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Interventi per l’integrazione scolastica dei disabili

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Presentazione sul tema: "Interventi per l’integrazione scolastica dei disabili"— Transcript della presentazione:

1 Interventi per l’integrazione scolastica dei disabili
TFA Terzo Modulo: Interventi per l’integrazione scolastica dei disabili I diritti delle persone disabili nelle Convenzioni internazionali dell’ONU e le Linee guida del Miur - 17 aprile 2013 Gli strumenti di progettazione curricolare per l’integrazione dei disabili - 18 aprile 2013 Le strategie metodologico-didattiche per l’integrazione dei disabili - 22 aprile 2013 - I sistemi di classificazione aprile 2013 Prof. Domenico Milito

2 1^ intervento I diritti delle persone disabili
nelle Convenzioni internazionali dell’ONU e le Linee guida del Miur 17 aprile 2013 Prof. Domenico Milito

3 Dichiarazione di Ginevra del 1924
Primo documento internazionale dedicato ai diritti del fanciullo, scaturito dalla necessità di considerare le sofferenze dell’infanzia a seguito del primo conflitto mondiale. Tale Dichiarazione, elaborata nel 1923 dall’Unione Internazionale dei diritti dell’infanzia (costituita nel 1920), divenne punto costante di riferimento di tutti gli altri analoghi atti internazionali posteriormente elaborati, anche se di fatto si sostanziava in un’enunciazione etica di carattere filantropico, senza alcuna indicazione che concretamente potesse orientare l’azione politica e senza il ricorso a sanzioni per i trasgressori. 3 Prof. Domenico Milito

4 Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 1948
Approvata e proclamata, dopo l’istituzione dell’ONU (1945), il 10 dicembre 1948 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, è intesa “come ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni, al fine che ogni individuo e ogni organo della società si sforzi di promuovere, con l'insegnamento e l'educazione, il rispetto di diritti e di libertà, garantendone, mediante misure progressive di carattere nazionale e internazionale, l'universale ed effettivo riconoscimento e rispetto tanto fra i popoli degli stessi Stati membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione”. 4 Prof. Domenico Milito

5 Proprio la Dichiarazione universale ha fatto registrare il passaggio definitivo dalla mera assistenza fisica del minore alla sua tutela giuridica e patrimoniale, fino a sancire i diritti educativi, psicologici e affettivi, che trovano soprattutto spazio nella famiglia: il diritto di libertà e di uguaglianza, il diritto alla vita, alla libertà, alla sicurezza della propria persona, ad una cittadinanza, nonché alla libertà di opinione e di espressione, all’istruzione. 5 Prof. Domenico Milito

6 L'istruzione, in particolare, è interpretata come opportunità indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana e al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali 6 Prof. Domenico Milito

7 Dichiarazione dei diritti del fanciullo del 1959
Articolata in dieci «principi», rappresenta l'immediato precedente dell'attuale Convenzione, formalizzata ed entrata in vigore trent'anni dopo (Convenzione dell’ONU sui diritti del fanciullo del 1989, resa esecutiva in Italia con la Legge n. 176 del 27 maggio 1991) 7 Prof. Domenico Milito

8 La Dichiarazione del 1959, nel sancire che i diritti devono essere riconosciuti a tutti senza eccezione alcuna e senza distinzione e discriminazione fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua la religione o opinioni politiche o di altro genere, rivolge l’attenzione ai “fanciulli che si trovano in una situazione di minoranza fisica, mentale o sociale, che hanno diritto a ricevere il trattamento, l’educazione e le cure speciali di cui essi abbisognano per il loro stato o la loro condizione”. 8 Prof. Domenico Milito

9 Convenzione sui diritti dell’infanzia del 1989
Rappresenta il punto di arrivo di un lungo processo cominciato sin dal 1923 con la prima dichiarazione sui diritti dei bambini, la "Dichiarazione di Ginevra", approvata dalla Società delle Nazioni (il vecchio nome dell’ONU) nel 1924. 9 Prof. Domenico Milito

10 È uno strumento normativo internazionale di promozione e tutela dei diritti dell'infanzia, che entra in vigore il 2 settembre 1990, dopo essere stata approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989. Nella sua formulazione giuridica la Convenzione si configura come il primo strumento di tutela internazionale che focalizza nel proprio testo le diverse tipologie di diritti umani: civili, culturali, economici, politici e sociali, nonché quelli concernenti il diritto internazionale umanitario. 10 Prof. Domenico Milito

