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Riferimenti Normativi Nazionali e Regionali

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Presentazione sul tema: "Riferimenti Normativi Nazionali e Regionali"— Transcript della presentazione:

1 Riferimenti Normativi Nazionali e Regionali
Ing. Antonino Di Guardo Ing. Domenico Sole Greco

2 Riferimenti Normativi Indice
Definizioni D.P.R 24/05/1988, n. 203 D.M. 19/11/1997, n. 503 D.M. 25/02/2000, n. 124 D.Lgs 29/12/2003, n. 387 D.Lgs 11/05/2005, n. 133 IPPC (“Integrated Pollution Prevention and Control”) Combustibile ‏rifiuto tal quale Combustibile da Rifiuto (CdR)‏ Riferimento Normativo della Regione Sicilia Ambiti Territoriali Ottimali della Regione Sicilia Piano Regione Sicilia per lo smaltimento dei R.S.U. Limiti Dlgs 11 maggio 2005, n. 133 Commissione Legislazione e Tutela Ambientale

3 Definizione di rifiuto
Dal D. lgs. 3 aprile 2006 n. 152; art. 183 lett. a: “RIFIUTO: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nella categorie riportate nell’allegato A alla parte quarta del presente Decreto e di cui il detentore si disfi, abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi”. CATEGORIE dall’allegato A Q1 Residui di produzione o consumo in appresso non spec. Q2 Prodotti fuori norma Q3 Prodotti scaduti Q4 Sostanze riversate, perdute o che hanno subito incidenti Q5 Sostanze contaminate o insudiciate volontariamente Q6 Elementi inutilizzabili Q7 Sostanze divenute inadatte all’impiego Q8 Residui di processi industriali Q9 Residui di procedimenti antinquinamento Q10 Residui di lavorazione/sagomatura Q11 Residui da estrazione e preparazione materie prime Q12 Sostanze contaminate Q13 Materie, sostanze o prodotti il cui uso è vietato giuridicamente Q14 Prodotti di cui il detentore non si serve più Q15 Materie, sostanze o prodotti contaminati da riattamento terreni Q16 Materie, sostanze o prodotti che non rientrano nelle categorie Q1/15 Commissione Legislazione e Tutela Ambientale

4 Definizione di Inquinamento atmosferico
Dal “Testo D. lgs. 3 aprile 2006 n. 152: art. 183; inquinamento atmosferico: ogni modifica atmosferica dovuta all’introduzione nell’aria di una o più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere o costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell’ambiente oppure tali da ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell’ambiente; art. 74; inquinamento: l'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze o di calore nell'aria, nell'acqua o nel terreno che possono nuocere alla salute umana o alla qualità degli ecosistemi acquatici o degli ecosistemi terrestri che dipendono direttamente da ecosistemi acquatici, perturbando, deturpando o deteriorando i valori ricreativi o altri legittimi usi dell'ambiente; art. 183; emissioni: qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico; Commissione Legislazione e Tutela Ambientale

5 Riferimento Normativo CEE vs IT
Commissione Legislazione e Tutela Ambientale

6 Riferimento Normativo (CEE)
Direttiva del Consiglio del 15/07/1980, 80/779/CEE, relativa ai valori limite e ai valori guida di qualità dell'aria per l'anidride solforosa e le particelle in sospensione. Fissa i valori limite e i valori guida per l'anidride solforosa e le particelle in sospensione nell'aria, nonché le relative condizioni di applicazione, al fine di migliorare: la protezione della salute umana; la protezione dell'ambiente. Commissione Legislazione e Tutela Ambientale

7 Riferimento Normativo (CEE)
Direttiva del Consiglio del 03/12/82 (82/884/CEE) concernente un valore limite per il piombo contenuto nell’atmosfera. Fissa un valore limite per il piombo contenuto nell’atmosfera, allo scopo di contribuire particolarmente alla tutela della popolazione dagli effetti del piombo nell’ambiente. Commissione Legislazione e Tutela Ambientale

