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“RESPONSABILITÀ DA INFORTUNIO IN PARCO ACQUATICO”
analisi effettuata da: Carnì Mattia (matr ) Chavez Tomas (matr ) Monti Salvatore (matr )
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Tribunale e Parti in causa
CORTE D'APPELLO DI TRENTO, Sez. distaccato di Bolzano, 23 dicembre 2002 Presiede il Giudice Zanon Attore appellante: G. Convenuti appellati: M. (per l’Associazione Turistica Andriano) K. (sia in proprio che come titolare della ditta S.)
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La Massima "Rispondono solidalmente ex art c.c. l’ente di un parco acquatico e il costruttore di un acquascivolo, nelle rispettive vesti di committente e costruttore del manufatto, per non aver acquisito tutte le informazioni utili e non aver effettuato le verifiche necessarie, al fine di mettere a disposizione degli utenti un impianto sicuro, rispettando gli standards minimi di sicurezza previsti dalle cognizioni tecniche acquisite al momento della messa in esercizio dell’impianto".
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Il Fatto Il 7 Giugno 1987 al termine di una discesa da uno scivolo ad acqua, un giovane frequentatore di un parco acquatico urta violentemente il capo contro le strutture della vasca di caduta, riportando lesioni cerebrali gravissime, con conseguente necessità di continua assistenza personale e sorveglianza medica.
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Il Fatto (2) G. ha effettuato la discesa assumento una posizione consentita dai gestori; il fatto è successo nel secondo giorno di apertura, senza previo collaudo; non era presente assistenza nei pressi della vasca di caduta.
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Ricostruzione del giudizio
Per cui l’infortunato cita in giudizio: 1- l’ente gestore dell’impianto 2- la ditta che ha costruito e messo in opera l’impianto stesso 3- i bagnini addetti al lido al fine di accertare e dichiarare la loro responsabilità esclusiva, o in subordine solidale, in ordine all’incidente occorso.
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Giudizio: 1° Grado Il tribunale di 1° Grado giunge alle seguenti conclusioni: L'impianto è progettato in maniera eccellente, sono state seguite le norme tecniche DIN, pur con modeste difformità, tuttavia incapaci nel costituire la causa del violento trauma; l'evento è stato causato da manovra imprudente da parte di G.; la presenza di un bagnino in loco non avrebbe potuto impedire l'evento. mancando un nesso causale tra le caratteristiche costruttive della vasca e l'evento dannoso, causato dal danneggiato, il tribunale rigetta la domanda di G. assolvendo M. e K. da ogni responsabilità.
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Ricostruzione del giudizio
L’attore appellante, rinunciando ad impugnare la sentenza nei confronti dei bagnini, sostiene: in via principale la Responsabilità contrattuale dell'ente gestore per inadempimento dell'obbligazione accessoria (garantire agli utenti la massima sicurezza) al contratto innominato stipulato con il pagamento del biglietto. in via subordinata la responsabilità extracontrattuale in base ai concorrenti profili di cui agli articoli 2043, 2050 e 2051 c.c.
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Giudizio di 2° Grado La Corte d'appello ribalta le conclusioni del primo grado di giudizio, ritenendo che le manchevolezze costruttive e la mancanza dei controlli abbiano rilevanza causale nella realizzazione del sinistro. - La motivazione si sofferma sul ruolo delle norme DIN 7937 del 1982, rappresentative dei requisiti minimi di sicurezza, per cui le difformità con l'impianto realizzato rispondono alla reponsabilità colposa per grave negligenza. - Viene, invece, rigettata la domanda di risarcimento danni per inadempimento contrattuale. Pertanto i convenuti-appellati M. e K. sono condannati, in solido tra loro, a risarcire a G. i danni subiti dallo stesso, danni che liquida a complessivi € ,94 oltre alle spese legali sostenute.