11 Affermando l'idea del minore come soggetto di diritti e abbandonando l’ottica secondo la quale il bambino è mero oggetto di tutela e protezione, i diritti fondamentali che da essa sostanzialmente si evincono sono riconducibili al: principio di non discriminazione, che impegna gli Stati parti ad assicurare i diritti sanciti a tutti i minori, senza distinzione di razza, colore, sesso, lingua, religione, opinione del bambino e dei genitori (art. 2) diritto a considerare l'interesse del bambino in maniera preminente, in ogni decisione, azione legislativa, provvedimento giuridico, iniziativa pubblica o privata di assistenza sociale (art. 3) 11 Prof. Domenico Milito

12 diritto alla vita, con l'impegno da parte degli stati aderenti di assicurarne, con tutte le misure possibili, la sopravvivenza e lo sviluppo (art. 6); diritto di esprimere liberamente la propria opinione, che deve essere debitamente presa in considerazione, tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità (art. 12). 12 Prof. Domenico Milito

13 Art. 23 Gli Stati aderenti riconoscono che i fanciulli mentalmente o fisicamente handicappati hanno diritto di condurre una vita piena e decente, in condizioni che garantiscano la loro dignità, favoriscano la loro autonomia e agevolino una loro attiva partecipazione alla vita della comunità. 13 Prof. Domenico Milito

14 È riconosciuto il diritto dei fanciulli handicappati di beneficiare di cure speciali e, in considerazione delle particolari esigenze, l'aiuto fornito, sulla base delle risorse disponibili, è gratuito ogni qualvolta ciò sia possibile, tenendo conto delle risorse finanziarie dei loro genitori o di coloro ai quali il minore è affidato. 14 Prof. Domenico Milito

15 Tale prospettiva è fondata sulla necessità di garantire effettivamente l’accesso all’educazione, alla formazione, alle cure sanitarie, alla riabilitazione, alla preparazione al lavoro e alle attività ricreative, creando le migliori condizioni per poter beneficiare di questi servizi, al fine di concretizzare la più completa integrazione sociale e lo sviluppo personale, anche nell’ambito culturale e spirituale, dei minori in difficoltà (1) (1) D. Milito, Inclusione, integrazione e bisogni educativi, Anicia, Roma, 2012 15 Prof. Domenico Milito

16 La Convenzione è stata ratificata dall'Italia il 27 maggio 1991 con la Legge n. 176.
Ratificando la Convenzione, il nostro Paese si impegna ad attenersi a tutti i principi in essa enunciati e a garantire che ognuno dei principi che la Convenzione incarna si esprima nella vita sociale e nella sua legislazione. 16 Prof. Domenico Milito

17 Legge n. 285 del 28 agosto 1997 L’Italia ha continuato a rivolgere particolare interesse verso le problematiche connesse con il soddisfacimento dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza; cosicchè il 28 agosto 1997 è stata emanata la Legge n. 285, concernente le “Disposizioni per la promozione dei diritti e opportunità per l’infanzia e l’adolescenza”, che rappresenta il più importante atto concreto compiuto dall’Italia in risposta alla ratifica della Convenzione. Essa prevede precise linee d'intervento per la promozione dei diritti e del benessere dei minori. 17 Prof. Domenico Milito

18 Convenzione sui diritti delle persone con disabilità del 2006
Nel quadro dell’impegno comunitario verso l’integrazione, essa occupa un posto di rilievo. In essa si sottolinea che la disabilità non è nella persona, ma nel risultato dell’interazione fra il soggetto e l’ambiente in cui egli vive. 18 Prof. Domenico Milito

19 Il documento, il cui scopo è promuovere, proteggere e assicurare il pieno ed eguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità, garantendone il rispetto per la loro inerente dignità, sottolinea che le “persone con disabilità” includono quanti hanno minorazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali a lungo termine che in interazione con varie barriere possono impedire la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su una base di eguaglianza con gli altri. 19 Prof. Domenico Milito

20 Le persone con disabilità non vengono più viste come oggetto passivo richiedente attenzione, cura, protezione, ma come soggetti attivi nella società, protagonisti nel prendere decisioni, nel richiedere diritti. 20 Prof. Domenico Milito

21 L’attenzione è rivolta anche all’istruzione, allo scopo di realizzare questo diritto senza discriminazioni e su una base di eguaglianza di opportunità (art. 24); ecco perché la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità del 2006 prevede diverse opportunità di istruzione finalizzate al: pieno sviluppo del potenziale umano, del senso di dignità e dell’autostima rafforzamento del rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali e della diversità umana; sviluppo, da parte delle persone con disabilità, della propria personalità, dei talenti e della creatività, come pure delle proprie abilità fisiche e mentali, fino al loro massimo potenziale; mettere in grado le persone con disabilità di partecipare effettivamente a una società libera. 21 Prof. Domenico Milito

