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Il mandato della Commissione interministeriale sullo sviluppo e limpiego delle tecnologie dellinformazione per le categorie deboli si è concentrato sulle.

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Presentazione sul tema: "Il mandato della Commissione interministeriale sullo sviluppo e limpiego delle tecnologie dellinformazione per le categorie deboli si è concentrato sulle."— Transcript della presentazione:

1 Il mandato della Commissione interministeriale sullo sviluppo e limpiego delle tecnologie dellinformazione per le categorie deboli si è concentrato sulle seguenti finalità: luso e la diffusione delle tecnologie dellinformazione per ridurre ed abbattere le barriere allintegrazione sociale delle categorie svantaggiate; lo sviluppo e la diffusione di tecnologie accessibili e facilmente utilizzabili da tutti; La Commissione si è impegnata per il conseguimento di questi obiettivi esponendo il suo operato nel Libro Bianco, presentato durante la Conferenza del 5 marzo alla sala del Cenacolo, che recepisce le finalità e limpostazione delle Linee Guida del Governo per lo Sviluppo della Società dellInformazione e avanza delle proposte che vanno nella direzione di una società dellinformazione per tutti indicata dal Piano di azione europeo eEurope 2005. Le indicazioni e le politiche che il Libro Bianco suggerisce sono tutte volte a rendere le tecnologie dellinformazione più accessibili. Se lobiettivo è infatti quello di realizzare una maggiore inclusione sociale, limmediato risultato deve essere quello di rimuovere gli ostacoli che si frappongono.

2 www.innovazione.gov.it/librobianco

3 Contenuti del Libro Bianco Le indicazioni e le politiche che il Libro Bianco suggerisce sono tutte volte a rendere le tecnologie dellinformazione più accessibili. Lanalisi si è così articolata: Definizione dei problemi connessi allaccesso alle tecnologie dellinformazione ed esame delle criticità relative non solo alle opportunità ma anche alle barriere alluso delle tecnologie da parte di disabili ed anziani Definizione di disabilità suffragata da analisi statistiche in materia, realizzate dallISTAT e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali disponibili sul sito www.handicapincifre.it. Rassegna delle principali iniziative normative e progettuali europee ed internazionali. In particolare viene messo in evidenza il contesto normativo Europeo che ha portato alla definizione della risoluzione sulla e-Accessibilità del Consiglio dellUnione Europea del 14 gennaio 2003. Sintesi della ricognizione effettuata dalla Commissione a livello nazionale attraverso una serie di audizioni con un campione significativo di soggetti appartenenti a Ministeri, Associazioni ed Enti ed attraverso un questionario on-line indirizzato ai principali enti locali. La ricognizione, lungi dal voler fornire un quadro completo e organico dello stato di sviluppo delle tecnologie dellinformazione a favore dei disabili, ha fornito molti elementi utili per comprendere i principali problemi ed ha consentito lidentificazione di una linea di azione e di una serie di priorità di intervento da proporre al Governo.

4 INTRODUZIONE DISEGNO DI LEGGE Il Consiglio dei ministri, in concerto con i ministri della Comunicazione, delle Pari Opportunita', della Funzione Pubblica, dell'Economia e Finanze, del Lavoro e Politiche Sociali, ha approvato il disegno di legge che intende favorire e garantire l'accesso dei disabili all'ICT-Innovation and Communication Technology, ossia ai mezzi che sono alla base della Societa' della Informazione, evitando che le nuove tecnologie determinino forme di emarginazione forse ancora più pericolose di quelle tradizionali. Anzi, il testo normativo intende promuovere luso di tali tecnologie come fattore abilitante per il superamento delle disabilità e delle esclusioni, oltre che di miglioramento della qualità della vita. Le disposizioni proposte sono del tutto in sintonia con le indicazioni provenienti dallUnione europea, che ha proclamato il 2003 Anno europeo del disabile.

5 CARATTERISTICHE DISEGNO DI LEGGE Nella consapevolezza delle difficoltà da superare per abbattere le barriere virtuali che i disabili incontrano nell'accesso agli strumenti informatici, il provvedimento si propone di avviare un processo che si svolgerà in un arco di tempo non ristrettissimo e che è evidentemente condizionato dalle tecnologie disponibili. Inoltre la rapidità con la quale tali tecnologie, e in particolare quelle informatiche, progrediscono ha suggerito di predisporre un testo flessibile facilmente adattabile allo sviluppo di tutte le tecnologie a favore dei disabili. Evitando di far assumere al provvedimento lo scarno valore di dichiarazione di principi, sono stati introdotti una serie di obblighi per le amministrazioni pubbliche statali e per i soggetti che erogano pubblici servizi, in regime di concessione con le medesime amministrazioni statali. Con questo complesso di norme si intende recepire nel nostro ordinamento i principi necessari a garantire la diffusione delle tecnologie che facilitano il rapporto tra disabili e società dellinformazione.

