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corso integrato di diritto e politiche del personale

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Presentazione sul tema: "corso integrato di diritto e politiche del personale"— Transcript della presentazione:

1 corso integrato di diritto e politiche del personale
LEZIONI DI DIRITTO AMMINISTRATIVO Dott. Franco Burchietti

2 indice argomenti trattati
Definizione di diritto amministrativo Nozioni Le fonti La Pubblica Amministrazione: Definizione L’attività amministrativa e i suoi strumenti I cambiamenti e le principali normative intervenute negli ultimi anni: Il cambiamento in atto: Rapporti tra attività di diritto amministrativo e attività di diritto privato I contenuti del cambiamento Le principali normative caratterizzanti i cambiamento

3 indice argomenti trattati
Gli strumenti di accesso alle banche dati giuridiche Il sistema dei controlli Competenze e responsabilità degli organi istituzionali e aziendali Competenze e responsabilità dei dirigenti e relativi strumenti di valutazione e verifica

4 Il diritto amministrativo - nozione
Disciplina giuridica della P.A. nella sua organizzazione, nei suoi beni e nelle attività ad essa peculiari e nei rapporti che si instaurano tra la stessa P.A. e gli altri soggetti dell’ordinamento Zanobini: è quella parte del diritto pubblico che ha per oggetto l’organizzazione, i mezzi, le forme di attività della P.A. ed i conseguenti rapporti giuridici fra la medesima e gli altri soggetti

5 Il diritto amministrativo - nozione
Sandulli: il diritto che regola (in modo rilevante per i terzi) l’organizzazione della P.A. e l’attività amministrativa Diritto amm.vo sostanziale Diritto amm.vo processuale Studia le fonti, i soggetti, i beni, gli atti e i rapporti Studia i mezzi per la difesa dei Diritti e degli interessi dei singoli (persone fisiche o giuridiche) nei Confronti della P.A.

6 gli atti amministrativi - nozione
Zanobini: “atto amministrativo è qualunque dichiarazione di volontà, di desiderio, di conoscenza, di giudizio compiuto da un soggetto di P.A. nell’esercizio di una potestà amministrativa

7 gli atti amministrativi - nozione
Non sono atti amministrativi: gli atti amministrativi di diritto privato, anche se compiuti da soggetti di P.A. gli atti che, pur avendo il contenuto dell’atto amm.vo, sono posti in essere da organi del potere legislativo e del potere giudiziario (es. atti inerenti i rapporti di impiego adottati dai Presidenti delle Camere) gli atti di diritto pubblico emanati da soggetti della P.A., ma non nell’esercizio della potestà amministrativa (es. legislativa del Geverno e delle Regioni, gli atti di giurisdizione amm.va: sentenze C.di S., TAR, C. dei C.) Gli atti politici emanati nell’esercizio di una potestà di governo

8 Il provvedimento amministrativo - nozione
Quegli atti tipici e nominati posti essere dalla P.A. e consistenti in manifestazioni di volontà destinate ad influire unilateralmente sulla sfera giuridica dei soggetti cui sono destinati È l’atto amministrativo con cui si conclude il procedimento amministrativo Non sono provvedimenti gli atti amministrativi con valenza giuridica interna alla sfera dell’Amministrazione (regolamenti, indirizzi, pareri, proposte, valutazioni tecniche, certificazioni,ecc.)

9 Il procedimento amministrativo - nozione
Insieme di atti, fatti ed attività, tutti tra loro connessi e concorrenti complessivamente all’emanazione del provvedimento amministrativo Forma della “funzione”

10 Le fonti del diritto amministrativo
Definizione: fatti e atti produttivi di norme giuridiche (materia del diritto cost.) fonti primarie: disciplinano l’esercizio del potere amministrativo ed i soggetti pubblici fonti secondarie: sono atti soggettivamente amm.vi (prodotte da autorità amministrative)

11 Le fonti del diritto amministrativo
Rapporti tra le fonti (sono regolati secondo due principi) La gerarchia La parità graduazione in scala gerarchica equivalenza delle fonti (eccezionale)

12 Le fonti del diritto amministrativo
Gerarchia delle fonti Costituzione e leggi cost. Legislazione ordinaria primaria Atti di normazione secondaria consuetudine 1° grado: leggi e atti aventi forza di legge (Stato, Governo, Regioni) 2° grado: D. Lgs e leggi reg.li delegate dallo Stato regolamenti (art.87 C. - l. 400/88) Ordinanze Statuti enti minori

13 Le fonti del diritto amministrativo
Fonti normative e Diritto amministrativo FONTI LEGISLATIVE FONTI COMUNITARIE FONTI SOGGETTIVAMENTE AMMINISTRATIVE

14 Le fonti del diritto amministrativo
Le norme comunitarie I regolamenti Atti di portata generale, obbligatori e direttamente applicabili Devono essere applicati dal giudice interno anche disapplicando la legge nazionale (sentenza Corte Cost. 170/84) Le direttive Sono vincolanti rispetto al risultato, ma non sulla forma e sulle modalità scelte da ciascuno Stato (vi sono anche alcune direttive direttamente applicabili:self executing)

15 Le fonti del diritto amministrativo
I regolamenti Fanno parte delle fonti soggettivamente amministrative (sono emanati da organi amm.vi titolari di potere normativo) Tipologia: Regolamenti governativi (esecutivi, attuativi/integ., indipendenti, di organizzazione, di deligificazione): DPR Regolamenti ministeriali/interminist.: DPCM, DM Statuti e regolamenti regionali Statuti e regolamenti EE.LL.

16 La pubblica amministrazione - nozione
In senso oggettivo indica condotta, gestione, governo di qualcosa: Attività che un qualunque soggetto, persona fisica o giuridica, svolge in modo continuativo per curare i propri interessi e perseguire i propri scopi Organizzazione di persone e mezzi messi in atto da un determinato soggetto per perseguire i propri fini

17 La pubblica amministrazione - nozione
In senso soggettivo indica le amministrazioni regolate da norme giuridiche per la soddisfazione di interessi pubblici: Attività posta in essere dalle persone giuridiche pubbliche e dagli organi che hanno competenza alla cura degli interessi dei soggetti pubblici Organizzazione amministrativa pubblica tipicizzata dal nostro ordinamento giuridico

18 La pubblica amministrazione - nozione
concetto di pubblica amministrazione Amministrazione pubblica = complesso degli Enti pubblici dotati di capacità giuridica autoritatività) e quindi centri di potere Caratteristiche dell’Ente pubblico: è tipicizzato dalla legge (non ha autonomia istitutiva o soppressiva) è finalizzato al perseguimento di un interesse pubblico (vedasi anche artt. 11 e 14 L. 59/97 in materia di trasformazione di alcuni enti) gode di supremazia rispetto ad altri soggetti è soggetto al controllo pubblico

19 La pubblica amministrazione - nozione
concetto di pubblica amministrazione D.Lgs. 29/93, art. 1, c. 2: “ per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende e le amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le CCIAA e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale”

20 L’attività amministrativa della P.A. – concetti generali
Tipi di attività amministrativa: Attiva: quando la P.A. agisce operativamente per realizzare i propri fini Consultiva: espressione di pareri e orientamenti ad altre autorità Di controllo: attività di giudizio sulla legittimità e/o il merito dell’operato di coloro cui sono demandati i compiti di amministrazione attiva

21 L’attività amministrativa della P.A. – concetti generali
Principi costituzionali dell’attività amministrativa (art. 97 C. “ I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge in modo che sia assicurato il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione”): Di legalità Di imparzialità Di buona amministrazione Di responsabilità Di azionabilità Di sussidiarietà

22 L’attività amministrativa della P.A. – concetti generali
Principio di legalità Corrispondenza dell’attività amministrativa alle prescrizioni di legge (principio generale dell’ordinamento italiano: vedi anche artt. 24 e 113 della C.)

