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PubblicatoNorina Di martino Modificato 11 anni fa
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L’autonomia didattica nelle università (DM 270/2004)
Corso di formazione su L’autonomia didattica nelle università (DM 270/2004) nicoletta paggin Reggio Calabria, marzo 2009 1
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Obiettivi dei Corso 1) La riforma degli ordinamenti didattici secondo il DM 270/04 porta con sé un ripensamento dell’intera Offerta Formativa degli Atenei Strategia generale per la qualità della formazione universitaria quale motore della competizione tra atenei 2) L’esercizio responsabile dell’Autonomia didattica nelle Università impone agli Atenei scelte progettuali specifiche e conseguente allocazione delle risorse
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Programma Quadro normativo di riferimento Il DM 509/99 e il DM 270/04
Le nuove classi di laurea e laurea magistrale L’Accesso ai Corsi di studio Gli strumenti della Riforma Dall’istituzione all’attivazione dei Corsi di studio 3
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Il Principio autonomistico
L’art. 33 della Costituzione “università ed accademie hanno diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato” L’autonomia quale “corollario” irrinunciabile per il conseguimento dei fini istituzionali dell’Università 4
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Autonomia didattica? È la capacità dell’ente di determinare e disciplinare i propri corsi di studio e tutto ciò che riguarda la loro organizzazione
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Art. 11 Autonomia didattica
La Legge di attuazione La legge 19 novembre 1990, n (G.U , n. 274) “Riforma degli ordinamenti didattici” Art. 11 Autonomia didattica
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La Legge 127/1997 (comma 95, art. 17) Bassanini bis
Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo
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Bassanini bis 95. L'ordinamento degli studi dei corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, é disciplinato dagli atenei, con le modalità di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, della predetta legge, in conformità a criteri generali definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le Commissioni parlamentari competenti, con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Art. 2 DM 270/04 ./.
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I decreti di cui al presente comma determinano altresì:
con riferimento ai corsi di cui al presente comma, accorpati per aree omogenee, la durata, anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, ed anche eventualmente comprensiva del percorso formativo già svolto, l'eventuale serialità dei predetti corsi e dei relativi titoli, gli obiettivi formativi qualificanti, tenendo conto degli sbocchi occupazionali e della spendibilità a livello internazionale, nonché la previsione di nuove tipologie di titoli rilasciati dalle università, in aggiunta o in sostituzione a quelli determinati dall'articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in corrispondenza di attività didattiche di base, specialistiche, di perfezionamento scientifico, di alta formazione permanente e ricorrente; classi 9
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Bassanini bis modalità e strumenti per l'orientamento e per favorire la mobilità degli studenti, nonché la più ampia informazione sugli ordinamenti degli studi, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici; Modalità di attivazione, in collaborazione con atenei stranieri, del corsi universitari Off.F 10
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Bassanini bis I regolamenti didattici di ateneo disciplinano le modalità e i criteri per il passaggio al nuovo ordinamento, ferma restando la facoltà degli studenti iscritti di completare i corsi di studio, ovvero di transitare ai nuovi corsi previo riconoscimento, da parte delle strutture didattiche competenti, degli esami sostenuti con esito positivo.
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Impegni internazionali
Il processo di Bologna è un processo di armonizzazione dei sistemi di istruzione superiore, nato nel 1999 quando 29 ministri dell'istruzione europei si incontrarono a Bologna per sottoscrivere un accordo, noto come la Dichiarazione di Bologna. La Dichiarazione iniziale firmata a Bologna (1999) enunciava sei obiettivi specifici: Adozione di un sistema di titoli facilmente comprensibili e comparabili, anche tramite l'uso del Diploma Supplement Adozione di un sistema essenzialmente fondato su due cicli principali, rispettivamente di primo e secondo livello Adozione di un sistema di crediti didattici - sul modello dell'ECTS Promozione della mobilità attraverso la rimozione degli ostacoli al pieno esercizio della circolazione di studenti, ricercatori e personale amministrativo Promozione della cooperazione europea nell'accertamento della qualità Promozione della necessaria dimensione europea dell'istruzione superiore Oggi 45 Paesi
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Impegni internazionali
Bergen 2005 e Conferenza di Londra 2007 Qualità dei Corsi di studio Assetto generale dei tre cicli (riqualificazione del dottorato di ricerca) Apprendimento permanente (nuova missione istituzionale degli atenei) Prossimo incontro ospitato dai paesi del Benelux si terrà a Leuven/Louvain-la-Neuve il aprile 2009
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Peculiarità italiane L'Italia, sebbene abbia adottato un sistema di base 3+2, si discosta da tutti gli altri paesi europei per alcune peculiarità, cosa che ha spesso sollevato polemiche, visto che di fatto impedisce l'armonizzazione dei titoli accademici. Per esempio il “grado” di dottore viene conseguito in tutti gli altri paesi partecipanti solo dopo la conclusione di quello che in Italia viene denominato dottorato di ricerca mentre in Italia la laurea di primo livello è sufficiente; in questo modo il termine "dottore" ha un significato anche sociale notevolmente inferiore di quello che ha all'estero. Inoltre anche il termine master assume in Italia un valore differente che non nel resto del mondo: si tratta in Italia di un corso aggiuntivo post-laurea a livello universitario, mentre al di fuori dei confini nazionali per master si intende la laurea magistrale biennale (il +2). Va anche considerato che per diploma in molti stati europei si intende la laurea di primo livello, mentre in Italia si intende il titolo conseguito alla fine della scuola.
