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Associazione Industriale Bresciana 28 aprile 2004 PRIVACYNOTIFICAZIONE Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Associazione Industriale Bresciana Ufficio.

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1 Associazione Industriale Bresciana 28 aprile 2004 PRIVACYNOTIFICAZIONE Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Associazione Industriale Bresciana Ufficio Pratiche Legali e Studi Sindacali

2 Associazione Industriale Bresciana 28 aprile 2004 NOTIFICAZIONE DEL TRATTAMENTO Art. 37, D.Lgs. n. 196/2003 TERMINI Per i trattamenti iniziati prima del 1° gennaio 2004 trattamenti iniziati a partire dal 1° gennaio 2004 cessazione del trattamento o mutamento di taluno degli elementi indicati nel modulo di notifica Entro il 30 aprile 2004 (a prescindere da precedenti notificazioni effettuate ai sensi della legge n. 675/1996) anteriormente al loro inizio antecedentemente alla cessazione o al mutamento

3 Associazione Industriale Bresciana 28 aprile 2004 CASI DI NOTIFICAZIONE DI POTENZIALE INTERESSE DELLE IMPRESE Art. 37, comma 1 La notificazione va effettuata solo se il trattamento riguarda: a) dati genetici, biometrici o dati che indicano la posizione geografica di persone od oggetti mediante una rete di comunicazione elettronica; d) dati trattati con l’ausilio di strumenti elettronici volti a definire il profilo o la personalità dell'interessato, o ad analizzare abitudini o scelte di consumo, ovvero a monitorare l’utilizzo di servizi di comunicazione elettronica con esclusione dei trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire i servizi medesimi agli utenti;

4 Associazione Industriale Bresciana 28 aprile 2004 e)dati sensibili registrati in banche di dati ai fini di selezione del personale per conto terzi, nonché dati sensibili utilizzati per sondaggi di opinione, ricerche di mercato e altre ricerche campionarie; f)dati registrati in apposte banche di dati gestite con strumenti elettronici e relative al rischio sulla solvibilità economica, alla situazione patrimoniale, al corretto adempimento di obbligazioni, a comportamenti illeciti o fraudolenti.

5 Associazione Industriale Bresciana 28 aprile 2004 NOTIFICAZIONE DEL TRATTAMENTO Art. 37, comma 2 Provvedimenti generali del Garante con cui vengono individuati ulteriori trattamenti suscettibili di recare pregiudizio ai diritti e alle libertà dell’interessato, in ragione delle relative modalità o della natura dei dati personali, per i quali è necessaria la notifica con cui vengono individuati, nell’ambito dei trattamenti indicati nel comma 1, trattamenti non suscettibili di recare pregiudizio, ai diritti e alle libertà dell’interessato, e pertanto sottratti alla notificazione Deliberazione n. 1 del 31 marzo 2004 Documento di chiarimenti 23 aprile 2004

6 Associazione Industriale Bresciana 28 aprile 2004 DELIBERAZIONE N. 1 DEL 31 MARZO 2004 DOCUMENTO DI CHIARIMENTI 23 APRILE 2004 Art. 37, lett. a), Codice “Dati genetici, biometrici” Nell’ambito del rapporto di lavoro Dati genetici o biometrici raccolti nell’ambito dell’attività svolta di medici titolari di un trattamento in materia di igiene e sicurezza sul lavoro (medico competente)

7 Associazione Industriale Bresciana 28 aprile 2004 “Dati che indicano la posizione geografica di persone od oggetti mediante una rete di comunicazione elettronica” - La norma si riferisce alla localizzazione di persone od oggetti, ed è quindi riferita alla rilevazione della loro presenza in determinati luoghi mediante reti di comunicazione elettronica gestite o accessibili dal titolare del trattamento. Obbligo di notifica quando la localizzazione permette di individuare in maniera continuativa (anche con eventuali intervalli) l’ubicazione sul territorio o in determinate aree geografiche in base ad apparecchiature o dispositivi elettronici detenuti dal titolare del trattamento, oppure dalla persona interessata, oppure collocati sugli oggetti La localizzazione deve permettere di risalire alla identità degli interessati anche indirettamente attraverso appositi codici DELIBERAZIONE N. 1 DEL 31 MARZO 2004 DOCUMENTO DI CHIARIMENTI 23 APRILE 2004 Art. 37, lett. a), Codice

