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PubblicatoVittore Vitali Modificato 9 anni fa
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“Certificato acustico di progetto, Certificato di conformità ai requisiti acustici passivi degli edifici” Dott. Luciano Benini
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Legge 447/95 L’art 3 comma 1 lettera e) prevedeva l’emanazione di un decreto concernente i requisiti acustici delle sorgenti sonore e i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti. L’art 3 comma 1 lettera f), modificato dalla legge n. 96 del 4/6/2010, prevedeva l’emanazione di uno o più decreti che forniscano criteri per la progettazione, l'esecuzione e la ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti, ai fini della tutela dall'inquinamento acustico.
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Decreti attuativi della Legge 447/95
Il DPCM 5/12/1997, in attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, determina i requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera, al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore.
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Decreti attuativi della Legge 447/95
Non è stata emanata alcuna norma che fornisca criteri per la progettazione, l’esecuzione e la ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti. L’assenza, ad oggi, del decreto relativo ai “i criteri” è alla base di molte obiezioni anche di natura legale sull’effettiva possibilità di applicare agli edifici i limiti previsti dal DPCM 5/12/1997.
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Criteri previsti dalla legge 447/95
I criteri di calcolo dei requisiti acustici degli edifici sono stati pubblicati molto tempo dopo l’emanazione del DPCM 5/12/1997 e sono indicati nella DGR Marche 809/2006: norma UNI UNI EN ISO 12354: 2002 rapporto tecnico UNI TR 11175
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Criteri previsti dalla legge 447/95
La norma UNI UNI EN ISO 12354: 2002, Acustica edilizia: stima le prestazioni acustiche degli edifici a partire dalle prestazioni dei componenti, si riferisce a tipologie costruttive tipiche del Nord Europa. Il rapporto tecnico UNI TR “Acustica in edilizia: Guida alle norme serie UNI EN per la previsione delle prestazioni acustiche degli edifici. Applicazione alla tipologia costruttiva nazionale.” è stato pubblicato solo nel novembre 2005.
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DPCM 5-12-1997 Campo di applicabilità
Il DPCM 5/12/1997 si applica a tutti gli edifici con concessione edilizia successiva al 20/2/1998. La circolare del Ministero dell’ambiente del 9/3/1999 ha chiarito che anche gli edifici esistenti ma oggetto di totale ristrutturazione debbano rispettare le prescrizioni di cui al DPCM.
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Circolare del Ministero dell’ambiente 21/9/1998
Il DPCM si applica anche per la ristrutturazione di edifici esistenti. Per ristrutturazione di edifici esistenti si intende il rifacimento anche parziale degli impianti tecnologici, delle partizioni orizzontali e verticali degli edifici, del rifacimento della facciata esterna, verniciatura esclusa. Problema: non si parla di interventi di recupero del patrimonio edilizio (Manutenzione Ordinaria, Manutenzione Straordinaria e Restauro e Risanamento Conservativo) Soluzione: La legge regionale e le linee guida dovrebbero fare riferimento solo agli interventi di recupero.
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DPCM 5/12/1997 Campo di applicabilità
ambiente abitativo: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane. Non vengono considerati gli edifici destinati ad attività industriali o artigianali a meno che siano presenti uffici.
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DPCM 5/12/1997 Campo di applicabilità
categoria A : edifici adibiti a residenza o assimilabili; categoria B : edifici adibiti ad uffici e assimilabili; categoria C : edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili; categoria D : edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili; categoria E : edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili; categoria F : edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili; categoria G : edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili.
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DPCM 5/12/1997 Unità immobiliari
Il DPCM indica che il parametro R’w deve essere valutato fra differenti unità immobiliari. Per le altre grandezze parla solo di ambienti abitativi. Secondo il DM n. 28 del 2 gennaio 1998: L’unità immobiliare è costituita da una porzione di fabbricato, o da un fabbricato, o da un insieme di fabbricati ovvero da un’area, che, nello stato in cui si trova e secondo l’uso locale, presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale.
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DPCM 5/12/1997- Campo di applicabilità
Non è chiara l’applicabilità ai muri divisori fra due differenti aule scolastiche o tra due differenti camere di ospedale. Non è chiaro se il livello di calpestio debba essere misurato fra ambienti abitativi appartenenti a differenti unità immobiliari. Per il rumore da impianti non è chiaro se debbano appartenere a differenti unità immobiliari o meno. La DGR Marche 809/2006 specifica che il DPCM si applica a tutte le unità immobiliari con ambienti classificati come abitativi e definisce le modalità di applicazione.
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DOPO IL DPCM 5/12/97 I Limiti dettati dal DPCM 5/12/97 sono stati difficilmente rispettati in molti edifici realizzati dopo il 1997. Nascita di numerosi contenziosi civili sul territorio nazionale.
