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Il contratto di apprendistato dopo i decreti attuativi del cd Jobs Act

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Presentazione sul tema: "Il contratto di apprendistato dopo i decreti attuativi del cd Jobs Act"— Transcript della presentazione:

1 Il contratto di apprendistato dopo i decreti attuativi del cd Jobs Act
CLC Studio Legale Corso Italia, 43 – MILANO Via Carlo Zima, 1/A – BRESCIA Avv. Daniele Colombo Il contratto di apprendistato dopo i decreti attuativi del cd Jobs Act

2 L’ APPRENDISTATO: IN GENERALE
L'apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani. Il contratto di apprendistato si articola nelle seguenti tipologie: a) apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (Apprendistato di primo livello); b) apprendistato professionalizzante (Apprendistato di secondo livello); c) apprendistato di alta formazione e ricerca (Apprendistato di terzo livello).

3 L’ APPRENDISTATO: IN GENERALE
Il contratto di apprendistato è stipulato in forma scritta ai fini della prova.

4 L’ APPRENDISTATO: IN GENERALE
Il contratto di apprendistato contiene, in forma sintetica, il piano formativo individuale definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali. Nell’apprendistato di primo livello, il piano formativo individuale è predisposto dalla istituzione formativa con il coinvolgimento dell’impresa.

5 L’ APPRENDISTATO: IN GENERALE
Durante l’apprendistato trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo (contratto a tutele crescenti). Nel contratto di apprendistato di primo livello, costituisce giustificato motivo di licenziamento anche il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi come attestato dall’istituzione formativa.

6 L’ APPRENDISTATO: IN GENERALE
Al termine del periodo di apprendistato le parti possono recedere dal contratto con preavviso decorrente dal medesimo termine. Durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato. Se nessuna delle parti recede il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato

7 L’ APPRENDISTATO: IN GENERALE
La disciplina dell’apprendistato è rimessa ad accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi nazionali di lavoro nel rispetto dei seguenti principi: divieto di lavoro a cottimo; possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori o, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale e proporzionata all’anzianità di servizio; presenza di un tutore o referente aziendale; possibilità del riconoscimento della qualificazione contrattuale; possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del lavoro, di durata superiore a trenta giorni; possibilità di definire forme e modalità per la conferma in servizio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al termine del percorso formativo, al fine di ulteriori assunzioni in apprendistato

8 L’ APPRENDISTATO: IN GENERALE
Il numero complessivo di apprendisti, anche tramite delle agenzie di somministrazione, non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro. Tale rapporto non può superare il 100 per cento per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità. E’ in ogni caso esclusa la possibilità di utilizzare apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre.

9 L’ APPRENDISTATO DI PRIMO LIVELLO
L’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il certificato di specializzazione tecnica superiore è strutturato in modo da coniugare la formazione effettuata in azienda con l’istruzione e la formazione professionale svolta dalle istituzioni formative che operano nell'ambito dei sistemi regionali di istruzione e formazione.

10 L’ APPRENDISTATO DI PRIMO LIVELLO
Possono essere assunti con l’apprendistato di primo livello, in tutti i settori di attività, i giovani che hanno compiuto i 15 anni di età e fino al compimento dei 25. La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire

11 L’ APPRENDISTATO DI PRIMO LIVELLO
In caso di assenza di regolamentazione regionale (cui è rimessa la disciplina dell’apprendistato di primo livello in via prioritaria), la regolamentazione dell’apprendistato è rimessa al Ministero del Lavoro.

12 L’ APPRENDISTATO DI PRIMO LIVELLO
Possono essere, altresì, stipulati contratti di apprendistato, di durata non superiore a quattro anni, rivolti ai giovani iscritti a partire dal secondo anno dei percorsi di istruzione secondaria superiore, per l’acquisizione, oltre che del diploma di istruzione secondaria superiore, di ulteriori competenze tecnico- professionali

13 L’ APPRENDISTATO DI PRIMO LIVELLO
Il datore di lavoro deve sottoscrivere un protocollo con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto che stabilirà gli obblighi formativi, nonché il numero di ore massimo di formazione da effettuare in azienda. La formazione potrà essere svolta all’interno dell’istituzione formativa per un massimo di ore pari al 60% dell’orario dell’ordinamento (per il 2° anno) e del 50% per il 3° e 4° anno, senza obblighi retributivi (salva diversa previsione dei contratti collettivi) Le ore di formazione a carico del datore di lavoro è dovuta una retribuzione par al 10% di quella che gli sarebbe dovuta. Possibilità di trasformazione dell’apprendistato di primo livello in apprendistato professionalizzante (durata massima di entrambi stabilita dai contratti collettivi).

