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Lucia Della Spina Reggio Calabria, 8 Novembre 2007

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Presentazione sul tema: "Lucia Della Spina Reggio Calabria, 8 Novembre 2007"— Transcript della presentazione:

1 Lucia Della Spina Reggio Calabria, 8 Novembre 2007
Procedure di stima e di valutazione per gli appalti pubblici di opere e di servizi Lucia Della Spina Reggio Calabria, 8 Novembre 2007 La complessità della materia richiede un rapido inquadramento normativo e metodologico. Analisi delle caratteristiche metodologiche e del modello valutativo proposto dal legislatore Evidenziazione delle eventuali problematiche applicative Università Mediterranea di Reggio Calabria Corso sui Lavori Pubblici

2 PROGRAMMAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE
QUADRO NORMATIVO OPERA PUBBLICA ESECUZIONE PROGETTAZIONE GESTIONE INCARICO di progettazione PROGETTO Gara Preliminare Affidamento diretto Definitivo Esecutivo Concorso di progettazione APPALTO LAVORI DIREZIONE LAVORI Procedure Criteri Contabilizzazione Attività di cantiere Controllo di gestione Documenti per la direzione lavori MANUTENZIONE Libretto delle misure e SAL Registro di contabilità Giornale dei lavori Conto finale Etc. COLLAUDO E ACCETTAZIONE Documenti economici per la gestione della fase esecutiva L’elenco prezzi Il computo metrico Il capitolato speciale d’appalto Le nuove direttive hanno introdotto una mentalità di tipo imprenditoriale e contribuito a creare, nel caso dei servizi relativi all’attività professionale connessa alla realizzazione di opere pubbliche, un nuovo mercato.

3 La normativa comunitaria
La normativa comunitaria ha individuato tre tipologie fondamentali di appalto in relazione all’oggetto del contratto direttive anni ‘90 aggiornamenti Dir. 93/38/CEE (settori esclusi) Dir. 2004/17/CEE del 31 marzo 2004 settori esclusi Dir. 98/4/CE appalto pubblico di servizi Dir. 92/50/CEE (settori ordinari) Dir. 2001/78/CE Dir. 2004/18/CEE del 31 marzo 2004 settori ordinari appalto pubblico di forniture Dir. 93/36/CEE Dir. 97/52/CE L’apertura dei mercati a livello europeo ha portato negli anni ’90 alla definizione di 4 direttive comuni, volte ad armonizzare le normative dei paesi membri, condizionando anche significativamente il quadro giuridico ed amministrativo dei singoli stati. Tali norme sono state successivamente modificate attraverso l’adozione di nuove direttive tese a “liberalizzare ed espandere il commercio mondiale”. Disciplinando le procedure di aggiudicazione degli appalti si è realizzata una semplificazione della situazione normativa precedente, con la non trascurabile conseguenza di aver reso più accessibile il mercato degli appalti. Nei primi anni ’90, con l’emanazione delle direttive cosiddette “di seconda generazione”, di cui la c.d. “direttiva servizi” 92/50/CEE (aggiornata dalla 97/52/CE, dalla 2001/78/CE e dalla 2004/18/CE) si attua un complessivo riordino della materia degli appalti pubblici. A questi si aggiungono due recenti regolamenti della Commissione Europea: - Regolamento (CE) 1564/2005, con cui, a completamento delle nuove direttive, sono stati adottati i nuovi modelli per la redazione dei bandi di gara (in sostituzione di quelli approvati con la direttiva 2001/78, recepita in Italia con D.Lgs. n. 67/2003); Regolamento (CE) 2083/2005, con cui, andandosi a modificare il testo delle nuove direttive, sono state ridefinite per il biennio le soglie comunitarie per quegli appalti che ricadono anche nell'ambito di operatività dell'accordo CEE (riguarda, fra gli altri, anche i servizi di ingegneria). appalto pubblico di lavori Dir. 93/37/CEE unificazione

