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PubblicatoSettimio Nanni Modificato 10 anni fa
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Il contratto di lavoro a tempo parziale Anno accademico 2006-07
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INTERESSE GENERALE INTERESSE DEL LAVORATORE 3 obiettivi INTERESSE DELLIMPRESA Utilizzo più flessibile della forza lavoro Gestione personalizzata dei propri tempi di vita e di lavoro La rimodulazione dei tempi di lavoro come strumento di politica occupazionale Il contratto di lavoro a tempo parziale
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La disciplina legale del part- time in Italia LAccordo sul costo del lavoro del 22.1.1983 La Direttiva n. 97/81/CE la legge 863/1984 il D. lgs. 61/2000 Il Libro Bianco sulla riforma del mercato del lavoro Il D. lgs. 276/03
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La disciplina del part-time nella l. n. 863/1984 Il part-time come strumento a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali viene disciplinato assieme ad altri contratti di lavoro che, direttamente o indirettamente, tendono ad un impiego più duttile e flessibile del tempo di lavoro: I contratti di formazione- lavoro I contratti collettivi di solidarietà
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La disciplina del part-time nella l. n. 863/1984 la forma scritta (ad probationem o ad substantiam? Quali conseguenze in caso di mancanza di forma?) le clausole elastiche Lobbligo di predetermi nazione dellorario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese, allanno (art. 5, comma 2) lart. 5: in una ventina di commi UNA NORMATIVA LACUNOSA PER MOLTI PROFILI, SPECIALMENTE DUE: la faticosa elaborazione giurisprudenziale
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La disciplina del part-time nella l. n. 863/1984 la faticosa elaborazione giurisprudenziale sulle questioni di forma e sulla cd. flessibilità interna (clausole elastiche) (rinvio) Il risultato: i giudici artefici delleffettivo ruolo del lavoro a tempo parziale come strumento di flessibilità Il carattere inappagante delle soluzioni
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Il part-time nel d. lgs. n. 61/2000 (di attuazione della Dir. 97/81/CE) Una disciplina dettagliata con : poche lacune molte tutele
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Art. 1, comma 1, d. lgs. n. 61/2000 nel rapporto di lavoro subordinato lassunzione può avvenire a tempo pieno o a tempo parziale
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La definizione legale di part-time Ai fini del presente decreto legislativo si intende: a) Per "tempo pieno" l'orario normale di lavoro o l'eventuale minor orario normale fissato dai contratti collettivi applicati; b) per "tempo parziale" l'orario di lavoro, fissato dal contratto individuale, cui sia tenuto un lavoratore, che risulti comunque inferiore a quello indicato nella lettera a)
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La disciplina tipizza tre modalità di lavoro part-time PART TIME ORIZZONTALE Svolgimento della prestazione tutti i giorni ma a orario ridotto rispetto allorario normale giornaliero di lavoro PART TIME VERTICALE Svolgimento di una prestazione di lavoro a tempo pieno limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dellannoPART-TIMEMISTO Si svolge secondounacombinazione delle prime due modalità
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…inoltre Le assunzioni a a termine, di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2001, n. 368, e successive modificazioni (…), possono essere effettuate anche con rapporto a tempo parziale (art. 1, comma 4) la doppia flessibilità
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Come si instaura un rapporto di lavoro a tempo parziale DUE POSSIBILITA Stipulazione diretta Trasformazione di un precedente rapporto full time I SOSPETTI DEL LEGISLATORE Su accordo delle parti risultante da atto scritto, convalidato dalla direzione provinciale del lavoro, è ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale
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Come si instaura un rapporto di lavoro a tempo parziale IN OGNI CASO, in ossequio al principio (posto dalla Dir. 97/81/Ce) della volontarietà… Il rifiuto di un lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o il proprio rapporto di lavoro a tempo parziale in rapporto a tempo pieno, non costituisce giustificato motivo di licenziamento
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NO Il datore di lavoro è semplicemente tenuto, in caso di nuove assunzioni con contratti part-time a darne tempestiva informazione al personale già dipendente con rapporto a tempo piano e a prendere in considerazione le eventuali domande di trasformazione a tempo parziale (art. 5, comma 3) Ma esiste un diritto alla trasformazione del full-time in part-time se tale trasformazione è richiesta?
