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PubblicatoSesto Cozzolino Modificato 11 anni fa
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Programma nazionale di protezione dei minori stranieri non accompagnati Finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali Il Programma nazionale di protezione dei minori stranieri non accompagnati e la rete dei Comuni: incontri di approfondimento con i progetti territoriali LA TUTELA Promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali realizzato da ANCI - Associazione Nazionale Comuni Italiani
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Programma nazionale di protezione dei minori stranieri non accompagnati Finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali LA TUTELA PER I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI LA TUTELA PER I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI 1
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Programma nazionale di protezione dei minori stranieri non accompagnati Finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali Premessa Pertanto, nellapplicazione dellistituto della tutela ai minori stranieri non accompagnati ci si avvale di: Pertanto, nellapplicazione dellistituto della tutela ai minori stranieri non accompagnati ci si avvale di: norme e delle disposizioni previste dalla legge italiana in materia di assistenza e protezione dei minori. norme e delle disposizioni previste dalla legge italiana in materia di assistenza e protezione dei minori. testi normativi sopranazionali (convenzioni, disposizioni) in materia di diritti e garanzie dei minori. testi normativi sopranazionali (convenzioni, disposizioni) in materia di diritti e garanzie dei minori. 2 Non è presente in Italia una normativa che disciplini in modo specifico la tutela per i minori stranieri non accompagnati.
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Programma nazionale di protezione dei minori stranieri non accompagnati Finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali I testi normativi internazionali forniscono un significativo ancoraggio per lapplicazione dell istituto della tutela (previsto dal Codice Civile italiano) anche per i minori stranieri non accompagnati I testi normativi internazionali forniscono un significativo ancoraggio per lapplicazione dell istituto della tutela (previsto dal Codice Civile italiano) anche per i minori stranieri non accompagnati Testo normativo fondamentale è la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, ratificata in Italia e resa esecutiva con legge n. 176/91, Testo normativo fondamentale è la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, ratificata in Italia e resa esecutiva con legge n. 176/91, 3 Altre convenzioni sopranazionali che orientano la complessa materia della protezione dei minori: Convenzione de LAja del 5 ottobre 1961 sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, ratificata in Italia con legge 742/1980, Convenzione de lAja del 28 maggio 1970 in materia di rimpatrio dei minori, ratificata con legge 396/1975, Convenzione di Lussemburgo del 20 maggio 1980 sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e sulla ristabilimento dell'affidamento dei minori, e Convenzione de LAja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, ratificate in Italia e rese esecutive con Legge n. 64/1994: Recepimento di convenzioni europee sui minori Altre convenzioni sopranazionali che orientano la complessa materia della protezione dei minori: Convenzione de LAja del 5 ottobre 1961 sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, ratificata in Italia con legge 742/1980, Convenzione de lAja del 28 maggio 1970 in materia di rimpatrio dei minori, ratificata con legge 396/1975, Convenzione di Lussemburgo del 20 maggio 1980 sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e sulla ristabilimento dell'affidamento dei minori, e Convenzione de LAja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, ratificate in Italia e rese esecutive con Legge n. 64/1994: Recepimento di convenzioni europee sui minori