4 La normativa italiana Le direttive europee sono state trasfuse nel nostro ordinamento attraverso molteplici provvedimenti, ultimo dei quali è il D.Lgs 163 del 2006, cd. “Codice dei Contratti Pubblici” La materia va esaminata anche in relazione alla legge quadro Le direttive europee sono state trasfuse nel nostro ordinamento attraverso molteplici provvedimenti, per lo più frammentari e motivati da principi di emergenza. In particolare la materia va esaminata anche in relazione alla legge quadro sui lavori pubblici n. 109/94, recentemente aggiornata con legge 166/02, c.d. “Codice degli Appalti Pubblici”. Mentre la legge 109 aveva introdotto varie misure per restringere il margine di variabilità e discrezionalità all’interno dell’intero iter di progettazione e realizzazione delle opere, il nuovo ordinamento intende all’opposto attenuare le rigidità che attualmente vincolano l’azione degli enti pubblici, per concedere loro una maggiore libertà nel condurre la negoziazione con I privati. In compenso sono apparsi con maggiore evidenza i ruoli dell’attore pubblico con funzioni di organizzazione delle interazioni tra gli attori nei processi di progettazione e di attuazione degli interventi e delle politiche e nuove esperienze di partnership tra settore pubblico e privato. Questi rendono necessari per le Amministrazioni strumenti maggiormente flessibili che, nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza, consentano una maggiore libertà di azione nella scelta del contraente e nella determinazione di nuove forme di partenariato, in modo tale da poter essere in linea anche con i tempi del mondo imprenditoriale privato. Per certi versi, la legge Merloni pareva avere accentuato le rigidità che vincolano l’azione dei committenti pubblici. Sotto un certo punto di vista si può allora ritenere che la legge obiettivo abbia voluto essere, almeno nelle intenzioni, una risposta alle esigenze del Paese a questa particolare situazione. La legge Merloni ha subito “un’evoluzione” dalla prima versione alla quarta, che è andata sempre più in direzione di una semplificazione e ora si sta, per certi versi, avvicinando alla legge obiettivo.

5 La valutazione delle offerte
Codice degli appalti, art. 81 L’aggiudicazione delle offerte si attua sulla base di due criteri alternativi: Elementi caratterizzanti VALUTAZIONE MONOCRITERIALE il prezzo più basso prezzo “una pluralità di elementi, variabili secondo l’appalto,….; in tal caso, nel capitolato di oneri e nel bando di gara sono menzionati tutti gli elementi di valutazione che saranno applicati ..” (L.584/77 art.24 e Dlgs 406/91 art.29). l’ ”offerta economicamente più vantaggiosa” La fase di aggiudicazione costituisce il momento più delicato del procedimento dell’appalto. L’aggiudicazione delle offerte si attua sulla base di due criteri alternativi. Il primo fa riferimento ad un solo indicatore (il prezzo più basso), il secondo, cosiddetto dell’offerta economicamente più vantaggiosa, contempla invece una pluralità di elementi. Tra questi il merito tecnico del prestatore di servizi e le caratteristiche qualitative dell’offerta, oltre che al prezzo . Questo secondo approccio suggerisce l’impiego di tecniche multicriteriali che permettono la comparazione di elementi di natura diversa. La Valutazione delle offerte, in base all’articolo 36 della Direttiva 92/50/CEE, recepito a livello nazionale dall’art. 23 del D.lgs. 157/95, può avvenire, in alternativa, in base a due criteri: quello del prezzo più basso o quello, più ampio, che porta ad individuare “l’offerta economicamente più vantaggiosa” contemplando più fattori, qualitativi ed economici, individuati dall’Ente committente e specificati nel bando[1]. L’impiego di questo secondo criterio, introdotto in contrapposizione a quello del massimo ribasso per favorire la scelta di servizi e progetti di qualità, ha ottenuto un sempre più diffuso consenso, giungendo ad interessare, nell’ambito dei lavori pubblici, anche aree più delicate, quali quella della tutela del patrimonio artistico[2]. Peraltro la determina n. 16 del 16 luglio 2002 dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici chiarisce che l’aggiudicazione degli appalti di servizi di architettura e ingegneria, di qualsiasi importo, “non può che avvenire in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa” in quanto “le tariffe dei tecnici (architetti, ingegneri, geometri, periti industriali, geologi ecc.) sono minimi inderogabili”, in contrasto con il criterio del massimo ribasso. Il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, già previsto dall’art. 24 della l. 584/77 e dall’art. 29 del D.lgs. 406/91, presuppone pertanto un approccio integrato di tipo multidimensionale, per cui si rivela più indicato il ricorso alle tecniche multicriteriali. Tali metodologie, con il superamento di ottiche parziali, permettono di effettuare l’analisi da più punti di vista e di più elementi contemporaneamente. L’esplicitazione di tutti i valori consente, inoltre, sia la verifica degli aspetti quantitativi e qualitativi di una soluzione progettuale, sia la ripercorribilità del processo di scelta del contraente, a garanzia della sua trasparenza. [1] Il criterio dell’ “offerta economicamente più vantaggiosa” è stato introdotto nella nostra legislazione per la prima volta con la legge 584/1977, che recepiva la direttiva 305/71/CEE (prima direttiva comunitaria in materia di lavori pubblici). Successivamente la legge 109/1994 e smi. e il relativo regolamento di attuazione (Dpr 554/99) hanno definito i metodi che consentono di individuare l’offerta economicamente più vantaggiosa. Infine il Dpcm 116/97 ha precisato i parametri di ponderazione degli elementi da considerare ai fini della valutazione dell’offerta per il settore dei lavori pubblici. L’abrogazione di quest’ultimo provvedimento, avvenuto con legge n. 39/2002 (legge comunitaria 2002) in quanto ritenuto dalla Commissione Europea in contrasto con il diritto comunitario ed in particolare con la direttiva 92/50/CEE, ha di fatto introdotto incertezze interpretative e difficoltà operative. VALUTAZIONE MULTICRITERIALE Le stazioni appaltanti scelgono quello più adeguato in relazione alle caratteristiche dell’oggetto del contratto e lo indicano nel bando di gara