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IL DIRITTO DI PRECEDENZA (prima previsto dal d. lgs. n. 61/2000) è stato cancellato dallart. 46 del d. lgs. 276/2003 e può essere, oggi, soltanto previsto dal contratto individuale (art. 5, comma 2) …ed in caso di nuove assunzioni a tempo pieno? previsione assai improbabile
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Il problema maggiormente dibattuto: il requisito della forma scritta Il contratto di lavoro a tempo parziale è stipulato in forma scritta Il dissidio giurisprudenziale precedente la riforma del 2000
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La giurisprudenza precedente il d. lgs. n. 61/2000: forma scritta richiesta ad substantiam actus La forma scritta prevista per la stipulazione del contratto di lavoro a tempo parziale, costituisce un requisito stabilito "ad substantiam" e non già "ad probationem (Cass. 2231/1991)
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…segue prima del d. lgs. n. 61/2000: gli effetti della nullità per mancanza di forma. Due possibilità LEFFETTO ESTINTIVO La nullità della clausola determina la nullità dellintero contratto LEFFETTO MODIFICATIVO (la conversione in full-time) La nullità della clausola di riduzione dellorario e la sua sostituzione ex art. 1419 c.c. sulla base di una presunzione di tempo pieno Entrambe insoddisfacenti
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La soluzione della nuova normativa (art. 8 d.lgs. 61/2000) Nel contratto di lavoro a tempo parziale la forma scritta è richiesta a fini di prova. Qualora la scrittura risulti mancante, è ammessa la prova per testimoni. In difetto di prova, su richiesta del lavoratore, potrà essere dichiarata la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno
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Se non si indica la durata Se non si specifica la collocazione temporale Cosa accade in caso di mancanza o indeterminatezza nel contratto scritto delle indicazioni riguardanti la durata della prestazione lavorativa e/o la collocazione temporale dellorario di lavoro? NON si produce, in ogni caso, NULLITA DEL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE rapporto di lavoro a tempo pieno su richiesta del lavoratore determinazione giudiziale delle modalità temporali di svolgimento del lavoro in base ai contr. coll. o secondo equità In entrambi i casi: emolumento a titolo di risarc. del danno per il periodo pregresso
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Luso del part-time nella ricerca della massima flessibilità in funzione di politica occupazionale LE DISPOSIZIONI PIU SIGNIFICATIVE DEL D. LGS. 61/2000 NELLOTTICA DELLA FLESSIBILIZZAZIONE DEL PART-TIME Possibilità di lavoro supplementare Possibilità di clausole flessibili Quando si lavora Quanto si lavora Lart. 3
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1) Il lavoro supplementare (solo nel part-time orizzontale) L'effettuazione di prestazioni lavorative supplementari è ammessa esclusivamente quando il contratto di lavoro a tempo parziale sia stipulato a tempo indeterminato Nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale, anche a tempo determinato, il datore di lavoro ha facoltà di richiedere lo svolgimento di prestazioni supplementari vecchio 61/2000nuovo 61/2000
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Il contratto collettivo che il datore di lavoro effettivamente applichi stabilisce: a)il numero massimo di ore di lavoro supplementare b)il numero massimo di ore di lavoro supplementare effettuabili nella singola giornata lavorativa; c) le causali in relazione alle quali si consente di richiedere lo svolgimento di lavoro supplementare I contratti collettivi stabiliscono il numero massimo delle ore di lavoro supplementare effettuabili e le relative causali in relazione alle quali si consente di richiedere ad un lavoratore a tempo parziale lo svolgimento di lavoro supplementare, nonché le conseguenze del superamento delle ore di lavoro supplementare consentite dai contratti collettivi stessi vecchio 61/2000nuovo 61/2000
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La circolare ministeriale n. 9/2004 In ipotesi di superamento dei limiti consentiti al lavoro supplementare il termine "conseguenze" deve essere interpretato nel senso che tali conseguenze non devono essere di natura necessariamente economica (per esempio riposi compensativi)
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L'effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare richiede il consenso del lavoratore interessato ove non prevista e regolamentata dal contratto collettivo Il rifiuto da parte del lavoratore non può integrare in nessun caso gli estremi del giustificato motivo di licenziamento L'effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare richiede in ogni caso il consenso del lavoratore interessato L'eventuale rifiuto dello stesso non costituisce infrazione disciplinare, né integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento vecchio 61/2000 nuovo 61/2000
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Non esiste più il principio della doppia chiave A) NON CE IL CONTRATTO COLLETTIVO B) CÉ IL CONTRATTO COLLETTIVO BASTA IL CONSENSO DEL LAVORATORE NON OCCORRE IL CONSENSO DEL LAVORATORE
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le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono (…) concordare clausole flessibili relative alla variazione delle collocazione temporale della prestazione. Nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto possono essere stabilite anche clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa (art. 3, comma 7) 2) Clausole flessibili e clausole elastiche flessibili elastiche
