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Premessa La delega ai notai per la vendita dei beni immobili e mobili registrati nelle esecuzioni, è prevista per la prima volta con legge 3 agosto 1998.

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Presentazione sul tema: "Premessa La delega ai notai per la vendita dei beni immobili e mobili registrati nelle esecuzioni, è prevista per la prima volta con legge 3 agosto 1998."— Transcript della presentazione:

1 Premessa La delega ai notai per la vendita dei beni immobili e mobili registrati nelle esecuzioni, è prevista per la prima volta con legge 3 agosto 1998 n.302 che ha inserito nel c.p.c. artt. 534 bis, 534 ter, 591 bis, 591 ter. La legge n.80 e la L n.263 sono poi intervenute per ampliare la platea dei soggetti delegabili e l’oggetto

2 PREMESSA(continua) La prima novità riguarda il procedimento di vendita ,si ha prima la vendita SENZA incanto e poi eventualmente quella CON incanto se la prima ha esito negativo Ora delegati alla vendita sono non solo notai ma anche avvocati e commercialisti

3 I professionisti delegabili
L’art. di riferimento è il 591 bis c.p.c Che fissa requisiti,onorario ecc. Sanzioni eventuali

4 Fase preliminare La riforma del 2005 ha stabilito che l’incarico è conferito dopo il deposito della stima del bene da parte del perito stimatore. Quindi l’attività dell’esperto(geometra,ingegnere ) e la sua relazione precedono la nomina del prof.delegato,ciò implica che il prof.delegato è vincolato alla perizia e comunque la utilizzerà con le note dei CT di parte per la fissazione del PREZZO

5 Quota indivisa Qualora il pignoramento abbia ad oggetto una quota indivisa il G.può disporre la vendita (anche c/delega al D.C.) SOLO se la ritenga probabile al valore pari o superiore della stessa altrimenti deve disporre che si proceda al giudizio per realizzare lo scioglimento della Comunione e può delegare il professionista a vendere l’intero bene di cui fa parte la quota pignorata

6 Ordinanza di delega L’O.di Delega al prof.è adottata nella udienza di comparazione delle parti, udienza prevista ex art 569 c.p.c, assieme alla ordinanza di vendita e a quella che eventualmente dispone l’inizio del giudizio di divisione

7 Contenuto Ordinanza di delega
Estremi della procedura Descrizione del bene di cui è disposta la vendita Generalità del professionista delegato Modalità della pubblicità della vendita senza incanto Termine non inferiore a 90 gg.e non sup.a 120 entro il quale far pervenire le offerte di acquisto Luogo di presentazione delle offerte Luogo in cui si procede all’esame delle offerte e gara fra gli offerenti Modalità della pubblicità della vendita con incanto e luogo della vendita. Temine per lo svolgimento delle operazioni delegate

8 Contenuto ulteriore Ord.Vendita
Fissa criteri per garantire la segretezza delle offerte per determinare modalità di apertura delle buste Di svolgimento della gara Determina le modalità concrete del versamento del prezzo Determina le modalità con cui fissare e comunicare la somma da versare per spese Individua il procedimento da adottare per predisporre e approvare il Progetto di Distribuzione somme

9 Custodia L’ordinanza di vendita deve inoltre contenere le prescrizioni inerenti la custodia dell’immobile (ex art 559 cpc 4°co.) Nel caso di delega alla vendita al professionista delegato la custodia deve essere affidata al delegato o all’istituto di vendite giudiziarie

10 L’autorizzazione a concedere in locazione l’immobile pignorato è concessa con ordinanza
Il G.può disporre la liberazione dell’immobile pignorato quando NON ritiene di autorizzare il debitore ad abitare lo stesso Il G. stabilisce nell’ordinanza di nomina le MODALITA’ con cui il custode deve adoperarsi perché gli interessati all’offerta esaminino i beni. L’ art.560 ultimo co. stabilisce che il Custode provvede alla amministrazione e gestione del bene e pone in essere le azioni occorrenti per conseguirne la disponibilità

11 Avviso di vendita Dopo l’emissione dell’ordinanza di delega comunicata al professionista dalla cancelleria del G. che l’ha emessa, il professionista delegato provvede alla determinazione del valore dell’immobile a norma art.568 cpc 3.comma utilizzando la relazione dell’esperto e le eventuali note dei CT

