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Evoluzione delle Professioni Sanitarie

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Presentazione sul tema: "Evoluzione delle Professioni Sanitarie"— Transcript della presentazione:

1 Evoluzione delle Professioni Sanitarie
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Ospedaliero – Universitaria di Ferrara Evoluzione delle Professioni Sanitarie Rita Maricchio PhD Direzione Professioni Sanitarie AOU “S. Anna”Ferrara – Direttore Responsabile comunicazione web FNC IPASVI 26/06/14

2 Il cammino inizia da lontano (fonti normative):
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Ospedaliero – Universitaria di Ferrara Il cammino inizia da lontano (fonti normative): Art. 99 R.D. n. 1265/1934 (Testo unico delle leggi sanitarie). Art. 6 D.Lgs. n. 502/1992, “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della l. 421/1992” , così come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 517/1993 e dal D. Lgs. n. 229/1999. Legge n. 42/1999 “Disposizioni in materia di professioni sanitarie”. Legge n. 251/2000 “Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica”. 26/06/14

3 Il cammino inizia da lontano (fonti normative):
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Ospedaliero – Universitaria di Ferrara Il cammino inizia da lontano (fonti normative): D.M. 29/03/2001 “ Definizione delle figure professionali di cui all'art. 6, c. 3, del D.Lgs. n. 502/1992, e successive modificazioni, da includere nelle fattispecie previste dagli articoli 1, 2,3, e 4, della L. 251/2000 (art. 6, c. 1)” DD.MM. 2 aprile 2001 “Determinazione delle classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie” e “Determinazione delle classi delle lauree specialistiche universitarie delle professioni sanitarie”. L. n. 43/2006 “Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico- sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali. ” 26/06/14

4 Il cammino inizia da lontano (fonti normative):
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Ospedaliero – Universitaria di Ferrara Il cammino inizia da lontano (fonti normative): D.M. 29/03/2001 “ Definizione delle figure professionali di cui all'art. 6, c. 3, del D.Lgs. n. 502/1992, e successive modificazioni, da includere nelle fattispecie previste dagli articoli 1, 2,3, e 4, della L. 251/2000 (art. 6, c. 1)” DD.MM. 2 aprile 2001 “Determinazione delle classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie” e “Determinazione delle classi delle lauree specialistiche universitarie delle professioni sanitarie”. L. n. 43/2006 “Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico- sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali. ” 26/06/14

5 Il Testo unico delle leggi sanitarie (R.D. n. 1265/1934)
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Ospedaliero – Universitaria di Ferrara Il Testo unico delle leggi sanitarie (R.D. n. 1265/1934) Distingueva coloro che operavano nel campo della sanità in tre categorie: -professioni sanitarie principali (medico chirurgo, veterinario, farmacista e, dal 1985, l’odontoiatra); -professioni sanitarie ausiliarie (levatrice, assistente sanitaria visitatrice e infermiera diplomata); -arti ausiliarie delle professioni sanitarie (odontotecnico, ottico, meccanico ortopedico ed ernista, tecnico sanitario di radiologia medica e infermiere abilitato o autorizzato). 26/06/14

6 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA Azienda Ospedaliero – Universitaria di Ferrara D.Lgs. 502/1992: Avvia il processo di “professionalizzazione” delle professioni sanitarie: demandando al Ministro della sanità l’individuazione (attraverso specifici decreti) delle figure professionali da formare e la definizione dei relativi profili (Art. 6, D.Lgs. n. 502/1992). stabilendo che la loro formazione abilitante avvenga in sede universitaria, tramite corsi per l’espletamento dei quali regioni e università attivano appositi protocolli di intesa 26/06/14

7 Il cammino inizia da lontano:
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Ospedaliero – Universitaria di Ferrara Il cammino inizia da lontano: Mansionario: atto regolamentare di carattere D.P.R. 225/74 fortemente esecutivo, attributivo di specifici compiti e basato su una elencazione di compiti e attribuzioni ai quali l’esercizio professionale deve attenersi e quindi limitarsi. Profilo professionale: atto normativo di natura 739/94 regolamentare che definisce il contenuto peculiare del tipo di prestazione, i titoli professionali richiesti e le specifiche abilitazioni stabilite dalla legge per l’esercizio della professione e che, concretamente, prevede un’ampia attribuzione di autonomi e responsabilità. 26/06/14