6 Criteri di aggiudicazione
Il bando deve elencare i criteri di valutazione e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, anche mediante una soglia (punteggio minimo e massimo attribuibile al criterio) o, nel caso in cui la ponderazione non sia possibile, le Stazioni appaltanti indicano l’ordine decrescente di importanza dei criteri Le stazioni appaltanti utilizzano metodologie tali da consentire di individuare con un unico parametro numerico finale l’offerta più vantaggiosa L’applicazione della metodologia per la scelta dell’offerta economicamente più vantaggiosa viene fatta da un’apposita Commissione nominata dalla Stazione appaltante (numero dispari di componenti - max. 5) Offerta economicamente più vantaggiosa (Il bando stabilisce i criteri di valutazione dell’offerta pertinenti alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche del contratto) Nel caso degli appalti pubblici i singoli criteri devono essere dichiarati, per legge, nei documenti di gara; ad ogni modo essi sono sostanzialmente gli stessi già individuati dal D.P.C.M. 116/1997 (decreto Karrer), oggi caduto in prescrizione ma di fatto valido nella sua impostazione formale. Tale provvedimento indicava come imprescindibili tre criteri: - il merito tecnico, - le caratteristiche qualitative e - il prezzo. Codice degli appalti, art. 83

7 Le tecniche multicriteria
La letteratura scientifica suddivide le tecniche multicriteria in due famiglie. MCA indicate dal Dpr 554/99 MCA di tipo quantitativo utilizzano dati valutabili su scala cardinale Sommatoria pesata Metodo Electre MCA di tipo qualitativo o misto utilizzano dati valutabili su scala ordinale o nominale, o quanti-qualitativi Le tecniche multicriteriali si articolano in due famiglie. Le tecniche quantitative utilizzano dati di tipo cardinale. Le tecniche qualitative e miste utilizzano dati qualitativi valutabili su scala ordinale, nominale o misti. Per la valutazione degli appalti di servizi il Dpr 554/99 indica 5 tecniche mulicriteriali, di cui 2 di tipo quantitativo (il metodo aggregativo-compensatore o della Sommatoria pesata, ed il metodo Electre (elimination et choix traduisant la realite) e tre di tipo qualitativo e misto - l’AHP (analytic hierarchy process), l’Evamix e il Topsis (tecnique for ordere preference by similarity to ideal solutions).circa 36 secondi NOTA: le 4 principali scale di misura sono la nominale (classificazione in base a criteri non assoluti: definite tramite nomi. Es il sesso M/F o luogo di nascita), ordinale (in base alla posizione), a intervallo (dà anche la distanza tra le posizioni: es la scala termometrica) e cardinale (misura assoluta, es il prezzo) Di fatto però il legislatore si limita ad illustrare solo i primi due metodi, il primo dei quali risulta il più largamente utilizzato per la semplicità di applicazione e la superfluità di uno specifico software. Della tecnica Electre, invece, il Dpr 554/99 propone inspiegabilmente una versione alternativa a quella consolidata, rintracciabile in letteratura, in merito alla fase finale del procedimento, introducendo come parametro utile per l’individuazione del valore dell’offerta un indicatore unico di dominanza. Le altre metodologie, solamente nominate, risultano accomunate dalla necessità dell’impiego di programmi di calcolo complessi (software specifici) e dunque anche per questo di minor diffusione nelle Pubbliche Amministrazioni. Analytic Hierarchy Process (Ahp) Evamix Topsis

