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Una strada Europea alla regolazione sociale?
Il dialogo sociale Una strada Europea alla regolazione sociale?
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Cosa è Dialogo sociale? Concetto più ampio della contrattazione
Informazione (Implicito nel processo di consultazione) Consultazione Negoziazione (processo a due fasi) Fra i partners sociali e/o la Commissione
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Tipologie di dialogo sociale
A livello d’azienda (regolato dalla direttiva sui consigli aziendali europei) (direttiva 94/95) A livello settoriale (i comitati per il dialogo settoriale) A livello sopranazionale regolato dall’art. 139 del trattato
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La base legale per il dialogo sociale nel trattato.
Il trattato riconosce alle parti sociali la capacità di dar luogo a un genuino e autonomo dialogo sociale, cioè la capacità di concludere accordi collettivi che possono avere efficacia equiparata alla legge. E’ questa capacità di produrre accordi istituzionale che distingue il dialogo sociale Le parti sociali possono assumere a loro richiesta la responsabilità di attuare le direttive nell’ordinamento nazionale attraverso i contratti collettivi (se questi contratti producono effetti erga omnes). L’accordo secondo la Corte di Giustizia deve avere i medesimi effetti legali della legge.
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La base legale del dialogo sociale: un quadro sinottico
Art. 138 Consultazione e opinioni/raccomandazioni dei partners sociali nel campo della politica sociale Promozione del dialogo sociale da parte delle istituzioni comunitarie Art. 139 Conclusioni di accordi da parte dei partners social nel campo della politica sociale Implementazione degli accordi raggiunti da parte del Consiglio mediante direttive Art. 137 § 3 Attuazione di direttive sociali mediante la contrattazione collettiva nazionale (gli stati possono affidare alle parti sociali la contrattazione attuativa)
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Considerazioni Gli artt. 138 e 139 del trattato assegnano alle parti sociali un ruolo di attori politico/istituzionali nel processo legislativo dell’Unione E’ una peculiarità della struttura Costituzionale dell’Unione confermata anche dalla nuova Costituzione
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Commenti Il trattato dà ai rappresentanti delle imprese e dei lavoratori gli strumenti potenziali per governare congiuntamente la forma e il contenuto della regolazione sociale, fino al punto da poter pure escludere i governi nazionali e la Commissione. Ciò attraverso un dialogo sociale di impronta neocorporativa. Ottimisticamente, il risultato del loro negoziato può costituire un corretto bilanciamento della regolazione sociale fra regolazione in forma di legislazione obbligatoria e accordi di natura volontaria. Questo potrebbe condurre alla creazione di un compiuto sistema di relazioni industriali di livello europeo.
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Documenti della Commissione.
Nei materiali due comunicazioni della Commissione Com (2002) 341 e Com (2004) 557
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Il ruolo dei partner sociali nella politica sociale Europea
Contribuiscono formalmente alla creazione della legislazione sociale e, a volte, alla sua attuazione: ciò avviene fuori da una istituzionale procedura parlamentare (il Parlamento mantiene un ruolo consultivo) Ciò avviene attraverso le seguenti procedure: Consultazione obbligatoria Il potere di intervenire attraverso la negoziazione privata intesa quale strumento istituzionale in grado di produrre regolazione legale ciò diritto comunitario Il potere di iniziativa diretta attraverso la regolazione volontaria (139 § 2) Attuazione delle direttive comunitarie: in questo caso i partner sociale assumono la veste di soggetti procedurali di regolazione in luogo delle istituzioni comunitarie
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L’analisi normativa: art. 138 TCE
La Commissione ha il compito di promuovere la consultazione delle parti sociali a livello comunitario e prende ogni misura utile per facilitarne il dialogo provvedendo ad un sostegno equilibrato delle parti. 2. A tal fine la Commissione, prima di presentare proposte nel settore della politica sociale, consulta le parti sociali sul possibile orientamento di un'azione comunitaria.
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Cosa significa? Alcuni autori danno una interpretazione restrittiva: obbligo di assistere il più possibile i partner sociali, per esempio svolgendo lavori di segreteria, mettendo a disposizione interpreti, coprendo i costi delle riunioni, organizzando ricerca di supporto, informando il pubblico, formando i negoziatori, ecc. Altri commenti: alla Commissione sarebbe stato assegnato un ruolo dinamico per agire come soggetto che promuove attivamente la consultazione e anche come soggetto che applica quando espresso dal dialogo sociale, attraverso l’assunzione di specifiche misure.
