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PubblicatoIsabella Marchetti Modificato 9 anni fa
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“Regolamento concernente l’attuazione all’interno degli edifici”
Associazione Nazionale Costruttori di Impianti Decreto 22 gennaio 2008 n. 37 (G.U. n. 61 del 12 marzo 2008) “Regolamento concernente l’attuazione dell’art. 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici” Ing. Maurizio Esitini
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Art. 11-quaterdecies, comma 13,
Associazione Nazionale Costruttori di Impianti Art. 11-quaterdecies, comma 13, della legge n. 248 del 2/12/2005 13. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge 3 dicembre 2007 il Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, emana uno o più decreti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti a disciplinare: a) il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici; b) la definizione di un reale sistema di verifiche degli impianti di cui alla lettera a) con l'obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo una effettiva sicurezza; c) la determinazione delle competenze dello Stato, delle regioni e degli enti locali secondo i principi di sussidiarietà e di leale collaborazione, anche tramite lo strumento degli accordi in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 2
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Associazione Nazionale Costruttori di Impianti
Abrogazioni Legge 26 febbraio 2007, n. 17 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Disposizioni di delegazione legislativa" Art. 3 - Disposizioni in materia di costruzioni, opere infrastrutturali e lavori in edilizia …..A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento [regolamento recante norme sulla sicurezza degli impianti, di cui all'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248] … sono abrogati il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447, gli articoli da 107 a 121 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e la legge 5 marzo 1990, n. 46, ad eccezione degli articoli 8, 14 e 16, le cui sanzioni trovano applicazione in misura raddoppiata per le violazioni degli obblighi previsti dallo stesso regolamento di cui al primo periodo del presente comma. 3
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Entrata in vigore e abrogazioni
Associazione Nazionale Costruttori di Impianti Entrata in vigore e abrogazioni Decreto 22 gennaio 2008, n. 37, in vigore dal 27 marzo 2008 A decorrere dal 27 marzo 2008 sono abrogati: la Legge 5 marzo 1990, n. 46, ad eccezione degli articoli 8, 14 e 16: art. 8 – finanziamento dell’attività di normazione tecnica art 14 – verifiche art. 16 – sanzioni il DPR 6 dicembre 1991, n. 447 gli articoli da 107 a 121 del testo unico di cui al DPR 6 giugno 2001, n. 380 (capo V – parte II – Testo unico per l’edilizia) 4
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Le abrogazioni DPR 380/2001- Capo V, parte II, art. 109, comma 2:
Associazione Nazionale Costruttori di Impianti Le abrogazioni DPR 380/2001- Capo V, parte II, art. 109, comma 2: “È istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura un albo dei soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui al comma 1. Le modalità per l'accertamento del possesso dei titoli professionali, sono stabiliti con decreto del Ministero delle attività produttive. ” Abrogato l’Albo dei responsabili tecnici 5
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Ambito di applicazione
Associazione Nazionale Costruttori di Impianti Ambito di applicazione Impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d’uso, collocati all’interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l'impianto è connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura Punto di consegna delle forniture è il punto in cui l'azienda fornitrice o distributrice rende disponibile all’utente l'energia elettrica, il gas naturale o diverso, l'acqua, ovvero il punto di immissione del combustibile nel deposito collocato, anche mediante comodato, presso l'utente
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Le nuove declaratorie impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere; spostamento degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche dalla lettera b) della 46/90 nella nuova lettera a) inclusione tra gli impianti elettrici degli impianti di autoproduzione di energia fino a 20 kW nominale estensione agli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere
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Definizione Impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica: i circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina con esclusione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli utensili, degli apparecchi elettrici in genere. Nell'ambito degli impianti elettrici rientrano anche quelli di autoproduzione di energia fino a 20 kw nominale, gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere, nonche' quelli posti all'esterno di edifici se gli stessi sono collegati, anche solo funzionalmente, agli edifici; Impianti luminosi pubblicitari impianto di illuminazione giardino, serra o piscina 8
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Le nuove declaratorie impianti radiotelevisivi, le antenne, e gli impianti elettronici in genere; Impianti radiotelevisivi ed elettronici: le componenti impiantistiche necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali e dei dati, anche relativi agli impianti di sicurezza, ad installazione fissa alimentati a tensione inferiore a 50 V in corrente alternata e 120 V in corrente continua, mentre le componenti alimentate a tensione superiore, nonche' i sistemi di protezione contro le sovratensioni sono da ritenersi appartenenti all'impianto elettrico; ai fini dell'autorizzazione, dell'installazione e degli ampliamenti degli impianti telefonici e di telecomunicazione interni collegati alla rete pubblica, si applica la normativa specifica vigente;
