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Obblighi Antiriciglaggio. ANTIRICICLAGGIO= insieme di misure finalizzate alla lotta contro il riciclaggio di denaro provienente da attività illecite Dobbiamo.

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Presentazione sul tema: "Obblighi Antiriciglaggio. ANTIRICICLAGGIO= insieme di misure finalizzate alla lotta contro il riciclaggio di denaro provienente da attività illecite Dobbiamo."— Transcript della presentazione:

1 Obblighi Antiriciglaggio

2 ANTIRICICLAGGIO= insieme di misure finalizzate alla lotta contro il riciclaggio di denaro provienente da attività illecite Dobbiamo capire COSA si intende per riclicaggio

3 RICICLAGGIO nella NORMATIVA europea insieme di azioni commesse intenzionalmente e attinenti al Trasferimento Detenzione Occultamento Utilizzazione Di beni,denaro provenienti da attività criminose

4 RICICLAGGIO nella NORMATIVA italiana è reato per la previsione : Codice penale artt.648 bis 648 ter:per cui nel termine riciclaggio entra impiego di denaro proveniente da qualsiasi delitto non colposo- si parla anche di riciclaggio per evasione fiscale ( dlg 74/2000)

5 EVOLUZIONE normativa su ANTIRICICLAGGIO Direttiva CEE 97/2001 LEGGE 14 del 3.2.2003 D.lgs. 56 del 20.2.2004 Direttiva 2005/60/CEE Legge 25.1.2006 n.29 DM 3.2.06 n.141 E Provv.UIC 24.2.06 Ha recepito la direttiva 2001 Ha attuato la direttiva 2001 Ha delegato il governo a recepire Dir 2005 CEE infine: D.lgs 21.11.07 n.231 modificato con Dlgs 151/09 e con d.lgs 78/10 del 31.7.10

6 Obblighi IMPORTANTE PER I PROFESSIONISTI E IL D.M. 3 FEBBRAIO 2006 N.141 CHE ATTUA IL DLGS 56/2004 IN MATERIA DI OBBLIGHI DI IDENTIFICAZIONE CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI AI FINI DELLANTIRICICLAGGIO E SEGNALAZIONI DELLE OPERAZIONI SOSPETTE

7 OBBLIGATI ai sensi del D.Lgs.231/07 Per i D.C.ed esp,contabili gli obblighi sono in vigore dal 22.4.06 Sono obbligati ai sensi dellart 12 : Commercialisti esp.contabili, ragionieri periti commerciali, consulenti del lavoro notai ed avvocati per certe attività,società di revisione,revisori contabili

8 Quindi….:obblighi 1.Adeguata verifica della clientela 2.Registrazione e conservazione dei dati 3.Segnalazione di operazioni sospette 4. e comunicazioni al Mef delle infrazioni sulluso del contante

9 Modalità Le segnalazioni delle operazioni sospette si inviano allUnità di Informazione Finanziaria - ROMA Le comunicazioni per luso del contante (per le MARCHE) si inviano a Bologna presso la direzione MEF provinciale Per le violazioni di contante superiori ai 250 mila Euro si comunica al Mef Ministero economia finanze dipartimento Tesoro Direzione antiriciclaggio - Roma

10 art.16 Lobbligo di adeguata verifica della clientela insorge quando: 1.prestazioni professionali hanno ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di importo uguale o superiore a 15.000 euro 2.Per le prestazioni professionali occasionali che comportino movimentazioni di mezzi di pagamento,beni o utilità di importo uguale o superiore a 15.000 euro a prescindere dal fatto che siano effettuate con una operazione unica o + operazioni frazionale e collegate

11 Art.16 continua Per le operazioni di valore indeterminato o indeterminabile Quando vi è il sospetto di riciclaggio o finanziamento al terrorismo Quando vi è dubbio sulla veridicità o adeguatezza dei dati dal cliente ai fini della identificazione

12 Non sussiste obbligo di verifica clientela quando si fa mera attività di redazione e/o trasmissione della dichiarazione dei redditi e adempimenti in materia di amministrazione del personale

13 Come si estrinseca lobbligo innanzi tutto con la 1/ identificazione del cliente e verifica della sua identità 2/ ottenimento di informazioni sulla natura e scopo della prestazione 3/ svolgimento di un controllo costante

14 Obblighi di Registrazione e conservazione dei dati art.36 In Archivio unico cartaceo o elettronico

15 Termini per la registrazione Entro 30 giorni da: 1.Accettazione dellincarico 2.Eventuale conoscenza successiva di eventuali informazioni 3.Termine della prestazione professionale

16 Indicatori di operazioni sospette aggiornamento con Dlgs 78/10 Movimenti sopra 15 mila euro ( riguarda solo gli intermediari finanziari) Uso contante Paradisi fiscali

17 Movimenti sopra 15.000 euro Il ricorso frequente o ingiustificato e in particolare il prelievo o versamento contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15.000 euro è indicatore di sospetto.(art.41 co.1° dlgs.231/07)

18 Contante E fatto divieto di trasferire denaro, libretti al portatore, da 5.000 ora 1.000 euro anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiano ARTIFICIOSAMENTE frazionati. Il divieto sussiste indipendentemente dalla natura lecita o illecita della operazione

19 In particolare Dal 1 febbraio 2012 scatta questo nuovo divieto dellimporto di 1000 euro che riguarda il TRASFERIMENTO, tra soggetti diversi, di denaro contante, libretti e titoli al portatore di tale importo. I prelievi e i versamenti di denaro sul proprio c/c non sono sanzionati ma solo i TRASFERIMENTI rif.circolare Min Econ. e Finanze (MEF) n.2 del 16.1.12

20 un bene o un servizio E limitato pertanto così lutilizzo di denaro contante. Analoghi limiti valgono anche per gli assegni bancari e postali che se di importo pari o superiore a Euro 1.000 devono avere anche la clausola di NON TRASFERIBILITA oltre nome e /o ragione sociale del beneficiario

21 La norma NON impedisce di pagare per esempio un bene o un servizio 1.000 euro in contanti NON è illecito MA cè la sanzione amministrativa (non penale) da 1 al 40% dellimporto trasferito e la transazione rimane valida.

22 Lidentificazione e registrazione della clientela è in effetti laspetto più problematico si ha anche la sanzione penale con multa da Euro 2600,00 a 13.000 euro


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