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Gli adempimenti fiscali delle Università

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Presentazione sul tema: "Gli adempimenti fiscali delle Università"— Transcript della presentazione:

1 Gli adempimenti fiscali delle Università
Prof. Salvatore Loprevite Reggio Calabria, 6 novembre 2006

2 L’inquadramento delle Università ai fini I.V.A.

3 Articolo 4 D.p.r. 633/72 (Legge IVA)
Università Finalità di didattica; Finalità di ricerca; Finalità di assistenza (Facoltà di Medicina e Chirurgia) Attività istituzionali, non commerciali (NON ASSOGGETABILI ALLA DISCIPLINA IVA) Le Università svolgono anche attività di natura commerciale Articolo 4 D.p.r. 633/72 (Legge IVA) Attività commerciali (art del cod. civ.) e agricole (art del cod. civ.), anche se non organizzate in forma di impresa. Non assumono la forma di atti e provvedimenti emessi nell'esercizio di potestà pubbliche, e sono quindi ASSOGGETTABILI ALLA DISCIPLINA IVA

4 ATTIVITA’ NON COMMERCIALI ATTIVITA’ COMMERCIALI
Università ATTIVITA’ NON COMMERCIALI ATTIVITA’ COMMERCIALI Non soggette alla disciplina IVA Soggette alla disciplina IVA

5 Art. 49 del R.D. 31 agosto 1933 n. 1592 (Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore)
"Gli istituti scientifici delle Università , compatibilmente con la loro funzione scientifica e didattica, possono eseguire, su commissione di pubbliche amministrazioni o di privati, analisi, controlli, tarature, prove ed esperienze". Art. 66 del D.P.R. 11 luglio 1980 n "Le Università, purché non vi osti lo svolgimento della loro funzione scientifica didattica, possono eseguire attività di ricerca e consulenza stabilite mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e privati."

6 Le prestazioni didattiche a favore di enti pubblici e privati: disciplina IVA
Corsi di aggiornamento e di qualificazione professionale a favore di soggetti privati ed enti pubblici Art. 14 c. 10 della L. 537/93 "I versamenti eseguiti dagli enti pubblici per l'esecuzione di corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconvenzione del personale costituiscono in ogni caso corrispettivi di prestazioni di servizi esenti dall'imposta di valore aggiunto ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/72". Articolo 10 DPR 633/72 1. Sono esenti dall’imposta: 20) Le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento e la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciute da pubbliche amministrazioni e da ONLUS, comprese le prestazioni relative all’alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale. Operazioni ESENTI

7 Operazioni esenti Concorrono alla determinazione del volume d’affari
Per esse bisogna adempiere gli obblighi di fatturazione e registrazione, nonché quelli connessi alla dichiarazione annuale; Limitano la detraibilità dell’IVA pagata sugli acquisti secondo la regola del pro-rata

8 Le prestazioni di consulenza a favore di enti pubblici e privati
Attività svolte da parte di personale universitario aventi ad oggetto pareri su questioni tecniche o scientifiche a favore di enti pubblici e privati contro il pagamento di un corrispettivo Attività di carattere professionale, assoggettate ad aliquota ordinaria IVA (20%)

9 Le prestazioni di ricerca per conto di Enti pubblici e privati
Attività di ricerca per conto terzi, svolta in base a specifiche convenzioni o contratti Attività istituzionali? Attività commerciali? a) Non rileva la natura pubblica o privata del soggetto contraente; b) Rilevano, invece, gli obblighi derivanti dalla convenzione o dal contratto. Se l’Università assume un obbligo di fare dietro il pagamento di un compenso, l’operazione deve intendersi imponibile ai fini iva (20%); c) Un altro elemento rilevante può essere costituito dalla titolarità dei risultati della ricerca. Se essi permangono in capo all’Università, e la stessa ne cura la divulgazione, viene a mancare il presupposto dello scambio. In questi casi, la somma ricevuta dall’Università potrebbe essere assimilata all’ottenimento di contributi per l’esercizio di attività istituzionali, che non configurano operazioni di scambio imponibili.