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Le nuove declaratorie g) impianti di protezione antincendio
Associazione Nazionale Costruttori di Impianti Le nuove declaratorie g) impianti di protezione antincendio impianti di protezione antincendio: gli impianti di alimentazione di idranti, gli impianti di estinzione di tipo automatico e manuale nonché gli impianti di rilevazione di gas, di fumo e d'incendio 10
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Abilitazioni limitate
Associazione Nazionale Costruttori di Impianti Abilitazioni limitate Circolare del 27 marzo 1998, n° 3439/c … Possono essere riconosciute abilitazioni limitate esclusivamente alle attività indicate dalle varie lettere dell'art. 1 della L. n. 46 del 1990, purché la limitazione sia fatta nell'ambito della declaratoria di ogni singola lettera. Lo stesso Ministero dell'industria (nella Circolare n. 3282/C del 30 aprile 1992, punto 2n), nel raccomandare l'utilizzo, ai fini della relativa attestazione, della terminologia usata dalla legge n. 46 del 1990, all'art.1, ha fatto presente che non esiste alcun impedimento, sulla base del titolo di studio posseduto e dell'attività lavorativa effettivamente svolta dal richiedente, a riconoscere in capo allo stesso il possesso dei requisiti tecnico professionali all'esercizio di alcune soltanto delle attività indicate dalle varie lettere del citato art. 1 della legge. n. 46 del Per quanto riguardo l'annotazione della abilitazione limitata nei certificati, si ritiene opportuno che risulti l'esatta corrispondenza tra l'attività denunciata e l'abilitazione limitata ottenuta. È inoltre il caso di precisare che l'eventuale estensione delle abilitazioni ad altre lettere indipendentemente dal possesso dei requisiti di legge, non è necessaria qualora questa sia riferita a lavori strettamente attinenti all'esecuzione dell'impianto per il quale il soggetto è abilitato. In tale ipotesi non devono pertanto essere concesse ulteriori abilitazioni. È evidente quindi, per esemplificare, che un'impresa installatrice di un impianto idraulico, per provvedere alla sua alimentazione elettrica non ha bisogno dell'abilitazione di cui alla lettera a) dell'art. 1 della legge n. 46 del 1990, qualora si tratti di una semplice connessione con un impianto elettrico già esistente. 11
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Art. 1, comma 3 “Gli impianti o parti di impianto che sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti in attuazione della normativa comunitaria, ovvero di normativa specifica, non sono disciplinati, per tali aspetti, dalle disposizioni del presente decreto” Prevalenza sulla normativa tecnica nazionale della regola dell’arte dettata dalle norme volontarie comunitarie armonizzate ed emanate in attuazione delle Direttive dell’Unione Europea 12
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Le imprese abilitate Le imprese iscritte nel Registro Imprese o nell’albo delle imprese artigiane, sono abilitate se l’imprenditore individuale o il legale rappresentante o il responsabile tecnico da essi preposto con atto formale è in possesso dei requisiti tecnico-professionali. Il Responsabile tecnico svolge tale funzione per una sola impresa e la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa Circolare 22 marzo 1991 n. 3239 4a) Stanti le prerogative e le incombenze specificatamente previste in capo al responsabile tecnico dalla legge, si ritiene che, in linea generale, una stessa persona non possa assumere tale incarico per conto di più imprese e ciò anche in relazione alle prerogative ed alle incombenze previste dal codice civile in capo alla figura dell'institore (artt e segg. cod. civ.) cui occorre fare riferimento, ad avviso dello scrivente, per pervenire ad un corretto inquadramento giuridico della figura del responsabile tecnico; 4b) si ritiene, comunque, che il responsabile tecnico, preposto all'esercizio delle attività di cui al primo comma dell'art. 2, debba avere un rapporto di immedesimazione con l'impresa nella qualità di dipendente, di socio o di familiare. 13
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Il responsabile tecnico
Associazione Nazionale Costruttori di Impianti Il responsabile tecnico Parere Ministero dello sviluppo economico “...l'articolo in cui è previsto che la qualifica di responsabile tecnico sia incompatibile con ogni altra attività lavorativa continuativa, vuole esprimere la necessità che la qualifica non possa in nessun caso essere attribuita a coloro che, per scelta professionale, non decidano di svolgere a tempo pieno una delle attività disciplinate dal decreto in parola, tenuto conto delle responsabilità che risultano a carico del responsabile tecnico in seno ad una società di impiantistica. Pertanto, tenuto conto delle riflessioni sopraesposte non si può non rilevare come tale carica sia incompatibile con tutte le attività lavorative che assorbono, anche solo in minima parte, l'impegno giornaliero di un singolo/a lavoratore/trice. Sono quindi da escludere ogni forma di compatibilità tra la qualifica di responsabile tecnico in un 'impresa di impiantistica con la carica rivestita in altra impresa - anche se non impiantistica - in qualità di membro del consiglio di amministrazione ovvero di socio-membro del consiglio di amministrazione, sempreché il medesimo soggetto sia rivestito di poteri di amministrazione e/o di rappresentanza. Tale incompatibilità, secondo questa Amministrazione, va estesa per gli stessi motivi summenzionati, anche nel caso in cui il medesimo soggetto sia il liquidatore di una società.” 14
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Il responsabile tecnico
