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La protezione del paesaggio nel diritto internazionale ed europeo

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Presentazione sul tema: "La protezione del paesaggio nel diritto internazionale ed europeo"— Transcript della presentazione:

1 La protezione del paesaggio nel diritto internazionale ed europeo
Università di Siena – Corso di diritto dell’Ambiente e del paesaggio 10 dicembre 2012 La protezione del paesaggio nel diritto internazionale ed europeo Emanuela Orlando EUI (PhD) Research Fellow – Lucy Cavendish College, University of Cambridge

2 Paesaggio: territorio, ambiente, cultura
Cosa è il paesaggio? Origini etimologiche (latino e tedesco) – legame tra popolazione e territorio landscape, paesaggio: dal latino ‘pagus’ e’ il villaggio contadino; ‘ager’ = il campo coltivato dalla popolazione agricola del luogo

3 Diritto e paesaggio Manacanza di uno strumento specifico di tutela del paesaggio in Europa e nel diritto internazionale E’ stato solo indirettamente oggetto delle politiche urbanistiche e territoriali, della legislazione ambientale e di strumenti del patrimonio culturale (in particolare a livello regionale e internazionale)

4 La disciplina multilivello del paesaggio europeo
Regolamentazione internazionale: Trattati specifici in materia di ambiente e patrimonio culturale Convenzione UNESCO Convenzione europea del Paesaggio Legislazione europea: ambiente, politica agricola, cultura (paesaggi culturali) Legislazione nazionale

5 La Tutela del Paesaggio nel Diritto Internazionale

6 La Tutela del Paesaggio nel diritto internazionale
Ambiente naturale e patrimonio culturale A livello mondiale  Convenzione Unesco 1972 e altri strumenti a tutela dell’ambiente naturale A livello regionale  Convenzioni Consiglio d’Europa e altri trattati regionali in materia di ambiente o di patrimonio culturale

7 La Convenzione UNESCO 1972 Obiettivo: salvaguardia del patrimonio naturale e culturale di valore universale eccezionale (“outstanding universal value”) Racchiude in un unico strumento l’idea di salvaguardia dell’ambiente naturale e di protezione del patrimonio culturale. I beni considerati di valore universale eccezionale vengono identificati dai rispettivi Stati Membri e proposti al Comitato per il Patrimonio Mondiale per l’iscrizione nella Lista del Patrimonio Mondiale. Istituzione di un Fondo per il Patrimonio Mondiale

8 Il patrimonio naturale e culturale mondiale
Sono considerati patrimonio culturale (art. 1): Monumenti: opere architettoniche, plastiche o pittoriche monumentali, elementi o strutture di carattere archeologico, iscrizioni, grotte e gruppi di elementi di valore universale eccezionale dall'aspetto storico, artistico o scientifico; Agglomerati: gruppi di costruzioni isolate o riunite che, per la loro architettura, unità o integrazione nel paesaggio hanno valore universale eccezionale dall'aspetto storico, artistico e scientifico; Siti: opere dell'uomo o opere coniugate dell'uomo e della natura, come anche le zone, compresi i siti archeologici, di valore universale eccezionale dall'aspetto storico ed estetico etnologico o antropologico;

9 Sono considerati patrimonio naturale (art. 2):
Monumenti naturali: formazioni fisiche e biologiche o gruppi di tali formazioni di valore universale eccezionale dall’aspetto estetico o scientifico; Formazioni geologiche e fisiografiche e le zone strettamente delimitate costituenti l’habitat di specie animali e vegetali minacciate, di valore universale eccezionale dall’aspetto scientifico o conservativo; Siti naturali o le zone naturali atrettamente delimitate di valore universale eccezionale dall’aspetto scientifico, conservativo o estetico naturale.

10 La Lista del Patrimonio Mondiale
1) identificazione da parte dello stato dei beni e dei siti da proporre per l’inserimento nella Lista (inventario e elaborazione di una ‘Tentative List’). 2) Proposta di nomina di un sito e valutazione di organisimi indipendenti (ICOMOS, IUCN e ICCROM) 3) Deliberazone finale da parte del Comitato Unesco in base alla conformita’ del bene al concetto di valore universale eccezionale e di determinati criteri indicati nelle Linee Guida Operative per l’applicazione della Convenzione  attualmente 890 siti: 689 culturali; 176 naturali; 25 “misti”

