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La Nuova Programmazione 2014-2020: scenario di Europa 2020
ATTIVITÀ DI RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE IN MATERIA DI FONDI STRUTTURALI Atto Aggiuntivo Convenzione tra la Regione Siciliana e FormezPA del 24 marzo 2012 POR FSE – Regione Siciliana Asse VII – Capacità Istituzionale La Nuova Programmazione : scenario di Europa 2020 Fasi e attori dei processi di attuazione e sorveglianza ( ) Raffaele Colaizzo Palermo, 10 giugno 2015 Raffaele Colaizzo Molfetta, 3 giugno 2014
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Sommario del Seminario del 15 Aprile 2015 Fasi e attori dei processi di attuazione e sorveglianza ( ) Macrofasi della programmazione, attuazione e sorveglianza dei fondi SIE Strategie, verifica dei progressi, programmazione L’istituzione e l’organizzazione del sistema di sorveglianza L’istituzione e organizzazione del Sistema di Gestione e Controllo, le funzioni delle Autorità Selezione ed esecuzione delle operazioni La valutazione dei programmi. Definizione e ruolo degli indicatori La programmazione finanziaria e la gestione finanziaria Controlli, sospensioni, rettifiche
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1 Macrofasi della programmazione, attuazione e sorveglianza dei fondi SIE
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Macrofasi di attuazione dei fondi SIE
Parte di disposizioni comuni del Regolamento 1303 Impostazione strategica e finanziaria a livello dell’Unione [artt. 9-13] e nazionale [14-17] Revisioni del Quadro Strategico Comune [art. 12] e dell’Accordo di Partenariato [art. 16] Verifica del progresso strategico da parte di Commis-sione [artt. 52 e 53] e Stati Membri [artt. 50 e 51] Programmazione [artt ], sviluppo territoriale [artt ], eventuali piani di attuazione Conseguimento condizionalità [art. 19] Modifica dei PO [art. 30] Conseguimento della riserva [artt ] Istituzione del Sistema di Sorveglianza [artt ] e del Sistema di Gestione e Controllo [artt ] Funzionamento della sorveglianza [artt ] Funzionamento del SIGECO [artt ] Definizione di criteri e modalità di selezione [art. 110] Selezione delle operazioni e dei relativi beneficiari [art. 125] Esecuzione fisica Valutazioni ex ante, in itinere ed ex post [artt ], organizzate in un Piano di valutazione [art. 114]. Informazione e pubblicità [artt ] Gestione finanziaria: impegni di bilancio [art. 76], prefinanziamento [art. 81 e 134], pagamenti intermedi ed a saldo [art. 78], disimpegno n + 3 [art. 86 e 136], chiusura [art. 141] Controlli [artt. 60, 62, 70-74] Sospensioni [art. 142] e rettifiche della Commissione [art. 85, ]. Rettifiche dello Stato Membro [art. 143]
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2 Strategie, verifica dei progressi, programmazione
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Strategie Impostazione strategica e finanziaria. Al livello dell’Unione, è basata su principi [artt. 4-8], obiettivi tematici [art. 9], quadro strategico comune [artt e Allegato I] e indicazioni finanziarie per i fondi strutturali [artt ] del Regolamento 1303, nonché sulle disposizioni specifiche dei Regolamenti dei fondi e sugli orientamenti della Strategia Europa Al livello nazionale, viene formulata nell’ambito dell’Accordo di Partenariato [artt ], che fissa le priorità dell’azione per lo sviluppo e la coesione. Revisione delle strategie dei fondi SIE. Il Quadro Strategico Comune può essere rivisto dalla Commissione a fronte di cambiamenti nella situazione socioeconomica o nella Strategia Europa 2020 [art. 12]. A livello nazionale, l’Accordo di Partenariato può essere modificato. Questo comporta una valutazione ed una successiva Decisione da parte della Commissione [art. 16].
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Verifica dei progressi nell’esecuzione delle strategie
Progresso strategico. Gli Stati Membri verificano l’esecu-zione dell’Accordo di Partenariato in Relazioni sullo stato dei lavori, presentate alla Commissione negli anni 2017 e 2019 [art. 52]. La Commissione a partire dal 2016 trasmette ogni anno agli organi europei una Relazione annuale sull’esecu-zione dei fondi SIE. Nel 2017 e nel 2019, presenta inoltre una Relazione Strategica, sulla base degli avanzamenti registrati negli Stati membri. Per quanto riguarda specificamente i fondi strutturali, la Commissione presenta ogni tre anni una Relazione sulla coesione [art. 113], nel rispetto di quanto previsto dal Trattato Istitutivo. La Relazione più recente è la sesta (Luglio 2014).