Associazione Nazionale Costruttori di Impianti Il responsabile tecnico Parere Ministero dello sviluppo economico “... l'attuale definizione normativa, del comma 2 dell'articolo 3 del dm 37, "Il responsabile tecnico di cui al comma 1 svolge tale funzione per una sola impresa e la qualifica e' incompatibile con ogni altra attività continuativa", nell'ottica di una interpretazione evolutiva e indirizzata ad un favor nei confronti della libertà di impresa e della concorrenza, deve essere letta nel senso letterale derivante dal combinato disposto del primo e del secondo comma dell'articolo 3, nel senso cioè che il divieto è ristretto al solo responsabile tecnico, e non anche al legale rappresentante ed all'imprenditore, richiamati nel primo ma non nel secondo comma. Per rispondere al quesito, pertanto, ove il socio sia legale rappresentante delle due società, si ritiene non esservi incompatibilità nel fatto che esso possa abilitare entrambe le imprese.” 15
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Imprese non installatrici
Associazione Nazionale Costruttori di Impianti Imprese non installatrici Le imprese non installatrici, che dispongono di uffici tecnici interni, sono autorizzate all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti, relativi esclusivamente alle proprie strutture interne e nei limiti della tipologia di lavori per i quali il responsabile possiede i requisiti previsti all'articolo 4. DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ DELL’IMPIANTO ALLA REGOLA DELL’ARTE (allegato II di cui all’art. 7 del Decreto 22 gennaio 2008, n. 37) 16
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Imprese non installatrici
Associazione Nazionale Costruttori di Impianti Imprese non installatrici Circolare 30 aprile 1992 n. 3282/C 2f) L'art. 7, comma 2, del regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 447/91, testualmente recita: "la dichiarazione di conformità è rilasciata anche sugli impianti realizzati dagli uffici tecnici interni delle ditte non installatrici, intendendosi per uffici interni le strutture aziendali preposte all'impiantistica". Dal testo normativo sembra potersi dedurre che i servizi interni delle imprese non di settore che dispongono di propri uffici tecnici adibiti all'impiantistico siano abilitati all'esercizio delle relative attività anche negli ambiti di applicazione definiti dall'art. 1 della legge, così come specificati dall'art. 1 del regolamento di attuazione, purché ricadenti all'interno dell'impresa stessa; naturalmente a tali uffici, che si ribadisce possono operare solo all'interno dell'impresa di appartenenza, dovrà essere preposta, ai sensi del 2° comma dell'art. 2 della legge n. 46/1990, una persona in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'art. 3 della stessa legge, previo accertamento da parte della commissione camerale di cui all'art. 4. 2g) Il comma 2 dell'art. 7 del regolamento di attuazione, come più sopra evidenziato, elimina ogni dubbio interpretativo circa la legittimità dell'esercizio delle attività disciplinate dalla legge n. 46/1990 anche da parte di imprese non di settore dotate delle necessarie strutture tecniche purchè le stesse operino al proprio interno e rispettino ogni altra condizione recata dalla legge stessa. Ciò premesso si comunica di ritenere altrettanto legittimo che, alle stesse condizioni, anche soggetti giuridici privi della qualificazione di impresa e comunque non soggetti all'obbligo di iscrizione al Registro delle ditte, quali ad esempio le aziende agricole, gli ospedali o, più in generale, le pubbliche amministrazioni, esercitino al proprio interno le attività disciplinate dalla legge n. 46/1990. 17
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Requisiti tecnico-professionali
Associazione Nazionale Costruttori di Impianti Requisiti tecnico-professionali diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso un’università statale o legalmente riconosciuta; b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'articolo l, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi (Oggi 1 anno), alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) (impianti idrici e sanitari) è di un anno; Quanto ai quesiti concernenti i requisiti tecnico-professionali previsti dall'art. 4, la lettera a) prevede che sono abilitati all'esercizio dell'attività i soggetti in possesso di laurea in materia tecnica specifica, dovendosi ritenere tale termine riferito, in relazione alla lettera e alla ratio della norma, alla laurea "magistrale" e non anche al diploma triennale (laurea breve). (Parere Ministero dello Sviluppo Economico del 23 aprile 2008)
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Requisiti tecnico-professionali
Associazione Nazionale Costruttori di Impianti Requisiti tecnico-professionali c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi (Oggi 2 anni), alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) (impianti idrici e sanitari) è di due anni; d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell' operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell' apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all' articolo 1.
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Requisiti tecnico-professionali
Associazione Nazionale Costruttori di Impianti Requisiti tecnico-professionali Art. 4 comma 2 I periodi di inserimento previsti nei casi di possesso di un diploma o attestato e le prestazioni lavorative previste in assenza di un titolo di studio possono svolgersi anche in forma di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa da parte del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari. Si considerano, altresì, in possesso dei requisiti tecnico-professionali il titolare dell'impresa, i soci ed i collaboratori familiari che hanno svolto attività di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei anni. Per le attività di cui alla lettera d) (impianti idrici e sanitari), tale periodo non può essere inferiore a quattro anni.