8 Riferimento Normativo (CEE)
Direttiva del Consiglio del 28/06/84 (84/360/CEE) concernente la lotta contro l'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali. Oggetto della presente direttiva è prevedere misure e procedure supplementari intese a prevenire o a ridurre, all'interno della Comunità, l'inquinamento atmosferico provocato da impianti industriali. Commissione Legislazione e Tutela Ambientale

9 Riferimento Normativo (CEE)
Direttiva del Consiglio 07/03/85 (85/203/CEE) concernente le norme di qualità atmosferica per il biossido di azoto. Fissa un valore limite per il biossido di azoto nell'atmosfera, per contribuire particolarmente alla tutela della popolazione dagli effetti del biossido di azoto nell'ambiente; prevede valori guida per il biossido di azoto nell'atmosfera, destinati a migliorare la protezione della salute umana e a contribuire alla protezione a lungo termine dell'ambiente. Commissione Legislazione e Tutela Ambientale

10 Riferimento Normativo (IT)
Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 (abrogato dalla parte V del D.Lgs. 152/06)‏ Attuazione delle direttive CEE nn. 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della l. 16 aprile 1987, n. 183. Commissione Legislazione e Tutela Ambientale

11 Riferimento Normativo (IT)
D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 Detta norme per la tutela della qualità dell'aria ai fini della protezione della salute e dell'ambiente su tutto il territorio nazionale. Sono sottoposti: a) tutti gli impianti che possono dar luogo ad emissione nell'atmosfera; b) le caratteristiche merceologiche dei combustibili ed il loro impiego; c) i valori limite ed i valori guida per gli inquinanti dell'aria nell'ambiente esterno ed i relativi metodi di campionamento, analisi e valutazione; d) i limiti delle emissioni inquinanti ed i relativi metodi di campionamento, analisi e valutazione. Commissione Legislazione e Tutela Ambientale

12 Riferimento Normativo CEE vs IT
Commissione Legislazione e Tutela Ambientale

13 Riferimento Normativo (CEE)
Direttiva del Consiglio del 08/06/89 (89/369/CEE) concernente la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dai nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani. Direttiva del Consiglio del 21/06/89 (89/429/CEE) concernente la riduzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti esistenti di incenerimento dei rifiuti urbani. Commissione Legislazione e Tutela Ambientale

14 Riferimento Normativo (CEE)
In particolare la (89/369/CEE) Definisce: «inquinamento atmosferico» «valore limite d'emissione» «rifiuti urbani» «impianti di incenerimento dei rifiuti urbani» «impianto nuovo di incenerimento dei rifiuti urbani» «capacità nominale dell'impianto di incenerimento» Commissione Legislazione e Tutela Ambientale

15 Riferimento Normativo (IT)
Decreto Ministeriale n° 503 del 19/11/1997 Regolamento recante norme per l'attuazione delle direttive 89/369/CEE e 89/429/CEE concernenti la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani e la disciplina delle emissioni e delle condizioni di combustione degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani, di rifiuti speciali non pericolosi, nonché di taluni rifiuti sanitari. Commissione Legislazione e Tutela Ambientale

16 Riferimento Normativo (IT)
Decreto Ministeriale n° 503 del 19/11/1997 Finalita' e campo di applicazione. Il presente decreto disciplina, anche in attuazione delle direttive 89/369/CEE e 89/429/CEE, le emissioni e le condizioni di combustione degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani, di rifiuti speciali non pericolosi, nonche' di rifiuti sanitari contagiosi, purche' non resi pericolosi dalla presenza di altri costituenti elencati nell'allegato II della direttiva 91/689/CEE. Commissione Legislazione e Tutela Ambientale

17 Riferimento Normativo (IT)
Decreto Ministeriale n° 503 del 19/11/1997 Stabilisce: a) i valori limite di emissione; b) metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti; c) i criteri temporali di adeguamento; d) i criteri e le norme tecniche generali riguardanti le caratteristiche costruttive e funzionali. Commissione Legislazione e Tutela Ambientale