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Programmazione Programmazione. I Programmi Operativi vengono prepa-rati, in coerenza con l’impostazione strategica, dagli Stati membri, articolandoli sulla base degli obiettivi tematici, delle priorità del fondo coinvolto e degli ambiti geografici di riferimento [artt e, per i fondi strutturali, 96-99]. Sono approvati con Decisione della Commissione. Contengono, fra l’altro, obiettivi specifici, dotazioni finanziarie, indicatori e target [art. 27]. Disposizioni specifiche di programmazione riguardano, per tutti i fondi SIE, lo sviluppo locale partecipativo e gli investimenti territoriali [artt ], nonché gli strumenti finanziari [artt ]. Per quanto riguarda specificamente i fondi strutturali, vi sono disposizioni di programmazione riguardanti gli strumenti dei grandi progetti [artt ] e de i piani di azione comune [artt ].
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Condizionalità, riserve, revisione dei Programmi
Soddisfacimento delle condizionalità ex ante. Le condizionalità ex ante non soddisfatte al momento dell’approva-zione del Programma Operativo devono esserlo al più tardi entro il 31 dicembre La Commissione può sospendere i pagamenti intermedi sulle priorità interessate da condizionalità non ancora soddisfatte [art. 19]. Riserva di efficacia. La riserva di efficacia dell’attuazione [art. 20] viene verificata nel 2019 alla luce dei target per priorità inseriti nel Quadro di riferimento [art. 21] e viene assegnata se i target sono stato raggiunti [art. 22]. Revisione dei Programmi Operativi. I PO possono essere modificati [art. 30] a seguito di cambiamenti socioeconomici significativi, mutamenti nell’articolazione degli interventi, esigenze di programmazione della riserva di efficacia. La Commissione approva con Decisione i PO rivisti.
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3 L’istituzione e l’organizzazione del sistema di sorveglianza
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Ministeri Capofila dei fondi SIE
Sorveglianza, Gestione e Controllo: gli attori in campo Allegato II dell’Accordo di Partenariato per l’Italia Commissione Europea PCM – DPS – Agenzia Presidio nazionale SIGECO MEF – RGS – IGRUE Organismo di coordinamento nazionale delle Autorità di Audit. Gestore del sistema nazionale di monitoraggio unitario. Gestore delle relazioni finanziarie con la UE. Ministeri Capofila dei fondi SIE Comitato di Sorveglianza Autorità di Gestione Nucleo di Valutazione Autorità Ambientale Autorità di Certificazione Autorità di Audit Organismi intermedi Beneficiari Enti attuatori
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Comitato di Sorveglianza
Articoli Comitato di Sorveglianza. Il CdS viene istituito entro tre mesi dalla decisione di approvazione del PO e stabilisce un suo regolamento interno [art. 47]. È presieduto dall’AdG e la sua composizione è decisa dalla Stato membro d’intesa con l’AdG. Al CdS partecipa la Commissione a titolo consultivo [art. 48]. Il Comitato garantisce, insieme all’AdG, ed accerta la qualità della attuazione del programma operativo ed effettua la sorveglianza sulla base di indicatori [art. 49]. Funzioni del CdS. Per i fondi strutturali, il Regolamento individua [art. 110] 14 compiti del CdS, relativi a esame e verifica dell’attuazione e dei progressi realizzati, principi orizzontali, criteri di selezione, esame degli esiti di controlli e valutazioni, revisioni e modifiche del PO.
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Gli strumenti della sorveglianza:
Le Relazioni di Attuazione e la Riunione annuale di riesame Relazioni di attuazione. Per la prima volta nel 2016 e fino al 2023, l’AdG trasmette alla Commissione una Relazione di Attuazione del Programma Operativo [art. 50]. Nel 2017 e nel 2019, le Relazioni presentano un’analisi dei progressi compiuti nel conseguimento dei risultati. Nella Relazione del 2017, si definisce anche la situazione delle condizionalità ex ante. Informazioni contenute nelle Relazioni. Riguardano l’attua-zione reale e finanziaria dei Programmi e delle sue priorità, gli indicatori comuni e specifici per programma, la situazione dei target intermedi, le azioni di sorveglianza e valutazione, le azioni di informazione, le problematiche incontrate nell’attuazione, etc. Riunione annuale di riesame. Dal 2016 al 2023, la Commis-sione e lo Sato Membro esaminano insieme in una riunione i risultati di ciascun programma [art. 51].