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Requisiti tecnico-professionali
Associazione Nazionale Costruttori di Impianti Requisiti tecnico-professionali Circolare Min. Industria 30 aprile 1992 n. 3282/C 3f) A corollario di quanto affermato sub 2e), 2f), 2g) e 2h), questo Ministero nel silenzio della legge n. 46/1990 e del suo regolamento ed in attuazione dell'art. 3 della Costituzione che assicura a tutti i cittadini condizioni di parità nei confronti della legge - fa presente di ritenere che nulla vieta alle Commissioni camerali (e alle Commissioni provinciali dell'artigianato) di considerare valide, ai fini della determinazione dei periodi lavorativi di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 3 della legge n. 46/1990, anche le attività impiantistiche, opportunamente documentate, svolte alle dipendenze degli uffici tecnici delle imprese (o di altri soggetti giuridici) a cui risulti consentito (sia pure limitatamente al proprio interno) l'esercizio di tali attività. 21
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Titoli di studio Lett. Min. Industria n. 300623 del 1 dicembre 1992
Associazione Nazionale Costruttori di Impianti Titoli di studio Lett. Min. Industria n del 1 dicembre 1992 … non esistono particolari limiti alle attività cui possono dedicarsi i laureati in ingegneria, architettura e fisica nell’ambito della casistica di cui all’art. 1 della legge 46/90 e ciò indipendentemente dallo specifico piano di studi adottato. 22
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Titoli di studio Lettera Circolare n del 29 agosto 1990 – Istituti professionali Diplomi di maturità professionale: - Tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche - Tecnico delle industrie meccaniche - Tecnico delle industrie meccaniche dell'autoveicolo. Diplomi di qualifica: - Addetto alla manutenzione di elaboratori elettronici - Installatore di apparecchiature elettriche ed elettroniche - Operatore alle macchine utensili - Installatore di impianti idro-termo sanitari - Installatore di impianti idraulici e termici - Montatore e riparatore di apparecchi radio televisivi - Installatore impianti telefonici - Frigorista - Apparecchiatore elettronico - Elettricista installatore elettromeccanico. 23
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Associazione Nazionale Costruttori di Impianti
Titoli di studio Lettera Circolare n del 20 luglio 1990 – Istituti tecnici industriali Requisiti per gli impianti di cui alle lettere a, b, g ed f dell'art. 1: Diplomati Periti Industriali negli indirizzi: Elettronica Industriale – Elettrotecnica - Energia nucleare - Fisica Industriale – Informatica - Telecomunicazioni. Requisiti per gli impianti di cui alle lettere c, d, e, e g: Costruzioni aeronautiche – Edilizia - Fisica Industriale - Industrie metalmeccaniche - Industria mineraria - Industria navalmeccanica – Meccanica - Meccanica di precisione - Termotecnica; Requisiti per gli impianti di cui alle lettere e e g: Diplomati Periti industriali negli indirizzi: Chimica industriale - Industria tintoria - Materie plastiche - Metallurgie. 24
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Disposizioni transitorie
Associazione Nazionale Costruttori di Impianti Disposizioni transitorie Imprese installatrici già operanti sul mercato alla data del 26 marzo 2008 nelle categorie di edifici e per le tipologie di impianti escluse dalla Legge 46/90 ma rientranti nel campo di applicazione del DM 37/08 Imprese abilitate L. 46/90 e operanti anche al di fuori dell’ambito 46/90 Imprese non abilitate 46/90 e operanti solo al di fuori dell’ambito 46/90 Imprese esercitanti attività non contemplate dalla Legge 46/90 quali l’automazione di porte e cancelli Imprese installatrici di impianti di protezione da scariche atmosferiche diritto di conseguire il riconoscimento dell'abilitazione all'esercizio delle attività classificate ai sensi dell'art. 1 del Regolamento, per le lettere e specifiche voci, secondo l'iscrizione al Registro delle imprese o all' Albo provinciale delle imprese artigiane, rimettendo alle Camere di Commercio ed alle Commissioni Provinciali per l' Artigianato (CPA) l'accertamento dell'attività impiantistica effettivamente svolta dalle imprese interessate, ove non univocamente risultante dall'iscrizione (Parere Ministero dello Sviluppo Economico del 23 aprile 2008) 25
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Disposizioni transitorie
Associazione Nazionale Costruttori di Impianti Disposizioni transitorie A fronte del prolungamento dei periodi di esperienza lavorativa e professionale, in sede di prima applicazione devono essere tutelate, in conformità al generale principio dell'ordinamento circa la successione delle norme nel tempo (tempus regit actum), le posizioni pendenti dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del Decreto, hanno già maturato i requisiti secondo i termini ed i criteri previsti dalla precedente disciplina, riconoscendo ai medesimi la relativa qualificazione tecnico-professionale necessaria all'esercizio di un'impresa di installazione, ancorché presentino la relativa domanda di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane o al Registro delle imprese dopo l'entrata in vigore del Regolamento. (Parere Ministero dello Sviluppo Economico del 23 aprile 2008) 26
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Disposizioni transitorie
Associazione Nazionale Costruttori di Impianti Disposizioni transitorie Il Decreto, ha previsto altresì che la funzione di responsabile tecnico, in possesso dei requisiti di qualificazione professionale, possa essere svolta per una sola impresa e che tale qualifica sia incompatibile con ogni altra attività continuativa (art. 3, commi 1 e 2). Tale norma è già in vigore, ma deve essere applicata alla stregua di un criterio di ragionevolezza e proporzionalità, al fine di evitare indebite conseguenze negative a carico delle imprese e degli stessi responsabili tecnici che, avendo regolato i rispettivi rapporti in base alle precedenti disposizioni meno restrittive, ora si possono venire a trovare in una posizione sopravvenuta non più compatibile con la nuova prescrizione. Le Camere di Commercio, nel rilevare l'identità del responsabile tecnico di più imprese, devono quindi consentire un ragionevole lasso di tempo per la regolarizzazione, lasciando agli interessati il tempo necessario per la scelta di una delle imprese da parte del responsabile e l'individuazione di nuovi responsabili per le altre imprese. A riguardo, appare altresì opportuno che sia fissato un termine unico per tutte le imprese iscritte al registro, termine che potrà a sua volta mutuato dalle Regioni, competenti per le imprese artigiane. (Parere Ministero dello Sviluppo Economico del 23 aprile 2008) 27
