’autofattura (o il momento di integrazione della fattura) è legato, ai sensi dell’art. 6 DPR 633/72, al momento del pagamento del corrispettivo. Quindi l’operazione di integrazione va conclusa nel momento in cui – riprendendo l’esempio – l’Università paga la Società Tedesca. La norma dell’articolo 6 è però in contrasto con la normativa comunitaria che prevede per le operazioni dove gli obblighi IVA sono in capo al cliente di emettere/integrare il documento al momento in cui è resa la prestazione 41 Lorella Zanobini -

42 …segue Il momento di effettuazione dell’operazione
Art. 6 c. 3: “in ogni caso le prestazioni di servizi di cui all’art. 7-ter, rese da un soggetto passivo stabilito in altro Stato membro della Comunità nei confronti di un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato, effettuate in modo continuativo nell’arco di un periodo superiore ad un anno e che non comportanto versamenti di acconti o pagamenti anche parziali nel medesimo periodo, si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino alla conclusione delle prestazioni medesime. Art. 6 c. 4: Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa fattura o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento

43 Dati obbligatori della fattura - 2
- Intestazione della fattura: con ris del 13 Giugno 1981 il Ministero delle Finanze ha precisato che nel caso il pagamento sia effettuato da un soggetto diverso dal committente o cessionario la fattura deve essere intestata a quest’ultimo e non a chi ha effettuato il pagamento - L’avvocato della parte vittoriosa nel processo (ex-art 93 c.p.c.) deve emettere fattura nei confronti del proprio cliente anche se il pagamento è effettuato direttamente dal soccombente all’avvocato (Circolare Ministero Finanze 203 del 6 Dicembre 1994) Per i pasti e l’albergo fruito dai dipendenti in trasferta – per usufruire del regime di detraibilità IVA- la fattura deve essere intestata all’ente titolare del diritto alla detrazione mentre i dati dei dipendenti possono essere inseriti nel corpo della stessa Lorella Zanobini -

44 Dati obbligatori della fattura - 3
- Natura, qualità e quantità dei beni e servizi distinti secondo l’aliquota applicabile: evitare la genericità della descrizione che indispone gli organi verificatori come descritto nella maxi circolare della Guardia di Finanza del Febbraio 2009 (accertamento dell’inerenza) Indicazione del corrispettivo/base imponibile: se in valuta estera secondo il cambio del giorno di effettuazione dell’operazione ovvero,in mancanza, secondo il cambio del giorno antecedente più prossimo. Gli importi possono essere indicati in qualsiasi valuta, l’imposta solo in €. Ammontare imponibile e imposta vanno arrotondati al centesimo di euro nel totale: le singole operazioni che portano al totale possono essere invece espresse in un numero di decimali qualsiasi Aliquota IVA applicata o titolo di esenzione /non imponibilità/non territorialità Lorella Zano bini -

45 Lorella Zanobini - l.zanobini@adm.unipi.it
Sconti, premi, abbuoni Spesso, specie nella pratica commerciale ma anche, ad es. nei contratti estimatori, vengono concessi beni come sconto/premio/abbuono (tipicamente “prendi 3 paghi 2”) Tali elementi commerciali non sono soggetti ad IVA in base all’articolo 15 c.1 n.2 purchè ricorrano due condizioni: Devono essere previsti contrattualmente I beni in oggetto devono avere un’aliquota IVA uguale o minore di quella relativa all’oggetto dell’operazione principale, altrimenti vanno valutati al valore normale Gli sconti in denaro riducono la base imponibile : il calcolo va esposto direttamente in fattura o con successiva nota di variazione. Gli sconti legati alle condizioni di pagamento (sconto per il pagamento entro un determinato tempo) non riducono la base imponibile. Lorella Zanobini -

46 Ulteriori elementi in fattura
Eventuali estremi delle dichiarazioni di intento rese da esportatori abituali (numerazione, registrazione in appositi registro e comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui pervengono) Lorella Zanobini -