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DOPO IL DPCM 5/12/97 Cause contenziosi:
i livelli prestazionali di protezione acustica imposti dal DPCM 5/12/97 sono troppo elevati rispetto agli standard costruttivi nazionali dell’epoca in cui è uscito il decreto. difficoltà di conseguire in opera (discontinuità dei componenti) i valori prestazionali calcolati secondo le metodologie definite dalla UNI mancata emanazione del decreto dei “criteri” previsto dalla Legge 447/95.
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Legge comunitaria 2008 art. 11 legge 88/ 2009 modificata dalla legge 96/2010
Delega al Governo l’adozione di Decreti correlati con l’inquinamento acustico e in particolare di un decreto legislativo per la determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici (termine ultimo 25/6/2011).
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Legge comunitaria 2008 art. 11 legge 88/ 2009 modificata dalla legge 96/2010
Al comma 5 vengono riportate alcune indicazioni inerenti l’applicazione del DPCM 5/12/1997: “In attesa del riordino della materia, la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi, fermi restando gli effetti derivanti da pronunce giudiziali passate in giudicato e la corretta esecuzione dei lavori a regola d'arte asseverata da un tecnico abilitato.
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Legge comunitaria 2008 art. 11 L’art. 11 non abroga il DPCM 5/12/1997. Il Decreto resta in vigore e quindi gli edifici devono ancora essere costruiti rispettando i limiti in esso definiti. In particolare i Comuni devono comunque richiedere il rispetto dei limiti di legge (restano quindi validi calcoli previsionali ed eventuali prove in opera richieste nei regolamenti comunali). Si considerano infatti solo i rapporti tra privati, non tra costruttori e pubblica amministrazione. La legge è retroattiva e considera tutti i rapporti tra privati e costruttori/venditori “sorti” anche prima dell’entrata in vigore della legge. Sembrerebbe che i privati cittadini non possano più intentare cause in Tribunale contro i costruttori che non rispettano i limiti di legge. Di fatto però il costruttore che inizia a realizzare un immobile senza preoccuparsi di rispettare alcun limite rischia molto, sia per il rapporto con la pubblica amministrazione, sia perché potrebbe entrare in vigore un “nuovo DPCM” prima della fine dei lavori.
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Dopo le leggi comunitarie
Fino al 25/6/2011 le leggi comunitarie hanno vietato ai privati cittadini di intentare cause in Tribunale contro i costruttori che non hanno rispettato i limiti di legge. La mancata emanazione della legge delega entro il periodo previsto (25/6/2011) ha comportato il ritorno alla situazione precedente alle leggi comunitarie, con la riapplicazione del DPCM 5/12/1997 anche nei rapporti fra privati.
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Acustica edilizia – Sentenza della Corte Costituzionale sulla Legge Comunitaria 2009
La Corte Costituzionale, con la sentenza 103/2013, ha dichiarato incostituzionale l’Art. 15, c. 1°, lett. c), della legge 4/6/2010, n. 96, (sostitutivo dell'art. 11, c. 5°, della legge 7/7/2009, n. 88). L’incostituzionalità riguarda sostanzialmente la retroattività introdotta dalla Legge Comunitaria 2009 per cui dovrebbe tornare in vigore la formulazione della legge 7/7/2009, n. 88 (Legge comunitaria 2008) secondo la quale… «[…] la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti […] non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi sorti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge».
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L. R. Marche 14/11/2001 n. 28 – Art. 20 Nella ristrutturazione e nei casi di recupero del patrimonio edilizio esistente, nella progettazione di nuovi edifici pubblici e privati, al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore, si tiene conto dei requisiti acustici passivi degli edifici, determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 447/1995. I progetti devono essere corredati da certificato acustico rilasciato da tecnico competente in acustica.
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L. R. Marche 14/11/2001 n. 28 – Art. 20 L'attestato relativo alla certificazione acustica ha una validità temporale di dieci anni a partire dal momento del suo rilascio e comunque decade qualora intervengano modifiche, ristrutturazioni o variazioni di destinazione d'uso.
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L. R. Marche 14/11/2001 n. 28 – Art. 20 Qualora l'acquirente o il conduttore dell'immobile riscontri difformità dalle norme della presente legge, anche non emerse da eventuali precedenti verifiche, deve farne denuncia al Comune entro sei mesi dalla constatazione, a pena di decadenza dal diritto di risarcimento del danno da parte del committente o del proprietario.
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D.G.R. Marche 896 del 2003 modificata dalla D.G.R. 809/2006 – Art. 5.5
I soggetti proponenti o titolari di progetti di nuovi edifici pubblici o privati, di nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni di impianti o infrastrutture, ristrutturazioni e recupero del patrimonio edilizio esistente, devono tener conto dei requisiti acustici passivi degli edifici determinati ai sensi del DPCM 5/12/97.