11 Obblighi degli Stati parti
Obblighi specifici di protezione per i siti ed i beni inclusi nella Lista Obbligo generale di adottare politiche finalizzate alla salvaguardia del patrimonio naturale e culturale e di integrare queste misure nelle politiche di pianificazione, istituire appositi centri dedicati alla protezione del patrimonio, promuovere aggiornamento e formazione (art. 5). Beni iscritti nella Lista sono patrimonio mondiale: obbligo della comunita’ internazionale di cooperare – nel rispetto della sovranita’dello stato nazionale e dei diritti di proprieta’ (art. 6)

12 Gli strumenti di tutela della Convenzione Unesco
Obblighi primari dello Stato e periodica relazione al Comitato Unesco Cooperazione e Assistenza a livello internazionale Lista dei Beni in Pericolo Cancellazione di un sito dalla Lista del Patrimonio Mondiale.

13 Il paesaggio nella Convenzione Unesco
1992: introduzione del concetto di paesaggi culturali nelle Linee Guida Operative per l’attuazione della Convenzione  La Convenzione UNESCO diviene il primo strumento legale per il riconoscimento e la tutela dei paesaggi culturali. “Opere combinate dell’ uomo e della natura” ( vedi art. 1) che rappresentano ed esprimono una relazione intima tra i popoli ed il loro ambiente naturale.

14 I paesaggi culturali nella Convenzione Unesco
3 categorie di paesaggi culturali: Paesaggi disegnati e costruiti dall’ uomo (giardini e parchi, spesso associati a opere di carattere monumentale e/o religioso) Paesaggi evolutisi in modo organico (organically evolved landscapes): Paesaggi relitti o fossili paesaggi continui Paesaggi associativi

15 Paesaggi Culturali in Italia
1997 – PortoVenere, CinqueTerre, Isole (Palmaria, Tino e Tinetto) 1997 – Costiera Amalfitana Parco Nazionale del Cilento e Vallo Diano e siti di Paestum e Velia, e la Certosa di Padula 2003 – I “Sacri Monti” (Lombardia e Piemonte) Val d’Orcia 2008 – Ferrovia retica nei paesaggi di Albula e Bernina (paesaggio transnazionale)

16 Il concetto di paesaggio culturale nella Convenzione Unesco
L’inserimento della categoria ‘paesaggi culturali’ risponde a due obiettivi: Superamento della dicotomia trazionale tra natura e cultura Strategia Globale: maggiore rappresentativita’ delle varie culture A livello operativo: superamento dell’ idea statica di protezione e conservazione di carattere puntuale; introduzione di concetti di pianificazione e gestione, e inserimento delle azioni di tutela nel contesto. Valorizzazione di tecniche tradizionali e di uso sostenibile del territorio.

17 Paesaggi disegnati Kew Botanical Garden (UK)
Jardin de Aranjuez (Espana)

18 Paesaggi organicamente evolutivi (Europa)
Valle del Douro (Portugal) Val D’Orcia (Toscana)

19 Paesaggi Associativi

20 La tutela del Paesaggio attraverso nei trattati ambientali

21 La tutela del Paesaggio attraverso strumenti a protezione dell’ambiente e della natura
A livello Globale Convenzione di Ramsar Protocollo di Barcellona sulle aree specialmente protette del Mediterraneo – area mediterranea A livello regionale Convenzione di Berna sulla protezione della flora e della fauna selvatiche e dei loro habitat naturali – Consiglio d’Europa Convenzione di Benelux Protocollo alla Convenzione delle Alpi Caratteristiche: tutela indiretta attraverso la tutela di aree naturali, assenza di riferimenti espressi al paesaggio; tutela normalmente limitata ad aree di particolare valore estetico, naturalistico, ecologico.

22 La Convenzione di Ramsar sulle Zone Umide di Importanza Internazionale
1971: Ramsar (Iran) 159 Stati Parti; Oltre 900 zone umide protette Obiettivo: “la conservazione e l’uso saggio (‘wise use’) delle zone umide attraverso azioni a livello nazionale e cooperazione internazionale” Zone umide: definizione ampia: “le paludi e gli acquitrini, le torbe oppure i bacini, naturali o artificiali, permanenti o temporanei, i laghi…” importanti in quanto habitat di uccelli acquatici = uccelli ecologicamente dipendenti dalle zone umide “Wise use”: mantenimento del carattere ecologico delle zone umide, atttraverso un approccio ecosistemico di tutela