8 Associazione Industriale Bresciana 28 aprile 2004 L’ipotesi è caratterizzata dai seguenti elementi:  individuazione continuativa (ossia permanente/costante) del lavoratore (o di altro interessato), anche se caratterizzata a eventuali intervalli temporali (sono tali gli intervalli che possono intercorrere nell’arco della stessa giornata lavorativa oppure gli intervalli più ampi, determinati dall’utilizzo del badge interrotto da episodi di assenza del lavoratore per ferie, malattia, o altre causali);  la detenzione da parte dell’azienda o del lavoratore (o di altro interessato), delle apparecchiature o dispositivi elettronici che consentono di effettuare tale rilevazione, ovvero la collocazione sugli oggetti delle citate apparecchiature o dispositivi elettronici.  per area geografica si deve intendere qualunque punto del territorio, anche interno all’azienda.

9 Associazione Industriale Bresciana 28 aprile 2004 I trattamenti di dati personali che consentono solo una rilevazione non continuativa del passaggio o della presenza di persone o oggetti, effettuata ad esempio, all’atto della: a) registrazione di ingressi o uscite presso luoghi di lavoro tramite tessere elettromagnetiche, codici di accesso o altri dispositivi. SOTTRATTI ALL’OBBLIGO DI NOTIFICA la registrazione in ingresso o in uscita avviene tramite caratteristiche biometriche mediante la rete di comunicazione elettronica è possibile tracciare gli spostamenti di interessati in determinati luoghi e aree sul territorio. Nell’ambito del rapporto di lavoro La notifica è necessaria se

10 Associazione Industriale Bresciana 28 aprile 2004 b) rilevazione di immagini o suoni, anche con impianti a circuito chiuso, presso immobili o edifici ove si svolgono attività del titolare del trattamento (locali commerciali, professionali o aziendali, nonchè le relative aree perimetrali, adibite a parcheggi o a carico/scarico merci, accessi, uscite di emergenza), a meno che, anche mediante interazioni con altri sistemi, il titolare possa rilevare le diverse ubicazioni o spostamenti di una persona o di un oggetto in determinati luoghi o aree sul territorio; c) lettura di carte elettroniche per fornire beni, prestazioni o servizi quali, ad esempio, carte di pagamento, carte di credito, o di fidelizzazione. I dati non devono peraltro essere rilevati con strumenti elettronici volti ad analizzare abitudini o scelte di consumo, poiché in tal caso la notificazione è necessaria (v. art. 37, lett. d).

11 Associazione Industriale Bresciana 28 aprile 2004 Alla luce delle predette ipotesi, sono da ritenersi esclusi dalle notificazioni i trattamenti di dati effettuati attraverso: - badges aziendali utilizzati per l’ingresso e l’uscita dal luogo di lavoro (stabilimento, azienda, unità produttiva) essendo, secondo il Garante, in presenza di una rilevazione non continuativa. (E’ da ritenere escluso anche l’utilizzo di badges aziendali per la registrazione di ingressi e uscite da altri stabilimenti/unità produttive appartenenti allo stesso titolare - ubicati in Italia o all’estero - ove il dipendente deve recarsi per motivi di lavoro). C’è, invece, rilevazione continuativa, anche se caratterizzata da eventuali intervalli (nell’arco della stessa giornata oppure intervalli più ampi, determinati da eventuali episodi di assenza del lavoratore) quando i dati sono raccolti attraverso badges che, mediante reti di comunicazione elettronica, permette di registrare gli spostamenti del lavoratore all’interno del luogo di lavoro ovvero i diversi spostamenti che, nell’arco della stessa giornata lavorativa, lo stesso compie recandosi per motivi di lavoro presso altri stabilimenti/unità produttive appartenenti allo stesso titolare, ubicati in Italia o all’estero: obbligo di notifica

12 Associazione Industriale Bresciana 28 aprile 2004 - sistemi di videosorveglianza aziendali installati nei luoghi di lavoro nelle relative aree perimetrali parcheggi carico/scarico merci accessi, uscite di emergenza purchè non rientranti tra i sistemi di rilevazione continua Sono, invece, soggetti a notifica i sistemi di videosorveglianza che, anche mediante l’interazione con altri sistemi (ad esempio badges), consentono di rilevare le diverse ubicazioni o spostamenti del lavoratore all’interno del luogo di lavoro, e quindi di effettuare una rilevazione continuativa dei suoi spostamenti

13 Associazione Industriale Bresciana 28 aprile 2004 Sono da ritenersi, altresì, esclusi i trattamenti dei dati contenuti: - negli estratti conto del traffico autostradale per i lavoratori dotati di telepass - negli estratti conto delle carte di credito in uso ai dipendenti

14 Associazione Industriale Bresciana 28 aprile 2004 Nella gestione dell’attività dell’impresa b) rilevazione di immagini o suoni, anche con impianti a circuito chiuso, presso immobili o edifici ove si svolgono attività del titolare (locali commerciali, professionali, aziendali, nonché le aree perimetrali, adibite a parcheggi o a carico/scarico merci, accessi, uscite di emergenza) salvo che, anche tramite interazione con altri sistemi, il titolare possa rilevare le diverse ubicazioni o spostamenti di una persona o di un oggetto in determinati luoghi o aree sul territorio.