18 Riferimento Normativo CEE vs IT
Commissione Legislazione e Tutela Ambientale

19 Riferimento Normativo (CEE)
Direttiva 16 dicembre 1994, n. 94/67/Ce sull'incenerimento dei rifiuti pericolosi (abrogata dalla direttiva 2000/76/Ce a decorrere dal 28 dicembre 2005). Ha lo scopo di stabilire misure e procedure finalizzate a prevenire o, qualora ciò non sia attuabile, a ridurre per quanto possibile gli effetti negativi dell'incenerimento dei rifiuti pericolosi sull'ambiente, in particolare l'inquinamento atmosferico, del suolo, delle acque superficiali e sotterranee, nonché i rischi per la salute umana che ne risultino, istituendo e mantenendo a tale scopo condizioni di esercizio e valori limite di emissione adeguati per gli impianti di incenerimento dei rifiuti pericolosi nella Comunità. Commissione Legislazione e Tutela Ambientale

20 Riferimento Normativo (IT)
D.M. 25 febbraio 2000 n124 Decreto Ministeriale n° 503 del 19/11/1997 dell'incenerimento dei rifiuti pericolosi sull'ambiente, in particolare l'inquinamento atmosferico, del suolo, delle acque superficiali e sotterranee, nonché i rischi per la salute umana che ne risultino, in attuazione della direttiva 94/67/CE ed ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 e dell'articolo 18, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389 e dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426. Commissione Legislazione e Tutela Ambientale

21 Riferimento Normativo (IT)
D.M. 25 febbraio 2000 n. 124 Disciplina: a) i valori limite di emissione degli impianti di incenerimento di rifiuti pericolosi; b) i metodi di campionamento, di analisi e di valutazione degli inquinanti derivanti dagli impianti di incenerimento dei rifiuti pericolosi; Commissione Legislazione e Tutela Ambientale

22 Riferimento Normativo (IT)
D.M. 25 febbraio 2000 n. 124 Definisce: c) i criteri e le norme tecniche generali riguardanti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonchè le condizioni di esercizio degli impianti di incenerimento dei rifiuti pericolosi, con particolare riferimento alle esigenze di ridurre i rischi connessi all'inquinamento derivante dai rifiuti pericolosi, di diminuire la quantità ed il volume dei rifiuti prodotti, di produrre rifiuti che possono essere recuperati o eliminati in maniera sicura e di assicurare una protezione integrata dell'ambiente contro le emissioni causate dall'incenerimento dei rifiuti pericolosi; d) i criteri temporali di adeguamento degli impianti di incenerimento di rifiuti preesistenti alle disposizioni del presente decreto. Commissione Legislazione e Tutela Ambientale

23 Riferimento Normativo CEE vs IT
Commissione Legislazione e Tutela Ambientale

24 Riferimento Normativo (CEE)
Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2000/76/CE del 4 dicembre 2000 sull'incenerimento dei rifiuti. Ha lo scopo di evitare o di limitare per quanto praticabile gli effetti negativi dell'incenerimento e del coincenerimento dei rifiuti sull'ambiente, in particolare l'inquinamento dovuto alle emissioni nell'atmosfera, nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee nonché i rischi per la salute umana che ne risultino. Commissione Legislazione e Tutela Ambientale

25 Riferimento Normativo (CEE)
Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2000/76/CE del 4 dicembre 2000 sull'incenerimento dei rifiuti. Tale scopo è raggiunto mediante rigorose condizioni di esercizio e prescrizioni tecniche, nonché istituendo valori limite di emissione per gli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti nella Comunità, soddisfacendo altresì le prescrizioni della direttiva 75/442/CEE. Commissione Legislazione e Tutela Ambientale

26 Riferimento Normativo (CEE)
Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2000/76/CE del 4 dicembre 2000 sull'incenerimento dei rifiuti Definisce: «impianto di incenerimento»: qualsiasi unità e attrezzatura tecnica fissa o mobile destinata al trattamento termico dei rifiuti con o senza recupero del calore prodotto dalla combustione. Commissione Legislazione e Tutela Ambientale