8 Valutazione multicriteria
Le analisi multicriteria (MCA) nascono nell’ambito della ricerca operativa a partire dagli anni ’60, per poi svilupparsi nel campo della decisione e della valutazione di dei piani, programmi e progetti pubblici La principale teoria di riferimento è la teoria multiattributo, sviluppata da Lancaster e poi da Keeney e Raiffa nel ’70 Intende arricchire la teoria tradizionale avvicinandosi al modo reale di ragionare e di effettuare le scelte da parte degli individui Parte dall'idea che nelle decisioni si tende a massimizzare un insieme di elementi, attributi o criteri, relazionabili Contrariamente all’analisi neoclassica, la funzione di utilità del decisore viene strutturata su più argomenti (criteri o attributi), di natura diversa Ogni attributo viene espresso nei termini di una variabile matematica e misurato empiricamente. Simon, padre della Intelligenza Artificiale, è uno dei padri del MCA insieme a Droit,afferma che la qualità della decisione dipende non dalla scelta finale ma dal processo decisionale che è stato seguito, ossia dall’insieme dei criteri selezionati, ecc. Per chiarire meglio cos’è, si illustra un modello lessicografico; questo è l’algoritmo che noi utilizziamo ad esempio quando cerchiamo una parola nel vocabolario. Se cerchiamo la parola computer, si cercano prima tutte le parole che iniziano con c, poi si introduce un secondo criterio che è la seconda lettera o, ecc. Abbiamo trovato la parola scelta introducendo vari criteri, una volta e in maniera successiva nel tempo. Un altro esempio riguarda la scelta di un acquisto. Si parte dal prezzo e si introducono altri criteri per rompere la relazione di indifferenza, ad esempio il criterio estetico, quello del colore ecc. fino ad arrivare ad una scelta finale. Questa scelta è basata su criteri multipli in cui a) viene abbandonato l’approccio meramente utilitaristico, tipico dell’Acb; b) la funzione di utilità del decisore può essere definita in modo più generico. L’esplicitazione di tutte le componenti del sistema decisionale (pesi e obiettivi) permette anche di risolvere in maniera meno arbitraria gli eventuali problemi di equità sociale. Infatti nell’Amc il procedimento di attribuzione dei pesi è reso palese attraverso un processo dialettico tra volontà del decisore politico, obiettivi di piano formalizzati, valutazioni di esperti, opinioni dei diretti interessati, movimenti di opinione e gruppi di pressione.

9 Definizione dei criteri
Requisiti dei criteri: Intelligibilità (sono comprensibili) Consenso (rappresentano i diversi punti di vista) Coerenza (non si contraddicono) Completezza (sono esaustivi) Non ridondanza (non sono superflui) Caratteristiche dei criteri: Semantica (fornisce significato) Metrica (fornisce la scala di misura) Funzione di risposta (fornisce la struttura di preferenza) Approcci per la selezione: Top-down o metodo deduttivo Bottom-up o metodo induttivo I Requisiti dei criteri sono riferibili sicuramente alla intellegibiltà, ovvero essere compresinbili, rappresentare i diversi punti di vista…. Caratteristiche specifiche dei criteri sono riferite a caratteristiche semantiche, ovvero fornire il significato di cosa si vuole valutare, su quale scala si valuta e soprattutto qual’è la struttura di preferenza da attribuire a ciascuna scala di valori Esistono poi diversi approcci per la selezione dei criteri. Di tipo Top-down attraverso un metodo Deduttivo, si deducono i criteri partendo dall’alto ovvero dagli obiettivi o attraverso un Metodo Induttivo partendo dal basso derivandoli dalle alternative sottoposte a valutazione Nella definizione dei criteri Esistono inoltre criteri di acquisizione (per es. finanziari), di veto (in cui è definito un limite o soglia che si può raggiungere), di desiderabilità (accessibilità ai servizi, equità sociale, qualità del progetto, conservazione dell'ambiente, ecc.). Esistono anche diverse scale di misura. La scala dicotomica classifica gli elementi in base alla presenza o assenza di una determinata proprietà (si-no, 1-0). La scala ordinale classifica gli elementi attraverso numeri positivi che non possono essere addizionati né moltiplicati in quanto non sono soggetti a trasformazioni monotone. La scala ad intervallo fornisce la misura della distanza che separa gli elementi posti in graduatoria attraverso numeri positivi che possono essere solo addizionati ma non moltiplicati in quanto non sono soggetti a trasformazioni lineari. La scala razionale infine fornisce una informazione completa sugli elementi attraverso numeri positivi che possono essere sia sommati che moltiplicati.