47 Effettuazione dell’operazione ed esigibilità dell’imposta
Sono concetti diversi: Effettuazione dell’operazione  momento in cui si da per avvenuta la cessione di beni o prestazione di servizi Esigibilità dell’imposta  momento in cui l’erario può far valere il suo diritto alla riscossione dell’imposta che coincide quindi con il momento in cui il contribuente diventa debitore dell’imposta stessa e con il momento in cui l’imposta diventa detraibile per l’acquirente. Generalmente i due momenti coincidono: l’operazione è effettuata -> in quel momento l’imposta diviene esigibile. Ci sono delle eccezioni : IVA ad esigibilità differita art. 6 c.5 DPR 633/72 IVA per cassa art. 32-bis DL n. 83 conv. L. 7/8/2012 n. 134 Lorella Zanobini -

48 Lorella Zanobini - l.zanobini@adm.unipi.it
Fatturazione con IVA ad esigibilità differita - Art. 6 comma 5 D.P.R. 633/73 (Introdotta dal Dlgs 313/97 Si può effettuare nei confronti di Stato, Organi dello Stato, Comuni, Provincie, Regioni e loro Consorzi (ad es. Comunità Montane), CCIIAA, Enti Pubblici di assistenza beneficenza e previdenza, UNIVERSITA’, USL, ASL, Enti Pubblici di ricovero e cura a prevalente carattere scientifico La fattura ad esigibilità differita di cui all’art. 6 c.5 DPR 633/72 emessa verso gli enti pubblici indicati è comunque una fattura che va registrata nei termini, ha un’aliquota fissata al momento dell’emissione, l’IVA sarà versata solo al momento del pagamento della fattura. L’operazione si intende a tutti gli effetti effettuata e l’imponibile concorre al volume d’affari dell’anno di emissione della fattura La fattura art. 6 c.5 in mancanza di indicazione in fattura si intende emessa con IVA ad esigibilità differita. Nelle fatture “iva per cassa” deve essere indicato: “trattasi di operazione con imposta ad esigibilità differita ai sensi dell’art.32-bis del DL 22/06/2012 n. 82/2912 conv. Dalla L. 07/08/2012 n. 134 (art.7 DL 185/2008 fino al  sanzione formale da 258 a 2065euro) Lorella Zanobini -

49 Lorella Zanobini - l.zanobini@adm.unipi.it
Il regime dell’IVA per cassa introdotto in esecuzione della Direttiva 2010/45/UE del 13/07/2010 dall’art.32-bis del DL 83 del 22/06/2012 conv. L. 134/2012 Il decreto MEF in GU 284 del ha fissato le disposizioni di attuazione del nuovo regime che dal 1° dicembre 2012 va a sostituire integralmente quello introdotto dall’art. 7 del DL 185/2008 Non può essere applicata agli enti pubblici in quanto diversi ne sono i presupposti: un fornitore che ci fatturi in base a questa norma deve riemettere la fattura con il corretto titolo di esigibilità art. 6 comma 5 DPR 633/72 Lorella Zanobini -

50 Lorella Zanobini - l.zanobini@adm.unipi.it
La nuova IVA per cassa Differimento dell’esigibilità dell’imposta delle operazioni rese ad altri soggetti IVA. IVA esigibile per l’erario non al momento di effettuazione dell’operazione bensì a quello di pagamento. Soggetti con volume d’affari inferiore a 2 milioni di euro (esercenti attività d’impresa arti o professioni- enti non commerciali relativamente all’attività commerciale, soggetti regimi speciali previa separazione dll’attività) Adesione attraverso opzione di durata triennale, sull’intero volume delle operazioni -attive/passive- (il superamento della soglia comporta la cessazione)- Comportamento concludente del contribuente e opzione nel quadro VO mod. IVA prima dichiarazione annuale Comunque, l’imposta diviene esigibile decorso 1 anno da quando l’operazione si considera effettuata a meno che, prima della scadenza, il committente sia assoggettato a procedure concorsuali o esecutive (la Legge ha voluto evitare che il cedente pagasse somme che non gli fossero state pagate e con scarsa probabilità di recupero). - Fatturazione delle operazioni che pertanto concorrono al volume d’affari (specifica indicazione in fattura –IVA per cassa art. 32-bis DL 83/2012) Lorella Zanobini -

