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La Legislazione regionale in materia di contratti pubblici e sulla sicurezza e regolarità del lavoro Lucca 22 Giugno 2007 A cura di Ivana Malvaso Regione.

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1 La Legislazione regionale in materia di contratti pubblici e sulla sicurezza e regolarità del lavoro Lucca 22 Giugno 2007 A cura di Ivana Malvaso Regione Toscana - Settore Contratti e Forniture REGIONE TOSCANA

2 La proposta di legge regionale Con la Delibera n. 2 del 16.04.2007 la Giunta regionale ha approvato la proposta di legge Norme in materia di Contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro

3 Ambito di applicazione La legge disciplina nel rispetto del D.Lgs. 163/2006 i contratti pubblici di appalto aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi eseguiti sul territorio regionale La legge si applica: alla Regione, agli Enti e Agenzie regionali; agli enti locali ai loro consorzi, unioni ed associazioni; alle aziende sanitarie, ospedaliere universitarie e agli ESTAV; alle altre amministrazioni aggiudicatrici, agli enti aggiudicatori e agli altri soggetti aggiudicatori di cui allart. 32 del Codice.

4 Finalità della legge regionale Qualificare e valorizzare la committenza pubblica; Tutelare la sicurezza e la regolarità del lavoro; Semplificare le procedure amministrative; Promuovere lutilizzo di strumenti telematici per lacquisto di beni e servizi e per laffidamento di lavori;

5 Qualificazione della committenza pubblica/1 La legge prevede un ruolo attivo della Regione finalizzato a: definire per le stazioni appaltanti linee guida, capitolati per specifiche tipologie di appalti, schemi di bando e altri strumenti per semplificare le procedure per laffidamento e la gestione degli appalti; assicurare il supporto attraverso consulenze e pareri in merito alla gestione dei contratti; promuovere e coordinare ogni iniziativa per la formazione ed aggiornamento professionale degli operatori;

6 Qualificazione della committenza pubblica/2 Promuovere progetti tesi a ridurre, aggregare e qualificare le stazioni appaltanti A tal fine la legge vuole: favorire ed incentivare lesercizio associato da parte degli enti locali delle funzioni amministrative e dei servizi in materia contrattuale; prevedere la possibilità di avvalimento da parte delle amministrazioni pubbliche degli uffici di altre amministrazioni Prevedere la possibilità di stipula di apposite convenzioni da parte delle amministrazioni aggiudicatrici per la gestione in comune di procedure di gara

7 Centrali di committenza La Regione per appalti di forniture e servizi che possono rivestire interesse generale per le amministrazioni pubbliche può assumere le funzioni di centrale di committenza La Giunta regionale svolge procedure di gara per forniture e servizi di interesse comune anche a favore degli enti e agenzie regionali che sono obbligati ad aderire ai contratti stipulati

8 Tutela della sicurezza La legge prevede una serie di misure dirette a assicurare la sicurezza del lavoro attraverso: La previsione della redazione del piano di sicurezza per tutti gli appalti nei quali vi sono una o più categorie scorporabili; La valutazione in caso di offerta economicamente più vantaggiosa delle misure aggiuntive per la sicurezza e la salute dei lavoratori; La verifica dellidoneità tecnico professionale dellimpresa prima dellaggiudicazione ;

9 Tutela della sicurezza- Tutor di cantiere la previsione per gli appalti di importo superiore a 1 milioni di euro di un Tutor di cantiere con funzioni di assistenza e formazione delle maestranze, di supporto al responsabile dei lavori e al coordinatore per lesecuzione dei lavori - gli oneri relativi sono a carico della stazione appaltante

10 Tutela della sicurezza Formazione dei lavoratori La previsione per appalti di importo superiore ad 500.000,00 Euro: di procedere prima dellinizio dei lavori ad appositi incontri con gli organi di vigilanza per illustrare le caratteristiche dellopera ed il sistema di gestione della sicurezza attivato anche con il coinvolgimento dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, analoghi incontri sono svolti nel corso dei lavori per verificare il permanere delle condizioni di sicurezza e tutela dei lavoratori delleffettuazione da parte dellappaltatore di momenti formativi mirati al singolo intervento oggetto dellappalto sulle specifiche problematiche emerse negli incontri con gli organi di vigilanza delladozione di efficaci sistemi di rilevazione in tempo reale delle presenze di tutti i lavoratori a qualunque titolo nei cantieri