27 Riferimento Normativo (CEE)
Direttiva 2000/76/CE del 4 dicembre 2000 sull'incenerimento dei rifiuti Definisce: «impianto di coincenerimento»: qualsiasi impianto fisso o mobile la cui funzione principale consiste nella produzione di energia o di prodotti materiali e che utilizza rifiuti come combustibile normale o accessorio o in cui i rifiuti sono sottoposti a un trattamento termico a fini di smaltimento Commissione Legislazione e Tutela Ambientale

28 Riferimento Normativo (IT)
Decreto Legislativo 11 maggio 2005, n. 133 "Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti“ Si applica agli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti e stabilisce le misure e le procedure finalizzate a prevenire e ridurre per quanto possibile gli effetti negativi dell'incenerimento e del coincenerimento dei rifiuti sull'ambiente, in particolare l'inquinamento atmosferico, del suolo, delle acque superficiali e sotterranee, nonche' i rischi per la salute umana che ne derivino. Commissione Legislazione e Tutela Ambientale

29 Riferimento Normativo (IT)
Decreto Legislativo 11 maggio 2005, n. 133 Disciplina: a) i valori limite di emissione degli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti; b) i metodi di campionamento, di analisi e di valutazione degli inquinanti derivanti dagli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti; Commissione Legislazione e Tutela Ambientale

30 Riferimento Normativo (IT)
Decreto Legislativo 11 maggio 2005, n. 133 Disciplina: c) i criteri e le norme tecniche generali riguardanti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonche' le condizioni di esercizio degli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti, con particolare riferimento alle esigenze di assicurare una elevata protezione dell'ambiente contro le emissioni causate dall'incenerimento e dal coincenerimento dei rifiuti; d) i criteri temporali di adeguamento degli impianti di incenerimento e di coincenerimento di rifiuti esistenti alle disposizioni del presente decreto. Commissione Legislazione e Tutela Ambientale

31 Riferimento Normativo (CEE)
Direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità. Si intende per: "fonti energetiche rinnovabili", le fonti energetiche rinnovabili non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas); Commissione Legislazione e Tutela Ambientale

32 Riferimento Normativo (CEE)
Direttiva 2001/77/CE “Allorché utilizzano i rifiuti come fonti energetiche, gli Stati membri sono tenuti a rispettare la normativa comunitaria vigente in materia di gestione dei rifiuti. Nel contesto di un futuro sistema di sostegno alle fonti energetiche rinnovabili non bisognerebbe pertanto promuovere l'incenerimento dei rifiuti urbani non separati, se tale promozione arrecasse pregiudizio alla gerarchia di trattamento dei rifiuti”. Commissione Legislazione e Tutela Ambientale

33 Riferimento Normativo (IT)
Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" Commissione Legislazione e Tutela Ambientale

34 Riferimento Normativo (CEE) IPPC
Cosa è la IPPC o prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento? Nel 1996 la UE ha pubblicato la Direttiva 96/61/CE (Direttiva IPPC) che stabilisce una serie di regole comuni per il rilascio delle autorizzazioni alle installazioni industriali in Europa. L’acronimo IPPC significa “Integrated Pollution Prevention and Control”, e riguarda la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Commissione Legislazione e Tutela Ambientale

35 Riferimento Normativo (IT)
La Direttiva IPPC è stata recepita in Italia con i seguenti atti legislativi: - Decreto Legislativo n° 372 del 4 agosto 1999 (D.Lgs. 372/99) “Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana n° 252 del 26/10/1999 (D.Lgs.372/99) - Decreto Ministeriale del 23 novembre 2001 (DM 23/11/01) pubblicato sulla G.U. del 13 febbraio 2002 Commissione Legislazione e Tutela Ambientale

36 Riferimento Normativo (IT)
- Decreto Ministeriale del 26 aprile 2002 (DM 26/4/2002) "Modifiche al decreto ministeriale 23 novembre 2001 in materia di dati, formato e modalità della comunicazione di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 372 del 1999", pubblicato in G.U. 31 maggio 2002 Le autorizzazioni dovranno essere basati sul concetto delle Best Available Techniques (BAT), definite nell’articolo 2 della del D.Lgs.372/99. Commissione Legislazione e Tutela Ambientale