51 Segue La nuova IVA per cassa
Particolari regole di detrazione dell’imposta sugli acquisti - Il diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti per il soggetto che aderisce a questo regime avviene solo dopo che il fornitore è stato pagato, anche se per il fornitore l’imposta era già divenuta esigibile al momento di effettuazione dell’operazione - il diritto alla detrazione per il cessionario o committente sorge al momento di effettuazione dell’operazione, indipendentemente dal pagamento (la Legge non ha voluto penalizzare tutte quelle imprese che superando i 2 milioni non hanno potuto aderire a questo regime ed ha pertanto concesso la detraibilità legata al momento di effettuazione dell’operazione). Nel vecchio regime il diritto alla detrazione per il committente nasceva al pagamento del cedente. – differenza da IVA esigibilità differita Enti art. 6 c. 5 DPR 63372) Restano esclusi dal differimento del diritto alla detrazione: --acquisti di beni e servizi assoggettati ad IVA con il “reverse charge” --acquisti intracomunitari di beni --importazioni Lorella Zanobini -

52 Esclusioni: dal Regime IVA per Cassa - operazioni attive
Operazioni effettuate da soggetti nell’ambito di regimi speciali: Regime del Margine per beni usati, oggetti d’arte, di antiquariato e da collezione, Regime delle Agenzie di Viaggio, Regime delle attività di agriturismo e delle attività agricole connesse) Operazioni per le quali il cedente/prestatore non addebita IVA perché non è debitore dell’imposta : quelle con meccanismo del “reverse charge”, cessioni intracomunitarie, cessioni all’esportazione e operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione e servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali Operazioni effettuate nei confronti di soggetti non in regime di impresa, arte o professione Operazioni a IVA DIFFERITA di cui all’art. 6 c. 5 II per. DPR Comunque, possibilità di adottare il regime IVA per CASSA per le operazioni effettuate, in applicazione delle regole ordinarie dell’IVA, dai soggetti che previa separazione attività art.36 DPR633/72, applicano sia un regime speciale sia il regime ordinario Lorella Zanobini -

53 Esclusioni: dal Regime IVA per Cassa - operazioni passive
acquisti di beni o servizi assoggettati a reverse charge acquisti intracomunitari di beni importazioni di beni estrazioni di beni dai depositi Iva Lorella Zanobini -

54 Operazioni “senza IVA” evidenziata in fattura
Esportazioni e simili: art. 8 (cessioni all’esportazione), 8-bis (cessioni e prestazioni nel settore aereonavale), 9 (servizi internazionali) e 38-quater (cessioni a viaggiatori extracomunitari) non imponibili Operazioni esenti art. 10. Per le operazioni esenti può essere usata la disposizione dell’art. 36 bis DPR 633/72 che esenta da fattura tali operazioni ma preclude la detrazione IVA. Se si separano le attività ai sensi dell’articolo 36 la dispensa è relativa solo alla specifica attività separata. Regime del margine per i beni usati Operazioni soggette al regime agenzie di viaggio e turismo Cessioni intracomunitarie beni, fatture non territoriali per servizi (art. 41 Dl 331/93, art. 7-ter e seguenti DPR 633/72) Cessioni relative a beni in transito esterno ed in luoghi soggetti a vigilanza doganale. Lorella Zanobini -