23 L’attività amministrativa della P.A. – concetti generali
Principio di impazialità accesso garantito a tutti e trasparenza, divieto di usare favoritismi e parzialità, atteggiamento di neutralità La P.A. è tenuta ad usare regole e comportamenti non discriminanti e quindi deve tutelare il diritto di ciascuno ad avere rapporti con essa, senza disparità di trattamento

24 L’attività amministrativa della P.A. – concetti generali
Principio di buona amministrazione “l’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità…..” (art.1 c.1 L. 241/90)

25 L’attività amministrativa della P.A. – concetti generali
Principio di responsabilità “I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti”

26 L’attività amministrativa della P.A. – concetti generali
Principio di azionabilità “contro gli atti della P.A. è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi” (art. 113 C.)

27 L’attività amministrativa della P.A. – concetti generali
Principio di sussidarietà In caso di inerzia della P.A. competente, l’amministrazione di livello superiore ha il potere sostitutivo Integrazione fra le funzioni della P.A. in relazione ad altri due principi: eguaglianza e solidarietà Molto rilevante soprattutto nel quadro dei rapporti Stato-Regioni-EE.LL. (vedasi art. 3 c.5 del T.U. Enti Locali, artt. 118 e 120 C., art. 4 l. 59/97, l.c. 3/2001) sussidarietà verticale (centro – periferia) sussidarietà orizzontale (tra enti diversi)

28 Il processo di cambiamento nella P.A.
Espansione dell’attività di diritto privato della P.A. Sviluppo di meccanismi gestionali improntati all’efficienza, all’efficacia e all’economicità Sviluppo di una gestione per obiettivi e processi Qualificazione del concetto di separazione delle competenze e delle rispettive responsabilità Ridefinizione e sviluppo delle funzioni di controllo, verifica e valutazione Crescita del ruolo del cittadino-utente, degli strumenti di informazione (anche delle tecnologie informatiche) e di tutela

29 Il processo di cambiamento nella P.A.
Rapporto tra attività di diritto amministrativo e attività di diritto privato della P.A. Art.1, c.1 bis L. 241/90: “la pubblica amministrazione, nell’adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge non disponga diversamente” Quando la P.A. non agisce in veste autoritativa, lo fa su un piano di parità con i privati, osservando le norme di diritto comune. In virtù della capacità giuridica generale riconosciuta alla P.A., si stabilisce il principio innovativo e democratico che lo strumento negoziale vada preferito a quello autoritativo (supremazia della P.A.

30 Il processo di cambiamento nella P.A.
Rapporto tra attività di diritto amministrativo e attività di diritto privato della P.A. Art.1, c.1 bis L. 241/90: “la pubblica amministrazione, nell’adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge non disponga diversamente” Prevalenza del diritto pubblico o del diritto privato? Tesi prevalente: l’attività dei privati è comunque soggetta ai principi del procedimento amm.vo e a quelli della trasparenza e della pubblicità; mentre trova sviluppo il ricorso a “strumenti privatitici”

31 Il processo di cambiamento nella P.A.
Rapporto tra attività di diritto amministrativo e attività di diritto privato della P.A. L’azione amministrativa è retta anche da norme di diritto privato (vedasi art. 3, c. 1-ter D.Lgs. 502/92 e ss.mm.; normativa sul rapporto di lavoro ex D.Lgs. 165/01) La linea di demarcazione è costituita da carattere di autoritatività dell’azione Il diritto privato è la regola per gli atti non autoritativi (salvo legge) e viceversa

32 Il processo di cambiamento nella P.A.
Rapporto tra attività di diritto amministrativo e attività di diritto privato della P.A. D.Lgs. 502/92 e ss.mm.: art. 3, c. 1: le unità sanitarie locali si costituiscono in aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale e sono disciplinate con atto aziendale di diritto privato art. 3, c. 1-ter: le aziende agiscono mediante atti di diritto privato…….le forniture di beni e servizi sotto la “soglia comunitaria” sono contrattate secondo le norme del diritto privato

33 Il processo di cambiamento nella P.A.
Rapporto tra attività di diritto amministrativo e attività di diritto privato della P.A. D.Lgs. 165/2001: art. 2, c. 2: i rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa art. 63, c. 1: sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro, ad eccezione dei procedimenti concorsuali

34 Il processo di cambiamento nella P.A.
Processo di riforma della P.A. avviato dai primi anni ‘90 UN DUPLICE OBIETTIVO contenere la spesa pubblica migliorare l’efficacia degli interventi e la soddisfazione del cittadino - utente

35 Il processo di cambiamento nella P.A.
Sviluppo di meccanismi gestionali improntati all’efficienza, all’efficacia e all’economicità Sviluppo in senso aziendalistico della macchina pubblica (utilizzo di strumenti gestionali tipicamente aziendali) impegno per la piena soddisfazione degli obiettivi prefissati (mission e programmazione) creare valore per i cittadini-utenti

36 Il processo di cambiamento nella P.A.
Sviluppo di una gestione per obiettivi e processi Sistemi complessi di programmazione Adozione di tecniche e sistemi di pianificazione e valutazione strategica Adozione di strumenti di controllo di gestione (es. budget) Sviluppo dei sistemi di verifica dei risultati e della produttività Sviluppo di organizzazioni coerenti con tecniche di gestione per progetti e per processi

37 Il processo di cambiamento nella P.A.
Principali contenuti del cambiamento Interventi sull’organizzazione - autonomia statutaria (da burocratica a adhocratica: limiti posti dai vincoli normativi, di controllo, di tutela della legalità e certezze per la collettività ): leggi sulla semplificazione amministrativa e sul procedimento (leggi Bassanini e l. 241 ess.mm.) meccanismi gestionali (programmazione e controllo, sistema per obiettivi e verifica risultati – aut sourcing – partecipazione aziende): varie normative

38 Il processo di cambiamento nella P.A.
Principali contenuti del cambiamento Interventi sul sistema delle responsabilità (separazione delle funzioni, incarichi a termine): D.Lgs. 165/2001, vedi anche nuova funzione del D.G. negli EE.LL. Interventi sulla valutazione dirigenziale (sul comportamento e suoi risultati): 165/01, normative settoriali e CC.NN.LL.