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Programma nazionale di protezione dei minori stranieri non accompagnati Finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali La Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, stabilisce due fondamentali principi in materia di diritti dei minori: il principio di non discriminazione (art.2) e il principio della prevalenza dellinteresse superiore del fanciullo (art.3) La Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, stabilisce due fondamentali principi in materia di diritti dei minori: il principio di non discriminazione (art.2) e il principio della prevalenza dellinteresse superiore del fanciullo (art.3) ATTENZIONE: Lart. 3 è considerato principio cardine dellordinamento giuridico italiano, criterio di riferimento per superare eventuali difficoltà interpretative delle singole norme Articolo 2 CO. 2. Gli Stati parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente Convenzione ed a garantirli ad ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta ed a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza; Articolo 2 CO. 2. Gli Stati parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente Convenzione ed a garantirli ad ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta ed a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza; Articolo 3 Co.1. In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente. Articolo 3 Co.1. In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente. 4
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Programma nazionale di protezione dei minori stranieri non accompagnati Finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali Art. 3, comma 4 Ai fini dellapplicazione della presente risoluzione gli Stati membri dovrebbero aver cura di fornire il più rapidamente possibile ai minori la necessaria rappresentanza tramite: a) una tutela legale; b) un organismo (nazionale) incaricato della cura o del benessere dei minori; c) o altra forma adeguata di rappresentanza. Art. 3, comma 4 Ai fini dellapplicazione della presente risoluzione gli Stati membri dovrebbero aver cura di fornire il più rapidamente possibile ai minori la necessaria rappresentanza tramite: a) una tutela legale; b) un organismo (nazionale) incaricato della cura o del benessere dei minori; c) o altra forma adeguata di rappresentanza. Altro testo normativo di riferimento è la Risoluzione Europea del 26/6/97 sui minori non accompagnati, cittadini dei paesi terzi (97/C221/03), che all art. 3 sulle garanzie minime per tutti i minori non accompagnati, fa esplicito riferimento allapplicazione della tutela a questa categoria di minori: Altro testo normativo di riferimento è la Risoluzione Europea del 26/6/97 sui minori non accompagnati, cittadini dei paesi terzi (97/C221/03), che all art. 3 sulle garanzie minime per tutti i minori non accompagnati, fa esplicito riferimento allapplicazione della tutela a questa categoria di minori: 5
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Programma nazionale di protezione dei minori stranieri non accompagnati Finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali Che cosè la tutela? 6
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Programma nazionale di protezione dei minori stranieri non accompagnati Finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali La tutela è un istituto rivolto alla salvaguardia di persone incapaci di provvedere ai propri interessi, ovvero i minori e gli interdetti La tutela è un istituto rivolto alla salvaguardia di persone incapaci di provvedere ai propri interessi, ovvero i minori e gli interdetti Listituto della tutela è regolato fondamentalmente dal Codice Civile, Titolo X, dallart. 343 allart. 389 Listituto della tutela è regolato fondamentalmente dal Codice Civile, Titolo X, dallart. 343 allart. 389 Alcune disposizioni sono dettate anche dalla Legge 184/83, Disciplina delladozione e dellaffidamento dei minori, come modificata dalla Legge 476/98 e dalla Legge 149/01 Alcune disposizioni sono dettate anche dalla Legge 184/83, Disciplina delladozione e dellaffidamento dei minori, come modificata dalla Legge 476/98 e dalla Legge 149/01 7
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Programma nazionale di protezione dei minori stranieri non accompagnati Finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali Quando si apre la tutela e in quali casi si applica? 8
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Programma nazionale di protezione dei minori stranieri non accompagnati Finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali Art. 343 del Codice Civile (Apertura della tutela) Se entrambi i genitori sono morti o per altre cause non possono esercitare la potestà dei genitori si apre la tutela presso il tribunale del circondario dove è la sede principale degli affari e degli interessi del minore. Se il tutore è domiciliato o trasferisce il domicilio in altro circondario, la tutela può essere ivi trasferita con decreto del tribunale. Art. 343 del Codice Civile (Apertura della tutela) Se entrambi i genitori sono morti o per altre cause non possono esercitare la potestà dei genitori si apre la tutela presso il tribunale del circondario dove è la sede principale degli affari e degli interessi del minore. Se il tutore è domiciliato o trasferisce il domicilio in altro circondario, la tutela può essere ivi trasferita con decreto del tribunale. 9