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La Riforma universitaria: e il sistema dei crediti
il “tre+due” e il sistema dei crediti 15
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L’attuazione della riforma
Il regolamento in materia di autonomia didattica degli atenei DM 3 novembre 1999, n GU n. 2 del (“i criteri generali” previsti dalla Bassanini bis) La determinazione delle “Classi delle lauree/specialistiche universitarie” DM 4 agosto 2000 – GU n. 170 del ; DM 28 novembre 2000 – GU n. 18 del ; DM 2 aprile 2001; 2 aprile 2001; 12 aprile 2001 – GU n. 128 del (“l’accorpamento per aree omogenee”)
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Laurea specialistica (LS)
Il 3 + 2 Diploma di specializzazione (DS) Dottorato di ricerca (DR) Master Universitario di 2° livello 2 anni Laurea specialistica (LS) LAUREA SPECIALISTICA A CICLO UNICO 2° livello Master Universitario di 1° livello 5 o 6 anni 3 anni Laurea (L) 1° livello
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credito formativo universitario
Parola chiave: credito formativo universitario Attività formative esperienze Misura del volume di lavoro di apprendimento Studio individuale 1 credito = 25 ore di lavoro studente 1 anno t.p. = 60 crediti 1500 ore annue (compreso studio e attività individuali)
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I contenuti conoscitivi possono essere soggetti ad obsolescenza
CFU si acquisiscono con il superamento dell’esame (/30) o altra forma di verifica del profitto Il riconoscimento nei cambi di Corso spetta alla struttura didattica che accoglie I contenuti conoscitivi possono essere soggetti ad obsolescenza Può essere previsto un numero minimo di CFU da acquisire in tempi determinati
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Conoscenze e abilità professionali certificate
CFU Inoltre, possono essere riconosciuti come CFU, secondo criteri predeterminati le Conoscenze e abilità professionali certificate Altre conoscenze e abilità da attività formative post secondarie progettate e realizzate con il concorso dell’università
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Si tratta di un “raggruppamento” di Corsi di studio “affini”
La CLASSE Si tratta di un “raggruppamento” di Corsi di studio “affini” Le classi sono individuate con DM o DI Sono contraddistinte da un numero progressivo e da una denominazione (es. L-1 Beni culturali; LM-1 Antropologia) La denominazione è riportata nella pergamena di laurea Sono 43 classi triennali (erano 42) e 94 classi magistrali (erano104) Stabiliscono una “base comune vincolata” per tutti i titoli di studio rilasciati dalle Università in quella Classe (identico valore legale) - Obiettivi formativi qualificanti la classe - CFU obbligatori per le attività formative di Base (se previste) e Caratterizzanti i CFU Mancano ancora i DI per le classi le professioni sanitarie (erano 4+4) e le classi in scienze della difesa e della sicurezza (erano 1+1)
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indispensabili Attività formative Ambiti disciplinari SSD CFU Tot. CFU
Di base XYZ/01 XYZ/02 XYZ/03 60 XYZ/04 XYZ/05 XYZ/06 XYZ/07 XYZ/08 Caratterizzanti ………… 30 TOTALE 90 1 2 3 4 22
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Attività formative Ogni attività organizzata o prevista dall’Università finalizzata all’acquisizione di CFU (es. insegnamenti, tirocinio, tesi, laboratorio) Le attività nell’ordinamento sono raggruppate in Tipologie di Attività Formative (TAF) Quelle indispensabili per il conseguimento di un determinato TITOLO di studio sono individuate dalla CLASSE di appartenenza e sono Attività formative di base (quando previste) Attività formative caratterizzanti
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affini o integrative (delle TAF di base e caratterizzanti),
Attività formative Inoltre TUTTI gli ordinamenti devono prevedere anche attività formative a scelta, affini o integrative (delle TAF di base e caratterizzanti), c) per la prova finale, di verifica della conoscenza di almeno una lingua straniera (solo per le lauree), altre attività formative (tipo abilità informatiche), in alcuni casi anche e) stage e tirocini formativi presso imprese
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Ambito disciplinare Si tratta di un
insieme di Settori Scientifico Disciplinari culturalmente e professionalmente affini definito dai DM sulle classi all’interno delle due tipologie di TAF indispensabili ATTIVITA’ FORMATIVE INDISPENSABILI Attività formative: Ambiti disciplinari Settori scientifico-disciplinari CFU Tot. Di base Lingua e letteratura italiana L‐FIL‐LET/10 ‐ Letteratura italiana L‐FIL‐LET/11 ‐ Letteratura italiana contemporanea L‐FIL‐LET/12 ‐ Linguistica italiana L‐FIL‐LET/13 ‐ Filologia della letteratura italiana 25
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Il Regolamento didattico di Ateneo
E’ lo strumento attraverso il quale le università disciplinano gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio gli aspetti organizzativi (comuni) dell’attività didattica
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E’ l'insieme delle norme che regolano i curricula del corso di studio
Ordinamento didattico E’ l'insieme delle norme che regolano i curricula del corso di studio È approvato dal Ministero Contiene informazioni obbligatorie (art. 11 DDMM 509/99 e 270/04 + allegato C al DM 544/07) con il quadro complessivo dei CFU da attribuire alle diverse TAF Può essere formulato/organizzato nella modalità a - CFU FISSI - Intervalli di CFU (CFU min-max)
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Esempio CFU FISSI
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Esempio intervallo CFU
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Il Regolamento didattico del Corso di studio
Specifica in conformità con l’ordinamento didattico gli aspetti organizzativi di ogni Corso di studio Contiene gli insegnamenti e le altre Attività formative, proposti e attivati, le propedeuticità, i requisiti di ammissione e la modalità di verifica del possesso, i curricula offerti, le caratteristiche della prova finale, i docenti,….
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Curriculum E’ un’articolazione INTERNA al Corso di studio Corrisponde ai “vecchi indirizzi” pre DM 509/99 Viene individuato annualmente in sede di attivazione dei Corsi di studio (offerta formativa annuale/regolamento didattico del Corso) NON compare mai nella pergamena di laurea Economia e Management L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale Amministrazione e Controllo Economia e Diritto Economia e Finanza Economia e Management delle Aziende e delle Amministrazioni Pubbliche International Economics and Management Management
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La Riforma della Riforma
Conferme e Innovazioni
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La Riforma della Riforma
Nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 12 novembre è stato pubblicato il Decreto MIUR 22 ottobre 2004, n. 270 recante modifiche al DM n del 1999, concernente l’autonomia didattica degli Atenei e la struttura dell’ordinamento universitario. Le differenze con il DM n. 509 sono notevoli La prima novità da considerare è la sostituzione, operata dal DM n. 270, della laurea specialistica (LS) con la laurea magistrale (LM) Inoltre, almeno nelle intenzioni, il 3+2 diventa Y
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La Riforma della Riforma
Novità per le professioni legali di magistrato, avvocato, notaio Un modello a “ciclo unico” (1+ 4) inoltre meno CFU vincolati a livello nazionale dalla Classe di appartenenza del Corso di studio (dal 66% al 50 per le triennali e al 40% per le classi delle lauree magistrali)
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La Riforma della Riforma
Un percorso a Y (1+2+2) “sostituirà” il 3+2 Laurea magistrale 120 CFU 4°e 5° Laurea triennale Laurea triennale 180 CFU 180 CFU 2° e 3° 120 CFU 2° e 3° 120 CFU Percorso professionalizzante (stages, tirocinio) Percorso metodologico (solida preparazione di base) differenziazione 1° anno Comune 60 CFU 35
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Il Confronto tra 509/99 e 270/04
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Prima Attenzione Articolo 1 (Definizioni) c) Regolamenti didattici di ateneo d) Regolamenti didattici dei Corsi di studio e) Corsi di studio f) Titoli di studio i) Ambito disciplinare n) Ordinamento p) Curriculum
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Articolo 3 (Titoli e corsi di studio)
comma 1, fa riferimento alla laurea magistrale (L.M.), mentre nel DM 509 si faceva riferimento alla laurea specialistica (LS); comma 4 introduce la differenziazione “Il corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali.”
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LAUREA Articolo 6 (Requisiti di ammissione ai corsi di studio) Laurea
al comma 1 l’inciso "ove necessario" è stato eliminato, rendendo pertanto obbligatoria in ogni caso, da parte dei Regolamenti didattici di ateneo, la determinazione delle modalità di verifica delle conoscenze richieste per l’accesso ai corsi di laurea.
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Laurea magistrale (comma 2)
Si accede con la Laurea ma anche con il DU triennale inoltre O c’è il numero programmato o ci sono specifici criteri di accesso tra i quali: requisiti curriculari e adeguatezza della personale preparazione verificata dagli atenei con modalità definite nei regolamenti didattici.