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Associazione Nazionale Costruttori di Impianti
Il progetto … .. è obbligatorio per le attività di installazione, trasformazione e ampliamento di tutti gli impianti (lett. a), b), c), d), e), g)) .. è redatto da: da un professionista iscritto all'albo secondo la specifica competenza tecnica richiesta, per gli impianti sopra soglia; oppure dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice, per gli impianti sotto soglia. schema dell’impianto realizzato 28
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Associazione Nazionale Costruttori di Impianti
Deposito del progetto Per il rifacimento o l'installazione di nuovi impianti (lett. a), b), c), d), e), g)) relativi ad edifici per i quali è già stato rilasciato il certificato di agibilità, l'impresa installatrice deposita, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, presso lo sportello unico per l'edilizia del comune ove ha sede l'impianto, la dichiarazione di conformità ed il progetto; Per le opere di installazione, di trasformazione e di ampliamento di impianti che sono connesse ad interventi edilizi subordinati a permesso di costruire ovvero a DIA, il soggetto titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la DIA deposita il progetto degli impianti da realizzare presso lo sportello unico per l'edilizia del comune ove deve essere realizzato l'intervento, contestualmente al progetto edilizio. 29
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Deposito del progetto Lettera 27 maggio 1992 prot. N. 161422
Associazione Nazionale Costruttori di Impianti Deposito del progetto Lettera 27 maggio 1992 prot. N La delicatezza della problematica connessa con gli impianti di allarme o sicurezza non esime dall’obbligo della progettazione, ma impone certamente che il progetto – in tutte le sue articolazioni – non possa essere portato a conoscenza di persone diverse dal responsabile della sicurezza dell’Istituto di credito e dalla ditta esecutrice. Ciò evidentemente comporta che dalla dichiarazione di conformità vengano omessi non solo tutti i riferimenti tecnici (diversi dalle norme di riferimento) ma anche il relativo progetto. Per le omissioni sopra accennate potrà essere indicata la causale ed il responsabile della sicurezza a cui fare riferimento. 30
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Obbligo del progetto di un professionista
Associazione Nazionale Costruttori di Impianti Obbligo del progetto di un professionista Art. 5, comma 2: e) impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), relativi agli impianti elettronici in genere quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione; h) impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera g), se sono inseriti in un'attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10; 31
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Obbligo del progetto di un professionista Singole unità abitative
Associazione Nazionale Costruttori di Impianti Obbligo del progetto di un professionista impianti elettrici delle utenze condominiali e delle utenze domestiche di singole unità abitative con potenza impegnata superiore a 6 kW o per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq; b) impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori; Singole unità abitative > 6 KW 32
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Obbligo del progetto di un professionista
Associazione Nazionale Costruttori di Impianti Obbligo del progetto di un professionista c) impianti elettrici, relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kW o qualora la superficie superi i 200 mq; Industriale – commerciale - terziario > 6 KW 33
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Obbligo del progetto di un professionista
Associazione Nazionale Costruttori di Impianti Obbligo del progetto di un professionista d) impianti elettrici in unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti a normativa specifica CEI, (DPR 447/91 - se la potenza era superiore o uguale a 1,5 KW) in caso di locali ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc; (DPR 447/91- se in edifici di volume superiore a 200 mc dotati di impianti elettrici soggetti a normativa specifica CEI oppure in edifici di volume superiore a 200 mc e altezza superiore a 5 m) 34
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Realizzazione ed installazione degli impianti
Associazione Nazionale Costruttori di Impianti Realizzazione ed installazione degli impianti Art. 6 Le imprese realizzano gli impianti secondo la regola dell'arte, in conformità alla normativa vigente e sono responsabili della corretta esecuzione degli stessi. Gli impianti realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considerano eseguiti secondo la regola dell'arte. Per le attività produttive si applicano le norme generali di igiene e di sicurezza sul lavoro (art. 1 - DPR 31 marzo 1989 e successive modificazioni) 35
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Associazione Nazionale Costruttori di Impianti
Regola dell’arte <<In tema di contratto di appalto, l'appaltatore è tenuto a realizzare l'opera a regola d'arte, osservando, nell'esecuzione della prestazione, una diligenza qualificata che si estrinseca (sia egli professionista o imprenditore) in un adeguato sforzo tecnico, con impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili in relazione alla natura dell'attività esercitata al soddisfacimento dell'interesse del committente e teso ad evitare possibili eventi dannosi. Anche laddove egli si attenga alle previsioni del progetto altrui, come nel caso in cui il committente predispone il progetto e fornisce indicazioni sulla relativa realizzazione, l'appaltatore può comunque essere ritenuto responsabile per i vizi dell'opera se, nel fedelmente eseguire il progetto e le indicazioni ricevute, non segnala eventuali carenze ed errori, giacché la prestazione da lui dovuta implica anche il controllo e la correzione degli eventuali errori del progetto, mentre va esente da responsabilità laddove il committente, pur reso edotto delle carenze e degli errori, gli richieda di dare egualmente esecuzione al progetto o gli ribadisca le indicazioni, in tale ipotesi risultando l'appaltatore stesso ridotto a mero esecutore della volontà del committente stesso, direttamente e totalmente condizionato dalle istruzioni ricevute senza possibilità di iniziativa o vaglio critico.>> (Cassazione civile , sez. III, 31 maggio 2006, n ). 36