8 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA Azienda Ospedaliero – Universitaria di Ferrara Profilo professionale D.M. 14 settembre 1994, n. 739 Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo dell‘infermiere Art. 1 E’ individuata la figura professionale dell’infermiere con il seguente profilo: 1 :l'infermiere è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale è responsabile dell'assistenza generale infermieristica. 2 - L'assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa è di natura tecnica, relazionale, educativa. Le principali funzioni sono la prevenzione delle malattie, l'assistenza dei malati e dei disabili di tutte le età e l'educazione sanitaria. 3 - L'infermiere: a) partecipa all'identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività; b) identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività e formula i relativi obiettivi; c) pianifica, gestisce e valuta l'intervento assistenziale infermieristico; d) garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico- terapeutiche; e) agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali;

9 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA Azienda Ospedaliero – Universitaria di Ferrara Legge 42/1999: Elimina la suddivisione propria del T.U. delle leggi sanitarie del 1934, accomunando le professioni sanitarie principali ed ausiliarie nell’unica dizione “professioni sanitarie”(art.1, L.n.42/1999) e abolendo i mansionari 26/06/14

10 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA Azienda Ospedaliero – Universitaria di Ferrara Legge 42/1999: Non c’è più un elenco dettagliato di mansioni, ma si deve fare riferimento: al profilo dell’infermiere (DM 739/94) al contenuto degli ordinamenti didattici (DL 2 aprile 2001 al Codice deontologico UNICO LIMITE - “fatte salve le competenze previste per le professioni mediche e per le altre professioni del ruolo sanitario” 26/06/14

11 Disciplina le professioni sanitarie allocandole nelle seguenti aree:
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Ospedaliero – Universitaria di Ferrara Legge 251/2000: Disciplina le professioni sanitarie allocandole nelle seguenti aree: -  “Professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica”. -  “Professioni sanitarie riabilitative”. -  “Professioni tecnico-sanitarie”. -  “Professioni tecniche della prevenzione”. Istituisce la nuova qualifica unica di dirigente del ruolo sanitario e la laurea specialistica (ora magistrale) 26/06/14

12 (Infermiere, Ostetrica/o, Infermiere pediatrico)
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Ospedaliero – Universitaria di Ferrara D.M. 29 marzo 2001 Classifica la professioni sanitarie nelle aree definite dalla L. n. 251/2000: 1. Prof.ni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica (Infermiere, Ostetrica/o, Infermiere pediatrico) Prof.ni sanitarie riabilitative (Podologo, Fisioterapista, Logopedista, Ortottista- Assistente di oftalmologia, Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, Tecnico della riabilitazione psichiatrica, Terapista occupazionale, Educatore professionale) Prof.ni tecnico-sanitarie (Tecnico audiometrista, Tecnico sanitario di laboratorio biomedico, Tecnico sanitario di radiologia medica, tecnico di neurofisiopatologia, Tecnico ortopedico, Tecnico audioprotesista, Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, Igienista dentale) Prof.ni tecniche della prevenzione (Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, Assistente sanitario) 26/06/14

13 Istituisce gli ordini e gli albi per tutte le professioni sanitarie;
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Ospedaliero – Universitaria di Ferrara Legge n. 43/2006 Istituisce gli ordini e gli albi per tutte le professioni sanitarie; Disciplina la procedura partecipata fra Stato e Regioni per l’integrazione di professioni sanitarie già riconosciute e/o l’istituzione di nuove professioni; Istituisce la funzione di coordinamento Professionisti in possesso del diploma di laurea, o del titolo universitario conseguito anteriormente all’attivazione dei corsi di laurea o di diploma ad esso equipollente; Professionisti coordinatori in possesso del master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento Professionisti specialisti in possesso del master di primo livello per le funzioni specialistiche Professionisti dirigenti in possesso della laurea specialistica, e che abbiano esercitato l’attività professionale con rapporto di lavoro dipendente per almeno cinque anni, oppure ai quali siano stati affidati incarichi dirigenziali ex art. 7 della Legge n. 251 del 2000 e s.m. 26/06/14