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Articolo 6 (Requisiti di ammissione ai corsi di studio)
comma 3 Di fatto introduce il “ciclo unico” anche quando non previsto da normative UE, fermo restando il periodo formativo iniziale comune (?) comma 4 è sparito il rinvio al vecchio comma 3 dell’art. 7 che prevedeva un numero minimo (300) e massimo (360) di CFU per i DS. La questione sarà materia dei decreti ministeriali (comma 3 successivo art. 7, senza citare espliciti numeri di CFU)
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Articolo 7 (Conseguimento dei titoli di studio)
contiene differenze riguardo i crediti necessari per conseguire i titoli Per conseguire la laurea magistrale lo studente deve aver acquisito 120 crediti mentre nella precedente versione si parlava di “laurea specialistica e di 300 crediti”.
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Articolo 9 Istituzione e Attivazione dei corsi di studio)
Comma 1 “I corsi di studio di cui all’art. 3 sono istituiti nel rispetto dei criteri e delle procedure di cui all’art. 11 e delle disposizioni vigenti sulla programmazione del sistema universitario”
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relazione favorevole del Nucleo di valutazione dell’università.
Comma 2 “Con apposite deliberazioni le università attivano i corsi di studio nel rispetto dei requisiti strutturali, organizzativi e di qualificazione dei docenti dei corsi determinati con decreto del Ministro nell’osservanza degli obiettivi e dei criteri della programmazione del sistema universitario, previa relazione favorevole del Nucleo di valutazione dell’università.
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Articolo 9 Istituzione e attivazione dei corsi di studio
comma 3: “L’attivazione dei corsi di studio di cui al comma 2 è subordinata all’inserimento degli stessi nella banca dati dell’offerta formativa del Ministero, sulla base di criteri stabiliti con apposito decreto ministeriale.” DM 544 del 31 ottobre 2007
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Articolo 10 (Obiettivi e attività formative qualificanti delle classi)
Presenta una formulazione del tutto nuova I DM sulle classi vincoleranno “solo” le attività di base (se previste) e caratterizzanti
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Articolo 10 (Obiettivi e attività formative qualificanti delle classi)
Inoltre Comma 3: “I decreti di cui al comma 1 determinano, altresi', il numero minimo di CFU necessario per l'istituzione dei corsi di studio adeguatamente differenziati.” Comma 5: a) attivita' formative autonomamente scelte dallo studente purche' coerenti con il progetto formativo; e per il percorso professionalizzante e) attivita‘ formative relative agli stages e ai tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni.
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Verbale della consultazione
Articolo 11 (Regolamenti didattici di ateneo) commi 3 e 4 L’ordinamento “270” contiene le stesse determinazioni del “509” ma la preventiva consultazione delle parti sociali va fatta “... con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali”. Verbale della consultazione
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Articolo 11 (Regolamenti didattici di ateneo)
…I Regolamenti didattici di ateneo disciplinato l’organizzazione dell’attività didattica comune a tutti i Corsi di studio con particolare riferimento …… Il comma 7 a) “ai criteri di accesso ai corsi di laurea, prevedendo, fatto salvo quanto stabilito per i corsi di cui all’art. 1, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, che gli studenti vengano immatricolati a corsi di base comuni secondo criteri e procedure disciplinate nel regolamento didattico di ateneo. A tale fine i regolamenti didattici di ateneo stabiliscono che tutti gli iscritti ai corsi di laurea, afferenti alla medesima classe o gruppi affini di essi così come definiti dai singoli ordinamenti di ateneo, condividano le stesse attività formative di base e caratterizzanti comuni per un minimo di 60 crediti prima della differenziazione dei percorsi formativi prevista dall’art. 3, comma 4, secondo criteri stabiliti autonomamente e definiscano i criteri per la prosecuzione degli studi nei diversi percorsi.” Decreto direttoriale 3 giugno 2008 “esonera” le classi L-10, 11 e 12
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prima della differenziazione
L’ateneo deve quindi disciplinare nel RDA i criteri di accesso ai Corsi di laurea (che non siano a programmazione nazionale ex art. 1, c. 1 della L. 264/99) Gli studenti devono essere immatricolati a corsi di base comuni affinché i Corsi della stessa Classe (o appartenenti a gruppi affini per disposizione dei singoli ordinamenti didattici) condividano almeno 60 CFU (S/D base e caratterizzanti) prima della differenziazione
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Qualifiche accademiche
Articolo 13 (Disposizioni transitorie e finali) Comma 7: “A coloro che hanno conseguito, in base agli ordinamenti didattici di cui al comma 1, la laurea, la laurea magistrale o specialistica e il dottorato di ricerca, competono, rispettivamente, le qualifiche accademiche di dottore, dottore magistrale e dottore di ricerca. La qualifica di dottore magistrale compete, altresi', a coloro i quali hanno conseguito la laurea secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509.”
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Un avvio molto lento 52
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La Classe LMG/01 Solo il nuovo Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza prende il via dall’anno accademico DM 25 novembre 2005 (GU 293, ) Percorso unitario quadriennale, successivo all’anno di base (??) DM 21 dicembre 2005 (GU ) DM 5 aprile 2005 (GU 222, ) IUS/06
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Una parentesi ..sanitaria
Le bozze con le classi per trasformare i Corsi di studio finalizzati alle professioni sanitarie vengono “congelate” L’applicazione del DM 270 per questi Titoli è quindi rinviata Si prosegue con le classi previste dal DM 509/99
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Le professioni sanitarie
DECRETO 2 Aprile 2001 (LAUREE) Determinazione delle classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie (GU n. 128 del Suppl. Ordinario n.136) 4 classi DECRETO 2 Aprile 2001 (LAUREE SPECIALISTICHE) Determinazione delle classi delle lauree specialistiche universitarie delle professioni sanitarie (GU n. 128 del Suppl. Ordinario n.136)
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I corsi di laurea triennali 1
Conferiscono titoli abilitanti ad una delle professioni ricomprese nella classe Sono istituiti e attivati dalle Facoltà di Medicina e Chirurgia; i corsi per Educatore professionale e per Tecnico della prevenzione sono Interfacoltà (con Medicina e Chirurgia)
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I corsi di laurea triennali 2
La prova finale è un esame di stato abilitante all’esercizio della professione Sessioni, contenuti, Commissione fissati da DM
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La conversione dei titoli equipollenti ai fini professionali
Molti atenei hanno predisposto percorsi formativi ad hoc destinati a quanti in possesso di un titolo equipollente secondo il DM sanità 27 luglio 2000 Ammissione in deroga alla programmazione nazionale (essendo persone già abilitate) Perché convertire il titolo?