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Programma nazionale di protezione dei minori stranieri non accompagnati Finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali Quali sono le altre cause cui si riferisce larticolo 343 del Codice Civile? La norma in questione, a parte la morte dei genitori, lascia inespressi gli altri casi per cui è prevista lapertura della tutela, che possono essere: La filiazione proveniente da genitori ignoti o che non intendono riconoscere il proprio figlio (art. 345 c.c.) La scomparsa, assenza, dichiarazione di morte presunta dei genitori quali condizioni di impedimento (art. 48, 49 e 58 c.c.) La decadenza della potestà genitoriale (art. 330 c.c.) La sospensione della genitorialità (nel corso della procedura di adottabilità) (art.19 Legge 184/83) Lesclusione dei genitori dalla potestà, interdizione o minore età dei genitori e incapacità naturale dei genitori (art. 317 c.c.) Limpedimento dei genitori per i minori ricoverati in comunità di tipo famigliare o in istituto fino a quando il genitore non riprenda lesercizio della patria potestà (art. 3 Legge 184/83 come modificato dalla Legge 149/2001) La norma in questione, a parte la morte dei genitori, lascia inespressi gli altri casi per cui è prevista lapertura della tutela, che possono essere: La filiazione proveniente da genitori ignoti o che non intendono riconoscere il proprio figlio (art. 345 c.c.) La scomparsa, assenza, dichiarazione di morte presunta dei genitori quali condizioni di impedimento (art. 48, 49 e 58 c.c.) La decadenza della potestà genitoriale (art. 330 c.c.) La sospensione della genitorialità (nel corso della procedura di adottabilità) (art.19 Legge 184/83) Lesclusione dei genitori dalla potestà, interdizione o minore età dei genitori e incapacità naturale dei genitori (art. 317 c.c.) Limpedimento dei genitori per i minori ricoverati in comunità di tipo famigliare o in istituto fino a quando il genitore non riprenda lesercizio della patria potestà (art. 3 Legge 184/83 come modificato dalla Legge 149/2001) 10
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Programma nazionale di protezione dei minori stranieri non accompagnati Finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali PERCHE LA TUTELA AI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI? 11 DPCM 535/99 Art. 1, c. 2 Per "minore straniero non accompagnato presente nel territorio dello Stato", di seguito denominato "minore presente non accompagnato", s'intende il minorenne non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione europea che, non avendo presentato domanda di asilo, si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano. DPCM 535/99 Art. 1, c. 2 Per "minore straniero non accompagnato presente nel territorio dello Stato", di seguito denominato "minore presente non accompagnato", s'intende il minorenne non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione europea che, non avendo presentato domanda di asilo, si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano.
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Programma nazionale di protezione dei minori stranieri non accompagnati Finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali Chi nomina il tutore? 16
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Programma nazionale di protezione dei minori stranieri non accompagnati Finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali La nomina del tutore rientra nella competenza del Giudice Tutelare del Tribunale del circondario dove è la sede principale degli affari e degli interessi del minore (art. 343 c.c.), per i suoi poteri di vigilanza, di intervento e di integrazione di volontà per i soggetti beneficiari della tutela Art. 344 del Codice Civile (Funzioni del giudice tutelare): Presso ogni tribunale il giudice tutelare soprintende alle tutele e alle curatele ed esercita le altre funzioni affidategli dalla legge. Il giudice tutelare può richiedere la assistenza degli organi della pubblica amministrazione e di tutti gli enti i cui scopi corrispondono alle sue funzioni Art. 344 del Codice Civile (Funzioni del giudice tutelare): Presso ogni tribunale il giudice tutelare soprintende alle tutele e alle curatele ed esercita le altre funzioni affidategli dalla legge. Il giudice tutelare può richiedere la assistenza degli organi della pubblica amministrazione e di tutti gli enti i cui scopi corrispondono alle sue funzioni Art. 346 del Codice Civile (Nomina del tutore e del protutore): Il giudice tutelare, appena avuta notizia del fatto da cui deriva lapertura della tutela, procede alla nomina del tutore e del protutore. Art. 346 del Codice Civile (Nomina del tutore e del protutore): Il giudice tutelare, appena avuta notizia del fatto da cui deriva lapertura della tutela, procede alla nomina del tutore e del protutore. 17