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Certificato Acustico di Progetto
I progetti presentati ai fini del rilascio del permesso di costruire e della denuncia di inizio attività di cui al DPR 6/6/01 n. 380 e alla legge 21/12/01, n. 443 e di tutti gli altri provvedimenti a questi collegati, devono essere accompagnati da apposito Certificato Acustico di Progetto. Tale certificazione costituisce il documento di cui all’art. 20 comma 1, della L.R. 28/01.
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Certificato Acustico di Progetto
Il Certificato Acustico di Progetto attesta, previa verifica del progetto, che la progettazione di nuove opere edilizie, della modifica o della ristrutturazione o del recupero delle stesse, sia stata effettuata tenendo conto dei requisiti acustici passivi degli edifici di cui al DPCM 5/12/1997. Nei casi di ristrutturazione e recupero del patrimonio edilizio esistente, il Certificato Acustico di Progetto tiene conto solo dei requisiti acustici degli elementi costruttivi e degli impianti che verranno modificati.
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Discussione sul certificato acustico di progetto
È oggi richiesta la S.C.I.A. per opere edilizie che possono essere eseguite a seguito di comunicazione inizio lavori, ossia opere di manutenzione straordinaria, restauro conservativo, ristrutturazione edilizia così come elencate nell'art. 6 del Testo unico dell'edilizia. Perché la manutenzione straordinaria non è citata nella D.G.R.?
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Norme tecniche per la progettazione
L’applicabilità del DPCM 5/12/1997 è stata legalizzata nella Regione Marche mediante le indicazioni riportate nella delibera. In attesa dell’emanazione del decreto ministeriale che definisca i criteri per la progettazione, l'esecuzione e la ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti ai fini della tutela dall'inquinamento acustico, si ricorre alle norme di buona tecnica emesse da enti riconosciuti. Le norme tecniche UNI 12354: 2002, Acustica edilizia e il rapporto tecnico UNI TR sono indicate nella Delibera Regionale.
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Contenuti del Certificato acustico di progetto
Relazione di valutazione previsionale del clima acustico. Studio della collocazione e dell'orientamento del fabbricato in relazione delle principali sorgenti di rumore esterne ubicate nell'area. Studio della distribuzione dei locali, in relazione alla destinazione d'uso, per minimizzare l'esposizione al rumore derivante da sorgenti esterne o interne (ponendo ad esempio sul fronte stradale i locali non destinati al riposo).
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Contenuti del Certificato acustico di progetto
Dovranno essere riportati tutti i dati di progetto relativi al dimensionamento, alla tipologia e alle prestazioni acustiche dei materiali, dei giunti e degli infissi che si utilizzeranno in opera. Dovrà essere esplicitato sempre il calcolo previsionale, sottolineando eventuali scelte procedurali ed indicando le fonti bibliografiche nel caso di citazione di dati di letteratura.
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Contenuti del Certificato acustico di progetto
Studio dell’isolamento dell’edificio: Per ogni facciata di una specifica stanza di una unità immobiliare viene determinata la capacità di abbattere il rumore proveniente dall’esterno: studio dell’indice di valutazione dell’isolamento acustico di facciata, normalizzato rispetto al tempo di riverberazione confronto con il DPCM in base alla destinazione d’uso dell’edificio.
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Contenuti del Certificato acustico di progetto
Studio della difesa reciproca del rumore intrusivo: scomposizione dell'edificio in unità singole a cui dare difesa reciproca dal rumore intrusivo generato presso le unità contigue: Calcolo dell’indice di valutazione del potere fonoisolante apparente, calcolo dell’isolamento al calpestio, limitazione del rumore idraulico ed impiantistico. Confronto dei dati progettuali con i limiti previsti dal DPCM 5/12/97.
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Isolamento acustico di facciata
L’indice di valutazione dell’isolamento acustico di facciata, normalizzato rispetto al tempo di riverberazione e misurato a 2 metri di distanza dalla parete, caratterizza la capacità della facciata, di una specifica stanza, di abbattere il rumore proveniente dall’esterno. Secondo la norma UNI 12354:
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Isolamento acustico di facciata
R’w è l’indice di valutazione del potere fonoisolante apparente della facciata e tiene conto della presenza di tutti gli elementi opachi e serramenti, bocchette di ventilazione, cassonetti tapparelle, ecc. Il fattore correttivo Lfs tiene conto della forma della facciata e della presenza di eventuali barriere (parapetti di balconi ecc.) V è il volume del locale considerato Stot è la superficie di facciata vista dall’interno
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Potere fonoisolante L’abbattimento che il suono subisce attraversando una parete è individuato dal potere fonoisolante, così definito: Nella valutazione delle prestazioni acustiche in opera delle partizioni occorre considerare, oltre alla trasmissione diretta, rappresentata dal valore di R, il contributo fornito dalle trasmissioni laterali dell'intero sistema edilizio di cui fa parte e che delimita l'ambiente ricevente che si desidera proteggere. Per tener conto di queste trasmissioni laterali si definisce il potere fonoisolante apparente R’ (apparente perché lo consideriamo della parete mentre il suono può essere arrivato percorrendo anche strade diverse). L’indice del potere fonoisolante apparente R’w è un valore indipendente dalla frequenza calcolato dai valori di R’ alle diverse frequenze.