23 Misure a carattere nazionale
Designazione ed inserimento in un elenco delle zone umide di importanza internazionale Elaborazione programmi, politiche e misure legislative per la protezione e l’utilizzo delle zone umide (ad esempio attraverso strumenti di pianificazione e gestione del territorio) Promozione di ricerche e scambi di dati e pubblicazioni e di programmi formazione

24 Protocollo di Barcellona (1995)
Protocollo alla Convenzione per la protezione dell’ambiente marino e costiero del Mediterraneo UNEP (MEA): Aree specialmente protette e diversità biologica nel mediterraneo Portata geografica: area del mediterraneo, incluse le coste Preambolo: importanza di salvaguardare il patrimonio naturale e culturale del mediterraneo, attraverso l’istituzione di aree protette e la protezione di specie minacciate; tutela della biodiversita’ nel mediterraneo.

25 Azioni da parte degli Stati
salvaguardare e tutelare le aree di particolare valore naturale culturale attraverso l’istituzione di aree specialmente protette Protezione e salvaguardia di specie di flora e fauna minacciate Cooperare nella conservazione e nell’uso sostenibile della biodiversita’ Obiettivi dell’istituzione di aree specialmente protette: Salvaguardare gli esempi rappresentativi di ecosistemi marini e costieri; gli habitat minacciati di estinzione e quelli critici per la sopravvivenza e riproduzione di specie endemiche di flora e fauna; Salvaguardia di siti di particolare importanza per il loro valore scientifico, estetico, culturale e / o educativo.

26 La Convenzione di Berna
Adottata dal Consiglio d’Europa: organizzazione internazionale a carattere regionale; tutela di diritti umani, giustizia sociale, tutela dell’ambiente e dei paesaggi, principi di diversita’ culturale e democrazia. La Convenzione di Berna: strumento legalmente vincolante che copre l’intero patrimonio naturale europeo Obiettivo: conservare le diverse specie di flora e fauna, i loro habitat e in genere il patrimonio naturale europeo, Misure nazionali cooperazione internazionale, coordinamento e collaborazione tra i vari stati

27 Misure nazionali conv. Berna
Misure di conservazione flora e fauna, e habitat naturali attraverso politiche di pianificazione e sviluppo Adozione di leggi e regolamenti per la tutela specie minacciate e habitats naturali minacciati Misure speciali e rigorose per specie di flore allegato I e fauna di cui allegato II Misure di sfruttamento regolamentato per le specie di fauna di cui allegato III Divieto di cattura intenzionale, di detenzione, uccisiione, deterioramento siti di riprodizione etc.

28 Convenzione di Berna e paesaggio
Tutela ‘indiretta’ del paesaggio: Articolo 4 -- Protezione habitat di specie animali e vegetali: ogni Stato contraente deve inserire le esigenze di protezione degli habitat naturali nel loro politiche di pianificazione e sviluppo Considerazione particolare alle misure di protezione delle specie migratorie.

29 Convenzione di Berna: sistema di monitoraggio e compliance
Relazioni degli Stati sulle misure e le politiche adottate Il sistema dei case-file: richiesta di intervento in caso di violazioni della Convenzione – adozione di Raccomandazioni dello Standing Committee dirette allo stato contraente.

30 Convenzione di Benelux sulla Conservazione della Natura e del Paesaggio (Bruxelles, 1982)
Parti Contraenti: Belgio, Olanda e Lussemburgo Obiettivi: Coordinare le azioni dei 3 paesi nella gestione, conservazione, e ripristino delle aree naturali e del paesaggio (art. 1, par.1) Principi e Considerazioni: Tutela del paesaggio come strumento nell’ambito dei politiche a tutela dell’ambiente : “La protezione dei paesaggi di valore (‘landscape of value’) e la conservazione della natura e delle aree naturali costituiscono un obiettivo pratico nel quadro di politiche ambientali del Benelux”

31 Convenzione Benelux: concetto di paesaggio
Definizione di paesaggio - articolo 1(2): “una parte tangibile della terra definita dalla relazione ed interazione di suolo, acqua, clima, flora, fauna ed uomo (…) Il paesaggio può essere considerato come un riflesso dell’attitudine della comunità al suo ambiente naturale e del modo in cui agisce sull’ambiente” Paesaggio rilevante sotto il profilo estetico, naturale o ecologico: landscape of value (preambolo) Art. 1: misure di conservazione, gestione e ripristino definite quali misure volte alla salvaguardia o allo sviluppo dei valori biologici, estetici, culturali e storici. Art. 3:misure per le aree naturali ed i paesaggi di valore a carattere trasfrontaliero