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Elementi di ribaltamento della sentenza
Sono due gli elementi che hanno portato a una diversa interpretazione tra 1° e 2° grado Errata manovra natatoria Discrepanza tra impianto e norme DIN 7937/1982
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Errata manovra natatoria
Dalla dichiarazione del testimone M.B. in cui afferma che: << Ad un certo punto vidi un ragazzo scendere abbastanza velocemente, con la testa in avanti; si immetteva in acqua e rimaneva immerso per qualche secondo, dopodiché lo vidi affiorare e rimanere a galla con le braccia raccolte sui fianchi ed il volto immerso nell'acqua, in posizione prona>> Non risulta che sia stata fatta una “errata manovra natatoria” da parte di G. per cui la supposizione del perito dott. M. (supposizione fatta propria dal Tribunale) risulta completamente priva di ogni riscontro oggettivo.
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Discrepanza tra impianto e norme DIN 7937/1982
30 cm 34 cm livello dell'acqua 97 cm 100 cm l'immagine è puramente dimostrativa e non rispecchia le reali proporzioni del caso
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Discrepanza tra impianto e norme DIN 7937/1982 (2)
All’epoca dei fatti non esistevano in Italia norme specifiche per la costruzione di scivoli ma è onere: del costruttore realizzare “a regola d’arte” il proprio lavoro del committente verificare che il lavoro svolto sia stato realizzato in modo corretto,nel rispetto delle conoscenze tecniche raggiunte in quel momento storico. Si ricorda che dal 1961 il CEN (comitato europeo di normazione) creava norme tecniche a livello europeo utilizzando anche i regolamenti DIN (Deutsches Institut Fur Normung). Era dunque uso in tutta la comunità europea il DIN 7937.
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Sintesi del diritto Inadempimento delle obbligazioni(resp. contrattuale) Colpa extracontrattuale Mancato rispetto delle norme tecniche
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Gli obblighi di protezione contrattuali
Il contratto di gestione di attività di svago è stato ricondotto al contratto di locazione che non prevede l’obbligo di salvaguardare l’integrità fisica del locatario. In più la Corte ritiene che “l’adempimento dell’obbligo di salvaguardare l’incolumità del cliente sarebbe praticabile solo dotando ogni utente di un accompagnatore che vigili su ogni movimento del bagnante, cosa impossibile”.
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Ruolo delle norme tecniche
Vi è stato un dibattito su ruolo giocato dagli standard minimi di sicurezza (fissati dalle norme DIN) nella struttura del giudizio di responsabilità che ha visto prevalere la seguente tesi: operatività dei criteri di prevedibilità ed evitabilità, nel quale in presenza di regole flessibili la valutazione dell'elemento soggettivo riacquista la complessità tipica del giudizio di colpa. Giudice di primo grado= meri indicatori, difformità irrilevanti Giudice di secondo grado= standard minimi di sicurezza non derogabili
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Colpa come mancanza di cautela (responsabilità extracontrattuale)
Si identifica la causa dell’evento lesivo nella colpa dei convenuti per la mancata adozione di opportune cautele di prevenzione degli eventi dannosi. La cautela in discussione è quella volta ad evitare che l’azione danneggi terzi (mancato rispetto norme DIN e mancato collaudo). È su questa falsariga che la sentenza riconosce il nesso di causalità fra l’infortunio e la condotta dei due convenuti, esprimente si nella circostanza che l’impianto non era stato realizzato in modo corretto ed era stato messo in esercizio in assenza di opportuni controlli.
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Lista degli articoli Art. 2043: Risarcimento per fatto illecito
Art. 2050: Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose
Art. 2051: Danno cagionato da cosa in custodia
Norme Tecniche DIN: Definizione di standard. Norma DIN 7937/1982: Sulla sicurezza degli acquascivoli.
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Art. 2050: Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose
Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un’attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.
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Art. 2051: Danno cagionato da cosa in custodia
Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito (1218,1256).
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Art. 2043: Risarcimento per fatto illecito
Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.
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Sitografia Codice Civile, dei fatti illeciti:
- Responsabilità extracontrattuale: - - Norme DIN: - -
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