11 Tutela della sicurezza negli appalti di servizi e forniture La previsione nei capitolati per gli appalti di servizi e per le forniture con posa in opera: dellindizione da parte della stazione appaltante di una riunione di coordinamento con la ditta interessata per fornire le informazioni sui rischi esistenti nellambiente in cui la ditta deve operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate; lobbligo per limpresa di formare adeguatamente il personale sui rischi specifici esistenti nellambiente derivanti dal documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi art. 4 D lgs 626/94 e di comunicare i rischi specifici derivanti dalla sua attività

12 Tutela del lavoro La legge prevede una serie di disposizioni dirette a tutelare la regolarità del lavoro in particolare: Nella determinazione dellimporto a base di gara per lesecuzione di unopera o di un servizio le stazioni appaltanti devono tener conto dellincidenza dei costi della manodopera con riferimento ai CCNL di comparto e agli accordi integrativi territoriali e per la sicurezza; Prima dellaggiudicazione le stazioni appaltanti valutano la congruità dellincidenza dei costi della manodopera e per gli appalti di servizio anche di quelli per la sicurezza Aggiudicazione definitiva solo dopo la verifica, mediante acquisizione del DURC, della regolarità contributiva ed assicurativa; Leffettuazione dei pagamenti solo a seguito della verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dellimpresa e degli eventuali subappaltatori

13 Tutela del lavoro- risoluzione del contratto La previsione nei capitolati speciali della risoluzione del contratto nel caso di: Gravi o ripetute violazioni agli obblighi assicurativi e previdenziali; Gravi o ripetute violazioni alle prescrizioni in materia di sicurezza; Impiego di personale non in regola nel rapporto di lavoro; In caso di presenza di più imprese nel cantiere per la mancata cooperazione per lattuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi e per il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione; La legge prevede inoltre nel caso del verificarsi della risoluzione del contratto per tali ipotesi lesclusione per un periodo di 5 anni dellimpresa dalle gare indette dalle stazioni appaltanti

14 Patto per la sicurezza e la regolarità del lavoro La Regione, al fine di sviluppare strategie comuni per la crescita della cultura della legalità del lavoro, per la tutela del lavoro e della sicurezza dei lavoratori, promuove un patto per la diffusione delle buone pratiche sperimentate in materia mediante intese ed accordi con gli enti locali e le organizzazioni sindacali ed imprenditoriali.

15 Disposizioni sul Subappalto La proposta di legge prevede : La verifica da parte delle stazioni appaltanti, anche secondo modalità definite dalla Giunta Regionale in apposite linee guida, del rispetto delle limitazioni e dei vincoli previsti dallart. 118 del D.Lgs 163/2007; Nel bando di gara il divieto di subappalto per le imprese che hanno presentato offerta; Nei contratti di subappalto levidenziazione separata degli oneri per la sicurezza e la verifica sugli importi del contratto dellincidenza dei costi della manodopera; La verifica anche per il subappaltatore dell idoneità tecnico professionale.

16 Osservatorio regionale dei contratti pubblici La legge al fine di attuare quanto previsto rivede anche il ruolo dellOsservatorio regionale sui contratti pubblici e assegna allo stesso nuovi compiti diretti a : Acquisire le informazioni e i dati utili per consentire la massima trasparenza nei procedimenti di gara; Garantire la pubblicità degli atti assicurandone la diffusione e la disponibilità effettiva nonché la conoscenza da parte degli enti ed organi pubblici competenti alleffettuazione dei controlli; Promuovere la qualità delle procedure di appalto e la qualificazione degli operatori pubblici.

17 Osservatorio regionale dei contratti pubblici- Archivio dei contratti Tra i compiti dellosservatorio rientrano : -Gestione e aggiornamento dellarchivio dei contratti pubblici Larchivio contiene: -lanagrafica delle stazioni appaltanti, delle imprese e dei soggetti coinvolti nello svolgimento dellappalto; -i dati relativi allimpiego della manodopera e alla tutela e sicurezza del lavoro; -i dati relativi allintero ciclo degli appalti comunicati dalle stazioni appaltanti;

18 Osservatorio regionale dei contratti pubblici- Prezziario Losservatorio inoltre: cura lelaborazione di un prezziario di riferimento per le stazioni appaltanti il prezziario costituisce la base di riferimento per la definizione degli importi a base di appalto, per le valutazioni di anomalia dellofferta ; le amministrazioni se intendono discostarsene devono fornirne apposita motivazione; il prezziario evidenzia i costi unitari utili al calcolo dellincidenza del costo della manodopera risultante dai CCNL di comparto e dagli accordi territoriali di riferimento comprensivo degli oneri assicurativi e previdenziali, i costi per la sicurezza e gli oneri ambientali

19 Osservatorio regionale dei contratti pubblici- Compiti di supporto -Losservatorio ancora: -elabora i dati acquisiti e redige rapporti statistici sulla spesa pubblica per lavori forniture e servizi; -evidenzia scostamenti del costo della manodopera anche con riferimento al costo desunto dai CCNL e dagli accordi integrativi territoriali; -assicura il supporto informativo agli organi ed enti competenti per leffettuazione dei compiti di vigilanza e controllo del rispetto delle norme sulla sicurezza e degli obblighi assicurativi e contributivi.