10 Esempi di criteri usati per opere
a) il prezzo; b) la qualità; c) il pregio tecnico; d) le caratteristiche estetiche e funzionali; e) le caratteristiche ambientali; f) il costo di utilizzazione e manutenzione; g) la redditività; h) il servizio successivo alla vendita; i) l’assistenza tecnica; l) la data di consegna o il termine di esecuzione; m) l’impegno in materia di pezzi di ricambio; n) la sicurezza di approvvigionamento; o) la durata del contratto, le modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare agli utenti (in caso di concessioni) Il bando stabilisce i criteri di valutazione dell’offerta pertinenti alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche del contratto Codice degli appalti, art. 83

11 Principali criteri utilizzati per servizi
Elementi caratterizzanti la professionalità del candidato; le caratteristiche qualitative e metodologiche dell’offerta; il ribasso percentuale sul prezzo; il ribasso percentuale sul tempo. VALUTAZIONE MULTICRITERIALE Dpr 554/99 merito tecnico, qualità, caratteristiche estetiche e funzionali , prezzo, termine di consegna o esecuzione, servizio successivo alla vendita, assistenza tecnica(D.P.C.M. 116/1997 ) D.lgs. 157/95 La fase di aggiudicazione costituisce il momento più delicato del procedimento dell’appalto. L’aggiudicazione delle offerte si attua sulla base di due criteri alternativi. Il primo fa riferimento ad un solo indicatore (il prezzo più basso), il secondo, cosiddetto dell’offerta economicamente più vantaggiosa, contempla invece una pluralità di elementi. Tra questi il merito tecnico del prestatore di servizi e le caratteristiche qualitative dell’offerta, oltre che al prezzo . Questo secondo approccio suggerisce l’impiego di tecniche multicriteriali che permettono la comparazione di elementi di natura diversa. VALUTAZIONE MULTICRITERIALE

12 MCA : metodologia MCA quantitative MCA qualitative
Utilizzano molteplici approcci: impostazione della matrice di valutazione in base ai criteri e alle offerte alternative AHP si basa sul confronto a coppie tra gli elementi del problema decisionale standardizzazione dei punteggi attraverso funzioni matematiche EVAMIX aggrega in un punteggio di dominanza totale due distinte matrici di valutazione per dati quantitativi e qualitativi ponderazione dei punteggi Il processo metodologico, simile per tutte le tecniche di tipo quantitativo, si articola nelle seguenti quattro fasi: impostazione della matrice di valutazione in base ai criteri e alle alternative rilevanti individuate per il caso specifico; standardizzazione o normalizzazione; ponderazione; graduatoria delle alternative. TOPSIS ordina le alternative secondo la loro massima vicinanza alla soluzione ideale e secondo la loro massima distanza da quella peggiore graduatoria delle alternative

13 La matrice di valutazione
La "matrice di valutazione” – E, di ordine I*J, mette in relazione le offerte alternative i=1,2,3,...I, con i criteri di valutazione j=1,2,3,...J è formata da punteggi eij, che rappresentano il livello di prestazione di ciascuna alternativa i rispetto a ciascun criterio j. I punteggi possono essere di tipo cardinale o qualitativo a seconda delle scale di misura adottate e alla specifica natura dei criteri

14 Tipo di normalizzazione
La standardizzazione L’operazione di standardizzazione si rende necessaria per omogeneizzare i valori della matrice E, e renderli confrontabili. I nuovi valori sono elaborazioni dei precedenti valori eij rapportati ad una scala decimale da 0 a 1 attraverso una delle funzioni matematiche: Funzione di trasformazione Tipo di normalizzazione Es.: 3,5 – 13,8 – 6 – 8 – 25 e ij /  e ij con costante additiva (AHP) 0,06 – 0,25 – 0,11 – 0,14 – 0,44 e ij / e ij max trasformazione di scala razionale (Electre) 0,14 – 0,55 – 0,24 – 0,32 – 1 e ij /  e ij Vettoriale 0,12 – 0,43 – 0,20 – 0,27 – 0,83 (e ij - e ij min ) / (e ij max - e ij min ) trasformazione di scala ad intervallo (Evamix) 0 – 0,48 – 0,12 – 0,21 - 1 Ogni MCA prevede la funzione di standardizzazione ad essa più idonea ma la normativa indica al riguardo solo la funzione basata sul valore massimo. esalta le distanze relative tra i valori stessi V. esempio Deve essere specificata la ‘direzione’ con cui sono misurati i punteggi, che varia al variare dei criteri L’operazione di standardizzazione si rende necessaria per omogeneizzare i giudizi, espressi come si è visto utilizzando scale eterogenee, e renderli confrontabili. A tale scopo si costruisce una seconda matrice E* omologa di E, dove cioè i rapporti tra i valori sono gli stessi, che contiene i punteggi eij*. Tali punteggi sono elaborazioni dei precedenti valori eij rapportati ad una scala decimale da 0 a 1 attraverso una delle funzioni matematiche in tabella. L’impiego preferenziale di una particolare funzione può, se non stravolgere la graduatoria delle alternative, quanto meno appiattire le differenze tra i vari punteggi. Per tale motivo in genere ad ogni tecnica multicriteriale si associa il metodo di standardizzazione più idoneo. In particolare la tecnica 4 è prevista nel metodo Evamix, la 2 nel metodo Electre e la 1 nel metodo Ahp. Ogni MCA prevede la funzione di standardizzazione ad essa più idonea ma la normativa indica al riguardo solo la funzione basata sul valore massimo che esalta le distanze

