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ELEMENTI DI SICUREZZA DEL LAVORO

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Presentazione sul tema: "ELEMENTI DI SICUREZZA DEL LAVORO"— Transcript della presentazione:

1 ELEMENTI DI SICUREZZA DEL LAVORO
Istituto Mario Negri Anna Maria Segalini

2 argomenti Il sistema di sicurezza I metodi di valutazione dei rischi
Il censimento dei rischi presenti nelle attività di ricerca

3 NORMATIVA GENERALE La norma che delinea la struttura dei sistemi di sicurezza è il D.L.gs n° 626/94. Contiene, oltre a norme specifiche (agenti chimici, videoterminali, rumore, ecc.) la disciplina dei Servizi di Prevenzione e Protezione aziendali.

4 GLI “ATTORI” datore di lavoro dirigenti e preposti
servizio di prevenzione e protezione medico competente rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza addetti al pronto soccorso addetti alla gestione dell’emergenza lavoratori autonomi appaltatori e appaltanti

5 SISTEMA INTEGRATO SICUREZZA
SOGGETTI COINVOLTI SPP MEDICO COMPETENTE DIRIGENTI PREPOSTI RLS SISTEMA INTEGRATO SICUREZZA

6 IL RUOLO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - art 9 D. Lgs
IL RUOLO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - art 9 D.Lgs. n° 626/94 1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede: a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale; b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di cui all'art. 4, comma 2, lettera b) e i sistemi di controllo di tali misure; c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;

7 SEGUE COMPITI DEL S.P.P. d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza di cui all'art. 11; f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'art. 21. …. Allora, la sicurezza è demandata al SPP?

8 IL MEDICO COMPETENTE 1. Il medico competente:
a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione di cui all'art. 8, sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione dell'azienda ovvero dell'unità produttiva e delle situazioni di rischio, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori; …

9 Segue IL MEDICO COMPETENTE
e) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; f) informa ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari di cui alla lettera b) e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;

10 segue: IL MEDICO COMPETENTE
g) comunica, in occasione delle riunioni di cui all'art. 11, ai rappresentanti per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati; h) congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, visita gli ambienti di lavoro almeno due volte all'anno e partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini delle valutazioni e dei pareri di competenza; i) fatti salvi i controlli sanitari di cui alla lettera b), effettua le visite mediche richieste dal lavoratore qualora tale richiesta sia correlata ai rischi professionali;

11 segue: IL MEDICO COMPETENTE
m) collabora all'attività di formazione e informazione di cui al capo VI.

12 RLS (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza)
1. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante per la sicurezza. … I lavoratori devono conoscere i nominativi degli RLS.

13 IL RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni; b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda ovvero unità produttiva; c) è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori; d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art. 22, comma 5;

14 SEGUE COMPITI DEL RAPPRENTANTE DEI LAVORATORI
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali; … h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;

15 SEGUE COMPITI DEL RAPPRENTANTE DEI LAVORATORI
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti; l) partecipa alla riunione periodica di cui all'art. 11; m) fa proposte in merito all'attività di prevenzione; n) avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività; o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

16 LA RIUNIONE ANNUALE Almeno 1 volta l’anno deve essere tenuta una riunione, verbalizzata, per l’esame del documento di valutazione dei rischi e programmazione degli interventi. Qualora i rappresentanti dei lavoratori non condividano le scelte effettuate possono mettere a verbale le proprie considerazioni.

17 Art. 21. – INFORMAZIONE DEI LAVORATORI
Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione su: a) i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'impresa in generale; b) le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate; c) i rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia; d) i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; ….

18 NOTA Il Decreto “626” si intitola “norme per il miglioramento” delle condizioni di sicurezza e salute dei lavoratori. Pertanto: Dà per scontato che tutta la normativa precedente sia stata applicata. Introduce un obbligo di miglioramento … che non ha un punto di termine. Individua come destinatari della sicurezza anche tirocinanti, studenti, specializzandi...

19 LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

20 IL PERICOLO E IL RISCHIO
La presenza di un pericolo può presentare rischi diversi. In presenza di un pericolo bisogna, se possibile, eliminarlo. Se questo non è possibile bisogna analizzare il rischio, valutarne l’entità e prendere i provvedimenti per ridurlo. Un esempio: la presenza del fuoco:

21 PER SCALDARCI POSSIAMO USARE
Un fuoco acceso al centro di un locale Un fuoco in un braciere Un camino acceso Un camino con parafuoco Una stufa I termosifoni con caldaia in cantina Il teleriscaldamento

22 COSA E’ LA VALUTAZIONE La valutazione dei rischi è il processo che considera i pericoli presenti e le loro modalità di manifestarsi in modo da misurare, calcolare o stimare il rischio che si verifichi l’evento negativo.

23 Importante è ricordare che:
Metodi di valutazione Esistono diversi metodi per valutare i rischi: HAZOP: Hazard and Operability Analysis (adatto per impianti); FMEA Ciclo lavorativo Importante è ricordare che: Valutare i rischi non è semplicemente compilare una lista di controllo: questa se mai è strumento per l’individuazione…

24 OBBIETTIVO DELLA VALUTAZIONE
Secondo la CEE: In generale, il datore di lavoro ha il dovere di assicurarsi che la sicurezza e la sanità dei lavoratori, in ciascun posto di lavoro, sia garantita per tutte le attività e mansioni da essi svolte. L’obiettivo della valutazione dei rischi consiste nel consentire al datore di lavoro di prendere i provvedimenti che sono effettivamente necessari per salvaguardare la sicurezza e la sanità dei lavoratori. Questi provvedimenti comprendono: prevenzione dei rischi professionali informazione dei lavoratori formazione professionale degli stessi organizzazione e mezzi destinati a porre in atto i provvedimenti necessari.  …