10 Contratti e convenzioni di ricerca stipulati con la Comunità Europea
Art. 72 comma 3 n. 3 D.P.R. 633/72. Sono non imponibili (equiparate alle esportazioni) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi affettuate "alle Comunità europee nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, anche se effettuate da imprese o enti per l'esecuzione di contratti di ricerca o di associazione conclusi con le dette comunità, nei limiti per quest'ultimi della partecipazione della Comunità stessa" Il successivo comma n. 4 stabilisce un limite minimo: “allorché le cessioni di beni e le prestazioni di servizi siano d'importo superiore a £ (€ 258,23)

11 (Segue) Obblighi formali
Indicazione del regime di non imponibilità nel contratto o nella convenzione; Indicazione in fattura* del titolo di non imponibilità ("operazione non imponibile IVA ai sensi degli artt. 8 e 72 del D.P.R. 633/72“)

12 (Segue) Obblighi formali
L’agevolazione è estesa anche alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate da terzi estranei (anche un'Università) nei confronti dell'Università (o di altro soggetto pubblico o privato) al fine di consentire a quest'ultima l'adempimento degli obblighi contratti con la Comunità Europea. Dichiarazione di intento resa dal destinatario della cessione di beni o della prestazione di servizi "Si dichiara che il bene (o servizio) di cui al presente ordine è finalizzato a prestazioni rese alla Comunità Europea nell'esercizio delle proprie funzioni e, come tale, non deve essere assoggettato ad IVA ai sensi degli artt. 8 e 72 c.3 e c.4 DPR 633/72". - L’Università come fornitore - L’Università come cliente

13 (Segue) Obblighi formali
Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese alla Comunità Europea in applicazione di questa norma (art. 72) a) Non sono imponibili ai fini IVA; b) Sono soggette agli obblighi di fatturazione e registrazione; c) Consentono la detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti (quando non c’è dichiarazione di intento)

14 Sponsorizzazioni e altre attività pubblicitarie
Articolo 4, comma 5, lettera i), DPR 633/72 "Agli effetti delle disposizioni di questo articolo sono considerate in ogni caso commerciali, ancorché esercitate da enti pubblici le seguenti attività: ... i) pubblicità commerciali". Operazioni imponibili, soggette ad obbligo di fatturazione con aliquota ordinaria (20%), sia che si tratti di proventi derivanti da contratti di sponsorizzazione sia che si tratti di proventi derivanti da attività pubblicitarie svincolate da specifiche convenzioni ed effettuate a qualsiasi titolo.

15 Organizzazione di convegni, congressi e corsi
Se l’Università non è tenuta ad alcuna specifica controprestazione, si configurano come liberalità e non rientrano nel campo di applicazione dell’IVA Concessione di contributi per l’organizzazione degli eventi Se derivano da contratti che prevedono obblighi di fare per l’Università (sponsorizzazioni) entrano nel campo IVA e sono imponibili

16 Organizzazione di convegni, congressi e corsi
I corsi ufficiali previsti dal regolamento didattico sono corsi istituzionali Quote di iscrizione versate dai partecipanti I corsi a titolo gratuito sono fuori campo IVA Se è prevista una quota di partecipazione e non sono rilevanti i servizi accessori (pasti, coffee break, alloggio ecc.) potrebbero rientrare nelle ipotesi di cui all'art. 10 punto 20 del DPR 633/72 (esenti)

17 Biblioteche Articolo 10 DPR 633/72 1. Sono esenti dall’imposta: 22) Le prestazioni proprie delle biblioteche… Riproduzione mediante fotocopie di parti di riviste o volumi, se effettuate nei confronti di studenti; Riproduzione mediante fotocopie di parti di riviste o volumi, se effettuate nei confronti di terzi. Copisteria svolta da terzi con l'utilizzazione delle macchine fotocopiatrici prevalentemente presso le biblioteche. A tali prestazioni andrà applicata l'aliquota IVA ordinaria (20%), in quanto l'attività non rientra nella previsione di cui al numero 22 dell'art. 10 D.P.R. 633/72.