32 Articolo 2 : Misure di Cooperazione tra le Parti
Armonizzazione strumenti, politiche, e legislazioni in materia di paesaggio Scambio di infomazioni e consultazione per coordinamento politiche concerenti le aree paesaggistiche di carattere trasfrontaliero Campagne di informazione, formazione ed educazione Scambio di dati scientifici ed organizzazione programmi comuni di ricerca

33 Misure concernenti aree naturali e paesaggi di valore di carattere trasfrontaliero (art. 3)
Elaborazione e sviluppo principi di gestione di tali aree e paesaggi rilevanti, quali parchi naturali, zone importanti per le specie migratorie; definire criteri guida per la protezione e gestione di tali aree Elaborazione inventario di tali aree speciali Elaborazione programmi omogenei e coordinati per la gestione di aree trasfrontaliere Consultazione reciproca previa autorizzazione progetti con possibile impatto negativo

34 Considerazioni Tutela del paesaggio limitata:
solo aree naturali e paesaggi rilevanti Paesaggio limitato ai soli aspetti naturalistici, nonostante la definizione di cui all’articolo 1. Geograficamente: particolare attenzione alle aree ed ai paesaggi trasfrontalieri Paesaggi ed aree naturali esistenti nel territorio dei Paesi parti della Convenzione (Belgio, Olanda, Lussemburgo)

35 Protezione del Paesaggio Alpino
Convenzione per la Protezione delle Alpi: - Adottata: Salisburgo, 7 novembre 1991 Entrata in vigore: 6 marzo 1995 - Paesi: Italia, Francia, Germania, Liechtenstein, Principato di Monaco, Slovenia, Svizzera e Comunità Europea.

36 La Convenzione per la protezione delle Alpi:
Campo di applicazione – regione delle Alpi Caratteri generali: Convenzione quadro contenente principi generali Si concretizza attraverso i protocolli di attuazione Finalità: articolo 2 (obblighi delle parti) = definire principi generali e condivisi al fine di promuovere una politica globale per la protezione e lo sviluppo sostenibile delle Alpi.

37 Protocollo per la protezione della natura e del Paesaggio Alpino
Approvato a Chambery il 20 Dicembre 1994 Finalità (Articolo 1 e 2 del Protocollo): “ stabilire norme internazionali al fine di proteggere, curare e, in quanto necessario, ripristinare la natura ed il paesaggio del territorio alpino”.

38 Portata ed ambito applicativo del Protocollo
Geograficamente limitata al paesaggio e alla natura dell’arco alpino Non contiene una definizione di paesaggio Aspetti naturalistici del paesaggio:  Art. 1: obiettivi = assicurare durevolmente l’efficenza funzionale ecosistemi, conservazione elementi paesaggistici e specie animali e vegetali, capacità rigenerativa delle risorse naturali, diversità, peculiarità e bellezza del paesaggio naturale e rurale

39 Provvedimenti ed impegni delle Parti a livello nazionale: Misure generali
Integrazione della tutela del paesaggio nelle altre politiche (articolo 4): urbanistica, pianificazione territoriale, salvaguardia qualità aria, difesa del suolo, salvaguardia equilibrio idrico e qualità delle acque, turismo, economia agricola e forestale, trasporti ed energia, industria ed artigianato, gestione rifiuti, educazione, ricerca e formazione e nell’ambito della concertazione trasfrontaliera Partecipazione e coinvolgimento degli enti territoriali (articolo 5): Identificazione del livello piu’ idoneo e valorizzazione delle possibili sinergie tra i vari enti e livelli territoriali Partecipazione degli enti territoriali all’elaborazione delle varie politiche.