37 Riferimento Normativo (IT)
Nella Gazzetta Ufficiale del 22 aprile 2005, n. 93, S.O.m., è stato pubblicato il D.Lgs. 18/02/2005 n. 59 avente per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (I.P.P.C.- Integrated Pollution Prevention and Control) al fine di ottenere un elevato livello di protezione dell’ambiente. Commissione Legislazione e Tutela Ambientale

38 Riferimento Normativo (IT)
Il Decreto stabilisce misure intese ad evitare oppure, ove ciò non sia possibile, a ridurre le emissioni nell’aria, nell’acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, da parte di diverse attività: attività energetiche; produzione e trasformazione dei metalli; industria dei prodotti minerari; gestione dei rifiuti; altre attività (cartiere, allevamenti, macelli, industrie alimentari, concerie...). Esso disciplina il rilascio, il rinnovo e il riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale che di fatto sostituisce ogni Commissione Legislazione e Tutela Ambientale

39 Combustibile ‏rifiuto tal quale
La scelta della tecnologia di termovalorizzazione da adottare si basa in generale sulle caratteristiche chimiche e fisiche del rifiuto e sui limiti di emissioni imposti dalle normativa vigenti. Per quanto riguarda i RSU, le tecnologie disponibili possono essere ricondotte a due tecnologie: Combustione del tal quale: il rifiuto grezzo, sostanzialmente non trattato, viene bruciato in forni di diversa tecnologia, che in genere assicurano un ridotto impatto ambientale attraverso un complesso sistema di trattamento dei fumi e di smaltimento dei reflui liquidi e delle scorie solide; Commissione Legislazione e Tutela Ambientale

40 Combustibile da Rifiuto (CdR)‏
Combustibile da rifiuti e combustibile da rifiuti di qualità elevata - CdR e CdR-Q (art. 229 D.Lgs 152/06): una frazione combustibile, derivata dai RSU dopo opportuni trattamenti che consentono il recupero dei materiali reinseribili nei cicli produttivi di consumo, viene bruciata in forni di diversa tecnologia (i più diffusi sono quelli a letto fluido e a combustione sospesa), che sono relativamente meno complessi e di più agevole gestione e necessitano di un più ridotto sistema di trattamento delle emissioni gassose. Commissione Legislazione e Tutela Ambientale

41 Riferimento Normativo
Regione Sicilia O.P.C.M. n del 31 maggio 1999 – Stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani nella Regione Sicilia. Il Presidente della Regione viene nominato “Commissario Delegato per la predisposizione di un piano di interventi per fronteggiara la situazione di emergenza”. Commissione Legislazione e Tutela Ambientale

42 Riferimento Normativo
Regione Sicilia Decreto Commissariale n. 1166/2002: Adozione del Piano Regionale Gestione Rifiuti e Bonifica dei Siti in Sicilia” Decreto Commissariale n. 1260/2004: Aggiornamento del Piano Regionale Gestione Rifiuti Commissione Legislazione e Tutela Ambientale

43 Riferimento Normativo
Regione Sicilia Allegato n. 3 Ord. n Adeguamento al D.Lgs. 36/2003 dei criteri minimi per la progettazione e gestione delle discariche Ord. n. 323 del 25/03/04 (modificata da Ord. n del 28/12/06). Programma regionale per la riduzione dei RUB da collocare in discarica, in attuazione dell'art. 5 del D.Lgs. 36/2003 Commissione Legislazione e Tutela Ambientale

44 Riferimento Normativo
Regione Sicilia  L’art. 23 del D.Lgs 22/97, nonché l’O.P.C.M. 2983/99, prevedevano la gestione dei rifiuti urbani per ambiti delimitati in base a criteri di efficacia, di efficienza e di economicità. La Provincia di Siracusa è stata suddivisa in due Ambiti Territoriali Ottimali: ATO SR1 ATO SR2 Commissione Legislazione e Tutela Ambientale