18 Centro di calcolo Il trattamento ai fini IVA delle prestazioni rese dietro corrispettivo dai centri di calcolo deve essere assimilato a quello delle prestazioni rese dalle biblioteche Articolo 10 DPR 633/72 1. Sono esenti dall’imposta: 22) Le prestazioni proprie delle biblioteche… e simili

19 Locazione di immobili Locazioni di immobili di proprietà e loro pertinenze per uso abitativo e altro uso: operazione fuori campo di applicazione IVA; Immobili per natura e per destinazione afferenti l'attività commerciale, pertanto relativi alla "sfera d'impresa" per cui esiste specifica organizzazione per la locazione degli immobili: operazione soggetta ad IVA ad aliquota ordinaria (caso limite)

20 (Segue) Locazione di immobili
Se la locazione rappresenta una prestazione accessoria inserita in un quadro contrattuale più ampio (per esempio la messa a disposizione di un'aula connessa a prestazioni di servizi da ritenersi prevalenti), la valutazione circa l'assoggettamento alla disciplina IVA investirà unitariamente la prestazione nel suo complesso e non i singoli elementi della stessa

21 Attività alberghiera e somministrazione di alimenti e bevande
Articolo 4, comma 5, DPR 633/72 Sono da considerarsi in ogni caso commerciali, ancorché esercitate da enti pubblici, le attività di gestione di spacci aziendali, gestione di mense e somministrazioni di pasti (let. d) e l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, prestazioni alberghiere e di alloggio (let. g). Tali attività sono in ogni caso da ritenersi fiscalmente rilevanti e quindi assoggettabili al tributo. Aliquota del 10%, ai sensi del n. 121 della parte III della tabella A del D.P.R. 26 ottobre (le "somministrazioni di alimenti e bevande, escluse quelle effettuate in pubblici esercizi di categoria lusso " Ai sensi del n. 37 della parte II della tabella A del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 sono invece soggette all'aliquota del 4% le "somministrazioni di alimenti e vivande effettuate nelle mense aziendali ed interaziendali .....".

22 L’attività alberghiera e la somministrazione di alimenti e bevande quali elementi accessori di altre prestazioni Per esempio, inserite nel quadro dell'organizzazione di convegni e congressi da parte dell'Ateneo Ai fini IVA, le prestazioni accessorie vengono a perdere la loro autonoma consistenza risultando assorbite all'interno della più ampia prestazione unitaria di cui fanno parte; Conseguentemente saranno esenti (se mantengono il requisito dell’accessorietà per convegni che prevedono una quota di iscrizione) o fuori campo IVA per convegni gratuiti

23 Diritti d’autore e attività editoriali
Art. 3 DPR 633/72 comma 2: costituiscono prestazioni di servizi, se effettuate verso corrispettivo: 2) le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d’autore, quelle relative ad invenzioni industriali, modelli, disegni, processi, formule e simili e quelle relative a marchi e insegne, nonché le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti o beni similari ai precedenti Rientrano nel campo di applicazione dell’IVA. Devono, pertanto, essere fatturate con aliquota ordinaria del 20% e soggette a tutti gli adempimenti formali IVA

24 Diritti d’autore e attività editoriali
Art. 4 DPR 633/72 comma 1: Non sono considerate prestazioni di servizi: a) le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d’autore effettuate dagli autori e loro eredi o legatari… Fuori campo IVA

25 Diritti d’autore e attività editoriali
L’attività editoriale Se esercitata a titolo gratuito (distribuzione gratuita di dispense a studenti, distribuzione gratuita di pubblicazioni tra studiosi, per motivi che attengono alla diffusione della cultura e della ricerca scientifica): Fuori campo IVA Se esercitata a titolo oneroso, rientra nel campo di applicazione dell’IVA, secondo il particolare regime previsto dall’articolo 74 comma 1 lettera c) del DPR 633/72

26 Articolo 74 comma 1 lettera c) del DPR 633/72
REGIME MONOFASE a) Il debitore d’imposta è un unico soggetto. In questo caso, esso è l’editore, cioè il soggetto che assume il rischio imprenditoriale di realizzare opere editoriali, anche in assenza di uno specifico contratto di editoria; b) L’imposta dovuta, in genere 4%, si applica al valore delle vendite (o con il metodo della resa forfetaria o con il metodo delle copie vendute); c) Tutti i successivi passaggi dei prodotti editoriali fino alla cessione non sono rilevanti ai fini iva e pertanto sono esclusi dagli adempimenti relativi a tale imposta

27 Le prestazioni tra strutture della stessa Università

28 Università (ha soggettività d’imposta) Dipartimento (non ha soggettività d’imposta) Dipartimento (non ha soggettività d’imposta) Centro (non ha soggettività d’imposta) Le prestazioni rese da una struttura universitaria ad altra struttura universitaria sono escluse dalla disciplina IVA. Tali strutture, infatti, non hanno una propria soggettività, ma sono mere articolazioni dell'Università che, sola, costituisce soggetto d'imposta.