14 Dal Codice Deontologico 2009 Articolo 11
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Ospedaliero – Universitaria di Ferrara Dal Codice Deontologico 2009 Articolo 11 L'infermiere fonda il proprio operato su conoscenze validate e aggiorna saperi e competenze attraverso la formazione permanente, la riflessione critica sull'esperienza e la ricerca. Progetta, svolge e partecipa ad attività di formazione. Promuove, attiva e partecipa alla ricerca e cura la diffusione dei risultati. Articolo 12 L’infermiere riconosce il valore della ricerca, della sperimentazione clinica e assistenziale per l’evoluzione delle conoscenze e per i benefici sull’assistito. Articolo 13 L'infermiere assume responsabilità in base al proprio livello di competenza e ricorre, se necessario, all'intervento o alla consulenza di infermieri esperti o specialisti. Presta consulenza ponendo le proprie conoscenze ed abilità a disposizione della comunità professionale. 26/06/14

15 Lezione teorica: si apprendono i principi scientifici
Lezione teorica: si apprendono i principi scientifici. (Biennio ’38-’40)

16 Cerimonia di ammissione definitiva al corso. Consegna del velo
Cerimonia di ammissione definitiva al corso. Consegna del velo. (Biennio ‘56-’58)

17 Il silenzio della propria camera favorisce la concentrazione

18 Si festeggia il diploma, simboleggiato dalla “medaglia ricordo”
Si festeggia il diploma, simboleggiato dalla “medaglia ricordo”. (Biennio ’59-’61)

19 Arriva anche il sesso maschile e inizia …
Arriva anche il sesso maschile e inizia ….. Il ballo delle riqualifiche (anni ‘70 – ‘80) 

20 (anni ‘80 – ‘90) 

21 (oggi) 

22 L’evoluzione formativa
IERI OGGI 2 anni di Scuola Media Sup. con ammissione al III anno e 2 anni di Corso per IP 3 anni di Corso per IP Diploma di Scuola Media Superiore e 3 anni di Corso per IP Corsi di Laurea I Liv. Master I Livello Laurea II Livello (magistrale) Master II Livello Dottorato di Ricerca

23 La storia recente (formazione)
1993/1994 – attivazione di Corsi Sperimentali 1996 – attivazione Diplomi Universitari 2001 – Decreto MIUR – Corsi di Laurea di I e II livello – Core Curriculum e competenze – Attivazione CL I Livello 2004 – Attivazione CL II Livello

24 L. 43/2006 Articolazione Professione infermieristica
Professionisti Infermieri (CL – DU – Diploma) Professionisti Coordinatori (Master specifico) Professionisti Specialisti (Master specifico) Professionisti Dirigenti (Laurea Specialistica) L. 43/2006

25 L'evoluzione professionale
Cambiamenti nella forma-zione dei professionisti Cambiamenti nell’organizzazione del lavoro Cambiamenti nei livelli di responsa-bilità Interventi Formativi (cultura dei professionisti) a livello professionale (infermieri, coord. e dirig.) a livello dirigenziale (direttori e dirigenti)

26 Cambiamento culturale
Completa revisione del sistema organizzativo e del sistema delle cure (reingegnerizzazione) Cambiamento culturale Livelli di competenza (curriculum formativo) Livelli di responsabilità (normative) Necessità di funzionamento del sistema Formazione specifica top down bottom - up Guida Indirizzo Supporto

27 Multi-professionalità
Multi-disciplinareità Concettualità Progettualità Interazione Integrazione Condivisione Diversi saperi Evidenze scientifiche Modelli Validati

28 26/06/14 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA
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31 Art. 1 (Oggetto) Il presente Accordo, in relazione alle aree di intervento di cui all’articolo 2, definisce le modalità e i percorsi validi su tutto il territorio nazionale per riconoscere e promuovere lo sviluppo delle competenze e delle responsabilità professionali dell’infermiere e dell’infermiere pediatrico al fine di favorire lo sviluppo delle funzioni professionali in correlazione con gli obiettivi di educazione, prevenzione, cura, assistenza e riabilitazione previsti dalla programmazione sanitaria nazionale e regionale. Le esperienze avanzate, già in essere in alcune regioni o aziende, sono ricondotte alle modalità e ai percorsi definiti dal presente accordo.