39 Il processo di cambiamento nella P.A.
Principali contenuti del cambiamento Interventi sul rapporto con il cittadino-utente (informazione, partecipazione, diritto di accesso, trasparenza, responsabilità, semplificazione, privacy) Interventi in materia di controllo (pochi esterni, molti interni: D.Lgs. 286/99 – l.142/90)

40 Il processo di cambiamento nella P.A.
Le principali normative caratterizzanti il cambiamento “leggi Bassanini”: riforma P.A. e semplificazione amministrativa Decr. Lgs. 165/2001 L. 241/90 e sua riforma con l. 15/2005 L. 675/96 come ridefinita nel codice 1/1/2004 Decr.Lgs. 286/99 sui controlli interni

41 Il processo di cambiamento nella P.A.
Le principali normative caratterizzanti il cambiamento “leggi Bassanini”: L. 59/97 Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa L. 127/97 Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo Decr. Lgs. 112/98 Conferimento funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione capo I l. 15/3/97 n. 59

42 Il processo di cambiamento nella P.A.
“leggi Bassanini” (segue): L. 191/98 Modifiche ed integrazioni alle leggi 59/97 e 127/97, nonché norme in materia di formazione……… L. 50/99 Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi – legge semplificazione 1998 L. 340/2000 Disposizioni per la delegificazione e per la semplificazione di procedimenti amministrativi (sportello unico imprese – modifiche l. 241 in materia di conferenze servizi) L. 229/03 Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione – legge semplificazione 2001

43 Il processo di cambiamento nella P.A.
Le principali normative caratterizzanti il cambiamento Decr. Lgs. 165/2001: Art. 2, c. 1: principi organizzativi amm.ni pubbliche: Perseguimento di obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità, con verifiche periodiche ed eventuali adeguamenti Flessibilità organizzativa Integrazione tra gli uffici e dovere di comunicazione interna ed esterna Garanzia di trasparenza e di imparzialità dell’azione amm.va Armonizzazione degli orari di servizio alle esigenze dell’utenza Art. 2, cc. 2 e 3: privatizzazione del rapporto di lavoro

44 Il processo di cambiamento nella P.A.
Le principali normative caratterizzanti il cambiamento Decr. Lgs. 165/2001: Art. 4: separazione tra funzioni di indirizzo politico-amm.vo e di gestione (adozione atti e provvedimenti amm.vi, gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, organizzazione risorse umane) Capo II del Tit. II: Norme sulla dirigenza Art. 11: istituzione URP Art. 63: controversie relative ai rapporti di lavoro: giudice ordinario (giudice del lavoro), ad eccezione di quelle inerenti le procedure concorsuali

45 Il processo di cambiamento nella P.A.
Il procedimento amministrativo e il diritto di accesso

46 Il processo di cambiamento nella P.A.
Legge 241/90: “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” riformata con Legge 15/2005 “Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990 n. 241, Concernenti norme generali sull’azione amministrativa”

47 Il processo di cambiamento nella P.A.
Contenuti principali della Legge 241/90: Principi (econ., efficacia e pubblicità – conclusione certa – motivazione – autorità per ricorsi) Responsabile procedimento (obbligo di determinazione) Partecipazione al procedimento (comun. avvio e diritto presentazione docum.) Semplificazione amministrativa (conferenza di servizi: casi di obbligatorietà) Accesso ai documenti (chi ne ha interesse, regolamentazione documenti esclusi)

48 Il processo di cambiamento nella P.A.
Contenuti principali della riforma (l. 15/2005): Principi generali dell’azione amministrativa e rapporti tra diritto pubblico e diritto privato Procedimento amministrativo Efficacia, esecuzione e invalidità provvedimento Accesso ai documenti

49 Il processo di cambiamento nella P.A.
Contenuti principali della riforma (l. 15/2005): Principi generali dell’azione amministrativa La trasparenza I principi comunitari Quando la P.A. non agisce in veste di Autorità è su un piano di parità con i privati e osserva le norme del diritto comune (preferenza dello strumento negoziale, quando possibile, al provvedimento)

50 Il processo di cambiamento nella P.A.
Contenuti principali della riforma (l. 15/2005): 2. Procedimento amministrativo: scadenza: entro 90 gg. (invece di 30) uso della telematica maggiore importanza del resp. proced. avvio del procedimento (comunicazione termini, rimedi contro l’inerzia della P.A., data presentazione istanza per proced. a iniziativa di parte) preavviso di diniego accordi procedimentali conferenza servizi (raddoppio termini per indizione) Autocertificazione (acquisizione d’ufficio) D.I.A. e silenzio-assenso

51 Il processo di cambiamento nella P.A.
Contenuti principali della riforma (l. 15/2005): 3. Efficacia, esecuzione e invalidità provvedimento: La legge sul procedimento diventa anche legge sul provved. Il provvedimento sfavorevole acquista efficacia solo con la comunicazione al destinatario (provv. recettizio) La P.A. può dare esecuzione ai propri provv. in modo diretto e coattivo (esecutorietà) Di norma un provvedimento efficace è immediatamente esecutivo Alla P.A. è riconosciuto un diritto potestativo di recesso unilaterale dal contratto nei seguenti casi: Non esecuzione prestazione Per le prestazioni ancora da eseguire Annullabilità d’ufficio di un provvedimento illegittimo (ex tunc)

52 Il processo di cambiamento nella P.A.
Contenuti principali della riforma (l. 15/2005): 4. Accesso ai documenti: Diventa principio generale dell’attività amministrativa Deve essere ricollegato con le disposizioni ex art. 117 C.: Spetta alla potestà esclusiva dello Stato in relazione ai “livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale” Le regioni e gli enti locali potranno dare garanzie ulteriori, secondo i propri regolamenti Il diritto di accesso viene esteso anche ai soggetti portatori di interessi pubblici o diffusi

53 Il processo di cambiamento nella P.A.
Contenuti principali della riforma (l. 15/2005): 4. Accesso ai documenti: Non è esercitabile per informazioni che non hanno assunto la veste di documento È negato per gli atti normativi e generali, di pianificazione, di programmazione, coperti da segreto di stato e per alcuni dati dei documenti concorsuali (psico-attitudinali e tributari) È negato come strumento di controllo generalizzato dell’operato della P.A. Deve essere garantito per curare e difendere i propri interessi giuridici (salvo i limiti posti dal codice sulla privacy)

54 Il processo di cambiamento nella P.A.
La privacy

55 Il processo di cambiamento nella P.A.
La legge sulla privacy Legge 31/12/96 n. 675 Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali Modificata e integrata con ulteriori nove D. Lgs. Abrogata con Decr. Lgs. N. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali (CODICE SULLA PRIVACY)

56 Il codice sulla privacy
Il Decr. Lgs 196 è diviso in tre parti 1^ parte: disposizioni generali – adempimenti e regole del trattamento sia per il settore pubblico che privato 2^ parte: dedicata a settori specifici (completamento disciplina per il settore sanitario) 3^ parte: tutele amm.ve e giurisdizionali (anche rafforzamento sanzioni amministrative e penali)

57 Il codice sulla privacy
PROBLEMATICHE PIU’ RILEVANTI TRATTATE sanità lavoro trattamento dati personali in ambito giudiziario Pubblica amministrazione Liste elettorali Telecomunicazioni Spamming Internet, vidiosorveglianza, direct marketing, ecc. Sanzioni Misure di sicurezza Notificazione Consenso informativa

58 Il codice sulla privacy
Concetti generali L’impianto normativo intende garantire che il trattamento – automatizzato o meno – dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale, integrando i generici riferimenti già presenti nella Costituzione

59 PRINCIPI GENERALI CHIUNQUE HA DIRITTO ALLA “PROTEZIONE”
DEI DATI PERSONALI CHE LO RIGUARDANO Art. 1 (Diritto alla protezione dei dati personali) L’art. 1 introduce nell’ordinamento il "diritto alla protezione dei dati personali", diritto fondamentale della persona, autonomo rispetto al più generale diritto alla riservatezza già richiamato dall’articolo 1 della legge n. 675/1996, come chiarisce anche il successivo art. 2. Un diritto che tiene conto delle molteplici prerogative legate al trattamento dei dati personali, anche oltre quelle attinenti al riserbo e alla tutela della vita privata. In tal modo il legislatore italiano si adegua al quadro normativo comunitario che, nella Carta dei diritti del cittadino europeo, garantisce già tale diritto fondamentale (art. 8) che si accinge ad assumere una connotazione ancora più solenne nel quadro dei lavori della Convenzione europea. La rilevanza del diritto alla protezione dei dati personali è stata, altresì, evidenziata nel Progetto di Costituzione Europea, il cui art. 50 recita: 1. Ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano. 2. La legge europea stabilisce le norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale da parte delle istituzioni, degli organi e delle agenzie dell’Unione, e da parte degli Stati membri nell’esercizio di attività che rientrano nel campo di applicazione del diritto dell’Unione, e le norme relative alla libera circolazione di tali dati. Il rispetto di tali norma è soggetto al controllo di un’autorità indipendente.