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I Corsi di laurea specialistica
Sono istituiti e attivati dalle Facoltà di Medicina e Chirurgia; i corsi per l’ambito dell’Educazione professionale (2/S) e della prevenzione (4/S) sono Interfacoltà (con Medicina e Chirurgia) Ai fini dell’ammissione il DM assegna punteggi differenti ai titoli posseduti dai candidati
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Decreto Ministeriale 1 luglio 2008
Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie La valutazione dei titoli accademici e professionali, per la classe di laurea specialistica delle scienze infermieristiche e ostetriche avverrà sommando il punteggio del titolo presentato per l'accesso così individuato: - diploma di laurea abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica di interesse: punti 7; - diploma universitario, abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica di interesse: punti 6; - titoli abilitanti all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica di interesse, di cui alla legge n.42/1999: punti 5
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Legge 8 gennaio 2002, n. 1 È il riferimento normativo per quanto riguarda la validità dei titoli per l’ammissione ai Corsi di laurea specialistica 10. I diplomi, conseguiti in base alla normativa precedente, dagli appartenenti alle professioni sanitarie di cui alle leggi 26 febbraio 1999, n. 42, e 10 agosto 2000, n. 251, e i diplomi di assistente sociale sono validi ai fini dell'accesso ai corsi di laurea specialistica, ai master ed agli altri corsi di formazione post- base di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.509, attivati dalle università. All'articolo 1, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, alla lettera a), dopo la parola: "architettura" sono inserite le seguenti: "ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie,".
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Nella Legge non si parla di equipollenza piena: i titoli di studio servono solo conditio sine qua non per accedere alla prova di ammissione.
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Le nuove classi DECRETO 16 Marzo (LAUREE) Determinazione delle classi delle lauree universitarie. (GU n. 155 del Suppl. Ordinario n.153) 43 classi DECRETO 16 Marzo (LAUREE MAGISTRALI) Determinazione delle classi di laurea magistrale. (GU n del Suppl. Ordinario n.155) 94 classi
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Novità che complicano ulteriormente
Art. 1 Non possono essere istituiti due diversi Corsi di laurea afferenti alla medesima classe qualora le AAFF degli ordinamenti non si differenzino per almeno 40/30 CFU (se i corsi sono uguali si tratta invece di ordinamento replicato)
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Per differenza si intende la somma dei valori assoluti delle differenze dei CFU per SSD
Se l’ordinamento è organizzato ad intervalli di CFU la differenziazione nella fase di istituzione la certifica il Rettore Il controllo automatico viene rinviato all’OFF.F Va garantita tra curricula del corso A e curricula del corso B
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(Controllo affidato ai Nuclei di valutazione)
Di norma 90/60 CFU di insegnamenti tenuti da docenti (professori o ricercatori) di ruolo nel SSD (1 docente =2 insegnamenti per questo fine) (Controllo affidato ai Nuclei di valutazione)
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Novità che complicano ulteriormente
Corsi Interclasse ? <attenzione per le equipollenze> 2010/2011 stop alle immatricolazioni 509/99 (classi 4 agosto 2000 e 23 gennaio 2001 soppresse) Adeguamento (da DM 509 a 270) contemporaneo di tutti i Corsi attivati nella classe 67
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Risultati di apprendimento attesi Attività classificate ISTAT
complicazioni Se attivo secondo il DM 270 disattivo il parallelo Corso secondo il DM 509/99 Solo CFU interi CFU minimi per AA.FF affini (18/12) e a scelta (12/8 tra tutti gli insegnamenti attivati nell’ateneo) Risultati di apprendimento attesi Attività classificate ISTAT Riconoscimento CFU nei trasferimenti (RDCS)
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Numero massimo esami/verifiche finali (20/12)
complicazioni Numero massimo esami/verifiche finali (20/12) Esame integrato e Moduli coordinati Numero massimo di CFU riconoscibili per conoscenze e abilità professionali certificate individualmente o acquisite in attività formativa post secondaria progettata o realizzata in collaborazione dell’ateneo (60/40)
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Complicazioni “magistrali”
Art. 6 Le integrazioni curriculari prima dell’iscrizione al 2° ciclo RDA fissa le modalità di verifica della personale preparazione richiesta per l’ammissione alla LM Pluralità di curricula per favorire l’iscrizione di studenti con titoli di 1° livello differenti 70
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Gli accessori della riforma (1): La Banca dati OFF.F
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Strumento attraverso il quale gli atenei comunicano con il MIUR
DM 270/04 Articolo 9 Istituzione e attivazione dei corsi di studio comma 3: “L’attivazione dei corsi di studio di cui al comma 2 è subordinata all’inserimento degli stessi nella banca dati dell’offerta formativa del Ministero, sulla base di criteri stabiliti con apposito decreto ministeriale.” Strumento attraverso il quale gli atenei comunicano con il MIUR 72
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La Banca dati OFF.F Si articola in 3 sezioni
RAD: Regolamenti Didattici di Ateneo, relativa agli ordinamenti didattici dei Corsi di studio Off.F: Offerta Formativa, relativa all’attivazione dei Corsi di studio, che viene annualmente ridefinita Off.F pubblica: annualmente ridefinita, volta a fornire le informazioni necessarie sull’offerta didattica delle università
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Istituzione Avviene nella sezione RAD della Banca dati
Entro il 31 gennaio gli atenei caricano le proposte di ordinamento (anche le modifiche ad ordinamenti già istituiti) Entro il 30 aprile il parere CUN (dal 2011/2012 entro il 15 marzo) Entro il 15 maggio chiusura PRE-OFF.F (dal 2011/2012 entro il 15 aprile)
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L’istituzione degli Ordinamenti (RAD)
Progetto Consultazione parti sociali Delibere strutture didattiche Nucleo di Valutazione di Ateneo Organi Collegiali (SA obbligatorio) Comitato Regionale di Coordinamento Chiusura banca dati MIUR (31 gennaio) Parere CUN (30 aprile) Decreto Direttoriale MIUR Decreto del Rettore (fissa l’entrata in vigore)
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Esempio ordinamento 509.pdf 270.pdf
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Attivazione Avviene selle sezione Offerta formativa annuale
In una prima fase i Corsi di studio devono transitare nella sezione PRE-OFF.F Se superano i controlli automatici è possibile l’attivazione in OFF.F Successivamente l’OFF.F viene pubblicata
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L’attivazione dei Corsi di studio
Inserimento Corsi (dalla sezione RAD alla sezione PRE-OFF.F) Attivazione Curricula Verifica possesso requisiti necessari “teorici” Verifica effettivo possesso requisiti: relazione Nucleo di Valutazione Delibera Organi collegiali Chiusura PRE-OFF.F Requisiti di trasparenza 31 ottobre (insegnamenti-moduli)
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Ordinamento (RAD) o Regolamento?
