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CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO E RIGENERAZIONE URBANA

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Presentazione sul tema: "CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO E RIGENERAZIONE URBANA"— Transcript della presentazione:

1 CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO E RIGENERAZIONE URBANA
I contenuti della legge regionale 1

2 La L.R. 31/2014 viene approvata in un contesto locale e nazionale di grande attenzione al contenimento del consumo di suolo. Atto Camera: 2039 Disegno di legge: "Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato"

3 Il suolo deve essere considerato come un bene comune (L. R
Il suolo deve essere considerato come un bene comune (L.R. Lombardia 25/2011) [1]. [1] L.R. n. 25 del 28 dicembre 2011 “Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) e disposizioni in materia di riordino dei consorzi di bonifica” (BURL n° 52 del 29/12/2011 supplemento).

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7 7 Giugno 2010 / 03 Politecnico di Milano - Dipartimento di Architettura e Pianificazione 7

8 7 Giugno 2010 / 03 Politecnico di Milano - Dipartimento di Architettura e Pianificazione 8

9 Una constatazione Nella pianificazione si evita quasi sempre la valutazione del “ciclo” che porta dalle trasformazioni di destinazione d’uso dei suoli, alla necessità di infrastrutturazione (e relativa manutenzione), al consumo energetico, alla produzione dei rifiuti, ecc. ed anche al ciclo economico innescato dalla trasformazione

10 Quale motivazione L'intento lodevole di arginare un fenomeno preoccupante di crescita rapidissima dei suoli impermeabili giunge di fatto in una situazione di profonda crisi del settore dell'edilizia. Ciò fa sì da un alto che la tematica raggiunga un elevato livello di condivisione, ma nel contempo solleva qualche ombra sulle effettive motivazioni (di natura ambientale o strumentale?).

11 Alexis de Tocqueville (1805-1859)
Nell’Ottocento osservava come i confini degli insediamenti non risultavano né ben definiti, né limitati e quanto in America tutto fosse in movimento e non fossero stati fissati limiti agli sforzi dell’uomo 11

12 Land Use Controls in America - 1962
Carenze nei sistemi di controllo dell’uso del suolo tra il 1920 ed il 1960 Gli strumenti di pianificazione, l’azzonamento, la parcellazione e per estensione anche lo sviluppo urbano risultavano caratterizzati da: L’abbondante presenza di territori naturali virtualmente illimitati; Aree aperte a tutti e diritti di proprietà protetti dalla Costituzione; Forze economiche di difficile comprensione; Professionisti che preparano il territorio per essere “trasformato” senza chiedersi quale sia l’attitudine del suolo stesso; Una basilare sfiducia verso i funzionari eletti o nominati, al punto che le procedure vengono codificare, ma lo sviluppo (urbano) qualificato tramite queste procedure lo è solo "di diritto", con un controllo pubblico minimo (Delafons, 1962). 12

13 Enciclopedia of Community Planning and Environmental Management - 1984
Da una parte i costi determinati da questo tipo di sviluppo urbano risultavano essere eccessivi, principalmente a causa degli adeguamenti delle reti infrastrutturali per raggiungere aree remote. Inoltre anche l’ambiente, inteso come spazi aperti e ricchi di biodiversità, veniva minacciato. (Schultz and Kasen) 13

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17 Area centrale veneta 1890

18 Area centrale veneta 1960

19 Area centrale veneta 1980

20 Area centrale veneta 2001

21 1980 2001

22 Quale è la situazione lombarda rispetto al consumo di suolo?
L'osservatorio regionale denuncia, per la provincia di Brescia, una crescita media dei suoli impermeabili pari al 18% in tredici anni (dal rilievo DUSAF 1999 a quello del 2012). In valore assoluto ciò corrisponde a 78 chilometri quadrati! Se si vuole un elemento di paragone, si tratta di una superficie pari alla somma dei laghi di Iseo e d'Idro!

23 Ebbene, i comuni lombardi nei loro Piani di Governo del Territorio hanno previsto trasformazioni che rappresentano percentuali rispetto alla superficie totale del comune fino al 35%. Ciò significa in alcuni comuni nuove impermeabilizzazioni dei suoli dell'ordine di 1,5 - 2 e finanche 4 Kmq. A seconda delle fonti, si stima che in Lombardia vi siano previsioni di trasformazione variabili tra i 400 e i 500 kmq. Per la Provincia di Brescia nel suo complesso, i PGT prevedono ancora 68 kmq di aree di potenziale trasformazione (un altro lago d'Iseo!).

24 La legge 31/2014

25 Art. 1 Finalità generali 1. La presente legge detta disposizioni affinché gli strumenti di governo del territorio, nel rispetto dei criteri di sostenibilità e di minimizzazione del consumo di suolo, orientino gli interventi edilizi prioritariamente verso le aree già urbanizzate, degradate o dismesse ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), sottoutilizzate da riqualificare o rigenerare, anche al fine di promuovere e non compromettere l'ambiente, il paesaggio, nonché l'attività agricola, in coerenza con l'articolo 4 quater della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale). 2. Il suolo, risorsa non rinnovabile, è bene comune di fondamentale importanza per l'equilibrio ambientale, la salvaguardia della salute, la produzione agricola finalizzata alla alimentazione umana e/o animale, la tutela degli ecosistemi naturali e la difesa dal dissesto idrogeologico. 3. Le disposizioni della presente legge stabiliscono norme di dettaglio nel quadro ricognitivo dei principi fondamentali della legislazione statale vigente in materia di governo del territorio. 4. In particolare, scopo della presente legge è di concretizzare sul territorio della Lombardia il traguardo previsto dalla Commissione europea di giungere entro il 2050 a una occupazione netta di terreno pari a zero.

26 Art. 2 Definizioni

27 Art. 4 Incentivazioni

28 Art. 5 Norme transitorie (1)

29 Art. 5 Norme transitorie (2)

30 Art. 10 C 2039 Art. 10 (Disposizioni transitorie e finali). 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla adozione del decreto di cui all'articolo 3, comma 1, e comunque non oltre il termine di tre anni, non è consentito il consumo di suolo tranne che per i lavori e le opere inseriti negli strumenti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e nel programma di cui all’articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni. Decorso il termine di tre anni di cui al primo periodo, non è consentito il consumo di suolo in misura superiore al 50 % della media di consumo di suolo dei cinque anni antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

31 Non pare tuttavia possibile affrontare una tale sfida senza un ampio dibattito nella società, senza una riaffermazione dell’etica dell’agire pubblico, senza una rinegoziazione delle regole, senza il faro della ricerca del bene comune e senza il riappropriarsi dei cittadini del loro spazio di vita.

32 Grazie per l’attenzione
Maurizio Tira, Ordinario di Tecnica urbanistica, Università degli Studi di Brescia


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