29 GLI OBBLIGHI IVA

30 La fatturazione Qual è il momento rilevante per l’emissione della fattura? Prestazioni di servizi: Art. 6 c. 3 del DPR 633/72: “Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo...” Cessioni di beni: Art. 6 c. 1 del DPR 633/72: “Le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della stipulazione se riguardano beni immobili e nel momento della consegna o della spedizione se riguardano beni mobili…”

31 Esempio: prestazioni di servizi
Prestazione del servizio Richiesta all’ufficio ragioneria (da parte della struttura responsabile dell’erogazione del servizio) per l’emissione di un documento non fiscale (RICHIESTA DI PAGAMENTO) Riscossione Emissione, spedizione e registrazione della fattura

32 Prestazione del servizio
Enti Pubblici (Stato, Organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, agli enti pubblici territoriali ed ai consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'art.25 della l. 8 giugno 1990 n. 142, alle camere di commercio industria artigianato e agricoltura, agli istituti universitari, alle unità sanitarie locali, agli enti ospedalieri, agli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, agli enti pubblici di assistenza e beneficenza e a quelli di previdenza) Prestazione del servizio Fattura ad esigibilità differita L'Ufficio Ragioneria provvede immediatamente, in luogo della richiesta di pagamento, all’emissione della fattura. La caratteristica di tale tipo di fatture è quella di essere annotata nei registri fiscali entro i termini ordinari previsti dall'art. 21 e 23 D.P.R. 633/72, ma con pagamento dell'imposta relativa nella liquidazione IVA del mese di effettiva riscossione.

33 Il recupero dell’IVA sulle operazioni passive

34 Art. 19-ter D.P.R. 633/72 Per gli enti pubblici (e privati) che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole, è ammessa in detrazione solo l'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni fatti nell'esercizio di attività commerciali o agricole; La destinazione degli acquisti all'attività commerciale dell'Università è una condizione di fatto rilevabile fin dal momento dell'effettuazione dell'ordine (fatti salvi eventuali mutamenti di destinazione del bene). Non ha rilevanza invece, ai fini della imputazione o meno all'attività commerciale, la natura dei fondi su cui viene effettuato l'acquisto (fondi per prestazioni a pagamento, dotazioni ordinarie, etc.,purché compatibili con la natura commerciale dell'attività)

35 (Segue) Art. 19-ter D.P.R. 633/72 Nel caso di uso promiscuo dei beni e servizi acquistati, la norma I.V.A. lascia al contribuente la scelta del criterio appropriato per il calcolo della parte di imposta detraibile. Chiaramente, per le esigenze del controllo, tale criterio deve essere oggettivo (e perciò non frutto di valutazioni personali) e coerente (perciò idoneo a costituire parametro per rapportare gli acquisti alla loro utilizzazione in operazioni di natura istituzionale) La detrazione spetta a condizione che l'attività commerciale o agricola sia gestita con contabilità separata da quella relativa all'attività principale (comma 2)

36 (Segue) Art. 19-ter D.P.R. 633/72 La detrazione non è ammessa in caso di omessa tenuta, anche in relazione all'attività principale, della contabilità obbligatoria a norma di legge o di statuto, né quando la contabilità stessa presenti irregolarità da renderla inattendibile. (comma 3) L’obbligo di tenuta della contabilità separata è correttamente assolto affiancando alla contabilità pubblica obbligatoria a norma di legge la tenuta dei soli registri IVA (vendite, acquisti, ecc.)

37 I registri Registro delle fatture emesse
- Art. 23, comma 1: “Il contribuente deve annotare entro quindici giorni le fatture emesse, nell’ordine della loro numerazione e con riferimento alla data della loro emissione…” (+ i dati della fattura) - Riporta il riepilogo periodico dell’IVA (liquidazione)

38 I registri Registro degli acquisti
- Art. 25: “Il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati e importati nell’esercizio dell’impresa, arte e professione… e deve annotarle in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica, ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta…” (+ i dati della fattura)

