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per Dirigenti Scolastici

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Presentazione sul tema: "per Dirigenti Scolastici"— Transcript della presentazione:

1 per Dirigenti Scolastici
CORSO SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO per Dirigenti Scolastici “Il Dirigente Scolastico e la sicurezza nella scuola. Una bussola per orientarsi nel mare magnum delle nuove norme” Anno Scolastico 2009/2010 Mario Messina

2 Un po’ di storia

3 A seguito della legge delega 51/1955 vengono emanati numerosi DPR.
Anni ‘50 A seguito della legge delega 51/1955 vengono emanati numerosi DPR. I tre pilastri dell’apparato normativo sono: - DPR n. 547/55 (norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro) - DPR n. 164/56 (regolamento per l’edilizia) - DPR n. 303/56 (norme generali per l’igiene del lavoro)

4 Anni ‘70 - DM del 18/12/75 Norme tecniche relative all’edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica.

5 Anni ‘90 - DLgs n. 277/91 Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell’art. 7 della Legge 30 luglio 1990, n. 212. - DLgs n. 475/92 Attuazione della direttiva n. 89/686/CEE del Consiglio del 21/12/89, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuali.

6 - DLgs n. 626/94 - DLgs n. 242/96 - DLgs n. 493/96
Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. - DLgs n. 242/96 Modifiche ed integrazioni al DLgs 19/9/94 n. 626, recante attuazione di direttive Comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. - DLgs n. 493/96 Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o salute sul luogo di lavoro.

7 - Contratto Collettivo Quadro del 10/7/96
In merito agli aspetti applicativi del DLgs 626/94 riguardanti il rappresentante per la sicurezza. - Decreto del 16/1/97 Individuazione dei contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. - Decreto del 28/9/98 n. 382 Regolamento recante norme per l’individuazione delle particolari esigenze negli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, ai fini delle norme contenute nel DLgs 19/9/94, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni. - Decreto 2 maggio 2001 Criteri per l’individuazione e l’uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI).

8 Anni 2000 - DLgs 23 giugno 2003 n. 195 che integra il DLgs 626/94. La Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano emana il: - Provvedimento 26 gennaio 2006 che stabilisce i requisiti professionali degli addetti e dei responsabili del servizio di prevenzione e protezione. (G. U. N. 37 del 14/2/2006 )

9 - La Legge Delega 3 agosto 2007 n. 123
Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia. Introduce il DUVRI (Documento Unico di Valutazione del Rischio di Interferenza ). Stabilisce che nei contratti di somministrazione di appalto e subappalto devono essere specificatamente indicati i costi relativi alla sicurezza sul lavoro che non sono soggetti a ribasso.

10 DPR n. 547/55 DPR n. 164/56 DPR n. 303/ DLgs n. 81 del 9 aprile 2008 DLgs n. 475/ Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007 in materia di tutela della salute e DLgs n. 626/ della sicurezza nei luoghi di lavoro. Decreto n. 382/98

11 IL DLgs n. 81/2008 viene modificato da:
Successivamente IL DLgs n. 81/2008 viene modificato da: Legge 2 agosto 2008 n. 129 Legge 6 agosto 2008 n. 133 Legge 7 luglio 2008 n. 88 Legge 27 febbraio 2009 n. 14 DLgs 3 agosto 2009 n. 106

12 Quindi il nuovo riferimento normativo
in materia di sicurezza diventa il DLgs n. 81/2008 modificato dal DLgs n. 106 del 2009

13 MODIFICA DEL SISTEMA ISTITUZIONALE
Presso il Ministero del lavoro è istituito: IL COMITATO PER L’ INDIRIZZO E LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE ATTIVE E PER IL COORDINAMENTO NAZIONALE DELLE ATTIVITA’ DI VIGILANZA ( presieduto dal Ministro del lavoro) LA COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE Tale Commissione, tra la altre cose, ha il compito di elaborare entro il 31 dicembre 2010 le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi

14 ISPESL Istituto Superiore Per la Prevenzione e la Sicurezza
ENTI PUBBLICI AVENTI COMPITI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ISPESL Istituto Superiore Per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro INAIL Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro IPSEMA Istituto di Previdenza per il Settore Marittimo

15 VIGILANZA ASL VIGILI DEL FUOCO

16 Principali cambiamenti introdotti
Il nuovo decreto enfatizza ed affina i principi già introdotti con il decreto 626 che possono essere così riassunti: Il datore di lavoro deve garantire la massima sicurezza tecnologicamente possibile In particolare recepisce pienamente il disposto dell’ art del Codice Civile

17 art del Codice Civile “l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.

