La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La legislazione relativa al lavoro minorile

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "La legislazione relativa al lavoro minorile"— Transcript della presentazione:

1 La legislazione relativa al lavoro minorile

2 Evoluzione storica: Fissazione dei limiti minimi di età per il lavoro minorile in cave e miniere La riduzione della durata della giornata lavorativa ad 11 ore per i minori Il diritto di associazione sindacale quello di sciopero Prime normative antinfortunistiche e l’obbligo di forme assicurative L’obbligo di scolarità

3 Normativa attuale L.977/67 “ Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti”→ Direttiva CE 94/33 D.Lgs 345/99 “Visite mediche per i minori” D.L.262/00 “Lavori vietati ai minori di anni 18” Circ.Min.Lav. 1/00 Circ.Min.Lav. 11/01

4 Campo di applicazione Bambini ( -15 anni e soggetti ancora all’obbligo scolastico) Adolescenti (tra i 15 e 18 anni non più soggetti all’obbligo scolastico)

5 Non rientrano nel campo di applicazione (art.2 D.L.977/67) :
Adolescenti addetti a lavori occasionali o di breve durata Servizi domestici prestati in ambito familiare Prestazioni di lavoro né dannose o pericolose svolte nelle imprese a conduzione familiare

6 Requisiti di ammissione al lavoro(art.3 D.L.977/67):
Compimento del 15° anno di età Assolvimento obbligo scolastico (diploma di scuola media inferiore o 8 anni di frequenza della scuola dell’obbligo)

7 In generale il lavoro dei bambini è vietato

8 Lavori vietati ai minori
Tutti i processi e le lavorazioni indicate all’All.I della L. 977/67

9 Adolescenti: “Lavori non a rischio” “Lavori a rischio non vietati”
“Lavori vietati” All. I deroga Direzione Provinciale del lavoro

10 Lavori non a rischio Tutte quelle attività lavorative non soggette alle norme sulla sorveglianza sanitaria dei lavoratori (art.41 T.U. 81/08)

11 Lavori a rischio non vietati
Sono tutte quelle attività lavorative soggette alle norme di sorveglianza sanitaria dei lavoratori così come previsto dall’art.41 del T.U.

12 Sorveglianza sanitaria obbligatoria:
Quando la valutazione dei rischi evidenzia un rischio specifico per la salute dei lavoratori Quando una norma di legge particolare ne evidenzia la obbligatorietà

13 Leggi che prevedono il controllo sanitario:
D.P.R. 303/56 D.P.R. 1124/65 amianto, silice D.L. 626/94 D.L.230/95 Radiazioni ionizzanti D.L.532/99 Lavoro notturno D.L.151/01 Gravidanza

14 Art.6 co 1 della L.977/67 modificata dal D.L.345/99
Lavori vietati- All.I Art.6 co 1 della L.977/67 modificata dal D.L.345/99

15 Lavori vietati:Allegato I
Lavori che espongono ad agenti chimici fisici e biologici e Processi e lavori

16 Le lavorazioni indicate dall’All
Le lavorazioni indicate dall’All.I possono essere svolte dagli adolescenti per: Motivi didattici o di formazione professionale In aula o laboratorio a fini formativi Svolti sotto la sorveglianza di formatori competenti (apprendista)

17 Obblighi del datore: Effettuare la valutazione dei rischi (art.7 co 1 D.L.977/67) Richiedere l’esecuzione della visita medica preventiva (art.8…)

18 La valutazione dei rischi va effettuata con riguardo a:
Sviluppo non ancora completo, mancanza di esperienza o di consapevolezza verso i rischi possibili o esistenti nell’attività lavorativa Attrezzature e luoghi di lavoro Natura, grado ed esposizione agli agenti Movimentazione manuale dei carichi Attrezzatura di lavoro Processi di lavoro Formazione e informazione

19 Legislazione relativa alle lavoratrici madri

20 Normativa L 1204/1971 Tutela delle lavoratrici madri
D.L. 645/1996 Miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle gestanti, puerpere o in periodo di allattamento D.L. 151/2001 Tutela e sostegno della maternità e paternità (art.15 L. 53/2000)

21 Aspetti del D.L.645/1996 Concetto di valutazione da parte datore per i rischi specifici per le gestanti…. Il datore ha l’obbligo di informare le lavoratrici e il RSL del risultato della valutazione e dei provvedimenti previsti

22 D.L.151/2001” Tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternità e paternità”
Art. 6 tutela della sicurezza e della salute Art. 7 lavori vietati Art. 8 esposizione a radiazioni ionizzanti Art. 11 valutazione dei rischi Art. 12 conseguenze della valutazione

23 Art. 16 E’ vietato adibire al lavoro le donne durante i 2 mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto dall’art. 20