60 IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEVE ESSERE EFFETTUATO NEL RISPETTO
PRINCIPI GENERALI IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEVE ESSERE EFFETTUATO NEL RISPETTO DEI DIRITTI DELL’INTERESSATO Art. 2 (Finalità) L’art. 2 individua le finalità dell’intervento normativo, precisando che il codice garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, e in particolare del diritto alla riservatezza e del "nuovo" diritto alla protezione dei dati personali. La norma, che riproduce, per questa parte, l’art. 1, comma 1, della legge n. 675/1996, rispetto alla definizione previgente si riferisce indistintamente all'interessato e non a persone fisiche o giuridiche, collegandosi, così, anche a diritti fondamentali eventualmente riconosciuti in altra sede dall’ordinamento anche a soggetti diversi da persone fisiche. DELLE LIBERTA’ FONDAMENTALI DELLA DIGNITA’

61 LA TUTELA DELLA PRIVACY VIENE GARANTITA
PRINCIPI GENERALI LA TUTELA DELLA PRIVACY VIENE GARANTITA ANCHE DAI PRINCIPI DI SEMPLIFICAZIONE RIDUZIONE DEGLI ADEMPIMENTI E DELLE PROCEDURE Art. 2 (Finalità) L'art. 2, inoltre, codifica l'importante "principio di semplificazione nell’elevata tutela" secondo il quale il grado alto di tutela dei diritti è assicurato nel rispetto dei principi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia delle modalità con le quali sono esercitati i medesimi diritti o devono essere adempiuti gli obblighi previsti a carico dei titolari del trattamento. ARMONIZZAZIONE TUTELE ED INCOMBENZE PIU’ OMOGENEE RISPETTO AL RANGO DEI DIRITTI DA TUTELARE EFFICACIA CAPACITA’ DEL SISTEMA DI GARANTIRE UN PIU’ ELEVATO LIVELLO DI OSSERVANZA DEI PRINCIPI DELLA MATERIA

62 IL PRINCIPIO DI NECESSITA’ NEL TRATTAMENTO DEI DATI
PRINCIPI GENERALI IL PRINCIPIO DI NECESSITA’ NEL TRATTAMENTO DEI DATI MINIMIZZARE IL RICORSO A DATI PERSONALI E IDENTIFICATIVI I SISTEMI INFORMATIVI E I SOFTWARE DEVONO ESSERE CONFIGURATI IN MODO DA EFFETTUARE IL TRATTAMENTO, QUANDO E’ POSSIBILE, MEDIANTE DATI ANONIMI O ALTRE MODALITA’ Art. 3 (Principio di necessità nel trattamento dei dati) L’art. 3 introduce il "principio di necessità" nel trattamento dei dati personali, in base al quale, sin dalla loro configurazione, i sistemi informativi ed i software devono essere predisposti in modo da assicurare che i dati personali o identificativi siano utilizzati solo se indispensabili per il raggiungimento delle finalità consentite, e non anche quando i medesimi obiettivi possano essere raggiunti mediante l’uso di dati anonimi o che comunque consentano una più circoscritta identificazione degli interessati. Il principio introdotto integra e completa, con riferimento alla configurazione stessa dell’ambiente in cui i dati sono trattati, il principio di pertinenza e non eccedenza dei dati trattati già operante in relazione al trattamento dei medesimi dati (art. 11, già art. 9, l. n. 675/1996). Si tratta di una regola di ordine generale, prevista anche nella legislazione tedesca, e operante, benché non specificamente sanzionata, in specie per i sistemi e i programmi che verranno d’ora in poi predisposti. IN MODO DA CONSENTIRE L’IDENTIFICAZIONE DELL’INTERESSATO SOLO IN CASO DI NECESSITA’

63 PRINCIPI GENERALI: Destinatari
TUTTI I SOGGETTI CHE TRATTANO DATI PERSONALI SOGGETTI PUBBLICI SOGGETTI PRIVATI ENTI PUBBLICI ECONOMICI Si è voluto strutturare meglio la successione delle disposizioni applicabili da un lato ai soli soggetti pubblici e, dall’altro, ai privati -compresi i concessionari di pubblici servizi- e agli enti pubblici economici, in modo da ridurre le possibili sviste nel considerare applicabili agli uni o agli altri disposizioni cogenti solo per taluni di essi.

64 SCOPI STORICI STATISTICI O SCIENTIFICI
PRINCIPI GENERALI: Destinatari AMBITO GIUDIZIARIO FORZE DI POLIZIA AMBITO PUBBLICO SPECIFICI SETTORI Si tratta di disposizioni particolari per specifici trattamenti, ad integrazione o eccezione alle disposizioni generali. SCOPI STORICI STATISTICI O SCIENTIFICI AMBITO SANITARIO LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE

65 PRINCIPI GENERALI: Destinatari
SISTEMA BANCARIO, FINANZIARIO E ASSICURATIVO COMUNICAZIONI ELETTRONICHE LIBERE PROFESSIONI E INVESTIGAZIONE PRIVATA SPECIFICI SETTORI Si tratta di disposizioni particolari per specifici trattamenti, ad integrazione o eccezione alle disposizioni generali. GIORNALISMO MARKETING DIRETTO

66 PRINCIPI GENERALI: Oggetto
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI GIUDIZIARI

67 PRINCIPI GENERALI: Definizioni
DATO PERSONALE QUALUNQUE INFORMAZIONE RELATIVA A: PERSONA FISICA IDENTIFICATI O IDENTIFICABILI PERSONA GIURIDICA Art. 4: Definizioni "dato personale“: qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale. ENTE O ASSOCIAZIONE

68 PRINCIPI GENERALI: Definizioni
DATO SENSIBILE DATO PERSONALE IDONEO A RIVELARE STATO DI SALUTE E VITA SESSUALE CONVINZIONI RELIGIOSE, FILOSOFICHE O DI ALTRO GENERE ORIGINE RAZZIALE ED ETNICA OPINIONI POLITICHE ADESIONE A PARTITI, SINDACATI, ASSOCIAZIONI OD ORGANIZZAZIONI A CARATTERE RELIGIOSO, FILOSOFICO, POLITICO O SINDACALE Art. 4 (Definizioni) Viene recepita, in forma di definizione, la nozione di dato sensibile indicata all’ articolo 22, comma 1, della legge n. 675/1996.