20 Osservatorio regionale dei contratti pubblici- Rilevazione dati Losservatorio inoltre: assolve in via esclusiva agli adempimenti ed ai compiti inerenti la rilevazione e gestione dei dati e delle informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a comunicare relativamente allintero ciclo degli appalti; supporta poi le stazioni appaltanti attraverso la definizione e diffusione di schemi tipo della documentazione di gara

21 Comitato dindirizzo Per lo svolgimento delle attività dellosservatorio è previsto listituzione di un comitato di indirizzo che svolge funzioni consultive e di proposta. Del comitato fanno parte rappresentati degli enti locali, delle ASL, delle associazioni sindacali, delle organizzazioni imprenditoriali degli ordini professionali; previa intesa con le rispettive amministrazioni possono far parte del Comitato il rappresentante dellUfficio territoriale del Governo e i rappresentanti degli organi statali di amministrazione e vigilanza

22 Programmazione La proposta di legge prevede lestensione della programmazione anche ai contratti di forniture e servizi attraverso lapprovazione di un programma annuale che viene elaborato unitamente al bilancio preventivo; Per i lavori la proposta prevede: lestensione della programmazione a tutti i lavori qualunque sia il loro importo; la possibilità di articolare gli strumenti di programmazione al fine di garantire una maggiore conformità far gli strumenti contabili e quelli di programmazione.

23 Disposizioni generali per le procedure di gara La legge prevede: Lutilizzazione per laggiudicazione del criterio dellofferta economicamente più vantaggiosa fatta eccezione dei casi nei quali la natura dellappalto non lo consente in relazione alle caratteristiche ed alle condizioni della prestazione individuati sulla base di specifiche linee guida dalla Giunta regionale La valorizzazione di elementi di sostenibilità ambientale sia attraverso : La previsione nei capitolati di aspetti finalizzati a tutelare lambiente quali : il minor impatto ambientale dei prodotti e servizi utilizzati, minore produzione di rifiuti, lutilizzo di materiali riciclati, di tecnologie ecocompatibili La previsione di elementi di sostenibilità ambientale fra gli elementi di valutazione dellofferta

24 Misure organizzative La legge prevede una serie di disposizioni organizzative dirette a semplificare le procedure amministrative quali: La possibilità per le stazioni appaltanti di effettuare nelle procedure aperte e ristrette per forniture e servizi i controlli di cui allart. 48 del Codice a fine procedura anziché in corso di gara prima dellapertura dellofferta; La possibilità di prevedere che le giustificazioni di cui allart. 87 del codice per la valutazione dellanomalia siano presentate su specifica richiesta solo dai soggetti da sottoporre a verifica di anomalia e non da tutti i soggetti partecipanti alla procedura; La possibilità nelle procedure di gara aperte e ristrette per forniture e servizi di prevedere la presentazione della cauzione provvisoria solo da parte del concorrente provvisoriamente aggiudicatario. La presentazione della cauzione e condizione necessaria per laggiudicazione e la mancata presentazione oltre alla non aggiudicazione comporta lesclusione per 2 anni dalle gare; La possibilità per le procedure negoziate di importo inferiore ai 100.000 euro di richiedere sola la cauzione definitiva;

25 E-procurement La Regione al fine di favorire processi di semplificazione e di efficienza delle pubbliche amministrazioni nonché i principi di trasparenza e concorrenza vuole promuovere ed incentivare luso degli strumenti telematici di acquisto tra: Le amministrazioni aggiudicatrici; Le imprese anche con la collaborazione delle associazioni di categoria A tal fine la Regione predispone un sistema telematico per lo svolgimento delle procedure di gara che: -è utilizzato per lo svolgimento delle procedure dalla Regione e dagli enti ed agenzie regionali; -Può essere utilizzato dalle altre amministrazioni della Rete Telematica della Regione Toscana attraverso ladesione al contratto che la regione ha in essere con il gestore -La costituzione di un Mercato elettronico regionale costituito dai mercati elettronici realizzati in attuazione della normativa dalle amministrazioni del territorio sul quale possono fare acquisti tutte le amministrazioni pubbliche.


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