Classe/i di laurea Gruppo Facoltà RAD Attività formative curricula Ambiti disciplinari Range REGOLAMENTO (conforme al RAD) DIDATTICO SSD Insegnamenti 19+1 VERIFICHE (Moduli)
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L’accesso ai Corsi di studio
Con l’attuazione del DM 270/04 gli atenei DEVONO verificare - il possesso delle conoscenze richieste per l’accesso ai Corsi di 1° ciclo o unico - la personale preparazione dei laureati (distinta dai requisiti curriculari) per l’accesso ai Corsi di 2° ciclo
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Per i Corsi di laurea e i cicli unici avremo quindi
Prova di accesso - Di accertamento del possesso delle conoscenze (obbligatoria ma non vincolante; se non positiva assegnazione di OFA da sanare entro il 1° anno) - Selettiva per l’accesso programmato (se votazione inferiore a minimo prefissato con assegnazione di OFA da sanare entro il 1° anno)
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La programmazione degli accessi
La legge 2 agosto 1999, n. 264
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La legge 2 agosto 1999, n. 264 Programmazione Nazionale (art. 1,co. 1, lettere a-e) Programmazione locale (art. 2, co. 1, lettere a-b) “Vecchio” e “Nuovo” (art. 7 DM 544/07) ruolo del MiUR
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Valutazione dell’offerta potenziale
PARAMETRI 1) Posti nelle aule 2) attrezzature e laboratori scientifici per la didattica 3) Personale docente 4) Personale tecnico 5) Servizi di assistenza e tutorato
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inoltre N° Tirocini attivabili e posti disponibili nei laboratori e nelle aule attrezzate per attività pratiche, se l’ordinamento prevede obbligo di tirocinio e/o di attività tecnico-pratiche e di laboratorio Modalità di partecipazione alle anzidette attività formative obbligatorie (es. turni) nonché per l’utilizzo di tecnologie e metodologie per la formazione a distanza
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Programmazione accessi
Fabbisogno di professionalità Delibera Facoltà (schemi CNVSU) Relazione del nucleo (programmazione locale) Delibera del Senato Invio al MIUR Decreti MIUR (di modalità e contenuti prove e di determinazione e assegnazione posti o, per art. 2, di rispetto condizioni) Bandi
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Inoltre (art. 4, c. 1, Legge 264/99) DDMM che definiscono per ciascuna tipologia di Corsi indicata all’art. 1, comma 1, lettera a) e b) della Legge 264/99 le modalità e contenuti della prova di ammissione e, dal 2010 (forse?) anche i punteggi da attribuire alla “valorizzazione della qualità dei risultati scolastici” Pubblicazione di tutti gli Avvisi almeno 60 giorni prima della prova Risultati entro 15 giorni successivi la prova
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D.Legislativo “10 (25) punti” (14 gennaio 2008, n. 21 )
Art. 4. Valorizzazione della qualita' dei risultati scolastici ai fini dell'accesso ai corsi di laurea universitari di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264. Il punteggio massimo degli, esami di ammissione ai corsi universitari, di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n.264, e' di 100 punti (90 punti riservati al test). Legge n. 14/2009, art. 37, commi 1-2ter i 25 punti diventano 10; …si applicano dal
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si applica alle Lauree magistrali / specialistiche?
E le lauree magistrali? La Legge 264/99 si applica alle Lauree magistrali / specialistiche? Il Comma 2 dell’art. 4 comunque vieta l’introduzione di ulteriori fattispecie quindi il numero programmato può applicarsi solo alle tipologie di Corsi previste dalla stessa La legge 1/2002 chiarisce parzialmente
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All'articolo 1, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n
All'articolo 1, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, alla lettera a), dopo la parola: "architettura" sono inserite le seguenti: "ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie,". Quindi Art. 1. 1. Sono programmati a livello nazionale gli accessi: a) ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria, in architettura, ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie, nonché ai corsi di diploma universitario, ovvero individuati come di primo livello in applicazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n.127, e successive modificazioni, concernenti la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni, in conformità alla normativa comunitaria vigente e alle raccomandazioni dell'Unione europea che determinano standard formativi tali da richiedere il possesso di specifici requisiti;
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Gli “accessori” della riforma (2): il supplemento al diploma
Il Diploma Supplement (DS) è una certificazione integrativa del titolo conseguito al termine di un corso di studio in una università o in un istituto di istruzione superiore. Il suo rilascio è disciplinato dal Regolamento Didattico di Ateneo, come previsto dal Regolamento sull’autonomia didattica degli atenei (DM 270/04, art. 11, comma 8). Il rilascio del DS è obbligatorio a partire dal 2005 (art. 6, DM 30 aprile 2004 prot. 9/2004).
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Corrisponde al modello europeo sviluppato per iniziativa della Commissione Europea, del Consiglio d'Europa e dell'Unesco è la descrizione della natura, del livello, del contesto, del contenuto e dello status degli studi effettuati e completati dallo studente è costituito da otto sezioni: dati anagrafici, titolo di studio, livello del titolo, curriculum e voti, funzioni del titolo, informazioni aggiuntive, certificazione, descrizione del sistema nazionale di istruzione superiore. è un certificato che contiene solo dati ufficiali sulla carriera dello studente con esclusione di valutazioni discrezionali, dichiarazioni di equivalenza o suggerimenti relativi al riconoscimento.
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Viene rilasciato in automatico (!) e senza spese per lo studente (!)
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Berlino 2003 Riconoscimento dei titoli: adozione di un sistema di titoli di facile leggibilità e comparabilità. I Ministri sottolineano l'importanza della Convenzione di Lisbona sul riconoscimento che dovrebbe essere ratificata da tutti i paesi partecipanti al Processo di Bologna, e fanno appello alle reti ENIC e NARIC, congiuntamente alle competenti autorità nazionali, per incoraggiarne l'applicazione. I ministri stabiliscono inoltre l'obiettivo che a partire dal 2005 ogni studente, al compimento dei suoi studi, riceva il Supplemento al Diploma automaticamente e senza spese. Il Supplemento dovrebbe essere rilasciato in una lingua europea ad ampia diffusione. Essi fanno quindi appello alle istituzioni e ai datori di lavoro affinché facciano un uso sempre più esteso del Supplemento al Diploma. Potranno così trarre vantaggio dalla maggiore trasparenza e flessibilità dei sistemi di titoli di istruzione superiore sia per favorire l'occupabilità dei laureati che per facilitare il riconoscimento accademico ai fini del proseguimento degli studi.
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“Roma 2007” Il "Supplemento al diploma" è soggetto all'imposta di bollo nella misura di 14,62 euro per ogni foglio. Il certificato integrativo del diploma di laurea rientra infatti tra i "certificati, estratti di qualunque atto e documento e copie dichiarate conformi all'originale" rilasciati da pubblici ufficiali, per i quali è prevista l'applicazione del tributo nella misura indicata (articolo 1, tariffa, allegata al Dpr n. 642/1972). La precisazione è contenuta nella risoluzione n. 185/E del 25 luglio 2007, con la quale l'agenzia delle Entrate ha risposto a una Università che chiedeva quale fosse il trattamento fiscale, ai fini dell'imposta di bollo, da applicare al certificato che, introdotto a partire dal 2005, riporta le principali indicazioni relative al curriculum seguito dallo studente per conseguire il titolo. Va rilasciato in bollo sin dall’origine (1 marca da bollo ogni 4 pagine).
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Per saperne di più….. MIUR (Studenti e diritto allo studio)
Bologna Process (schede tematiche) Esempio
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Gli “accessori” della riforma (3)
Anagrafe nazionale studenti e laureati Con la firma del decreto 30 aprile 2004 prende il via l'Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle università italiane. Trova, così, attuazione il disposto della legge 170/2003 che ha previsto l'istituzione di questo indispensabile strumento di governo del sistema.