15 Procedure di determinazione di eij
Modalità di valutazione degli elementi qualitativi: confronto a coppie; calcolo dell’autovettore principale delle matrici dei confronti a coppie; media dei coefficienti, variabili da 0 a 1, attribuiti discrezionalmente dai commissari; metodo adottato autonomamente dalla giuria. Modalità di valutazione degli elementi quantitativi: eij = Ri/ Rmax (per prezzo) oppure eij = Ri / Rmedia (per tempo) dove Ri = ribasso percentuale formulato dal concorrente i-esimo; Rmax = ribasso percentuale massimo; Rmedia = media dei ribassi percentuali offerti. A dispetto di ciò il Dpr 554/99 suggerisce esclusivamente la standardizzazione basata sul valore massimo per il criterio del ribasso sul prezzo, e quella basata sul valore medio per il criterio del ribasso sul tempo. La Commissione procede poi alla valutazione degli elementi qualitativi, cui sono destinati mediamente ben 70 dei 100 punti a disposizione. Questo dato è una mia rilevazione, in quanto il legislatore non dà indicazioni vincolanti in merito. Essa è effettuabile con 4 diverse modalità: confronto a coppie, calcolo dell’autovettore principale delle matrici del confronto a coppie, media dei coefficienti (da 0 a 1) attribuiti discrezionalmente dai commissari, un metodo autonomo della commissione. Le modalità indicate con le lettere c) e d) si prestano a maggiori critiche in quanto introducono spazi di discrezionalità troppo ampi , in contrasto con l’esigenza di standardizzare (unificare) le procedure e rendere trasparente il percorso valutativo . Nella maggioranza dei casi esaminati però le commissioni hanno impiegato proprio metodologie discrezionali riconducibili al punto d). Inoltre anche la metodologia del confronto a coppie rivela dei limiti applicativi, comportando il rischio dell’incoerenza dei giudizi espressi, riscontrata in uno dei casi studio attraverso il calcolo dell’autovettore . (60 secondi) Il metodo del confronto a coppie trova dei limiti nella difficoltà della mente umana di gestire in maniera coerente un numero elevato di elementi in confronto comparato, come dimostrato da numerosi studi nella psicologia cognitiva e da Saaty, ideatore dell’Ahp. La scala dei punteggi di Ahp è però a 9 punti e non 6 come per il legislatore. Una volta terminato il confronto delle coppie, si sommano i punti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari. La somma più alta viene riportata ad uno, proporzionando a tale somma massima le somme provvisorie prima calcolate, trasformandole in coefficienti definitivi (qui un esempio). Il metodo del confronto a coppie, per la sua stessa metodologia, non permette di individuare la migliore offerta in assoluto ma soltanto quella che, nel confronto con le altre, si rivela essere la migliore. Su tale metodologia ha avuto già modo di esprimersi anche la giurisprudenza. Il TAR Veneto (Sent. 21/10/1997, n. 1479) ricorda che il metodo consiste nel confronto di due progetti per volta al fine di stilare una graduatoria che è relativa, non assoluta; ne consegue, secondo il tribunale veneto, che con tale metodo non è possibile applicare la proprietà transitiva (secondo cui se A è preferito a B, e B è preferito a C, A deve essere preferito a C) poiché quelli espressi dai commissari sono giudizi valutativi tecnico-discrezionali in cui tale proprietà non può trovare ingresso come criterio logico. Analogamente, il Consiglio di Stato (Sez. IV, sent. 16/2/1998, n. 300) ritiene che la proprietà transitiva può operare in un sistema di giudizi di realtà, in cui le espressioni numeriche indicano quantità definite in senso assoluto. Con il confronto a coppie, invece, si operano giudizi di valore sulle qualità dell'opera, sintetizzandoli in punteggi numerici; in quanto giudizi di sintesi, e non di sommatoria, ad essi non è applicabile alcun automatismo procedimentale quale la proprietà transitiva: "su tre progetti, dopo due confronti con esito di parità non necessariamente il terzo confronto deve avere identico esito in quanto, astraendo ad esempio da determinati elementi contenuti nel solo progetto B, il gioco complesso degli elementi può dare la preferenza al progetto C sul progetto A, quantunque entrambi siano stati giudicati pari al progetto B".