69 PRINCIPI GENERALI: Definizioni
Attenzione specifica ai cosiddetti “dati sensibili” Possono essere trattati solo in presenza di autorizzazione preventiva del Garante per la protezione dei dati personali

70 PRINCIPI GENERALI: Definizioni
TRATTAMENTO DEI DATI RIGUARDANTI RACCOLTA, REGISTRAZIONE, ORGANIZZAZIONE, CONSERVAZIONE, ELABORAZIONE, MODIFICAZIONE, COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DI DATI. ESEGUITE: QUALUNQUE OPERAZIONE O INSIEME DI OPERAZIONI CON L’AUSILIO DI STRUMENTI ELETTRONICI SENZA L’AUSILIO DI STRUMENTI ELETTRONICI Art. 4 (Definizioni) La definizione di trattamento include anche la "consultazione", in attuazione di quanto previsto dall’art. 2, par. 1, lett. b) della direttiva 95/46/CE.

71 PRINCIPI GENERALI: Definizioni
TITOLARE DEL TRATTAMENTO PERSONAFISICA PERSONAGIURIDICA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE QUALSIASI ALTRO ENTE, ASSOCIAZIONE OD ORGANISMO CON COMPETENZA A DECIDERE IN ORDINE ALLE FINALITA’, ALLE MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI ED ALLA LORO SICUREZZA

72 PRINCIPI GENERALI: Definizioni
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO PERSONA FISICA PERSONA GIURIDICA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE QUALSIASI ALTRO ENTE, ASSOCIAZIONE OD ORGANISMO PREPOSTO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI. I COMPITI AD ESSO AFFIDATI DEVONO ESSERE ANALITICAMENTE SPECIFICATI PER ISCRITTO. TITOLARE E RESPONSABILE POSSONO COINCIDERE

73 PRINCIPI GENERALI: Definizioni
INCARICATO CHI TRATTA I DATI PERSONALI SULLA BASE DELLE AUTORIZZAZIONI SCRITTE DAL TITOLARE O DAL RESPONSABILE Art. 4 (Definizioni) Le operazioni di trattamento possono essere effettuate solo da incaricati che operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni impartite. Per INCARICATO s’intende colui o coloro che trattano i dati personali sulla base delle informazioni scritte del titolare o del responsabile. Con la definizione di "incaricato" (ricavata, in particolare, dall'art. 19 della legge n. 675/1996), si chiarisce, fra l’altro, che gli incaricati del trattamento possono essere solo persone fisiche (art. 4, comma 1, lett. h); L’art. 30 chiarisce, confermando una sperimentata prassi applicativa considerata corretta anche dal Garante, che alla designazione espressa e specifica degli incaricati, da effettuarsi in ogni caso per iscritto e con riguardo a specifiche mansioni, è "parificata" la preposizione della persona fisica ad una unità organizzativa per la quale sia individuato per iscritto l'ambito del trattamento consentito agli addetti ivi preposti. Tale previsione rappresenta un’indubbia forma di semplificazione dell'adempimento per i titolari o responsabili, che tuttavia non va a detrimento della sua efficacia.

74 DIRITTI DELL’INTERESSATO (Art. 7 Cod. Privacy)
L’INTERESSATO E’ TITOLARE DI UN AMPIO NUMERO DI SITUAZIONI SOGGETTIVE GIURIDICHE ATTIVE: CONOSCERE SE I PROPRI DATI SONO CONSERVATI O COMUNQUE RACCOLTI PRESSO QUALCHE STRUTTURA CHIEDERE ED OTTENERE IL LORO AGGIORNAMENTO, LA LORO RETTIFICA E/O INTEGRAZIONE Le disposizioni del titolo II individuano i diritti dell'interessato e ne disciplinano l'esercizio (art. 13, l. n. 675/1996). CHIEDERE ED OTTENERE LA CANCELLAZIONE, LA TRASFORMAZIONE E/O IL BLOCCO DEI DATI TRATTATI IN VIOLAZIONE DI LEGGE

75 DIRITTI DELL’INTERESSATO: Diritto di accesso ai dati personali (art
DIRITTI DELL’INTERESSATO: Diritto di accesso ai dati personali (art. 7 Cod. Privacy) LA CONFERMA DELL’ESISTENZA O MENO DI DATI PERSONALI CHE LO RIGUARDANO, ANCHE SE NON ANCORA REGISTRATI L’INTERESSATO HA DIRITTO DI OTTENERE Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) Per quanto riguarda l’individuazione dei diritti dell'interessato, rispetto alla normativa previgente l'art. 7, comma 1, lett. e) attribuisce, in più, all'interessato il diritto di conoscere i soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che ne possono comunque venire a conoscenza. La norma dà attuazione all'art. 12, par. 1, lett. a), primo punto, della direttiva 95/46/CE e completa il quadro dei diritti dell'interessato in ordine al diritto di conoscere in sede di accesso i soggetti cui i dati possono essere comunicati, mentre la legge n. 675/1996 prevedeva soltanto il diritto di essere previamente informati sui soggetti "destinatari" dei dati medesimi (art. 10, comma 1, lett. d), l. n. 675/1996 e analoga disposizione dell'art. 13 del codice). LA COMUNICAZIONE DEI DATI IN FORMA INTELLIGIBILE

76 DIRITTI DELL’INTERESSATO: Altri diritti (art. 7 Cod. Privacy)
DELL’ORIGINE DEI DATI PERSONALI DELLE FINALITA’ E MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DELLA LOGICA APPLICATA IN CASO DI TRATTAMENTO EFFETTUATO TRAMITE STRUMENTI ELETTRONICI L’INTERESSATO HA DIRITTO DI OTTENERE L’INDICAZIONE DEGLI ESTREMI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE, DEI RESPONSABILI. DEI SOGGETTI O DELLE CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI PERSONALI POSSONO ESSERE COMUNICATI.

77 DIRITTI DELL’INTERESSATO: Esercizio dei diritti
I DIRITTI DELL’INTERESSATO SONO ESERCITATI CON RICHIESTA RIVOLTA SENZA FORMALITA’ E ANCHE TRAMITE UN INCARICATO AL TITOLARE DEL TRATTAMENTO AL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO Art. 8 (Esercizio dei diritti) Per quanto riguarda l'esercizio dei diritti, l'art. 8, con una formulazione più chiara rispetto a quella previgente e più aderente alla realtà normativa, chiarisce che, di regola, i diritti sono esercitati con richiesta rivolta al titolare o al responsabile (art. 8, comma 1). ALLA RICHIESTA DELL’INTERESSATO VIENE FORNITO IDONEO RISCONTRO SENZA RITARDO

78 DIRITTI DELL’INTERESSATO: Modalità di esercizio
LA RICHIESTA AL TITOLARE O RESPONSABILE PUO’ ESSERE TRASMESSA ANCHE MEDIANTE LETTERA RACCOMANDATA POSTA ELETTRONICA TELEFAX Art. 9 (Modalità di esercizio) Per quanto riguarda le modalità di esercizio dei diritti, la richiesta di accesso ai dati personali, che riguardano l’interessato è esercitata "liberamente e senza costrizioni" (art. 9, comma 5). Con tale nuova disposizione il codice dà pedissequa attuazione ad un importante principio contenuto nella direttiva 95/46/CE (art. 12, par. 1, lett. a). IL GARANTE PUO’ INDIVIDUARE ALTRI SISTEMI DI TRAMISSIONE IN CONSIDERAZIONE DI NUOVE SOLUZIONI TECNOLOGICHE

79 DOVERI DEI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI: la notificazione al Garante
E’ UNA DICHIARAZIONE CON LA QUALE IL SOGGETTO PREPOSTO AL TRATTAMENTO RENDE NOTA AL GARANTE L’ESISTENZA DI UNA ATTIVITA’ DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI COME SI NOTIFICA: VIA INTERNET SCADENZA: 30/4/04 PRIMA DI INIZIO TRAT. Art. 9 (Modalità di esercizio) Per quanto riguarda le modalità di esercizio dei diritti, la richiesta di accesso ai dati personali, che riguardano l’interessato è esercitata "liberamente e senza costrizioni" (art. 9, comma 5). Con tale nuova disposizione il codice dà pedissequa attuazione ad un importante principio contenuto nella direttiva 95/46/CE (art. 12, par. 1, lett. a).