55 Operazioni esenti dall’imposta (art.10 DPR 633/72)
Sono operazioni ,consistenti per lo più in prestazioni di servizi, per le quali, pur in presenza dei normali requisiti di imponibilità, il legislatore ha, in sostanza, disposto la rinuncia dello Stato alla propria pretesa tributaria. Si tratta di operazioni meritevoli di incentivazione dal punto di vista sociale (prestazioni mediche, didattiche etc.) Debbono essere fatturate Limitano la possibilità di detrazione IVA sugli acquisti (c.d. pro-rata)

56 Lorella Zanobini - l.zanobini@adm.unipi.it
Le note di variazione IVA in aumento (articolo 26 DPR 633/72) obbligatorie Tutte le volte che, successivamente all’emissione della fattura o alla registrazione della stessa, l’ammontare imponibile di una operazione o quello della relativa imposta viene ad aumentare è obbligatoria la rettifica della fatturazione emettendo un documento rettificativo con valore di fattura articolo 21 DPR 633/1972 Per la rettifica di inesattezze della fatturazione e della registrazione si verifica una tardiva/omessa fatturazione da sanare tramite l’istituto del “Ravvedimento operoso” (vedi slide successive) Il documento è una fattura a tutti gli effetti e ne segue la numerazione nel registro delle fatture emesse/acquisti. Lorella Zanobini -

57 Lorella Zanobini - l.zanobini@adm.unipi.it
Le note di variazione IVA in diminuzione-art.26 c. 2 DPR 633/72- facoltative e senza limiti temporali Se un’operazione fatturata viene meno in tutto od in parte o se ne riduce l’ammontare imponibile in conseguenza di: - nullità, annullamento, revoca,risoluzione, rescissione e simili - mancato pagamento in tutto o in parte per fallimento o procedure concorsuali rimaste infruttuose -applicazione abbuoni o sconti previsti contrattualmente Il cedente o prestatore ha il diritto a portare facoltativamente in detrazione l’imposta corrispondente alla variazione e per far ciò registra la variazione con il segno meno sul registro delle fatture emesse mentre il cessionario la registra con il segno meno nel registro acquisti. La risoluzione 85/E del 31 marzo 2009 ha precisato che questo tipo di variazione è operata senza limiti di tempo. Lorella Zanobini -

58 Lorella Zanobini - l.zanobini@adm.unipi.it
Le note di variazione IVA in diminuzione (articolo 26 comma 2 DPR 633/72) facoltative e con il limite di un anno Le disposizioni sulla variazione dell’ imponibile e dell’ imposta non possono applicarsi dopo il decorso di un anno dall’effettuazione di una operazione imponibile fatturata qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in presenza di sopravvenuto accordo tra le parti. Lorella Zanobini -

59 Corrispettivi (art. 22 DPR 633/72)
L’emissione della fattura non è obbligatoria se non richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione per operazioni di commercio al minuto in locali aperti al pubblico o spacci interni, per corrispondenza, a domicilio, in forma ambulante, tramite apparecchi di distribuzione automatica, per le prestazioni alberghiere e di ristorazione, per le prestazioni di trasporto persone anche con veicoli e/o bagagli al seguito, per prestazioni di servizi in esercizio di impresa in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell’abitazione dei clienti, per operazioni di custodia ed amministrazione titoli, per talune operazioni esenti tra cui – importanti – quelle della lettera 22 dell’articolo 10 (prestazioni proprie delle biblioteche e quelle inerenti le visite nei musei, orti botanici ecc.) Lorella Zanobini -

60 La certificazione dei corrispettivi
Avviene con ricevuta fiscale o scontrino Per principio generale il DM ha stabilito che la ricevuta documenta corrispettivi relativi a prestazioni di servizi e lo scontrino documenta corrispettivi relativi a cessioni, poi il D.P.R del ha reso libera l’opzione. Il D.P.R. 696 del ha stabilito numerose attività esonerate dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi ed in particolare al comma 1 dell’articolo 1 lettera qq) le “operazioni di Enti Pubblici territoriali, enti pubblici di assistenza e beneficienza, previdenza, A.S.L., istituzioni pubbliche di cui all’art. 41 Legge 833/1978, enti obbligati alla contabilità pubblica, eccetto le operazioni delle farmacie gestite dai predetti enti Lorella Zanobini -