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Programma nazionale di protezione dei minori stranieri non accompagnati Finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali Chi altro può nominare il tutore? Durante lo stato di adottabilità la nomina del tutore viene effettuata dal Tribunale per i Minorenni: 19 Legge 149/2001 Art. 10, c. 3 (Nel procedimento relativo alla verifica dello stato di abbandono del minore) Il tribunale può disporre in ogni momento e fino al provvedimento di affidamento preadottivo ogni opportuno provvedimento temporaneo nell'interesse del minore, ivi comprese, se del caso, la sospensione della potestà dei genitori sul figlio e dell'esercizio delle funzioni del tutore e la nomina di un tutore provvisorio. Legge 149/2001 Art. 10, c. 3 (Nel procedimento relativo alla verifica dello stato di abbandono del minore) Il tribunale può disporre in ogni momento e fino al provvedimento di affidamento preadottivo ogni opportuno provvedimento temporaneo nell'interesse del minore, ivi comprese, se del caso, la sospensione della potestà dei genitori sul figlio e dell'esercizio delle funzioni del tutore e la nomina di un tutore provvisorio. Legge 184/83 ART. 19. Durante lo stato di adottabilità è sospeso l'esercizio della potestà dei genitori. Il tribunale per i minorenni nomina un tutore, ove già non esista, e adotta gli ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore. Legge 184/83 ART. 19. Durante lo stato di adottabilità è sospeso l'esercizio della potestà dei genitori. Il tribunale per i minorenni nomina un tutore, ove già non esista, e adotta gli ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore.
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Programma nazionale di protezione dei minori stranieri non accompagnati Finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali CHI PUO RICHIEDERE L APERTURA DELLA TUTELA? 20
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Programma nazionale di protezione dei minori stranieri non accompagnati Finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali I soggetti che devono dare notizia al Giudice Tutelare del fatto da cui consegue la necessità dellapertura della tutela sono: I soggetti che devono dare notizia al Giudice Tutelare del fatto da cui consegue la necessità dellapertura della tutela sono: L'ufficiale di stato civile (art 345 c.c.) Il notaio (art 345 c.c.) Il Cancelliere del Tribunale (art 345 c.c.) I parenti del minore entro il terzo grado (art 345 c.c.) La persona designata come tutore (art 345 c.c.) I legali rappresentanti delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati, dove il minore è stato collocato, che esercitano in via provvisoria i poteri tutelari sul minore loro affidato (L.184/83 come modificato dalla L. 149/2001, art. 3) Comitato Minori Stranieri (D.P.C.M. n. 535/1999, Art. 3, c. 6°) L'ufficiale di stato civile (art 345 c.c.) Il notaio (art 345 c.c.) Il Cancelliere del Tribunale (art 345 c.c.) I parenti del minore entro il terzo grado (art 345 c.c.) La persona designata come tutore (art 345 c.c.) I legali rappresentanti delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati, dove il minore è stato collocato, che esercitano in via provvisoria i poteri tutelari sul minore loro affidato (L.184/83 come modificato dalla L. 149/2001, art. 3) Comitato Minori Stranieri (D.P.C.M. n. 535/1999, Art. 3, c. 6°) 21 Nella prassi avviene che la notizia sia data al Giudice Tutelare da: I Servizi Sociali del Territorio che hanno in carico il minore, il quale ricade sotto le competenze amministrative ed economiche dellente locale presso il quale è avvenuta la sua segnalazione, in base a quanto disposto dalla Legge 328/2000 Nella prassi avviene che la notizia sia data al Giudice Tutelare da: I Servizi Sociali del Territorio che hanno in carico il minore, il quale ricade sotto le competenze amministrative ed economiche dellente locale presso il quale è avvenuta la sua segnalazione, in base a quanto disposto dalla Legge 328/2000
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Programma nazionale di protezione dei minori stranieri non accompagnati Finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali Apertura della tutela 24 Art. 346 del Codice Civile (Nomina del tutore e del protutore): Il giudice tutelare, appena avuta notizia del fatto da cui deriva lapertura della tutela, procede alla nomina del tutore e del protutore. Art. 346 del Codice Civile (Nomina del tutore e del protutore): Il giudice tutelare, appena avuta notizia del fatto da cui deriva lapertura della tutela, procede alla nomina del tutore e del protutore.