80 DOVERI DEI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI: obbligo di protezione dei dati personali
IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEVE ADOTTARE OPPORTUNI ACCORGIMENTI PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA MISURE MINIME EX ALL. B) DEL CODICE Art. 9 (Modalità di esercizio) Per quanto riguarda le modalità di esercizio dei diritti, la richiesta di accesso ai dati personali, che riguardano l’interessato è esercitata "liberamente e senza costrizioni" (art. 9, comma 5). Con tale nuova disposizione il codice dà pedissequa attuazione ad un importante principio contenuto nella direttiva 95/46/CE (art. 12, par. 1, lett. a).

81 Documento Programmatico
Misure di Sicurezza Documento Programmatico sulla Sicurezza Entro il 31 DICEMBRE 2005 Il documento deve indicare: i criteri tecnici per la protezione dei locali interessati; i criteri per la sicurezza delle trasmissioni dei dati; un piano di formazione degli incaricati sui rischi e sui modi di prevenzione; le misure da adottare per garantire l’integrita' dei dati; i rischi che incombono sui dati; le misure per garantire l’integrita' dei dati; i criteri per il ripristino dei dati; i criteri da adottare per la cifratura dei dati sensibili.

82 La privacy in ambito sanitario

83 PRIVACY SANITA’ IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI IN AMBITO SANITARIO E’ OGGETTO DI UNA SPECIFICA DISCIPLINA, VOLTA AD ASSICURARE ADEGUATI STANDARD DI: RISERVATEZZA SICUREZZA

84 PRIVACY SANITA’: Notificazione
GLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE GLI ORGANISMI SANITARI PUBBLICI SONO TENUTI A NOTIFICARE AL GARANTE IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CUI INTENDONO PROCEDERE SOLO NEI CASI PREVISTI DALL’ART. 37 COD. PRIVACY

85 PRIVACY SANITA’: Notificazione
OBBLIGO DI NOTIFICAZIONE GENETICI BIOMETRICI RACCOLTA DI DATI INDICANTI LA POSIZIONE GEOGRAFICA DI PERSONE OD OGGETTI MEDIANTE UNA RETE DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA

86 PRIVACY SANITA’: Notificazione
OBBLIGO DI NOTIFICAZIONE PROCREAZIONE ASSISTITA DATI IDONEI A RIVELARE LO STATO DI SALUTE E LA VITA SESSUALE, TRATTATI A FINI DI PRESTAZIONE DI SERVIZI SANITARI PER VIA TELEMATICA RELATIVI A BANCHE DATI O ALLA FORNITURA DI BENI INDAGINI EPIDEMIOLOGICHE

87 PRIVACY SANITA’: Notificazione
OBBLIGO DI NOTIFICAZIONE RILEVAZIONE DI MALATTIE MENTALI, INFETTIVE E DIFFUSIVE DATI IDONEI A RIVELARE LO STATO DI SALUTE E LA VITA SESSUALE, TRATTATI A FINI DI SIEROPOSITIVITA’ TRAPIANTO DI ORGANI E TESSUTI MONITORAGGIO DELLA SPESA SANITARIA

88 PRIVACY SANITA’: Notificazione
IL GARANTE PUO’ INDIVIDUARE, CON PROPRIO PROVVEDIMENTO ALTRI TRATTAMENTI SUSCETTIBILI DI RECARE PREGIUDIZIO AI DIRITTI E ALLE LIBERTA’ DELL’INTERESSATO EVENTUALI TRATTAMENTI NON SUSCETTIBILI DI RECARE PREGIUDIZIO AI DIRITTI E ALLE LIBERTA’ DELL’INTERESSATO SOGGETTI ALL’OBBLIGO DI NOTIFICAZIONE SOTTRATTI ALL’OBBLIGO DI NOTIFICAZIONE

89 PRIVACY SANITA’: Notificazione
PROVVEDIMENTO DEL GARANTE DEL 26 APRILE 2004 “Dati genetici e biometrici” I PROFESSIONISTI CHE TRATTANO DATI GENETICI E BIOMETRICI INDIVIDUALMENTE SONO ESONERATI DAL TRATTAMENTO I MEDICI CHE IN FORMA ASSOCIATA CONDIVIDONO I TRATTAMENTI CON ALTRI PROFESSIONISTI

90 PRIVACY SANITA’: Notificazione
PROVVEDIMENTO DEL GARANTE DEL 26 APRILE 2004 “Dati genetici e biometrici” IL TRATTAMENTO DI DATI GENETICI NON VA NOTIFICATO QUANDO IL PROFESSIONISTA, NELL’AMBITO DI ORDINARI RAPPORTI CON IL PAZIENTE, VIENE OCCASIONALMENTE A CONOSCENZA DI INFORMAZIONI DI TIPO GENETICO (ESAME DI SCREENING; INDAGINI PRENATALI; DIAGNOSI E CURA DI DETERMINATE PATOLOGIE GENETICHE)

91 PRIVACY SANITA’: Notificazione
PROVVEDIMENTO DEL GARANTE DEL 26 APRILE 2004 “Dati genetici e biometrici” L’ESONERO NON OPERA INVECE PER I TRATTAMENTI DI DATI GENETICI E BIOMETRICI EFFETTUATI DA STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE O PRIVATE (AZIENDE OSPEDALIERE; CASE DI CURA; AZIENDE UNITA’ SANITARIE LOCALI; LABORATORI DI ANALISI)

92 PRIVACY SANITA’: Notificazione
PROVVEDIMENTO DEL GARANTE DEL 26 APRILE 2004 LE CONSIDERAZIONI SULL’ESONERO ESPRESSE IN TEMA DI DATI GENETICI E BIOMETRICI PER I PROFESSIONISTI CHE EFFETTUANO IL TRATTAMENTO INDIVIDUALMENTE O IN FORMA ASSOCIATA VALGONO ANCHE PER I TRATTAMENTI RELATIVI A: PROCREAZIONE ASSISTITA INDAGINI EPIDEMIOLOGICHE SIEROPOSITIVITA’

93 PRIVACY SANITA’: Notificazione
PROVVEDIMENTO DEL GARANTE DEL 26 APRILE 2004 LE CONSIDERAZIONI SULL’ESONERO ESPRESSE IN TEMA DI DATI GENETICI E BIOMETRICI PER I PROFESSIONISTI CHE EFFETTUANO IL TRATTAMENTO INDIVIDUALMENTE O IN FORMA ASSOCIATA VALGONO ANCHE PER I TRATTAMENTI RELATIVI A: RILEVAZIONE DI MALATTIE MENTALI TRAPIANTI RILEVAZIONE DI MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE

94 PRIVACY SANITA’: Notificazione
PROVVEDIMENTO DEL GARANTE DEL 26 APRILE 2004 “Prestazione di servizi sanitari on-line” RELATIVI AD UNA BANCA DATI LE PRESTAZIONI DI SERVIZI SANITARI ON-LINE VANNO NOTIFICATE SOLO SE I SERVIZI SONO: PRESTATI PER VIA TELEMATICA

95 PRIVACY SANITA’: Notificazione
PROVVEDIMENTO DEL GARANTE DEL 26 APRILE 2004 “Prestazione di servizi sanitari on-line” USANO LA POSTA ELETTRONICA PER DIALOGARE CON I PAZIENTI NON DEVONO NOTIFICARE I MEDICI CHE: EFFETTUANO PRENOTAZIONI PER GLI ASSISTITI

96 PRIVACY SANITA’:Comunicazione
ATTO TRAMITE IL QUALE VIENE DATA CONOSCENZA DEI DATI PERSONALI A UNO O PIU’ SOGGETTI DETERMINATI DIVERSI DALL’INTERESSATO, IN QUALUNQUE FORMA, ANCHE MEDIANTE LA LORO MESSA A DISPOSIZIONE O CONSULTAZIONE

97 AD ACQUISIRE IL CONSENSO
PRIVACY SANITA’ CONSENSO “INFORMATO” E CONSENSO PRIVACY IL GARANTE HA INVITATO AD ACQUISIRE IL CONSENSO “INFORMATO” CONTESTUALMENTE AL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PARERE DEL 23 LUGLIO 2004

98 PRIVACY SANITA’ CONSENSO “INFORMATO”
E’ ESPRESSIONE DELLA AUTODETERMINAZIONE DEL PAZIENTE CHE DA SOGGETTO PASSIVO/DESTINATARIO DI DECISIONI PRESE DA ALTRI ASSUME IL RUOLO DI PROTAGONISTA DELLE DECISIONI SULLA PROPRIA SALUTE. E’ FINALIZZATO AD OTTENERE IL CONSENSO DEL PAZIENTE AD UNA PRESTAZIONE PROFESSIONALE E A “SPIEGARE” I RISCHI DELL’INTERVENTO SANITARIO. GLI ELEMENTI DEL CONSENSO INFORMATO SONO: PROGNOSI; DIAGNOSI; MODALITA’ DELL’INTERVENTO; RISCHI E BENEFICI; DURATA DEL PERCORSO POST-OPERATORIO

99 DEVONO ESSERE ADOTTATE MISURE IDONEE A GARANTIRE
PRIVACY SANITA’ MISURE A TUTELA DELLA DIGNITA’ DEL PAZIENTE DEVONO ESSERE ADOTTATE MISURE IDONEE A GARANTIRE IL RISPETTO DEI DIRITTI DEL PAZIENTE DELLE LIBERTA’ FONDAMENTALI DELLA DIGNITA’

100 MISURE A TUTELA DELLA DIGNITA’ DEL PAZIENTE
PRIVACY SANITA’ MISURE A TUTELA DELLA DIGNITA’ DEL PAZIENTE ORDINI DI PRECEDENZA E DI CHIAMATA CHE PRESCINDANO DALL’INDIVIDUAZIONE NOMINATIVA DEI SOGGETTI INTRODUZIONE DI BARRIERE DI CORTESIA GARANZIA CHE POSSA ESSERE DATA, AI SOLI TERZI LEGITTIMATI, NOTIZIA O CONFERMA DI UNA PRESTAZIONE DI PRONTO SOCCORSO PROCEDURE DIRETTE A PREVENIRE NEI CONFRONTI DI ESTRANEI UN’ESPLICITA CORRELAZIONE TRA L’INTERESSATO E REPARTI - STRUTTURE, INDICATIVA DELL’ESISTENZA DI UN PARTICOLARE STATO DI SALUTE

101 MISURE A TUTELA DELLA DIGNITA’ DEL PAZIENTE
PRIVACY SANITA’ MISURE A TUTELA DELLA DIGNITA’ DEL PAZIENTE ACCORGIMENTI VOLTI AD ASSICURARE CHE SIA DATA, ANCHE PER VIA TELEFONICA, NOTIZIA DI UNA PRESTAZIONE DI PRONTO SOCCORSO AI SOLI TERZI LEGITTIMATI A RICEVERLA DOVERE DI RISPETTARE LA VOLONTA’ DEI RICOVERATI DI NON RICEVERE VISITE PROCEDURE, ANCHE DI FORMAZIONE DEL PERSONALE, VOLTE A PREVENIRE LA CONOSCENZA, DA PARTE DI ESTRANEI, DI UN PARTICOLARE STATO DI SALUTE DEL PAZIENTE SOTTOPOSIZIONE DEGLI INCARICATI NON TENUTI PER LEGGE AL SEGRETO PROFESSIONALE A REGOLE DI CONDOTTA ANALOGHE AL SEGRETO PROFESSIONALE

102 COMUNICAZIONI DI DATI AL PAZIENTE
PRIVACY SANITA’ COMUNICAZIONI DI DATI AL PAZIENTE TRAMITE UN MEDICO DESIGNATO: DALL’INTERESSATO ovvero DAL TITOLARE MODALITA’ TRAMITE ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE DIVERSI DAI MEDICI: CHE ABBIANO RAPPORTI DIRETTI CON I PAZIENTI SOLO PREVIA AUTORIZZAZIONE PER ISCRITTO DA PARTE: - DEL TITOLARE ovvero - DEL RESPONSABILE

103 A CHI ESERCITA LEGALMENTE LA POTESTA’
PRIVACY SANITA’ COMUNICAZIONI DI DATI AL PAZIENTE ALL’INTERESSATO A CHI ESERCITA LEGALMENTE LA POTESTA’ I DATI PERSONALI IDONEI A RIVELARE LO STATO DI SALUTE POSSONO ESSERE RESI NOTI: AD UN PROSSIMO CONGIUNTO AD UN FAMILIARE, NEI CASI DI: IMPOSSIBILITA’ FISICA INCAPACITA’ DI AGIRE INCAPACITA’ DI INTENDERE E DI VOLERE

104 PRIVACY SANITA’ PRESCRIZIONI / RICETTE MEDICHE MODELLO RICETTA:
MEDICINALI A CARICO DEL S.S.N. MODELLO RICETTA: GENERALITA’ DELL’INTERESSATO SEPARATE DALLA PRESCRIZIONE AL FINE DI RISALIRE ALLA SUA IDENTITA’ SOLO IN CASO DI NECESSITA’

105 PRIVACY SANITA’ PRESCRIZIONI / RICETTE MEDICHE MODIFICA AL CODICE
LEGGE 138/2004 MODIFICA AL CODICE L’OBBLIGO DEI MEDICI DI MEDICINA GENERALE E DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA DI APPOSIZIONE SULLA RICETTA DI UN TAGLIANDO SOPRA LE GENERALITA’ E L’INDIRIZZO DELL’ASSISTITO E’ ORA SUBORDINATO AD UN ESPLICITA RICHIESTA DI QUEST’ULTIMO

106 PRIVACY SANITA’ PRESCRIZIONI / RICETTE MEDICHE MODELLO RICETTA:
MEDICINALI NON A CARICO DEL S.S.N. MODELLO RICETTA: GENERALITA’ DELL’INTERESSATO NON APPOSTE UNICA ECCEZIONE: CASO IN CUI IL MEDICO RITENGA INDISPENSABILE RISALIRE ALLA SUA IDENTITA’