40 Provvedimenti ed impegni delle Parti a livello nazionale: Misure specifiche
Elaborazione inventari (articolo 6): rapporti sullo stato di fatto della protezione della natura e del paesaggio (aggiornate ogni 10 anni) Pianificazione Valutazione impatto Protezione di base

41 Pianificazione (articolo 7)
Elaborazione di modelli, programmi e/o piani che definiscono le esigenze e le misure ai fini della realizzazione degli obiettivi del protocollo (protezione natura e paesaggio alpino) Contenuti: Stato di fatto del paesaggio e sua valutazione Lo stato perseguito del paesaggio, e le misure necessarie: misure generali di protezione, gestione e sviluppo - misure di protezione, gestione e sviluppo di aree particolari - misure di protezione di fauna e flora selvatiche

42 Valutazione Impatto degli interventi sulla natura e sul paesaggio (articolo 9)
Valutazione impatti sull’equilibrio naturale e sul quadro paesaggistico Adozione di misure compensatorie, dove necessario: - compensare compromissioni inevitabili - valutazione interessi per le compromissioni non compensabili + adozione misure protezione paesaggio

43 Protezione di base dell’intero arco alpino (articolo 10)
Riduzione degli impatti ambientali e delle compromissioni della natura e del paesaggio; rispetto della natura e del paesaggio negli usi a rilevanza territoriale; adozione misure di conservazione e ripristino del paesaggio naturale, degli ecosistemi e dei paesaggi rurali. Tenere in considerazione il ruolo decisivo dell’agricoltura e dell’economia forestale sulla natura e sul paesaggio  elaborare misure per uno sfruttamento agricolo e forestale adatto Conservare, gestire e ove necessario ampliare le aree protette esistenti e la creazione di parchi naturali

44 Ricerca, Formazione e Informazione (articolo 20 e 21)
Promuovere programmi di ricerca ed osservazione ai fini della protezione della natura e del paesaggio Promuovere ed elaborare programmi di educazione, formazione ed informazione

45 Controllo attuazione Rapporto annuale delle parti al Comitato Permanente della Convenzione Alpina (comitato permanente = organo esecutivo, formato dai delegati degli stati contraenti) In caso di inadempimento, la Conferenza delle Alpi può adottare delle raccomandazioni (conferenza permanente: organo decisionale)

46 Tutela del Paesaggio Attraverso la tutela del Patrimonio Culturale

47 Tutela del Paesaggio Attraverso la tutela del Patrimonio Culturale
A livello mondiale: Convenzione Unesco 1972 A livello regionale - Consiglio d’Europa Convenzione di Granada, 1985, per la tutela del patrimonio architettonico europeo Convenzione per la tutela del patrimonio acheologico, La Valletta 1992

48 Convenzione di Granada per la tutela del patrimonio architettonico d’Europa
Granada 1985 – Consiglio d‘Europa salvaguarda il patrimonio architettonico quale espressione irripetibile della ricchezza e della diversita’ del patrimonio culturale d’Europa. Monumenti, insiemi architettonici, siti Principali obblighi degli Stati: Predisporre inventario monumenti e siti adozione di procedure di controllo e autorizzazione possibilita’ esproprio del proprietario inadempiente Meccanismi di sostegno finanziario x manutenzione e restaauro sensibilizzazione e formazione

49 Convenzione per la tutela del patrimonio archeologico
La Valletta – 1992, Consiglio d’Europa patrimonio archeologico: “testimonianze, beni e altre tracce dell’esistenza dell’umanità del passato; fonte della memoria collettiva europea” Obiettivi e politiche: Vigilare che gli studi di impatto ambientale considerino anche il patrimonio archeologico Promuovere consultazioni e scambi tra archeologi, urbanisti e responsabilidel territorio Favorire conservazione del p. a. in situ Elaborazione e gestione di inventario, procedure di autorizzazione e controllo degli scavi, sostegno finanziario alla ricerca, Sensibilizzazione, facilitare studio e conoscenza, scambi.

50 Verso il riconoscimento giuridico del paesaggio in Europa
Le iniziative del Consiglio d’ Europa e dell’ UE

51 Il paesaggio nelle politiche europee
Primi passi attraverso documenti programmatici, strategie, soft law. mancanza di una legislazione specifica a livello europeo Paesaggio indirettamente oggetto di politiche settoriali Solo alcuni stati possedevano delle legislazioni specifiche concernenti il paesaggio, ma il concetto per lo piu’ limitato ai valori estetici (es. Italia)

52 Anni 1990: l’importanza della diversita’ paesaggistica in Europa
1991: Conferenza Pan-Europea sullo stato dell’ambiente in europa  Primo rapporto EEA Capitolo 8 dedicato al paesaggio europeo: riafferma l’importanza del paesaggio in Europa e auspica l’elaborazione di una convenzione del consiglio d’europa dedicata al paesaggio. 1995: IUCN – “Parks for Life” 1995 (Sofia): adozione della Strategia Pan-Europea sulla diversita’ biologica e del paesaggio (proposta dal Consiglio d’Europea ed approvata da 55 ministri dell’ambiente europei.)