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Regola dell’arte “Esecuzione a regola d'arte”:
Associazione Nazionale Costruttori di Impianti Regola dell’arte “Esecuzione a regola d'arte”: diligenza, prudenza e perizia; rispetto ed applicazione delle norme (di legge e tecniche); applicazione dello stato dell'arte inteso come stato della scienza, conoscenza e della tecnica esistente in quel momento storico, sperimentato ed effettivamente applicabile ad un determinato impianto; capacità di realizzare e fornire un risultato che risponda alle aspettative del proprio committente. 37
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Adeguamento degli impianti
Associazione Nazionale Costruttori di Impianti Adeguamento degli impianti Per gli impianti di cui alla legge 46/90 l’ultimo termine per l’adeguamento è scaduto il 31/12/1998 Per gli edifici scolastici le Regioni possono prevedere un limite ulteriore che non vada oltre il 31/12/2009 (Finanziaria 2007, art. 1. comma 625) Legge 46/90, art. 7, comma 3 - Tutti gli impianti realizzati alla data di entrata del 13/3/90 devono essere adeguati entro 3 anni (13 marzo 1993) Legge 25/96, art. 4, comma 2 - Il termine di cui all’art. 7 comma 3 della legge 46/90 è differito al 31 dicembre 1996 Legge 266/97, art. 31, comma 1 - Il termine di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive modificazioni, per gli impianti relativi agli edifici adibiti a uso civile individuati dall'articolo 1 della citata legge n. 46 del 1990, e' differito al 31 dicembre 1998. 38
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La dichiarazione di conformità …
Associazione Nazionale Costruttori di Impianti La dichiarazione di conformità … .. dell’impianto alla regola dell’arte, previa effettuazione delle verifiche di sicurezza e funzionalità: Nuovo impianto Trasformazione Ampliamento Manutenzione straordinaria Altro, es. nel caso di impianti a gas si può intendere la sostituzione di un apparecchio installato in modo fisso. Allegato I Imprese installatrici Allegato II Uffici tecnici di imprese non installatrici 39
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Allegati obbligatori Relazione con tipologia dei materiali utilizzati
Associazione Nazionale Costruttori di Impianti Allegati obbligatori Relazione con tipologia dei materiali utilizzati La relazione deve contenere: per i prodotti soggetti a norme, la dichiarazione di rispondenza alle stesse completata, ove esistente, con riferimenti a marchi, certificati di prova, ecc. rilasciati da istituti autorizzati; per gli altri prodotti (da elencare) il firmatario deve dichiarare che trattasi di materiali, prodotti e componenti conformi a quanto previsto dagli artt.5 e 6. La relazione deve dichiarare l’idoneità rispetto all’ambiente di installazione. Quando rilevante ai fini del buon funzionamento dell’impianto, si devono fornire indicazioni sul numero e caratteristiche degli apparecchi installati od installabili. 42
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Allegati obbligatori Riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti I riferimenti sono costituiti dal nome dell’impresa esecutrice e dalla data della dichiarazione. Per gli impianti o parti di impianti costruiti prima del 27 marzo 2008, il riferimento a dichiarazioni di conformità può essere sostituito dal rinvio a dichiarazioni di rispondenza ( art. 7 comma 6). Nel caso in cui parte dell’impianto sia predisposto da altra impresa, la dichiarazione deve riportare gli analoghi riferimenti per le dette parti. Copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali 43
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Allegati obbligatori Schema d’impianto realizzato (impianti sotto soglia) Lo schema d’impianto realizzato è la descrizione dell’opera come eseguita. Si fa semplice rinvio al progetto quando questo è stato redatto da un professionista abilitato e non sono state apportate varianti in corso d’opera. Nel caso di trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria, l’intervento deve essere inquadrato, se possibile, nello schema dell’impianto preesistente. Lo schema deve riportare la citazione della pratica prevenzione incendi (ove richiesta). 44
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Allegati obbligatori Progetto di un professionista iscritto all’albo (impianti sopra soglia) Qualora l’impianto eseguito su progetto sia variato in opera, il progetto presentato alla fine dei lavori deve comprendere le varianti realizzate in corso d’opera. Fa parte del progetto la citazione della pratica prevenzione incendi (ove richiesta). 45
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Rifacimento parziale In caso di rifacimento parziale di impianti,
Associazione Nazionale Costruttori di Impianti Rifacimento parziale In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto la dichiarazione di conformità l'attestazione di collaudo, ove previsto si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento, ma tengono conto della sicurezza e funzionalità dell'intero impianto. Nella dichiarazione di conformità e nel progetto deve essere espressamente indicata la compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti dell'impianto. 46