61 Autofattura per regolarizzazione
Il soggetto passivo che, in relazione ad acquisti di beni e servizi effettuati nell’esercizio della sua attività d’impresa o lavoro autonomo, non riceve la fattura della controparte entro 4 mesi dall’effettuazione dell’operazione, ha l’obbligo di procedere alla regolarizzazione. Nei 30 giorni successivi alla scadenza dei quattro mesi il soggetto deve provvedere al pagamento dell’ IVA relativa all’operazione (mod.F24 cod.tributo 9399) e presentare all’ Agenzia delle Entrate un’autofattura in duplice esemplare Se il cliente riceve fattura irregolare, entro 30 giorni deve pagare la differenza d’imposta e presentare all’Agenzia un documento riepilogativo come sopra. In ambito di acquisti intracomunitari –sia commerciali che istituzionali– se non si riceve fattura entro il mese successivo all’effettuazione dell’operazione, entro il mese seguente va emessa “autofattura” riportante anche il numero identificativo del fornitore. Lorella Zanobini -

62 Registrazione delle fatture attive (art.23 del DPR 633/72)
Fattura immediata  da registrare entro 15 gg dalla data di emissione Fattura differita  entro il 15 del mese successivo a quello di consegna o spedizione dei beni Non c’è più obbligo di vidimazione edei registri ( art..8 della l. 383/2001 Ris. 85/E del 2002 ha evidenziato che “la numerazione deve essere effettuata progressivamente per ciascun anno, con l’indicazione pagina per pagina, dell’anno cui si riferisce, ad es: 2007/1, 2007/2

63 Registro degli acquisti (art.25 D.P.R. 633/72)
“Il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione , comprese quelle emesse a norma del terzo comma dell’art.17 e deve annotarle in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica, ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta”

64 Detraibilità dell’imposta (art.19 DPR 633/72)
L’IMPOSTA E’ DETRAIBILE SE: è addebitata con una fattura; è relativa ad un’operazione inerente all’attività svolta; - è altresì “afferente” alle operazioni imponibili od equiparate non rientra nei casi di indetraibilità; viene esercitato correttamente il diritto alla detrazione Il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita diritto medesimo.

65 L’INERENZA L'art. 19 del DPR 633/72 prevede che la detrazione IVA può essere operata sui beni e servizi acquistati nell'esercizio di impresa, arte o professione ed inerenti all'attività propria dell'impresa (nel ns. caso inerenti la sfera commerciale dell'Università). Cio' che non è riconducibile all'attività commerciale deve ritenersi "non inerente" e qualsiasi detrazione operata in mancanza di detto requisito configura per l'Ateneo un'evasione di imposta in quanto verso meno di quanto avrei dovuto (sia di IVA perchè porto in detrazione un'imposta che mi riduce l'importo dell'IVA a debito che avrei dovuto versare, sia di IRES in quanto considero più costi commerciali di quelli che in realtà avrei avuto e quindi si riduce l'eventuale utile che vado a tassare).

66 Segue… sull’INERENZA Quindi, il fatto che uno stesso acquisto possa avere utilità per sia per l'attività istituzionale che per l'attività commerciale è del tutto regolare. Bisogna valutare  per quale parte o percentuale l'acquisto è inerente l'attività commerciale, per questa parte si  paga  sui capitoli commerciali e per la stessa parte si può portare in detrazione registrandolo sul registro IVA degli acquisti. Sulla fattura andrà scritto a penna "detrazione IVA promiscua operata ai sensi dell'art. 19 ter del DPR 633/72" con l'indicazione dell'imponibile e dell'IVA  "commerciali". Il comma 4 dell'art. 19  stabilisce che l'ammontare detraibile debba essere determinato con criteri oggettivi, coerenti con la natura dei beni e dei servizi acquistati. Non è dettata una regola specifica per l'individuazione di questi criteri, è il contribuente che deve scegliere il criterio più appropriato alle diverse e variegate situazioni che possono verificarsi e che sia sostenibile nel caso di controllo da parte degli organi competenti

