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LA PRELAZIONE DEFINIZIONE: ATTRIBUZIONE AD UN SOGGETTO DEL DIRITTO AD ESSERE PREFERITO AD ALTRI, A PARITA DI CONDIZIONI, OVE SI DECIDA DI CONCLUDERE UN.

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Presentazione sul tema: "LA PRELAZIONE DEFINIZIONE: ATTRIBUZIONE AD UN SOGGETTO DEL DIRITTO AD ESSERE PREFERITO AD ALTRI, A PARITA DI CONDIZIONI, OVE SI DECIDA DI CONCLUDERE UN."— Transcript della presentazione:

1 LA PRELAZIONE DEFINIZIONE: ATTRIBUZIONE AD UN SOGGETTO DEL DIRITTO AD ESSERE PREFERITO AD ALTRI, A PARITA DI CONDIZIONI, OVE SI DECIDA DI CONCLUDERE UN DETERMINATO CONTRATTO

2 PRELAZIONE LEGALE PRELAZIONE VOLONTARIA (patto di prelazione): Dalla prelazione volontaria scaturiscono due obbligazioni: una di carattere negativo o di non fare (il divieto, a carico del promittente, di stipulare il contratto con soggetti diversi dal prelazionario senza averlo prima informato), ed una di carattere positivo o di fare (la c.d. denuntiatio); in caso di inadempimento di questa obbligazione, il prelazionario ha diritto unicamente al risarcimento del danno subito.

3 Cass., 19-05-1988, n. 3466. La prelazione convenzionale, analogamente a quella legale, non ha natura reale, ma obbligatoria, e non essendo riconducibile alla promessa di stipulare è insuscettibile di esecuzione coattiva; pertanto, essendo efficace e vincolante per i soli contraenti e non per i terzi estranei, lacquisto di questi ultimi dal promittente la prelazione, inadempiente al relativo patto, non è soggetto a caducazione a seguito della pretesa di riscatto esercitata dal promissario della prelazione, che è titolare soltanto dellazione personale risarcitoria nei confronti dellinadempiente.

4 LA RESPONSABILITA PRECONTRATTUALE FASE DELLE TRATTATIVE 1337. Trattative e responsabilità precontrattuale. 1. Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede (c. 81, 1175, 1358, 1366, 1375).

5 IPOTESI SPECIFICA 1338. Conoscenza delle cause d'invalidità. 1. La parte che, conoscendo o dovendo conoscere l'esistenza di una causa d'invalidità del contratto (c. 1418 ss.), non ne ha dato notizia all'altra parte è tenuta a risarcire il danno (c. 2043 ) da questa risentito per avere confidato, senza sua colpa, nella validità del contratto (c. 139, 1398).

6 Cass., sez. I, 01-03-2007, n. 4856. Il recesso o la sospensione delle trattative, provenga da soggetto privato o da una p.a., può essere causa di responsabilità precontrattuale quando sia privo di giustificato motivo, laccertamento della cui sussistenza è riservato al giudice di merito ed è censurabile in cassazione per vizi logici o giuridici della motivazione (nella specie, la suprema corte ha confermato la sentenza di merito che aveva ravvisato sufficienti ragioni per la sospensione delle trattative per lacquisto di un immobile da parte di un ente locale nellapertura di più inchieste - amministrativa, contabile, penale - sulla scelta dei contraenti privati e la congruità del prezzo).

7 DANNO RISARCIBILE: interesse negativo Differenza tra interesse NEGATIVO ed INTERESSE POSITIVO

8 Elementi essenziali del contratto Accordo Oggetto Causa Forma, quando prevista a pena di nullità


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