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Programma nazionale di protezione dei minori stranieri non accompagnati Finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali Art. 3, Legge 184/1983 (modificato dalla Legge 149/2001) I legali rappresentanti delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati esercitano i poteri tutelari sul minore affidato, secondo le norme del capo I del titolo X del libro primo del codice civile, fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore in tutti i casi nei quali l'esercizio della potestà dei genitori o della tutela sia impedito. Nei casi previsti dal comma 1, entro trenta giorni dall'accoglienza del minore, i legali rappresentanti devono proporre istanza per la nomina del tutore. Gli stessi e coloro che prestano anche gratuitamente la propria attività a favore delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati non possono essere chiamati a tale incarico. Nel caso in cui i genitori riprendano l'esercizio della potestà, le comunità di tipo familiare e gli istituti di assistenza pubblici o privati chiedono al giudice tutelare di fissare eventuali limiti o condizioni a tale esercizio. Art. 3, Legge 184/1983 (modificato dalla Legge 149/2001) I legali rappresentanti delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati esercitano i poteri tutelari sul minore affidato, secondo le norme del capo I del titolo X del libro primo del codice civile, fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore in tutti i casi nei quali l'esercizio della potestà dei genitori o della tutela sia impedito. Nei casi previsti dal comma 1, entro trenta giorni dall'accoglienza del minore, i legali rappresentanti devono proporre istanza per la nomina del tutore. Gli stessi e coloro che prestano anche gratuitamente la propria attività a favore delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati non possono essere chiamati a tale incarico. Nel caso in cui i genitori riprendano l'esercizio della potestà, le comunità di tipo familiare e gli istituti di assistenza pubblici o privati chiedono al giudice tutelare di fissare eventuali limiti o condizioni a tale esercizio. 26 La tutela provvisoria
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Programma nazionale di protezione dei minori stranieri non accompagnati Finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali Le disposizioni del Codice Civile indicano che la scelta del tutore debba orientarsi tra queste diverse possibilità, indicate in ordine di priorità: 1.persona designata dal genitore 2.ascendente o altro parente prossimo o affine del minore 3.persona idonea (definita dal codice di ineccepibile condotta) Le disposizioni del Codice Civile indicano che la scelta del tutore debba orientarsi tra queste diverse possibilità, indicate in ordine di priorità: 1.persona designata dal genitore 2.ascendente o altro parente prossimo o affine del minore 3.persona idonea (definita dal codice di ineccepibile condotta) 28 Art. 348 del Codice Civile (Scelta del tutore) ATTENZIONE: Se il minore per cui si richiede la tutela ha compiuto il sedicesimo anno, il Giudice Tutelare deve sentirlo, prima di procedere alla nomina di un tutore (art. 348 cod. civ.) Chi può essere designato come tutore
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Programma nazionale di protezione dei minori stranieri non accompagnati Finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali La persona idonea a esercitare il ruolo di tutore viene generalmente individuata tra: Privati cittadini; Sindaco o suo delegato; Soggetti iscritti agli Albi e/o Associazioni dei Tutori, presenti in alcuni contesti territoriali che hanno seguito un corso specifico di formazione Come chiarito dallart. 379 del cod. civ., la tutela è gratuita La persona idonea a esercitare il ruolo di tutore viene generalmente individuata tra: Privati cittadini; Sindaco o suo delegato; Soggetti iscritti agli Albi e/o Associazioni dei Tutori, presenti in alcuni contesti territoriali che hanno seguito un corso specifico di formazione Come chiarito dallart. 379 del cod. civ., la tutela è gratuita 29 Scelta del tutore