67 ………e ancora Per i beni di consumo il criterio di cui sopra è di più facile determinazione, per i beni inventariabili può invece in alcuni casi risultare più complesso perchè può capitare che un determinato bene venga comprato per lo svolgimento di una piccola parte di un contratto e che poi non sia più utilizzato per l'attività commerciale ma vada ad afferire e ad essere utilizzato per attività istituzionale per tutto il rimanente periodo di vita fino al suo completo ammortamento. In questo caso è da valutare se sia giusto o meno operare una detrazione IVA promiscua e per quale percentuale.  Una volta valutato il tutto, la detraibilità promiscua della spesa riferita ad un bene inventariabile va tenuta in considerazione anche al momento dell'inventariazione in quanto l'IVA che si porta in detrazione non costituisce costo. La parte commerciale va pertanto in inventario per il solo imponibile. Le successive spese che dovessero rendersi necessarie sul bene di cui trattasi dovranno seguire lo stesso iter, ai fini della detrazione IVA, del bene stesso.

68 …….e infine Nel caso in cui invece i fondi dell'attività commerciale debbano essere utilizzati per un acquisto proprio della sfera istituzionale, (più che lecito), non potendo pertanto ad un eventuale controllo dimostrare l'inerenza con l'attività commerciale della spesa che si va ad effettuare, è necessario preventivamente stornare, con un provvedimento autorizzativo - ad esempio in sede di rendicontazione o al limite anche anticipatamente ma motivandolo come un'anticipazione sul residuo ripartibile,  i fondi dal 7/18/1 o 2  ad altro capitolo istituzionale sul quale graverà la spesa. Se successivamente al pagamento su capitoli commerciali ci si dovesse rendere contro della non inerenza, è necessario non registrare la fattura sui registri IVA acquisti e quindi non detrarre l'IVA e ricordarsi in sede di UNICO di fare il correttivo per la giusta imputazione onde evitare di considerarlo indebitamente spesa commerciale che come detto sopra porterebbe alla tassazione di un minor utile e quindi al versamento di minor IRES (evasione di imposta). 

69 Detrazione per gli enti non commerciali (art. 19-ter DPR 633/72)
Solo per acquisti inerenti l’attività commerciale A condizione che sia tenuta contabilità separata che però “è realizzata nell’ambito e con l’osservanza delle modalità previste per la contabilità pubblica obbligatoria a norma di legge o di statuto” Appositi capitoli dedicati all’attività commerciale da riconciliare con i registri IVA.

70 Beni e servizi utilizzati promiscuamente in operazioni imponibili ed in operazioni escluse (ART. 19 C.4 dpr 633/72) art. 19, co. 4, DPR 633/1972 IN PRESENZA DI: OPERAZIONI NON SOGGETTE BENI O SERVIZI UTILIZZATI AD USO PROMISCUO (utilizzo per fini privati o estranei all’esercizio di impresa, arte o professione) “secondo criteri oggettivi, coerenti con la natura ai beni e servizi acquistati” Circolare Ag.Entr.328/E del 24 Dicembre 1997 :” A titolo di esempio può affermarsi che ai fini della ripartizione delle spese di riscaldamento di un fabbricato utilizzato sia per l'attività imponibile sia per un'attività esclusa, un criterio oggettivo e coerente può essere costituito dalla cubatura dei rispettivi locali.