18 SONO STATI AGGIUNTI I SEGUENTI RISCHI:
Collegati allo stress lavoro –correlato Riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza Connessi alle differenze di genere Connessi all’età Connessi alla provenienza da altri paesi

19 La valutazione dello stress lavoro-correlato è effettuata sulla scorta delle indicazioni fornite dalla Commissione Consultiva Permanente e comunque a partire dal 1 agosto 2010 Il DVR deve essere redatto con criteri di brevità e semplicità

20 Novità rispetto alla legislazione precedente (DLgs 626/94)
art. 2 - definizioni vengono introdotte ( tra le altre) le seguenti definizioni: Sorveglianza sanitaria norma tecnica buona prassi linee guida formazione, informazione, addestramento riferimento a INAIL – ISPESL

21 ART Continuazione Dirigente:persona che in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa Preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa

22 art. 14 Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

23 art. 15 - misure generali di tutela
Vengono enfatizzate le misure di tutela: controllo sanitario informazione e formazione adeguata per i lavoratori informazione e formazione adeguata per i dirigenti ed i preposti istruzioni adeguate ai lavoratori partecipazione e consultazione dei lavoratori partecipazione e consultazione dei rappresentanti per la sicurezza uso di segnali di avvertimento e sicurezza nella gestione dell’emergenza regolare manutenzione degli impianti

24 art. 16 - delega di funzioni
possibilità per il datore di lavoro di delegare, a certe condizioni, alcuni compiti possibilità al delegato di delegare a sua volta LA DELEGA DEVE AVERE DATA CERTA, DEVE ESSERE ATTRIBUITA PER ISCRITTO, DEVE ESSERE ACCETTATA IL DELEGATO DEVE POSSEDERE PROFESSIONALITA’ ED ESPERIENZA SULLE FUNZIONI DELEGATE RIMANE L’ OBBLIGO DI VIGILANZA IN CAPO AL DATORE DI LAVORO

25 art. 17 - obblighi del datore di lavoro non delegabili
valutazione dei rischi e conseguente elaborazione del documento (ammenda da 2000 euro a 4000 euro) designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi (arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2500 a 4000 euro)

26 art. 18 - obblighi del datore di lavoro e del dirigente
nominare il medico competente per la sorveglianza sanitaria (arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1500 a 6000 euro) designare i lavoratori per la gestione dell’emergenza, tenendo conto delle loro capacità (arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1500 a 5200 euro) fornire ai lavoratori i necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il medico competente ed il responsabile del servizio di prevenzione e protezione provvedere perché soltanto chi ha ricevuto uno specifico addestramento alle zone dove esiste un rischio grave e specifico (arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1200 a 5200 euro) richiedere l’osservazione dei singoli lavoratori alle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali sull’uso dei DPI continua

27 adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento
inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria (ammenda da 2000 a 4000 euro) adottare misure per il controllo della situazione di rischio in caso di emergenza informare il più presto possibile i lavoratori esposti ad un rischio grave ed immediato adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento consentire ai lavoratori, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l’applicazione delle misure di tutela consegnare tempestivamente al RLS, su richiesta, anche su supporto informatico, il Documento di valutazione del rischio ( il documento è consultabile solo in azienda ) (arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 750 a 4000 euro) continua

28 consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
elaborare il documento anche su supporto informatico (ammenda da 2000 a 4000 euro) evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi alla popolazione o deteriorare l’ambiente esterno (arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1200 a 4000 euro) comunicare all’INAIL e all’ IPSEMA, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno 1 giorno ( per dati statistici) e quelli che comportano l’assenza di almeno 3 giorni (ammenda da 500 a 1000 euro per un giorno, da 1000 a 4500 euro per 3 giorni) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (ammenda da 2000 a 4000 euro) adottare le misure di evacuazione continua

29 nello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto munire i lavoratori di tessera di riconoscimento (ammenda da 2000 a 4000 euro) nelle aziende con più di 15 lavoratori organizzare la riunione periodica aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti produttivi o in relazione al grado di evoluzione tecnica della prevenzione (arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1500 a 6000 euro) comunicare in via telematica all’INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (ammenda da 50 a 300 euro) vigilare che i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa senza il prescritto giudizio di idoneità (sanzione da 1000 a 4500 euro) continua

30 fornire al medico competente informazioni in merito ai rischi, all’organizzazione del lavoro ecc.
(sanzione da 1000 a 4000 euro) manutenzione degli edifici delle pubbliche Amministrazioni a carico degli Enti proprietari con obbligo di segnalare la richiesta del loro adempimento obbligo di vigilare sugli adempimenti degli obblighi delle altre figure presenti in azienda

31 art. 19 - obblighi del preposto
Chi sono i preposti a scuola? I preposti devono vigilare sui corretti adempimenti delle disposizioni aziendali in merito alla sicurezza sui luoghi di lavoro devono frequentare appositi corsi di formazione Anche per i preposti la violazione dei loro obblighi comporta le seguenti sanzioni: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 400 a 1200 euro.