16 Confronto a coppie Per gli attributi di natura qualitativa, il Dpr 554/99 indica, tra gli altri, il metodo del “confronto a coppie” Un esempio: Nell’ordinamento delle preferenze si può incorrere in incoerenze di giudizio: A > B; B > C; A < C L’allegato B del Dpr 554/99 prescrive che gli elementi qualitativi di un’offerta siano valutati attraverso quattro modalità: l’impiego del metodo del confronto a coppie come illustrato nell’Allegato A del Dpr stesso;

17 Fattori ponderali L’amministrazione ha a disposizione complessivamente cento punti da attribuire ai criteri (ed eventuali sub-criteri in cui è scomponibile il servizio) L’amministrazione ha a disposizione complessivamente cento punti, suddivisi per criteri ed eventuali sub-criteri, in cui è scomponibile il servizio. Per valutare le offerte, l’amministrazione aggiudicatrice ha a disposizione complessivamente cento punti, suddivisi per criteri ed eventuali sub-criteri, in cui è scomponibile il servizio. La forcella di oscillazione dei punteggi attribuibili per elemento di giudizio è chiaramente definita nel caso degli affidamenti pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria[1] (disciplinati pertanto dal Dpr 554/99) e affidabili mediante licitazione privata. Per un valore 100 assegnato alla somma dei fattori ponderali, l’art. 64 del Dpr 554/99 prescrive al comma 3 tali limiti: da 20 a 40 punti per la professionalità del candidato; da 20 a 40 punti per le caratteristiche qualitative e metodologiche dell’offerta; da 10 a 30 punti per il ribasso percentuale sul prezzo; da 0 a 10 punti per il ribasso percentuale sul tempo. Nel caso invece dei servizi di importo superiore alle soglie fissate dall’Unione europea (disciplinati dal D.lgs. 157/95) non esistono prescrizioni rigidamente vincolanti. L’evidente vuoto normativo è stato riconosciuto dalla già citata determina n. 16/2002 dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, la quale indica come possibili punteggi di riferimento quelli previsti dall’abrogato Dpcm 116/1997[2]. Di fatto l’ampiezza notevole delle forcelle ivi previste non porta ad una effettiva standardizzazione dei valori ma, al contrario, lascia ampio margine di manovra all’Ente appaltante. Per fugare qualsiasi sospetto di possibile condizionamento politico nei procedimenti di gara (in ovvio contrasto con la preminenza della convenienza collettiva che dovrebbe guidare l’ente pubblico nelle scelte), è auspicabile una normativa di legge che imponga l’obbligo di esplicitare in documenti ufficiali la procedura adottata per l’individuazione del sistema dei pesi. Allo stato attuale pertanto si può solo fare affidamento nella progressiva diffusione delle tecniche multicriteriali presso le Pubbliche Amministrazioni per l’attribuzione dei cento punti a disposizione e per una loro adeguata ripartizione nei subcriteri individuati[3]. In altre situazioni tali fattori possono non essere immediatamente quantificabili e vanno pertanto determinati ricorrendo a stime dirette - dove cioè le indicazioni di priorità sono espresse in termini numerici - o indirette, basate su dichiarazioni di preferenza o indifferenza. Tra i metodi di stime dirette utilizzabili vi sono quelli del trade-off, del rating, le dichiarazioni verbali (tra cui la scala a sette punti), i confronti a coppie - cui si è già accennato in relazione alla valutazione degli elementi qualitativi di un’offerta - e il metodo Delphi. [3] Per Alessandro Coletta, ingegnere e consigliere dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, l’individuazione dei pesi, sia pure attraverso l’impiego di metodologie multicriteriali, dovrebbe competere agli stessi progettisti. (Aspetti problematici del criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in “Edilizia, urbanistica, appalti”, vol. 18/1995, p. 39. I settori di studio sono stati: - gli incarichi di assistenza tecnica per l’attuazione di Programmi complessi (Pru, Prusst); - gli studi di fattibilità, predisposti per la realizzazione di opere pubbliche o finalizzati a promuovere la costituzione di Società di Trasformazione Urbana (Stu). In entrambi l’analisi del ruolo della valutazione viene effettuata con riferimento ad alcuni precisi casi, svoltisi tra il 2001 e il 2003. T.Beggiato, Valutazione negli appalti dei servizi di architettura e di ingegneria, Tesi di Laurea, IUAV, Settori di studio esaminati: a) incarichi di assistenza tecnica per l’attuazione di Pru e Prusst; b) studi di fattibilità, finalizzati a promuovere Stu (tra il 2001 e il 2003).