39 Versamenti periodici Regime mensile
entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento Regime trimestrale 16 maggio, 16 agosto, 16 novembre, 16 marzo o termine UNICO - Volume di affari non superiore a ,14 € (prestazioni di servizi) - Volume di affari non superiore a ,90 € (altre attività) - Soggetti che svolgono contemporaneamente prestazioni di servizi e altre attività: ,14 €

40 Il coordinamento tra strutture periferiche e struttura centrale (Ragioneria)

41 Sistemi accentrati - Richiesta di pagamento per le operazioni attive - Emissione fatture da parte dell’organo centrale Operazioni passive - Valutazione della rilevanza ai fini IVA dell’operazione da parte delle strutture periferiche; - Protocollo - Integrazione della fattura con le indicazioni rilevanti - Trasmissione all’Ufficio Ragioneria La struttura centrale, quindi, svolge la contabilità iva

42 Sistemi decentrati - non diffusi

43 La dichiarazione annuale IVA
Struttura Trasmissione Versamento annuale Credito annuale

44 L’inquadramento delle Università ai fini IRAP

45 L’IRAP L’Imposta Regionale sulle Attività Produttive (I.R.A.P.) è stata introdotta nel nostro ordinamento con il D. Lgs. 446/1997 La legge n. 80 del (legge delega per la riforma fiscale) ne prevede la graduale eliminazione

46 L’IRAP L I.R.A.P. è una imposta sul valore aggiunto prodotto. Essa colpisce la ricchezza allo stadio della sua produzione e non a quello della sua percezione (imposte sui redditi) o del suo consumo (IVA). Per questo si dice che è una imposta a carattere reale. L’IRAP è anche una imposta locale, il quanto il suo gettito è destinato alla Regione sul cui territorio si svolge l’attività produttiva.

47 L’Università quale soggetto passivo IRAP
Articolo 3, comma 1, lett. e-bis) D. Lgs. 446/1997 … sono soggetti all’imposta … e-bis) le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo del 3 febbraio del 1993, n. 29, nonché le Amministrazioni della Camera dei Deputati, del Senato, della Corte Costituzionale, della Presidenza della Repubblica e gli organi legislativi delle regioni a statuto speciale Le Amministrazioni dello Stato, compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative… le istituzioni universitarie

48 La base imponibile Attività non Attività Commerciale commerciale
(istituzionale) Attività commerciale Se esercitano attività commerciali, possono optare per la determinazione della base imponibile relativa a tali attività commerciali secondo le disposizioni previste per le imprese In assenza di opzione È previsto un meccanismo di determinazione della base imponibile commisurato alle retribuzioni corrisposte

49 La base imponibile con il metodo previsto per le attività istituzionali
IQ1 Ammontare complessivo delle retribuzioni erogate (principio di cassa) al personale dipendente … in misura pari all’ammontare imponibile ai fini previdenziali. La retribuzione erogata al personale dipendente, ma non soggetta ad imposizione contributiva (ad esempio T.f.r.), non concorre alla formazione della base imponibile IRAP. L’assoggettamento ad imposizione contributiva di somme non erogate (ad esempio, giorni di sciopero) non comporta la concorrenza di tali somme alla formazione della base imponibile IRAP. Non vanno indicate le somme erogate nel corso del periodo d’imposta a coloro che prestano il proprio lavoro in uffici operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi fuori del territorio nazionale. In caso di distacco di personale, i relativi oneri concorrono a formare la base imponibile dell’IRAP del soggetto che impiega il personale distaccato e assume rilievo il momento in cui tale soggetto eroga il rimborso degli oneri al soggetto distaccante. Concorrono a formare la base imponibile IRAP anche gli oneri relativi al personale assunto con contratto di lavoro interinale.

50 La base imponibile con il metodo previsto per le attività istituzionali
IQ2 Nel rigo IQ2, va indicato: • In colonna 1, l’ammontare dei redditi di lavoro dipendente e dei redditi a questi assimilati corrisposti ai ricercatori residenti all’estero che rientrano in Italia ai sensi dell’ art. 3 del D.L. n. 269 del 30 settembre 2003, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, allorché ricorrano le condizioni previste dalla citata norma; • In colonna 2, le spese erogate relative agli apprendisti e, ai disabili impiegati nel periodo d’imposta, così come definiti dall’art. 1 della legge 12 marzo 1999 n. 68 ovvero dall’art. 5 della legge 2 aprile 1968, n. 482 (cfr. risoluzione n. 142/E del 26 novembre 2004), deducibili ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 446; • In colonna 3, le spese erogate relative al personale assunto con contratto di formazione lavoro deducibili ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 446; • In colonna 4, la somma delle spese di cui alle precedenti colonne 1, 2 e 3. Le spese da indicare nel rigo IQ2 devono riferirsi alle retribuzioni indicate nel rigo IQ1.