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Un esempio tratto dalla documentazione a disposizione Com (2002)341 def
Nel dialogo sociale la Commissione opererà per: creerà un sito Internet che darà accesso, in tutte le lingue ufficiali dell’Unione, a tutte le informazioni riguardanti le parti, le sedi e i risultati del dialogo sociale europeo; - sosterrà l’organizzazione di tavole rotonde a livello nazionale per valorizzare il contributo europeo del dialogo sociale; - riunirà regolarmente una “Conferenza europea del dialogo sociale” aperta a tutte le organizzazioni nazionali che partecipano al dialogo sociale europeo; - proseguirà, in stretta cooperazione con la Fondazione di Dublino, la pubblicazione di relazioni regolari sulle “relazioni industriali in Europa”, perché sia possibile analizzare il contesto in cui tali relazioni si sviluppano, presentare i risultati delle ricerche, sviluppare indicatori e utilizzare le fonti statistiche in questo settore.
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continua La Commissione sosterrà
- la valorizzazione delle esperienze realizzate nel quadro dei vari programmi e iniziative della Comunità; - le attività d’informazione mirata per le parti sociali (sito Internet dedicato allo sviluppo locale); - le esperienze di dialogo a livello territoriale.
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II Fase della Consultazione (138 § 3)
2) Se dopo la consultazione, la Commissione considera l’azione comunitaria opportuna, dovrà consultare le parti sociali sul contenuto della prevista proposta Le parti sociali presenteranno alla Commissione una opinione (comune) o se opportuno una raccomandazione (separata)
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Il processo di consultazione
La commissione nella prima fase (fase pre legislativa) mantiene il potere di agire o non agire Se la commissione decide di fare una proposta essa è obbligata a consultare le parti sociali A loro volta esse sono richiesta di avanzare una opinione o una raccomandazione alla Commissione 3. Se, dopo tale consultazione, ritiene opportuna un'azione comunitaria, la Commissione consulta le parti sociali sul contenuto della proposta prevista. Le parti sociali trasmettono alla Commissione un parere o, se opportuno, una raccomandazione. Le parti possono avanzare una opinione… ma
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Esse hanno il potere di intervenire
In questo caso inizia il PROCESSO NEGOZIALE
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Due fasi e due problemi legali
Come viene prodotto il contratto collettivo Esse possono decidere di dichiararsi Pronte a negoziare un accordo il luogo del programmato strumento legislativo (138 § 4) In occasione della consultazione le parti sociali possono informare la Commissione della loro volontà di avviare il processo previsto dall'articolo 139.
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Il processo negoziale: dove può finire?
La durata della procedura non supera nove mesi, salvo proroga decisa in comune dalle parti sociali interessate e dalla Commissione. Clausola contro il rischio del blocco dell’iniziativa della Commissione E’ questa la fase del dialogo e del negoziato che può condurre alla stipula di un formale contratto collettivo Art. 139 §2 Il dialogo fra le parti sociali a livello comunitario può condurre, se queste lo desiderano, a relazioni contrattuali, ivi compresi accordi. Una volta che il processo negoziale inizia il processo legislativo convenzionale è “congelato”: è privatizzato
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La contrattazione all’ombra della legge
La contrattazione all’ombra della legge. Ovvero il contratto sotto la spada di Damocle della legge Perché le associazioni datoriali dovrebbero negoziare a livello sopranazionale? Ha questo attore convenienza a costituire un altro livello di negoziazione? I interesse: standardizzazione e livellamento delle condizioni di concorrenza versus il rischio di incrementare il costo del lavoro II interesse: La negoziazione e l’accordo impediscono la iniziativa della commissione
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Commento L’esperienza di molti paesi dimostra che ci sarà pressione sui partner sociali per negoziare e trovare un accordo allo scopo di evitare un standard imposto che pregiudica la propria autonomia e che può anche condurre ad uno standard meno desiderabile
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II fase e conseguenti problemi legali
Dove e quando le parti raggiungono un accordo, l’effetto è regolato dall’art. 139 § 2 2. Gli accordi conclusi a livello comunitario sono attuati secondo le procedure e le prassi proprie delle parti sociali e degli Stati membri o, nell'ambito dei settori contemplati dall'articolo 137, e a richiesta congiunta delle parti firmatarie, in base ad una decisione del Consiglio su proposta della Commissione. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata, salvo allorché l'accordo in questione contiene una o più disposizioni relative ad uno dei settori per i quali è richiesta l'unanimità a norma dell'articolo 137, paragrafo 2. In tal caso il Consiglio delibera all'unanimità.