45 Ambiti Territoriali Ottimali
Regione Sicilia Commissione Legislazione e Tutela Ambientale

46 Ambiti Territoriali Ottimali
Regione Sicilia DATI TERRITORIALI ab Kmq A.T.O. SR 1 (16 comuni)‏ Augusta, Buccheri, Buscemi, Canicattini, Carlentini, Cassaro, Ferla, Floridia, Francofonte, Lentini, Melilli, Palazzolo, Priolo, Siracusa, Solarino, Sortino. ab.  75 % 1.342 Kmq  64 % E’ prevista la riduzione ad un solo ATO A.T.O. SR 2 (5 comuni)‏ Avola, Noto, Pachino, Portopalo, Rosolini. ab.  25 % 766 Kmq  36 % Commissione Legislazione e Tutela Ambientale

47 Raccolta differenziata
 Le linee guida per la raccolta differenziata, sono state approvate con Ordinanza n. 488 del 11 giugno  Il D.Lgs 5 febbraio 1997, n. 22 (“Decreto Ronchi”), così come il D.Lgs. 152/06, definisce la Raccolta Differenziata: “la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee.” Commissione Legislazione e Tutela Ambientale

48 R.D. nelle previsioni normative della Regione Siciliana
La Legge Regionale n. 2 del 08 febbraio 2007 ha stabilito che: in ogni ATO deve essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime di rifiuti prodotti: almeno il 20% entro il 31/12/2007; almeno il 30% entro il 13/12/2008; almeno il 50% entro il 31/12/2012; Commissione Legislazione e Tutela Ambientale

49 Commissione Legislazione e Tutela Ambientale
R.D. nelle previsioni normative della Regione Siciliana Commissione Legislazione e Tutela Ambientale

50 Piano Regione Sicilia per lo smaltimento dei R.S.U.
Il D.Lgs. 36/2003, prevede che le Regioni redigano, ad integrazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti, un piano per la riduzione dei RUB da smaltire in discarica. Il Piano di gestione dei rifiuti in Sicilia prevede per i RUB i seguenti tipi di trattamento: compostaggio domestico, R.D. dei rifiuti biodegradabili per il trattamento negli impianti di recupero, trattamento del RUB presente nella frazione residuale a valle della R.D. tramite la biostabilizzazione e la termovalorizzazione. Commissione Legislazione e Tutela Ambientale

51 Piano Regione Sicilia per lo smaltimento dei R.S.U.
Il trattamento del rifiuto a valle della R.D. è previsto venga effettuato mediante quattro sistemi integrati, ognuno dei quali fa capo ad un termovalorizzatore. Il sistema integrato di trattamento riceve il rifiuto e lo porta agli impianti di trattamento che lo trattano separando la frazione secca da quella umida, biostabilizzano la frazione umida destinandola, di preferenza, a recuperi ambientali o, come seconda possibilità, allo smaltimento in discarica, e preparano quella secca per il recupero energetico tramite termovalorizzazione. Commissione Legislazione e Tutela Ambientale

52 Piano Regione Sicilia per lo smaltimento dei R.S.U.
Impiantistica dei sistemi integrati: Stazioni di trasferenza; Impianti di selezione meccanica RSU; Impianti di biostabilizzazione della frazione umida; Impianti di termovalorizzazione (n. 4); Discariche per lo smaltimento dei sovvalli. Commissione Legislazione e Tutela Ambientale

53 Piano Regione Sicilia per lo smaltimento dei R.S.U.
L’impiantistica è suddivisa in 4 sistemi: Sitema Agrigento; Sistema Augusta; Sistema Palermo; Sistema Catania – Messina. Commissione Legislazione e Tutela Ambientale