53 Strategia pan-europa della diversita’ biologca e del paesaggio
Primo documento che riconosce l’importanza della diversita’ paesaggistica, sottolinea il bisogno di arrestare il degrado del pesaggio in europa e propone un approccio integrato che include considerazioni paesaggistiche ed altri valori nelle altre politiche. Importanza della diversita’ paesaggistica dal punto di vista biologico ed ecologico. Risposta Europea alla Convenzione sulla Diversita’ Biologica Si basa su precedenti strumenti: Berne Convention, Habitats and Wild Birds Directive  Accento ancora sugli elementi naturalistici ed ecologici, ambientali del paesaggio

54 Verso il riconoscimento giuridico del paesaggio in Europa
A bottom-Up approach 1993: Carta del Paesaggio Mediterraneo (Carte du Paysage Mediterraneen) - St. Mâlo: Redatta ed approvata da 3 regioni europee: and Toscana, Langue-d’Oc Roussillon, Andalusia (iniziativa locale) E’ la prima base per la successiva redazione della CEP Riconoscimento dell’interazione tra natura, territorio, popoli, cultura e spiritualita’ Include alcuni dei principi salienti della CEP

55 Definizione di paesaggio nella Carta di St. Malo
Paesaggio come interazione tra popolazioni e territorio Natura vivente del paesaggio Percezione del paesaggio (elemento soggettivo del paesaggio) “expression of the physical relationship of individuals and societies in space and time with a territory more or less intensely modified by social, economic and cultural factors” “Questa relazione puo’ essere spirituale, culturale, estetica, simbolica, economica, o espressione identitaria”.

56 La Convenzione Europea del Paesaggio
Adottata a Firenze il 20 Ottobre 2000 Entra in vigore il 1 Marzo 2004 Primo strumento giuridico riguardante in modo diretto e specifico il paesaggio europeo Offre una definizione specifica di paesaggio che unisce aspetti cultural ed ambientali.

57 Caratteristiche principali
Afferma un concetto democratico di paesaggio ed un approccio partecipativo alla sua conservazione e gestione E’ prevalentemente una iniziativa locale Ampiamente basata sulla Carta di S. Malo La prima bozza del testo di convenzione redatta dal Comitato dei poteri locali e regionali Bozza oggetto di ampia consultazione all’interno del CoE e con altri organismi internazionali (IUCN, the Unesco WHCommitte, comitato patrimonio culturale del CoE, la Commissione Europea etc. )

58 Struttura della Convenzione
Preambolo: include i principi fondamentali su cui la Convenzione e’ basata 4 parti: Definizione generale Attuazione a livello nazionale Cooperazione europea Altre procedure circa l’entrata in vigore

59 Un concetto ‘rivoluzionario’ di paesaggio
Paesaggio come patrimonio comune, culturale e naturale, dei popoli europei; un bene collettivo condiviso dalle popolazioni europee ‘quadro di vita’ per I cittadini europei che hanno il diritto di vivere in un paesaggio di qualita’ Estensione dell’ambito applicativo della Convenzione all’intero territorio europeo compresi I paesaggi eccezionali ed I territori ordinari e degradati Auspica un ruolo attivo dei cittadini nelle decisioni concernenti il paesaggio, nella protezione, conservazione e gestione dei paesaggio Paesaggio come risorsa

60 Concetto olistico e democratico di paesaggio
Articolo 1:“ una zona o un’area cosi come percepita dalle popolazioni che in essa vivono ed il cui carattere e’ il risultato dell’azione e dell’intrazione di fattori naturali ed umani”. Articolo 2: la Convenzione si applica all’intero territorio delle parti e copre le aree naturali, rurali, peri-urbane ed urbane. Dimensione soggettiva del paesaggio (percezione) Concetto olistico: interezza e totalita’ del territorio Superamento dell’approccio elitario ed estetizzante al paesaggio di cui alla Convenzione UNESCO ed in alcune legislazioni nazionali.