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Rifacimento parziale Quanto alla dichiarazione di conformità, il Regolamento disciplina il caso di modifiche degli impianti preesistenti affermando che la dichiarazione viene rilasciata al termine dei lavori previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto (art. 7, comma 1), specifica che la dichiarazione, riferendosi alla sola parte dell'impianto oggetto dell'opera di rifacimento parziale, tiene conto della sicurezza e della funzionalità dell'intero impianto e deve espressamente indicare la "compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti dell' impianto." Al riguardo, si ritiene che la nota sia del tutto univoca nel ricondurre la responsabilità dell'installatore esclusivamente agli interventi effettuati, fermo restando il suo obbligo di verificare che il nuovo intervento non determini situazioni di pericolo in relazione alle condizioni dell'impianto sul quale interviene la modifica. (Parere ufficiale Ministero dello Sviluppo Economico del 23 aprile 2008) 47
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La dichiarazione di conformità (DICO)
Associazione Nazionale Costruttori di Impianti La dichiarazione di conformità (DICO) L'impresa installatrice rilascia al committente, al termine dei lavori, la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme unitamente agli allegati; Le autorità competenti rilasciano il certificato di agibilità previa acquisizione della dichiarazione di conformità; Per il rifacimento o l'installazione di nuovi impianti (lett. a), b), c), d), e), g)) relativi ad edifici per i quali è già stato rilasciato il certificato di agibilità, l'impresa installatrice deposita, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, presso lo sportello unico per l'edilizia del comune ove ha sede l'impianto, la dichiarazione di conformità ed il progetto; Lo sportello unico inoltra copia della dichiarazione di conformità alla Camera di Commercio nella cui circoscrizione ha sede l'impresa esecutrice dell'impianto; 48
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Impresa installatrice
Associazione Nazionale Costruttori di Impianti Impresa installatrice Dichiarazione di conformità Entro 30 gg dalla conclusione dei lavori Al termine dei lavori Sportello Unico del Comune ove ha sede l’impianto Committente CCIAA nella cui circoscrizione ha sede l’impresa 49
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La dichiarazione di rispondenza (DIRI)
Associazione Nazionale Costruttori di Impianti La dichiarazione di rispondenza (DIRI) (art. 7 comma 6) Nel caso in cui la dichiarazione di conformità non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale atto è sostituito, per gli impianti eseguiti prima del 27 marzo 2008, da una dichiarazione di rispondenza, resa: da un professionista iscritto all'albo per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno 5 anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilità, in esito a sopralluogo ed accertamenti; oppure da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un'impresa abilitata operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, per gli impianti sotto soglia.
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La dichiarazione di rispondenza (DIRI)
Associazione Nazionale Costruttori di Impianti La dichiarazione di rispondenza (DIRI) (art. 7 comma 6) Quanto ai quesiti concernenti la dichiarazione di rispondenza, si conferma che il Regolamento consente di ricorrere a tale nuovo strumento qualora la dichiarazione di conformità non sia stata prodotta o non sia più reperibile, assegnandogli una funzione assimilabile a quella della stessa dichiarazione di conformità, vale a dire quella di attestare che l'impianto è conforme alle norme di sicurezza vigenti al momento della loro realizzazione ovvero del loro ultimo adeguamento previsto obbligatoriamente in base a norme sopravvenute. (Parere ufficiale Ministero dello Sviluppo Economico del 23 aprile 2008) 51
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La dichiarazione di rispondenza (DIRI)
Associazione Nazionale Costruttori di Impianti La dichiarazione di rispondenza (DIRI) 52
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Obblighi del committente e del proprietario
Associazione Nazionale Costruttori di Impianti Obblighi del committente e del proprietario Art. 8, commi 1 e 2 Il committente è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria degli impianti ad imprese abilitate Il proprietario dell’impianto è tenuto ad adottare misure necessarie per conservarne le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia tenendo conto delle istruzioni per l'uso e la manutenzione predisposte dall'impresa installatrice dell'impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate OBBLIGO DELLA MANUTENZIONE
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Manutenzione ordinaria
Associazione Nazionale Costruttori di Impianti Manutenzione ordinaria Art. 10 La manutenzione ordinaria degli impianti di cui all'articolo 1 (lett. a), b), c), d), e), g)) non comporta la redazione del progetto ne' il rilascio dell'attestazione di collaudo, ne' l'osservanza dell'obbligo per il committente di affidare i lavori ad imprese abilitate. Ordinaria manutenzione: gli interventi finalizzati a contenere il degrado normale d'uso, nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportano la necessità di primi interventi, che comunque non modificano la struttura dell'impianto su cui si interviene o la sua destinazione d'uso secondo le prescrizioni previste dalla normativa tecnica vigente e dal libretto di uso e manutenzione del costruttore; 54
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Manutenzione dell’impianto elettrico
Associazione Nazionale Costruttori di Impianti Manutenzione dell’impianto elettrico Guida CEI 0-3 (in fase di revisione): Manutenzione ordinaria Per manutenzione ordinaria di un impianto si intendono gli interventi finalizzati a contenere il degrado normale d’uso nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportino la necessità di primi interventi, che comunque non modifichino la struttura essenziale dell’impianto o la loro destinazione d’uso. Un esempio è rappresentato dalla sostituzione di piccole apparecchiature dell’impianto, le cui avarie, usure, obsolescenze siano facilmente riconoscibili, con altre di caratteristiche equivalenti. Manutenzione straordinaria Per manutenzione straordinaria di un impianto si intendono gli interventi, con rinnovo e/o sostituzione di sue parti, che non modifichino in modo sostanziale le sue prestazioni, siano destinati a riportare l’impianto stesso in condizioni ordinarie di esercizio, richiedano in genere l’impiego di strumenti o attrezzi particolari, di uso non corrente, e che comunque non rientrino negli interventi relativi alle definizioni di nuovo impianto, di trasformazione e di ampliamento di un impianto e che non ricadano negli interventi di manutenzione ordinaria. Esempi: sostituzione di un componente dell’impianto con un altro avente caratteristiche diverse; sostituzione di un componente o di componenti guasti dell’impianto per la cui ricerca siano richieste prove ed un accurato esame dei circuiti; aggiunta o spostamento di prese a spina su circuiti esistenti; aggiunta o spostamento di punti di utenza (centri luce, ecc.) su circuiti esistenti. 55