22 Legge n. 18 del 3 marzo 2009 L’Italia ha ratificato e reso esecutivi la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità con la Legge n. 18 del 3 marzo 2009 22 Prof. Domenico Milito

23 per l’integrazione scolastica
Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità 23 Prof. Domenico Milito

24 Diramate con nota ministeriale n
Diramate con nota ministeriale n del 4 agosto 2009, hanno fornito indicazioni in materia di integrazione scolastica nelle scuole di ogni ordine e grado. Tale documento, diviso in tre parti, raccoglie una serie di direttive che, muovendo dalla legislazione primaria e secondaria vigente, hanno lo scopo di migliorare il processo di integrazione degli alunni con disabilità, mirando a innalzare il livello qualitativo degli interventi formativi ed educativi degli alunni portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali. 24 Prof. Domenico Milito

25 Obiettivo Fornire agli operatori scolastici una visione organica della materia, che possa orientarne i comportamenti nella direzione di una loro più piena conformità ai principi dell'integrazione. 25 Prof. Domenico Milito

26 Prima parte Nella prima parte, concernente “Il nuovo scenario. Il contesto come risorsa”, il documento presenta innanzitutto lo scenario odierno definito appunto come "una risorsa", entrando, in particolare, nel merito della legislazione nazionale in materia di integrazione: Legge n. 118 del 30 marzo 1971 (ha prefigurato il principio dell’abbattimento delle barriere architettoniche), Legge n. 517 del 4 agosto 1977 (ha sancito l’abolizione delle classi differenziali) Legge-quadro n. 104 del 5 febbraio 1992 (ha dettato i principi per l’integrazione della persona handicappata ai quali si sarebbero ispirati i successivi interventi normativi), D.P.R. 24 febbraio 1994, riguardante l’“Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alcuni portatori di handicap” 26 Prof. Domenico Milito

27 Seconda parte Relativa a “L’organizzazione”, richiamando il ruolo degli Uffici Scolastici Regionali, evidenzia l’opportunità della costituzione di Gruppi di coordinamento a livello regionale (G.L.I.R.) e di reti territoriali per la realizzazione di attività formative e di ogni altra azione a favore dell’inclusione, ferma restando la presenza degli attuali GLIP, come raccordi provinciali  degli orientamenti regionali. 27 Prof. Domenico Milito

28 Terza parte Concernente “La dimensione inclusiva della scuola”, sottolinea l’importanza del ruolo del dirigente scolastico, che, in quanto figura chiave per la costruzione di un sistema integrato, è chiamato a esercitare una leadership educativa e a garantire la diffusione della cultura dell’integrazione. 28 Prof. Domenico Milito

29 La programmazione comune
Le Linee guida evidenziano l’importanza della programmazione comune che i docenti curricolari e il docente di sostegno devono elaborare per la definizione del Piano educativo dell'alunno con disabilità, garanzia di tutela del diritto allo studio, principio tutelato costituzionalmente e interpretato dalla Legge n. 59 del 15 marzo 1997 come diritto al successo formativo per tutti gli alunni. 29 Prof. Domenico Milito

30 Consiglio di classe Si insiste qui sulla necessità di corresponsabilità e coordinamento dell’attività di programmazione di tutto il consiglio di classe, evitando la delega al solo docente per le attività di sostegno, giacchè tutte le componenti scolastiche devono partecipare al processo di integrazione, il cui obiettivo fondamentale è lo sviluppo delle competenze dell’alunno negli apprendimenti, nella comunicazione e nella relazione, nonché nella socializzazione, obiettivo raggiungibile attraverso la collaborazione e il coordinamento di tutte le componenti in questione, nonché dalla presenza di una pianificazione puntuale e logica degli interventi educativi, formativi, riabilitativi come previsto dal PEI. 30 Prof. Domenico Milito

31 Strategie didattiche condivise
Le Linee guida del 2009 richiamano, altresì, la necessità della formulazione di strategie didattiche condivise: la progettualità didattica orientata all’inclusione comporta, infatti, l’adozione di efficaci strategie e metodologie, quali l’apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo e/o a coppie, il tutoring, l’apprendimento per scoperta, la suddivisione del tempo in tempi, l’utilizzo di mediatori didattici, di attrezzature e ausili informatici, di software e sussidi specifici. 31 Prof. Domenico Milito

32 I nuovi sistemi di classificazione della disabilità
Le Linee guida si riferiscono ai nuovi sistemi di classificazione della disabilità, basati sull’ICF (International Classification of Functioning) in grado di cogliere meglio il profilo dinamico e sociale dell’handicap e la consapevolezza che un vero processo di integrazione non può limitarsi alla sola esperienza scolastica, ma proiettarsi oltre, verso il futuro, nella costruzione di un vero e proprio progetto di vita. 32 Prof. Domenico Milito


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