54 Piano Regione Sicilia per lo smaltimento dei R.S.U.
Termovalorizzatore del “Sistema Agrigento”; L’impianto (comune di Casteltermini) tratterà la frazione secca derivante dalle operazioni di selezione della frazione residuale dei RU conferiti al sistema, in quantità pari a circa il 60% di detto materiale conferito (PCI~3000 kcal/kg). La potenza termica nominale alimentabile al termovaloriz. è pari a 130 MWt. La pot. elettrica lorda dell’impianto è pari a 35,6 MWe. La pot. elettrica netta dell’impianto è pari a 33,1 MWe. Commissione Legislazione e Tutela Ambientale

55 Piano Regione Sicilia per lo smaltimento dei R.S.U.
Termovalorizzatore del “Sistema Augusta”; L’impianto tratterà la frazione secca derivante dalle operazioni di selezione della frazione residuale dei RU conferiti al sistema, in quantità pari a circa il 60% di detto materiale conferito (PCI~3000 kcal/kg). La potenza termica nominale alimentabile al termovaloriz. è pari a 190 MWt. La pot. elettrica lorda dell’impianto è pari a 55,0 MWe. La pot. elettrica netta dell’impianto è pari a 51,6 MWe. Commissione Legislazione e Tutela Ambientale

56 Sistema Integrato “Augusta”
Commissione Legislazione e Tutela Ambientale

57 Piano Regione Sicilia per lo smaltimento dei R.S.U.
Termovalorizzatore del “Sistema Palermo”; Tonnellate annue totali di frazione secca combustibile ricevuta dall’impianto a regime: t/a; Tonnellate annue totali di ceneri di combustione prodotte dall’impianto a regime: t/a; Tonnellate annue totali di residui dal trattamento fumi prodotte dall’impianto a regime: t/a; Energia elettrica annua ceduta alla rete nazionale a regime: kWh/a (lordo dei consumi interni); Metri cubi annui totali di effluenti gassosi prodotti a regime: 1.000x106 Nm3/a; Commissione Legislazione e Tutela Ambientale

58 Piano Regione Sicilia per lo smaltimento dei R.S.U.
Termovaloriz. del “Sistema Catania-Messina”; Tonnellate annue totali di frazione secca combustibile ricevute dall'impianto a regime: t/a; Disponibilità minima annua dell’impianto a regime: 7500 ore/a; Scorie di combustione prodotte a regime: 10,86 t/ora; Residui stabilizzati dal trattamento fumi a regime: 5,94 tequiv./ora; Potenza elettrica netta impianto a regime: 45,2 MW; Energia elettrica annua assorbita dall'impianto a regime: MWh/anno; Metri cubi annui totali di effluenti gassosi prodotti a regime: La portata totale dei fumi a camino è di 2.790x106 Nm3/anno. Commissione Legislazione e Tutela Ambientale

59 Commissione Legislazione e Tutela Ambientale
Limiti Dlgs 11 maggio 2005, n. 133 (Attuaz. direttiva 2000/76/Ce - Incenerimento dei rifiuti) Commissione Legislazione e Tutela Ambientale

60 Commissione Legislazione e Tutela Ambientale
Limiti Dlgs 11 maggio 2005, n. 133 (Attuaz. direttiva 2000/76/Ce - Incenerimento dei rifiuti) Commissione Legislazione e Tutela Ambientale

61 Commissione Legislazione e Tutela Ambientale
Limiti Dlgs 11 maggio 2005, n. 133 (Attuaz. direttiva 2000/76/Ce - Incenerimento dei rifiuti) Commissione Legislazione e Tutela Ambientale

62 Commissione Legislazione e Tutela Ambientale
Limiti Dlgs 11 maggio 2005, n. 133 (Attuaz. direttiva 2000/76/Ce - Incenerimento dei rifiuti) Commissione Legislazione e Tutela Ambientale

63 Commissione Legislazione e Tutela Ambientale
Limiti Dlgs 11 maggio 2005, n. 133 (Attuaz. direttiva 2000/76/Ce - Incenerimento dei rifiuti) Commissione Legislazione e Tutela Ambientale

64 Riferimenti Normativi Nazionali e Regionali
Ing. Antonino di Guardo Ing. Domenico Sole Greco


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