71 Indetraibilità oggettiva (art.19- bis1 DPR 633/72) alcuni esempi
OMAGGI E ALTRE SPESE DI RAPPRESENTANZA (> 25,82 EURO) – ACQUISTI DI ALIMENTI E BEVANDE – se non formano attività propria dell’impresa ACQUISTO O IMPORTAZIONE DI BENI DI LUSSO (ES. LAVORI IN PLATINO, PELLI DA PELLICCERIA, NAVI E IMBARCAZIONI DA DIPORTO ECC) IVA SU PRESTAZIONI DI TRASPORTO DI PERSONE A MENO CHE NON RIENTRINO NELL’ATTIVITA’ PROPRIA DELL’IMPRESA – (LA RIS.MIN 10/11/1979 N AMMETTE IN DETRAZIONE L’iva ADDEBITATA DAL VETTORE AD UN’IMPRESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DEI PROPRI OPERAI PER RAGGIUNGERE IL LUOGO DI LAVORO) FINO AL 31/12/2007 : TELEFONI CELLULARI  nella misura del 50% NON E’ Più COSì MA COMPORTIAMO COMUNQUE COSì

72 Il caso degli autoveicoli (art.19- bis1 DPR 633/72 )
Decisione della Corte di giustizia europea Causa c 228/05  illegittime le limitazioni alla detrazione dell’IVA sugli acquisti, anche intracomunitari, e alle importazioni di veicoli indicati nell’art. 19 bis1 comma 1, lett c), del D.P.R. n. 633 del 1972 e alle spese di manutenzione e gestione degli stessi Decisione del Consiglio 18 giugno 2007, n. 2007/441/CE  autorizzazione ad una detrazione pari al 40% su tali spese L’imposta sui carburanti e lubrificanti destinati a questi veicoli è ammessa in detrazione se lo è anche l’imposta relativa all’acquisto, importazione o all’acquisizione mediante contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili di dette autovetture, veicoli, aeromobili e natanti Art.1 c. 261 Finanziaria 2008: ammessa dal 28/06/2007 la detraibilità sulle prestazioni di transito autostradale di autovetture ed autoveicoli NESSUNA LIMITAZIONE DI DETRAIBILITA’ su ALTRI MEZZI DI TRASPORTO (art.54 DLgs 285/1992): autobus, autocarri, trattori stradali, autoveicoli per trasporto specifici, autoveicoli per uso speciale, autotreni RICHIESTO NATUrALMENTE IL PRINCIPIO DI INERENZA

73 La detrazione tramite pro- rata art. 19 c.5 e 19 bis DPR 633/72
PREVISTA IN CASO DI SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’CHE DANNO LUOGO AD OPERAZIONI IMPONIBILI ED OPERAZIONI ESENTI: Op. impon Op. assim.(1) Pro-rata di detraibilità = _______________________________________ Op. impon Op. assim Op. esenti Nel calcolo della percentuale non si tiene conto: delle cessioni di beni ammortizzabili; dei passaggi interni fra più attività; di alcune operazioni non soggette ad IVA (cessione di denaro, campioni gratuiti; delle cessioni di beni acquistati o importati senza diritto alla detrazione; (1) sostanzialmente le operazioni non imponibili e non territoriali

74 Rettifica della detrazione (art.19 bis 2 DPR 633/72)
La detrazione dell’imposta relativa ai beni non ammortizzabili e ammortizzabili (con meccanismo diverso da quello per i beni non ammortizzabili) ed ai servizi è rettificata in aumento o in diminuzione qualora i beni ed i servizi medesimi sono utilizzati per effettuare operazioni che danno diritto alla detrazione in misura diversa da quella inizialmente operata.o per variazioni significative del pro-rata. Ai fini di tale rettifica si tiene conto esclusivamente della prima utilizzazione dei beni e dei servizi.