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Gli strumenti della sorveglianza
Indicatori Gli indicatori nei Programmi Operativi. Per ciascuna priorità, i PO stabiliscono indicatori e target in termini qualitativi o quantitativi, per valutare i progressi nell’esecuzione del programma, quale base per la sorveglianza, la valutazione e la verifica dei risultati [art. 27]. Gli indicatori comprendono: (a) indicatori finanziari relativi alla spesa assegnata, (b) indicatori di output relativi alle operazioni finanziate, (c) indicatori di risultato relativi alla priorità interessata. Indicatori comuni e specifici. Per ciascun fondo SIE, i Regola-menti stabiliscono una serie di indicatori comuni, da quantificare in ogni programma [art. 27]. I Programmi possono anche prevedere indicatori specifici. Sorveglianza. Le Relazioni di attuazione contengono informazioni su indicatori comuni e specifici, risultati conseguiti, target intermedi [art. 50].
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4 L’istituzione e organizzazione del Sistema di Gestione e Controllo, le funzioni delle Autorità
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Il Sistema di Gestione e Controllo
Definizione di SIGECO. Il sistema di gestione e controllo è composto dagli organismi, dalle funzioni e dalle procedure che regolano l’attuazione tecnica e finanziaria dei Programmi Operativi, in conformità con le disposizioni del Regolamento 1303/2013. Esso serve a garantire il funzionamento efficiente, corretto e regolare delle attività di esecuzione e di spesa, il funzionamento del sistema di sorveglianza e valutazione, la prevenzione e gestione delle irregolarità, la tenuta dei sistemi informativi e contabili, l’adeguata circolazione dei dati. Prevede l’applicazione di un principio di separazione delle funzioni.
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Contenuti del SIGECO Articolo 72 del Regolamento 1303
Descrizione delle funzioni degli organismi coinvolti nella gestione e nel controllo e la ripartizione delle funzioni all'interno di ciascun organismo B. Osservanza del principio della separazione delle funzioni fra tali organismi e all'interno degli stessi C. Procedure atte a garantire la correttezza e la regolarità delle spese dichiarate D. Sistemi informatizzati per la contabilità, per la memorizzazione e la trasmissione dei dati finanziari e dei dati sugli indicatori, per la sorveglianza e le relazioni E. Sistemi di predisposizione delle relazioni e sorveglianza nei casi in cui l'organismo responsabile affida l'esecuzione dei compiti a un altro organismo F. Disposizioni per l'audit del funzionamento dei sistemi di gestione e controllo; G. Sistemi e procedure per garantire una pista di controllo adeguata H. Prevenzione, rilevamento e correzione di irregolarità, comprese le frodi, e il recupero di importi indebitamente versati, compresi, se del caso, gli interessi su ritardati pagamenti
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Autorità di Certificazione
Le Autorità dei Programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali Autorità di Gestione È responsabile della gestione ed attuazione del programma operativo conformemente al principio della sana gestione finanziaria Svolge funzioni di gestione del Programma Operativo, di selezione delle operazioni e di gestione finanziaria e controllo [Art. 125] Autorità di Certificazione È responsabile della elaborazione e trasmissione alla Commissione delle domande di pagamento sulla base della certificazione delle dichiarazioni di spesa e dei sistemi di contabilità. Garantisce l’esistenza di un sistema di registrazione e di contabilità adeguato [Art. 126] Autorità di Audit È responsabile delle attività di audit sul corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo e su un campione adeguato di operazioni, sulla base delle spese dichiarate. Agisce sulla base di una strategia di audit e produce pareri e relazioni di controllo [Art. 127]
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Macrofunzioni dell’Autorità di Gestione Articolo 125 del Regolamento 1303
Gestione del Programma Operativo, attraverso l’assistenza al Comitato di Sorveglianza, la presentazione delle relazioni di attuazione annuali e finale, la predisposizione di guide ed orientamenti per gli attuatori, l’istituzione e gestione di un sistema informativo B. Selezione delle operazioni, attraverso l’elaborazione e l’applicazione di procedure e criteri di selezione, la verifica della pertinenza e della legittimità dell’operazione, l’orientamento e la verifica dei beneficiari C. Gestione finanziaria e controllo, attraverso la verifica della corretta esecuzione dell’operazione da parte dei beneficiari, l’istituzione di misure antifrode, l’istituzione di una pista di controllo e l’accessibilità dei documenti
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5 Selezione ed esecuzione delle operazioni
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Criteri di selezione Criteri. Le operazioni, ovvero i singoli progetti o gruppi di progetti [art. 2] vengono selezionate, nell’ambito del PO, attraverso l’applicazione di criteri stabiliti dal CdS [artt. 47 e 110]. I criteri sono di ammissibilità e di merito. In sostanza, i criteri servono a garantire che le priorità fissate in un Programma operativo si traducano in operazioni (progetti) pertinenti rispetto agli obiettivi stessi, in possesso di un alto rendimento sociale ed economico. Selezione delle operazioni. Il Comitato di Sorveglianza approva i criteri di selezione delle operazioni finanziate e approva le revisioni di tali criteri [art. 110]. Le modalità e i criteri di selezione sono applicati a cura dell’Autorità di gestione del Programma [art. 125] per identificare le operazioni.