6 Finalità e contenuti principali del disegno di legge a) promuovere laccesso dei disabili alle risorse informatiche e ai servizi telematici b) garantire il loro accesso alle risorse ed ai servizi della pubblica amministrazione statale c) prescrivere obblighi nei confronti delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti che erogano pubblici servizi dal contenuto precettivo immediato e dalla osservanza facilmente verificabile d) favorire iniziative volte alla diffusione dellaccessibilità anche da parte dei soggetti privati e) definire i compiti della Presidenza del Consiglio-Dipartimento per lInnovazione e le Tecnologie e le misure da adottare per stimolare il miglioramento e la diffusione delle tecnologie assistive, anche attraverso il concerto delle altre amministrazioni interessate

7 "Perchè non è possibile adottare le Linee Guida del W3C nel disegno di legge" Le Linee Guida, per la loro autorevolezza, rappresentano un punto di riferimento assoluto nel panorama internazionale. Sebbene le Linee Guida siano già state citate in numerose fonti normative sia comunitarie (Risoluzione del Consiglio del 25 marzo 2002), sia italiane (Circolare della Funzione Pubblica, Circolare dell'AIPA e direttiva del P.C.M. del 30 maggio 2002), tuttavia è impossibile recepire integralmente il testo nel nostro ddl per una serie di motivi tecnici: 1) Le Linee Guida sono Raccomandazioni e come tali non possono essere recepite integralmente come norme 2) Le Linee Guida ufficialmente riconosciute dal W3C sono soltanto quelle dettate dal Consorzio stesso in lingua inglese. Non avrebbe alcun valore ufficiale una traduzione in lingua italiana. 3) Il testo delle Linee Guida è per sua natura flessibile. Il W3C stesso, infatti, produce nuove versioni delle Linee Guida man mano che vengono sviluppate nuove tecnologie.

8 Testo di legge Art. 1 (Obiettivi e finalità) La presente legge promuove laccesso dei disabili, in condizioni di pari opportunità, alle risorse informatiche ed ai servizi telematici e garantisce, in particolare, il loro accesso alle risorse ed ai servizi della pubblica amministrazione statale

9 Art. 2 (Definizioni) Ai fini della presente legge, si intende per: accessibilità: la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che, a causa di disabilità, necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari; tecnologie assistive: gli strumenti e le soluzioni tecniche, hardware e software, che permettono al disabile, superando o riducendo le condizioni di svantaggio, di accedere alle informazioni e ai servizi erogati dai sistemi informatici.

10 Art. 4 Il possesso dei requisiti di accessibilità costituiscono: 1) condizione necessaria per: a) i contratti stipulati dalle P.A. di realizzazione e di modifica di siti internet; b) la concessione di contributi pubblici statali a soggetti privati per lacquisto di beni e servizi informatici destinati allutilizzo da parte di lavoratori disabili. 2) criterio preferenziale in caso di concessione di contributi pubblici statali a soggetti privati per lacquisto di risorse e servizi informatici. 3) oggetto di adeguata considerazione nella fornitura di servizi informatici

11 "Valutazione di accessibilità per i siti dei soggetti privati" Il provvedimento dà prescrizioni dettagliate alle amministrazioni pubbliche statali, mentre assume un carattere efficacemente promozionale nei confronti degli operatori privati. Chi tra i soggetti privati vorrà fregiarsi di una dichiarazione di rispondenza, dovrà realizzare i propri siti seguendo gli stessi criteri di accessibilità adottati dalle pubbliche amministrazioni. Il sito web, inoltre, sarà sottoposto ad una successiva valutazione in termini di accessibilità. Il regolamento di attuazione che sarà emanato su proposta del Ministro per linnovazione e le tecnologie di concerto con il Ministro della Funzione Pubblica, definirà: a) le modalità con cui può essere reso noto il possesso del requisito dell accessibilità; b) i controlli esercitabili sugli operatori che abbiano reso nota laccessibilità dei propri siti ed applicazioni informatiche.


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