12 Avviso di vendita Il professionista poi provvede alla redazione dell’AVVISO di vendita che non deve avere solo il contenuto dell’art.576,1°co, ma deve contenere tutte le indicazioni necessarie per lo svolgimento della vendita senza incanto in conformità con l’ordinanza di delega

13 Avviso di vendita: per Vendita senza incanto,contiene
Natura e descrizione del bene da vendere e Comune in cui si trova Dati catastali,almeno 3 confini Valore,sito internet in cui c’è la relazione di stima e recapito del custode Numero dei lotti,con prezzo base e termine per le offerte ,con modalità e luogo di presentazione con data e ora non che giorno di scadenza per le offerte/disciplina generale della gara

14 Avviso di vendita E’ necessario avvisare che al momento dell’offerta l’offerente deve dichiarare o eleggere domicilio nel comune del Tribunale e che in mancanza le comunicazioni verranno fatte alla cancelleria Se Il G. ritiene opportuna la notifica dell’avviso ai creditori iscritti lo prevede in Ordinanza ed è pertanto effettuata dal Professionista delegato

15 Pubblicità art.490 cpc L’avviso va pubblicizzato almeno 40 giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o data dell’incanto,lo stesso avviso assieme alla ordinanza,alla stima è inserito nei siti internet appositi L’ordinanza comunque fissa le forme di pubblicità già previste dalla legge

16 La vendita senza incanto
Nel termine stabilito nell’ordinanza di delega,il prof.delegato dovrà ricevere le offerte presentate ai sensi dell’art.571 c.p.c. Il giorno successivo al termine finale per la presentazione delle offerte,nell’ora e nel luogo fissato nella ordinanza di vendita,si procede alla deliberazione previa apertura delle buste dell’offerta alla presenza degli offerenti. L’offerta inferiore al prezzo base d’asta è inefficace. Dopo il versamento del prezzo dell’aggiudicatario il G.emette il D.di T.

17 La vendita con incanto Per partecipare è necessario avere depositato una cauzione e nell’ordinanza il G.fissa tale cauzione non superiore al decimo del prezzo base d’asta Tale cauzione è restituita immediatamente dopo l’incanto La cauzione è restituita per 9/10 se l’offerente non partecipa e non giustifica l’assenza.

18 Le offerte dopo l’incanto
L’art 584 cpc prevede che avvenuto l’incanto possano essere ancora fatte offerte entro il termine perentorio di 10 giorni,ma se non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di 1/5 quello raggiunto dall’incanto Il G.verificata la regolarità dell’offerta indice la gara Il professionista che indice quindi la gara comunica il termine perentorio entro cui nuove offerte possono essere fatte.

19 L’esito positivo della vendita
L’aggiudicatario è obbligato a depositare oltre al saldo-prezzo anche le somme necessarie per l’emissione e la trascrizione del D.T Il D.T. oltre a prevedere l’iscrizione di ipoteca a favore di chi ha concesso il finanziamento (eventuale ) contiene anche l’ordine di cancellare le ipoteche successive alla trascrizione del pignoramento.

20 L’esito negativo della vendita
Rif. Art. 591 bis cpc comma 2,n.8 e comma 7,soggetto a interpretazioni poiché impreciso Si potrebbe ritenere che il professionista delegato possa senza restituire al G.il fascicolo fissare un’altra vendita senza incanto seguita eventualmente da una con incanto,prezzo ridotto di ¼ ,sarebbe però opportuno che questa eventualità fosse fissata nella Ordinanza di delega al professionista di tale potere

21 Ulteriori attività delegate
Redazione del verbale di vendita Predisposizione del D.T. Assunzione de debiti da parte dell’aggiudicatario ex art.508 cpc Formalità di esecuzione registrazione e voltura catastale e comunicazioni alle P.A.

22 La distribuzione del ricavato artt.596-597 c.p.c 591 bis c.p.c
Se vi è un solo creditore procedente non si redige progetto di distribuzione L’art.591 bis prevede comma 2 n.12 prevede che il professionista formi il progetto e lo trasmetta al G. per consentire a questi di depositarlo in cancelleria e fissare l’udienza per l’approvazione

23 Obblighi fiscali Con la circolare 62/E del ha chiarito che il prof.delegato deve emettere la fattura di vendita del bene venduto, in nome e per conto del debitore esecutato e deve altresì provvedere al versamento dell’IVA


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