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La “logica” dei Programmi Operativi
e la selezione delle operazioni attraverso criteri Contesto, SWOT, domanda sociale Regolamenti, QSC, AdP e politiche regionali Valutazione, lezioni , contributo del partenariato Strategie, priorità ed obiettivi Assi e Azioni Criteri di selezione Operazioni (progetti)
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Modalità di selezione dei progetti “pubblici” nei POR
Titolarità Gli interventi a titolarità vengono individuati direttamente dall’Autorità di gestione, per la loro particolare valenza nella strategia regionale. La procedura di presentazione, selezione e di effettiva realizzazione di tali interventi viene stabilita in direttive approvate dalla Giunta e/o in programmi specifici. Regia La procedura interessa soggetti pubblici, che candidano propri progetti. La Regione fissa le regole per l’accesso ai contributi e per un’equilibrata distribuzione territoriale degli interventi. I soggetti pubblici partecipano attraverso avvisi e bandi. Concertazione e negoziazione Questa procedura (che ha punti in comune sia con la prima che con la seconda modalità), prevede la selezione delle operazioni attraverso un’attività di concertazione e negoziazione fra Regione e partner, in particolare in programmi complessi territoriali.
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Quali sono le categorie di spesa prevalente ?
Dati Open Coesione L’80% delle opere finanziate nell’ambito delle politiche di coesione ha un costo inferiore al mln di euro. La dimensione media è di 1,7 milioni di euro Dati Open Coesione
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Una delle cause dei problemi (non l’unica però)
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6 La valutazione dei programmi. L’informazione e la comunicazione
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A che serve l’attività di valutazione
A che serve l’attività di valutazione ? Capo II, Articoli 54 e seguenti del Regolamento 1303/2013 A migliorare la qualità della progettazione e dell’esecuzione dei programmi e a valutarne l’efficacia, l’efficienza e l’impatto. L’impatto viene valutato, alla luce della missione dei rispettivi fondi SIE, in relazione agli obiettivi della strategia dell’Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, e tenendo conto delle dimensioni del programma in relazione al PIL e al tasso di disoccupazione nella zona del programma interessata [art. 54]. Ex ante (Articolo 55) Durante il periodo (Articolo 56) Ex post (Articolo 57) Servono a migliorare la qualità della progettazione. Accom-pagnano la stesura del Pro-gramma, sono organizzate a cura dell’AdG e consegnate alla Commissione. Comprendono la Valutazione Ambientale Strategica Si inquadrano nel Piano di valutazione e verificano l’efficienza, l’efficacia e l’impatto del Programma. Almeno una volta valutano in che modo i fondi SIE abbiano contribuito agli obiettivi di ciascuna priorità. Sono effettuate dalla Commissione o dagli Stati membri. Prendono in esame l’efficacia e l'efficienza dei fondi SIE e il loro contributo alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva
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Contesto e Quadro Strategico Utilità, Sostenibilità
Logica di valutazione del Programma Impatti Contesto e Quadro Strategico Bisogni Problemi Priorità Risultati Obiettivi Risorse Output Programma Efficienza Valutazione Rilevanza Efficacia Utilità, Sostenibilità
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Principi dell’attività di valutazione Capo II, Articolo 54 del Regolamento 1303/2013
Adeguatezza dell’organizzazione Gli Stati membri forniscono le risorse necessarie allo svolgimento delle valutazioni e garantiscono l’esistenza di procedure per la produzione e la raccolta dei dati necessari, compresi i dati relativi agli indicatori comuni e, ove appropriato, agli indicatori specifici per programma [art. 54, comma 2] Indipendenza Le valutazioni sono effettuate da esperti interni o esterni funzionalmente indipendenti dalle autorità responsabili dell’attuazione del programma. La Commissione fornisce orientamenti su come effettuare le valutazioni [art. 54, comma 3] Pubblicità Tutte le valutazioni sono rese pubbliche [art. 54, comma 4]
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Informazione e comunicazione
Articoli del Regolamento 1303 Contenuti dell’attività di informazione e comunicazione. Gli Stati membri e le autorità di gestione elaborano, per ciascun PO, una strategia di comunicazione, mettendo in opera strumenti informativi appropriati: per fornire informazioni su tutti i programmi operativi di uno Stato membro e sull'accesso ad essi; per informare i potenziali beneficiari sulle opportunità di finanziamento offerte dai programmi operativi; per pubblicizzare la politica di coesione informando i cittadini dell'Unione del loro ruolo, delle realizzazioni e degli effetti ottenuti; per garantire la trasparenza del sostegno offerto dai fondi.