75 Lorella Zanobini - l.zanobini@adm.unipi.it
Violazioni e sanzioni Omessa o irregolare fatturazione di operazioni imponibili: sanzione dal 100 al 200 per cento dell’imposta relativa all’operazione (min.516 euro) Omessa o irregolare fatturazione di operazioni non imponibili o esenti: sanzione da 5 al 10 per cento dell’importo dell’operazione (min.516 euro) Particolari disposizioni per la violazione del “reverse charge”: dal 100% al 200% dell’imposta con un minimo di 258 euro Lorella Zanobini -

76 Ravvedimento operoso art.13 D.Lgs 472 del 1997
L’omesso versamento (totale o parziale) può essere sanato – prima di attività ispettive o accertamenti del fisco – entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale la violazione è stata commessa versando la sanzione ridotta ad 1/8 del minimo (1/8 del 30%) o entro 30 gg. dalla data della violazione versando la sanzione ridotta a 1/10 (per le violazioni commesse dal 1° febbraio 2011 – finanziaria mentre per quelle commesse fino al si parla di 1/10 e 1/12) Lorella Zanobini -

77 Il Ravvedimento Sprint
Introdotto dal d.l. 98/2011 convertito in Legge 111/2011 per incentivare il contribuente a rimediare spontaneamente ai propri errori Il pagamento deve essere eseguito entro i 14 gg. successivi alla scadenza originaria con una sanzione dello 0,2% per ogni giorno di ritardo. Es: l’IVA di giugno € 5.000,00viene per dimenticanza pagata il 20 luglio anziché il 18 che era lunedì, il 20 luglio si deve pagare: L’IVA di giugno €5.000,00 Gli interessi dal 18 al 20.7, quindi 5.000x2x1,5%:365= 0,41 La sanzione dello 0,2% per ogni gg.quindi 0,2%x2x5.000,00= 20€

78 UTILITA’

79 Registrazione bollette doganali (nel nostro programma IVA)
1) se la merce la sdoganate direttamente voi e quindi avete la fattura del fornitore e la bolletta doganale, dovete registrare la bolletta doganale e non la fattura del fornitore  e pertanto la registrazione nel registro IVA acquisti viene fatta come se il fornitore fosse la dogana (codificatelo nella parte comune come un qualsiasi fornitore) e quindi registrando alla dogana sia l'imponibile che l'IVA. Nel registrare la bolletta della dogana, nel campo descrizione in registro fate riferimento al fornitore ed al n. e data della relativa fattura. 2) se lo sdoganamento viene effettuato da uno spedizioniere, si registra: --X) la fattura dello spedizioniere con:   -  a) l'imponibile e l'IVA relativi al suo avere per il servizio che vi presta, b) l'importo relativo all'IVA che lo spedizioniere ha pagato per voi in dogana (si registra come art. 15 DPR 633/72,  così come sicuramente sarà indicato nella fattura dello spedizioniere), c) evenutuali altri oneri doganali sempre addebitati in fattura ( art. 9 c. 1 (?) DPR 633/72). --Y) la bolletta doganale (fornitore dogana) per l'imponibile e l'IVA della merce acquistata con i soliti riferimenti alla fattura del fornitore come sopra detto. La bolletta doganale per effettuare questa registrazione che vi consente il recupero dell'IVA la dovete richiedere allo spedizioniere in quanto il più delle volte non la allega alla sua fattura. Quando registri la fattura dello spedizioniere il 1° campo  è 1FTACQ, quando registri la bolletta doganale  dovete mettere BOLDOG.

80 Timbri per fatture di Acquisto
REG. IVA ACQ. mese ______/______ N.PROGR:_______ SPESA INERENTE E AFFERENTE ATTIVITA’ COMMERCIALE CTR/CONV. APPROVATO DAL C.D. delibera n.________ del__________ Tit. 7 Cat. ____ Cap.___/___/___/___ tipo Sp._____C. Gest_____ Mandato n. _______ PAGATO il __________ IL TITOLARE DELLA RICERCA____________________ (o il Titolare del Centro di Spesa)


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