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Guardie Giurate Art. 2 Statuto dei lavoratori.

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Presentazione sul tema: "Guardie Giurate Art. 2 Statuto dei lavoratori."— Transcript della presentazione:

1 Guardie Giurate Art. 2 Statuto dei lavoratori.
Il datore di lavoro può impiegare le guardie giurate, soltanto per scopi di tutela del patrimonio aziendale e non possono essere adibite alla vigilanza sull'attività lavorativa. Le guardie giurate non possono contestare ai lavoratori azioni o fatti diversi da quelli che attengono alla tutela del patrimonio non possono accedere nei locali dove si svolge tale attività, durante lo svolgimento della stessa, se non eccezionalmente per specifiche e motivate esigenze di tutela del patrimonio aziendale l'Ispettorato del lavoro può chiedere al questore la sospensione dal servizio della guardia giurata in caso di violazione di tali disposizioni, salvo il provvedimento di revoca della licenza da parte del prefetto nei casi più gravi.

2 Guardie Giurate Art. 3.
Personale di vigilanza.I nominativi e le mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza dell'attività lavorativa debbono essere comunicati ai lavoratori interessati.

3 Controlli a distanza Art. 4
La norma vieta l’utilizzo di impianti audiovisivi per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori (comma 1), a meno che non sussistano le seguenti condizioni: - il controllo a distanza costituisca un effetto indiretto degli impianti - l’utilizzo degli impianti sia giustificato da specifiche esigenze organizzative, produttive o di sicurezza - il datore di lavoro ottenga il consenso all’installazione degli impianti da parte delle rappresentanze sindacali o, in mancanza, l’autorizzazione della Direzione provinciale del lavoro (commi 2 e 3) La norma viene considerata applicabile anche agli strumenti telematici, sia hardware che software (in tal senso, v. anche gli interpelli del Ministero del Lavoro nn. 218/2006 e 6585/2006)

4 Controlli a distanza Art. 13 Codice Privacy (d.Lgs . 196/2003)
La norma impone al titolare del trattamento dei dati personali di comunicare alla persona i cui dati sono trattati le finalità e le modalità con cui sarà realizzato il trattamento. La norma non abroga né modifica l’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori.

5 Delibera del Garante Privacy 1 marzo 2007, n. 13
La Delibera detta una di serie di prescrizioni e divieti circa l'utilizzo degli strumenti informatici sul luogo di lavoro e, in particolare, degli strumenti di controllo dell'e.mail aziendale e della navigazione Internet.

6 Posta elettronica e internet
Il datore di lavoro può controllare la posta elettronica dei dipendenti o l’utilizzo che questi fanno di Internet: a condizione che - devono essere adottati e diffusi appositi codici disciplinari interni mediante i quali viene portata a conoscenza dei lavoratori la policy aziendale in materia di uso della posta - devono essere inviate ai lavoratori le informative previste dall’art. 13 del Codice Privacy - devono essere effettuati nel rispetto dei criteri pertinenza e non eccedenza - qualora i controlli siano effettuati mediante appositi software, occorre rispettare la procedura ex art. 4 dello Statuto dei lavoratori e le specifiche prescrizioni del Garante

7 Posta elettronica e internet
Obbligo di diffondere (art. 7 St. Lav.)i codici sulla policy aziendale relativa all’uso di Internet, posta elettronica. Essi devono, in particolare, specificare i seguenti aspetti: - l'uso che i lavoratori possono fare del computer aziendale in loro dotazione - i limiti entro i quali è consentito o tollerato un uso privato del computer in dotazione - i limiti di utilizzo da parte del dipendente della posta aziendale, e in particolare la possibilità o meno di un suo utilizzo per scopi privati - i siti Internet la cui consultazione è vietata, in quanto sono considerati non correlati con la prestazione lavorativa - le conseguenze disciplinari applicabili in caso di uso contrario alla policy interna della posta elettronica e di Internet.

8 Posta elettronica e internet
l datore di lavoro potrà effettuare controlli sulle e.mail aziendali e sull’uso di Internet, ma solo rispettando le seguenti modalità: - i controlli devono essere giustificati da una finalità lecita, quale ad esempio la tutela di un diritto esercitabile in via giudiziaria (es. la repressione di una condotta illecita del dipendente) - non possono essere effettuati controlli prolungati, costanti o indiscriminati - devono essere preferiti, quando possibile, controlli anonimi e su dati aggregati - i controlli devono essere circoscritti a specifiche aree di lavoro - devono essere cancellati periodicamente ed automaticamente i dati relativi agli accessi ad Internet e al traffico telematico

9 Posta elettronica e internet
Qualora i controlli sulla posta elettronica e sull’uso di Internet siano realizzati mediante appositi strumenti software, il Garante precisa che: • l’installazione di tali strumenti è disciplinata dall'articolo 4 dello Statuto, e pertanto è lecita solo a condizione che: - sia giustificata da specifiche esigenze organizzative, produttive o di sicurezza; - avvenga con il consenso delle rappresentanze sindacali o, in mancanza, con l’autorizzazione della Direzione provinciale del lavoro; • i software installati devono presentare alcune specifiche caratteristiche: - devono essere configurati riducendo al minimo l’utilizzo dei dati personali; - non devono consentire trattamenti invasivi; - non possono consentire la lettura e la registrazione sistematica dei messaggi di posta elettronica, al di là di quanto tecnicamente necessario per svolgere il servizio e.mail, la riproduzione e l’eventuale memorizzazione sistematica delle pagine Web visualizzate dal lavoratore, la lettura e la registrazione dei caratteri inseriti tramite la tastiera o analogo dispositivo (es. chiavi USB), l’analisi occulta di computer portatili affidati in uso.

10 un software di controllo non può mai essere utilizzato per: - lettura e registrazione sistematica dei messaggi di posta elettronica - memorizzazione sistematica delle pagine Web visualizzate dal lavoratore - lettura e registrazione sistematica dei caratteri inseriti tramite la tastiera o chiavi USB

11 Visite di controllo Art. 6. St. Lav.
Le visite personali di controllo sul lavoratore sono vietate fuorché nei casi in cui siano indispensabili ai fini della tutela del patrimonio aziendale, in relazione alla qualità degli strumenti di lavoro o delle materie prime o dei prodotti. Possono in questi casi essere eseguite all'uscita dei luoghi di lavoro, con modalità che possano salvaguardare la dignità e la riservatezza del lavoratore. Devono essere fatte con l'applicazione di sistemi di selezione automatica riferiti alla collettività o a gruppi di lavoratori. Le ipotesi nelle quali possono essere disposte le visite di controllo e le modalità debbono essere concordate dal datore di lavoro con le rappresentanze sindacali aziendali o in mancanza di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro. Possibilità di ricorso contro il provvedimento dell’ispettorato del lavoro, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

12 Accertamenti sanitari
L’art. 5 dello St. Lav. vieta le visite sanitarie accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente. Il controllo delle assenze per malattia può essere svolto soltanto da medici del SSN su richiesta del il datore di lavoro. Anche i controlli di idoneità fisica del lavoratore prima dell’assunzione devono essere effettuati da parte di medici del SSN. Controlli da parte del cd medico competente ai fini del rispetto della disciplina in materia di salute e sicurezza


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