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Attraverso gli elementi che dagli atenei italiani confluiscono nella banca dati ministeriale è possibile monitorare in modo unitario e costante, sulla base di dati omogenei ed affidabili, lo svolgersi delle carriere di tutti gli studenti universitari. In pratica, con questo strumento, gli studenti (ma anche gli Atenei) sono seguiti passo a passo nel loro percorso formativo
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Il vantaggio è duplice: da una parte il sistema può conoscere i successi registrati dagli studenti e le difficoltà eventualmente affrontate; dall'altra l'Anagrafe fornisce al sistema tutti gli elementi conoscitivi che consentiranno di mettere a punto interventi correttivi, incentivanti, etc..
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Il passaggio ulteriore lo troviamo nelle linee di indirizzo per il triennio 2007-2009 (allegato A)
Saranno potenziati gli strumenti di monitoraggio dell’andamento e dei risultati del sistema integrando e rendendo maggiormente interoperative ° la banca dati OFF.F ° l’anagrafe degli studenti ° l’anagrafe dei laureati ° gli archivi del personale e spese correlate ……
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Dall’istituzione all’attivazione Le Linee Guida Nazionali
dei Corsi di studio Le Linee Guida Nazionali
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DECRETO MINISTERIALE 26 Luglio 2007 Attuazione dei DD. MM
DECRETO MINISTERIALE 26 Luglio Attuazione dei DD.MM. in data 16 marzo (classi di laurea e di laurea magistrale) - decreto ministeriale di definizione delle linee guida per l'istituzione e l'attivazione da parte delle Università dei corsi di studio (GU n del Suppl. Ordinario n.212)
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Fa chiarezza rispetto ad una serie (non tutti
Fa chiarezza rispetto ad una serie (non tutti!) di dubbi interpretativi i DDMM 16 marzo 2007 Fissa la “corrispondenza” tra classi 509/99 e classi 270/04
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1. Obiettivi generali 1.1. Le ragioni di una riforma 1.2. Qualità, coerenza, convergenza nel quadro europeo 1.3. Obiettivi di sistema 1.4. Correggere le tendenze negative 1.5. Mobilità e altre azioni rivolte agli studenti 1.6. Spostare la competizione dalla quantità alla qualità 2. Chiarimenti interpretativi dei D.M. 3. Raccomandazioni 4. L’attivazione dei nuovi percorsi formativi
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Obiettivo: ridurre il n° di Corsi
Nell’a.a. 1999/2000 erano attivi Corsi di laurea Nell’a.a. 2005/2006 erano attivi Corsi di laurea, corsi di laurea specialistica, 182 corsi a ciclo unico + curricula Nel 2007/2008 i Corsi erano 5.879 (attenzione però anche alla proliferazione degli insegnamenti Nell’a.a. 2002/2003 erano attivati insegnamenti …. Nel 2006/ ). nota di indirizzo imminente (60% >4,4 CFU; 5,8 CFU media)
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Obiettivi di sistema Aumentare i laureati Ridurre gli abbandoni
Durata reale = durata normale prevista Aumentare la qualità Prerequisiti elevati per accedere alle LM e Curricula con accessi differenziati
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Correggere le tendenze negative
Ridurre il numero dei Corsi di studio Aumentare i curricula (ampia base comune) Attività di ricerca coerente ai profili dei Corsi Compattare la didattica Competenze e abilità professionali accertate e certificate individualmente Incentivare corsi in lingua straniera (inglese)
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Mobilità e altre azioni rivolte agli studenti
Riconoscere CFU nei trasferimenti/passaggi Chiarezza su conoscenze e competenze accertate per l’accesso alle LM (no al numero chiuso) Sperimentare la “carta dei diritti e doveri degli studenti” Orientamento, tutorato iniziale, internet, internazionalizzazione, stages, lauree scientifiche, buone pratiche
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Competizione: dalla quantità alla qualità
Autonomia = competizione tra atenei = QUALITA’ DELL’OFFERTA FORMATIVA (+produzione scientifica) Autovalutazione, Valutazione esterna, sistemi locali di assicurazione della qualità (strategie di miglioramento) Verso l’accreditamento dei Corsi di studio e la valutazione dei risultati
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Chiarimenti interpretativi i DD.MM
Differenziazione; Interclasse; “parallellismo 509 vs 270” per la contestuale disattivazione Utilizzo degli intervalli di CFU(in certi casi anche da 0), conteggio esami, CFU prova finale
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Raccomandazioni Scelte progettuali
No alla limitazione ingiustificata degli accessi: utilizzare gli OFA entro il 1° anno Accesso alle LM Riconoscimento CFU conseguiti all’estero in base agli obiettivi del Corso Diploma supplement Attività a scelta dello studente Monitoraggio carriere Stabilità Regolamenti didattici Adeguati SISTEMI INFORMATIVI
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L’attivazione dei nuovi percorsi
Le linee Guida anticipano il “quadro generale” dei nuovi requisiti necessari per l’attivazione dei Corsi di studio di I e II livello in fase di prima applicazione della riforma
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Definire i requisiti necessari
Regole di trasparenza e condizioni necessarie per la comunicazione Modalità per l’assicurazione della qualità Risorse docenza di ruolo e grado di copertura dei SSDD Regole dimensionali (utenza sostenibile) Inoltre - Procedure e scadenze ministeriali - Norme particolari per nuovi atenei o non statali
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Paragrafo 4.5: trasparenza (almeno on-line) (1)
a) gli obiettivi formativi specifici, includendo un quadro delle conoscenze da acquisire e delle competenze e abilità da acquisire e indicando ove possibile i profili professionali di riferimento; b) l’elenco degli insegnamenti con l’indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e l’eventuale articolazione in moduli; c) i CFU assegnati per ogni insegnamento e le eventuali propedeuticità; d) la tipologia delle forme didattiche adottate, anche a distanza e le modalità della verifica della preparazione; e) le attività a scelta dello studente e i relativi CFU f) le altre attività formative previste e i relativi CFU; g) le modalità di verifica della conoscenza delle lingue straniere e i relativi CFU; h) le modalità di verifica di altre competenze richieste e i relativi CFU; i) le modalità di verifica dei risultati degli stages, dei tirocini e dei periodi di studio all’estero e i relativi CFU;
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(2) l) i CFU assegnati per la preparazione della prova finale, le caratteristiche della prova medesima e della relativa attività formativa personale; m) gli eventuali curricula offerti agli studenti, e le regole di presentazione dei piani di studio individuali; n) le altre disposizioni su eventuali obblighi degli studenti; o) gli eventuali requisiti per l’ammissione e le modalità di verifica; p) le modalità per l’eventuale trasferimento da altri corsi di studio; q) i docenti del corso di studio, con specifica indicazione dei docenti di cui all’art. 1, comma 9 dei D.M. sulle classi di laurea, e dei loro requisiti specifici rispetto alle discipline insegnate; r) le attività di ricerca a supporto delle attività formative che caratterizzano il profilo del corso di studio.