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Potere fonoisolante apparente
Il potere fonoisolante apparente R’w si può calcolare in base alla norma dal potere fonoisolante Rd misurato in laboratorio senza trasmissioni laterali e dal potere fonoisolante Rij di tutti i percorsi di trasmissione laterale, dipendente dal tipo do giunto.
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Certificato di conformità ai requisiti acustici passivi degli edifici
DGR MARCHE 809/2006 Il Certificato di conformità ai requisiti acustici passivi degli edifici è l'atto con cui viene certificato che un edificio è conforme ai requisiti acustici passivi stabiliti dalle norme, ovvero, nei casi di ristrutturazione e recupero del patrimonio edilizio esistente, che è conforme ai requisiti acustici passivi previsti nel progetto e indicati nel certificato acustico di progetto.
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Certificato di conformità ai requisiti acustici passivi degli edifici
Il certificato è ottenuto: mediante autocertificazione da parte del tecnico competente in acustica congiuntamente al progettista, al costruttore e al direttore dei lavori: le opere effettivamente eseguite sono esattamente quelle progettate sulla base di un collaudo in opera; per ogni unità immobiliare va controllato il rispetto dei limiti di cui al DPCM 5/12/1997.
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Norme tecniche per il collaudo
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Classificazione acustica delle unità immobiliari. Norma UNI 11367:2010
La norma era stata richiesta alla Commissione Acustica e Vibrazioni UNI dal Ministero dell’Ambiente in quanto il Ministero aveva intenzione di utilizzarla come riferimento tecnico per una eventuale riscrittura del DPCM 5/12/97. Ad oggi la norma non è richiamata in alcun documento legislativo ed è quindi del tutto volontaria. Diventa obbligatorio rispettare una specifica classe acustica solo se il committente dell’opera lo richiede espressamente nel contratto.
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Norma UNI 11367:2010 La norma propone un sistema per la classificazione acustica delle singole unità immobiliari basato su misure fonometriche dei requisiti acustici passivi degli edifici a fine lavori. La norma stabilisce i criteri per la loro misurazione (campionamento, tecniche di rilevamento, calcolo dell’incertezza, dichiarazione della classe) che viene effettuata sul costruito. I criteri stabiliti dalla norma sono applicabili a tutte le unità immobiliari con esclusione di quelle a destinazione d'uso agricolo, artigianale ed industriale.
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LIMITI DPCM 5/12/1997 Ospedali, cliniche, case di cura
Tipologia edificio Categoria R’w dB D2m,nT,w L’n,w LAsmax dB(A) LAeq Ospedali, cliniche, case di cura D 55 45 58 35 25 Edifici adibiti a residenza – alberghi, pensioni A, C 50 40 63 Edifici adibiti ad attività scolastiche E 48 Edifici adibiti ad uffici e assimilabili – edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili – edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili B, F, G 42
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LIMITI NORMA UNI 11367:2010 Tipologia edificio Classe R’w dB D2m,nT,w L’n,w Lic dB(A) Lid edifici con destinazione residenziale, direzionale ed ufficio, ricettiva (alberghi, pensioni e simili), ricreativa, di culto e commerciale I 56 43 53 30 25 II 53 40 58 33 28 III 50 37 63 37 32 IV 45 32 68 42 scuole ed ospedali 50-56 38-43 63-53 39-34 32-28
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Differenza fra le norme
Le grandezze riportate nella norma UNI e nel DPCM 5/12/1997 sono le stesse eccetto per il caso degli impianti: Nel caso della norma UNI le misure del rumore degli impianti dovranno essere corrette secondo il tempo di riverberazione misurato nell’ambiente oggetto di rilevazione e, limitatamente al caso del rumore degli impianti a funzionamento continuo (ad esempio, impianti di riscaldamento o condizionamento), anche per l’eventuale rilevanza del rumore residuo.
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Differenza fra le norme
In Italia, non esiste una stretta relazione tra i valori limite attualmente definiti dal DPCM 5/12/9197 ed una specifica classe acustica, anche perché la nuova norma UNI introduce grandezze che, in alcuni casi, sono differenti da quelle usate dal decreto del Tuttavia, appare ragionevole attendersi che il futuro testo legislativo in materia assuma a riferimento la classe III come nuovo limite di legge.
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