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7 La programmazione finanziaria e la gestione finanziaria
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Il piano finanziario per asse Esempio del POR Sicilia 2014-2020
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Il piano finanziario per anno Esempio del POR Sicilia
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I pagamenti Prefinanziamento. Il prefinanziamento è corrisposto in più rate annuali, a seguito della decisione che approva il PO, fra il 2014 e il 2023 [art. 134], in quota del contributo complessivo (1% nel 2014, 2015 e 2016; fra il 2% e il 3% negli anni successivi) Pagamenti intermedi. I pagamenti intermedi vengono corrisposti sulla base delle spese sostenute, a fronte delle domande di pagamento presentate dalle Autorità di Certificazione [art. 130] Saldo finale. Il saldo finale è pari al 10% delle risorse complessive [art. 130]
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Il disimpegno automatico
Articoli 86 e 136 del Regolamento 1303 La Commissione procede al disimpegno della parte dell’importo in un programma operativo che non sia stata utilizzata per il pagamento del prefinanziamento iniziale e annuale e per i pagamenti intermedi entro il 31 dicembre del terzo esercizio finanziario successivo a quello dell'impegno di bilancio nell'ambito del programma operativo, o per la quale non sia stata presentata una domanda di pagamento. Si applicano deroghe se le operazioni siano sospese in virtù di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo con effetto sospensivo; o non sia stato possibile eseguire una richiesta di pagamento per cause di forza maggiore che compromettono gravemente l'attuazione del programma, in tutto o in parte.
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8 Controlli, sospensioni, rettifiche
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Controlli Controlli di primo livello
I controlli di primo livello attengono alla verifica che i prodotti e i servizi cofinanziati siano forniti e l’effettiva esecuzione delle spese dichiarate dai beneficiari in relazione alle operazioni, nonché la conformità di tali spese alle norme comunitarie e nazionali. Possono essere effettuate verifiche in loco su base campionaria. Controlli di secondo livello I controlli di secondo livello, coordinati dall’AdA, riguardano l’efficacia dell’affidabilità dei sistemi di gestione e controllo del PO e la correttezza delle operazioni. Le operazioni vengono controllate a campione. Controlli in loco della Commissione Sono disposti direttamente dalla Commissione per verificare i sistemi di audit o specifici gruppi di operazioni
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Sospensioni e rettifiche
La Commissione può sospendere la totalità o una parte dei pagamenti intermedi a livello di priorità o di programmi operativi, a fronte di irregolarità (ad esempio: carenze nel SIGECO), secondo le regole per ciascun fondo [esempio: art. 142] Rettifiche della Commissione La Commissione può procedere a rettifiche finanziarie sopprimendo in tutto o in parte il contributo dei fondi ad un Programma e recuperando gli importi versati, a fronte di violazioni del diritto e secondo un criterio di proporzionalità [art. 85]. Valgono le regole definite per ciascun fondo [esempio: artt ] Rettifiche dello Stato Membro Spetta in primo luogo agli Stati Membri fare accertamenti sulle irregolarità e procedere alle rettifiche, secondo le regole stabilite per ciascun fondo [esempio: art. 143]
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Raffaele Colaizzo (r.colaizzo@tiscali.it)
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