15 Associazione Industriale Bresciana 28 aprile 2004 Esempi da ritenere esclusi: - sistemi di videosorveglianza sugli ingressi dell’Azienda (ovvero in alcuni locali dove vengono custoditi beni di valore), i dati visivi e/o sonori vengono registrati per un breve periodo di tempo ed in seguito, se non si verificano inconvenienti, distrutti (il trattamento può anche svolgersi senza videosorveglianza, nel caso in cui vi sia un addetto al controllo degli accessi sul monitor), a condizione che il sistema non consenta di individuare in maniera continuativa - anche con eventuali intervalli - l’ubicazione dell’interessato sul territorio o in determinate aree geografiche.

16 Associazione Industriale Bresciana 28 aprile 2004 Ai sensi della delibera n. 1, sono sottratti all’obbligo: i trattamenti che indicano la posizione geografica di mezzi di trasporto aereo, navale e terrestre, effettuati esclusivamente ai fini di sicurezza del trasporto; Esempi da ritenere esclusi dalla notifica: - sistemi informatici di sorveglianza antirapina che consentono, in ogni istante, di conoscere la posizione geografica del mezzo, la sua velocità, la direzione di marcia, (applicazioni utilizzate ai soli fini di sicurezza dei trasporti).

17 Associazione Industriale Bresciana 28 aprile 2004 c) lettura di carte elettroniche per fornire beni, prestazioni o servizi, quali ad esempio carte di pagamento, carte di credito o di fidelizzazione. I dati non devono essere rilevati con strumenti elettronici volti ad analizzare abitudini o scelte di consumo, poiché in tal caso la notifica è necessaria [ex art. 37, comma 1, lett. d)]

18 Associazione Industriale Bresciana 28 aprile 2004 DELIBERAZIONE N. 1 DEL 31 MARZO 2004 DOCUMENTO DI CHIARIMENTI 23 APRILE 2004 Art. 37, lett. b), Codice “Dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, trattati a fini di procreazione assistita, prestazione di servizi sanitari per via telematica relativi a banche di dati o alla fornitura di beni, indagini epidemiologiche, rilevazioni di malattie mentali, infettive e diffusive, sieropositività, trapianto di organi e tessuti e monitoraggio della spesa sanitaria”. E’ obbligato alla notifica * il soggetto che eroga servizi sanitari per via telematica relativi a una banca di dati o alla fornitura di beni.

19 Associazione Industriale Bresciana 28 aprile 2004 Sono sottratti alla notifica trattamenti effettuati in adempimento di obblighi normativi in materia di igiene e sicurezza del lavoro, da esercenti le professioni sanitarie (Delibera n. 1) (medico competente); * trattamenti di dati sanitari e/o sulla vita sessuale, effettuati nell’ambito di servizi di assistenza o consultazione sanitaria per via telefonica, come i servizi telefonici gestiti in ambito assicurativo e che consentono il consulto di esercenti professioni sanitarie.

20 Associazione Industriale Bresciana 28 aprile 2004 DELIBERAZIONE N. 1 DEL 31 MARZO 2004 DOCUMENTO DI CHIARIMENTI 23 APRILE 2004 Art. 37, lett. d), Codice “Dati trattati con l’ausilio di strumenti elettronici volti a definire il profilo o la personalità dell’interessato o ad analizzare abitudini o scelte di consumo” ….. N.B. Sussiste l’obbligo di notifica se gli strumenti elettronici sono configurati e impiegati: per definire o valutare il profilo o la personalità dell’interessato, oppure per analizzare le sue abitudini o scelte di consumo

21 Associazione Industriale Bresciana 28 aprile 2004 In particolare, i sistemi o programmi informatici devono essere finalizzati a registrare, elaborare o raffrontare specifiche annotazioni per studiare il comportamento o le preferenze dei singoli interessati o utenti individuati nominativamente o identificabili anche indirettamente attraverso appositi codici.