51 La base imponibile con il metodo previsto per le attività istituzionali
IQ4 Nel rigo IQ4, vanno indicate: • Le somme e le indennità erogate costituenti redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 50 del Tuir. (I compensi erogati per collaborazioni coordinate e continuative costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, a meno che non sono rese da un soggetto – residente o non residente – nell’ambito della propria attività artistica o professionale). • Per effetto del comma 1 dell’art. 10-bis del D.Lgs. n. 446, sono escluse dalla base imponibile le somme di cui all’art. 50, comma 1, lett. c), del Tuir esenti dall’Irpef relative a borse di studio o assegni. • Per quanto riguarda gli assegni di ricerca di cui all’art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, formalizzati prima del 31 dicembre 1997 e rinnovati successivamente a tale data, ai sensi del citato art. 51, comma 6, si precisa che i medesimi devono essere assoggettati all’IRAP, posto che in tal caso non si configura la continuazione del rapporto giuridico preesistente bensì un nuovo riconoscimento del beneficio, che comporta una riproduzione complessiva dell’accordo allo spirare del termine finale e dà luogo ad un nuovo atto. • Sono in ogni caso escluse dalla base imponibile le borse di studio e gli altri interventi di sostegno erogati dalle regioni, dalle province autonome e dai relativi organismi regionali per il diritto allo studio universitario, nonché dalle università, ai sensi della legge 2 dicembre 1991, n. 390.

52 La base imponibile con il metodo previsto per le attività istituzionali
IQ5 • Nel rigo IQ5, vanno indicati i compensi erogati per lavoro autonomo non esercitato abitualmente di cui all’art. 67, comma 1, lettera l), del Tuir. Nei righi IQ4 e IQ5 non vanno indicate le somme erogate nel corso del periodo d’imposta a coloro che prestano il proprio lavoro in uffici operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi fuori del territorio nazionale. Nel caso in cui l’ente eserciti anche attività commerciali e opti per la determinazione della relativa base imponibile secondo i criteri previsti dall’art. 5 del D.Lgs. n. 446, l’ammontare degli emolumenti da indicare nei predetti righi IQ1, IQ4 e IQ5, è ridotto, ai sensi del comma 2 dell’art.10-bis del citato D.Lgs. n. 446, dell’importo di essi specificamente riferibile alle stesse.

53 La base imponibile per le attività commerciali in caso di esercizio dell’opzione per la determinazione separata dell’imposta Costi ed emolumenti specificamente imputabili Costi non specificamente imputabili Emolumenti non specificamente imputabili 10% 10% Attività Commerciale (base imponibile determinata sul conto economico secondo le regole) Attività non Commerciale (istituzionale) (base imponibile retribuzioni) 90%

54 La base imponibile per le attività commerciali in caso di esercizio dell’opzione per la determinazione separata dell’imposta

55 La dichiarazione IRAP La dichiarazione è obbligatoria per tutti i soggetti passivi, anche se non è dovuta imposta; Deve essere redatta a pena di nullità su modelli conformi; Per gli enti pubblici deve essere sottoscritta dal soggetto competente (soggetto che emette il provvedimento autorizzativo dei versamenti IRAP) Va presentata secondo le modalità previste per le imposte sui redditi

56 I versamenti Le amministrazioni pubbliche che svolgono attività istituzionali e che non hanno optato per il regime IRAp previsto per le imprese comemrciali provvedono, ai sensi dell’articolo 30 comma 5 del D. Lgs. 446/97, al versamento di un acconto mensile L’acconto è pari all’8,5% degli emolumenti corrisposti nel mese precedente Deve essere versato entro il 16 del mese

57 Le imposte dirette

58 L’IRES Articolo 73, comma 1, lettere b) e c) TUIR
Sono soggetti all’imposta sul reddito delle società: b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali; c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali. Per determinare l’esclusività o la prevalenza dell’attività commerciale, si deve fare riferimento alla legge o all'atto costitutivo oppure, in mancanza di quest'ultimo, all'attività effettivamente esercitata