25 Sul documento devono essere consultati i RLS
L’obbligo di valutazione dei rischi In tutte le aziende deve essere effettuata la valutazione dei rischi lavorativi e la programmazione delgi interventi correttivi. Sul documento devono essere consultati i RLS

26 Un metodo semplificato:
Adottato nelle linee guida INAIL. Basato su probabilità di accadimento di eventi negativi e gravità degli eventi stessi: consente di stimare i rischi non direttamente misurabili (per esempio sono misurabili le esposizioni a rumore, a radiazioni, ad agenti chimici…, mentre non è misurabile il rischio biologico). La probabilità che la presenza del pericolo produca un danno (P) La gravità del danno prodotto (G) L’entità del rischio R = PxG

27 MISURA DEL RISCHIO Probabilità e gravità vengono entrambe valutate con una scala che va da 1 a 4. Per conseguenza, il rischio: R = PxG assume valori da zero a 16.

28 SCALA DELLE PROBABILITA’
bassissima: l'elemento di rischio considerato può provocare conseguenze dannose solo in concomitanza di più eventi indipendenti; non sono noti casi analoghi; evento non credibile  medio-bassa: l'elemento di rischio considerato può provocare conseguenze dannose solo in concomitanza di circostanze sfavorevoli; sono noti casi rarissimi; evento non prevedibile. 

29 SCALA DELLE PROBABILITA’
 medio-alta: l'elemento di rischio considerato può provocare conseguenze dannose; sono noti alcuni casi analoghi; prevedibilità dell'evento dubbia.  altissima: esiste una correlazione diretta tra l'elemento di rischio considerato e le conseguenze dannose; si sono già verificati casi analoghi; evento prevedibile.

30 SCALA DELLE GRAVITA’ (o magnitudo)
Si considerano le conseguenze: trascurabile: effetti rapidamente reversibili; modesto: effetti reversibili; notevole: effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti; ingente: effetti letali e/o totalmente invalidanti.

31 FASI di VALUTAZIONE per ogni fattore di rischio (non precedentemente normato): 1. calcolare gravità delle conseguenze e probabilità di accadimento del danno 2. tenendo conto di quanti operatori vi sono esposti stabilire una gerarchia di priorità Rischi sono inaccettabili: richiedono provvedimenti immediati – rischi 8-12 richiedono interventi a breve termine…

32 LA PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI
Eliminare, se possibile Introdurre protezioni ambientali Utilizzare dispositivi di protezione individuale Emanare procedure di sicurezza Verificare il rispetto delle procedure (compito di dirigenti e preposti). Aggiornare la valutazione.

33 TIPOLOGIE DEI RISCHI Rischi per la sicurezza (infortunistici)
Rischi per la salute Rischi trasversali o organizzativi

34 RISCHI PER LA SICUREZZA
Per gli operatori addetti a ricerca gli infortuni più frequenti sono gli infortuni biologici (rischi per la salute) e gli infortuni nel lavoro con gli animali.

35 RISCHI PER LA SALUTE I rischi per la salute possono essere legati a:
Agenti chimici Agenti fisici (radiazioni ionizzanti) Agenti biologici Agenti allergizzanti (latice….) Rischi da campi magnetici…

36 Rischi organizzativi Organizzazione del lavoro (lavoro notturno?)
Fattori ergonomici Fattori psicologici (stress) Formazione Informazione Norme e procedimenti di lavoro

37 RISCHI SPECIFICI INFORTUNISTICI: Destinazione d’uso degli ambienti
Spazi di lavoro (80 cm) attenzione alla disposizione delle attrezzature Macchine (da laboratorio) Manipolazione manuale dei carichi Impianti elettrici Apparecchi a pressione (bombole di ossigeno) Rischi di incendio (attenzione all’uso di solventi) Lavoro a videoterminale

38 RISCHI SPECIFICI PER IL LAVORO IN ENDOSCOPIA
Rischi trasversali o organizzativi: Organizzazione del lavoro (turni) Fattori ergonomici (stazione eretta prolungata) Fattori psicologici Formazione Informazione Norme e procedimenti di lavoro Manutenzioni (disinfezioni…) Dispositivi di protezione individuale

39 I RISCHI DA MOVIMENTAZIONE DEI CARICHI
I carichi pesanti vanno sollevati in due Occorre prestare attenzione a carichi senza maniglie, scivolosi, con baricentro eccentrico, malamente immagazzinati

40 RISCHI da POSTURE La postura eretta prolungata costituisce fattore di rischio. È vietato assegnare a donne in gravidanza compiti che comportino il mantenimento della stazione eretta per oltre 4 ore giornaliere.

41 GRAVIDANZA Le donne in gravidanza devono immediatamente darne comunicazione al responsabile e al medico competente. Deve esistere una specifica procedura che individua compiti compatibili e incompatibili con la gravidanza e con l’allattamento. Tutte le donne devono essere informate di quanto contenuto nella procedura.

42 LA SEGNALETICA SUI LUOGHI DI LAVORO
Spesso l’informazione sulla presenza dei pericoli può essere fatta con la segnaletica. I cartelli sono in qualche modo simili a quelli stradali: Pericolo (triangolari gialli) Obbligo (tondo blu) Divieto (tondi bianchi bordo rossi sbarrato) Fuga (rettangolari verdi indicatori)

43 Prescrizione: obbligo lavarsi le mani
ESEMPI DI SEGNALETICA Prescrizione: obbligo lavarsi le mani


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