22 Associazione Industriale Bresciana 28 aprile 2004 Sono sottratti all’obbligo di notifica Nell’ambito del rapporto di lavoro trattamenti che non consentano una valutazione tutta automatica del profilo professionale del lavoratore, in quanto non vengono usati strumenti elettronici dotati di specifiche configurazioni, e quindi i trattamenti che non siano fondati unicamente su un trattamento automatizzato volto a definire profili professionali, effettuati per esclusive finalità di occupazione o di gestione del rapporto di lavoro, fuori dai casi di cui alla lettera e) del medesimo art. 37, comma 1;

23 Associazione Industriale Bresciana 28 aprile 2004 Esempi: * verificare l’identità o il profilo di autorizzazione di utenti o incaricati, nell’ambito di sistemi di autenticazione informatica o di autorizzazione per l’accesso a dati o sistemi (ad esempio, per accedere a una banca di dati personali o a determinati contenuti di un sito web). (C’è obbligo di notifica se sono trattati dati biometrici). (L’ipotesi riguarda, per esempio, le profilazioni di accesso dei lavoratori ai siti web aziendali) * registrare gli accessi a un sito web, se i dati sono memorizzati esclusivamente per il tempo tecnicamente indispensabile ai fini di sicurezza del sistema o di elaborazione statistica in forma anonima. (rientrano in tale esclusione i dati di accesso che vengono registrati nelle configurazioni standard del software che permette la navigazione in internet).

24 Associazione Industriale Bresciana 28 aprile 2004 “Dati trattati con l’ausilio di strumenti elettronici volti a monitorare l’utilizzo di servizi di comunicazione elettronica con esclusione dei trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire i servizi medesimi agli utenti”. Sono esclusi dall’obbligo di notifica: i trattamenti relativi all’utilizzo di marcatori elettronici o di dispositivi analoghi installati, oppure memorizzati temporaneamente e non persistenti, presso l’apparecchiatura terminale di un utente, consistenti nella sola trasmissione di identificativi di sessione in conformità alla disciplina applicabile, all’esclusivo fine di agevolare l’accesso ai contenuti di un sito internet. L’ipotesi comprende l’uso di marcatori installati dall’azienda sui personal computer dei dipendenti all’esclusivo fine di agevolare l’accesso ai contenuti di un sito web aziendale.

25 Associazione Industriale Bresciana 28 aprile 2004 Nell’ambito della gestione d’impresa I trattamenti di dati effettuati al solo fine di: * fornire all’interessato beni, prestazioni o servizi, con l’ausilio di strumenti elettronici finalizzati alla gestione del relativo rapporto e dei connessi adempimenti contabili o fiscali, all’invio di eventuali comunicazioni informative commerciali e al controllo della qualità di servizi offerti senza procedere ad alcuna proliferazione degli interessati; * verificare l’identità o il profilo di autorizzazione di utenti o incaricati, nell’ambito di sistemi di autenticazione informatica o di autorizzazione per l’accesso a dati o sistemi (ad esempio, per accedere a una banca di dati personali o a determinati contenuti di un sito web). (C’è obbligo di notifica se sono trattati dati biometrici).

26 Associazione Industriale Bresciana 28 aprile 2004 * registrare gli accessi a un sito web, se i dati sono memorizzati esclusivamente per il tempo tecnicamente indispensabile ai fini di sicurezza del sistema o di elaborazione statistica in forma anonima. (rientrano in tale esclusione i dati di accesso che vengono registrati nelle configurazioni standard del software che permette la navigazione in internet).

27 Associazione Industriale Bresciana 28 aprile 2004 DELIBERAZIONE N. 1 DEL 31 MARZO 2004 DOCUMENTO DI CHIARIMENTI 23 APRILE 2004 Art. 37, lett. e), Codice “Dati sensibili registrati in banche dati a fini di selezione del personale per conto di terzi, nonché dati sensibili utilizzati per sondaggi di opinione, ricerche di mercato e altre ricerche campionarie”. Sono sottratti alla notifica (Delibera n. 1): i trattamenti di dati sensibili effettuati al solo fine di selezione di personale per conto esclusivamente di soggetti appartenenti al medesimo gruppo bancario o societario.

28 Associazione Industriale Bresciana 28 aprile 2004 DELIBERAZIONE N. 1 DEL 31 MARZO 2004 DOCUMENTO DI CHIARIMENTI 23 APRILE 2004 Art. 37, lett. f), Codice “Dati registrati in apposite banche dati gestite con strumenti elettronici e relative al rischio sulla solvibilità economica, alla situazione patrimoniale, al corretto adempimento di obbligazioni, a comportamenti illeciti o fraudolenti”.