32 art. 20 - obblighi dei lavoratori
Tra le altre cose: ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro i lavoratori devono osservare le istruzioni impartite dal datore di lavoro ai fini della protezione collettiva ed individuale sono tenuti a partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro Sono soggetti alle seguenti sanzioni: arresto fino ad un mese o ammenda da 200 a 600 euro.

33 art. 25 - obblighi del medico competente
TRA LE ALTRE COSE COLLABORA CON IL DATORE DI LAVORO E CON IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PROGRAMMA LA SORVRGLIANZA SANITARIA ISTITUISCE, AGGIORNA E CUSTODISCE, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ UNA CARTELLA SANITARIA DI RISCHIO PER OGNI LAVORATORE SOTTOPOSTO A SORVEGLIANZA SANITARIA FORNISCE INFORMAZIONI AI LAVORATORI SUL SIGNIFICATO DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA A CUI SONO SOTTOPOSTI ( arresto fino a tre mesi ammenda fino a 2000 euro)

34 art. 26 - obblighi connessi ai contratti d’appalto
il datore di lavoro deve: verificare l’idoneità tecnico- professionale delle imprese acquisire il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio fornire dettagliate istruzioni sui rischi elaborare il DUVRI (Sanzioni: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 2000 a 6000 euro).

35 Non si elabora il DUVRI nella prestazione di servizi
intellettuali, nelle mere forniture ed nei lavori o servizi di durata non superiore a 2 giorni, a meno che tali lavori o servizi non comportino rischi particolari.

36 ART. 28 Oggetto della valutazione dei rischi
L’ articolo fornisce le linee guida per la valutazione dei rischi, aggiorna la lista dei rischi da valutare e stabilisce i contenuti fondamentali del DVR . Inoltre sancisce che tale documento deve avere data certa attestata dalla sottoscrizione da parte del DATORE DI LAVORO, DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE, DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI E DAL MEDICO COMPETENTE

37 art. 31 - servizio di prevenzione e protezione
è organizzato dal datore di lavoro gli addetti, interni o esterni, devono possedere adeguate capacità e requisiti (indicati dall’art. 32) devono frequentare appositi corsi nei quali è prevista la verifica degli apprendimenti tra i rischi devono essere precisati anche quelli di natura ergonomica e da stress

38 art capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni ADDETTI TITOLO DI STUDIO NON INFERIORE AL DIPLOMA DI ISTRUZIONE SUPERIORE NONCHE’ UN ATTESTATO DI FREQUENZA DI SPECIFICI CORSI CON VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI RESPONSABILE IN AGGIUNTA A QUANTO SOPRA, DEVE POSSEDERE UN ATTESTATO, CON VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI ANCHE DI NATURA ERGONOMICA , DI STRESS LAVORO-CORRELATO, DI ORGANIZZAZIONE , …… E DI TECNICHE DI COMUNICAZIONE …. ( Si veda accordo Stato – Regioni del 26/1/06 G.U. n.37 del 14/2/06) Continua

39 DOPO 5 ANNI E’ NECESSARIO UN NUOVO AGGIORNAMENTO
continuazione Le competenze acquisite a seguito dell’attività formativa “devono” essere registrate nel “libretto formativo del cittadino “ di cui all’art. 2 punto “i” del Dlgs 10/9/2003 n. 276 DOPO 5 ANNI E’ NECESSARIO UN NUOVO AGGIORNAMENTO

40 continuazione comma 8 negli istituti di formazione il datore di lavoro, che non opta per lo svolgimento diretto dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione, designa il responsabile individuandolo tra: personale interno all’unità scolastica che si dichiara disponibile ed abbia i requisiti personale interno ad una unità scolastica che si dichiara disponibile ad operare in una pluralità di Istituti in assenza del personale di cui sopra, gruppi di Istituti possono avvalersi dell’opera di un esperto esterno, tramite stipula di apposita convenzione