61 Principi generali nell’applicazione della Convenzione
Riconoscimento giuridico del paesaggio nelle legislazioni nazionali quali componente fondamentale del territorio ed espressione dell’identita’ delle popolazioni che in esso vivono. Integrazione del paesaggio in diversi settori e diverse politiche che possono avere su di esso un effetto diretto o indiretto riconoscimento del ruolo essenziale dei processi di caratterizzazione e conoscenza del paesaggio Partecipazione pubblica e consultazione Prendere coscenza del paesaggio (educare al paesaggio) Principio di sussidiarieta’

62 Attuazione nazionale – misure specifiche
Awareness raising Training and education Identificazione e valutazione: identificazione del paesaggio nel territorio analisi dei paesaggio: le loro caratteristiche, le pressioni, I cambiamenti e l’evoluzione valutare il paesaggio prendendo in considerezione il valore loro assegnato dalla popolazione interessata Definizione degli obiettivi di qualita’ paesaggistica attraverso la partecipazione delle persone Identificazione delle politiche

63 I principi della Convenzione in pratica
Approccio globale ed olistico al paesaggio, ma differenziazione delle politiche a seconda delle caratteristiche, delle pressioni e dei vari fattori: Protezione and salvaguardia: per paesaggi eccezionali Gestione: per il mantenimento del paesaggio alla luce del principio dello sviluppo sostenibile Pianificazione: paesaggi degradati Divisione delle competenze in base al principio di sussidiarieta’ Partecipazione delle popolazioni nelle decisioni e nella definizione degli obiettivi di qualita’ paesaggistica

64 Cooperazione europea Paesaggio come patrimonio culturale
includere la dimensione paesaggistica nelle politiche e nei programmi internazionali assistenza reciproca e scambio di informazioni Attuazione di programmi congiunti, dove possibile, per i paesaggi trasfrontalieri Premio europeo del paesaggio: conferito alle autorita’ locali e regionali che hanno istituito delle misure o politiche per proteggere, gestire o pianificare I paesaggi e che si sono rivelate effetive e possono servire da esempio.

65 Monitoraggio della Convenzione Europea
Comitato di esperti designato quale responsabile per il monitoraggio dell’attuazione della Convenzione A seguito di ogni meeting del Comitato di Esperti, il Segretario Generale del Consiglio d’Europa deve trasmettere un report circa il lavoro svolto nell’attuazione della Convenzione

66 Protezione del paesaggio nell’UE

67 Politiche dell’ UE con impatto sul paesaggio
Il paesaggio quale oggetto indiretto di tutela da parte del diritto dell’UE 3 aree di politiche UE rilevanti: Politiche ambientali La politica agricola: protezione del paesaggio e della diversitá biologica contro l’omologazione dei paesaggi causata da alcune pratiche agricolte. Politiche culturali: idea dei paesaggi culturali nell’ambito di politiche volte al rafforzamento dell’integrazione europea

68 Protezione del paesaggio attraverso il diritto europeo dell’ambiente: La direttiva VIA
Direttiva 85/337/EC – impatto ambientale Articolo 3: L’impatto ambientale identifica, descrive e valuta in maniera appropriata gli effetti diretti ed indiretti di un progetto sui seguenti fattori: Fauna e flora Suolo, acqua, clima e paesaggioSoil, water, air, climate ed il paesaggio Beni e patrimonio culturale.

69 Protezione del paesaggio attraverso il diritto ambientale: la direttiva Habitats
Direttiva 92/43/EC – Direttiva Habitats Riconoscimento del ruolo di alcuni aspetti paesaggistici nella salvaguardia di habitat e specie Preambolo: “considerato che l’uso del suolo e politiche di sviluppo dovrebbero incoraggiare la gestione e la protezione di aspetti paesaggistici di maggiore importanza per la fauna e flora selvatiche”; Articolo 3: qualora lo ritengano necessario, gli stati membri dovrebbero cercare di migliorare la coerenza ecologica dei stiti Natura 2000 mantenedo e sviluppando gli aspetti paesaggistici di maggiore importanza per la fauna e flora selvatiche

70 L’UE e la CEP L’UE non é al momento parte della Convenzione europea del paesaggio Molti stati dell’UE hanno tuttavia ratificato la Convenzione opportunitá per l’UE di fare parte della Convenzione In termini di rafforzamento dell’efficacia della Convenzione in termini di una valorizzazione delle sinergie tra le diverse politiche afferenti il paesaggio

71 Some reflections on the relevance and potential complementarity of EU environmental law and ELC
Tara (Ireland) Rospuda Valley (Poland)

72 La tutela del paesaggio nel diritto internazionale ed europeo


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