29 Associazione Industriale Bresciana 28 aprile 2004 Sono sottratti alla notifica i trattamenti di dati (Delibera n. 1): Con riferimento ai trattamenti relativi ad obbligazioni o a comportamenti illeciti o fraudolenti, registrati in banche di dati utilizzate da soggetti pubblici o privati per adempiere esclusivamente ad obblighi normativi in materia di rapporto di lavoro, previdenza o assistenza (obblighi anche scaturenti dalla contrattazione collettiva, giuridicamente rilevanti in base alla normativa in materia, ossia derivanti da previsioni in tal senso contenute nella legge di riferimento). Nell’ambito del rapporto di lavoro

30 Associazione Industriale Bresciana 28 aprile 2004 relativi a immagini o suoni conservati temporaneamente per esclusiva finalità di sicurezza o di tutela delle persone (ivi inclusi i lavoratori) o del patrimonio (purchè non rilevino in via continuativa la posizione geografica del lavoratore). Si ritengono esclusi anche i trattamenti finalizzati a: - monitorare l’utilizzo, da parte dei dipendenti, di internet o della posta elettronica ove effettuati nell’ambito dei cosiddetti “controlli difensivi”, ossia dei controlli diretti ad accertare condotte illecite del lavoratore.

31 Associazione Industriale Bresciana 28 aprile 2004 Sono sottratti all’obbligo di notificazione * i trattamenti effettuati da soggetti che utilizzano banche di dati centralizzate o sistemi informativi gestiti autonomamente da altri soggetti - titolari del relativo trattamento - e che pur comunicando a tali titolari alcuni dati personali non hanno alcun potere decisionale in ordine a finalità, modalità del trattamento e agli strumenti utilizzati in tali ambiti. (L’obbligo non sussiste neppure nel caso in cui una copia della banca di dati gestita dal terzo autonomo titolare, per mere ragioni tecniche, risiede presso il soggetto abilitato unicamente a consultarla in tale forma). Nell’ambito della gestione dell’impresa

32 Associazione Industriale Bresciana 28 aprile 2004 Sono sottratti all’obbligo di notificazione: i trattamenti di dati personali registrati in banche di dati utilizzate in rapporti con l’interessato di fornitura di beni, prestazioni o servizi, (ad esempio quelli concernenti clienti, fornitori o dipendenti), o per adempimenti contabili e fiscali, anche in caso di inadempimenti contrattuali, azioni di recupero del credito e contenzioso con l’interessato. L’esonero riguarda anche i dati di cui sia necessario il trattamento in sede pre-contrattuale. (Rientrano in questa esclusione i trattamenti di dati necessari alla gestione del contratto individuale di lavoro nonché quelli necessari in sede precontrattuale). i trattamenti relativi a immagini o suoni conservati temporaneamente per esclusiva finalità di sicurezza o di tutela delle persone o del patrimonio.

33 Associazione Industriale Bresciana 28 aprile 2004 Non sono sottratti i trattamenti relativi a immagini o suoni (conservati temporaneamente per esclusive finalità di sicurezza o di tutela delle persone o del patrimonio) che, benchè registrati temporaneamente, siano inseriti in apposite banche di dati elettroniche relative a comportamenti illeciti o fraudolenti. Quindi: i trattamenti relativi a sistemi di videosorveglianza introdotti in azienda per esclusive finalità di sicurezza o di tutela delle persone (ivi inclusi i lavoratori) o del patrimonio, non devono essere notificati, anche se le relative immagini vengono temporaneamente conservate. Tuttavia se la videosorveglianza rileva la posizione geografica del lavoratore o di altro interessato, il trattamento deve essere notificato;

34 Associazione Industriale Bresciana 28 aprile 2004 i trattamenti relativi a sistemi di videosorveglianza i cui dati vengono successivamente inseriti in una banca ad hoc relativa a comportamenti illeciti o fraudolenti (finalizzata, ad esempio, alla precostituzione di prove nell’ambito di indagini giudiziarie) devono essere notificati. Questo non vale per i comportamenti fraudolenti o gli illeciti connessi nell’ambito della prestazione lavorativa, per i quali vale l’esonero di cui al punto 6, lett. c), delibera n. 1/2004.