14 L’ APPRENDISTATO DI SECONDO LIVELLO
Possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Gli accordi interconfederali e i contratti collettivi stabiliscono la durata dell’apprendistato professionalizzante che non può essere superiore a tre anni ovvero cinque per i profili professionali caratterizzanti la figura dell’artigiano.

15 L’ APPRENDISTATO DI SECONDO LIVELLO
La formazione di tipo professionalizzante, è integrata dalla offerta formativa pubblica, interna o esterna alla azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo non superiore a centoventi ore per la durata del triennio. La regione comunica al datore di lavoro, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dell'instaurazione del rapporto, le modalità di svolgimento dell’offerta formativa pubblica, anche con riferimento alle sedi e al calendario delle attività previste, avvalendosi anche dei datori di lavoro e delle loro associazioni che si siano dichiarate disponibili.

16 L’ APPRENDISTATO DI SECONDO LIVELLO
Solo per i contratti di apprendistato professionalizzante è prevista la stabilizzazione del 20% dei contratti nelle imprese con almeno 50 dipendenti, restando esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, dimissioni o licenziamento per giusta causa. E’ in ogni caso consentita l’assunzione di un apprendista con contratto professionalizzante. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di legge sono considerati ordinari lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto.

17 L’ APPRENDISTATO DI SECONDO LIVELLO
Estensione dell’apprendistato professionalizzante ai titolari di indennità di mobilità o di trattamento di disoccupazione. In questo l’apprendistato non ha i limiti di previsti dalla legge.

18 L’ APPRENDISTATO DI TERZO LIVELLO
Possono essere assunti con apprendistato di terzo livello: in tutti i settori di attività, pubblici o privati, per il conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori, nonché per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale

19 L’ APPRENDISTATO DI TERZO LIVELLO
Obbligo del datore di lavoro di sottoscrivere un protocollo con l’istituzione formativa cui è iscritto lo studente Il protocollo «base» dovrà essere definito da un decreto ministeriale

20 L’ APPRENDISTATO DI TERZO LIVELLO
Esonero del datore di lavoro da obblighi retributivi Per le ore di formazione svolte nell’istituzione formativa

21 L’ APPRENDISTATO DI TERZO LIVELLO
Obbligo del datore di lavoro di retribuire l’apprendista pe rle ore di formazione a carico del datore di lavoro Obbligo previsto nella misura del 10% di quella che gli sarebbe dovuta.

22 L’ APPRENDISTATO: principali novità e differenze
L’apprendistato di secondo livello viene indicato come mero apprendistato professionalizzante (non più di mestiere); la forma scritta è richiesta ai fini della prova e non della validità del contratto; Nell’apprendistato di primo livello e terzo livello il piano formativo è redatto dall’istituzione formativa con il coinvolgimento dell’impresa; Nell’apprendistato di primo livello è causa di licenziamento il mancato raggiungimento degli obbiettivi attestato dall’istituzione; la clausola di stabilizzazione del 20% riguarda unicamente i contratti di apprendistato professionalizzante; La regolamentazione dei profili formativi è rimessa alle regioni e in mancanza al Ministero del Lavoro;

23 L’ APPRENDISTATO: principali novità e differenze
Possibilità per le parti di recedere dal contratto con preavviso decorrente dal temine del contratto stesso; estensione dell’apprendistato a coloro che usufruiscono del trattamento di disoccupazione (apprendistato professionalizzante) – senza limiti di età; il limite di età per l’apprendistato di alta formazione o ricerca viene elevato a 18 anni mentre precedentemente il limite era di 17 anni per chi era in possesso di una qualifica professionale.

24 GRAZIE PER LA CORTESE ATTENZIONE
Avv. Daniele Colombo CLC Studio Legale Corso Italia, 43 – MILANO Via Carlo Zima, 1/A – BRESCIA


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