59 Attività commerciali Attività che determinano redditi d’impresa ai sensi del TUIR. Il riferimento è, quindi, all’articolo 2195 del codice civile Per esercizio di imprese commerciali si intende l'esercizio delle seguenti attività: - esercizio, per professione abituale anche non esclusiva, delle attività dirette alla produzione o allo scambio di beni e servizi ; attività di intermediazione nella circolazione dei beni; attività ausiliarie delle precedenti; - prestazioni di servizi non rientranti nell'art c.c. se organizzate in forma di impresa; - sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, ecc; - attività agricole eccedenti determinati limiti.

60 Attività non commerciali
Sono le attività che possiedono, congiuntamente, i seguenti requisiti a) non rientrano tra quelle elencate nell'art c.c.; b) se prestazioni di servizi, devono essere conformi alle finalità istituzionali dell’ente; c) l'attività deve essere svolta senza un'organizzazione predisposta appositamente per la sua gestione, e cioè senza l'impiego di fattori produttivi organizzati in funzione dell'attività stessa; d) i corrispettivi non devono eccedere i costi di diretta imputazione (i compensi corrisposti per la prestazione resa possono remunerare solo le spese sostenute e non originano un utile per l'ente) Gli enti soggetti alla tenuta della contabilità pubblica non hanno obbligo di contabilità separata per tali attività

61 Articolo 74 del TUIR, comma 1
Non sono soggetti ad IRES - gli organi e le amministrazioni dello Stato (ad esempio: Amministrazione Autonoma dei Monopoli; La Cassa Depositi e Prestiti) compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica; - i Comuni; - le Provincie; - le Regioni; - i Consorzi tra enti locali; - le Associazioni e gli enti gestori di demani collettivi - le Comunità montane. Non è possibile alcuna interpretazione estensiva della norma, per cui si deve escludere la riconducibilità nell'ambito applicativo dell'elenco sopra riportato di enti diversi da quelli indicati tassativamente, anche se sono in rapporto di strumentalità o di ausiliarità con questi ultimi (R.M , n. 141/E)

62 Articolo 74 del TUIR, comma 2
Non costituiscono esercizio di attività commerciale l'esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici e l'esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine, comprese le Aziende Sanitarie Locali

63 Il reddito complessivo (art. 143 TUIR)
È formato dai redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi, ovunque prodotti e quale ne sia la destinazione, ad esclusione di quelli esenti dall’imposta a di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva Non concorrono, in ogni caso, alla formazione del reddito: - i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente… - i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche… per lo svolgimento di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi

64 Il reddito d’impresa (attività commerciali)
Si determina quadro RC del modello unico enti non commerciali. Le Università, in quanto enti soggetti alle disposizioni in materia di contabilità pubblica, sono esonerate dall'obbligo della tenuta della contabilità separata qualora siano osservate le modalità previste per la contabilità pubblica obbligatoria tenuta, a norma di legge, dagli stessi enti. Le registrazioni delle operazioni, rilevanti ai fini della determinazione del reddito, d'impresa, possono essere effettuate nelle scritture prescritte dalla predetta contabilità e in base alle modalità ivi stabilite, con ulteriore conseguenza che i componenti positivi e negativi per la determinazione di detto reddito vanno assunti con gli stessi criteri previsti per la contabilità pubblica. Le spese e gli altri componenti negativi risultanti in bilancio sono interamente deducibili se si riferiscono ad operazioni effettuate nell'esercizio di attività commerciali; le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di attività commerciali e di altre attività sono deducibili solo per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa e l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa e l'ammontare complessivo dei ricavi e proventi

65 I redditi fondiari Secondo il regime previsto per tale categoria di reddito (rendite catastali). Sono inclusi anche i fabbricati adibiti ad attività istituzionali

66 Il reddito complessivo
È costituito dalla somma dei diversi redditi, secondo il criterio previsto per le persone fisiche. Ne consegue che le perdite d’impresa in contabilità ordinaria sono compensabili sono con altri redditi d’impresa: la parte eccedente deve essere riportata a nuovo. Le perdite d’impresa in contabilità semplificata possono, invece, essere compensate nell’esercizio con i redditi delle altre categorie.


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