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Commento I partner sociali non sono più passivi interlocutori del dialogo sociale ma attivi negoziatori inseriti istituzionalmente nel processo legislativo comunitario nelle aree cui fa riferimento l’art. 137 del Trattato.
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Alcuni problemi tecnici
Come viene attuato un contratto collettivo di livello Europeo? Per mezzo di procedure e prassi degli stati membri oppure via una DECISIONE DEL CONSIGLIO Procedure e prassi sono molto disomogenee a livello e, in ogni caso, non garantiscono una efficacia generale (l’effetto erga omnes del contratto collettivo) Così meglio una decisione del Consiglio Ma cosa è una decisione del consiglio? E’ uno strumento amministrativo con alcun effetto legale. Art. 249 del Trattato
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Articolo 249 Per l'assolvimento dei loro compiti e alle condizioni contemplate dal presente trattato il Parlamento europeo congiuntamente con il Consiglio, il Consiglio e la Commissione adottano regolamenti e direttive, prendono decisioni e formulano raccomandazioni o pareri. Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi. La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi per i destinatari da essa designati. Le raccomandazioni e i pareri non sono vincolanti.
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Art. I-32 nuova Costituzione
Articolo I-32: Atti giuridici dell'Unione 1. Le istituzioni, per esercitare le competenze dell'Unione, utilizzano, come strumenti giuridici, conformemente alle disposizioni della parte III, la legge europea, la legge quadro europea, il regolamento europeo, la decisione europea, le raccomandazioni e i pareri. La legge europea è un atto legislativo di portata generale. È obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. La legge quadro europea è un atto legislativo che vincola tutti gli Stati membri destinatari per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla scelta della forma e dei mezzi. Il regolamento europeo è un atto non legislativo di portata generale volto all'attuazione degli atti legislativi e di talune disposizioni specifiche della Costituzione. Può essere obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, oppure vincolare lo Stato membro destinatario per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla scelta della forma e dei mezzi. La decisione europea è un atto non legislativo obbligatorio in tutti i suoi elementi. Se designa dei destinatari, essa è obbligatoria soltanto nei confronti di questi. Le raccomandazioni e i pareri non hanno effetto vincolante.
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La soluzione (come applicare l’accordo): nessun decisione in realtà ma direttive
Direttive che incorporano l’accordo, approvate dal Consiglio La struttura legale di queste direttive è unica: esse si limitano a recepire l’accordo (v. la direttiva sul contratto a termine)
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La direttiva di ricezione dell’accordo quadro (99/70/CE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 139, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione, considerando quanto segue: (1) con l'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, le disposizioni dell'accordo sulla politica sociale annesso al protocollo sulla politica sociale allegato al trattato che istituisce la Comunità europea, sono state inserite negli articoli da 136 a 139 del trattato che istituisce la Comunità europea; (2) le parti sociali possono, a norma dell'articolo 139 paragrafo 2 del trattato, richiedere congiuntamente che gli accordi a livello comunitario siano attuati da una decisione del Consiglio su proposta della Commissione; (14) le parti contraenti hanno voluto concludere un accordo quadro sul lavoro a tempo determinato che stabilisce i principi generali e i requisiti minimi per i contratti e i rapporti di lavoro a tempo determinato; hanno espresso l'intenzione di migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo l'applicazione del principio di non discriminazione, nonché di creare un quadro per la prevenzione degli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato;
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L’esile corpo della direttiva
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 Scopo della presente direttiva è attuare l'accordo quadro sui contratti a tempo determinato, che figura nell'allegato, concluso il 18 marzo 1999 fra le organizzazioni intercategoriali a carattere generale (CES, CEEP e UNICE). Articolo 2 Gli Stati membri mettono in atto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi entro il 10 luglio 2001 o si assicurano che, entro tale data, le parti sociali introducano le disposizioni necessarie mediante accordi. Gli Stati membri devono prendere tutte le disposizioni necessarie per essere sempre in grado di garantire i risultati prescritti dalla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Gli Stati membri possono fruire di un periodo supplementare non superiore ad un anno, ove sia necessario e previa consultazione con le parti sociali, in considerazione di difficoltà particolari o dell'attuazione mediante contratto collettivo. Essi devono informare immediatamente la Commissione di tali circostanze. Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al primo paragrafo, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da tale riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono stabilite dagli Stati membri. Articolo 3 La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. .