24 Art.7 “Lavori vietati” E’ vietato adibire le lavoratrici al trasporto e sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi e insalubri (All.A) Compresi i lavori che comportano il rischio di esposizione ad agenti e condizioni di lavoro (All.B)

25 Art. 8 “ Esposizione a radiazioni ionizzanti”
Non possono svolgere attività in zone che potrebbero esporre il nascituro ad una dose eccessiva di radiazioni Obbligo per le lavoratrici di comunicare lo stato di gravidanza al proprio datore non appena accertato

26 Art. 53” Lavoro notturno” E’ vietato adibire le donne, dalle 24 alle ore 6, dall’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino Non è obbligata al lavoro notturno la madre con un figlio che a – di 3 anni La lavoratrice madre, unica affidataria, di un figlio con – di 12 anni

27 Art. 11”Valutazione dei rischi”
Informare le lavoratrici e i loro RLS sui risultati delle valutazioni e sulle misure di prevenzione e protezione adottate

28 Art. 12 “Conseguenze della valutazione”
Qualora la valutazione riveli un rischio per la lavoratrice, il datore adotta tutte le misure necessarie per evitare l’esposizione al rischio delle lavoratrici, modificando temporaneamente le condizioni di lavoro

29 Art. 20 “ Flessibilità del congedo di maternità”
Le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la presunta data del parto e nei 4 mesi successivi al parto, sempre che il medico specialista e quello competente attestino che tale opzione non arrechi danni alla salute della gestante e del nascituro

30 D.L.276/2003 “Individuati 48 differenti modalità di lavoro atipico”

31 Tipologie Lavoro ripartito Contratto di inserimento
Contratti a progetto o occasionali Lavoro notturno

32 Lavoro Ripartito Due lavoratori assumono in solido l’adempimento di una identica e unica obbligazione lavorativa

33 Caratteristiche Nel contratto devono essere scritte le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto La regolamentazione demandata al C.C. In assenza trova applicazione la normativa generale del lavoro subordinato

34 Contratto di Inserimento

35 Soggetti Soggetti di età tra i 18-29 anni
Disoccupati di lunga durata 29-32 lavoratori> 50 anni privi di posto di lavoro Lavoratori che desiderino riprendere un’attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno 2 anni Donne di qualsiasi età residenti in zone con un tasso di disoccupazione femminile sia inf. al 20% rispetto a quello maschile Persone riconosciute affette da un grave handicap

36 Caratteristiche Dura dai 9-18 mesi Per handicap fino a 36 mesi
Tirocini estivi di orientamento < 3 mesi, per un adolescente o un giovane, regolarmente iscritto ad un ciclo di studi con fini orientativi e di addestramento pratico

37 Contratto a Progetto o Occasionale

38 Caratteristiche Necessaria la forma scritta
Autonomia del collaboratore Necessaria coordinazione con il committente Irrilevanza del tempo impiegato per eseguire la prestazione

39 Regime di tutela Se il collaboratore lavora sul luogo di lavoro del datore si applicano le norme del D.L. 626/94( oggi TU) Se autonomo previsto uno speciale regime di tutela dal TU all’art. 21

40 Obblighi del committente
Verifica dell’ idoneità tecnico-professionale del collaboratore Informazione sugli eventuali rischi specifici Informazione sulle misure di prevenzione adottate

41 D.L. 66/2003 e successive modifiche D.L. 213/2004
Lavoro Notturno D.L. 66/2003 e successive modifiche D.L. 213/2004

42 Definizioni: Periodo notturno: 7 ore consecutive tra 12 notte e le 5 del mattino Lavoratore notturno:lavoratore che durante il periodo notturno svolge almeno 3 ore del suo tempo di lavoro giornaliero o qualsiasi lavoratore che svolge durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro…

43 Art. 11 “Limitazioni al lavoro notturno”
Inidoneità al lavoro notturno può essere accertata attraverso le competenti strutture sanitarie pubbliche E’ vietato adibire al lavoro le donne dalle 24 alle 6 dall’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino La lavoratrice/ore con un figlio con – di 3 anni Lavoratrice/ore unico genitore di un figlio affidatario con – di 12 anni Lavoratrice/ore che abbia a proprio carico un disabile

44 Art. 15 “Trasferimento al lavoro diurno”
Qualora sopraggiungono condizioni di salute che comportino l’inidoneità alla prestazione di lavoro notturno, accertata dal MC o dalle strutture sanitarie pubbliche, il lavoratore verrà assegnato al lavoro diurno in mansioni equivalenti se possibile


Scaricare ppt "La legislazione relativa al lavoro minorile"

Presentazioni simili


Annunci Google