41 art. 34 - Svolgimento diretto da parte del datore
di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi Deve seguire un corso della durata di un minimo di 16 ore ad un massimo di 48 ore art riunione periodica ALMENO UN VOLTA ALL’ANNO Vi partecipano il datore di lavoro, il RSPP, il RLS, il Medico competente Si esamina il DVR in tutti i suoi aspetti e si programmano gli interventi di formazione e miglioramento Della riunione deve essere redatto un verbale ( ammenda da 2000 a 4000 euro )

42 art. 36 - informazioni ai lavoratori
Il datore di lavoro deve provvedere affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione, inoltre deve render noto il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, i nominativi degli addetti e del medico competente. (arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1200 a 5200 euro)

43 art. 37 - formazione dei lavoratori
art disposizioni generali sulla gestione dell’emergenza È organizzata dal datore di lavoro che: designa i lavoratori adotta tutte le misure perché in caso di pericolo grave ed immediato i lavoratori possano abbandonare il posto di lavoro e mettersi al sicuro deve provvedere a formare i lavoratori (arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1200 a 5200 euro) I lavoratori non possono, se non per gravi motivi, rifiutare la designazione. (arresto fino ad un mese o ammenda da 200 a 600 euro)

44 art. 46 - prevenzione incendi
art primo soccorso Il datore di lavoro: lo organizza individua i lavoratori in numero adeguato e li forma dota la scuola delle attrezzature di primo soccorso in relazione ai rischi dell’attività che viene svolta art prevenzione incendi Idem – come sopra

45 art. 47 - rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
nelle aziende con più di 15 dipendenti è designato nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze è eletto dai lavoratori 1 rappresentante fino a 200 lavoratori 3 rappresentanti da 201 a 1000 lavoratori 6 rappresentanti oltre i 1000 lavoratori

46 PRATICAMENTE DEVE ESSERE CONSULTATO SU TUTTO
art. 50 – attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza PRATICAMENTE DEVE ESSERE CONSULTATO SU TUTTO

47 Uso delle attrezzature di lavoro e dei
Luoghi di lavoro da art ad art. 68 Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale da art ad art. 79 Impianti ed attrezzature elettriche da art ad art. 87

48 Segnaletica di Salute e Sicurezza sul lavoro
da art ad art.. 164 Movimentazione dei carichi: riferimento e norme tecniche - ISO 11228 da art ad art.. 170 Valori indicativi di riferimento: kg 25 per uomini adulti in buono stato di salute Donne adulte sane : kg 15/20 La valutazione del rischio deve essere fatta quando i carichi sono superiori a 3 kg

49 Movimentazione manuale dei carichi
art campo di applicazione art obblighi del datore di lavoro ricorrere a mezzi appropriati, quali attrezzature meccaniche, per evitare la movimentazione manuale dei carichi quando non è possibile evitarla, organizzare il lavoro in modo che detta movimentazione assicuri condizioni di sicurezza e di salute sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria

50 Attrezzature multimediali - videoterminali
art. 169 – informazione, formazione e addestramento Attrezzature multimediali - videoterminali da art ad art. 178 Il datore di lavoro deve analizzare i posti di lavoro con particolare riguardo a: rischi per la vista e per gli occhi problemi legati alla postura condizioni igieniche ed ambientali continua

51 il lavoratore ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pausa ovvero cambiando di attività le modalità di tale interruzione sono stabilite dalla contrattazione collettiva anche aziendale in assenza di una disposizione contrattuale, il lavoratore ha diritto ad una pausa di 15 minuti ogni 120 minuti di applicazione continuativa I lavoratori sono sottoposti a sorveglianza sanitaria con riguardo ai rischi per la vista e per gli occhi e per l’apparato muscolo-scheletrico. Salvo casi che richiedono una frequenza diversa, stabilita dal medico competente, la periodicità delle visite è biennale per i lavoratori che sono stati classificati idonei con prescrizioni o che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età. Per tutti gli altri casi e quinquennale.

52 Per agenti fisici si intendono:
AGENTI FISICI art Per agenti fisici si intendono: Il rumore Gli ultrasuoni,gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche I campi elettromagnetici ( in vigore dal 30 aprile 2012) Le radiazioni ottiche di origine artificiale ( in vigore dal 26 aprile ) Il microclima Le atmosfere iperbariche

53 SOSTANZE PERICOLOSE Art. 221 - 265
ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI Art. 266 – 286 PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE Art. 287 – 297 DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE Art. 298 – 302 NORME TRANSITORIE E FINALI Art

54 SEGUONO 51 ALLEGATI, OVVERO
SCHEDE TECNICHE DI APROFONDDIMENTO DEGLI ARGOMENTI TRATTATI NEI TREDICI TITOLI NEI QUALI E’ SUDDIVISO IL DECRETO


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