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Programma nazionale di protezione dei minori stranieri non accompagnati Finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali TUTELA E TRASFERIMENTO DEL MINORE 3737
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Programma nazionale di protezione dei minori stranieri non accompagnati Finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali Tutela e trasferimento del minore In materia di trasferimento, il Codice Civile, fornisce indicazioni solo per il trasferimento del tutore (art. 343): Nel caso in cui il trasferimento si riferisca al minore, pur non essendovi nel Codice Civile esplicite disposizioni, è opportuno, anche in conformità con i poteri attribuiti al giudice tutelare e al tutore, che vadano acquisite : In materia di trasferimento, il Codice Civile, fornisce indicazioni solo per il trasferimento del tutore (art. 343): Nel caso in cui il trasferimento si riferisca al minore, pur non essendovi nel Codice Civile esplicite disposizioni, è opportuno, anche in conformità con i poteri attribuiti al giudice tutelare e al tutore, che vadano acquisite : La volontà del minore Il parere del tutore provvisorio o definitivo La volontà del minore Il parere del tutore provvisorio o definitivo 3838 Nel caso il tutore ritenga che il trasferimento del minore implichi un esercizio della tutela gravoso e vi sia altra persona atta a sostituirlo, può fare presenti al Giudice Tutelare le proprie difficoltà a continuare nellesercizio del proprio incarico ed essere esonerato da esso (art. 383 c.c.) Nel caso il tutore ritenga che il trasferimento del minore implichi un esercizio della tutela gravoso e vi sia altra persona atta a sostituirlo, può fare presenti al Giudice Tutelare le proprie difficoltà a continuare nellesercizio del proprio incarico ed essere esonerato da esso (art. 383 c.c.)
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Programma nazionale di protezione dei minori stranieri non accompagnati Finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali Normativa nazionale Codice Civile (dall art. 343 allart. 389; art. 402) Legge 184/83, Disciplina delladozione e dellaffidamento dei minori, come modificata dalla Legge 476/98 e dalla Legge 149/01 Normativa internazionale Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, ratificata in Italia e resa esecutiva con legge n. 176/91. Convenzione de LAja del 5 ottobre 1961 sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, ratificata in Italia con legge 742/80. Convenzione de lAja del 28 maggio 1970 in materia di rimpatrio dei minori, ratificata con legge 396/1975. Convenzione di Lussemburgo del 20 maggio 1980 sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e sulla ristabilimento dell'affidamento dei minori, e Convenzione de LAja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, ratificate in Italia e rese esecutive con Legge n. 64/94: Recepimento di convenzioni europee sui minori Risoluzione Europea del 26/6/97 sui minori non accompagnati, cittadini dei paesi terzi (97/C221/03) Normativa nazionale Codice Civile (dall art. 343 allart. 389; art. 402) Legge 184/83, Disciplina delladozione e dellaffidamento dei minori, come modificata dalla Legge 476/98 e dalla Legge 149/01 Normativa internazionale Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, ratificata in Italia e resa esecutiva con legge n. 176/91. Convenzione de LAja del 5 ottobre 1961 sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, ratificata in Italia con legge 742/80. Convenzione de lAja del 28 maggio 1970 in materia di rimpatrio dei minori, ratificata con legge 396/1975. Convenzione di Lussemburgo del 20 maggio 1980 sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e sulla ristabilimento dell'affidamento dei minori, e Convenzione de LAja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, ratificate in Italia e rese esecutive con Legge n. 64/94: Recepimento di convenzioni europee sui minori Risoluzione Europea del 26/6/97 sui minori non accompagnati, cittadini dei paesi terzi (97/C221/03) 29 Normativa nazionale e internazionale
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