18 Ponderazione e aggregazione punteggi
Il passo conclusivo consiste nel “collegare” l'informazione contenuta nella matrice E con il vettore w dei pesi, ad esempio, col metodo aggregativo-compensatore (o sommatoria pesata): Ponderazione Poichè i commissari sono più d’uno, per i criteri qualitativi si procede prima alla somma dei punteggi ottenuti e poi alla ponderazione della somma standardizzata SN = δj1 + δj2 + δj... + δjn dove: SN = stima dell’offerta –nesima δjn = punteggio ponderato per il criterio jn

19 Vantaggi nell’uso della Mca
Nell’ambito del processo decisionale le MCA svolgono differenti funzioni. ripercorribilità del percorso partecipazione di tutti gli attori legittimazione della scelta operata completa conoscenza del problema mediazione dei conflitti perseguimento di più obiettivi razionalizzazione del percorso di scelta esplicitazione di tutti i valori Attraverso l’esplicitazione di tutti i valori in gioco le tecniche multicriteriali permettono una più completa conoscenza del problema decisionale che si vuole risolvere. Inoltre esse considerano l’aspetto politico della scelta permettendo la partecipazione di tutti gli attori coinvolti e la mediazione dei possibili conflitti. Esse infatti permettono di effettuare una scelta anche tra alternative conflittuali potendo perseguire più obiettivi contemporaneamente. Infine tali tecniche consentono la legittimazione della scelta operata, in quanto rendono esplicito e dunque ripercorribile il percorso decisionale. (45 secondi) distinzione tra processo decisionale e decisione finale. Herbert Simon, padre della Intelligenza Artificiale, ha enfatizzato questo aspetto quando parla di intelligenza limitata e di razionalità di processo (l’apprendimento è un processo incrementale). Simon è uno dei padri del MCA insieme a Droit, la qualità della decisione dipende non dalla scelta finale ma dal processo decisionale che è stato seguito, ossia dall’insieme dei criteri selezionati, ecc.

20 Svantaggio: “Incertezza del metodo”
Criticità: l’impiego ad uno stesso caso di tecniche differenti può portare a risultati contrastanti. A - Esito di una gara aggiudicata con il metodo aggregativo-compensatore B - Esito della stessa gara applicando il metodo Electre Matrice di stima S1 Matrice di stima S2 Offerta Punteggio Graduatoria 1 59,80 4 2 76,10 3 60,05 72,60 5 39,85 Offerta Punteggio Graduatoria 1 0,536 2 0,446 3 0,126 4 0,539 5 0,069 Dalla aggregazione dei punteggi quali e quanti si perviene infine ad un giudizio complessivo che porta all’ordinamento delle alternative. Dei 5 metodi proposti dal legislatore la sommatoria pesata risulta essere il solo applicato.Tuttavia va sottolineato che l’impiego di + tecniche dà risultati diversi. In tre casi studio applicando Electre la graduatoria finale cambiava, in altri 4 cambiavano le posizioni di rincalzo. In merito al problema della scelta della tecnica più appropriata, non si è arrivati ad una definizione di regole certe ma solo ad assunti generali. Ne consegue che la scelta della tecnica riveste un ruolo cruciale (demandata nelle gare d’appalto alla esperienza e alla volontà dell’ ente appaltante). 50 secondi

21 Conclusioni Il sistema valutativo proposto dal legislatore garantisce qualità del servizio o dell’opera da aggiudicare? l’impiego delle MCA negli appalti pubblici è un fatto positivo perchè favorisce i principi di concorrenza, trasparenza ed efficienza della scelta pubblica Ad un decennio dalla sua introduzione in Italia si può affermare che: ridurre ulteriormente i margini di discrezionalità in tutte le fasi del processo concorsuale considerare in modo critico le problematiche connesse alle MCA Per rendere più efficace lo strumento degli appalti è comunque auspicabile: A conclusione dell’analisi svolta si è giunti alla considerazione che l’introduzione di un sistema di valutazione nell’affidamento dei servizi di architettura è un fatto senz’altro positivo, in quanto è finalizzato a garantire la correttezza dell’azione amministrativa e la qualità della scelta pubblica. Tuttavia è necessario: da un lato ridurre la discrezionalità delle procedure (nella scelta dei pesi dei criteri, nel metodo per la valutazione degli elementi qualitativi, parte sostanziale del punteggio finale e nella scelta della tecnica da impiegare in relazione al problema decisionale specifico,), dall’altro considerare criticamente le problematiche prima esposte di natura strettamente metodologica connesse alle MCA (peraltro non considerate dal testo legislativo): incoerenza dei giudizi espressi per gli elementi qualitativi, stretta dipendenza dei pesi sui risultati , la dipendenza dei risultati dalla MCA impiegata, Tali elementi critici possono essere controllati ma non sono eliminabili.


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