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RICHIEDONO SEMPRE UNO SPECIFICO PATTO SCRITTO (art. 3, comma 9) 2) Clausole flessibili e clausole elastiche flessibili elastiche
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I CONTRATTI COLLETTIVI applicati dal datore di lavoro interessato, hanno la facoltà di prevedere clausole elastiche in ordine alla sola collocazione temporale della prestazione lavorativa, determinando le condizioni e le modalità a fronte delle quali il datore di lavoro può variare detta collocazione le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono (…) concordare clausole flessibili relative alla variazione delle collocazione temporale della prestazione. Nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto possono essere stabilite anche clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa vecchio 61/2000 nuovo 61/2000
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Ergo: Non è più richiesto il filtro della contrattazione collettiva. Le parti possono concordare direttamente ladozione di clausole flessibili e, persino, di clausole elastiche …ma devono regolamentarne condizioni e modalità, nonché stabilire le forme e la misura della compensazione
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L'esercizio da parte del datore di lavoro del potere di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa a tempo parziale comporta in favore del lavoratore un preavviso di almeno 10 giorni. L'esercizio da parte del datore di lavoro del potere di modificare la collocazione temporale della prestazione comporta in favore del prestatore di lavoro un preavviso, fatte salve le intese tra le parti, di almeno due giorni lavorativi. nuovo 61/2000vecchio 61/2000 è cambiato anche il termine di preavviso
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Durante il corso di svolgimento del rapporto di lavoro il lavoratore potrà denunciare il patto accompagnando alla denuncia l'indicazione di una delle seguenti documentate ragioni: a) esigenze di carattere familiare; b) esigenze di tutela della salute certificate dal competente Servizio sanitario pubblico; c) necessità di attendere ad altra attività lavorativa subordinata o autonoma d) altre esigenze individuate dalla contrattazione collettiva (studio, formazione etc…) La cancellazione del cd. diritto di ripensamento nuovo 61/2000vecchio 61/2000
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Flessibilità e/o elasticità del part- time… nella precedente disciplina: il diritto alla maggiorazione retributiva nellattuale disciplina: il diritto a specifiche compensazio ni (anche riposi compensativi) … e in cambio cosa?
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Il computo dei part-timers In tutte le ipotesi in cui, per disposizione di legge o di contratto collettivo, si renda necessario l'accertamento della consistenza dell'organico, i lavoratori a tempo parziale sono computati nel complesso del numero dei lavoratori dipendenti in proporzione all'orario svolto In tutte le ipotesi in cui, per disposizione di legge o di contratto collettivo, si renda necessario l'accertamento della consistenza dell'organico, i lavoratori a tempo parziale sono computati nel numero complessivo dei dipendenti in proporzione all'orario svolto Ai soli fini dell'applicabilità della disciplina di cui al titolo III della legge 1970 n. 300 i lavoratori a tempo parziale si computano come unità intere, quale che sia la durata della loro prestazione lavorativa vecchio 61/2000nuovo 61/2000 art. 6, d. lgs. n. 61/2001
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Il computo dei lavoratori a tempo parziale La generalizzazione della regola del computo proporzionale rende ancora più appetibile per le imprese il ricorso al part-time. Ha, pertanto, una funzione di ulteriore incentivazione della sua diffusione
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Il part-time nelle pubbliche amministrazioni Art. 10, d. lgs. 61/2000 Le disposizioni del presente decreto si applicano, ove non diversamente disposto, anche ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, con esclusione di quelle contenute negli articoli 2, comma 1, 5, commi 2 e 4, e 8, e comunque fermo restando quanto previsto da disposizioni speciali in materia ed, in particolare, dallarticolo 1 della l. 662/1996… forma scritta e informativa alle r.s.a. diritto di precedenza ed incentivi sanzioni
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Il part-time nelle pubbliche amministrazioni la costituzione del rapporto: I posti così individuati sono prioritariamente coperti sulla base delle richieste presentate dal personale in servizio 2) attraverso trasformazione del precedente rapporto a tempo pieno in part-time su richiesta del dipendente 1) attraverso assunzione nellambito della programmazione triennale del fabbisogno IMP: il diritto soggettivo alla trasformazione entro 60 gg. dalla domanda
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la trasformazione può essere negata solo quando leventuale seconda attività lavorativa che il dipendente intenda svolgere comporti una situazione di conflitto di interessi con la specifica attività di servizio svolta presso la p.a.
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Il diritto alla trasformazione (dal part-time al tempo pieno) pertanto, nel privato: un diritto alla trasformazione può essere soltanto previsto dal contratto individuale nel pubblico: è previsto un vero e proprio diritto al ritorno per i lavoratori già precedentemente full-time; per quelli sin dallinizio assunti a part-time, esiste un diritto a chiedere la trasformazione decorsi tre anni dallassunzione e sempre che vi sia la disponibilità del posto in organico sussiste alla scadenza di un biennio dalla trasformazione
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