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(3) Altre informazioni, relative ai risultati raggiunti in termini di occupabilità, alla situazione del mercato del lavoro nel settore, al numero degli iscritti per ciascun anno e alle previsioni sull’utenza sostenibile, alle relazioni dei Nuclei di valutazione e alle altre procedure di valutazione interna ed esterna, alle strutture e ai servizi a disposizione del corso e degli studenti iscritti, ai supporti e servizi a disposizione degli studenti diversamente abili, all’organizzazione della attività didattica, ai servizi di orientamento e tutorato, ai programmi di ciascun insegnamento e agli orari delle attività, devono essere garantite agli studenti, di norma attraverso le stesse modalità.
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Le indicazioni DEL CUN Motivi dell’istituzione di più corsi nella classe e ordinamenti replicati Le sintesi dei pareri No ai curricula nell’ordinamento Descrittori europei Le conoscenze per l’accesso
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L’attivazione dei Corsi di studio
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Dove posso attivare i Corsi di studio?
La Legge finanziaria 2007 vieta sino al 2009 compreso di istituire e attivare Facoltà e Corsi di studio in sedi diverse da quelle previste nello Statuto salvo che Si tratti di comune confinante o istituzione di centri di ricerca. Le linee generali MiUR per il triennio specificano ulteriormente (DM 362 del 3 luglio 2007) Pertanto, fino alla definizione dell’offerta formativa l’attivazione dei Corsi di laurea e laurea magistrale può essere attuata Nella stessa sede didattica (didattica prevalente) dell’a.a. precedente Nel comune sede legale e amministrativa dell’ateneo o comune confinante Presso Centri di ricerca (Nucleo, Comitato Regionale, CNVSU, MiUR) ….Se professioni sanitarie (o assimilate) c/o aziende ospedaliere o altre strutture del ssn o private accreditate sulla base di protocolli d’intesa
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Requisiti per l’attivazione
Si riferisco all’attivazione annuale dell’offerta formativa degli atenei Sono previsti dal DM 270/04, art. 9 “Le Università attivano i corsi di studio nel rispetto dei requisiti strutturali, organizzativi, e di qualificazione dei docenti dei corsi determinati con DM..” L’attivazione è subordinata all’inserimento dei Corsi nella banca dati dell’offerta formativa sulla base di criteri stabiliti con apposito DM
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Requisiti per l’attivazione dei Corsi
Requisiti minimi: DM 27 GENNAIO 2005, N. 15 (e successive modificazioni) Si applicano ai Corsi 509/99, ad alcune classi 270/04 (es. servizio sociale), ai Corsi on-line Requisiti necessari: DM 31 ottobre 2007 N. 544 e DD 10 giugno 2008 N. 61 Si applicano a tutti i Corsi quando previsto
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Inoltre… il possesso dei Requisiti qualificanti 122
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I requisiti necessari I requisiti di trasparenza e condizioni necessarie per la comunicazione rivolta agli studenti e a tutti i soggetti interessati relativamente alle caratteristiche dei corsi di studio; I requisiti per la assicurazione della qualità dei processi formativi; I requisiti di strutture e di docenza di ruolo che devono essere disponibili per sostenere i corsi e il grado di copertura dei SSDD che li caratterizzano; Le regole dimensionali relative agli studenti sostenibili per ciascun Corso
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I requisiti necessari Sono preordinati ad indirizzare le azioni degli Atenei nelle TRE fasi di definizione della propria offerta formativa Progettazione Attivazione Funzionamento
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verifica del possesso dei requisiti necessari
avviene in 3 fasi Autovalutazione della sostenibilità teorica (requisiti necessari di docenza) attraverso la pre-OFF.F Avvalendosi dei Nuclei, verifica ex ante sostenibilità effettiva dei singoli Corsi in relazione all’impegno dei docenti nelle attività didattiche del Corso Verifica ex post attraverso i sistemi informativi del MiUR (di tale verifica si tiene conto ai fini dell’attribuzione dei fondi ministeriali = €)
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I Requisiti necessari di docenza: “le teste” 1
La sostenibilità teorica di 1 corso di laurea triennale è data da 12 docenti (4 ogni anno di corso attivato; sconto per successivi nella classe) 1 corso di laurea magistrale biennale è data da 8 docenti 1 corso di laurea magistrale a ciclo unico è data da 20 docenti (se 5 anni) 1 corso di laurea magistrale a ciclo unico è data da 24 docenti (se 6 anni – Medicina e Odontoiatria)
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Requisiti necessari di docenza 2
La Situazione teorica ipotizzata prevede l’impegno esclusivo del docente nelle attività didattiche di UN SINGOLO CORSO DI STUDIO. La verifica avviene per Facoltà nella sezione pre-OFF.F
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Le dimensioni dei Corsi di studio
Sono stabilite dalla classe di afferenza del Corso di studio (L, LM, CU). Le classi sono state raggruppate in 4 Gruppi Ciascun gruppo prevede una numerosità massima di studenti Se l’utenza sostenibile (ovvero la media delle immatricolazioni) dichiarata dall’ateneo in fase di attivazione supera tale numerosità massima, il Corso a livello teorico si “sdoppia”
129
W = numero immatricolati - 1
Se il Corso si sdoppia deve essere sostenuto da ulteriore docenza, come si trattasse di un secondo Corso nella classe (affine) La sostenibilità teorica va aumentata di un numero di docenti pari al prodotto fra numero di docenti teorici previsti per il secondo corso della classe (1 docente in meno per ciascun anno) e fattore w di ponderazione W = numero immatricolati numerosità massima (Arrotondo intero superiore)
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Esempio: LM in Giurisprudenza: Raggruppamento Cicli UNICI, Gruppo D
NUMEROSITA’ MASSIMA 250 UTENZA SOSTENIBILE DICHIARATA: 700 Numero docenti teorici necessari: 20 per il 1° Corso; 15 per “successivi” W= 700/250 – 1 W= 1,8 Docenti necessari 20+ [15*1,8]=47
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I Requisiti necessari di docenza: “la copertura dei SSD” (1)
Il grado di copertura dei SSD base e caratterizzanti i Corsi di studio pari ad almeno il 50% La verifica (autovalutazione in pre-OFF.F) viene effettuata separatamente per i Corsi di studio di I e II ciclo (in entrambi i casi su tutta la docenza disponibile nella Facoltà)
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Per ogni Facoltà si predispone un elenco dei settori S/D contemplati nelle attività di base e caratterizzanti dei corsi di studio di ciascuna classe. Tale elenco va confrontato con l’elenco dei settori S/D cui afferiscono i docenti di ruolo della Facoltà al fine di pervenire ad una matrice di presenza/assenza di un settore S/D all’interno di ogni classe, prescindendo, in questa fase, dalle possibili molteplici attivazioni di un settore da parte di più corsi all'interno di una stessa classe. La verifica viene effettuata per Facoltà e per singola classe di laurea/laurea magistrale
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Un settore SSD si intende:
Coperto se nella Facoltà è presente un numero di docenti di ruolo almeno pari al numero delle classi in cui il settore viene attivato. In tal caso il settore verrà considerato con grado di copertura pari ad 1. Parzialmente coperto se il numero di docenti della Facoltà afferenti al settore è superiore a zero, ma inferiore al numero di volte in cui il settore compare nelle diverse classi. In tal caso il settore in oggetto viene considerato con grado di copertura pari al rapporto tra il numero di docenti afferenti al settore ed il numero di docenti necessari alla sua totale copertura.