32 1. Sono individuate le seguenti aree di intervento:
Art. 2 (Aree di intervento) 1. Sono individuate le seguenti aree di intervento: AREA CURE PRIMARIE – SERVIZI TERRITORIALI/DISTRETTUALI AREA INTENSIVA E DELL’EMERGENZA URGENZA AREA MEDICA AREA CHIRURGICA AREA NEONATOLOGICA E PEDIATRICA AREA SALUTE MENTALE E DIPENDENZE

33 (Modalità e percorsi per lo sviluppo delle competenze professionali)
Art. 3 (Modalità e percorsi per lo sviluppo delle competenze professionali) Lo sviluppo delle competenze e delle responsabilità, basato sulla formazione, sulla ricerca e sull’esperienza professionale acquisita in ambito lavorativo, ha come riferimento le norme deontologiche, le disposizioni normative e amministrative relative ai contenuti dei profili professionali e gli ordinamenti formativi universitari, nonché le scelte di programmazione nazionale e regionale, per migliorare la presa in carico della persona, la continuità assistenziale fra ospedale e territorio, il governo dei bisogni assistenziali, sanitari e socio sanitari delle persone, delle famiglie e della comunità assistita Le regioni e le province autonome, previo confronto con le rappresentanze professionali e sindacali, definiscono, all’interno del processo di accreditamento professionale, i criteri per lo sviluppo delle competenze degli infermieri e la conseguente revisione dei modelli organizzativi, sia ospedalieri che territoriali, a iniziare dall’organizzazione dei presidi ospedalieri per intensità di cure e dai modelli per complessità assistenziale, in relazione alle esigenze regionali e professionali. ......

34 (Modalità e percorsi per lo sviluppo delle competenze professionali)
Art. 3 (Modalità e percorsi per lo sviluppo delle competenze professionali) .....Con riferimento al comma 2, le regioni e le provincie autonome, sulla base di una specifica intesa con le rappresentanze sindacali e professionali, definiscono, in collaborazione con l’università, entro 180 giorni dall’approvazione del presente Accordo, i percorsi attuativi e i criteri per riconoscere pregresse specifiche esperienze, nonché i percorsi formativi da effettuarsi in ambito regionale o aziendale, anche ai fini dell’attribuzione dei crediti formativi universitari (CFU). Le regioni e le province autonome inviano al Ministero della salute la documentazione relativa ai percorsi di cui al presente articolo.

35 (Formazione e sperimentazione )
Art. 4 (Formazione e sperimentazione ) Con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca scientifica, di concerto con il Ministero della salute, e d’intesa con le regioni e province autonome, sono emanati gli indirizzi per dare corso alla formazione dell'infermiere specialista, in attuazione dell’articolo 6, comma 1, lettera c), della legge 1° febbraio 2006, n. 43, nonché i criteri per il riconoscimento dei crediti formativi universitari (CFU) relativi ai percorsi pregressi effettuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano. In relazione all’attuazione delle modalità e dei percorsi di cui all’articolo 3 sono inoltre rivisitati i piani di studio delle Lauree, delle Lauree Magistrali e dei Master universitari di I e II livello. Le regioni e le province autonome promuovono specifiche e innovative sperimentazioni clinico-assistenziali, gestionali e formative, in ottemperanza alle modalità e ai percorsi di cui all’articolo 3 e ai processi formativi di cui al precedente comma 1, avendo come riferimento una moderna ed efficace integrazione delle competenze all’interno di equipe multi-professionali.

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