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Quel che conta è l’annesso (l’accordo)
CES-UNICE-CEEP Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato Preambolo Il presente accordo quadro illustra il ruolo che le parti sociali possono svolgere nell'ambito della strategia europea per l'occupazione adottata durante il vertice straordinario del Lussemburgo nel 1997 e, rappresentando il seguito dell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, è un ulteriore contributo in direzione di un migliore equilibrio fra "la flessibilità dell'orario di lavoro e la sicurezza dei lavoratori Obiettivo (clausola 1) L'obiettivo del presente accordo quadro è: a) migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo il rispetto del principio di non discriminazione; b) creare un quadro normativo per la prevenzione degli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato.
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Problemi tecnici e istituzionali
Può il Consiglio rigettare la proposta di Direttiva della commissione che incorpora l’accordo? In teoria si Il Consiglio deve trovare la maggioranza o l’unanimità richiesta dalla base legale In pratica: no Gli stati nazionali ripongono fiducia nell’azione dei partner sociali e hanno finora rispettato la loro volonta
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Problema diverso Ha il Consiglio il potere di modificare il contenuto della direttiva e quindi dell’accordo? Questione molto controversia. Qualche Stato membro ha espresso il punto di vista che tale procedura rimuove la responsabilità della autorità nazionale su alcune questioni molto importanti (per es. in occasione della direttiva sui congedi parentali) Secondo esistono disposizioni del trattato che darebbero il potere di modifica al Consiglio (per es. il potere di emendamento ex art. 250 1. Quando, in virtù del presente trattato, un atto del Consiglio viene adottato su proposta della Commissione, il Consiglio può emanare un atto che costituisca emendamento della proposta solo deliberando all'unanimità, fatte salve le disposizioni dell'articolo 251, paragrafi 4 e 5.
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Posizione della dottrina
Se il Consiglio potesse inserire degli emendamenti agli accordi negoziati tra le parti sociali esso indebolirebbe l’equilibrio tra le organizzazioni protagoniste del dialogo sociale e finirebbe per distruggere la fiducia sul sistema basato sugli artt. 138 e 139
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Conclusione Per ragioni politiche la risposta al quesito sul potere di emendamento deve essere negativa. In effetti anche argomenti esegetici ostano al potere di emendamento: secondo l’art. 139 l’accordo deve essere non può essere attuato. La decisione del Consiglio pertanto deve limitarsi a rendere efficaci le previsioni dell’accordo, per questo si spiega la tecnica dell’allegato. L’accordo non fa parte della decisione ma deve essere allegata Comunque nessuna proposta della Commissione basata su accordi è stata oggetto di emendamento sino ad oggi.
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Ruolo del Parlamento Europeo nel processo negoziale
All’inizio del negoziato il Parlamento è completamente escluso dal processo Se il negoziato fallisce il Parlamento recupera il suo ruolo (riparte la normale procedura legislativa: il potere di codecisione art. 137 §2) Ma c’è un fair play istituzionale. La Commission in via di fatto coinvolge il Parlamento anche se non è obbligato a consultarlo. La Commissione informa il P. in tutte le fasi e gli manda anche il testo dell’accordo, insieme alla proposta per la decisione e un memorandum esplicativo Il Parlamento, se lo ritiene opportuno, consegna la sua opinione alla Commissione e al Consiglio.