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Calcolo del grado di copertura
Esempio: la Facoltà di Economia ha attivato nell’Offerta Formativa 2008/ Corso di laurea in classe L-18 (Economia e Management), 2 Corsi di laurea magistrale in classe LM-77 (Economia e Direzione aziendale; Economia e Diritto), 1 Corso di laurea magistrale in classe LM-56 (Economia e Finanza) Ad ogni SSD spuntato (attività formative di base e caratterizzanti) in almeno un corso di studio della classe viene attribuito il relativo grado di copertura 134
135
N. Settore Classe L-18 Docenti Necessari Docenti Presenti Copertura Settore 1 IUS/01 2 IUS/04 3 IUS/05 4 IUS/12 5 SECS-P/01 7 6 SECS-P/03 SECS-P/07 8 SECS-P/08 9 SECS-P/09 10 SECS-P/10 11 SECS-P/11 12 SECS-S/01 13 SECS-S/03 14 SECS-S/06 Totale Grado di copertura classe L-18= 13/14= 0,922 (superiore al valore soglia del 50%)
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N. Settore Classe LM-56 Classe LM-77 Docenti Necessari Docenti Presenti Copertura Settore 1 IUS/04 2 IUS/05 3 IUS/12 4 SECS-P/01 7 5 SECS-P/03 0.5 6 SECS-P/07 SECS-P/08 8 SECS-P/09 9 SECS-P/10 10 SECS-P/11 11 SECS-S/01 12 SECS-S/03 13 SECS-S/06 Totale 6,5 9,5 Grado di copertura classe LM-56= 6,5/7= 0,928 (superiore al valore soglia del 50%) Grado di copertura classe LM-77= 9,5/11 = 0,863(superiore al valore soglia del 50 %)
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I requisiti di trasparenza 1 (509 e 270)
Informazioni da inserire nel RAD, nell’OFF.F e nell’OFF.F pubblica per una esaustiva conoscenza delle caratteristiche dei Corsi attivati Il Decreto direttoriale prevede che entro l’inizio delle attività didattiche o comunque entro il 31 ottobre (prorogato al 1° dicembre per 2008) siano disponibili on-line dettagliate informazioni sui Corsi di studio (a partire dall’OFF.F 2009/2010 anche questo requisito entro il 15 maggio…)
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I requisiti di trasparenza 2
Il Nucleo di valutazione verifica anche in itinere (anche il CNVSU) la presenza e la qualità delle informazioni inserite nella Banca dati dell’Offerta formativa Il MIUR verifica anche ex post il possesso requisiti utilizzando i sistemi informativi del Ministero (€)
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I requisiti di trasparenza 3
Informazioni sui Corsi di studio (esempio nella OFF.F pubblica vanno pubblicati i nominativi dei tutor; i siti di ateneo dove sono consultabili i requisiti di ammissione ai Corsi) Informazione sui singoli insegnamenti (esempio nella banca dati dell’offerta formativa vanno inserite denominazione, CFU, ripartizione ore (25*CFU), in quali Corsi base o caratterizzante; i siti dove sono consultabili programma, distribuzione statistica voti, …)
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I requisiti di trasparenza 4
Informazioni sull’Ateneo (esempio nella OFF.F pubblica vanno pubblicati i siti internet dove lo studente trova il regolamento didattico di ateneo; programmi di mobilità internazionale, etc.) Informazioni sulle Facoltà (esempio nella OFF.F pubblica vanno inseriti i siti internet dove consultare informazioni sull’organizzazione; le mappe, i nominativi dei rappresentanti degli studenti, etc.)
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Requisiti di strutture (509 e 270)
La verifica avviene per Facoltà con relazione del Nucleo di Valutazione di Ateneo utilizzata anche per la PROGRAMMAZIONE LOCALE DEGLI ACCESSI.
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I requisiti per l’assicurazione della qualità (509 e 270)
Si riferiscono ad una serie di indicatori definiti dal CNVSU e riportati nell’allegato A al DM 544 Di efficienza (es. un PRESIDIO per l’assicurazione della qualità dei Processi formativi, RICONOSCIUTO da CNVSU) Di efficacia (es. strumenti per la verifica della preparazione iniziale) La verifica compete al Nucleo di valutazione
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Le regole dimensionali per gli studenti (509 e 270)
Consentono ai Nuclei di Valutazione di individuare i Corsi di studio con un “numero di immatricolati” troppo basso (inferiore al 20% per L e al 10% per LM della numerosità di riferimento della classe) Le università indicano le motivazioni strategiche a sostegno dell’attivazione o gli interventi messi in atto per aumentare gli iscritti
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Requisiti qualificanti
Si riferiscono alle linee generali di indirizzo della programmazione triennale (DM 362 del 3 luglio 2007) e ai relativi indicatori Il Corso di studio attivato soddisfa almeno 5 dei 7 requisiti indicati nell’allegato D al DM 544/07? In caso affermativo il Corso poteva contribuire all’indicatore a.1 del piano triennale (n° corsi attivati/n° corsi in possesso dei requisiti qualificanti)
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Il ruolo del Nucleo di Valutazione
per le istituzioni si pronuncia sulla corretta progettazione delle proposte, sulla adeguatezza e compatibilità delle stesse con le risorse di docenza e di strutture destinabili dall’Ateneo al riguardo, nonché sulla possibilità che le iniziative possano contribuire agli obiettivi di razionalizzazione e qualificazione dell’offerta formativa di cui al D.M. n. 3 luglio 2007, n. 362 (linee generali d’indirizzo della programmazione delle Università per il triennio ).
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Il ruolo del Nucleo di Valutazione
per le attivazioni Verifica se i requisiti teorici sono coerenti all’effettivo impegno dei docenti nei Corsi compresa la copertura dei 60 o 90 CFU di insegnamenti; se è assicurata la copertura e come (ruolo o meno) per gli insegnamenti dell’intero Corso. valuta, sulla base delle indicazioni ricevute dal CNVSU le nuove attivazioni che non hanno i requisiti necessari se non per il 1° anno. Esprime un giudizio di congruità e di rilevanza per i Corsi con un numero di immatricolati ovvero una media di iscritti ai primi due anni inferiore al 20% (L e CU) o 10% (LM) della numerosità di riferimento della classe. Predispone apposita relazione favorevole per Facoltà relativamente ai requisiti di strutture che sostengono la proposta formativa anche in relazione al numero di studenti iscritti, insegnamenti, etc. Tale relazione viene utilizzata dal MUR per il DM che accerta il rispetto il rispetto delle condizioni previste dalla legge 264/99, art. 2.
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Utilizza gli indicatori di EFFICIENZA ed EFFICACIA individuati dal MIUR per l’assicurazione della qualità Verifica la qualità delle informazioni per la trasparenza, anche in itinere, insieme al CNVSU.
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Sviluppi futuri Bozze sanitarie Linee guida Governo
Nota di indirizzo (-20 % dei Corsi; almeno 6 CFU per gli esami in carriera ….) …arrivederci
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