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Cantiere Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e dell'attestazione di collaudo le installazioni per apparecchi per usi domestici e la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantiere e similari, fermo restando l'obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità; All'inizio dei lavori per la costruzione o ristrutturazione dell'edificio contenente gli impianti di cui all'articolo 1 l'impresa installatrice affigge un cartello da cui risultino i propri dati identificativi, se e' prevista la redazione del progetto da parte dei soggetti indicati all'articolo 5, comma 2, il nome del progettista dell'impianto o degli impianti. 56
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Documentazione Art. 13 (Abrogato dall’art. 35, comma II bis, della legge 6 agosto 2008, n. 133) I soggetti destinatari delle prescrizioni previste dal presente decreto conservano la documentazione amministrativa e tecnica, nonché il libretto di uso e manutenzione e, in caso di trasferimento dell'immobile, a qualsiasi titolo, la consegnano all'avente causa. L'atto di trasferimento riporta la garanzia del venditore in ordine alla conformità degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza e contiene in allegato, salvo espressi patti contrari, la dichiarazione di conformità ovvero la dichiarazione di rispondenza di cui all'articolo 7, comma 6. Copia della stessa documentazione e' consegnata anche al soggetto che utilizza, a qualsiasi titolo, l'immobile. 57
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Sanzioni Art. 15 Associazione Nazionale Costruttori di Impianti
Sanzioni Art. 15 1. Alle violazioni degli obblighi derivanti dall'articolo 7 del presente decreto si applicano le sanzioni amministrative da euro 100,00 ad euro ,00 con riferimento all'entita' e complessita' dell'impianto, al grado di pericolosita' ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione. 2. Alle violazioni degli altri obblighi derivanti dal presente decreto si applicano le sanzioni amministrative da euro 1.000,00 ad euro ,00 con riferimento all'entita' e complessita' dell'impianto, al grado di pericolosita' ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione. 3. Le violazioni comunque accertate, anche attraverso verifica, a carico delle imprese installatrici sono comunicate alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, che provvede all'annotazione nell'albo provinciale delle imprese artigiane o nel registro delle imprese in cui l'impresa inadempiente risulta iscritta, mediante apposito verbale. 4. La violazione reiterata tre volte delle norme relative alla sicurezza degli impianti da parte delle imprese abilitate comporta altresi', in casi di particolare gravita', la sospensione temporanea dell'iscrizione delle medesime imprese dal registro delle imprese o dall'albo provinciale delle imprese artigiane, su proposta dei soggetti accertatori e su giudizio delle commissioni che sovrintendono alla tenuta dei registri e degli albi. 5. Alla terza violazione delle norme riguardanti la progettazione ed i collaudi, i soggetti accertatori propongono agli ordini professionali provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi albi. 6. All'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvedono le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. 7. Sono nulli, ai sensi dell'articolo 1418 del Codice Civile, i patti relativi alle attivita' disciplinate dal presente regolamento stipulati da imprese non abilitate ai sensi dell'articolo 3, salvo il diritto al risarcimento di eventuali danni. 58
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Verifiche Legge 5 marzo 1990, n. 46: Art. 14 – Verifiche
Associazione Nazionale Costruttori di Impianti Verifiche Legge 5 marzo 1990, n. 46: Art. 14 – Verifiche 1. Per eseguire i collaudi, ove previsti, e per accertare la conformita' degli impianti alle disposizioni della presente legge e della normativa vigente, i comuni, le unita' sanitarie locali, i comandi provinciali dei vigili del fuoco e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) hanno facolta' di avvalersi della collaborazione dei liberi professionisti, nell'ambito delle rispettive competenze, di cui all'articolo 6, comma 1, secondo le modalita' stabilite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 15. 2. Il certificato di collaudo deve essere rilasciato entro tre mesi dalla presentazione della relativa richiesta. 59
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(GU n. 195 del 21-8-2008 - Suppl. Ordinario n.196)
Associazione Nazionale Costruttori di Impianti Legge 6 agosto 2008, n. 133 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" (GU n. 195 del - Suppl. Ordinario n.196) Art. 35 “Semplificazione della disciplina per l’installazione degli impianti all’interno degli edifici” Entro il 31 dicembre 2008 il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, emana uno o più decreti, ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti a disciplinare: il complesso delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici prevedendo semplificazioni di adempimenti per i proprietari di abitazioni ad uso privato e per le imprese; la definizione di un reale sistema di verifiche di impianti di cui alla lettera a) con l’obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo un’effettiva sicurezza; la revisione della disciplina sanzionatoria in caso di violazioni di obblighi stabiliti dai provvedimenti previsti alle lettere a) e b). 60
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