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Risultati del dialogo sociale istituzionalizzato
Sino ad oggi 5 proposte di direttive sono state avanzate e approvate senza emendamenti Tre intersettoriali: Direttiva 96/34 che recepisce l’accordo concluso tra UNICE CEEP e ETUC Direttiva 97/81 accordo quadro sul part time Direttiva 99/70 sul contratto a tempo determinato Due direttive settoriali Dir. 99/63 sull’orario di lavoro dei lavoratori marittimi Dir. 200/9 sull’orario di lavoro dei lavoratori mobili del settore del trasporto aereo
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Il dialogo sociale volontario: art. 139 §2
1. Il dialogo fra le parti sociali a livello comunitario può condurre, se queste lo desiderano, a relazioni contrattuali, ivi compresi accordi. 2. Gli accordi conclusi a livello comunitario sono attuati secondo le procedure e le prassi proprie delle parti sociali e degli Stati membri o, nell'ambito dei settori contemplati dall'articolo 137, e a richiesta congiunta delle parti firmatarie, in base ad una decisione del Consiglio su proposta della Commissione. Il potere di iniziativa diretta Gli accordi di livello europeo Dentro o fuori la competenza comunitaria (l’iniziativa della Commissione deve svolgere necessariamente le competenze comunitarie)
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Commenti In qualche misura l’art. 139 del Trattato limita il monopolio della Commissione dell’iniziativa in materia sociale. Crea i potenziali presupposti affinché i partner sociali possano negoziare autonomamente su questioni che possono poi essere oggetti di intervento legislativo. L’iniziativa dal basso può essere più vicina agli interessi dei rappresentati
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L’accordo del telelavoro del 2002 (23 maggio) intersettoriale
Costituisce il primo significativo risultato del dialogo sociale autonomo E’ stato prima negoziato seguendo la procedura di consultazione delle parti sociali in relazione alla iniziativa della commissione poi le parti hanno proseguito autonomamente ed è stato attuato non mediante direttiva ma secondo le “prassi e le procedure degli stati membri”
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Dialogo sociale settoriale
Lo sviluppo di questa azione autonoma di dialogo sociale è culminata, nel novembre 2002, nella presentazione del “Programma di lavoro ” al summit del dialogo sociale a Genval in Belgio Il dialogo sociale a livello settoriale si è sviluppato in maniera considerevole a partire dalla Comunicazione della Commissione del 20 maggio 1998 e dalla relativa decisione di stabilire e organizzare gli specifici comitati. tali comitati sono costituiti in quei settori nei quali le Parti Sociali presentano una richiesta congiunta di partecipazione al dialogo sociale. Questa richiesta viene accettata se sono rispettati certi criteri di rappresentatività delle organizzazioni degli imprenditorie dei sindacati. Alla fine del 2002, ben 27 settori erano rappresentati nei comitati settoriali di dialogo sociale, in alcuni casi hanno sviluppato una intensa attività e hanno fatto ricorso ad un’ampia varietà di strumenti
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Risultati e attività principali del dialogo sociale a livello settoriale nel 2002
Agricoltura Accordo europeo sulla formazione professionale. Credito Dichiarazione congiunta sull’apprendimento continuo. Pulizie Preparazione di un manuale ergonomico. Commercio Linee guida a sostegno dei lavoratori anziani. Costruzioni Guida alle pratiche migliori per il coordinamento delle azioni sull’ambiente di lavoro. Elettrici Documento congiunto alla conferenza sulle implicazioni sociali delle ristrutturazioni nel settore elettrico nei Paesi candidati e sul telelavoro. Miniere Posizione congiunta sulla proposta di Direttiva sui danni ambientali e l’emissione dei gas. Sicurezza privata Preparazione di un codice etico. Ferrovie Preparazione delle trattative negoziali per definire una licenza europea per i macchinisti e le condizioni di lavoro del personale nei servizi di trasporto internazionale. Zucchero Preparazione di un codice di condotta sulla responsabilità sociale dell’impresa. Telecomunicazioni Prima valutazione della implementazione dell’accordo sul telelavoro del febbraio 2001.
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Novità del dialogo sociale
Tra le novità più importanti delle iniziative di dialogo sociale settoriale vanno segnalate, oltre al ricorso ad una varietà considerevoli di strumenti, le clausole di monitoraggio, relative ai codici di condotta oppure i controlli continui e dettagliati previsti per l’accordo sul telelavoro nelle telecomunicazioni o ancora quelle fissate dall’accordo sulla formazione professionale in agricoltura.
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