107 CARTELLE CLINICHE : PRINCIPI
PRIVACY SANITA’ CARTELLE CLINICHE : PRINCIPI COMPRENSIBILITA’ DEI DATI SEPARAZIONE DEI DATI DEL PAZIENTE DA QUELLI DI ALTRI INTERESSATI

108 PRIVACY SANITA’ CARTELLE CLINICHE
LA CANCELLAZIONE DEI DATI IN UNA CARTELLA CLINICA PUO’ AVVENIRE SOLO IN CASO DI TRATTAMENTO DEI DATI IN VIOLAZIONE DELLA LEGGE. L’INTERESSATO PUO’ SEMPRE ESERCITARE LA FACOLTA’ DI OTTENERE AGGIORNAMENTO, RETTIFICAZIONE O INTEGRAZIONE DEI SUOI DATI

109 CARTELLE CLINICHE : ACCESSO/VISIONE
PRIVACY SANITA’ CARTELLE CLINICHE : ACCESSO/VISIONE L’ACCESSO DA PARTE DI SOGGETTO “PAZIENTE” INTERESSATO E’ POSSIBILE SOLO PER: FAR VALERE O DIFENDERE UN DIRITTO DI RANGO PARI A QUELLO DELL’INTERESSATO, OVVERO CONSISTENTE IN UN DIRITTO DELLA PERSONALITA’ O IN ALTRO DIRITTO INVIOLABILE TUTELARE, IN CONFORMITÀ CON LA LEGGE, UNA SITUAZIONE DI RANGO PARI A QUELLO DELL’ INTERESSATO, OVVERO CONSISTENTE IN UN DIRITTO DELLA PERSONALITÀ O IN ALTRO DIRITTO INVIOLABILE

110 PRIVACY SANITA’ CARTELLE CLINICHE SPETTA ALLE STRUTTURE SANITARIE
ACCERTARE CASO PER CASO, LA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI PER IL DIRITTO DI ACCESSO (NOTA DEL 15 OTTOBRE 2004)

111 PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
PRIVACY SANITA’ PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE COMUNICATO STAMPA 9 MARZO 1999 LE RIVISTE MEDICHE E LE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE NON DEVONO CONTENERE DATI CHE POSSONO IDENTIFICARE GLI INTERESSATI

112 SCREENING DELLA POPOLAZIONE ED INDAGINI FINALIZZATE
PRIVACY SANITA’ SCREENING DELLA POPOLAZIONE UNA A.U.S.L. PUO’ OTTENERE DAI COMUNI GLI ELENCHI AGGIORNATI DELLA POPOLAZIONE SE DEVE EFFETTUARE SCREENING ED INDAGINI FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE ED ALLA LOTTA AI TUMORI COMUNICATO STAMPA 8 GENNAIO 1999

113 PRIVACY SANITA’ VIDEOSORVEGLIANZA LE A.U.S.L. E LE A.O. CHE
INTENDANO ISTALLARE APPARECCHIATURE DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO IL PRONTO SOCCORSO O IL REPARTO DI RIANIMAZIONE, PER EFFETTUARE CONTROLLI SULLA SICUREZZA DEVONO SISTEMARE GLI APPARECCHI IN MODO TALE DA RACCOGLIERE SOLO I DATI STRETTAMENTE NECESSARI. COMUNICATO STAMPA 20 GENNAIO 1999

114 PRIVACY SANITA’ NOTIZIE SULLA PRESENZA DEI DEGENTI LA CARTA NAZIONALE
DEI SERVIZI PREVEDE SOLO COME ECCEZIONE CHE UN DEGENTE POSSA CHIEDERE CHE LA SUA PRESENZA NON VENGA RESA NOTA. SONO VIETATE LE DIRETTIVE CHE PREVEDONO CHE SIA NEGATA OGNI INFORMAZIONE SULLA PRESENZA DEI DEGENTI NEI REPARTI OSPEDALIERI BOLLETTINO N. 5 DEL 1998

115 NUOVO PROVVEDIMENTO GENRALE DEL GARANTE
PRIVACY SANITA’ NUOVO PROVVEDIMENTO GENRALE DEL GARANTE 9/11/05 Dignità dell’interessato, in particolare per le fasce deboli Riservatezza nei colloqui e nelle prestazioni Notizie su prestazioni di pronto soccorso Dislocazione dei pazienti nei reparti Distanza di cortesia Ordine di precedenza e di chiamata Correlazione tra paziente reparto o struttura Regole di condotte per gli incaricati Comunicazione di dati all’interessato Altro

116 Sanzioni

117 Sanzioni Amministrative
ILLECITO AMMINISTRATIVO Art. 161 T.U. Omessa o inidonea informativa all’interessato - per tutti i dati - per dati sensibili o per rischi specifici Art.162 T.U. Cessione di dati in violazione di norme Comunicazione di dati sanitari direttamente all’interessato SANZIONE Da a euro Da a euro La sanzione puo’ essere triplicata, se inefficace

118 Sanzioni Amministrative
ILLECITO AMMINISTRATIVO Art. 163 T.U. Omessa o incompleta notificazione al Garante Art.164 T.U. Omissione di informazioni o documenti richiesti dal Garante SANZIONE Da a euro Da a euro Sanzione accessoria: pubblicazione dell’ordinanza-ingiunzione sui giornali

119 Sanzioni Penali ILLECIT0 PENALE SANZIONE Art. 167 T.U.
Trattamento di dati personali in violazione delle seguenti norme : - Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati dai soggetti pubblici - Principi applicabili al trattamento di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari - Norme sul consenso destinate ai soggetti privati - Norme sulle comunicazioni elettroniche Se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione SANZIONE Reclusione da 6 a 18 mesi Reclusione da 6 a 24 mesi

120 Sanzioni Penali ILLECIT0 PENALE Art. 167 T.U. SANZIONE
Trattamento di dati personali in violazione delle seguenti norme : SANZIONE Reclusione da 1 a 3 anni - Principi applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari - Norme sul trattamento che presenta rischi specifici - Divieti di comunicazione e diffusione per i soggetti privati - Norme sui trasferimenti vietati

121 Sanzioni Penali ILLECIT0 PENALE SANZIONE Art.168 T.U.
Falsita' nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante Art.169 T.U. Omessa adozione delle misure di sicurezza SANZIONE Reclusione da 6 mesi a 3 anni Arresto fino a 2 anni o ammenda da a euro. Successivamente,si ha un termine, prorogabile fino a 6 mesi, per l’adozione delle misure di sicurezza

122 Sanzioni Penali ILLECIT0 PENALE SANZIONE Art. 170 T.U.
Inosservanza dei provvedimenti del Garante Art. 113 T.U. Violazione del divieto di indagini sulle opinioni del lavoratore Art. 114 T.U. Violazione del divieto di controllo a distanza del lavoratore SANZIONE Arresto da 3 mesi a 2 anni Arresto da 15 giorni ad un anno e ammenda da 154 a euro Pena accessoria: pubblicazione della sentenza

123 “Inversione dell’onere della prova” :
Risarcimento Danni Trattamento dati ATTIVITA' PERICOLOSA (art.2050 c.c.). Conseguenze: “Inversione dell’onere della prova” : ai fini dell’esclusione della responsabilita’, il soggetto deve dare la PROVA POSITIVA di aver adottato tutte le misure di sicurezza previste dalla legge ed idonee ad evitare i rischi


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