35 Associazione Industriale Bresciana 28 aprile 2004 MODALITA’ DELLA NOTIFICAZIONE (Se dovuta) Art. 38 E’ presentata prima dell’inizio del trattamento ed una sola volta a prescindere dal numero delle operazioni e della durata del trattamento da effettuare è effettuato con un atto unico anche quando il trattamento comporta il trasferimento all’estero dei dati Si deve procedere ad una nuova notifica solo in caso di cessazione del trattamento in caso di mutamento di alcuno degli elementi da indicare nella notificazione stessa anteriormente a tali fatti

36 Associazione Industriale Bresciana 28 aprile 2004 Nei casi in cui non sussista l’obbligo della notificazione al Garante, il titolare è comunque obbligato a fornire le notizie contenute nel modello di notifica a chi ne faccia richiesta, salvo il caso in cui il trattamento riguardi pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque.

37 Associazione Industriale Bresciana 28 aprile 2004 MODALITA’ OPERATIVE Dal 1° gennaio 2004, a pena d’invalidità, la notificazione deve essere: * effettuata esclusivamente in via telematica * sottoscritta con firma digitale Il modulo di notifica, con le istruzioni per la compilazione demandate dal garante è reperibile nel sito www.garanteprivacy.it Sezione “FAC-simile e adempimenti”

38 Associazione Industriale Bresciana 28 aprile 2004 Compilare a video il modulo di notifica, salvare il file e poi pari a 150 € (dovuti sia in caso di prima notificazione sia in ipotesi di notifica di modifica o cessazione del trattamento) On line (mediante carta di credito) oppure compilando l’apposito riquadro con l’indicazione del pagamento avvenuto mediante bonifico bancario, conto corrente postale, o bancoposta, 1) Versare i diritti di segreteria

39 Associazione Industriale Bresciana 28 aprile 2004 c.c. 000000018373 intestato a “Garante per la protezione dei dati personali” - ABI 05164 - CAB 03202 - presso Banca Popolare di Lodi, agenzia n. 2 di Roma, Via Bevagna, n. 24, 00191 ROMA Banco Posta, conto n. 51620359, ABI 7601 - CAB 03200, CIN O - intestato a “Garante per protezione dei dati personali”. c.c. postale n. 51620359 intestato a “Garante per la protezione dei dati personali”, Piazza di Monte Citorio, n. 115/121, 00186 ROMA, causale “diritti di segreteria per notificazione”

40 Associazione Industriale Bresciana 28 aprile 2004 2) sottoscrivere con firma digitale il file salvato e trasmettere al Garante, per via telematica, la notificazione. 3) il Garante invia all’indirizzo di posta elettronica indicato dal notificante un messaggio di conferma del ricevimento che attesta il buon esito della procedura.

41 Associazione Industriale Bresciana 28 aprile 2004 TITOLARI PRIVI DEL DISPOSITIVO DI FIRMA DIGITALE I soggetti privi di dispositivo di firma digitale possono inoltrare la notifica tramite gli Uffici PT Business (v. elenco in www.poste.it). In questo caso: - provvedere, prima di presentarsi all’Ufficio postale, a compilare a video la notifica e sospendere la procedura. Sul video compare un codice (ID temporaneo), che deve essere comunicato all’ufficio postale stesso, al fine di consentire l’apposizione della firma digitale, e quindi, l’invio telematico della notifica;

42 Associazione Industriale Bresciana 28 aprile 2004 - l’Ufficio postale rilascia una ricevuta di invio e, qualora già pervenuta, una ricevuta di avvenuta ricezione da parte del Garante; - il costo massimo dell’erogazione di servizio di apposizione della firma digitale e di invio è pari a 25,00 €.

43 Associazione Industriale Bresciana 28 aprile 2004 CODICE UNIVOCO DEL NOTIFICANTE (C.U.N.) Ricevuta la notificazione, il Garante invia al solo notificante, per posta elettronica, in ID permanente (C.U.N.) con l’indicazione di giorno, ora, minuto Conservare il CUN, per successivi accessi alla notificazione, al fine di eventuali modifiche cessazioni di trattamento

44 Associazione Industriale Bresciana 28 aprile 2004 APPOSIZIONE DELLA FIRMA ELETTRONICA PRESSO UNO SPORTELLO PT BUSINESS Per la apposizione della firma elettronica presso gli Uffici PT Business può presentarsi: - il legale rappresentante; - un delegato munito di carta di identità e codice fiscale, ed inoltre di fotocopia della carta di identità e del codice fiscale del delegante, e della delega sottoscritta dal delegante.


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